Versione
1 aprile 1973
1 aprile 1973
>
Versione
21 maggio 1988
21 maggio 1988
Art. 3. Sistema tecnico-finanziario della gestione
La gestione della previdenza dei dirigenti di aziende industriali, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967 , e successive modificazioni, e' ordinata in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
Nella gestione suddetta e' costituita una speciale riserva il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, non puo' essere inferiore al quadruplo dell'importo delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno stesso. ((3))
La percentuale di cui all'articolo 31, lettera d), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 , e successive modificazioni, e' calcolata sull'incremento annuo della riserva di cui al precedente comma.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 21 marzo 1988, n.86 , convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 60 , ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "La riserva di cui all' articolo 3 della legge 15 marzo 1973, n. 44 , e' stabilita in misura pari al doppio dell'importo delle prestazioni
effettivamente erogate nel corso dell'anno precedente."
La gestione della previdenza dei dirigenti di aziende industriali, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967 , e successive modificazioni, e' ordinata in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
Nella gestione suddetta e' costituita una speciale riserva il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, non puo' essere inferiore al quadruplo dell'importo delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno stesso. ((3))
La percentuale di cui all'articolo 31, lettera d), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 , e successive modificazioni, e' calcolata sull'incremento annuo della riserva di cui al precedente comma.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 21 marzo 1988, n.86 , convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 60 , ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "La riserva di cui all' articolo 3 della legge 15 marzo 1973, n. 44 , e' stabilita in misura pari al doppio dell'importo delle prestazioni
effettivamente erogate nel corso dell'anno precedente."
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 16/12/1978 n. 1366 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 16 dicembre 1978 · 0.6204475
Con la nota sopradistinta codesta Associazione ha fatto presente che con gli accordi del 18 luglio 1978, intervenuti tra le organizzazioni dei dirigenti di aziende industriali e dei datori di lavoro, si e\' convenuto, tra l\'altro, l\'aumento dei massimali delle retribuzioni da assoggettare a contribuzione ai fini della previdenza INPDAI. Sulla base dell\'accordo raggiunto tra le parti, il Presidente della Repubblica provvedera\' con apposito decreto emanato ai sensi dell\'art. 3 della L. 15 marzo 1973, n. 44, ad adeguare i nuovi limiti delle retribuzioni soggette a contributi e l\'ammontare di questi con decorrenza dalla medesima data stabilita nell\'accordo. In proposito …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6345Provvedimento: […] - costituisce attività industriale, in riferimento agli articoli 2195, primo comma, del codice civile e dell'articolo 3 della legge numero 44 del 1973, anche quella consistente (fermi i requisiti di professionalità, economicità e organizzazione) nella produzione di un servizio avente come oggetto una nuova utilità economica ottenuta mediante l'elaborazione di dati non materiali e, quindi, in particolare, quella espletata da una società esercente attività di consulenza e organizzazione aziendale, nonché di formazione e selezione del personale in favore di altre imprese (Cass., 6 maggio 1995, n. 4932);Leggi di più...
- impresa industriale·
- configurabilità·
- soggetti obbligati·
- contributi assicurativi·
- previdenza (assicurazioni sociali)