Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00523/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00895/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Brunori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di BR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto emesso dalla Prefettura di BR il -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 D.L. 34/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di BR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS-il ricorrente ha presentato, per il tramite del datore di lavoro, istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020.
2. Con una prima comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990 del -OMISSIS-la Prefettura ha rilevato motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, evidenziando l’insufficienza dei dati reddituali del datore di lavoro.
3. Successivamente, in data -OMISSIS-, la Prefettura di BR, ha comunicato un secondo preavviso di rigetto, avente motivazione diversa dal precedente, nel quale ha dato atto del parere non favorevole emesso dalla Questura di BR in data -OMISSIS- “ in quanto il lavoratore si trova in una delle condizioni ostative elencate dall’art. 103 comma 10 del D.L. 34/2020 ”.
4. Con nota del -OMISSIS-il difensore del ricorrente, in nome e per conto di questi, ha rappresentato alla Prefettura “ di non essere in grado di interloquire con [Codesto] ufficio, a fronte della assoluta genericità del contenuto della comunicazione. ..”.
5. In data -OMISSIS- la Prefettura ha respinto l’istanza di emersione, confermando le motivazioni fornite nel secondo preavviso di rigetto.
6. Con ricorso notificato al Ministero dell’Interno e alla Prefettura di BR, il lavoratore ha impugnato il provvedimento di diniego, articolando a sostegno del gravame un unico motivo con il quale ha dedotto vizi di violazione di legge con riferimento all’art. 103 comma 10 D.L. n. 34/2020 e all’art. 10 bis L. n. 241/1990 nonché di eccesso di potere per violazione dei diritti partecipativi e per totale carenza di motivazione. In particolare, ha lamentato che né il provvedimento né il preavviso di rigetto avrebbero specificato, tra le quattro differenti ipotesi ostative alla regolarizzazione contenute nell’art. 10 comma 10 del D.L. 34/2020, quale di esse l’Amministrazione avrebbe posto a fondamento del diniego.
7 L’Amministrazione si è costituita depositando in giudizio una relazione con documenti, tra i quali il parere negativo emesso dalla Questura di BR, il quale riporta un elenco di sentenze di condanna emesse nei confronti dell’interessato dal 2002 al 2015 per reati di ricettazione (art. 648 c.p.), violazione del diritto d’autore (art. 171 L. 633/1941) e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) e nel quale è evidenziato che “ considerate le numerose condanne reiterate si ritiene l’interessata persona non inserita nel tessuto sociale e si evince la sua attitudine a non rispettare la legge ”.
8. Con memoria ex art. 73 c.p.a. il ricorrente ha evidenziato che, esaminato il parere ostativo della Questura di BR, dovrebbe ritenersi che il riferimento contenuto nel provvedimento all’art. 10 comma 10 andrebbe inteso come relativo all’ipotesi di cui alla lettera d), e che dunque l’Amministrazione avrebbe dovuto specificamente motivare, nell’esercizio di un potere discrezionale, le ragioni per cui il ricorrente sarebbe stato ritenuto una minaccia o un pericolo per l’ordine o la sicurezza pubblica, non rientrando le condanne riportate nelle fattispecie di cui all’art. 380 c.p.p. e dunque difettando l’ipotesi ostativa all’emersione contemplata nella lett. c).
9. L’amministrazione non ha depositato memorie di replica.
10. All’udienza pubblica del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il ricorso è fondato.
12. L’art. 103 comma 10 del D.L. 34/2020 contempla quattro distinte ipotesi ostative alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri, precludendo l’emersione ai soggetti destinatari di un provvedimento di espulsione (lett. a.), a quelli che risultano essere stati segnalati in base ad accordi o convenzioni internazionali (lett. b.), ai condannati per reati previsti dall’art. 380 c.p.p. o per le specifiche ipotesi criminose indicate alla lett. c), ed infine agli stranieri che “ comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone” (lett. d). Tale ultima disposizione soggiunge che “Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale”.
