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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/04/2025, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di ROMA
Sez. TRIBUNALE REGIONALE delle ACQUE PUBBLICHE
così composta:
dott.ssa FRANCA MANGANO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere Rel.
dott. Ing. FABRIZIO FABBRICINI Esperto
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 7021/2019 RGAC, posto in deliberazione all'udienza del 15 ottobre 2024, vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 [...]
elettivamente domiciliati in Roma, Via Cicerone n. Parte_3
28, presso lo studio dell'Avv. Carmine Stingone, rappresentati e difesi dall'Avv.
Andrea Galvani giusta procura in atti;
Ricorrenti
E
, in persona del Sindaco “pro tempore”, Controparte_1 elettivamente domiciliato in RA IT (AP), Via Boccabianca n. 79, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Talamonti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
in persona del Presidente “pro tempore”, elettivamente CP_2 domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell'Avv. Andrea
Del Vecchio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale De Belllis ed Api Sara dell'Avvocatura regionale in virtù di procure in atti;
Resistenti
NONCHE'
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO, in persona del legale rappresentante “pro tempore”;
Resistente non costituita
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 8/11/2019, i sigg. e Parte_1 Parte_2 proprietari, a decorrere dall'anno 2000, di un fondo rustico in RA IT (AP), sito in Contrada NT n. 9 (distinto in Catasto al Foglio 3, mappali 30, 150, 702 e 703), e l' “ ” (nel prosieguo, “ , Parte_3 Parte_3 Parte_3 Parte_3 adivano il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche assumendo:
che sul fondo di proprietà dei sigg. insistevano una costruzione a due Parte_4 piani a destinazione agricola (distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 3, particella n. 702) ed alcune serre in acciaio zincato, non infisse permanentemente a terra e coperte stagionalmente con dei teli;
che in detta area, sulla scorta di un contratto di affitto dell'8/10/2010, era operante l'Azienda Agricola vivaistica “Eden Plantae di Mattetti Irene” (figlia dei proprietari del terreno), che si occupava, all'interno delle serre, della coltivazione in vaso di piante grasse e fiori e, all'esterno, “di piante in vaso quali oleandri, allori, ecc.”;
che il fondo in questione, costituito da una superficie pianeggiante, ad eccezione di un leggero declivio verso Nord (all'angolo tra il tratto autostradale ed il torrente Per_1 aveva la conformazione di un triangolo rettangolo, ricadeva nel “bacino idrografico della
Val EN” e confinava, a Nord, con l'argine destro del Torrente e ad Per_1
Est con la Autostrada A14, mentre l'ultimo lato (“ipotenusa”) correva lungo la strada comunale “Via NT”;
che “sul terreno in questione, le acque meteoriche provenienti dal vivaio, dal tratto autostradale e dai fondi finitimi” si raccoglievano “in un canale per poi essere convogliate in un condotto interrato che, prima del 2006, sottopassando l'argine, sboccava direttamente nel torrente , attraverso un ampio varco a “V” Per_1 nell'argine destro del torrente (con ampiezza di circa 6 metri alla sua sommità)”;
che sino all'anno 2006 non si erano mai verificati allagamenti nella zona in cui era ubicato il fondo, mentre in epoca successiva se ne erano verificati di continuo a causa di
“una gestione scorretta della regimazione delle acque da parte della P.A. competente”;
che all'esito di un precedente Accertamento Tecnico Preventivo, svoltosi dinanzi al CP_3 nell'anno 2012, era emerso che il varco a “V” presente nell'argine destro del torrente era stato ostruito “dai lavori idraulici eseguiti dal Comune di RA Per_1
IT nel 2006, con conseguente impedimento al deflusso dell'acqua”; in particolare, detti lavori erano consistiti nella costruzione di argini sul Fosso dell'affluente
“Rigatello”, alla stessa quota dell'argine destro del Torrente EN (e, più esattamente, nel punto di confluenza), nonché nella chiusura degli argini sia sotto il viadotto autostradale, sia in prossimità del canale di scolo della stessa A14;
che, secondo l'A.T.P., detti interventi avevano causato l'innalzamento dell'alveo del torrente con il conseguente deposito sul fondo di materiale inerte e con Per_1
l'occlusione delle tubazioni predisposte per il deflusso “ovvero per il rientro delle acque eventualmente esondate” nello stesso torrente, cui era derivato “il sistematico allagamento delle aree a monte del torrente e, quindi, della proprietà” Parte_4
Per illustrare più approfonditamente tale situazione, i ricorrenti depositavano anche due
C.T.P..
I ricorrenti riferivano che analoghe problematiche si erano verificate anche negli anni 2008, 2009 e 2010, mentre nel 2011 era intervenuto un allagamento di consistenza ben maggiore, allorché, a seguito di forti piogge, le acque del torrente erano Per_1 straripate a circa 1 km a monte della di , aggirando l'argine Parte_3 Parte_3 posto a protezione della proprietà dei ricorrenti lungo tutto il fronte del torrente, costituito da un terrapieno “corrente fino al mare o per buona parte verso Est” che, però, di fatto, si era trasformato in una “diga inversa per la chiusura di ogni varco”.
Infatti, secondo i ricorrenti, detto argine, “anziché contenere le acque del fiume”, aveva finito “per trattenere l'allagamento in atto, non consentendone lo sfogo”: in particolare, in tale occasione, l'acqua, “nel suo corso verso il mare, non trovando un varco immediato per il deflusso verso l'alveo naturale”, aveva inondato l'azienda da Sud-
Ovest, (…) “fino a raggiungere il livello superiore all'argine e per un'altezza di non meno di due metri nel punto più basso”, sicché si era generata una forza tale “da provocare la rottura dell'argine, con la creazione di un varco di circa 5/6 metri lineari
e con violento rientro delle acque nell'alveo” del torrente EN;
quindi il conseguente “risucchio” che si era ingenerato aveva trascinato con sé tutto ciò che era presente nell'azienda.
Inoltre i ricorrenti riferivano che ulteriori episodi in tal senso si erano verificati anche nel
2012, nel 2013 -allorché era addirittura intervenuta la Protezione Civile- e nel 2016.
Ciò premesso, i ricorrenti ribadivano che “i lavori di modifica degli argini esistenti a valle della statale 16, i reinterri con conseguente restringimento dell'alveo per la realizzazione di accessi carrabili verso la spiaggia sia a Nord che a Sud, la realizzazione degli argini del Fosso ) e la chiusura degli argini sia sotto al Per_2 viadotto che in prossimità del canale di scolo della A14” avevano “causato
l'innalzamento del letto del torrente , con il deposito sul fondo di materiale Per_1 inerte, occludendo le tubazioni predisposte per lo scolo o per il rientro delle acque del
in caso di esondazione”; più esattamente, alla luce delle conclusioni Per_1 rassegnate dai tecnici in occasione dell'A.T.P. e delle successive C.T.P., i lavori idraulici effettuati dal Comune di RA IT (consistiti nel reinterro dell'area; nella costruzione di argini, anche con l'apporto di cestonature;
nella chiusura delle campate
Nord e Sud del Ponte della Ferrovia e nel deposito di materiali “anche nella campata centrale”) avevano “palesemente modificato il flusso delle acque, causando
l'innalzamento dell'alveo e ponendo l'area del vivaio in depressione rispetto al contesto), sicché l'area a valle era stata salvaguardata da eventuali esondazioni (tanto che vi era stato creato un polo urbanistico-scolastico) ma senza che fossero adeguatamente considerate le aree a monte.
Infine i ricorrenti evidenziavano che, a seguito delle inondazioni susseguitesi dal 2008 sino al 2016, erano stati posti in essere alcuni interventi urgenti (di manutenzione ordinaria e straordinaria) sia dalla Provincia di LI Piceno, sia dal Controparte_1
volti alla ricostruzione degli argini del Torrente EN “nei punti di
[...] criticità”, alcuni dei quali già segnalati dall'Autorità di Bacino della (con CP_2
Determina dirigenziale n. 3541 del 2/12/10); però tali interventi erano stati posti in essere “senza adeguata programmazione e pianificazione e senza tener conto dell'effettivo carico idraulico del bacino del Torrente ”, con il solo “riporto di Per_1 materiale non idoneo e non compattato” che, in occasione delle piene fluviali, provocava un aumento del potere erosivo della corrente, creando situazioni di rischio in occasioni di tracimazioni o di rotture dell'argine.
Analoghe criticità sussistevano anche per i lavori effettuati in corrispondenza della
Ferrovia, che avevano comportato una riduzione della sezione fluviale, conseguente all'ostruzione della campata di sinistra e all'innalzamento del fondo fluviale.
Pertanto, i ricorrenti concludevano chiedendo che, previo accertamento delle rispettive responsabilità, il Comune di RA IT e/o la Provincia di LI Piceno e/o la fossero condannate, se del caso in solido tra loro: in via principale, al CP_2 risarcimento dei danni sofferti dai ricorrenti, che venivano indicati in complessivi Euro
6.405.828,00, così suddivisi: 1) Euro 1.396.240,00 per le attività vivaistiche (come da perizia dell'agronomo dott. ; 2) Euro 400.250,00 per i costi necessari per il Persona_3 ripristino delle coltivazioni e per la perdita di quasi tutte le “piante madri”; 3) Euro
255.000,00 per i danni agli impianti fissi aziendali ed Euro 61.400,00 per i costi ad essi conseguenti;
4) Euro 457.000,00 a titolo di lucro cessante, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale;
in via subordinata, i ricorrenti chiedevano che le amministrazioni fossero condannate alla corresponsione di un indennizzo di pari importo ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 327/2001;
il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il Comune di RA IT contestava le asserzioni dei ricorrenti, evidenziando, sul piano fattuale, che le serre della “ ” poste sulla Parte_3 particella n. 702, assentite tra il 2008 e il 2010, si trovavano tutte a 175 metri dall'argine di destra del Torrente EN, mentre altre 6 serre, ubicate sulla particella n. 703, ricadevano in “zona esondazione del Torrente EN” ed erano state installate come opere di edilizia libera e, quindi, senza titolo edilizio;
inoltre aggiungeva che il terreno in questione, secondo quanto previsto dal Piano di Assetto Idrogeologico (c.d. P.A.I.) della approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 116/2004, CP_2 ricadeva in “Area Inondabile E-27-2003”, e cioè in una Zona di Esondazione qualificata
“a rischio medio”; inoltre faceva presente che tale Area si estendeva sino a circa 70 metri dall'argine destro del torrente e che, a seguito dell'aggiornamento del P.A.I., Per_1 avvenuto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 892 del 2016, era stata estesa “ben oltre i centro metri dal predetto argine”.
A ciò, poi, andava aggiunto che i ricorrenti erano ben consapevoli della situazione dei luoghi, tanto che la sig.ra comproprietaria del terreno, aveva sottoscritto Parte_2 un progetto che riportava tutti i vincoli esistenti sul terreno in oggetto, tra cui un
“vincolo di corso d'acqua di 150 metri dall'argine della sponda destra del Torrente
EN ex art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, nonché un vincolo di tutela integrale ex art.
