Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE
in persona del Giudice Unico dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 11770/2021 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], Parte_1
residente in [...], c.f.
, , nato a [...] C.F._1 Parte_2
(AG), residente in [...], c.f. , e C.F._2
nato a [...] il [...], residente in [...] – Parte_3
Via Leonardo Sciascia n. 3, c.f. , fratelli del defunto C.F._3 Per_1
, nato a [...] il [...], elettivamente
[...]
domiciliati in Torino (TO), Via Principi d'Acaja n. 61, presso lo studio dell'avv.
Valerio D'Atri (c.f. ), che li rappresenta e difende per delega C.F._4
in calce all'atto di citazione (indirizzo di PEC
; Email_1
-parti attrici- contro in persona del suo direttore generale dott. Controparte_1
con sede in Milano Via Ignazio Gardella n. 2, P.IVA Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Torino, Via Cialdini 15, presso lo P.IVA_1
pagina 1 di 26
difende per procura generale alle liti in data 06.07.2011 (indirizzo pec:
; Email_2
-convenuta-
e contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_3 CodiceFiscale_6
residente in [...] e (C.F.: E_
, nato a [...] il [...], residente in [...] CodiceFiscale_7
Via Alpignano n. 149/C;
-convenuti contumaci-
OGGETTO: risarcimento danno parentale in conseguenza della morte derivante da sinistro stradale.
CONCLUSIONI
Per le parti attrici:
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO:
- ritenuta, come anche da sentenze e documenti prodotti, la definitiva responsabilità della IG.ra , come in epigrafe meglio individuata, Controparte_3
della causazione del sinistro avvenuto in data 26.7.2016 a seguito del quale perdeva la vita il IG. ; ritenuta la corresponsabilità risarcitoria del IG. Persona_1
meglio individuato in epigrafe, proprietario del veicolo in E_
quell'occasione condotto dalla IG.ra , nonché della garante per la Controparte_3
responsabilità civile del suddetto autoveicolo , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, meglio individuata in epigrafe;
- dichiarare tenuti e per l'effetto condannare la IG.ra , il IG. Controparte_3
e la , in solido tra loro, al E_ Controparte_1
pagina 2 di 26 risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti iure proprio dai IGg.ri
(fratello), (fratello) e Parte_1 Parte_2 Parte_4
(fratello), come in atti meglio individuati, che si indicano, già detratte le somme trattenute in acconto, nel residuo importo di Euro 77.500,00 in favore di _1
, di Euro 77.500,00 in favore di e di Euro 67.500,00 in
[...] Parte_2
favore di , e comunque dichiararli tenuti e per l'effetto condannarli Parte_4
al risarcimento dei danni tutti come sovresposti, nelle somme veriori accertande;
- in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate dal di' del dovuto al saldo;
- dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido tra loro, alle spese legali stragiudiziali pari ad euro 10.080,00, oltre accessori di legge, come da notula (doc.
22) depositata con la memoria 183, n. 2, cpc, accertate in corso di causa, o che, in subordine, Codesto Ill.mo Tribunale vorrà liquidare, se del caso, anche in via equitativa ed unitamente a quelle giudiziali;
- in ogni caso, dato anche atto che parti attrici hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza in data 29/5/2023, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido tra loro, alle spese e onorari di causa, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso forfettario come per legge, con richiesta di distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA, per mero tuziorismo, viste le ordinanze in data 10.3.2022 e
29.5.2023, si insiste all'occorrenza per l'ammissione delle prove non ammesse, come indicate nella memoria ex art. 183 n. 2, cpc e precisamente:
- disporsi l'acquisizione a cura della Cancelleria della relazione del consulente nominato dal PM, ing. (doc. 5), contenuta nel fascicolo relativo al Persona_2
proc. pen. RGNR n. 18044/16 Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Torino, nonché il fascicolo integrale del medesimo procedimento penale RGNR n.
