Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
2592 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2592 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ANDRIA in data 21/07/2017 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. MEZZACAPO DANIELE e dall' avv. VOCE ESTER;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 05/12/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
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- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ANDRIA in data
21/07/2017 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di ANDRIA al numero
192, Parte II;
Seria A, Volume I;
dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
05/12/2024, che integralmente si riportano:
1. Le due figlie minori, e , saranno affidate in via condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle stesse per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per le minori e relative ad istruzione, educazione e salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo comunque conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie;
2 2. le minori saranno collocate presso la madre nell'immobile già adibito a residenza familiare, mentre i genitori eserciteranno il diritto di visita secondo le modalità di seguito indicate:
- le minori, a settimane alterne, trascorreranno con il padre le giornate dal venerdì dall'uscita di scuola o dal centro estivo al lunedì mattina, allorquando saranno riaccompagnate a scuola o al centro estivo;
- la madre, sempre a settimane alterne, preleverà le minori il lunedì dall'uscita da scuola o dal centro estivo e le terrà con sé fino al mercoledì mattina occupandosi di accompagnarle a scuola o al centro estivo;
- il padre preleverà le minori il mercoledì all'uscita da scuola o dal centro estivo e le terrà fino al venerdì mattina, quando le accompagnerà a scuola o al centro estivo.
E così alternandosi di settimana in settimana.
3. nei periodi di vacanza:
- natalizie, il padre vedrà e terrà le figlie con sé sei giorni consecutivi, alternando di anno in anno con la sig.ra Sgarra, il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
- pasquali, il padre terrà con sé le figlie la metà dei giorni di vacanza, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- estive il padre terrà con sé le figlie quindici giorni, anche frazionabili ma per periodi non inferiori alla settimana, ed in periodo che dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori entro il trenta maggio di ogni anno;
- ulteriori festività: 1 novembre, festa di tutti i Santi, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 febbraio festa della Patrona di Forlì, saranno alternate di anno in anno tra i due genitori;
4. ciascun genitore, nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé, dovrà avere cura che le minori provvedano a svolgere i compiti scolastici e dovrà altresì occuparsi di garantire la frequentazione di corsi/attività sportive e/o ricreative, catechismo, scout, eventi di svago, compleanni, ed ogni altra attività eventualmente praticata dalle figlie;
3 5. entrambi i genitori, nei rispettivi periodi di frequentazione, dovranno favorire i contatti telefonici di e con l'altro genitore, anche mediante almeno Per_1 Per_2
una videochiamata al giorno, ed anche qualora le bambine si trovino presso i parenti dell'uno o dell'altro genitore.
Il tutto, sempre e comunque, compatibilmente con le esigenze di vita, salute, scolastiche ed impegni, anche ricreativi, delle figlie minori.
6. Ciascun genitore dovrà concorrere al mantenimento ordinario necessario per la cura, l'educazione ed il mantenimento delle due figlie, ed a tale scopo i ricorrenti concordano che il Sig. versi alla Sig.ra , mediante Parte_1 CP_1
accredito sul conto corrente bancario a lei intestato, entro il giorno 25 di ogni mese e fino a quando ciascuna delle figlie non sarà maggiorenne ed economicamente indipendente, la somma complessiva mensile di euro 500,00 (ovvero euro 250 per ciascuna figlia) a titolo di contribuzione al mantenimento delle predette, somma soggetta a rivalutazione annuale in aumento secondo gli indici ISTAT.
7. I genitori ripartiranno al 50% tutte le spese straordinarie inerenti le minori, in applicazione del Protocollo in essere presso il Tribunale di Forlì, al quale integralmente si rimanda e da intendersi come integralmente ritrascritto.
8. I coniugi si dichiarano economicamente e reciprocamente indipendenti e rinunciano ad ogni pretesa economica reciproca;
9. I ricorrenti concordano che l'assegno unico universale per le figlie a carico, erogato dall' spetti ad entrambi i genitori nella misura ripartita del 50% CP_2
ciascuno ed in pari misura si avvarranno di ogni detrazione fiscale erogata dallo
Stato;
10. I coniugi fin da ora esprimono reciproco consenso al rilascio del passaporto o di carta di identità valida per l'espatrio, anche con riferimento alle due figlie minori, ed a tale scopo si obbligano a collaborare e ad attivarsi presso le sedi competenti per il rilascio e/o rinnovo dei documenti sopra indicati;
4 11. Le spese legali del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti, con rinuncia al beneficio della solidarietà ex art. 13 L. P. da parte dei rispettivi difensori, che sottoscrivono il ricorso anche a tale scopo.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 19/03/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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