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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/06/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Carota, visto l'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1961/2023 R.G.C.A. e promossa da:
, rappresentato e difeso dall' Avv. Tiziano Rossoli Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alba Adriatica (TE), via della Vittoria nr. 138, giusta mandato in atti;
-ATTORE OPPONENTE
Contro
, rappresentata e difesa dall' Avv. Ciro Iaconi ed CP_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roseto degli Abruzzi
(TE), via Nazionale Adriatica nr. 41, giusta mandato in atti;
-CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione all' esecuzione (ex art. 615 co. 1 cpc) mobiliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all' esecuzione ex art. 615, primo comma , c.p.c. del 24.07.2023, adiva il Tribunale di Parte_1
Teramo al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: In via pregiudiziale e preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo
pagina 1 di 6 esecutivo ricorrendone i presupposti di merito e di opportunità, essendo pendente giudizio di revoca dell'assegno di mantenimento;
In via principale: dichiarare che la sig.ra non ha diritto di procedere ad CP_1
esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa, per difetto di diritto, previo accertamento dell'inesistenza, oppure la nullità, del titolo esecutivo posto dalla sig.ra iones a fondamento della procedura esecutiva per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., quindi che sia accolta
l'istanza di sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. per tutto quanto illustrato nel ricorso;
Qualora il giudicante, dai fatti esposti e dalle risultanze processuali, dovesse riscontrare elementi di rilevanza penale, voglia agire ai sensi dell'art. 331 cpp. Con vittoria di spese e compensi di causa da liquidarsi secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014 in favore del sottoscritto procuratore che ne dichiara l'avvenuta antistazione ”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.11.2023, si costituiva
, la quale così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario CP_1
di Teramo, contrariis rejectis, così giudicare. In via pregiudiziale: rigettare ogni richiesta di sospensione, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito: Rigetto della opposizione proposta dall' , in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito ed in via subordinata: Accertare e dichiarare le somme spettanti alla;
In ogni caso: con vittoria di CP_1
spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie del 15%, Iva e Cap”.
In sintesi e per quanto di interesse:
a) la parte opponente deduceva che il credito di cui al precetto opposto, notificato in data 17.07.2023 per l'importo complessivo di €. 2.345,75 - per mancato versamento della rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento dovuto dal sig. in favore della figlia, attualmente Pt_1
maggiorenne, in forza della sentenza di separazione giudiziale n. Per_1
1766/2014, emessa dal Tribunale di Teramo in data 5.12.2014 e depositata in data 16.12.2014 - qualora avesse avuto fondamento, avrebbe dovuto pagina 2 di 6 essere circoscritto ad un lasso temporale pari ai 5 anni decorrenti a ritroso dalla richiesta della somma ingiunta , nel solo periodo 2018-2023, essendo gli importi richiesti per la loro natura soggetti a prescrizione quinquennale;
sosteneva la non debenza del credito posto alla base dell'atto di precetto opposto poiché. nelle more del giudizio promosso dalla per CP_1
ottenere il divorzio, iscritto presso il Tribunale di Teramo al numero 3203/18
RG, la figlia all' epoca della separazione ancora minorenne, una Per_1 volta divenuta maggiorenne avrebbe trovato una stabile occupazione, avendo la capacità di procurarsi autonomamente i mezzi necessari per il proprio sostentamento;
chiedeva, quindi, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato sostenendo la ricorrenza in parte qua dei relativi presupposti:
2) parte opposta contestava le asserzioni di parte attrice sostenendo, in primo luogo, l'inammissibilità della spiegata opposizione, essendo la stessa fondata su questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validita' del titolo esecutivo e, comunque, attinente a motivazioni del tutto estranee alle vicende esecutive di cui in causa e, quindi, rilevando nel merito la sua infondatezza, atteso che l'attestato del Centro per l'Impiego relativo alla figlia , non è idoneo a dimostrare il raggiungimento di una sua Per_1
indipendenza economica non rilevando né i redditi percepiti né se l'assunzione sia a tempo pieno o a tempo parziale e che la figlia, dapprima assunta a tempo parziale , aveva successivamente ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato , in quanto imposto dalla normativa vigente;
e , comunque, al padre era da sempre nota la situazione lavorativa della figlia;
si opponeva, quindi, alla richiesta sospensione, difettandone i presupposti.