18044/2016, nonché dei giudizi penali RG 6553/2018 (NR 18044/16) della Corte
pagina 3 di 26 d'Appello di Torino, Sezione I Penale;
RG 4987/2017 (NR 18044/16) della Corte
d'Appello di Torino, Sezione IV Penale;
RGN 19806/2018 Corte di Cassazione,
Sezione IV Penale;
RG GIP 26356/2016 Tribunale di Torino, Sezione GIP, procedimenti conclusi con le sentenze già prodotte (docc. 8-9-10-11);
- ammettersi i seguenti capitoli di prova per interpello della sig.a e Controparte_3
testi:
1) Vero che in data 26.7.2016, verso le ore 21.30, il IG. , Persona_1
conduceva il motociclo Honda, targato DX06287, lungo la SSP 24 del Comune di
Casellette (TO) allorquando, su di un tratto di strada rettilineo, entrava in collisione con il veicolo Smart, targato BN588GJ, condotto dalla IG.ra , Controparte_3
proveniente dall'opposto senso di marcia. Si indicano a teste ing. , Persona_2
domiciliato in Torino, corso Trapani 108; MA PO , c/o Testimone_1
Stazione CC Alpignano;
interpello ; Controparte_3
2) Vero che a seguito dell'impatto, il IG. decedeva a causa delle Persona_1
gravissime lesioni politraumatiche subite. Si indica a teste ing. , Persona_2
domiciliato in Torino, corso Trapani 108; personale del 118 risultante dal doc. 2;
Dott. c/o ASL TO 3 (doc. 3); MA PO , c/o Testimone_2 Testimone_1
Stazione CC Alpignano;
interpello ; Controparte_3
3) Vero che la IG. deviava la propria traiettoria sino a trascendere Controparte_3
la linea di mezzeria - peraltro continua - così occupando l'opposta corsia di marcia mentre stava sopraggiungendo, dall'avverso senso di percorrenza, il motociclo
Honda condotto dal IG. . Si indica a teste ing. , Persona_1 Persona_2
domiciliato in Torino, corso Trapani 108; MA PO , c/o Testimone_1
Stazione CC Alpignano;
interpello ; Controparte_3
4) Vero che il sig. , percepita l'invasione di corsia, al fine di evitare la Per_1
collisione frontale, modificava a propria volta la traiettoria dirigendo la moto verso il margine sinistro della carreggiata e che durante tale manovra il IG. Per_1
perdeva il controllo del motociclo che rovinava sul fianco destro mentre la IG.ra pagina 4 di 26 impostava la manovra di rientro all'interno della originaria corsia di _3
percorrenza; Si indica a teste ing. , domiciliato in Torino, corso Persona_2
Trapani 108; MA PO , c/o Stazione CC Alpignano;
Testimone_1
interpello ; Controparte_3
5) Vero che il IG. , caduto a terra, scivolava fino ad impattare contro la Per_1
parte frontale del veicolo così riportando le gravi lesioni che ne hanno determinato il decesso. Si indica a teste ing. , domiciliato in Torino, corso Persona_2
Trapani 108; MA PO , c/o Stazione CC Alpignano;
Testimone_1
interpello ; Controparte_3
6) Vero che la sig.a affrontava il tratto di strada in cui è avvenuto _3
l'incidente a una velocità di entrata non consona allo stato dei luoghi in considerazione della tipologia di strada, circondata da campi agricoli e da attraversamento di animali che non le consentiva di arrestare la marcia in presenza di prevedibili ostacoli e non rispettava la linea continua di mezzeria della carreggiata ed invadeva la corsia opposta e provocava l'impatto tra i due veicoli cagionando il decesso di a causa delle gravissime lesioni Persona_1
politraumatiche riportate a seguito dell'incidente. Si indica a teste ing.
[...]
, domiciliato in Torino, corso Trapani 108; MA PO Per_2 Tes_1
, c/o Stazione CC Alpignano;
interpello .
[...] Controparte_3
Con ogni pronuncia consequenziale e di legge”.
Per parte convenuta : Controparte_1
“Contrariis reiectis.
In via istruttoria.
Ammettersi per interpello e testi i capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 datata 03/01/2022
Ammettersi CTU dinamico-cinematica diretta ad accertare:
pagina 5 di 26 le modalità di verificazione dell'incidente specificando, in particolare, se una manovra di sterzata verso sinistra possa provocare la caduta di una moto sul lato destro o se, al contrario, tale caduta è compatibile solo con una sterzata della moto verso destra;
la velocità tenuta dai due veicoli al momento dell'incidente.
Nel merito.
In via principale.
Dichiarare corresponsabili in misura paritaria, ai sensi dell'art. 2054 c.c., per il verificarsi dell'incidente per cui è causa la signora ed il defunto Controparte_3
signor . Persona_1
Datosi atto che la ha versato agli attori la somma di Controparte_1
Euro 12.500,00 per ciascuno.
Dichiarare le citate somme eque e satisfattorie e rigettare ogni ulteriore domanda attorea.
Con vittoria delle spese ed onorari di patrocinio.
In subordine.
Per l'ipotesi che le predette somme non fossero ritenute satisfattorie, dichiarare tenuta la conchiudente a versare agli attori la differenza tra quanto ritenuto loro dovuto e quanto dagli stessi già percepito.
Spese in tutto o in parte compensate”.
*****
Con atto di citazione del 18.05.2021, regolarmente notificato, , Parte_1
e - fratelli del defunto - hanno Parte_2 Parte_4 Persona_1
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino , Controparte_3 [...]
e la al fine di ottenere il risarcimento del CP_4 Controparte_1
danno da perdita del rapporto parentale subito a seguito del sinistro nel quale perdeva la vita il loro congiunto.
pagina 6 di 26 In particolare, gli attori hanno esposto che, in data 26.07.2016, verso le ore 21.30,
percorreva la SP 24 nel comune di Casalette a bordo del Persona_1
motociclo Honda tg. DX06287 allorquando, su di un tratto di strada rettilineo, entrava in collisione con il veicolo Smart, tg. BN588GJ, condotto da _3
, di proprietà di ed assicurato con la compagnia
[...] E_ [...]
proveniente dall'opposto senso di marcia. CP_1
Gli attori, quindi, richiamando tutti gli atti del procedimento penale R.G.N.R. n.
18044/2016 - Procura della Repubblica di Torino, per il reato di cui all'art. 589
c.p. (definito con sentenze nn. 1717/18 e 6932/19 della Corte d'Appello di
Torino, passate in giudicato) e ritenendo definitivamente accertato che il sinistro fosse avvenuto per fatto e colpa esclusiva della sig.ra hanno domandato _3
la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dagli attori, nella misura di euro 77.500,00 ciascuno in favore di _1
e e di euro 67.500,00 in favore di
[...] Parte_2 Parte_3
precisando di aver trattenuto in acconto del maggior danno le somme offerte dalla Compagnia assicurativa.
Con comparsa depositata in data 20.09.2021 si è costituita in giudizio la compagnia , contestando la domanda delle parti attrici Controparte_1
sia con riguardo all'an debeatur, sia in ordine al quantum.
In particolare, la convenuta ha contrastato la tesi attorea secondo cui la valutazione della Corte d'Appello penale che aveva escluso una responsabilità concorrente del defunto potesse avere efficacia vincolante per il giudice civile e, quindi, far stato nel presente giudizio, in cui (secondo gli attori) si dovrebbe discutere solo del quantum: al riguardo, ha sottolineato che la sentenza non poteva fare stato nei confronti dei soggetti che non avevano partecipato al giudizio penale, ovvero nei confronti della compagnia e del co-convenuto
(e neppure nei confronti della stessa convenuta , E_ _3
pagina 7 di 26 operando poi in sede civile la presunzione legale di pari responsabilità ex art. 2054 c.c.
La compagnia ha, quindi, elencato i fatti accertati nel corso del giudizio penale
(larghezza della strada e di ogni semicarreggiata, limite di velocità vigente, visibilità superiore a 500 m., velocità limitata della Smart, collisione avvenuta nella corsia di pertinenza dell'auto, costretta a deviare a sinistra a causa della invasione della semicarreggiata di sua pertinenza da parte di animali selvatici, motociclo giunto all'impatto già ribaltato, lieve invasione della corsia opposta da parte della Smart), per sottolineare che il defunto viaggiava nei pressi del centro strada, se non nell'opposta semicarreggiata, e si rese conto della sterzata verso sinistra e dell'immediata controsterzata verso destra dell'auto ma non fu in grado di evitare l'impatto; la compagnia ha aggiunto che i veicoli erano stati spostati dalla posizione post urto per consentire di prestare i soccorsi al , ed ha Per_1
concluso ritenendo non superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
Con riguardo al quantum del risarcimento richiesto, la convenuta ha contestato l'ammontare degli importi richiesti, sottolineando come tutti e tre i fratelli Per_1
vivessero in località molto distanti da quella del defunto, ragion per cui il rapporto con quest'ultimo non poteva essere certamente continuativo.
La convenuta, pertanto, ha concluso chiedendo di “dichiarare corresponsabili in misura paritaria, ai sensi dell'art. 2054 c.c., per il verificarsi dell'incidente per cui è causa la signora ed il defunto signor ”, dichiarando Controparte_3 Persona_1
altresì le somme già elargite dalla compagnia assicurativa eque e satisfattorie e chiedendo, pertanto, il rigetto di ogni ulteriore domanda attorea.
I convenuti e sono rimasti contumaci. Controparte_3 E_
*****
Depositate dalle parti, nel rispetto dei termini loro assegnati, le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice - all'esito della fase di trattazione del giudizio - pronunciava ordinanza istruttoria con la quale, ritenuto che la ricostruzione pagina 8 di 26 dell'an debeatur potesse essere affidata alle prove atipiche formatesi nel processo penale, ha istruito la causa sul rapporto affettivo che legava gli attori al defunto mediante escussione di testi.
Quindi, completata l'istruttoria e formulata alle parti, con ordinanza 29.05.2023, proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (cui parte convenuta ha dichiarato, tuttavia, di non aderire), con ordinanza del 19.09.2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio sino al 31.10.2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c.,
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e depositati gli atti conclusivi da entrambe le parti, la causa è stata quindi trattenuta in riserva per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita di essere accolta nei termini che seguono.
