TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 12.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I grado iscritta al R.G. 13429/2023
TRA
n. il 31.03.1959, rappresentata e difesa dall'avv.to SCHIATTARELLA BARBARA Parte_1
ricorrente
E
CP_
rappresentato e difeso dall'avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.07.2023, la ricorrente epigrafata ha esposto di aver presentato, in data
01.12.2021, domanda per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, di cui alla Legge 118/71 e che, in data 18.03.2022, era stata sottoposta a visita medica, all'esito della quale, la competente Commissione
Sanitaria l'aveva riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
67%; di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio
Dott. aveva escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione Persona_1 reclamata;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. er ottenere Persona_1
l'accertamento dello stato di invalidità in misura superiore al 74%, con diritto a beneficiare dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 01.12.2021 e con condanna CP_ dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto e dei ratei, e chiedendo l'inammissibilità del ricorso, poiché generico e privo del requisito della contestazione specifica, atteso che le valutazioni medico legali che, nell'ambito della fase sommaria, sono state poste dal ctu a fondamento delle contestate conclusioni, non risultano sottoposte ad alcun vaglio critico, e non evidenziano, quantomeno con il sufficiente grado di specificità richiesto dal comma 6 dell'art. 445 bis cpc, gli errori tecnico- giuridici che le inficerebbero;
inoltre, in via gradata, ha richiesto il rigetto del ricorso. Si dà atto del fatto che all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 13.03.2024, sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., il giudice, considerando il concreto contenuto dei motivi di opposizione di cui al ricorso e, a seguito dell'acquisizione agli atti di causa della cartella clinica prodotta da parte ricorrente con istanza del 31.01.2024, ha ritenuto necessario avvalersi di CTU munito di specializzazione più adeguata alla natura delle patologie sofferte dalla ricorrente;
è stato pertanto nominato quale nuovo CTU, il dott. . Persona_2
Nelle more del procedimento, con ordinanza di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 18.07.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del decesso del CTU dott. , il giudice ha nominato quale Persona_2 nuovo CTU, il dott. , conferendo il medesimo incarico peritale attribuito al compianto Dott. Persona_3
per l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste in ricorso. Per_2
In data 30.09.2024 è stata depositata la perizia di ufficio da parte del ctu Dott. ; all'udienza Persona_3 del 12.03.2025, depositate le note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, la causa viene decisa con il deposito nel termine di legge nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
************
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
Orbene, l'istante ha dedotto che la perizia del consulente della fase preventiva di atp, il ctu, Dott. Persona_1 non aveva correttamente valutato la fibromialgia, in particolare, nonostante le osservazioni alla bozza mosse a mezzo pec in data 26/05/2023, quest'ultimo aveva risposto sostenendo che la fibromialgia doveva essere compendiata dalla sindrome depressiva e dall'artrosi, quindi sintetizzata in altre 2 patologie e aveva attribuito alla suddetta patologia un suo valore percentuale ai sensi del DM 5/2/92, non considerando che la fibromialgia, patologia certamente invalidante, è riconosciuta da molte commissioni mediche Asl con il 50% di invalidità per analogia con l'artrite reumatoide, patologia per la quale il DM 5/2/92 prevede il cod. 9303 con una percentuale d'invalidità pari al 50% (cfr. in allegato 1 e 2).
Inoltre, la difesa di parte ricorrente ha evidenziato che, per la sindrome depressiva endoreattiva severa, come testualmente riportato negli accertamenti medico diagnostici inseriti nel ricorso, il CTU aveva assegnato erroneamente il cod 2205 (25%) previsto invece per la sindrome depressiva endoreattiva di media entità, senza considerare che le tabelle di invalidità civile presentano una valutazione superiore per la “depressione di grado severo” da quella erroneamente assegnata dal CTU, per cui la valutazione percentuale da attribuire per la suddetta patologia doveva essere tra il 31% ed il 40% (COD 2206 DM 5/2/92). Il CTU incaricato nella presente fase, all'esito delle vicende di cui sopra, dott. , accertate le seguenti affezioni:" Persona_3
Cardiopatia ipertensiva in I classe funzionale NYHA (cod 6441 21% ,sindrome depressiva media (cod 2205
25%), fibromialgia (cod 9303 50%) deficit visivo (cod 5031 15%)”, ha concluso affermando che la ricorrente presenta il quadro sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile essendo invalida nella misura del 75% sin dalla data della domanda amministrativa del 1.12.2021.
Ciò posto, per la definizione del giudizio il giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu Dott.