13. I reati per i quali il ricorrente risulta condannato, elencati nel parere negativo della Questura, non rientrano nel disposto di cui al comma 10 lett. c), trattandosi di fattispecie non ricadenti nel perimetro applicativo dell’art. 380 c.p.p..
14. Più specificamente, per ciò che concerne la ricettazione, solo l’ipotesi aggravata di cui all’art. 648 primo comma, secondo periodo, c.p. potrebbe avere rilevanza rispetto ad un effetto automaticamente ostativo all’emersione, ma tale preclusione non risulta dimostrata, non essendo specificata nell’elencazione delle condanne la ricorrenza di siffatta circostanza aggravante (della quale, peraltro, è legittimo dubitare, stante la esigua entità delle pene inflitte).
15. D’altra parte, nella relazione depositata in giudizio, l’Amministrazione ha confermato tale conclusione, sostenendo che il parere è stato adottato sulla base dell’ipotesi di cui alla lett. d) dell’art. 103, comma 10, cit., in quanto la Questura non si sarebbe limitata ad elencare le condanne riportate dallo straniero, ma avrebbe altresì rilevato che “ lo stesso non è inserito nel tessuto sociale italiano e ha attitudini a non rispettare la legge ”.
16. Tuttavia, come già rilevato dalla Sezione in fattispecie analoghe (cfr. sentenza del 6 giugno 2024 n. 654), né nel provvedimento, né nel preavviso di rigetto, né nel parere della Questura si rinviene una motivazione sufficiente e idonea a fondare il giudizio di pericolosità sociale formulato a carico del ricorrente: non vengono descritti i fatti addebitati a quest’ultimo e non vengono illustrate le ragioni per le quali, da quei fatti, la Questura ha ritenuto di poter considerare il ricorrente come una «minaccia per l’ordine e la sicurezza dello Stato »” né viene spiegato perchè, a fronte di condanne anche risalenti nel tempo e della modesta entità delle pene irrogate, la valutazione di pericolosità dello straniero possa dirsi concreta ed attuale.
17. La consolidata giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha avuto modo di chiarire che l’Amministrazione “ non può limitarsi a richiamare il dettato normativo e far meccanicamente derivare da condanne penali i presupposti per non accogliere la richiesta di regolarizzazione; dovendo invece, …essere fornita una puntuale motivazione circa l’effettiva riconducibilità delle condanne subite alle ipotesi contemplate dalla norma, ossia circa la concreta sussistenza degli elementi che possano rendere lo straniero una reale minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; e ciò: attraverso una puntuale e motivata valutazione della rilevanza e della gravità dei fatti imputabili allo straniero, al fine di evitare che la sua valutazione si traduca in un giudizio astratto e, per ciò solo, lesivo dei diritti garantiti dall’art. 8 CEDU . L’interesse dello Stato alla sicurezza e all’ordine pubblico non subisce, invero, alcun pregiudizio, come rimarcato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, dalla sola circostanza che l’autorità amministrativa competente operi, in presenza di una condanna per i reati di cui si tratta (nel caso che occupa in materia di falsi, reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale), un apprezzamento concreto della situazione personale dell’interessato, a sua volta soggetto ad eventuale sindacato di legittimità del giudice ” ( ex plurimis Consiglio di Stato n. 859/2025).
18. Alla stregua di tali considerazioni il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato, in quanto le condanne a carico del ricorrente avrebbero dovuto essere vagliate dall’autorità amministrativa alla stregua di un apprezzamento concreto ed attuale circa la pericolosità sociale dello straniero.
19. L’Amministrazione, di conseguenza, dovrà riaprire il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, per poi concluderlo entro i successivi novanta giorni conformandosi a quanto sopra esposto sulla rivalutazione della sussistenza o meno della pericolosità sociale del ricorrente.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla per l’effetto il provvedimento impugnato nei sensi precisati in motivazione.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite liquidate nella misura di € 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.