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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2326/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di ND, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2326/2024, in materia di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata in [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
NORIS VALERIA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato in [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. NORIS VALERIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia il Tribunale Ill.mo, 1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il rito civile in ND il 19.6.2002, tra i sigg.ri e con l'ordine Parte_1 CP_1
1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla
Legge;
2. dare atto che i figli ed maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2 abitano prevalentemente presso l'abitazione materna frequentando il padre secondo accordi da assumersi direttamente tra gli stessi ed i genitori;
3. affidare la IA minore ad entrambi i Per_3
genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva alla madre per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione (scuola, salute, documenti ecc.), essendo la medesima che si occupa della completa gestione della minore, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre medesima;
4.disporre che il padre tenga con sé la IA minore a week-end alternati dal sabato mattina alla domenica sera (prima di cena) e durante la settimana un pomeriggio dall'uscita da scuola sino a dopo cena e comunque in altre giornate e momenti da concordarsi tra i genitori5. disporre che ciascun genitore tenga con sé la IA minore alternativamente le giornate di Natale, Santo Stefano, Lunedì dell'Angelo e Pasqua ed ogni altra festività civile e religiosa, nonché un periodo durante le vacanze natalizie, segnatamente dal 27.12 sino al 1.1 successivo ovvero dal 2.1. sino al 6.1, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
nonché un periodo durante le vacanze estive di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
6. tutto quanto previsto ai precedenti punti sempre nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di educazione della IA e del suo stato emotivo, e salvo diversi accordi tra i genitori;
7. assegnare la casa già coniugale, condotta in locazione, alla moglie con gli arredi ivi esistenti per abitarci unitamente ai figli;
8. disporre l'obbligo per il marito di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della IA minore un Per_3 assegno mensile dell'importo di euro 200,00 (duecento/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra acceso presso l'Istituto bancario Intesa San Parte_1
Paolo IBAN [...] (ovvero altro da comunicarsi) entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente e automaticamente a decorrere dal mese di settembre 2024, secondo gli indici ISTAT;
9. disporre che le spese straordinarie necessarie alla IA minore siano sostenute da entrambi i genitori al 50% come indicate nel Protocollo 20.07.2016 in uso avanti al
Tribunale di ND (di cui si richiamano le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione, modalità e termini di corresponsione ecc.) e segnatamente: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato dalla scuola ad inizio anno e riferiti al corso di studio seguito, purché analiticamente descritti e documentati. c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed
2 assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo famigliare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo
e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ludico-ricreative e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o dei genitori;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla IA;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte e quindi con esclusione dei farmaci da banco. In ogni caso, tali spese verranno rimborsate a fronte di esibizione della relativa documentazione. I coniugi sceglieranno di comune accordo i professionisti privati di cui avvalersi per le visite mediche dei figli;
10. dare atto che
l'assegno unico relativo alla IA minore verrà percepito interamente dalla sig.ra mentre le Pt_1
detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie alla IA saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
11. dare atto che il sig. si obbliga a pagare i ratei del mutuo contratto da entrambi i coniugi con l'Istituto bancario CP_1
Intesa Sanpaolo sino all'estinzione, anche per la quota di spettanza della sig.ra senza diritto Pt_1
di rivalsa;
12. dare atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione, salvo quanto sopra disposto;
13. dare atto che le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti relativamente alla IA minore 14. Persona_4
spese della procedura a carico del sig. .” CP_1
MOTIVAZIONE
3 Con ricorso congiunto depositato in data 16 ottobre 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano lo scioglimento del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile il 19 giugno 2002 in ND (AL), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano in ND i figli il 20 aprile 1999, ed Per_1
il 13 luglio 2001, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ed infine Per_2
il 10 settembre 2010, tutti conviventi con la madre. Per_3
Le parti addivenivano a separazione consensuale con sentenza di omologa n. 1021/2023, emessa dal
Tribunale Ordinario di ND, in data 28 novembre 2023, pubblicata in data 30 novembre
2023, R.G.N. 2191/2023.