Nelle more del giudizio venivano pagate le somme ingiunte dall' di cui la parti davano atto in udienza e la causa, di natura Pt_1
documentale, perveniva per la definizione all'odierna udienza, tenutasi ai pagina 3 di 6 sensi dell'art. 127 ter, e trattenuta in decisione, spirati i termini concessi per il deposito delle note conclusionali.
*****
In primis, va evidenziato che la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Detta richiesta presuppone che il fatto sopravvenuto abbia completamente rimosso i motivi del contendere, facendo venir meno le ragioni stesse del contrasto tra le parti e, di conseguenza, l'interesse ad agire e a contraddire, nonché la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
In buona sostanza, quindi, può farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse delle parti, solo quando le stesse si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione, sottoponendo al giudice conclusioni conformi (ex plurimis Cass. Civ., sez. II, nr. 21757/21; Cass.
Civ. nr. 9060 del 12.04.2018; Cass. Civ. nr. 23863 del 23.11.2015; Cass.Civ. nr. 1353 del 31.01.2012).
Nel caso de quo, entrambe le parti del presente giudizio, hanno confermato l'avvenuto pagamento da parte dell' dell'intero importo Pt_1
precettato, circostanza di fatto sopravvenuta all' instaurazione della presente controversia e perfettamente idonea a rimuovere totalmente le ragioni di contrasto poste alla base della stessa, considerato , altresì, che risulta totalmente soddisfatto il diritto di credito esercitato da parte attrice attraverso il precetto impugnato.
Per quanto, poi, concerne il governo delle spese di lite va rilevato sul punto come il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere debba pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale e che quindi, ai fini dell'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, vada effettuata una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di pagina 4 di 6 verosimiglianza, dovendosi pertanto far gravare le predette spese sulla parte che sarebbe risultata soccombente secondo un apprezzamento prognostico sulla fondatezza della domanda proposta (ex plurimis Cass. Civ., sez. VI, nr.
24714 del 11.08.2022, Cass.Civ. nr. 24234 del 29.11.2016; Cass.Civ., sez.II, nr. 5555/16; Trib. Firenze del 13.03.2023).
Ebbene, alla luce del già indicato indirizzo giurisprudenziale, analizzata la documentazione agli atti di causa, sulla base dei dati ed elementi disponibili, parte opponente va ritenuta soccombente virtualmente, stante l'infondatezza dell'opposizione spiegata che si rileva da un apprezzamento prognostico della stessa.
Infatti, l' sostenendo la non debenza del credito intimato da Pt_1 parte convenuta con l'atto di precetto impugnato, sulla presupposto che la propria figlia , all' epoca della separazione ancora minorenne, una Per_1 volta divenuta maggiorenne avrebbe trovato una stabile occupazione divenendo, dunque, economicamente autosufficiente, fonda la propria opposizione su un fatto sopravvenuto rispetto al titolo esecutivo posto alla base del precetto impugnato, segnatamente la sentenza di separazione giudiziale sopra richiamata , del tutto inidoneo a privare il predetto titolo esecutivo - in materia di famiglia- di efficacia e validità, in quanto lo stesso assistito di un'attitudine al giudicato c.d. “rebus sic stantibus”, e che avrebbe dovuto essere fatto valere non già in sede di opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c., bensì in sede di modifica delle condizioni di separazione o, comunque, nel successivo giudizio di divorzio proprio in ragione della sua natura di fatto sopravvenuto alla predetta sentenza e in considerazione del principio in forza del quale nel procedimento di opposizione a precetto , relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento a favore del figlio, disposto in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte unicamente questioni relative alla validità ed efficacia del titolo esecutivo e non anche fatti sopravvenuti, i quali debbono farsi valere unicamente col procedimento di pagina 5 di 6 modifica delle condizioni della separazione o del divorzio ( sul punto ex plurimis Cass. Civ., ordinanza nr. 27602 del 03.12.2020; Cass. Civ. nr.
17689del 02.07.2019).
Ciò posto, quindi, le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della sua natura documentale, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i parametri medi in € 1.701,00 (€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria/trattazione) da liquidarsi in favore del procuratore di parte convenuta opposta dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Patrizia Carota, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro , disattesa Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, per le ragioni di cui in motivazione;
2. Condanna parte attrice opponente alla refusione, in favore della parte convenuta opposta , delle spese di lite che liquida complessivamente in €
1.701,00 per onorari oltre rimborso forfettario 15%, IVA e cap come per legge , da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Ciro Iaconi.
Così deciso in Teramo, il 24.06.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
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