La prima questione da esaminare attiene all'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro a seguito del quale ha, poi, perso la vita . Persona_1
Come detto, la convenuta ha ampiamente argomentato nei Controparte_1
suoi atti processuali al fine di giungere ad affermare la corresponsabilità del defunto nella verificazione dell'incidente. Persona_1
Sennonché ritiene il Tribunale che la questione relativa all'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro sia oramai definitivamente acclarata e coperta dal giudicato.
Invero, la causa civile iscritta a R.G. n. 4647/2020 promossa da , Parte_5
e (rispettivamente moglie e figli del defunto Parte_6 Parte_7
) - al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non Persona_1
patrimoniali sofferti - nei confronti delle medesime parti oggi convenute, ossia
, e , si è conclusa con Controparte_1 Controparte_3 E_
pagina 9 di 26 la sentenza di condanna n. 2435/2024 pronunciata in data 20 aprile 2024 con la quale il Tribunale di Torino ha escluso la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ritenendo, pertanto, superata la presunzione dettata dall'art. 2054, secondo comma, c.c.
In punto an, detta sentenza ha così statuito: …con sentenza n. 1717/18 la Corte
d'Appello di Torino, riformando la pronuncia di assoluzione emessa dal Tribunale, ha ritenuto “evidente la condotta negligente posta in essere dalla che – _3
anche solo in base all'ipotesi dalla stessa, e dal di lei fratello, sostenuta, e cioè animali selvatici (caprioli o cinghiali) che avrebbero potuto invadere la sua corsia di marcia – avrebbe dovuto mantenere una velocità consona al tipo di strada, circondata da campi agricoli e da attraversamento di animali, come indicato in apposita segnaletica stradale di pericolo, velocità consona e di certo inferiore ai 50 km/h indicata dalla stessa imputata … che le avrebbe consentito di arrestare in tempo il veicolo nella propria corsia di marcia. Mai la avrebbe dovuto _3
occupare l'opposta corsia di marcia con una manovra pericolosa per gli altri utenti della strada ...”: ne ha pertanto affermata la penale responsabilità.
La pronuncia in esame deve ritenersi passata in giudicato: la Corte Suprema di
Cassazione, con la sentenza n. 54576/18 (cfr. doc. 10 fasc. attoreo), ha osservato che la Corte d'Appello ha fatto “complessivamente buon governo del materiale probatorio” ed offerto “una ricostruzione degli eventi e degli elementi probatori inappuntabile sul piano logico, nonché congrua e coerente, sia in ordine alla ricostruzione delle fasi antecedenti l'impatto fra i due veicoli, sia in ordine alla serie causale che determinò l'impatto stesso, sia infine in riferimento alle ragioni per le quali i due veicoli (prima l'uno, poi l'altro) modificarono la rispettiva traiettoria ...”.
La sentenza impugnata è stata annullata “limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 589-bis comma 7 cod. pen.”; la Corte
Suprema di Cassazione ha però “dichiarata l'irrevocabilità della sentenza impugnata quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata”.
pagina 10 di 26 La Corte d'Appello in sede di rinvio, dopo aver evidenziato “come il fatto reato nella sua componente oggettiva e soggettiva sia pacifico ...”, con specifico riferimento alla sussistenza dell'attenuante speciale ex art. 589 bis comma 7 c. ha ritenuto “che la ricostruzione dell'accaduto, alla luce del materiale probatorio in atti, escluda un concorso di colpa in capo alla vittima”; si legge in particolare in motivazione: “non trova pertanto alcun riscontro concreto l'ipotesi pur in astratto ritenuta possibile nella sentenza della Corte di Cassazione secondo la quale il motociclista Per_1
avrebbe potuto prevedere che la vettura che gli stava venendo incontro
[...]
formalmente dopo aver occupato la sua carreggiata sarebbe poi rientrata repentinamente nella corretta corsia, né si può conseguentemente ritenere che il avrebbe dovuto compiere altra e diversa manovra volta ad evitare l'impatto Per_1
rispetto a quella effettuata … Non può pertanto attribuirsi al alcuna Per_1
condotta colposa concorrente, non essendosi accertato con la necessaria certezza quale manovra alternativa era concretamente esigibile atteso il repentino ed imprevedibile spostamento della autovettura che gli stava venendo incontro”.
Tale sentenza (n. 6392/19 – cfr. doc. 11 fasc. attoreo) è passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria in calce alla medesima.
Ora, come ancora di recente affermato dalla Suprema Corte, “Ai sensi dell'art. 651
c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, pur non essendo propriamente vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, che, tuttavia, possono essere prese in considerazione autonomamente dal giudice civile nel separato giudizio presupponente l'accertamento dei medesimi fatti in funzione della successiva azione risarcitoria o di equivalente natura. In particolare, una volta che sia introdotta un'azione civile nel giudizio penale l'accertamento, in tale sede, dell'antigiuridicità del fatto - ove compiuto al fin tanto della condanna,
pagina 11 di 26 quanto della fondatezza dell'azione predetta - acquista, nel successivo processo civile in cui si controverta anzitutto del medesimo fatto, un valore che va al di là del semplice riscontro degli elementi necessari alla statuizione di colpevolezza, assumendo anche quello di presupposto per la domanda ivi azionata” (cfr. Cass. n.
33424/19).
Ancora, “Nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile l'accertamento dell'apporto causale del danneggiato - il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento a lui demandato” (cfr. Cass.
n. 15392/18 e Cass. n. 26009/23).
Come sopra visto, nel caso di specie vi è stata una chiara pronuncia della Corte
d'Appello, investita della questione della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 589, comma 7 c.p., sul concorso di colpa di , concorso che la Corte Persona_1
d'Appello ha escluso e pertanto anche su tale questione si è formato il giudicato.
Vi è poi da aggiungere che la pronuncia della Corte d'Appello n. 1717/18 ha altresì condannato “a rifondere alle parti civili costituite” (ovvero gli Controparte_3
odierni attorti) “tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali alle stesse cagionati, danni per la liquidazione dei quali è necessario rimettere le parti dinanzi al giudice civile”: come noto, “La pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la pagina 12 di 26 conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale
Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c. le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (cfr. Cass. n. 5660/18 e Cass.
n. 33424/19).
Ancora, “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga "ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto", una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento (nella specie, l'annullamento di un testamento), derivanti dal fatto”
(cfr. Cass. n. 11467/20).
Rimane da esaminare la questione dell'efficacia del giudicato nei confronti dei soggetti rimasti estranei al processo penale, ovvero la compagnia e il proprietario del veicolo condotto dall'imputata, entrambi convenuti nel presente giudizio unitamente alla sig.ra la l'art. 651 c.p.p. stabilisce che la sentenza penale _3
irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso, nei pagina 13 di 26 confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
E' peraltro consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico” (cfr. Cass. n. 22334/23 e Cass. n. 30992/23).
Procedendo dunque a tale valutazione, appaiono rilevanti (e decisive) le dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti dal fratello della convenuta il quale, presente a bordo dell'auto condotta dalla sorella, ha dichiarato: “Mia sorella, per evitare di investirli, si è leggermente spostata sulla carreggiata opposta. Un motociclista che proveniva dal senso di marcia opposto al nostro, accortosi della nostra manovra pensando che avremmo continuato ad occupare la sua corsia di marcia, si è spostato sulla sua sinistra ossia si è diretto verso la nostra corsia di marcia...”, ma l'auto a sua volta si è subito spostata ritornando nella propria corsia di marcia.
Già sulla base di tali dichiarazioni appare evidente come la moto si fosse spostata nella corsia alla sua sinistra non già avendo posto in essere una condotta in violazione delle norme di comportamento dettate dal Codice della Strada, ma per evitare l'impatto con l'auto che non poteva che essere apparsa al conducente andargli incontro frontalmente.
Viene poi in esame la consulenza disposta dal Pubblico Ministero, anch'essa utilizzabile nel processo civile come prova atipica: appare opportuno ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, la quale ha ritenuto che “il giudice civile possa utilizzare come fonte del proprio convincimento gli elementi probatori pagina 14 di 26 raccolti in un giudizio penale riguardante gli stessi fatti ed in primo luogo le risultanze di relazioni tecniche acquisite in tale giudizio, tanto più quando la relazione abbia avuto ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi” (cfr. Cass. n. 15714/10, Cass. n. 5682/01, nonchè Cass. n. 5947/23).
Il consulente nominato dal PM, esaminata la relazione di incidente stradale, completa delle sommarie informazioni rese dalla sig.ra , dal fratello e da _3
altri due conducenti sopraggiunti ad incidente appena avvenuto, analizzati la documentazione fotografica, lo schizzo planimetrico e la planimetria allegati al verbale di incidente stradale redatto dai Carabinieri intervenuti, ha descritto lo stato dei luoghi e i danni riportati dai veicoli, ha individuato la zona d'urto e ricostruito la velocità dei mezzi (determinando quella della moto in circa 45-50
Km/h “inferiore a quella limite di 70 km/h”), ha evidenziato la coerenza delle dichiarazioni di (sopra riportate) con i riscontri oggettivi noti ed Parte_8
ha concluso “che l'invasione della opposta corsia di marcia, da parte del , è Per_1
stata la conseguenza di una manovra di emergenza posta in essere dal motociclista dopo essersi accorto dell'invasione della Smart”; ha inoltre aggiunto: “il campo di visibilità, in quel tratto, è molto esteso e, quindi, pare ragionevole ritenere che la
[...]
avesse già potuto percepire il sopraggiungere del prima di eseguire la _3 Per_1
manovra di invasione della opposta corsia di marcia. E' indubbio che nel caso in cui il non avesse modificato la propria traiettoria non vi sarebbe stato l'impatto Per_1
ma si ritiene necessario tenere presente che il motociclista non era in grado di conoscere le reali intenzioni della conducente” (e sul punto rilevano le dichiarazione del fratello della convenuta già sopra richiamate).