I ricorrenti rappresentavano che sono entrambi operai, il IG. percepisce una retribuzione CP_1 mensile pari ad € 1.300,00/1.400,00 circa, mentre la IG.ra percepisce uno stipendio mensile Pt_1 di circa € 1.200,00. Le parti esponevano che, essendo decorsi i termini previsti dalla legge senza che fosse intervenuta riconciliazione o ricostituzione della comunione materiale e/o spirituale ed essendo perdurata senza interruzioni la separazione, pervenivano alla determinazione di ottenere pronuncia di scioglimento del matrimonio tra loro contratto, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti alla prole ed i reciproci rapporti economici. Tanto esposto, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che i medesimi addivennero a separazione consensuale con Sentenza di omologa n.
1021/2023, emessa dal Tribunale Ordinario di ND, in data 28 novembre 2023, pubblicata in data 30 novembre 2023, R.G.N. 2191/2023, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 16 ottobre 2024. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile;
pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I restanti accordi tra la parti possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine all'affido, visite e mantenimento della IA
, detti accordi, rispettosi della bigenitorialità, appaiono nell'interesse della minore e Persona_4
possono venire recepiti. In particolare rispetto al mantenimento della IA minore, a fronte di una situazione economica del padre leggermente migliore (circa 10000 lordi annui madre, circa 23 lordi annui padre), lo stesso oltre a corrispondere un contributo al mantenimento, rinunciava alla propria parte di assegno unico a favore della madre nonché si onerava dell'intero mutuo.
4 Si dà altresì atto dell'accordo delle parti per cui le spese legali del presente procedimento saranno a carico del IG. . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di ND, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i IG.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio ad ND (AL), il 19 giugno 2002 (Anno 2002 Parte I Serie N.
83);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ND (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i figli ed maggiorenni ed economicamente autosufficienti, abitano Per_1 Per_2 prevalentemente presso l'abitazione materna, frequentando il padre secondo accordi da assumersi direttamente tra gli stessi ed i genitori;
affida la IA minore ad entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale Per_3
in via esclusiva alla madre per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione
(scuola, salute, documenti ecc.), essendo la medesima che si occupa della completa gestione della minore, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre medesima;
dispone che il padre tenga con sé la IA minore a week-end alternati dal sabato mattina alla domenica sera (prima di cena) e durante la settimana un pomeriggio dall'uscita da scuola sino a dopo cena e comunque in altre giornate e momenti da concordarsi tra i genitori;
dispone che ciascun genitore terrà con sé la IA minore alternativamente le giornate di Natale,
Santo Stefano, Lunedì dell'Angelo e Pasqua ed ogni altra festività civile e religiosa, nonché un periodo durante le vacanze natalizie, segnatamente dal 27 dicembre sino al 1 gennaio successivo ovvero dal 2 gennaio sino al 6 gennaio, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
nonché un periodo durante le vacanze estive di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
tutto quanto previsto ai precedenti punti sempre nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di educazione della IA e del suo stato emotivo, e salvo diversi accordi tra i genitori;
assegna la casa famigliare già condotta in locazione alla IG.ra con gli arredi ivi esistenti per Pt_1
5 abitarci unitamente ai figli;
dispone che il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1
della IA minore , un assegno mensile dell'importo di € 200,00 (duecento/00) da Per_3
versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , Parte_1 acceso presso l'Istituto bancario Intesa San Paolo IBAN [...]
(ovvero altro da comunicarsi) entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente e automaticamente a decorrere dal mese di settembre 2024, secondo gli indici ISTAT;
dispone che le spese straordinarie necessarie alla IA minore saranno sostenute da entrambi i genitori al 50% come indicate nel Protocollo 20 luglio 2016 in uso avanti al Tribunale di
ND; in ogni caso, tali spese verranno rimborsate a fronte di esibizione della relativa documentazione. I coniugi sceglieranno di comune accordo i professionisti privati di cui avvalersi per le visite mediche dei figli;
dà atto che l'assegno unico relativo alla IA minore verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie alla IA saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
dà atto che il sig. si obbligherà a pagare i ratei del mutuo contratto da entrambi i coniugi con CP_1
l'Istituto bancario Intesa Sanpaolo sino all'estinzione, anche per la quota di spettanza della sig.ra senza diritto di rivalsa;
Pt_1
dà atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione, salvo quanto sopra disposto;
dà atto che le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti relativamente alla IA minore Persona_4
Spese della procedura a carico del sig. . CP_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in ND, il 7 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di ND, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2326/2024, in materia di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata in [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
NORIS VALERIA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato in [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. NORIS VALERIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia il Tribunale Ill.mo, 1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il rito civile in ND il 19.6.2002, tra i sigg.ri e con l'ordine Parte_1 CP_1
1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla
Legge;
2. dare atto che i figli ed maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2 abitano prevalentemente presso l'abitazione materna frequentando il padre secondo accordi da assumersi direttamente tra gli stessi ed i genitori;
3. affidare la IA minore ad entrambi i Per_3
genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva alla madre per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione (scuola, salute, documenti ecc.), essendo la medesima che si occupa della completa gestione della minore, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre medesima;
4.disporre che il padre tenga con sé la IA minore a week-end alternati dal sabato mattina alla domenica sera (prima di cena) e durante la settimana un pomeriggio dall'uscita da scuola sino a dopo cena e comunque in altre giornate e momenti da concordarsi tra i genitori5. disporre che ciascun genitore tenga con sé la IA minore alternativamente le giornate di Natale, Santo Stefano, Lunedì dell'Angelo e Pasqua ed ogni altra festività civile e religiosa, nonché un periodo durante le vacanze natalizie, segnatamente dal 27.12 sino al 1.1 successivo ovvero dal 2.1. sino al 6.1, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
nonché un periodo durante le vacanze estive di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
6. tutto quanto previsto ai precedenti punti sempre nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di educazione della IA e del suo stato emotivo, e salvo diversi accordi tra i genitori;
7. assegnare la casa già coniugale, condotta in locazione, alla moglie con gli arredi ivi esistenti per abitarci unitamente ai figli;
8. disporre l'obbligo per il marito di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della IA minore un Per_3 assegno mensile dell'importo di euro 200,00 (duecento/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra acceso presso l'Istituto bancario Intesa San Parte_1
Paolo IBAN [...] (ovvero altro da comunicarsi) entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente e automaticamente a decorrere dal mese di settembre 2024, secondo gli indici ISTAT;
9. disporre che le spese straordinarie necessarie alla IA minore siano sostenute da entrambi i genitori al 50% come indicate nel Protocollo 20.07.2016 in uso avanti al
Tribunale di ND (di cui si richiamano le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione, modalità e termini di corresponsione ecc.) e segnatamente: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato dalla scuola ad inizio anno e riferiti al corso di studio seguito, purché analiticamente descritti e documentati. c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed
2 assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo famigliare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo
e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ludico-ricreative e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o dei genitori;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla IA;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte e quindi con esclusione dei farmaci da banco. In ogni caso, tali spese verranno rimborsate a fronte di esibizione della relativa documentazione. I coniugi sceglieranno di comune accordo i professionisti privati di cui avvalersi per le visite mediche dei figli;
10. dare atto che
l'assegno unico relativo alla IA minore verrà percepito interamente dalla sig.ra mentre le Pt_1
detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie alla IA saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
11. dare atto che il sig. si obbliga a pagare i ratei del mutuo contratto da entrambi i coniugi con l'Istituto bancario CP_1
Intesa Sanpaolo sino all'estinzione, anche per la quota di spettanza della sig.ra senza diritto Pt_1
di rivalsa;
12. dare atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione, salvo quanto sopra disposto;
13. dare atto che le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti relativamente alla IA minore 14. Persona_4
spese della procedura a carico del sig. .” CP_1
MOTIVAZIONE
3 Con ricorso congiunto depositato in data 16 ottobre 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano lo scioglimento del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile il 19 giugno 2002 in ND (AL), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano in ND i figli il 20 aprile 1999, ed Per_1
il 13 luglio 2001, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ed infine Per_2
il 10 settembre 2010, tutti conviventi con la madre. Per_3
Le parti addivenivano a separazione consensuale con sentenza di omologa n. 1021/2023, emessa dal
Tribunale Ordinario di ND, in data 28 novembre 2023, pubblicata in data 30 novembre
2023, R.G.N. 2191/2023.
I ricorrenti rappresentavano che sono entrambi operai, il IG. percepisce una retribuzione CP_1 mensile pari ad € 1.300,00/1.400,00 circa, mentre la IG.ra percepisce uno stipendio mensile Pt_1 di circa € 1.200,00. Le parti esponevano che, essendo decorsi i termini previsti dalla legge senza che fosse intervenuta riconciliazione o ricostituzione della comunione materiale e/o spirituale ed essendo perdurata senza interruzioni la separazione, pervenivano alla determinazione di ottenere pronuncia di scioglimento del matrimonio tra loro contratto, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti alla prole ed i reciproci rapporti economici. Tanto esposto, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che i medesimi addivennero a separazione consensuale con Sentenza di omologa n.
1021/2023, emessa dal Tribunale Ordinario di ND, in data 28 novembre 2023, pubblicata in data 30 novembre 2023, R.G.N. 2191/2023, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 16 ottobre 2024. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile;
pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I restanti accordi tra la parti possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine all'affido, visite e mantenimento della IA
, detti accordi, rispettosi della bigenitorialità, appaiono nell'interesse della minore e Persona_4
possono venire recepiti. In particolare rispetto al mantenimento della IA minore, a fronte di una situazione economica del padre leggermente migliore (circa 10000 lordi annui madre, circa 23 lordi annui padre), lo stesso oltre a corrispondere un contributo al mantenimento, rinunciava alla propria parte di assegno unico a favore della madre nonché si onerava dell'intero mutuo.
4 Si dà altresì atto dell'accordo delle parti per cui le spese legali del presente procedimento saranno a carico del IG. . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di ND, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i IG.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio ad ND (AL), il 19 giugno 2002 (Anno 2002 Parte I Serie N.
83);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ND (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i figli ed maggiorenni ed economicamente autosufficienti, abitano Per_1 Per_2 prevalentemente presso l'abitazione materna, frequentando il padre secondo accordi da assumersi direttamente tra gli stessi ed i genitori;
affida la IA minore ad entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale Per_3
in via esclusiva alla madre per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione
(scuola, salute, documenti ecc.), essendo la medesima che si occupa della completa gestione della minore, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre medesima;
dispone che il padre tenga con sé la IA minore a week-end alternati dal sabato mattina alla domenica sera (prima di cena) e durante la settimana un pomeriggio dall'uscita da scuola sino a dopo cena e comunque in altre giornate e momenti da concordarsi tra i genitori;
dispone che ciascun genitore terrà con sé la IA minore alternativamente le giornate di Natale,
Santo Stefano, Lunedì dell'Angelo e Pasqua ed ogni altra festività civile e religiosa, nonché un periodo durante le vacanze natalizie, segnatamente dal 27 dicembre sino al 1 gennaio successivo ovvero dal 2 gennaio sino al 6 gennaio, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
nonché un periodo durante le vacanze estive di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
tutto quanto previsto ai precedenti punti sempre nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di educazione della IA e del suo stato emotivo, e salvo diversi accordi tra i genitori;
assegna la casa famigliare già condotta in locazione alla IG.ra con gli arredi ivi esistenti per Pt_1
5 abitarci unitamente ai figli;
dispone che il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1
della IA minore , un assegno mensile dell'importo di € 200,00 (duecento/00) da Per_3
versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , Parte_1 acceso presso l'Istituto bancario Intesa San Paolo IBAN [...]
(ovvero altro da comunicarsi) entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente e automaticamente a decorrere dal mese di settembre 2024, secondo gli indici ISTAT;
dispone che le spese straordinarie necessarie alla IA minore saranno sostenute da entrambi i genitori al 50% come indicate nel Protocollo 20 luglio 2016 in uso avanti al Tribunale di
ND; in ogni caso, tali spese verranno rimborsate a fronte di esibizione della relativa documentazione. I coniugi sceglieranno di comune accordo i professionisti privati di cui avvalersi per le visite mediche dei figli;
dà atto che l'assegno unico relativo alla IA minore verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie alla IA saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
dà atto che il sig. si obbligherà a pagare i ratei del mutuo contratto da entrambi i coniugi con CP_1
l'Istituto bancario Intesa Sanpaolo sino all'estinzione, anche per la quota di spettanza della sig.ra senza diritto di rivalsa;
Pt_1
dà atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione, salvo quanto sopra disposto;
dà atto che le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti relativamente alla IA minore Persona_4
Spese della procedura a carico del sig. . CP_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in ND, il 7 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
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