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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 3791/2023 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Maritati, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Gatto, procuratore domiciliatario;
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.05.2023 il ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 9685/2022 R.S. del 01.12.2022 con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva accolto il ricorso proposto da avverso il verbale n. B001348 N.R.G. Controparte_1
52780/22 del 14.09.2022 elevato dalla Polizia Locale del , per la Parte_1
violazione dell'art. 126bis co. 2 CdS.
Nello specifico, con un unico motivo di gravame, l'appellante ha invocato l'integrale riforma della sentenza impugnata per avere errato il Giudice di Pace nel ritenere
“…determinante l'avvenuto pagamento incondizionato avvenuto in data 30.04.2022 della sanzione relativa al verbale presupposto della contestata violazione di cui all'art. 126 bis CdS…del quale è stata fornita prova documentale, costituendo questo un evidente riconoscimento da parte del destinatario del verbale di essere l'effettivo contravventore”. Con memoria depositata in data 27.10.2023 si è costituito in giudizio al Controparte_1
fine di resistere al gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione orale della causa ex artt.
437 – 420 c.p.c., all'odierna udienza il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento.
Risulta dalla documentazione in atti che in data 27.4.2022 è stato notificato a CP_1
il verbale di accertamento n. 4043/2022 – verbale V003509, con il quale è stata
[...]
contestata la violazione dell'art. 142 co. 8 CdS commessa in data 14.03.2022.
Tale verbale conteneva, tra l'altro, l'avvertimento per cui nel termine di 60 giorni dalla notifica del suddetto verbale il proprietario del veicolo avrebbe dovuto comunicare, utilizzando il modulo allegato, i dati personali e la patente di guida del conducente al momento della commessa violazione, pena l'ingiunzione della sanzione di cui all'art. 126bis co. 2 CdS.
Orbene, valuta il Tribunale che l'avvenuto pagamento della sanzione per l'infrazione di cui all'art. 142 CdS, avvenuta il 02.5.2022, non esonerava il dall'assolvimento CP_1
dell'autonomo e distinto obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale, previsto a garanzia dell'ulteriore interesse pubblicistico alla tempestiva identificazione del responsabile la violazione: “L'obbligo della comunicazione dei dati del conducente da parte del proprietario del veicolo, nelle ipotesi di violazione del Codice della Strada, costituisce un distinto obbligo (sanzionato a sua volta autonomamente), che nasce dalla richiesta avanzata dalla Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente. Con l'ulteriore precisazione che, essendo l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A. autonomo e destinato ad assolvere una sua funzione propria, non può essere sospeso o eliminato né dall'eventuale ricorso avverso la violazione principale né dall'eventuale pagamento della multa correlata alla violazione del Codice della Strada presupposta”,
Cass. civ. Sez. II, 29/11/2016, n. 24233; “Il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente
2 illecito (la Corte ha sottolineato che il principio della autonomia delle due infrazioni e delle corrispondenti sanzioni si collega alla necessità di azionare, avverso ciascuna di esse, singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e, trasmesso dall'ente impositore all'ente esattore, viene trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo da azionare” (Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, n.8479).
Ne consegue che, stante l'autonoma sanzionabilità della violazione di cui all'art. 126bis
CdS e l'irrilevanza dell'avvenuto pagamento ai fini dell'individuazione del responsabile della violazione, la motivazione della sentenza di prime cure merita di essere riformata, anche per effetto dell'infondatezza degli ulteriori motivi di gravame.
Nessun dubbio invero può residuare sulla tempestività della contestazione dell'illecito ex art. 126bis CdS il 22.9.2022, risultando il verbale impugnato notificato entro i gg. 90 dalla scadenza del termine di gg. 60 dalla notifica del 27.4.2022 del verbale presupposto, termine quest'ultimo che sancisce la consumazione dell'illecito.
Coerentemente infatti la Suprema Corte, nel caso di pagamento della sanzione amministrativa ingiunta, non ha previsto una nuova comunicazione al fine di rammentare la sussistenza dell'obbligo (con conseguente decorrenza del termine per eseguirla dalla notifica del verbale presupposto), a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di procedimenti giurisdizionali sfavorevoli all'ingiunto: “La violazione ex art. 126-bis comma 2
c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis comma 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua”, Cassazione civile sez. II, 01/02/2024, n.3022.
Né appare prescritta da alcuna disposizione l'allegazione alla notifica del verbale presupposto del modulo per la comunicazione dei dati del conducente a pena di illegittimità dell'irrogazione della sanzione di cui all'art. 126bis CdS, in ogni caso nel caso di specie allegata con attestazione fidefaciente e mai confutata.