, atteso l'attento esame del quadro patologico sottoposto al suo esame da lui condotto Persona_3 considerando i motivi critici introdotti con l'atto di opposizione in coerenza con la documentazione in atti . Pertanto, il ricorso in opposizione va accolto, dichiarandosi la ricorrenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento della ricorrenza del requisito sanitario proprio dell'assegno di invalidità civile in capo alla ricorrente a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 1.12.2021. Parte_1
Le spese della presente fase e della fase di atp nella misura liquidata in dispositivo vanno poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente, a percepire l'assegno di invalidità Parte_1 civile a decorrere dalla data del provvedimento di revisione del 1.12.2021;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e rimborsi in misura di legge , con attribuzione all'avv.to SCHIATTARELLA BARBARA anticipataria.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 12/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 12.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I grado iscritta al R.G. 13429/2023
TRA
n. il 31.03.1959, rappresentata e difesa dall'avv.to SCHIATTARELLA BARBARA Parte_1
ricorrente
E
CP_
rappresentato e difeso dall'avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.07.2023, la ricorrente epigrafata ha esposto di aver presentato, in data
01.12.2021, domanda per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, di cui alla Legge 118/71 e che, in data 18.03.2022, era stata sottoposta a visita medica, all'esito della quale, la competente Commissione
Sanitaria l'aveva riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
67%; di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio
Dott. aveva escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione Persona_1 reclamata;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. er ottenere Persona_1
l'accertamento dello stato di invalidità in misura superiore al 74%, con diritto a beneficiare dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 01.12.2021 e con condanna CP_ dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto e dei ratei, e chiedendo l'inammissibilità del ricorso, poiché generico e privo del requisito della contestazione specifica, atteso che le valutazioni medico legali che, nell'ambito della fase sommaria, sono state poste dal ctu a fondamento delle contestate conclusioni, non risultano sottoposte ad alcun vaglio critico, e non evidenziano, quantomeno con il sufficiente grado di specificità richiesto dal comma 6 dell'art. 445 bis cpc, gli errori tecnico- giuridici che le inficerebbero;
inoltre, in via gradata, ha richiesto il rigetto del ricorso. Si dà atto del fatto che all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 13.03.2024, sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., il giudice, considerando il concreto contenuto dei motivi di opposizione di cui al ricorso e, a seguito dell'acquisizione agli atti di causa della cartella clinica prodotta da parte ricorrente con istanza del 31.01.2024, ha ritenuto necessario avvalersi di CTU munito di specializzazione più adeguata alla natura delle patologie sofferte dalla ricorrente;
è stato pertanto nominato quale nuovo CTU, il dott. . Persona_2
Nelle more del procedimento, con ordinanza di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 18.07.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del decesso del CTU dott. , il giudice ha nominato quale Persona_2 nuovo CTU, il dott. , conferendo il medesimo incarico peritale attribuito al compianto Dott. Persona_3
per l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste in ricorso. Per_2
In data 30.09.2024 è stata depositata la perizia di ufficio da parte del ctu Dott. ; all'udienza Persona_3 del 12.03.2025, depositate le note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, la causa viene decisa con il deposito nel termine di legge nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
************
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
Orbene, l'istante ha dedotto che la perizia del consulente della fase preventiva di atp, il ctu, Dott. Persona_1 non aveva correttamente valutato la fibromialgia, in particolare, nonostante le osservazioni alla bozza mosse a mezzo pec in data 26/05/2023, quest'ultimo aveva risposto sostenendo che la fibromialgia doveva essere compendiata dalla sindrome depressiva e dall'artrosi, quindi sintetizzata in altre 2 patologie e aveva attribuito alla suddetta patologia un suo valore percentuale ai sensi del DM 5/2/92, non considerando che la fibromialgia, patologia certamente invalidante, è riconosciuta da molte commissioni mediche Asl con il 50% di invalidità per analogia con l'artrite reumatoide, patologia per la quale il DM 5/2/92 prevede il cod. 9303 con una percentuale d'invalidità pari al 50% (cfr. in allegato 1 e 2).
Inoltre, la difesa di parte ricorrente ha evidenziato che, per la sindrome depressiva endoreattiva severa, come testualmente riportato negli accertamenti medico diagnostici inseriti nel ricorso, il CTU aveva assegnato erroneamente il cod 2205 (25%) previsto invece per la sindrome depressiva endoreattiva di media entità, senza considerare che le tabelle di invalidità civile presentano una valutazione superiore per la “depressione di grado severo” da quella erroneamente assegnata dal CTU, per cui la valutazione percentuale da attribuire per la suddetta patologia doveva essere tra il 31% ed il 40% (COD 2206 DM 5/2/92). Il CTU incaricato nella presente fase, all'esito delle vicende di cui sopra, dott. , accertate le seguenti affezioni:" Persona_3
Cardiopatia ipertensiva in I classe funzionale NYHA (cod 6441 21% ,sindrome depressiva media (cod 2205
25%), fibromialgia (cod 9303 50%) deficit visivo (cod 5031 15%)”, ha concluso affermando che la ricorrente presenta il quadro sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile essendo invalida nella misura del 75% sin dalla data della domanda amministrativa del 1.12.2021.
Ciò posto, per la definizione del giudizio il giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu Dott.
, atteso l'attento esame del quadro patologico sottoposto al suo esame da lui condotto Persona_3 considerando i motivi critici introdotti con l'atto di opposizione in coerenza con la documentazione in atti . Pertanto, il ricorso in opposizione va accolto, dichiarandosi la ricorrenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento della ricorrenza del requisito sanitario proprio dell'assegno di invalidità civile in capo alla ricorrente a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 1.12.2021. Parte_1
Le spese della presente fase e della fase di atp nella misura liquidata in dispositivo vanno poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente, a percepire l'assegno di invalidità Parte_1 civile a decorrere dalla data del provvedimento di revisione del 1.12.2021;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e rimborsi in misura di legge , con attribuzione all'avv.to SCHIATTARELLA BARBARA anticipataria.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 12/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara