Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 16/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 14/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
DA ACANFORA Presidente Ida CONTINO Consigliere CI d’AMBROSIO Consigliere relatore Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull’appello iscritto al n. 61899 del registro di segreteria, proposto da GL AL (C.F.: [...]), nato a Vieste in data 11 aprile 1949 (già legale rappresentante della società cooperativa CA S.c.ar.l.), rappresentato e difeso dagli avvocati OL LO (C.F.: [...]), pec:
arciuolo.girolamo@avvocatifoggia.legalmail.it, e MA NT BI (C. F.: [...]), pec:
ciarambino.marioantonio@avvocatifoggia.legalmail.it contro
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la IA;
- Procura generale della Corte dei conti.
avverso SENT. 14/2026 la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la IA n.
172/2024, pubblicata il 3 settembre 2024, notificata il 5 settembre 2024.
Visti gli atti del giudizio.
Uditi, nella pubblica udienza del 2 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario, dott. Gianfranco Lepore, il relatore, consigliere CI d’OS, l’avvocato OL LO, anche in sostituzione dell’avv. BI, per l’appellante e il Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Antongiulio Martina.
FATTO
1. Con l’impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale regionale per la IA, in accoglimento della domanda avanzata dalla Procura attrice, ha condannato l’odierno appellante, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società CA s.c.ar.l., al risarcimento del danno di euro 345.841,76 in favore della Regione IA, oltre interessi e rivalutazione e spese di giudizio, per il danno patrimoniale subito in ragione dell’indebita percezione di contributi chiesti e ottenuti a valere sul FEP (Fondo Europeo Pesca) in relazione al progetto codice n. 09/AC/12/PU dell’importo complessivo di euro 720.579 (per il quale era stato concesso un finanziamento pubblico di euro 432.347,40), in ragione del fatto di aver reso, quale legale rappresentante pro tempore della società cooperativa, una dichiarazione non veritiera in ordine al completamento dei lavori concernenti detto progetto, e di non aver comunicato alla Regione la diversa localizzazione dell’intervento rispetto a quella originariamente indicata.
SENT. 14/2026 2. Il Collegio di prime cure riferiva che l’intervento ammesso a finanziamento prevedeva la realizzazione di una “Fattoria del mare”
nella Laguna di Varano, per l’esercizio della molluschicoltura, con modalità di allevamento innovative, in uno specchio d’acqua di estensione pari a 450.000 mq (corrispondente alla concessione demaniale n. 3/2010) e l’acquisto di una “nave fattoria”. Esponeva, inoltre, che, con istanza di variante al progetto (valutata positivamente dai competenti uffici), la società chiedeva l’ autorizzazione, in luogo dell’acquisto, all’ammodernamento di una imbarcazione in precedenza acquistata mediante l’installazione di un nastro pescante con turbosoffiante, di un nuovo sistema di propulsione, di un motore ausiliario, di pompe pescanti, vaglio selezionatore, tritatore e verricello, prevedendo un diverso sistema di allevamento dei molluschi con l’acquisto di pali autoaffondanti in vetroresina e la loro messa a dimora per sostenere l’impianto in long-line, l’acquisto di un sistema idrosoffiante per la pulizia delle “ceste seapa” utilizzate per l’allevamento delle ostriche e l’acquisto di una rete da pesca, necessaria a delimitare l’area di allevamento in modo da limitare gli attacchi da parte dei predatori di vongole. Riferiva, infine, che il progetto avrebbe dovuto essere realizzato entro il 10 dicembre 2015.
3. La Sezione territoriale – dichiarata l’inammissibilità sia della chiamata in giudizio della CA s.c.ar.l. per intervenuta estinzione della società, che della costituzione in giudizio del AR in qualità di socio, e respinta l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale -
riteneva ampiamente provato che nel suddetto termine di scadenza del SENT. 14/2026 10 dicembre 2015 il progetto non risultasse realizzato, né con riguardo all’impianto di molluschicoltura nel Lago di Varano, né con riferimento all’ammodernamento dell’imbarcazione strumentale alla migliore conduzione del predetto impianto (come dichiarato anche dal titolare del cantiere navale incaricato di effettuarlo), in ragione della presenza in atti di verbali e di rilievi fotografici all’esito di ricognizione subacquea della Guardia di Finanza, con l’impiego di videocamera, in data 15 aprile 2016 dai quali risultava la sola presenza di gavitelli vincolati al fondo da cime e il mancato posizionamento delle necessarie strutture indicate nel progetto (long-line), presenti, invece, il successivo 3 agosto 2016, e all’esito dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza presso il cantiere navale incaricato dell’ammodernamento dell’imbarcazione, in data 18 aprile 2016.
Il Collegio di prime cure riteneva, pertanto, sussistere gli elementi tipici della responsabilità amministrativo-erariale, e cioè il danno patrimoniale economicamente valutabile arrecato alla pubblica amministrazione, la condotta, connotata da dolo, in ragione del fatto che il AR era consapevole che la falsa rappresentazione dello stato di realizzazione del progetto comportava a favore della società da egli rappresentata una erogazione indebita di denaro pubblico, in contrasto con le disposizioni del bando che prevedevano il recupero delle anticipazioni corrisposte e la revoca del finanziamento in caso di mancata realizzazione del progetto d’investimento nei termini previsti, e il nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso.
4. Con atto di appello notificato in data 4 novembre 2024 e depositato SENT. 14/2026 in data 21 novembre 2024, il signor AR AL (già legale rappresentante della società cooperativa CA S.c.ar.l.), ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. “Sulla mancata conclusione dei lavori entro il termine previsto al bando.
Insussistenza. Illegittimità della sentenza per violazione e/o errata interpretazione del Bando FEP 2007-2013 Misura 2.1. Illegittimità della sentenza per motivazione contraddittoria e/o illogica”, censurando, in particolare il “capo di sentenza” che fa coincidere l’inizio dei lavori per l’attuazione del programma con l’inizio dell’attività produttiva, assumendo che la Corte non si sarebbe avveduta che i gavitelli ancorati al fondale con cime, altro non sono che le long-line che costituiscono la parte fissa dell’impianto di molluschicoltura;
1.2 “Sulla mancata conclusione dei lavori relativamente alla realizzazione dell’impianto di long-line. Illegittimità della sentenza per motivazione assente e/o apparente. Necessità dell’ammissione delle prove testimoniali”,
lamentando che la Corte non abbia ammesso le prove testimoniali richieste, limitandosi a fare acriticamente proprie le ipotesi investigative formulate dalla Guardia di Finanza e riproposte dalla Procura territoriale nell’atto di citazione, senza considerare che gli esiti delle indagini della Guardia di Finanza hanno generato giudizi conclusi con sentenza di assoluzione per l’odierno appellante;
1.3 “Sulla mancata realizzazione nei termini prescritti della imbarcazione Salutemar. Insussistenza. Illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, ultimo comma, del bando FEP 2007 2013 misura 2.1.
Illegittimità della sentenza, per mancata valutazione delle prove documentali SENT. 14/2026 e per omessa motivazione e/o per motivazione solo apparente”, contestando la sentenza appellata nella parte in cui ha evidenziato il mancato completamento dell’intervento di ammodernamento dell’imbarcazione strumentale alla molluschicoltura, sostenendo che nel verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese alla Guardia di Finanza il signor IS, titolare del cantiere navale di Monopoli incaricato dei lavori di ammodernamento, dopo aver dichiarato di non aver ultimato tutti i lavori per motivi logistici ed economici del proprio cantiere, al foglio 3, elenca i lavori realizzati, che sostanzialmente risultano essere tutti quelli commissionati dalla RI, salvo minimi lavori di montaggio e prove di funzionamento da effettuare in mare, assumendo che le dichiarazioni rese coincidono perfettamente con quelle fatte dal medesimo signor IS all’amministratore della RI nel dicembre del 2015, le quali hanno consentito a quest’ultimo di poter dichiarare, con autocertificazione, il completamento dei lavori alla data del 10 dicembre 2015;
1.4 “Sul mancato completamento dei lavori. Illegittimità della sentenza per violazione e/o errata interpretazione e applicazione dell’art.7 e dell’art.10 della prima parte del Bando FEP 2007 – 2013, Misura 2.1 nella parte in cui prevede che “L’iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50% della spesa ammessa” e in quella in cui dispone che “Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi: - in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, SENT. 14/2026 senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto; …. -per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti; -
per difformità del progetto o per esito negativo del controllo”) assumendo che, nel caso in esame, pur a voler considerare inammissibili a finanziamento le spese oggetto di esame alla voce 6 b) della sentenza, quest’ultima è da ritenersi comunque illegittima per violazione dell’art.
7.A del Bando, poiché l’esclusione di quelle spese al più avrebbe potuto comportare l’ipotesi di revoca parziale con riduzione del finanziamento;
2. “Illegittimità della sentenza per violazione degli artt.9 e 10, prima parte del Bando FEP 2007 2013, misura 2.1, in combinato disposto con l’art. 8.1 del Manuale delle Procedure e dei Controlli adottato dalla Regione IA, riferito ai FEP 2007-2013, per le verifiche amministrative. Vizio di motivazione per motivazione solo apparente”, con il quale censura che la Sezione territoriale avrebbe omesso ogni valutazione e decisione sulla questione posta in ordine alla legittimità/illegittimità dei controlli svolti dai verificatori del 28 settembre 2016, sostenendo che se la Procura territoriale avesse promosso l’azione contabile anche nei confronti dei funzionari regionali precedenti, che con la loro azione hanno indubbiamente ingenerato il legittimo affidamento della società beneficiaria circa la correttezza del proprio operato, avrebbe potuto emergere la totale assenza di responsabilità contabile della beneficiaria e quella esclusiva dei funzionari regionali;
2.1 “Sulla questione della mancata comunicazione della posizione dell’impianto. Insussistenza”, lamentando che la Sezione territoriale ha SENT. 14/2026 ritenuto che la RI non avrebbe chiesto alla Regione la variante ubicazionale o, in ogni caso, non avrebbe fatto alcuna comunicazione chiara sul punto;
3. “Sulla prescrizione del danno erariale. Sussistenza. illegittimità della sentenza per violazione e/o errata interpretazione e applicazione dell’art.1, comma 2, della legge 20/1994”, assumendo che non potrebbe essere condivisa la tesi per cui la comunicazione di fine lavori, in quanto non veritiera, si risolverebbe in una ipotesi di occultamento doloso, sostenendo che la sentenza non avrebbe considerato che alla dichiarazione di fine lavori del 10 dicembre 2015 ha fatto seguito, il 7 marzo 2016, la richiesta di erogazione della terza e ultima tranche di finanziamento a saldo, e non ha considerato che con la comunicazione di fine lavori e con la conseguenziale richiesta di saldo, l’amministratore della RI S.c.ar.l. ha attivato la procedura di verifica prevista dall’art. 9 e dall’art. 10 - prima parte - del Bando FEP 2007 – 2013, Misura 2.1, che regolamentano la materia dei controlli da effettuarsi per la erogazione dei contributi e quella della revoca, per cui il dies a quo di decorrenza della prescrizione andrebbe individuato nel momento in cui è sorta, per l’amministrazione, la possibilità o l’obbligo di provvedere alla verifica della realizzazione del progetto ammesso a finanziamento e della legittimità delle spese. Poiché nei cinque anni successivi a partire dal 7 marzo 2016, non è intervenuto alcun atto di messa in mora contenente la domanda di risarcimento dei danni contabili, il diritto medesimo deve ritenersi prescritto, atteso che la costituzione di parte civile nel procedimento penale è avvenuta il 28 SENT. 14/2026 ottobre 2021.
5. Con memoria conclusionale depositata in data 12 giugno 2025, la Procura generale presso la Corte dei conti chiedeva il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell’appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio.
5.1 Con riguardo al primo motivo d’appello, in particolare nella parte in cui il GL si duole del “capo di sentenza” che fa “coincidere l’inizio dei lavori per l’attuazione del programma con l’inizio dell’attività produttiva”, la Procura rappresentava che il gavitello costituisce un tipo di boa e, in particolare, un piccolo galleggiante atto a sostenere una cima che lo unisce a un’ancora o a un peso poggiato sul fondo, che il gavitello ed il relativo sistema di ancoraggio al fondo si sviluppano integralmente in senso verticale, mentre la long line costituisce un sistema di allevamento galleggiante, ampiamente utilizzato per i molluschi, consistente in una fune principale orizzontale (“trave”)
tenuta in sospensione nell’acqua da galleggianti e ancorata al fondale con pesi, dalla quale pendono le reti o le ceste, come le ceste SEAPA, che ospitano gli organismi da allevare, sottolineando che in difetto della struttura orizzontale cui avrebbero dovuto essere appese le ceste SEAPA per le ostriche (ovvero le c.d. “calze” per i mitili), la struttura fissa non può certo definirsi completata. Sottolineava che nella sentenza appellata è chiara la distinzione fra la realizzazione della struttura fissa, ovvero della long-line, con la realizzazione della relativa
“trave” che ne costituisce l’elemento fondamentale, che avrebbe dovuto essere completata entro il 10 dicembre 2015, ed il suo concreto SENT. 14/2026 utilizzo.
5.2 Con riguardo al primo motivo di gravame, sub punto 1.2, con il quale l’appellante si duole che la Corte non abbia inteso ammettere le prove testimoniali richieste dalla difesa, evidenziava che, con sentenza n. 3994/2023 del 25.10-17.11.2023, il Tribunale di Foggia, non ravvisando “gli estremi per una pronuncia assolutoria nel merito”, ha dichiarato non doversi procedere, per essere i reati estinti per prescrizione, nei confronti del AR, tratto a giudizio penale per rispondere di numerose fattispecie di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex 640 bis c.p., quindi il giudizio non si è concluso con la sua assoluzione. Sosteneva che la prova testimoniale richiesta dall’appellante è evidentemente inammissibile, in ragione della sua palese inconferenza, considerato, altresì, che il mancato completamento delle strutture finanziate nel termine previsto, emerge inequivocabilmente dalla documentazione in atti. Evidenziava che lo stesso GL, allegando che l’opera sarebbe stata completata con i soli gavitelli, oggetto di riscontro nel sopralluogo, non contesta gli accertamenti di fatto espletati dalla Guardia di Finanza, ma ne propone una sua singolare “lettura”,
palesemente infondata.
5.3 Riteneva infondata anche la doglianza con riguardo al mancato completamento dell’intervento di ammodernamento dell’imbarcazione strumentale alla molluschicoltura rientrante nella variante del progetto finanziato con risorse pubbliche, evidenziando che il mancato completamento dell’intervento relativo all’imbarcazione SENT. 14/2026 risulta non solo dalle dichiarazioni rese in tal senso dal IS, ma anche dalla documentazione fotografica relativa all’imbarcazione realizzata dai militari della G.d.F. “da cui emergeva la vetustà dei comandi di bordo”, rappresentando che, come dichiarato dallo stesso sig.
IS, i lavori di ammodernamento non erano stati ancora ultimati pur avendo la CA proceduto al pagamento di tutto l’importo concordato ( euro 250.000) e l’impresa IS emesso le fatture per l’intero importo, e che il committente aveva necessità di ricevere tutte le fatture per proprie scadenze.
5.4 Sosteneva l’infondatezza della doglianza di cui al punto 1.4, con la quale il AR assume che la sentenza sarebbe da ritenersi comunque illegittima per violazione dell’art. 7 A) del Bando, considerato che dal combinato disposto di cui agli artt. 7A e 10A, è dato chiaramente evincere come il limite del 50% della spesa debba intendersi riferito all’ammissibilità delle varianti che non pregiudicano la realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti, tant’è che la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti e le difformità del progetto o l’esito negativo del controllo comportano la revoca dell’ausilio finanziario pubblico, e che, nel caso de quo, nel termine previsto non è stato realizzato alcun progetto di investimento.
5.5 Con riguardo al secondo motivo di gravame, rappresentava che, come correttamente affermato dal giudice di prima istanza, le circostanze essenziali che hanno portato alla redazione di un certificato di non regolare esecuzione dell’intervento da parte dei funzionari SENT. 14/2026 regionali verificatori sono le medesime riscontrate dagli operatori della Guardia di Finanza, sottolineando che la circostanza che il verbale dei verificatori regionali presenti marginali differenze rispetto alla situazione riscontrata dalla Guardia di Finanza nell’agosto dello stesso anno, in sede di sequestro dell’impianto, da un lato, si spiega in ragione del diverso momento di redazione dell’atto, dall’altro, si palesa del tutto irrilevante, considerato che si tratta di situazione successiva al termine del 10 dicembre 2015 di ultimazione del progetto, data nella quale – come si evince dal verbale (corredato da documentazione fotografica) redatto all’esito dell’immersione dei militari del Nucleo Sommozzatori in occasione del sopralluogo del 15 aprile 2016 - le opere previste non erano state ultimate.
5.6 Con riguardo all’affermazione circa la necessità che la Procura territoriale promuovesse l’azione contabile anche nei confronti dei funzionari regionali che avevano effettuato precedenti verifiche, sosteneva che non può ammettersi un “legittimo affidamento” del AR, e che comunque, ove fosse ipotizzabile una responsabilità dei funzionari regionali verificatori, per agevolazione gravemente colposa del comportamento doloso e fraudolento della RI S.c.ar.l. e del suo legale rappresentante, i suddetti funzionari potrebbero essere chiamati a rispondere del conseguente danno erariale solo in via sussidiaria, con conseguente difetto di interesse a dolersi della loro mancata evocazione in giudizio.
5.7 Sempre con riguardo al secondo motivo di gravame, laddove l’appellante si duole che la Sezione territoriale abbia ritenuto che la SENT. 14/2026 RI non avrebbe fatto alcuna comunicazione sulla variante ubicazionale, sottolineava che la doglianza non solo è inconferente, ma altresì palesemente infondata, considerato che l’invocata nota integrativa “non riporta né una data né un protocollo di arrivo in Regione”,
che la corrispondenza protocollata non reca alcuna menzione della modifica dell’ubicazione dell’impianto né della “nota integrativa” (così come non reca alcuna menzione il verbale di approvazione della variante), e che nella comparsa di risposta depositata nel giudizio civile dalla Regione IA risulta che “unitamente alla nota prot.AOO_043/04.05.15 n° 1912 che è una mera lettera di accompagnamento
… venivano inviati alla Regione i seguenti documenti: a. Una stringata relazione integrativa nella quale sono descritti gli interventi di ammodernamento che si intendevano effettuare sulla “nave fattoria” e un elenco di attrezzature necessarie per la palicoltura, e nello specifico pali in vetroresina, ceste SEAPA, lanternet, cime, una particolare rete per evitare gli attacchi dei predatori, boe di segnalazione. Null’altro viene citato; b. Quadro economico; c. Offerta preventivo della società MAR AQUA d.o.o.; d.
Documento di identità del legale rappresentante della coop. RI; e.
Contratto di ammodernamento per il motopesca “Salutemar”. f. Non è mai stata depositata la SCIA richiamata a p. 12 e 13 della citazione, né la Valutazione di Impatto Ambientale e la Valutazione di Incidenza”, ha evidenziato che “il progetto approvato avrebbe dovuto essere realizzato nello specchio d’acqua di cui alla concessione demaniale n. 3/2010, e la variante proposta non ha prospettato uno spostamento delle opere in area diversa, ma esclusivamente variazioni inerenti la “nave fattoria” e le attrezzature per SENT. 14/2026 l’impianto di allevamento. Lo spostamento dell’impianto non può essere ritenuto irrilevante, soprattutto allorquando la delocalizzazione, sia pur minima, comporti comunque l’occupazione di area demaniale correlata a diverso titolo concessorio: quest’ultimo, infatti, deve essere inequivocabilmente indicato nel progetto presentato e attuato. Ogni progetto deve fare riferimento ad un determinato titolo concessorio ...”.
5.8 Con riguardo al motivo di gravame relativo al rigetto dell’eccezione di prescrizione, affermava che l’occultamento doloso del danno deve considerarsi, nella specie, in re ipsa, come evidenziato dall’imputazione per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis c.p. formulata nei confronti dell’odierno appellante. Sosteneva che la previsione in ordine all’attivazione dei controlli non elide il carattere fraudolento della dichiarazione resa dal AR in ordine all’ultimazione dell’intervento, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla conoscenza effettiva del danno, per effetto della relativa scoperta.
Affermava che anche se si potesse accogliere la prospettazione del AR in punto di decorrenza della prescrizione, le conclusioni, nel senso che nella specie non si è verificata alcuna prescrizione, non muterebbero, considerato che il corso della prescrizione è stato tempestivamente interrotto con la notifica del provvedimento n. 26 del 17 febbraio 2017, con il quale è stata disposta la revoca totale del beneficio, con richiesta di restituzione delle somme erogate
(comunicato, in data 21 febbraio 2017, a mezzo pec alla RI Scarl, e menzionato nell’atto di citazione del 22 maggio 2017 introduttivo del SENT. 14/2026 giudizio promosso, innanzi al Tribunale di Foggia, dalla RI Scarl nei confronti della Regione IA), nonché con successivo sollecito formulato nei confronti della Società con nota del 22 novembre 2017 prot. n. 13758. Sosteneva che non si è verificata alcuna prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa, considerato che i suddetti atti hanno spiegato effetti interruttivi del corso della prescrizione non solo nei confronti della RI Scarl ma anche, a termini dell’art.
1310 cod. civ., dell’odierno appellante, obbligato solidalmente con la società predetta, e che il corso della prescrizione è stato nuovamente interrotto, con effetti permanenti, dalla costituzione di parte civile della Regione nel giudizio penale.
6.All’udienza del 2 dicembre 2025, come da verbale in atti, l’avv.
LO, comparso per l’appellante anche in sostituzione dell’avv.
BI, ha diffusamente illustrato talune tesi difensive contenute nell’atto scritto, cui per ogni altro aspetto si è integralmente riportato.
Il V.P.G. Martina ha esposto, anch’egli diffusamente, alcune argomentazioni a sostegno dell’infondatezza dell’appello di cui alle rassegnate conclusioni, per il resto confermandone integralmente il contenuto. La causa è, quindi, passata in decisione.
DIRITTO
1. Per consolidata giurisprudenza, la progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dagli artt. 76 e 279 c.p.c.,
attualmente disciplinato, per i giudizi innanzi a questa Corte dei conti, dall’art. 101, comma 2, c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, SENT. 14/2026 del merito in senso stretto, fermo restando che l’ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (in termini, ex multis, Corte dei conti, Sez. II d’appello, n. 167/2025, n. 162/2024, n. 361/2023 e n.
322/2021, con la giurisprudenza contabile, della Corte di cassazione e della Corte costituzionale ivi richiamata).
2. Ciò premesso, va scrutinata innanzitutto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del signor AR, ad avviso della quale il dies a quo di decorrenza della prescrizione andrebbe individuato nella dichiarazione di fine lavori (20 dicembre 2015), o al più nell’inoltro, da parte della beneficiaria, della rendicontazione con la richiesta di pagamento a saldo (7 marzo 2016), ovverossia dal momento in cui è sorta, per l’amministrazione, la possibilità o l’obbligo di provvedere alla verifica della realizzazione del progetto ammesso a finanziamento e della legittimità delle spese rendicontate. Poiché nei cinque anni successivi a partire dal 7 marzo 2016, non è intervenuto alcun atto di messa in mora contenente la domanda di risarcimento dei danni contabili, ad avviso dell’appellante, il diritto medesimo deve ritenersi prescritto, atteso che la costituzione di parte civile nel procedimento penale è avvenuta il 28 ottobre 2021.
Il giudice di prime cure ha respinto l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno patrimoniale sollevata dalla difesa del convenuto, ritenendo che avendo il AR trasmesso una dichiarazione non veritiera circa la completa realizzazione SENT. 14/2026 dell’intervento alla data del 10 dicembre 2015, si verta in ipotesi di occultamento doloso del danno, e che, diversamente da quanto sostenuto dai difensori di parte, deve ritenersi che la scoperta del danno coincida con la data in cui il competente dirigente regionale, sulla base dell’istruttoria espletata, ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del contributo, con nota prot. n. 70982 del 28 ottobre 2016. Ha affermato che il termine quinquennale di prescrizione è stato, pertanto, validamente interrotto dalla costituzione di parte civile nel processo penale, anche nell’ipotesi in cui si voglia ritenere, come sostenuto dalla difesa del convenuto, che questa sia stata formalizzata soltanto all’udienza penale del 28 ottobre 2021.
Preliminarmente, deve affermarsi che, nel caso all’esame - considerato che le condotte che hanno determinato il danno all’erario in questione si sono verificate nel periodo intercorrente tra il 2010 e il 2015 - non possono trovare applicazione le previsioni di cui all’art. 66 del c.g.c., in ragione del fatto che, in forza dell’Allegato 3, art. 2, comma 2, al c.g.c.
“le disposizioni di cui all’art. 66 del Codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice” (7 ottobre 2016) e che, quindi, detta disposizione non ha efficacia retroattiva per espresso dettato di legge (cfr. Sez. II app., sent. n.
32/2025; id. sent. n. 177/2024), con conseguente pacifica applicazione, al caso all’esame, delle regole generali in tema di prescrizione e di interruzione del decorso dei relativi termini (cfr., da ultimo, Sez. II app.,
sent. n. 233/2025).
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 “il diritto SENT. 14/2026 al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.
Nel caso all’esame, il dies a quo della decorrenza del termine ordinario di prescrizione quinquennale, in ragione del doloso occultamento del danno, reso evidente dalla circostanza che il signor AR ha trasmesso una dichiarazione non veritiera circa la completa realizzazione dell’intervento alla data del 10 dicembre 2015, è stato correttamente individuato dal giudice di primo grado nella data di scoperta dell’evento dannoso, individuato nel momento di avvio del procedimento di revoca dei contributi (28 ottobre 2016). Detto termine sarebbe scaduto - in assenza di atti interruttivi della prescrizione – nel termine ordinario quinquennale, ossia in data 28 ottobre 2021.
Nel caso de quo, tuttavia, l’individuazione della soglia temporale oltre la quale la pretesa della Procura contabile è prescritta è influenzata dalle speciali previsioni recate dalla normativa emanata per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid–19.
Alla luce dell’art. 85, comma 4, del d.l. 18/2020 (nel testo consolidato a seguito dei vari interventi emendativi), che dispone che “In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso (…)”, la giurisprudenza maggioritaria ha, infatti, SENT. 14/2026 individuato un generalizzato periodo di sospensione della prescrizione, esteso anche alle attività istruttorie che precedono l’avvio del giudizio, nel segmento temporale compreso tra il giorno 8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, ossia per 176 giorni (cfr. , ex multis, cfr. Sez. II app. nn. 12/2026, 11/2026, 151/2025, 57/2025, 57/2024, 275/2023; Sez.
I app. n. 470/2023).
Inoltre, nella fattispecie all’esame, occorre considerare che, a prescindere dall’individuazione del dies a quo della prescrizione e dalla sussistenza o meno di un occultamento doloso, il corso della prescrizione medesima è stato tempestivamente interrotto prima a seguito della notifica, in data 21 febbraio 2017, del provvedimento di revoca n. 26 del 17 febbraio 2017, con il quale è stata disposta la revoca totale del beneficio, con richiesta di restituzione delle somme erogate
(cfr. Sez. II app., sent. n. 233/2025; Sez. I app. sentt. n. 183/2023, n.
393/2022 e 334/2021; Sez. III app. sent. 24/2022), successivamente dal sollecito formulato nei confronti della RI Scarl con nota del 22 novembre 2017 prot. n. 13758 (ricevuta di ricevimento in data 11 dicembre 2017) e, infine, dalla costituzione di parte civile della Regione nel giudizio penale in data 28 ottobre 2021.
Come osservato dalla Procura generale, i suddetti atti hanno spiegato effetti interruttivi del corso della prescrizione non solo nei confronti della RI Scarl, ma anche, a termini dell’art. 1310 cod. civ.,
dell’odierno appellante, obbligato solidalmente con la società (vedi Sez.
II app., sent. n. 137/2020; cfr., inoltre, Sez. II app., sent. n. 226/2025).
Poiché l’invito a dedurre risulta notificato in data 22 settembre 2022, SENT. 14/2026 l’azione della Procura regionale risulta in ogni caso tempestiva.
Il motivo di gravame deve essere, pertanto, respinto.
3. Passando al merito del gravame, l’esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura in primo grado, in ragione del mancato raggiungimento degli obiettivi in funzione dei quali era stato assegnato ed erogato il finanziamento pubblico.
4. I motivi appello relativi alla mancata conclusione dei lavori entro il termine previsto al bando ed indicato anche nella comunicazione di fine lavori trasmessa dal AR alla Regione in data 20 dicembre 2015, con particolare riferimento alla realizzazione dell’impianto di long-line, non possono trovare accoglimento.
Dall’esame degli atti relativi al controllo effettuato in data 15 aprile 2016 dalla Guardia di Finanza nei confronti della “Società Cooperativa CA”, relativamente al progetto “Fattoria del mare” per la implementazione del sistema di molluschicoltura nella Laguna di Varano, anche attraverso l’utilizzazione di una imbarcazione da adibire a “nave fattoria” (alla presenza di AL AR, rappresentante legale della società CA, che indicava lo specchio acqueo dove dovevano essere realizzate le opere in progetto), in particolare dell’esito della ricognizione subacquea effettuata con impiego di videocamera (immagini allegate in atti), risulta evidente la totale assenza di materiale antropico o manufatti riconducibili a sistemi di allevamento di molluschi, essendo presenti esclusivamente c.d.
“gavitelli” vincolati al fondale da cime e non collegati tra loro, e quattro SENT. 14/2026 strutture circolari galleggianti costituite da tubi neri in plastica, prive di reti interne e non attive.
La difesa del signor AR non contesta esplicitamente sul piano fattuale gli esiti degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza in data 15 aprile 2016, circa la presenza dei soli gavitelli, ma sostiene che il giudice di prima istanza avrebbe erroneamente fatto “coincidere l’inizio dei lavori per l’attuazione del programma con l’inizio dell’attività produttiva” e che la Corte non si sarebbe “avveduta che i gavitelli ancorati al fondale con cime, altro non sono che le long-line che costituiscono la parte fissa dell’impianto di molluschicoltura”. Sostiene, inoltre, la presenza di funi di collegamento tra i gavitelli in occasione di un precedente sopralluogo effettuato in data 31 marzo 2016, sulla scorta di alcune fotografie e di interlocuzioni intercorse tra la società e la Regione IA (doc. 2 e 3 allegati in primo grado).
In realtà, come correttamente osservato dalla Procura generale, i gavitelli ancorati al fondale non sono sovrapponibili alla long-line, in quanto il gavitello ed il relativo sistema di ancoraggio al fondo si sviluppano integralmente in senso verticale, mentre la long-line (o filare galleggiante) costituisce un sistema di allevamento galleggiante consistente in una fune principale orizzontale (“trave”) ancorata al fondale e tenuta in sospensione nell’acqua da galleggianti, dalla quale pendono le reti o le ceste che ospitano gli organismi da allevare.
Pertanto, in difetto della struttura orizzontale cui avrebbero dovuto essere appese le ceste SEAPA per le ostriche (e/o le c.d. “calze” per i mitili), la struttura fissa non può ritenersi completata.
SENT. 14/2026 Per quanto concerne la produzione documentale che - ad avviso della difesa - dimostrerebbe la presenza di funi di collegamento tra i gavitelli in data precedente al sopralluogo della Guardia di Finanza dell’aprile 2016, deve osservarsi che non è rinvenibile nel fascicolo di causa alcun verbale dei controlli che sarebbero stati effettuati in data 31 marzo 2016 e che, dall’esame delle immagini in atti (raffiguranti, peraltro, oltre ai gavitelli, un solo breve tratto di una sottile fune galleggiante ed alcune ceste contenenti mitili di piccole dimensioni) è impossibile stabilire con certezza in quale data e in quale località siano state scattate le foto allegate.
Dall’esame degli atti emerge, altresì, che, pur avendo il AR dichiarato, con autocertificazione datata 6 gennaio 2013, resa ai sensi del D.P.R. n.45/2000 sotto propria responsabilità per le dichiarazioni mendaci, di essere in possesso delle autorizzazioni amministrative e delle concessioni demaniali necessarie alla realizzazione del progetto, mancavano, in realtà, i necessari dei pareri di organi competenti
(Soprintendenza e Parco nazionale del Gargano) per la esecuzione delle opere in progetto - atteso che il luogo dell’intervento ricadeva in zona 2 del Parco Nazionale del Gargano sottoposta a Vincolo Paesaggistico ai sensi dell’art. 136, 141, 157 del D.lgs. n.42/2004 (ex L. 1497/1939) e in zona SIC “Isola e Lago di Varano” e ZPS “Laguna di Lesina e di Varano” -
e che la “Società Cooperativa CA” si è attivata per la richiesta di tali pareri soltanto dopo aver comunicato alla Regione IA la fine dei lavori in data 10 dicembre 2015.
5. Anche i motivi di appello relativi alla mancata conclusione dei SENT. 14/2026 lavori entro il termine previsto al bando, con particolare riferimento alla mancata realizzazione nei termini prescritti dei lavori sulla imbarcazione Salutemar, non sono meritevoli di accoglimento.
Dall’esame degli atti relativi al controllo effettuato in data 15 aprile 2016 dalla Guardia di Finanza risulta, infatti, che nel sito oggetto dell’intervento non era presente la nave fattoria atta all’allevamento di molluschi e che mancava il sistema idrosoffiante per la pulizia delle
“ceste seapa” per l’allevamento delle ostriche.
Emerge, inoltre, che la GdF ha successivamente appurato che la motopesca in progetto, si trovava, dal 14 maggio 2015, presso il cantiere navale Ippolito di Monopoli (BA), mentre i lavori di ammodernamento erano a carico del cantiere navale IS, e che, alla luce della documentazione fiscale acquisita, i lavori effettuati sulla imbarcazione non risultavano congrui con la fatturazione emessa dal IS (costi sostenuti per euro 34.172,00 a fronte di finanziamento per l’ammodernamento pari a euro 250.000). Risulta, inoltre che il signor IS, sentito a sommarie informazioni preliminari, dichiarava che la fatturazione pari ad euro 250.000, con saldo in data 26 ottobre 2015, era stata effettuata per consentire al signor AR di presentare le fatture di spesa alla Regione IA prima della scadenza dei termini per ottenere i finanziamenti e che ad aprile 2016 i lavori non erano ancora stati ultimati, come da rilievi fotografici effettuati dalla Guardia di Finanza, dai quali è evidente la vetustà dei comandi di bordo.
In merito, si sottolinea che il contratto intercorso fra la RI Scarl e la Ditta IS, prevedeva che euro 50.000 avrebbero dovuto essere SENT. 14/2026 corrisposti “al trasferimento di rientro dal cantiere” ed il saldo di euro 50.000 “alla consegna dell’unità a Varano”.
Si evidenzia, inoltre, che l’imbarcazione - come da dichiarazione di fine lavori presentata dal AR alla Regione IA - avrebbe dovuto essere in attività presso l’impianto oggetto dei finanziamenti in data 10 dicembre 2015, mentre, come evidenziato dal giudice di prime cure, “i lavori di ammodernamento della motopesca non solo non sono stati completati entro il termine di realizzazione dell’intervento oggetto di finanziamento pubblico, ma non risultano mai portati a conclusione” e “da quanto riferito dal IS alla Guardia di Finanza, emerge che i lavori commissionati dalla RI nemmeno corrispondevano a quelli indicati nella variante assentita dalla Regione”. Con riguardo, in particolare, alla mancata installazione del nuovo nastro pescante, si sottolinea che, alla data di escussione del signor IS (18 aprile 2016), successiva al termine previsto per l’ultimazione degli interventi finanziati, l’imbarcazione ne era totalmente priva, a seguito della rimozione del preesistente nastro pescante. Con riguardo all’assenza del turbosoffiante, non può che convenirsi con la Procura generale sul fatto che, nel caso all’esame, si è verificata la totale eliminazione di un fondamentale elemento progettuale, avvenuta senza che l’amministrazione ne fosse informata e prestasse il proprio consenso in merito, e non – come sostenuto dall’appellante - di una “sostituzione” con “lavorazioni alternative”,
peraltro non indicate.
6. Parimenti non meritevole di accoglimento è il motivo d’appello fondato sull’asserita violazione e/o errata interpretazione e SENT. 14/2026 applicazione dell’art. 7 e dell’art. 10 della prima parte del Bando FEP 2007 – 2013, Misura 2.1, nella parte in cui prevedono che “L’iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50%
della spesa ammessa”, e che “Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi: - in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto; …. -
per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti; - per difformità del progetto o per esito negativo del controllo”.
Dalla lettura delle richiamate disposizioni del bando, infatti, emerge chiaramente che il limite del 50% della spesa totale del progetto è riferito alle ipotesi di varianti non autorizzate, che non pregiudicano la realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti, e che la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti e le difformità del progetto o l’esito negativo del controllo determinano, invece, la revoca del contributo pubblico.
Pertanto, non è configurabile alcuna violazione e/o errata interpretazione e applicazione della richiamata normativa del bando, in quanto, come emerge chiaramente dalla richiamata documentazione in atti, nel caso de quo, nel termine previsto per l’ultimazione degli interventi finanziati (10 dicembre 2015), non è stato realizzato alcun progetto di investimento, non essendo stati portati a termine né i lavori di realizzazione dell’impianto fisso di allevamento dei molluschi né i lavori di ammodernamento dell’imbarcazione.
SENT. 14/2026 7. Il secondo motivo di gravame, con il quale l’appellante afferma che la Sezione territoriale avrebbe omesso ogni valutazione e decisione sulla questione posta in ordine alla legittimità/illegittimità dei controlli svolti dai verificatori del 28 settembre 2016 lamentando che l’esito di dette verifiche era differente rispetto a quello dei controlli effettuati in occasione dell’erogazione dei precedenti acconti sul finanziamento, non può essere accolto.
Il giudice prime cure ha, infatti, correttamente respinto dette allegazioni difensive motivando che “l’eventuale discrasia tra l’esito dei controlli effettuati in sede di erogazione degli acconti e quelli effettuati a verifica della corretta esecuzione dell’intervento non giustifica le criticità circa il mancato completamento del progetto rilevate al momento di tali controlli successivi ma al più potrebbe comportare una concorrente responsabilità sussidiaria per carente vigilanza in capo ai soggetti che hanno permesso l’erogazione degli acconti senza effettuare le verifiche dovute: situazione però non prospettata dal requirente contabile”.
La difesa del signor AR sostiene, in particolare, che, se la Procura territoriale avesse promosso l’azione contabile anche nei confronti dei funzionari regionali precedenti, che con la loro azione hanno ingenerato il legittimo affidamento della società beneficiaria circa la correttezza del proprio operato, avrebbe potuto emergere la totale assenza di responsabilità contabile dell’odierno appellante e quella esclusiva dei funzionari regionali.
In realtà, anche nell’ipotesi in cui potesse ammettersi una qualche responsabilità dei funzionari regionali che hanno condotto le SENT. 14/2026 precedenti verifiche in sede di erogazione degli acconti, per agevolazione gravemente colposa del comportamento doloso del signor AR, i suddetti funzionari potrebbero essere chiamati a rispondere del conseguente danno erariale solo in via sussidiaria, con conseguente carenza di interesse sul punto dell’odierno appellante, comunque, tenuto a rispondere integralmente e in via principale.
Deve osservarsi, inoltre, che la circostanza che il verbale del 28 settembre 2016 dei verificatori regionali presenti marginali differenze rispetto alla situazione riscontrata dalla Guardia di finanza nell’agosto del 2016, in sede di sequestro dell’impianto, oltre ad essere giustificata dal fatto che si tratta di controlli effettuati in momenti diversi, non può assumere rilevanza ai fini della presente decisione, trattandosi, in ogni caso, di stato di fatto successivo al termine del 10 dicembre 2015 di ultimazione del progetto.
8. Con riguardo alle specifiche censure sollevate circa il fatto che la Sezione territoriale ha ritenuto che la RI non avrebbe chiesto alla Regione la variante ubicazionale, o, in ogni caso, non avrebbe fatto alcuna comunicazione chiara sul punto, premessa l’irrilevanza della questione rispetto all’acclarata mancata realizzazione dell’intero progetto, deve evidenziarsi che, come rilevato dalla Sezione territoriale, la nota integrativa inviata in data 30 aprile 2015 (richiamata nella comparsa di costituzione per il primo grado alla pagina 17 con riferimento ai documenti 12 e 13, produzione del 15 giugno 2023), con la quale la RI avrebbe richiesto la variante in questione, non riporta né una data né un protocollo di arrivo in Regione. Deve SENT. 14/2026 sottolinearsi, inoltre, che nel verbale di approvazione della variante non si fa cenno ad alcuna modifica dell’ubicazione dell’impianto e che nella corrispondenza protocollata fra la RI e la Regione IA non è rinvenibile alcuna notizia né in merito alla modifica dell’ubicazione dell’impianto né in merito alla citata “nota integrativa”.
9. Non meritevole di accoglimento è, infine, il motivo di gravame avente ad oggetto la necessità dell’ammissione delle prove testimoniali, in ragione del fatto che la prova testimoniale richiesta è inammissibile, non emergendo dagli atti della causa elementi di dubbio suscettibili di determinare la necessità degli approfondimenti richiesti, peraltro su circostanze che non appaiono in contestazione o che non risultano rilevanti ai fini della decisione.
10. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, definendo il giudizio, rigetta l’appello, con conseguente integrale conferma dell’impugnata sentenza.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto dal signor
AL AR.
Le spese di giudizio sono poste a carico dell’appellante e vanno liquidate nella misura di € 240,00 (DUECENTOQUARANTA/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
SENT. 14/2026 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
L’Estensore Il Presidente CI d’OS DA FO f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 16 GENNAIO 2026 P. Il Dirigente Dott. Massimo Biagi f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
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