Deve poi sottolinearsi – con particolare riferimento alle circostanze poste in evidenza dalla compagnia a sostegno della asserita corresponsabilità del de cuius - quanto osservato dalla Corte Suprema di Cassazione la quale – nel ricordare l'ambito del proprio sindacato (in ordine ai motivi di ricorso attinenti a questioni di mero fatto), ha ritenuta la ricostruzione degli eventi, compiuta dalla sentenza pagina 15 di 26 impugnata, “congrua e coerente, sia in ordine alla ricostruzione delle fasi antecedenti l'impatto fra i due veicoli, sia in ordine alla serie causale che determinò
l'impatto stesso, sia infine in riferimento alle ragioni per le quali i due veicoli (prima l'uno, poi l'altro) modificarono la rispettiva traiettoria”; inoltre, ha posto l'accento sulla violazione da parte della delle prescrizioni contenute nell'art. 141 _3
Cod. Strada, sottolineando come lo spostamento a sinistra della Smart, quand'anche causato dall'attraversamento di animali selvatici, “non era l'unico comportamento da lei esigibile, ben potendo arrestare la sua marcia, ove non fosse stato sufficiente rallentarla ulteriormente, senza per questo invadere l'opposta corsia” (e così evitando di creare intralcio alla circolazione).
Appare dunque pienamente condivisibile la valutazione già compiuta in sede penale dalla Corte d'Appello, la quale ha escluso il concorso di colpa della vittima, non potendosi - in sostanza - determinare quale manovra alternativa avrebbe dovuto porre in essere “atteso il repentino ed imprevedibile spostamento della autovettura che gli stava venendo incontro”.
La ricostruzione del sinistro come sopra riportata consente dunque di ritenere superata la presunzione dettata dall'art. 2054, 2° comma c.c.: del resto, come ancora di recente precisato dalla Suprema Corte, “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di colpa pari tra i conducenti, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., si applica sia quando è incerto il grado di colpa di ciascun conducente in un sinistro certo, sia quando non è possibile determinare il comportamento specifico che ha causato il danno” (cfr. Cass. n.
6051/24) e nel caso di specie, per quanto sopra riportato, non ricorre nessuna di tali ipotesi>.
Orbene, la sentenza n. 2435/2024, sopra richiamata, è passata in giudicato in data 10.12.2024: sicché, il giudicato formatosi nell'ambito della causa R.G. n.
4647/2020 nei confronti di tutti gli odierni convenuti in ordine alla responsabilità esclusiva di si riflette anche sulla posizione degli Controparte_3
pagina 16 di 26 odierni attori, soggetti terzi rispetto a quella causa, e non può più essere rimessa in discussione dalla convenuta che, invece, era parte di quel Controparte_1
giudizio e che, sotto il profilo dell'an della responsabilità nella causazione del sinistro, ha potuto già apprestare tutte le sue difese tecniche e giuridiche.
Al riguardo, invero, deve richiamarsi il principio di diritto statuito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 18725/2007, con la quale è stato affermato che “il giudicato, oltre a spiegare un'efficacia diretta nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio nel quale esso si è formato, è dotato anche di un'efficacia riflessa nei confronti dei terzi che, pur essendo rimasti estranei al medesimo giudizio, risultino titolari di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica definita in quel processo”.
Detto principio di diritto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la successiva pronuncia n. 691/2011, secondo cui “dal principio stabilito dall'art. 2909 c.c. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, , che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi. Il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, ma tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 c.c.”; e poi, ancora, con la sentenza n.
24558/2015 con la quale pure si è affermato che “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi ma, quale affermazione obiettiva di verità, è ugualmente idoneo a spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale,
pagina 17 di 26 sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa”.
Del resto, qualora si ritenesse corretto il ragionamento svolto da parte convenuta si concretizzerebbe proprio il rischio di un potenziale contrasto di giudicati, allorché, in ipotesi, una volta affermata dal Giudice civile la responsabilità esclusiva della con la sentenza n. 2435/2024, si potesse giungere - in _3
successivi e diversi giudizi - a ritenere una concorrente responsabilità a carico del defunto (addirittura, astrattamente, per una quota variabile e diversa, qualora i diversi congiunti/familiari decidessero di agire con separati procedimenti): ciò che, per l'appunto, l'ordinamento giuridico ha inteso evitare e scongiurare proprio con la disciplina di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
*****
Gli attori, fratelli di , hanno chiesto, iure proprio, il risarcimento Persona_1
del danno da perdita del rapporto parentale.
Con riguardo al risarcimento del danno subito iure proprio dai congiunti della vittima primaria, si parla di danno riflesso, ovvero di un danno subito per una lesione inferta non a se stessi, ma ad altri e tuttavia “il danno subito dai congiunti
è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette. Ed anche impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie” (cfr. Cass. n. 7748/20).
Ancora, “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità
pagina 18 di 26 delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2,29,30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd.
"Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (cfr.
Cass. n. 20287/19).
Dunque, il danno non coincide con l'interesse protetto, ma costituisce danno- conseguenza che deve essere allegato e la cui prova può essere fornita anche in via presuntiva e in base alle nozioni di comune esperienza sulla base degli elementi oggettivi offerti dal danneggiato (quali lo stretto vincolo familiare, la convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei superstiti ecc.) e tenuto conto dell' 'id quod plerumque accidit', in assenza di elementi probatori contrari: “Il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale;
esso pagina 19 di 26 rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente si tratta infatti di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare”
(cfr. Cass. n. 4571/23, nonché Cass. n. 11212/19, Cass. n. 4253/12 e Cass. n.
10527/11).
Ai fini della liquidazione vengono in esame le nuove Tabelle integrate a punti
(edizione 2024), elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, le quali - come evidenziato dalla Suprema Corte - “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr.
Cass. n. 37009/22).
Le Tabelle offrono i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di genitore, figlio, coniuge/convivente e da perdita del fratello/nipote e sono, per l'appunto, Tabelle a punti, ovvero individuano un
'valore punto' (pari per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello ad € 1.698,00) e diversi punti, attribuibili in relazione all'età della vittima pagina 20 di 26 primaria e secondaria, alla convivenza, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità ed intensità della relazione affettiva.
Con particolare riferimento a tale ultimo parametro (per il quale sono previsti fino a 30 punti - cd. punto E) assumono rilievo ulteriori circostanze di fatto rispetto a quelle dei parametri precedenti, quali, a titolo esemplificativo, frequentazioni e contatti (in presenza, telefonici), condivisione di feste, ricorrenze, vacanze, di attività lavorativa o hobby, attività di assistenza sanitaria o domestica, agonica, penosità e durata della malattia, ecc.
Si tratta, allora, di esaminare le prove testimoniali assunte, riguardanti proprio la qualità ed intensità della relazione affettiva e delle frequentazioni degli odierni attori con il fratello defunto, prove testimoniali che danno conto, appunto, pur in assenza del requisito della convivenza, di un sicuro legame affettivo tra fratelli
(più marcato nei confronti del germano , appartenente all'Arma dei Per_2
Carabinieri, che, a suo tempo, aveva scelto come destinazione la città di Torino proprio per stare vicino a ) e di una certa frequentazione, costante Per_1
seppur non assidua, in occasione soprattutto delle festività e del periodo delle vacanze estive.
Le prove assunte, pertanto (tenuto conto, lo si ripete, dell'assenza del requisito della convivenza e del fatto che i fratelli vivessero in località diverse, distanti tra loro), consentono di procedere alla liquidazione del parametro E applicando un punteggio prossimo al medio per (10 punti), da ridursi ulteriormente (a Per_2
5 punti) per gli altri due germani, e . Pt_2 Pt_4
Deve procedersi, quindi, alla liquidazione del danno in applicazione delle Tabelle
Milanesi 2024.
Per quanto riguarda , i punti attribuibili sono i seguenti: Parte_1
. età vittima primaria (54 anni) 12 punti
. età vittima secondaria (49 anni) 14 punti
. convivenza 0 punti pagina 21 di 26 . due superstiti 12 punti
. intensità della relazione affettiva 10 punti per un totale di 48 punti.
Il danno parentale viene, pertanto, liquidato in complessivi € 81.504,00, da intendersi liquidato all'attualità.
ha già ricevuto dalla compagnia la somma di € 12.500,00 in data Parte_1
25.05.2020, trattenuta dall'attore a titolo di acconto: al riguardo, deve richiamarsi il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (cfr., da ultimo, ord. n. 23927 del 07.08.2023).
Sviluppando il calcolo con i sistemi informatici a disposizione dell' , la CP_5
somma oggi dovuta all'attore è pari ad euro 74.449,05, oltre Parte_1
interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Per quanto riguarda , i punti attribuibili sono i seguenti: Parte_2
. età vittima primaria (54 anni) 12 punti
. età vittima secondaria (58 anni) 12 punti
. convivenza 0 punti
. due superstiti 12 punti
. intensità della relazione affettiva 5 punti per un totale di 41 punti.
pagina 22 di 26 Il danno parentale viene, pertanto, liquidato in complessivi € 69.618,00, da intendersi liquidato all'attualità.
ha già ricevuto dalla compagnia la somma di € 12.500,00, Parte_2
trattenuta dall'attore a titolo di acconto: in applicazione del criterio sopra richiamato e sviluppando il calcolo con i sistemi informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma oggi dovuta all'attore è pari ad euro Parte_2
61.285,85, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Per quanto riguarda , i punti attribuibili sono i seguenti: Parte_4
. età vittima primaria (54 anni) 12 punti
. età vittima secondaria (62 anni) 10 punti
. convivenza 0 punti
. due superstiti 12 punti
. intensità della relazione affettiva 5 punti per un totale di 39 punti.
Il danno parentale viene, pertanto, liquidato in complessivi € 66.222,00, da intendersi liquidato all'attualità.
ha già ricevuto dalla compagnia la somma di € 12.500,00, Parte_4
trattenuta dall'attore a titolo di acconto: in applicazione del criterio sopra richiamato e sviluppando il calcolo con i sistemi informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma oggi dovuta all'attore è pari ad euro 57.525,31, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
In definitiva, le parti convenute, , e Controparte_1 Controparte_3
, devono essere condannate, in solido tra loro, a titolo di E_
risarcimento del danno parentale, al pagamento: della somma di euro 74.449,05
(oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo) in favore di;
della Parte_1
somma di euro 61.285,85 (oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo) in favore di;
della somma di euro 57.525,31 (oltre interessi legali dalla Parte_2
pronuncia al saldo) in favore di . Parte_4
pagina 23 di 26 *****
Per quanto riguarda, invece, le spese stragiudiziali si ricorda che, secondo la
Suprema Corte, le spese sostenute per attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una ordinaria voce di danno emergente
("…e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali": così Cass., S.U., 10 luglio 2017, n. 16990); le stesse, tuttavia, sono risarcibili solamente se necessarie (Cass., 29 maggio 2015, n. 11154) e sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza, con la conseguente applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. (Cass., ord. 2 febbraio 2018, n. 2644).
La Suprema Corte ha precisato, altresì, che “…in tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali, è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale…"
(Cass., S.U., 24 luglio 2009, n. 17357; Cass. 23 luglio 1979, n. 4411; Cass., 23 maggio 1992, n. 6214; Cass., 12 giugno 2007, n. 14770; Cass., 29 maggio 2008, n.
14443); tale principio ha trovato espressa conferma nel D.M. n. 55/14, il cui articolo 20 prevede per l'appunto la liquidazione del compenso per "l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima".
Ciò premesso, va evidenziato che, nel caso di specie, la difesa di parte attrice ha elencato le attività professionali svolte per il compimento degli incombenti che, peraltro, hanno poi portato alla liquidazione di un acconto a favore dei danneggiati: attività che non possono essere ritenute prive di autonoma rilevanza rispetto a quelle esperite giudizialmente, anche perché volte ad evitare proprio l'introduzione del giudizio.
pagina 24 di 26 Tale voce di danno viene pertanto riconosciuta come tale (ovvero non come spese di lite), ma è liquidata sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella 25 T.F. avuto riguardo al valore della causa e all'attività sopra descritta: in misura pari al compenso medio ivi indicato, ovvero € 4.536,00 oltre oneri.
*****
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti.
La liquidazione in dispositivo comprende il compenso per la negoziazione, limitatamente alla fase di attivazione.
Alla relativa liquidazione si provvede sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/14, come modificato dal DM n. 147/22 giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto: nella liquidazione si tiene quindi conto - oltre che degli esposti - del valore della causa (come determinato ai sensi dell'art. 5 T.F.), delle questioni trattate, dell'attività svolta, nonché della mancata adesione di parte convenuta alla proposta conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa: dichiara tenuti e condanna e Controparte_1 Controparte_6
in solido, al pagamento: E_
• della somma di euro 74.449,05, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo, in favore di;
Parte_1
• della somma di euro 61.285,85, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo, in favore di;
Parte_2
• della somma di € 57.525,31, oltre interessi legali dalla data della pronuncia, al saldo in favore di;
Parte_4
• della somma di € 4.536,00, oltre oneri, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo, in favore degli attori;
pagina 25 di 26 condanna e in Controparte_1 Controparte_6 E_
solido, al rimborso in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in euro
814,90 per esborsi ed euro 15.500,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 27.05.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Moroni
pagina 26 di 26