19 N.T.A. del P.R.G., che prevedeva l'obbligo per il privato di mantenere una fascia di rispetto di almeno 10 metri dall'argine”, che nel posizionamento delle serre non risultavano rispettati.
Quindi, il dopo aver sostenuto che nel corso del tempo i luoghi erano stati CP_1 modificati sia dai ricorrenti (come documentato nell'ambito di appositi procedimenti amministrativi), sia dai proprietari frontisti, contestava l'affermazione secondo cui le acque meteoriche del vivaio, dell'autostrada e dei fondi finitimi si sarebbero raccolte in un unico canale, in quanto era documentalmente provato che i canali erano -o almeno avrebbero dovuto essere- in numero di tre, di cui uno posto in proprietà Parte_4
a confine con la strada comunale Dei NT, ed uno a valle della proprietà Parte_5
in prossimità del rilevato autostradale, entrambi sfocianti nel torrente
[...]
inoltre l'ente evidenziava che, sull'argine in destra idrografica del torrente Per_1
prima dello scarico di proprietà a confine con la strada Per_1 Parte_4 comunale “Dei NT”, vi erano altri due scarichi che attraversavano l'argine stesso.
Infine il affermava che nel 2006 era direttamente intervenuto per rinforzare un CP_1 argine particolarmente debole (“c.d. corda molle”) presente all'altezza del ponte della
A14 e segnalato dalla Provincia di LI Piceno, ripristinando l'argine eroso e posizionando al suo interno un nuovo tubo di scarico più grande in pvc, collegandolo al canale in cemento delle Autostrade, munendolo di una “valvola di ritegno” e direzionandolo verso il mare, in modo da impedire il rientro delle acque nelle proprietà adiacenti e di agevolare l'uscita delle stesse in caso di piena. Ciò premesso, il “in primis”, eccepiva non solo la prescrizione del diritto dei CP_1 ricorrenti ad ottenere il risarcimento dei danni, in quanto gli accadimenti si riferivano ad un'opera pubblica eseguita nel 2006 (e, comunque, a fatti ripetutisi nel tempo fino al
2014, e quindi oltre 5 anni prima della notifica del ricorso), ma anche la nullità e, comunque, l'inutilizzabilità dell'A.T.P. richiamata dai ricorrenti, in quanto in tale occasione il tecnico nominato dal Tribunale si era avvalso di documenti consegnatigli direttamente dai ricorrenti in sede di sopralluogo ma in precedenza non allegati al ricorso;
inoltre, dopo aver eccepito l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 2051 c.c., non essendo il custode dei beni da cui erano scaturiti gli asseriti danni CP_1
(rientrando nella competenza dell'ente, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n.
13/1999, solo la pulizia degli alvei all'interno dei centri abitati), contestava che fosse ravvisabile una sua colpa per le opere realizzate nel 2006, in quanto esse erano state eseguite a regola d'arte, su autorizzazione del Genio Civile della Provincia e senza che potesse prevedersi la piena del torrente verificatasi nel 2011. Per_1
Inoltre, dopo aver eccepito l'assenza di un nesso di causalità tra le opere eseguite nel
2006 e i successivi allagamenti subiti dai ricorrenti e, comunque, la ravvisabilità del caso fortuito rispetto all'evento verificatosi nel 2011, il sosteneva che non vi fosse CP_1 alcun diritto dei ricorrenti a vedersi risarciti i danni lamentati, in quanto, ai sensi degli artt. 2056 e 1227 cc.c., sussisteva un concorso di colpa dei danneggiati nella loro causazione, essendo stati consapevoli di trovarsi in una zona a rischio di esondazione e, comunque, non avendo rispettato il limite dei 10 metri dall'argine prescritti dall'art. 19 delle NTA del PRG;
in ogni caso, poi, non era credibile la quantificazione dei danni operata dai medesimi, in quanto non solo il valore dell'azienda, dichiarato nell'atto di donazione, era stato rettificato dopo più di quattro anni, ma non sussistevano neanche scritture contabili regolarmente registrate né fatture o ricevute di spesa.
In ogni caso, poi, il formulava apposita domanda di regresso nei confronti degli CP_1 altri enti resistenti.
La Provincia di LI Piceno, nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva.
La invece, si costituiva in giudizio, eccependo l'inesistenza del CP_2 contratto di affitto agricolo dell'8/10/2000, asseritamente riferentesi alle particelle 30,
31 e 150, ed evidenziando la mancata rilevazione, in occasione dell'espletamento dell'ATP, del canale di regimentazione delle acque all'interno della proprietà sicché si doveva supporre che nel 2012 esso ancora non fosse stato Parte_4 realizzato.
Inoltre, dopo aver evidenziato che il fondo dei ricorrenti era ubicato in un'area depressa e a rischio di esondazione, la contestava la legittimazione ad agire dei ricorrenti, CP_2 evidenziando che i coniugi e in quanto proprietari del Parte_1 Parte_2 solo terreno, non avevano alcun titolo per agire per il risarcimento dei danni subiti dalla
“ , mentre la sig.ra stante l'inesistenza di un contratto di Parte_3 Parte_3 affitto del terreno dei genitori, non aveva fornito alcuna prova circa l'esercizio dell'attività.
In ogni caso, poi, la eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno CP_2 stante l'inesistenza di validi atti interruttivi, in quanto la prima richiesta dei ricorrenti, risalente al 6/6/2014 (in cui si faceva riferimento ai danni verificatisi dal 2008 al 2014) era estremamente generica e “malamente indirizzata” a Piazza Cavour n. 23 in Ancona,
e non presso la sede legale della Via Gentile da Fabriano n. 9; inoltre la Parte_6 sosteneva che nel 2014 già si erano prescritti i danni verificatisi nel 2008 e nel CP_2
2009, eccependo anche la genericità delle successive richieste inviate il 24/9/2009 al
Comune di RA IT, sia delle successive lettere del 7/3/2011 e del 20/9/2012, non indirizzate alla analoghe considerazioni, poi, venivano formulate CP_2 riguardo alla richiesta risarcitoria inviata via Pec alla in data 18/1/2017, con la CP_2 quale la sig.ra aveva dichiarato di avanzare la propria pretesa in qualità di Parte_3
“affittuaria del terreno” e non di titolare dell'azienda agricola.
Inoltre, dopo aver anch'essa sostenuto l'eccezionalità dell'evento verificatosi nel 2011, la contestava che fosse ravvisabile una sua responsabilità per l'accaduto, in quanto CP_2 all'epoca dei fatti essa non aveva ancora alcuna competenza in materia di regimentazione idraulica: infatti, le leggi regionali 10/1999 e 13/1999 (art. 17, comma 2) avevano attribuito ai Comuni e alle Province tutte le competenze in materia di polizia delle acque, di gestione del demanio idrico, di progettazione, realizzazione e gestione di opera idrauliche, sia le funzioni amministrative concernenti la pulizia degli alvei e degli argini e altre opere a difesa dei centri abitati, mentre solo a far data dall'1/4/2016 la legge n. 56/2014 (c.d. Legge Del Rio) aveva trasferito le suddette competenze alla
In ogni caso, poi, la faceva presente che era stata la Provincia ad CP_2 CP_2 intervenire negli anni 2011, 2013 e 2014, affermando anche di non avere mai avuto diretta conoscenza dei lavori effettuati dal nel 2006. CP_1
Infine, dopo aver sostenuto l'esistenza di una responsabilità esclusiva dei proprietari del fondo e dell'azienda vivaistica, e che comunque in larga parte le acque erano provenute dalle urbanizzazioni della strada comunale a causa della mancata realizzazione di un adeguato sbocco, la eccepiva la totale mancanza di prova degli asseriti danni e, CP_2 comunque, la manifesta esagerazione della loro quantificazione, tenuto conto del valore dell'azienda all'atto della donazione (127.254,50 Euro), della modestia dei redditi dichiarati, della sproporzione della richiesta di indennizzo (740.000,00 Euro per il ripristino delle scorte e 150.000,00 Euro per il ripristino delle strutture), già negato, del fatto che larga parte delle strutture era già stata oggetto di intervento della Procura della
Repubblica (a causa della loro abusività e/o del loro posizionamento) e del mancato rispetto delle distanze dall'argine del torrente inoltre eccepiva anche il Per_1 concorso di colpa dei ricorrenti nella causazione dei danni, stante la mancata realizzazione di idonee opere per la raccolta delle acque di scolo.
Da ultimo la eccepiva anche l'inammissibilità della richiesta di indennizzo ex CP_2 art. 44 d.P.R. 327/2001, stante la genericità della stessa e, comunque, il fatto che la P.A. non avesse arrecato alcuna diminuzione al fondo.
Pertanto la concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con la condanna dei CP_2 ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
Nel corso dell'istruttoria il Tribunale disponeva l'espletamento di un'apposita indagine peritale, al fine di accertare, in primo luogo, quale fosse il regime di scolo superficiale delle acque sui luoghi di causa, di individuare il posizionamento plano-altimetrico dei vari corsi d'acqua (tra cui anche canaline, scoline di campagna, ecc.) e di appurare quali fossero le zone di rispetto per il rischio esondazione;
inoltre veniva chiesto al C.T.U. di accertare: 1) l'esistenza di eventuali alterazioni delle sezioni di deflusso del torrente
“ a valle della proprietà degli attori;
2) la presenza di sistemi “antirigurgito” Per_1 sugli scarichi verso il torrente “EN”; 3) l'esistenza di interferenze tra la rete di scolo delle acque superficiali e la rete di scolo proveniente dal rilevato autostradale;
4) le cause degli allagamenti verificatisi nel tempo sui luoghi di causa, appurando anche l'eventuale eccezionalità dei singoli eventi.
Espletata l'indagine peritale e precisate le conclusioni, all'udienza collegiale del
18/4/2023 la causa era trattenuta in decisione;
quindi, con ordinanza del 16/2/2021, il
Tribunale, alla luce della documentazione già prodotta dai ricorrenti, e stante l'avvenuta reiterazione, in corso di causa, di una richiesta dei medesimi per accertare l'effettiva consistenza degli asseriti danni, disponeva la rimessione sul ruolo della causa per acquisire apposita documentazione da parte della “ e, segnatamente: 1) i Parte_3 bilanci attinenti agli ultimi 10 anni di attività antecedenti all'introduzione della presente causa;
2)le dichiarazioni dei redditi concernenti gli ultimi 10 anni di attività antecedenti all'introduzione della presente causa;
3) le fatture aventi ad oggetto l'acquisto e la riparazione delle attrezzature asseritamente danneggiate dagli eventi di allagamento;
4)
l'estratto del conto corrente bancario (o dei conti correnti bancari) su cui la “
[...]
aveva operato a decorrere dall'anno 2010 e sino a tutto il 2018. Pt_3
Depositata la documentazione richiesta, l'azienda insisteva per l'ammissione di un'ulteriore C.T.U. affinché fosse accertato l'esatto ammontare del danno subìto; le resistenti si opponevano all'accoglimento della richiesta, eccependo il contenuto esplorativo delle eventuali indagini.
Precisate nuovamente le conclusioni, all'udienza collegiale del 15/10/2024 la causa era nuovamente trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, dev'essere esaminata l'eccezione sollevata dalla avente ad oggetto l'asserito difetto di CP_2 legittimazione attiva dei coniugi Parte_4
L'eccezione è fondata.
Infatti, dall'esame dell'atto introduttivo emerge chiaramente che la domanda è stata proposta al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalle attività vivaistiche ed il ristoro dei costi che l'azienda assume di aver sostenuto per il ripristino delle coltivazioni,
“per la resistenza generatasi a fronte della perdita di quasi tutte le piante madri” e per la “difficoltà di realizzare tale vitali dalle piante residue stressate e danneggiate dall'evento”, nonché per ottenere il ristoro dei danni agli impianti fissi aziendali
(impianti elettrici, di irrigazione, strade interpoderali, macchine ed attrezzature).
Ne consegue che, essendo la “Eaden Plantae” di proprietà della sola va Parte_3 dichiarato il difetto di legittimazione dei coniugi genitori di Parte_4 quest'ultima, a chiedere il ristoro dei danni sofferti dall'azienda.
Riguardo, poi, all'eccezione concernente l'inesistenza del contratto di affitto agricolo, sostenuta dalla con particolare riferimento alle particelle nn. 30, 31 e CP_2
150, essa va respinta alla luce del contenuto della copia del contratto prodotta in telematico in data 15/9/2020 (vedi, in proposito, il documento n. 16), da cui risulta che il rapporto negoziale ebbe ad oggetto anche tali fondi.
Inoltre, sempre in via preliminare, dev'essere rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento sollevata dal e dalla Controparte_1 CP_2
Sul punto occorre in primo luogo osservare che, nel caso di specie, si verte in tema di illecito permanente, tenuto conto che, almeno sino all'introduzione del giudizio, gli episodi di allagamento si sono sempre succeduti annualmente, in ragione del mancato compimento delle opere necessarie per evitarne la ciclica ripetizione. Ne consegue che la decorrenza del termine per chiedere il ristoro dei danni si è rinnovata giorno per giorno sino all'introduzione del processo.
Inoltre, relativamente alla posizione della si rileva che la richiesta di CP_2 risarcimento è comunque giunta presso i suoi uffici di Ancona, seppur non presso la sede legale di Via Gentile da Fabriano n. 9, sicché la relativa missiva deve senz'altro ritenersi pervenuta nella disponibilità dell'ente, in modo tale da porlo a conoscenza del tempestivo esercizio del diritto al risarcimento e da consentire la tempestiva predisposizione delle sue difese (come del resto si evince anche dall'esteso contenuto delle difese svolte nel merito dalla con la comparsa di risposta). In ordine, poi, CP_2 al fatto che la sig.ra in alcune delle missive da lei fatte pervenire alla Parte_3
Regione si fosse dichiarata “affittuaria del terreno” trattasi di circostanza che CP_2 non esclude che essa fosse anche l'effettiva ed unica titolare dell'azienda vivaistica ivi installata.
Ciò chiarito, va comunque rilevato che, sebbene nel “corpus” della domanda la sig.ra in qualità di titolare dell'azienda , abbia dichiarato che gli Parte_3 Parte_3 allagamenti nella zona si sarebbero verificati sino al 2016, in realtà la richiesta di danni da lei proposta risulta riferita ai soli allagamenti avvenuti prima del 2015, e quindi ad eventi verificatisi prima che la legge n. 56/2015 (c.d. “Legge Del Rio”) trasferisse le competenze in materia idraulica alle Regioni.
Pertanto, alla luce del contenuto della domanda, nel caso iin esame va rilevato il difetto di legittimazione passiva della con la conseguenza che la domanda può CP_2 essere scrutinata solo nei confronti del Comune di RA IT e della Provincia di
LI Piceno.
Nel merito, premesso che il e la Provincia hanno speso argomentazioni CP_1 difensive in larga parte identiche, si osserva che all'esito dell'espletata C.T.U. è emerso che il terreno di proprietà dei sigg. su cui insistono il fabbricato Parte_4 destinato a punto vendita e le serre dell'azienda, ha la forma di un triangolo rettangolo con l'altezza (pari a circa m. 165) posta a Nord e, sostanzialmente, coincidente con l'argine in destra idraulica del torrente la base (di circa 220 metri) posta ad Per_1
Est e confinante con il rilevato autostradale dell'A14, e l'ipotenusa formata dal tratto di fondo prospiciente la strada comunale Dei NT;
la sua superficie è pressoché pianeggiante, con un leggero declivio verso Nord, all'angolo tra il rilevato autostradale ed il torrente EN.
In ordine al regime di scolo superficiale delle acque, sussiste un reticolo principale, costituito dal torrente e dal Fosso (unico affluente di destra del Per_1 Per_2 torrente), che confluisce nel torrente poco a valle del viadotto della A14; inoltre è presente anche un reticolo secondario, rappresentato dai canali di scolo artificiali che si immettono nel torrente mediante un fosso di guardia di proprietà dei sigg. Per_1 ed un altro fosso di guardia della A14. Parte_4
Riguardo al reticolo principale, all'esito delle indagini peritali è emerso che nell'anno
2006 il con l'assenso della Provincia di LI (che, Controparte_1 all'epoca, era ancora l'Autorità effettivamente competente), eseguì alcuni lavori lungo la tratta terminale del torrente per la messa in sicurezza delle zone adiacenti, Per_1 provvedendo a rialzare l'argine destro all'altezza del viadotto della A14 e gli argini del
Fosso Rigatello in prossimità della sua immissione nel torrente stesso.
Riguardo, invece, al reticolo secondario, il C.T.U. ha avuto modo di accertare che “sul fosso di guardia di proprietà del vivaio vengono convogliate le acque meteoriche che provengono dalle aree, di proprietà di terzi, situate a monte della Strada comunale dei
NT”, le quali avrebbero dovuto essere “in parte raccolte nel fosso di guardia e sversate nel T. tramite una canalizzazione del diametro di 800 mm che Per_1 sottopassa l'argine stesso, mentre le acque provenienti dalla zona più bassa dei terreni
a monte, nonché quelle del nuovo fabbricato”, avrebbero dovuto essere raccolte “da una canalizzazione del diamtero di 800 mm che si doveva collegare alla cunetta dell'Autostrada A14, dove già attualmente scarica”.
Con permesso di costruire n. 40/2009, l'Ufficio Tecnico del Comune di RA IT ha autorizzato tali opere in relazione alla realizzazione del fosso di guardia e delle relative diramazioni;
quindi, “i proprietari del vivaio” hanno realizzato “l'opera di scarico verso il T. del fosso di guardia (…) mediante una tubazione del Per_1 diametro di 800 mm che sottopassa l'argine destro del corso d'acqua principale, con una quota di scorrimento di poco superiore alla quota di fondo del T. ”. Per_1
Inoltre il C.T.U. ha rilevato, riguardo al fosso di guardia della A14, che la costruzione del rilevato autostradale ha comportato il raddoppio del canale ivi presente, mediante un collettore “Ovest” e un collettore “Est”, che poi confluiscono entrambi nel torrente tramite un unico collettore intubato del diametro di 700 mm (ad Est Per_1 dell'Autostrada), evidenziando anche che nella carta del Rischio Idrogelogico della i luoghi oggetto di causa sono parzialmente ricompresi nella CP_2 perimetrazione prevista dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del 2003, poi estesa nel
2016 fino a ricomprendere la quasi totalità dei terreni in questione.
Per quanto concerne, poi, la presenza di sistemi antirigurgito sugli scarichi esistenti nel torrente il C.T.U. ha dichiarato di non averne potuto accertare la presenza a Per_1 causa dell'abbondante vegetazione infestante;
in ogni caso il C.T.U., nel rammentare che nel suddetto torrente sono presenti solo due scarichi “privati”, ha chiarito che il primo di essi, “che raccoglie le acque del fosso di guardia situate all'interno dell'area del vivaio e le acque di scolo dei terreni situati a monte della strada dei NT”, non è dotato di alcun sistema antirigurgito, mentre il secondo, “che immette nel T. le acque di Per_1 scolo del rilevato autostradale (…) è sicuramente dotato di una valvola antirigurgito, che però al momento è funzionante in modo non corretto, secondo quanto riportato Co nella Nota prot. 16426 del 31.03.2010 che la Provincia LI Piceno ha trasmesso alla Società Autostrade per l'Italia S.p.a. (e p.c. al Comune di RA IT)”.
Infine, il C.T.U. ha anche riferito di aver individuato e fotografato le tubazioni di scarico in PVC che sporgono dal terreno dei ricorrenti e che sono destinate a riversare le acque del terreno nel fosso di guardia autostradale, evidenziando altresì che, con nota Prot.
2669/20 del 03.06.2020, la Società Autostrade per l'Italia S.p.a. ha comunicato alla sig.ra che “nessun nulla osta risulta mai rilasciato per lo scarico delle Parte_2 acque dell'area del vivaio nei fossi di guardia autostradali”.
Ciò premesso, con riferimento all'allagamento verificatosi nel 2008, il C.T.U., sulla scorta anche di quanto accertato dai VV.FF. all'epoca intervenuti “in loco”, ha appurato che si trattò delle acque del torrente provenienti dal canale di cemento Per_1 concernente lo scarico del fosso di guardia autostradale;
in relazione, invece, all'allagamento del marzo 2011, il C.T.U. ha avuto modo di accertare che sicuramente su di esso influirono anche i lavori eseguiti nel 2006 dal Comune di RA IT, seppur con l'assenso della Provincia di LI Piceno. Infatti, nel 2005, lo di San Benedetto del Tronto, all'esito di uno studio Controparte_4 eseguito su incarico del Comune di RA IT (volto ad accertare la necessità di eseguire eventuali lavori lungo l'asta fluviale del torrente per mettere in Per_1 sicurezza l'area e ridurre l'estensione dell'area perimetrata dall'Autorità di Bacino), rilevò delle criticità esistenti sotto il viadotto autostradale e nel Fosso Rigatello, per la cui eliminazione fu prevista sia la ricostruzione dell'argine destro del torrente Per_1
(per ripristinarne la continuità, stante la presenza di una c,d, “corda molla”), sia la ricostruzione degli argini del Fosso Rigatello;
detti interventi avrebbero dovuto consentire la “non alluvionabilità” dell'area immediatamente a valle, peraltro oggetto di un progetto urbanistico da parte del intenzionato a realizzare un Polo CP_1 scolastico, “come riportato nel Decreto n. 23 del 16.05.2007 del Segretario generale dell'Autorità di Bacino regionale”.
Stante l'esistenza di tali criticità, il di RA IT chiese al Genio Civile CP_1 della Provincia di LI Piceno di poter eseguire le opere previste dallo Studio e, CP_4 conseguita l'autorizzazione, il effettuò in prima persona i suddetti interventi, CP_1 espressamente indicati nel successive verbale di corretta esecuzione redatto in contraddittoro con i tecnici del Genio Civile.
Inoltre, in relazione a detti interventi, l'Autorità di Bacino regionale, nel ridefinire i parametri del PAI nel Comune di RA IT (vedi decreto n. 23/2007), ebbe modo di rilevare che: 1) il raccordo dell'argine destro del torrente sotto il viadotto Per_1 autostradale, era stato realizzato con materiale assolutamente non idoneo per la tipologia di intervento e non compattato, evidenziando altresì la presenza “in loco” di un insediamento vivaistico che, con diverse manomissioni, contribuiva a rendere precaria la stabilità del presidio idraulico;
2) il rifacimento degli argini del Fosso era stato Per_2 realizzato con materiale disomogeneo di riporto;
3) solo il tratto in destra idrografica del
Fosso, con il relativo raccordo al torrente risultava abbastanza compattato e Per_1 avrebbe potuto garantire, se oggetto di sistematica manutenzione e/o consolidamento, la riconduzione delle acque, eventualmente fuoriuscite a monte, nell'alveo del torrente e, quindi, la non alluvionabilità dell'area immediatamente a valle. Per_1
Alla luce di quanto sopra, risulta accertato (anche perché ammesso) che i lavori in questione, seppur all'epoca di competenza della Provincia di LI Piceno, vennero effettuati direttamente dal Comune di RA IT;
inoltre, detti interventi, ad eccezione di quallo relativo al rifacimento dell'argine destro del Fosso Rigatello, furono effettuati in modo non adeguato (anche per l'avvenuto interramento del canale di scolo proveniente dall'autostrada) e, soprattutto, con l'impiego di materiale inadatto, fornendo così all'acqua, in occasione dell'evento alluvionale del marzo 2011, la possibilità di entrare nel vivaio della sig.ra a causa della rottura dell'argine Parte_3 destro del torrente EN e, verosimilmente, per il conseguente rigurgito verificatosi nella tubazione di scarico realizzata dai ricorrenti, sicché si determinò un consistente accumulo di acqua nell'area in questione, non potendo essa più rientrare nel torrente
EN a causa dell'inefficienza dello scarico del Fosso di guardia del rilevato autostradale e per la presenza dell'argine sinistro del Fosso Rigatello.
Non potendo quidi sfociare in alcun modo, l'acqua salì di livello, fino al momento in cui l'argine sinistro del Fosso Rigatello, stante l'inadeguatezza dei materiali utilizzati ed al loro insufficiente costipamento, cedette alla relativa pressione, di talché si creò una varco della lunghezza di 5/6 metri, nel quale l'acqua si incanalò a grande velocità, generando così un risucchio che provocò il trasporto sino alla foce del torrente dei materiali in quel momento presenti nell'area del vivaio.
Acclarato quanto sopra sul piano fattuale e sul piano tecnico, vanno anche sottolineate due ulteriori circostanze.
La prima è che l'area del vivaio della sig,ra in ragione della sua Parte_3 collocazione plano-altimetrica, era -ed é- sicuramente sfavorita rispetto alla aree adiacenti e, come correttamente evidenziato dal C.T.U., “non può non subire fenomeni alluvionali, in quanto l'unico punto di scarico nel T. (…) non consente lo Per_1 sversamento delle acque dell'area del vivaio verso il corso d'acqua principale, ma addirittura determina il rigurgito delle acque del Torrente EN verso l'area del vivaio”, ragione per cui, la stessa Autorità di Bacino, con il citato Decreto n. 23/2007, ebbe a ridefinire i perimetri del PAI, estendendo il rischio idraulico alla qualsi totalità dell'area del vivaio.
La seconda circostanza è che gli eventi di pioggia che determinarono gli allagamenti, sebbene caratterizzati da particolare intensità, non possono essere classificati come eccezionali, essendo caratterizzati da un tempo di ritorno inferiore ai 30 anni, come desumibile anche dalle “curve di pioggia” elaborate dal C.T.U. attraverso i dati pluviometrici acquisiti.
Tutto ciò premesso, ritiene questo Tribunale che le conclusioni rassegnate dal C.T.U., sorrette da adeguata e capillare motivazione, siano tecnicamente ineccepibili, e non siano state scalfite dalle osservazioni formulate dalle parti, cui il C.T.U. ha fornito anche un'esauriente risposta.
Sul piano dell'accertamento delle responsabilità per gli eventi verificatisi, si osserva quanto segue.
Premesso che, come già sopra affermato, va esclusa una responsabilità in capo alla perché all'epoca dei fatti ancora non erano state trasferite a detto ente CP_2 le specifiche competenze di settore, “in primis” si deve rilevare la responsabilità del che, seppur non avendo titolo per intervenire, effettuò Controparte_1 comunque i lavori sopra descritti, poi rivelatisi inadeguati sia in riferimento al raccordo dell'argine destro del torrente sotto il viadotto autostradale (vedi il canale Per_1 contrassegnato nell'espletata C.T.U. con la lettera B), peraltro di proprietà di Autostrade per l'Italia S.p.a.), sia in relazione al rifacimento degli argini del Fosso Rigatello;
inoltre va altresì sottolineato che la circostanza che la Provincia, su richiesta del avesse CP_1 autorizzato detti lavori, non vale certamente ad escludere la responsabilità dell'autorità comunale, che va a sommarsi a quella della Provincia che, benché fosse l'unico ente competente in materia di gestione del demanio idrico, di progettazione, realizzazione e gestione di opera idrauliche, non solo non si attivò per la loro realizzazione, ma addirittura permise al di intervenire in sua vece. CP_1
In ogni caso, poi, va ravvisata anche una responsabilità in capo al titolare dell'azienda vivaistica, che ha installato la stessa in una zona che, proprio in ragione della stessa conformazione dei luoghi, era -ed è- notoriamente a rischio di esondazione, posizionando anche alcune serre e alcune coltivazioni (sul punto, vedi anche quanto emerso in sede di ATP) a distanza estremamente ravvicinata dagli argini del torrente
EN. Del resto, che fosse da sempre presente un rischio di esondazione era cosa ben risaputa, tanto che l'area era stata classificata “inondabile” proprio dal Piano di
Assetto Idrogeologico (c.d. P.A.I.) della approvato dal Consiglio CP_2
Regionale con deliberazione n. 116/2004, venendo qualificata “a rischio medio”; inoltre tale zona si estendeva sino a circa 70 metri dall'argine destro del torrente e, a Per_1 seguito dell'aggiornamento del P.A.I., avvenuto con Deliberazione di Giunta Regionale n.
892 del 2016, era stata ancor più estesa.
Ne consegue che la decisione di collocare il vivaio nella zona in questione e, soprattutto, numerose serre in prossimità dell'argine del torrente costituì una scelta Per_1 personale del titolare dell'azienda (e ciò indipendentemente dal fatto che alcune di esse fossero state realizzate sulla scorta di provvedimenti autorizzativi del , la quale, CP_1 pertanto, assunse anche su di sé il rischio connesso alla verificazione di possibili futuri allagamenti, il quale certamente non venne eliminato dal fosso di guardia realizzato dai ricorrenti a monte della strada comunale dei NT (anche in questo caso previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di RA IT;
vedi permesso di costruire n. 40/2009) mediante l'allocazione di una tubazione del diametro di 800 mm che passa sotto l'argine destro del torrente ma che è priva di valvola Per_1 antirigurgito, è posta ad una quota inferiore rispetto a quella dell'alveo ed è indirizzata perpendicolarmente alla vena del corso d'acqua, anziché essere inclinata di almeno 45°.
Alla luce di quanto acclarato, ritiene questo Tribunale che nella vicenda possa evincersi una corresponsabilità da parte sia dei ricorrenti, sia del sia Controparte_1 della Provincia di LI Piceno, la quale, in ragione del rispettivo contributo causale, essere ripartita nella misura del 30% a carico dei ricorrenti e in quella del 70% a carico del e della Provincia, in solido tra loro. CP_1
Per quanto concerne l'ammontare dei danni reclamati dalla sig.ra Parte_3 dall'esame degli atti processuali si rileva che la perizia a firma del dott. agronomo su cui poggia una richiesta risarcitoria di ben 6.405.828,00 Euro, è in larga Persona_3 parte inattendibile.
In primo luogo, ai fini dell'accertamento della consistenza del vivaio al momento Per_ dell'alluvione, va immediatamente rilevato che benché il dott. nell'effettuare le sue considerazioni, abbia dichiarato di aver fatto riferimento, “al dato certo corrispondente all'inventario allegato all'atto di donazione con il quale nel 2010 è stata costituita
l'azienda , in realtà egli non ha tenuto conto dei dati effettivamente Parte_3 riportati dalle parti in tale occasione, ma invece ha fatto riferimento a quelli indicati dalle stesse parti contrattuali nell'ulteriore inventario da esse redatto a distanza di vari anni dalla costituzione e donazione dell' . Parte_3
Infatti, nell'originario inventario del 2010, venivano indicati Euro 55.654,50 per
“giacenze specifiche attività florovivaismo” ed Euro 63.600,00 per “attrezzature agricole varie attrezzi trainati”, valori che successivamente, a distanza di quattro anni
(26/2/2014), le parti contrattuali, in ragione di un asserito “puro errore materiale nell'elenco descrittivo delle giacenze specifiche (…) facenti parte dell'azienda donata”, sostanzialmente decuplicarono in riferimento alle piante giacenti, il cui valore, nel febbraio 2014 (e quindi dopo tre anni dall'alluvione del 2011!), venne aumentato ad Euro
489.900,00 per le “piante grasse” e ad Euro 127.200,00 per le “piante da vivaio” (sul punto, vedi l'Allegato A) al rogito Notar del 26/2/2014). Persona_4 E' inutile dire che non solo la veridicità delle dichiarazioni contenute in tale atto non è mai stata suffragata da alcuna stima, essendo esse unicamente frutto delle valutazioni personali delle parti contrattuali (oggi parti processuali), ma la stessa rettifica del 2014 risulta particolarmente sospetta, tenuto conto del fatto che essa intervene a distanza di notevole tempo dall'originaria stipula della donazione e, soprattutto, tre anni dopo la verificazione degli allagamenti e, peraltro, in costanza delle richieste di indennizzo presentate dalla “ alla Parte_3 CP_2
Ne consegue che, a tutto concedere, l'esame della domanda risarcitoria formulata dalla sig.ra soprattutto sotto il profilo del danno emergente, non può che Parte_3 prendere le mosse dalla consistenza dell'azienda riportata nell'inventario originariamente allegato all'atto di donazione del 2010, ivi compresi i valori dei beni aziendali.
Orbene, dall'esame dei documenti prodotti, si rileva che la una volta CP_2 accertata l'ammissibilità del progetto per il ripristino dei mezzi e degli attrezzi presentato dalla “ , con decreto regionale n. 75/2012 liquidò alla sig.ra Parte_3 Parte_3
a tale titolo, la somma di Euro 17.940,84, cui poi fece seguito, sempre per lo stesso titolo, un ulteriore contributo di Euro 3.853,93 (in tal senso, vedi il decreto regionale n.
295/15).
Inoltre, con un decreto del 6/6/2013 (n. 130/13), la in occasione della CP_2 terza ripartizione dei contributi erogati per il ripristino delle strutture aziendali e/o delle scorte delle imprese agricole, liquidò alla sig.ra a tale titolo, l'ulteriore Parte_3 somma di Euro 33.465,09; infine, con provvedimento del 17/11/2014 (vedi comunicazione n. 0820724/14), la comunicò alla sig.ra CP_2 Parte_3
l'avvenuta sua ammissione d'ufficio ad un contributo di Euro 83.662,72, per lavori e spese tecniche necessarie al ripristino degli impianti, in vista del cui effettivo conseguimento la stessa venne invitata ad inviare entro 30 gg. dalla ricezione la documentazione di fine lavori appositamente prevista dal punto 9) dell'Allegato A alla
D.G.R. n. 918/11.
Nonostante tale sollecito, la sig.ra non inviò mai la documentazione richiestale Pt_3 dall'ente regionale.
Da quanto sopra deriva che la sig.ra per il ripristino dei mezzi, degli attrezzi e Pt_3 degli impianti, comunque risulta aver percepito contributi regionali per complessivi Euro
55.259,86; gli ulteriori Euro 83.662,72, che avrebbe potuto percepire per gli impianti, in realtà non le sono mai stati corrisposti a causa della mancata presentazione, da parte della stessa interessata, che ne era onerata, della documentazione richiesta dalla CP_2 attestante la fine dei lavori di rispristino degli impianti.
[...]
Per_ Inoltre, per quanto concerne gli impianti fissi, si rileva che il dott. nella perizia redatta su incarico della sig.ra ha apoditticamente affermato che “le Parte_3 fatture di ripristino dell'impianto irriguo sono state saldate per un valore complessivo al netto di oneri di Euro 72.254,17”; sul punto, però, va sottolineato che la sig.ra
[...]
all'esito dell'ordinanza di questa Corte del 16/2/2021, benché invitata a Pt_3 depositare documentazione (anche) al riguardo, si è limitata a produrre soltanto la copia di due semplici fatture emesse nel dicembre 2014 da “ ”, titolare Controparte_5 dell'omonima ditta, ciascuna per l'importo di Euro 44.075,05 (comprensiva di IVA), le quali risultano prive di qualsiasi indicazione in ordine alle modalità di pagamento dei suddetti lavori;
né la sig.ra benché invitata a produrre apposita Parte_3 documentazione comprovante l'ammontare dei danni e delle spese sostenute, ha ritenuto di depositare alcuna ricevuta attestante l'avvenuto saldo di tali fatture.
Per quanto concerne, poi, i “costi di recupero della viabilità”, anche in questo caso non Per_ sussistono documenti comprovanti il relativo esborso, tanto che lo stesso dott. nella perizia da lui redatta, ha dichiarato di aver tenuto conto unicamente di una precedente stima “a misura” effettuata dal “progettista IT , per complessivi Euro Per_5
183.008,08, in quanto detti lavori sarebbero stati realizzati “a livello familiare”.
Orbene, stante il totale difetto di prova circa l'asserito esborso che sarebbe stato sostenuto dalla sig.ra per il rifacimento degli impianti fissi e per il Parte_3 recupero della viabilità (trattasi di carenze documentali che, peraltro, nel 2015 avevano già indotto la a dichiarare “non ammissibili a contributo il progetto di CP_2 ripristino delle strutture aziendali”), che non può ovviamente essere emendato dal semplice richiamo ad una stima effettuata dall'Arch. sulla base di quanto Per_5 riferitogli dagli interessati (che, peraltro, hanno espressamente ammesso di aver effettuato tali interventi “a livello familiare”), nulla può essere riconosciuto in aggiunta a quanto già liquidato a tale titolo dalla CP_2
Analoghe considerazioni, poi, valgono anche per i costi concernenti la riparazione dei macchinari e delle attrezzature, originariamente valutati nell'inventario del 2010 in complessivi Euro 63.600.
Infatti, anche in riferimento a tali beni, la sig.ra che risulta aver già Parte_3 ottenuto dalla un contributo pari a complessivi Euro 21.794,77, si è CP_2 limitata a produrre un semplice preventivo redatto dalla Officina Meccanica “Croci” per un ammontare pari a complessivi Euro 62.300,00, come tale inidoneo a provare l'effettivo esborso di tali somme: infatti, premesso che gli unici beni indicati in detto preventivo che corrispondono a quelli riportati nell'inventario del 2010 sono soltanto “il rimorchio agricolo”, la “fresatrice”, la “trattrice”, lo “escavatore”, il “motocoltivatore”, lo “spandiconcime”, lo “atomizzatore” ed un “muletto”, si osserva che anche in questo caso la titolare dell'azienda ha omesso di depositare le relative ricevute di pagamento.
Ne consegue che questo Tribunale, in assenza di prova circa l'esistenza di un ulteriore esborso sostenuto dalla sig.ra per la riparazione dei macchinari in Parte_3 aggiunta a quanto già liquidatole dalla a titolo di contributo, non può CP_2 che rigettare la domanda.
Ad identiche conclusioni, poi, si deve pervenire anche in relazione alla domanda volta al risarcimento dei danni alle serre, di cui, peraltro, non vi è neanche traccia nella perizia di Per_ stima redatta dall'agronomo
Infine, riguardo alle piante, molte delle quali erano posizionate fuori dalle serre e per le quali la non ha provveduto a corrispondere alcun contributo, pur in CP_2 assenza di certezze assolute sulla loro quantità al momento dell'alluvione, verificatosi solo pochi mesi dopo la donazione dell'8/11/2010, ritiene questo Tribunale di poter accogliere la richiesta di risarcimento facendo riferimento esclusivamente all'inventario originariamente allegato dalle parti al suddetto atto, in quanto si può ragionevolmente reputare che, a distanza di pochi mesi dalla sua redazione e stante anche la stagione invernale, non potessero essere intervenute sensibili variazioni in ordine alla loro oggettiva consistenza.
Pertanto, in ragione delle distinte percentuali di responsabilità già accertate in capo ai ricorrenti (30%) e al e alla Provincia di LI Piceno (70%), Controparte_1 in solido tra loro, ai sensi dell'art. 1226 c.c. si ritiene di poter liquidare all'attualità alla sig.ra a titolo di danno emergente per la perdita delle piante, la Parte_3 complessiva somma di Euro 38.958,15, oltre interessi legali dalla presente pronunzia sino all'effettivo soddisfo.
Per quanto concerne, infine, il lucro cessante, si osserva che nella perizia redatta dal dott. Per_ esso è stato apoditticamente indicato in Euro 457.000,00 per ogni annualità, senza che però siano stati evidenziati i criteri utilizzati per la sua determinazione;
inoltre lo stesso elaborato, pur essendo datato 12/4/2019, ha inspiegabilmente esteso il conteggio sino a tutto l'anno 2022; a ciò, poi, aggiungasi che la somma di Euro 457.000,00, calcolata in modo identico per tutti gli anni, è stata conteggiata anche per gli anni 2017 e
2018, in cui, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti, non si sono verificati allagamenti.
Pertanto, anche in ragione di tali incongruenze, questo Tribunale, con ordinanza del
16/2/2021, aveva disposto la rimessione della causa sul ruolo, concedendo ai ricorrenti la possibilità di produrre documentazione per dimostrare l'effettiva consistenza degli asseriti danni anche sotto il profilo del lucro cessante.
La documentazione che è stata prodotta sul punto dalla sig.ra (bilanci, Parte_3 dichiarazioni dei redditi e conti correnti bancari), però, è risultata estremamente generica, e non consente di accertare elementi atti a dimostrare l'esistenza degli asseriti mancati guadagni, risultando al contrario confermato, per tutti gli anni cui tali documenti si riferiscono, un evidente “trend” negativo dell'azienda, senza che sia possibile rilevare nel periodo considerato la verificazione di eventuali “picchi” effettivamente riconducibili agli eventi per cui è causa.
Ne consegue, quindi, che detta voce di danno non può essere assolutamente accolta, così come quella concernente il danno non patrimoniale, che è rimasto del tutto indimostrato.
Da ultimo si osserva che le evidenziate lacune probatorie, che hanno afflitto la domanda sotto il profilo eminentemente risarcitorio, non possono certamente essere colmate - come pretenderebbe la sig.ra mediante l'espletamento di una C.T.U. che, Parte_3 per le ragioni dette, non potrebbe che rivestire natura meramente esplorativa.
Da quanto premesso deriva che, in parziale accoglimento della domanda, il
[...]
e la Provincia di LI Piceno, debbono essere condannati al Controparte_1 pagamento, in favore della sig.ra titolare dell'azienda “ Parte_3 Parte_3
”, a titolo di danno emergente, della somma di Euro 38.958,15, oltre
[...] interessi dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Il parziale accoglimento della domanda principale comporta, ovviamente, l'assorbimento della domanda proposta in via subordinata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate in ragione del “decisum”, vengono regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, provvedendo sul ricorso proposto da , e nella sua qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 titolare della “ , nei confronti del Parte_3 Controparte_1
della Provincia di LI Piceno e della così statuisce:
[...] CP_2
dichiara il difetto di legittimazione attiva di e di;
Parte_1 Parte_2
dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
accoglie parzialmente il ricorso proposto da , nella sua qualità di titolare Parte_3 della “ ”, nei confronti del e Parte_3 Controparte_1 della Provincia di LI Piceno e, per l'effetto, condanna il e Controparte_1 della Provincia di LI Piceno, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_3
, nella qualità, della somma di Euro 38.958,15 a titolo di danno emergente, oltre
[...] interessi legali dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
condanna il e la Provincia di LI Piceno, in solido tra Controparte_1 loro, al pagamento, in favore di , delle spese processuali, che vengono Parte_3 liquidate in Euro 1.713,00 per esborsi (ivi compreso il C.U.) e in Euro 9.991,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 del delle spese processuali, che vengono liquidate in Euro Controparte_1
9.991,00 per compensi professionali;
condanna , e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento, in favore della delle spese processuali, che vengono CP_2 liquidate in Euro 9.991,00 per compensi professionali;
dichiara irripetibili le spese sostenute da e da per la Parte_1 Parte_2 chiamata in giudizio della Provincia di LI Piceno;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico di Parte_1
, , , il e la Provincia
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 di LI Piceno, in solido tra loro. Così deciso in Roma, lì 19.2.2025
Il Consigliere rel. La Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Franca Mangano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di ROMA
Sez. TRIBUNALE REGIONALE delle ACQUE PUBBLICHE
così composta:
dott.ssa FRANCA MANGANO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere Rel.
dott. Ing. FABRIZIO FABBRICINI Esperto
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 7021/2019 RGAC, posto in deliberazione all'udienza del 15 ottobre 2024, vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 [...]
elettivamente domiciliati in Roma, Via Cicerone n. Parte_3
28, presso lo studio dell'Avv. Carmine Stingone, rappresentati e difesi dall'Avv.
Andrea Galvani giusta procura in atti;
Ricorrenti
E
, in persona del Sindaco “pro tempore”, Controparte_1 elettivamente domiciliato in RA IT (AP), Via Boccabianca n. 79, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Talamonti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
in persona del Presidente “pro tempore”, elettivamente CP_2 domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell'Avv. Andrea
Del Vecchio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale De Belllis ed Api Sara dell'Avvocatura regionale in virtù di procure in atti;
Resistenti
NONCHE'
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO, in persona del legale rappresentante “pro tempore”;
Resistente non costituita
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 8/11/2019, i sigg. e Parte_1 Parte_2 proprietari, a decorrere dall'anno 2000, di un fondo rustico in RA IT (AP), sito in Contrada NT n. 9 (distinto in Catasto al Foglio 3, mappali 30, 150, 702 e 703), e l' “ ” (nel prosieguo, “ , Parte_3 Parte_3 Parte_3 Parte_3 adivano il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche assumendo:
che sul fondo di proprietà dei sigg. insistevano una costruzione a due Parte_4 piani a destinazione agricola (distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 3, particella n. 702) ed alcune serre in acciaio zincato, non infisse permanentemente a terra e coperte stagionalmente con dei teli;
che in detta area, sulla scorta di un contratto di affitto dell'8/10/2010, era operante l'Azienda Agricola vivaistica “Eden Plantae di Mattetti Irene” (figlia dei proprietari del terreno), che si occupava, all'interno delle serre, della coltivazione in vaso di piante grasse e fiori e, all'esterno, “di piante in vaso quali oleandri, allori, ecc.”;
che il fondo in questione, costituito da una superficie pianeggiante, ad eccezione di un leggero declivio verso Nord (all'angolo tra il tratto autostradale ed il torrente Per_1 aveva la conformazione di un triangolo rettangolo, ricadeva nel “bacino idrografico della
Val EN” e confinava, a Nord, con l'argine destro del Torrente e ad Per_1
Est con la Autostrada A14, mentre l'ultimo lato (“ipotenusa”) correva lungo la strada comunale “Via NT”;
che “sul terreno in questione, le acque meteoriche provenienti dal vivaio, dal tratto autostradale e dai fondi finitimi” si raccoglievano “in un canale per poi essere convogliate in un condotto interrato che, prima del 2006, sottopassando l'argine, sboccava direttamente nel torrente , attraverso un ampio varco a “V” Per_1 nell'argine destro del torrente (con ampiezza di circa 6 metri alla sua sommità)”;
che sino all'anno 2006 non si erano mai verificati allagamenti nella zona in cui era ubicato il fondo, mentre in epoca successiva se ne erano verificati di continuo a causa di
“una gestione scorretta della regimazione delle acque da parte della P.A. competente”;
che all'esito di un precedente Accertamento Tecnico Preventivo, svoltosi dinanzi al CP_3 nell'anno 2012, era emerso che il varco a “V” presente nell'argine destro del torrente era stato ostruito “dai lavori idraulici eseguiti dal Comune di RA Per_1
IT nel 2006, con conseguente impedimento al deflusso dell'acqua”; in particolare, detti lavori erano consistiti nella costruzione di argini sul Fosso dell'affluente
“Rigatello”, alla stessa quota dell'argine destro del Torrente EN (e, più esattamente, nel punto di confluenza), nonché nella chiusura degli argini sia sotto il viadotto autostradale, sia in prossimità del canale di scolo della stessa A14;
che, secondo l'A.T.P., detti interventi avevano causato l'innalzamento dell'alveo del torrente con il conseguente deposito sul fondo di materiale inerte e con Per_1
l'occlusione delle tubazioni predisposte per il deflusso “ovvero per il rientro delle acque eventualmente esondate” nello stesso torrente, cui era derivato “il sistematico allagamento delle aree a monte del torrente e, quindi, della proprietà” Parte_4
Per illustrare più approfonditamente tale situazione, i ricorrenti depositavano anche due
C.T.P..
I ricorrenti riferivano che analoghe problematiche si erano verificate anche negli anni 2008, 2009 e 2010, mentre nel 2011 era intervenuto un allagamento di consistenza ben maggiore, allorché, a seguito di forti piogge, le acque del torrente erano Per_1 straripate a circa 1 km a monte della di , aggirando l'argine Parte_3 Parte_3 posto a protezione della proprietà dei ricorrenti lungo tutto il fronte del torrente, costituito da un terrapieno “corrente fino al mare o per buona parte verso Est” che, però, di fatto, si era trasformato in una “diga inversa per la chiusura di ogni varco”.
Infatti, secondo i ricorrenti, detto argine, “anziché contenere le acque del fiume”, aveva finito “per trattenere l'allagamento in atto, non consentendone lo sfogo”: in particolare, in tale occasione, l'acqua, “nel suo corso verso il mare, non trovando un varco immediato per il deflusso verso l'alveo naturale”, aveva inondato l'azienda da Sud-
Ovest, (…) “fino a raggiungere il livello superiore all'argine e per un'altezza di non meno di due metri nel punto più basso”, sicché si era generata una forza tale “da provocare la rottura dell'argine, con la creazione di un varco di circa 5/6 metri lineari
e con violento rientro delle acque nell'alveo” del torrente EN;
quindi il conseguente “risucchio” che si era ingenerato aveva trascinato con sé tutto ciò che era presente nell'azienda.
Inoltre i ricorrenti riferivano che ulteriori episodi in tal senso si erano verificati anche nel
2012, nel 2013 -allorché era addirittura intervenuta la Protezione Civile- e nel 2016.
Ciò premesso, i ricorrenti ribadivano che “i lavori di modifica degli argini esistenti a valle della statale 16, i reinterri con conseguente restringimento dell'alveo per la realizzazione di accessi carrabili verso la spiaggia sia a Nord che a Sud, la realizzazione degli argini del Fosso ) e la chiusura degli argini sia sotto al Per_2 viadotto che in prossimità del canale di scolo della A14” avevano “causato
l'innalzamento del letto del torrente , con il deposito sul fondo di materiale Per_1 inerte, occludendo le tubazioni predisposte per lo scolo o per il rientro delle acque del
in caso di esondazione”; più esattamente, alla luce delle conclusioni Per_1 rassegnate dai tecnici in occasione dell'A.T.P. e delle successive C.T.P., i lavori idraulici effettuati dal Comune di RA IT (consistiti nel reinterro dell'area; nella costruzione di argini, anche con l'apporto di cestonature;
nella chiusura delle campate
Nord e Sud del Ponte della Ferrovia e nel deposito di materiali “anche nella campata centrale”) avevano “palesemente modificato il flusso delle acque, causando
l'innalzamento dell'alveo e ponendo l'area del vivaio in depressione rispetto al contesto), sicché l'area a valle era stata salvaguardata da eventuali esondazioni (tanto che vi era stato creato un polo urbanistico-scolastico) ma senza che fossero adeguatamente considerate le aree a monte.
Infine i ricorrenti evidenziavano che, a seguito delle inondazioni susseguitesi dal 2008 sino al 2016, erano stati posti in essere alcuni interventi urgenti (di manutenzione ordinaria e straordinaria) sia dalla Provincia di LI Piceno, sia dal Controparte_1
volti alla ricostruzione degli argini del Torrente EN “nei punti di
[...] criticità”, alcuni dei quali già segnalati dall'Autorità di Bacino della (con CP_2
Determina dirigenziale n. 3541 del 2/12/10); però tali interventi erano stati posti in essere “senza adeguata programmazione e pianificazione e senza tener conto dell'effettivo carico idraulico del bacino del Torrente ”, con il solo “riporto di Per_1 materiale non idoneo e non compattato” che, in occasione delle piene fluviali, provocava un aumento del potere erosivo della corrente, creando situazioni di rischio in occasioni di tracimazioni o di rotture dell'argine.
Analoghe criticità sussistevano anche per i lavori effettuati in corrispondenza della
Ferrovia, che avevano comportato una riduzione della sezione fluviale, conseguente all'ostruzione della campata di sinistra e all'innalzamento del fondo fluviale.
Pertanto, i ricorrenti concludevano chiedendo che, previo accertamento delle rispettive responsabilità, il Comune di RA IT e/o la Provincia di LI Piceno e/o la fossero condannate, se del caso in solido tra loro: in via principale, al CP_2 risarcimento dei danni sofferti dai ricorrenti, che venivano indicati in complessivi Euro
6.405.828,00, così suddivisi: 1) Euro 1.396.240,00 per le attività vivaistiche (come da perizia dell'agronomo dott. ; 2) Euro 400.250,00 per i costi necessari per il Persona_3 ripristino delle coltivazioni e per la perdita di quasi tutte le “piante madri”; 3) Euro
255.000,00 per i danni agli impianti fissi aziendali ed Euro 61.400,00 per i costi ad essi conseguenti;
4) Euro 457.000,00 a titolo di lucro cessante, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale;
in via subordinata, i ricorrenti chiedevano che le amministrazioni fossero condannate alla corresponsione di un indennizzo di pari importo ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 327/2001;
il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il Comune di RA IT contestava le asserzioni dei ricorrenti, evidenziando, sul piano fattuale, che le serre della “ ” poste sulla Parte_3 particella n. 702, assentite tra il 2008 e il 2010, si trovavano tutte a 175 metri dall'argine di destra del Torrente EN, mentre altre 6 serre, ubicate sulla particella n. 703, ricadevano in “zona esondazione del Torrente EN” ed erano state installate come opere di edilizia libera e, quindi, senza titolo edilizio;
inoltre aggiungeva che il terreno in questione, secondo quanto previsto dal Piano di Assetto Idrogeologico (c.d. P.A.I.) della approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 116/2004, CP_2 ricadeva in “Area Inondabile E-27-2003”, e cioè in una Zona di Esondazione qualificata
“a rischio medio”; inoltre faceva presente che tale Area si estendeva sino a circa 70 metri dall'argine destro del torrente e che, a seguito dell'aggiornamento del P.A.I., Per_1 avvenuto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 892 del 2016, era stata estesa “ben oltre i centro metri dal predetto argine”.
A ciò, poi, andava aggiunto che i ricorrenti erano ben consapevoli della situazione dei luoghi, tanto che la sig.ra comproprietaria del terreno, aveva sottoscritto Parte_2 un progetto che riportava tutti i vincoli esistenti sul terreno in oggetto, tra cui un
“vincolo di corso d'acqua di 150 metri dall'argine della sponda destra del Torrente
EN ex art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, nonché un vincolo di tutela integrale ex art.
19 N.T.A. del P.R.G., che prevedeva l'obbligo per il privato di mantenere una fascia di rispetto di almeno 10 metri dall'argine”, che nel posizionamento delle serre non risultavano rispettati.
Quindi, il dopo aver sostenuto che nel corso del tempo i luoghi erano stati CP_1 modificati sia dai ricorrenti (come documentato nell'ambito di appositi procedimenti amministrativi), sia dai proprietari frontisti, contestava l'affermazione secondo cui le acque meteoriche del vivaio, dell'autostrada e dei fondi finitimi si sarebbero raccolte in un unico canale, in quanto era documentalmente provato che i canali erano -o almeno avrebbero dovuto essere- in numero di tre, di cui uno posto in proprietà Parte_4
a confine con la strada comunale Dei NT, ed uno a valle della proprietà Parte_5
in prossimità del rilevato autostradale, entrambi sfocianti nel torrente
[...]
inoltre l'ente evidenziava che, sull'argine in destra idrografica del torrente Per_1
prima dello scarico di proprietà a confine con la strada Per_1 Parte_4 comunale “Dei NT”, vi erano altri due scarichi che attraversavano l'argine stesso.
Infine il affermava che nel 2006 era direttamente intervenuto per rinforzare un CP_1 argine particolarmente debole (“c.d. corda molle”) presente all'altezza del ponte della
A14 e segnalato dalla Provincia di LI Piceno, ripristinando l'argine eroso e posizionando al suo interno un nuovo tubo di scarico più grande in pvc, collegandolo al canale in cemento delle Autostrade, munendolo di una “valvola di ritegno” e direzionandolo verso il mare, in modo da impedire il rientro delle acque nelle proprietà adiacenti e di agevolare l'uscita delle stesse in caso di piena. Ciò premesso, il “in primis”, eccepiva non solo la prescrizione del diritto dei CP_1 ricorrenti ad ottenere il risarcimento dei danni, in quanto gli accadimenti si riferivano ad un'opera pubblica eseguita nel 2006 (e, comunque, a fatti ripetutisi nel tempo fino al
2014, e quindi oltre 5 anni prima della notifica del ricorso), ma anche la nullità e, comunque, l'inutilizzabilità dell'A.T.P. richiamata dai ricorrenti, in quanto in tale occasione il tecnico nominato dal Tribunale si era avvalso di documenti consegnatigli direttamente dai ricorrenti in sede di sopralluogo ma in precedenza non allegati al ricorso;
inoltre, dopo aver eccepito l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 2051 c.c., non essendo il custode dei beni da cui erano scaturiti gli asseriti danni CP_1
(rientrando nella competenza dell'ente, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n.
13/1999, solo la pulizia degli alvei all'interno dei centri abitati), contestava che fosse ravvisabile una sua colpa per le opere realizzate nel 2006, in quanto esse erano state eseguite a regola d'arte, su autorizzazione del Genio Civile della Provincia e senza che potesse prevedersi la piena del torrente verificatasi nel 2011. Per_1
Inoltre, dopo aver eccepito l'assenza di un nesso di causalità tra le opere eseguite nel
2006 e i successivi allagamenti subiti dai ricorrenti e, comunque, la ravvisabilità del caso fortuito rispetto all'evento verificatosi nel 2011, il sosteneva che non vi fosse CP_1 alcun diritto dei ricorrenti a vedersi risarciti i danni lamentati, in quanto, ai sensi degli artt. 2056 e 1227 cc.c., sussisteva un concorso di colpa dei danneggiati nella loro causazione, essendo stati consapevoli di trovarsi in una zona a rischio di esondazione e, comunque, non avendo rispettato il limite dei 10 metri dall'argine prescritti dall'art. 19 delle NTA del PRG;
in ogni caso, poi, non era credibile la quantificazione dei danni operata dai medesimi, in quanto non solo il valore dell'azienda, dichiarato nell'atto di donazione, era stato rettificato dopo più di quattro anni, ma non sussistevano neanche scritture contabili regolarmente registrate né fatture o ricevute di spesa.
In ogni caso, poi, il formulava apposita domanda di regresso nei confronti degli CP_1 altri enti resistenti.
La Provincia di LI Piceno, nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva.
La invece, si costituiva in giudizio, eccependo l'inesistenza del CP_2 contratto di affitto agricolo dell'8/10/2000, asseritamente riferentesi alle particelle 30,
31 e 150, ed evidenziando la mancata rilevazione, in occasione dell'espletamento dell'ATP, del canale di regimentazione delle acque all'interno della proprietà sicché si doveva supporre che nel 2012 esso ancora non fosse stato Parte_4 realizzato.
Inoltre, dopo aver evidenziato che il fondo dei ricorrenti era ubicato in un'area depressa e a rischio di esondazione, la contestava la legittimazione ad agire dei ricorrenti, CP_2 evidenziando che i coniugi e in quanto proprietari del Parte_1 Parte_2 solo terreno, non avevano alcun titolo per agire per il risarcimento dei danni subiti dalla
“ , mentre la sig.ra stante l'inesistenza di un contratto di Parte_3 Parte_3 affitto del terreno dei genitori, non aveva fornito alcuna prova circa l'esercizio dell'attività.
In ogni caso, poi, la eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno CP_2 stante l'inesistenza di validi atti interruttivi, in quanto la prima richiesta dei ricorrenti, risalente al 6/6/2014 (in cui si faceva riferimento ai danni verificatisi dal 2008 al 2014) era estremamente generica e “malamente indirizzata” a Piazza Cavour n. 23 in Ancona,
e non presso la sede legale della Via Gentile da Fabriano n. 9; inoltre la Parte_6 sosteneva che nel 2014 già si erano prescritti i danni verificatisi nel 2008 e nel CP_2
2009, eccependo anche la genericità delle successive richieste inviate il 24/9/2009 al
Comune di RA IT, sia delle successive lettere del 7/3/2011 e del 20/9/2012, non indirizzate alla analoghe considerazioni, poi, venivano formulate CP_2 riguardo alla richiesta risarcitoria inviata via Pec alla in data 18/1/2017, con la CP_2 quale la sig.ra aveva dichiarato di avanzare la propria pretesa in qualità di Parte_3
“affittuaria del terreno” e non di titolare dell'azienda agricola.
Inoltre, dopo aver anch'essa sostenuto l'eccezionalità dell'evento verificatosi nel 2011, la contestava che fosse ravvisabile una sua responsabilità per l'accaduto, in quanto CP_2 all'epoca dei fatti essa non aveva ancora alcuna competenza in materia di regimentazione idraulica: infatti, le leggi regionali 10/1999 e 13/1999 (art. 17, comma 2) avevano attribuito ai Comuni e alle Province tutte le competenze in materia di polizia delle acque, di gestione del demanio idrico, di progettazione, realizzazione e gestione di opera idrauliche, sia le funzioni amministrative concernenti la pulizia degli alvei e degli argini e altre opere a difesa dei centri abitati, mentre solo a far data dall'1/4/2016 la legge n. 56/2014 (c.d. Legge Del Rio) aveva trasferito le suddette competenze alla
In ogni caso, poi, la faceva presente che era stata la Provincia ad CP_2 CP_2 intervenire negli anni 2011, 2013 e 2014, affermando anche di non avere mai avuto diretta conoscenza dei lavori effettuati dal nel 2006. CP_1
Infine, dopo aver sostenuto l'esistenza di una responsabilità esclusiva dei proprietari del fondo e dell'azienda vivaistica, e che comunque in larga parte le acque erano provenute dalle urbanizzazioni della strada comunale a causa della mancata realizzazione di un adeguato sbocco, la eccepiva la totale mancanza di prova degli asseriti danni e, CP_2 comunque, la manifesta esagerazione della loro quantificazione, tenuto conto del valore dell'azienda all'atto della donazione (127.254,50 Euro), della modestia dei redditi dichiarati, della sproporzione della richiesta di indennizzo (740.000,00 Euro per il ripristino delle scorte e 150.000,00 Euro per il ripristino delle strutture), già negato, del fatto che larga parte delle strutture era già stata oggetto di intervento della Procura della
Repubblica (a causa della loro abusività e/o del loro posizionamento) e del mancato rispetto delle distanze dall'argine del torrente inoltre eccepiva anche il Per_1 concorso di colpa dei ricorrenti nella causazione dei danni, stante la mancata realizzazione di idonee opere per la raccolta delle acque di scolo.
Da ultimo la eccepiva anche l'inammissibilità della richiesta di indennizzo ex CP_2 art. 44 d.P.R. 327/2001, stante la genericità della stessa e, comunque, il fatto che la P.A. non avesse arrecato alcuna diminuzione al fondo.
Pertanto la concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con la condanna dei CP_2 ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
Nel corso dell'istruttoria il Tribunale disponeva l'espletamento di un'apposita indagine peritale, al fine di accertare, in primo luogo, quale fosse il regime di scolo superficiale delle acque sui luoghi di causa, di individuare il posizionamento plano-altimetrico dei vari corsi d'acqua (tra cui anche canaline, scoline di campagna, ecc.) e di appurare quali fossero le zone di rispetto per il rischio esondazione;
inoltre veniva chiesto al C.T.U. di accertare: 1) l'esistenza di eventuali alterazioni delle sezioni di deflusso del torrente
“ a valle della proprietà degli attori;
2) la presenza di sistemi “antirigurgito” Per_1 sugli scarichi verso il torrente “EN”; 3) l'esistenza di interferenze tra la rete di scolo delle acque superficiali e la rete di scolo proveniente dal rilevato autostradale;
4) le cause degli allagamenti verificatisi nel tempo sui luoghi di causa, appurando anche l'eventuale eccezionalità dei singoli eventi.
Espletata l'indagine peritale e precisate le conclusioni, all'udienza collegiale del
18/4/2023 la causa era trattenuta in decisione;
quindi, con ordinanza del 16/2/2021, il
Tribunale, alla luce della documentazione già prodotta dai ricorrenti, e stante l'avvenuta reiterazione, in corso di causa, di una richiesta dei medesimi per accertare l'effettiva consistenza degli asseriti danni, disponeva la rimessione sul ruolo della causa per acquisire apposita documentazione da parte della “ e, segnatamente: 1) i Parte_3 bilanci attinenti agli ultimi 10 anni di attività antecedenti all'introduzione della presente causa;
2)le dichiarazioni dei redditi concernenti gli ultimi 10 anni di attività antecedenti all'introduzione della presente causa;
3) le fatture aventi ad oggetto l'acquisto e la riparazione delle attrezzature asseritamente danneggiate dagli eventi di allagamento;
4)
l'estratto del conto corrente bancario (o dei conti correnti bancari) su cui la “
[...]
aveva operato a decorrere dall'anno 2010 e sino a tutto il 2018. Pt_3
Depositata la documentazione richiesta, l'azienda insisteva per l'ammissione di un'ulteriore C.T.U. affinché fosse accertato l'esatto ammontare del danno subìto; le resistenti si opponevano all'accoglimento della richiesta, eccependo il contenuto esplorativo delle eventuali indagini.