Infondata inoltre è l'ipotizzata insussistenza nel verbale notificato dei requisiti di cui all'art. 385 Reg. Es.: “Nel caso di infrazione stradale rilevata a distanza, il verbale d'accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell'accertatore, che può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell'uffici. Quanto, ancora, al profilo della mancata attestazione della conformità della copia
3 analogica notificata al documento dalla quale sarebbe stata estratta, va rilevato che si tratta di requisito che non incide sull'esistenza stessa del provvedimento e che non determinerebbe in ogni caso
l'equivocità della provenienza del medesimo, profilo lamentato dal ricorrente, senza considerare che si tratta di requisito non previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993, richiamato dall'articolo 4-bis del codice dell'amministrazione digitale”, Cassazione civile sez. II, 14/03/2024,
n.6791.
Né infine può lamentarsi l'opponente della legittimità costituzionale della norma sanzionatoria di cui all'art. 126bis CdS per violazione degli artt. 42 e 3 Cost., avendo la giurisprudenza della Suprema Corte chiarito che il trascorrere del tempo può giustificare l'assenza del ricordo del conducente del veicolo nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'infrazione presupposta solo qualora la contestazione di quest'ultima sia tardiva, non quando sia tempestiva, in tal guisa imponendo un onere di sorveglianza da parte del proprietario del veicolo sull'identità di coloro che lo utilizzino non solo al fine di garantire il rispetto delle regole della circolazione ma anche per ragioni di responsabilità civile: “In tema di violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo ai sensi dell'art.
126 bis cod. strada ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell'infrazione, in quanto la tempestività della contestazione risponde alla "ratio" di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi”, Cassazione civile sez. VI, 11/04/2016,
n.7003.
Per tutti questi motivi conclude il Tribunale per l'accoglimento del gravame, l'integrale riforma della sentenza impugnata ed il conseguente rigetto dell'opposizione, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dal
[...]
avverso la sentenza n. 9685/2022 R.S. del Giudice di Pace di Lecce: Parte_1
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, integralmente riformando la sentenza impugnata, rigetta l'opposizione formulata da avverso il verbale n. B001348 N.R.G. Controparte_1
52780/22 del 14.09.2022, elevato dalla Polizia Locale del Comune di;
Parte_1
2) Condanna al pagamento in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite del doppio grado di giudizio, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 346,00 per il primo
4 ed in € 662,00 per il presente, oltre € 64,50 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 07/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Simona Marinosci.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 3791/2023 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Maritati, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Gatto, procuratore domiciliatario;
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.05.2023 il ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 9685/2022 R.S. del 01.12.2022 con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva accolto il ricorso proposto da avverso il verbale n. B001348 N.R.G. Controparte_1
52780/22 del 14.09.2022 elevato dalla Polizia Locale del , per la Parte_1
violazione dell'art. 126bis co. 2 CdS.
Nello specifico, con un unico motivo di gravame, l'appellante ha invocato l'integrale riforma della sentenza impugnata per avere errato il Giudice di Pace nel ritenere
“…determinante l'avvenuto pagamento incondizionato avvenuto in data 30.04.2022 della sanzione relativa al verbale presupposto della contestata violazione di cui all'art. 126 bis CdS…del quale è stata fornita prova documentale, costituendo questo un evidente riconoscimento da parte del destinatario del verbale di essere l'effettivo contravventore”. Con memoria depositata in data 27.10.2023 si è costituito in giudizio al Controparte_1
fine di resistere al gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione orale della causa ex artt.
437 – 420 c.p.c., all'odierna udienza il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento.
Risulta dalla documentazione in atti che in data 27.4.2022 è stato notificato a CP_1
il verbale di accertamento n. 4043/2022 – verbale V003509, con il quale è stata
[...]
contestata la violazione dell'art. 142 co. 8 CdS commessa in data 14.03.2022.
Tale verbale conteneva, tra l'altro, l'avvertimento per cui nel termine di 60 giorni dalla notifica del suddetto verbale il proprietario del veicolo avrebbe dovuto comunicare, utilizzando il modulo allegato, i dati personali e la patente di guida del conducente al momento della commessa violazione, pena l'ingiunzione della sanzione di cui all'art. 126bis co. 2 CdS.
Orbene, valuta il Tribunale che l'avvenuto pagamento della sanzione per l'infrazione di cui all'art. 142 CdS, avvenuta il 02.5.2022, non esonerava il dall'assolvimento CP_1
dell'autonomo e distinto obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale, previsto a garanzia dell'ulteriore interesse pubblicistico alla tempestiva identificazione del responsabile la violazione: “L'obbligo della comunicazione dei dati del conducente da parte del proprietario del veicolo, nelle ipotesi di violazione del Codice della Strada, costituisce un distinto obbligo (sanzionato a sua volta autonomamente), che nasce dalla richiesta avanzata dalla Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente. Con l'ulteriore precisazione che, essendo l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A. autonomo e destinato ad assolvere una sua funzione propria, non può essere sospeso o eliminato né dall'eventuale ricorso avverso la violazione principale né dall'eventuale pagamento della multa correlata alla violazione del Codice della Strada presupposta”,
Cass. civ. Sez. II, 29/11/2016, n. 24233; “Il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente
2 illecito (la Corte ha sottolineato che il principio della autonomia delle due infrazioni e delle corrispondenti sanzioni si collega alla necessità di azionare, avverso ciascuna di esse, singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e, trasmesso dall'ente impositore all'ente esattore, viene trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo da azionare” (Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, n.8479).
Ne consegue che, stante l'autonoma sanzionabilità della violazione di cui all'art. 126bis
CdS e l'irrilevanza dell'avvenuto pagamento ai fini dell'individuazione del responsabile della violazione, la motivazione della sentenza di prime cure merita di essere riformata, anche per effetto dell'infondatezza degli ulteriori motivi di gravame.
Nessun dubbio invero può residuare sulla tempestività della contestazione dell'illecito ex art. 126bis CdS il 22.9.2022, risultando il verbale impugnato notificato entro i gg. 90 dalla scadenza del termine di gg. 60 dalla notifica del 27.4.2022 del verbale presupposto, termine quest'ultimo che sancisce la consumazione dell'illecito.
Coerentemente infatti la Suprema Corte, nel caso di pagamento della sanzione amministrativa ingiunta, non ha previsto una nuova comunicazione al fine di rammentare la sussistenza dell'obbligo (con conseguente decorrenza del termine per eseguirla dalla notifica del verbale presupposto), a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di procedimenti giurisdizionali sfavorevoli all'ingiunto: “La violazione ex art. 126-bis comma 2
c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis comma 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua”, Cassazione civile sez. II, 01/02/2024, n.3022.
Né appare prescritta da alcuna disposizione l'allegazione alla notifica del verbale presupposto del modulo per la comunicazione dei dati del conducente a pena di illegittimità dell'irrogazione della sanzione di cui all'art. 126bis CdS, in ogni caso nel caso di specie allegata con attestazione fidefaciente e mai confutata.
Infondata inoltre è l'ipotizzata insussistenza nel verbale notificato dei requisiti di cui all'art. 385 Reg. Es.: “Nel caso di infrazione stradale rilevata a distanza, il verbale d'accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell'accertatore, che può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell'uffici. Quanto, ancora, al profilo della mancata attestazione della conformità della copia
3 analogica notificata al documento dalla quale sarebbe stata estratta, va rilevato che si tratta di requisito che non incide sull'esistenza stessa del provvedimento e che non determinerebbe in ogni caso
l'equivocità della provenienza del medesimo, profilo lamentato dal ricorrente, senza considerare che si tratta di requisito non previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993, richiamato dall'articolo 4-bis del codice dell'amministrazione digitale”, Cassazione civile sez. II, 14/03/2024,
n.6791.
Né infine può lamentarsi l'opponente della legittimità costituzionale della norma sanzionatoria di cui all'art. 126bis CdS per violazione degli artt. 42 e 3 Cost., avendo la giurisprudenza della Suprema Corte chiarito che il trascorrere del tempo può giustificare l'assenza del ricordo del conducente del veicolo nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'infrazione presupposta solo qualora la contestazione di quest'ultima sia tardiva, non quando sia tempestiva, in tal guisa imponendo un onere di sorveglianza da parte del proprietario del veicolo sull'identità di coloro che lo utilizzino non solo al fine di garantire il rispetto delle regole della circolazione ma anche per ragioni di responsabilità civile: “In tema di violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo ai sensi dell'art.
126 bis cod. strada ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell'infrazione, in quanto la tempestività della contestazione risponde alla "ratio" di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi”, Cassazione civile sez. VI, 11/04/2016,
n.7003.
Per tutti questi motivi conclude il Tribunale per l'accoglimento del gravame, l'integrale riforma della sentenza impugnata ed il conseguente rigetto dell'opposizione, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dal
[...]
avverso la sentenza n. 9685/2022 R.S. del Giudice di Pace di Lecce: Parte_1
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, integralmente riformando la sentenza impugnata, rigetta l'opposizione formulata da avverso il verbale n. B001348 N.R.G. Controparte_1
52780/22 del 14.09.2022, elevato dalla Polizia Locale del Comune di;
Parte_1
2) Condanna al pagamento in favore del delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite del doppio grado di giudizio, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 346,00 per il primo
4 ed in € 662,00 per il presente, oltre € 64,50 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 07/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Simona Marinosci.
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