Precisate nuovamente le conclusioni, all'udienza collegiale del 15/10/2024 la causa era nuovamente trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, dev'essere esaminata l'eccezione sollevata dalla avente ad oggetto l'asserito difetto di CP_2 legittimazione attiva dei coniugi Parte_4
L'eccezione è fondata.
Infatti, dall'esame dell'atto introduttivo emerge chiaramente che la domanda è stata proposta al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalle attività vivaistiche ed il ristoro dei costi che l'azienda assume di aver sostenuto per il ripristino delle coltivazioni,
“per la resistenza generatasi a fronte della perdita di quasi tutte le piante madri” e per la “difficoltà di realizzare tale vitali dalle piante residue stressate e danneggiate dall'evento”, nonché per ottenere il ristoro dei danni agli impianti fissi aziendali
(impianti elettrici, di irrigazione, strade interpoderali, macchine ed attrezzature).
Ne consegue che, essendo la “Eaden Plantae” di proprietà della sola va Parte_3 dichiarato il difetto di legittimazione dei coniugi genitori di Parte_4 quest'ultima, a chiedere il ristoro dei danni sofferti dall'azienda.
Riguardo, poi, all'eccezione concernente l'inesistenza del contratto di affitto agricolo, sostenuta dalla con particolare riferimento alle particelle nn. 30, 31 e CP_2
150, essa va respinta alla luce del contenuto della copia del contratto prodotta in telematico in data 15/9/2020 (vedi, in proposito, il documento n. 16), da cui risulta che il rapporto negoziale ebbe ad oggetto anche tali fondi.
Inoltre, sempre in via preliminare, dev'essere rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento sollevata dal e dalla Controparte_1 CP_2
Sul punto occorre in primo luogo osservare che, nel caso di specie, si verte in tema di illecito permanente, tenuto conto che, almeno sino all'introduzione del giudizio, gli episodi di allagamento si sono sempre succeduti annualmente, in ragione del mancato compimento delle opere necessarie per evitarne la ciclica ripetizione. Ne consegue che la decorrenza del termine per chiedere il ristoro dei danni si è rinnovata giorno per giorno sino all'introduzione del processo.
Inoltre, relativamente alla posizione della si rileva che la richiesta di CP_2 risarcimento è comunque giunta presso i suoi uffici di Ancona, seppur non presso la sede legale di Via Gentile da Fabriano n. 9, sicché la relativa missiva deve senz'altro ritenersi pervenuta nella disponibilità dell'ente, in modo tale da porlo a conoscenza del tempestivo esercizio del diritto al risarcimento e da consentire la tempestiva predisposizione delle sue difese (come del resto si evince anche dall'esteso contenuto delle difese svolte nel merito dalla con la comparsa di risposta). In ordine, poi, CP_2 al fatto che la sig.ra in alcune delle missive da lei fatte pervenire alla Parte_3
Regione si fosse dichiarata “affittuaria del terreno” trattasi di circostanza che CP_2 non esclude che essa fosse anche l'effettiva ed unica titolare dell'azienda vivaistica ivi installata.
Ciò chiarito, va comunque rilevato che, sebbene nel “corpus” della domanda la sig.ra in qualità di titolare dell'azienda , abbia dichiarato che gli Parte_3 Parte_3 allagamenti nella zona si sarebbero verificati sino al 2016, in realtà la richiesta di danni da lei proposta risulta riferita ai soli allagamenti avvenuti prima del 2015, e quindi ad eventi verificatisi prima che la legge n. 56/2015 (c.d. “Legge Del Rio”) trasferisse le competenze in materia idraulica alle Regioni.
Pertanto, alla luce del contenuto della domanda, nel caso iin esame va rilevato il difetto di legittimazione passiva della con la conseguenza che la domanda può CP_2 essere scrutinata solo nei confronti del Comune di RA IT e della Provincia di
LI Piceno.
Nel merito, premesso che il e la Provincia hanno speso argomentazioni CP_1 difensive in larga parte identiche, si osserva che all'esito dell'espletata C.T.U. è emerso che il terreno di proprietà dei sigg. su cui insistono il fabbricato Parte_4 destinato a punto vendita e le serre dell'azienda, ha la forma di un triangolo rettangolo con l'altezza (pari a circa m. 165) posta a Nord e, sostanzialmente, coincidente con l'argine in destra idraulica del torrente la base (di circa 220 metri) posta ad Per_1
Est e confinante con il rilevato autostradale dell'A14, e l'ipotenusa formata dal tratto di fondo prospiciente la strada comunale Dei NT;
la sua superficie è pressoché pianeggiante, con un leggero declivio verso Nord, all'angolo tra il rilevato autostradale ed il torrente EN.
In ordine al regime di scolo superficiale delle acque, sussiste un reticolo principale, costituito dal torrente e dal Fosso (unico affluente di destra del Per_1 Per_2 torrente), che confluisce nel torrente poco a valle del viadotto della A14; inoltre è presente anche un reticolo secondario, rappresentato dai canali di scolo artificiali che si immettono nel torrente mediante un fosso di guardia di proprietà dei sigg. Per_1 ed un altro fosso di guardia della A14. Parte_4
Riguardo al reticolo principale, all'esito delle indagini peritali è emerso che nell'anno
2006 il con l'assenso della Provincia di LI (che, Controparte_1 all'epoca, era ancora l'Autorità effettivamente competente), eseguì alcuni lavori lungo la tratta terminale del torrente per la messa in sicurezza delle zone adiacenti, Per_1 provvedendo a rialzare l'argine destro all'altezza del viadotto della A14 e gli argini del
Fosso Rigatello in prossimità della sua immissione nel torrente stesso.
Riguardo, invece, al reticolo secondario, il C.T.U. ha avuto modo di accertare che “sul fosso di guardia di proprietà del vivaio vengono convogliate le acque meteoriche che provengono dalle aree, di proprietà di terzi, situate a monte della Strada comunale dei
NT”, le quali avrebbero dovuto essere “in parte raccolte nel fosso di guardia e sversate nel T. tramite una canalizzazione del diametro di 800 mm che Per_1 sottopassa l'argine stesso, mentre le acque provenienti dalla zona più bassa dei terreni
a monte, nonché quelle del nuovo fabbricato”, avrebbero dovuto essere raccolte “da una canalizzazione del diamtero di 800 mm che si doveva collegare alla cunetta dell'Autostrada A14, dove già attualmente scarica”.
Con permesso di costruire n. 40/2009, l'Ufficio Tecnico del Comune di RA IT ha autorizzato tali opere in relazione alla realizzazione del fosso di guardia e delle relative diramazioni;
quindi, “i proprietari del vivaio” hanno realizzato “l'opera di scarico verso il T. del fosso di guardia (…) mediante una tubazione del Per_1 diametro di 800 mm che sottopassa l'argine destro del corso d'acqua principale, con una quota di scorrimento di poco superiore alla quota di fondo del T. ”. Per_1
Inoltre il C.T.U. ha rilevato, riguardo al fosso di guardia della A14, che la costruzione del rilevato autostradale ha comportato il raddoppio del canale ivi presente, mediante un collettore “Ovest” e un collettore “Est”, che poi confluiscono entrambi nel torrente tramite un unico collettore intubato del diametro di 700 mm (ad Est Per_1 dell'Autostrada), evidenziando anche che nella carta del Rischio Idrogelogico della i luoghi oggetto di causa sono parzialmente ricompresi nella CP_2 perimetrazione prevista dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del 2003, poi estesa nel
2016 fino a ricomprendere la quasi totalità dei terreni in questione.
Per quanto concerne, poi, la presenza di sistemi antirigurgito sugli scarichi esistenti nel torrente il C.T.U. ha dichiarato di non averne potuto accertare la presenza a Per_1 causa dell'abbondante vegetazione infestante;
in ogni caso il C.T.U., nel rammentare che nel suddetto torrente sono presenti solo due scarichi “privati”, ha chiarito che il primo di essi, “che raccoglie le acque del fosso di guardia situate all'interno dell'area del vivaio e le acque di scolo dei terreni situati a monte della strada dei NT”, non è dotato di alcun sistema antirigurgito, mentre il secondo, “che immette nel T. le acque di Per_1 scolo del rilevato autostradale (…) è sicuramente dotato di una valvola antirigurgito, che però al momento è funzionante in modo non corretto, secondo quanto riportato Co nella Nota prot. 16426 del 31.03.2010 che la Provincia LI Piceno ha trasmesso alla Società Autostrade per l'Italia S.p.a. (e p.c. al Comune di RA IT)”.
Infine, il C.T.U. ha anche riferito di aver individuato e fotografato le tubazioni di scarico in PVC che sporgono dal terreno dei ricorrenti e che sono destinate a riversare le acque del terreno nel fosso di guardia autostradale, evidenziando altresì che, con nota Prot.
2669/20 del 03.06.2020, la Società Autostrade per l'Italia S.p.a. ha comunicato alla sig.ra che “nessun nulla osta risulta mai rilasciato per lo scarico delle Parte_2 acque dell'area del vivaio nei fossi di guardia autostradali”.
Ciò premesso, con riferimento all'allagamento verificatosi nel 2008, il C.T.U., sulla scorta anche di quanto accertato dai VV.FF. all'epoca intervenuti “in loco”, ha appurato che si trattò delle acque del torrente provenienti dal canale di cemento Per_1 concernente lo scarico del fosso di guardia autostradale;
in relazione, invece, all'allagamento del marzo 2011, il C.T.U. ha avuto modo di accertare che sicuramente su di esso influirono anche i lavori eseguiti nel 2006 dal Comune di RA IT, seppur con l'assenso della Provincia di LI Piceno. Infatti, nel 2005, lo di San Benedetto del Tronto, all'esito di uno studio Controparte_4 eseguito su incarico del Comune di RA IT (volto ad accertare la necessità di eseguire eventuali lavori lungo l'asta fluviale del torrente per mettere in Per_1 sicurezza l'area e ridurre l'estensione dell'area perimetrata dall'Autorità di Bacino), rilevò delle criticità esistenti sotto il viadotto autostradale e nel Fosso Rigatello, per la cui eliminazione fu prevista sia la ricostruzione dell'argine destro del torrente Per_1
(per ripristinarne la continuità, stante la presenza di una c,d, “corda molla”), sia la ricostruzione degli argini del Fosso Rigatello;
detti interventi avrebbero dovuto consentire la “non alluvionabilità” dell'area immediatamente a valle, peraltro oggetto di un progetto urbanistico da parte del intenzionato a realizzare un Polo CP_1 scolastico, “come riportato nel Decreto n. 23 del 16.05.2007 del Segretario generale dell'Autorità di Bacino regionale”.
Stante l'esistenza di tali criticità, il di RA IT chiese al Genio Civile CP_1 della Provincia di LI Piceno di poter eseguire le opere previste dallo Studio e, CP_4 conseguita l'autorizzazione, il effettuò in prima persona i suddetti interventi, CP_1 espressamente indicati nel successive verbale di corretta esecuzione redatto in contraddittoro con i tecnici del Genio Civile.
Inoltre, in relazione a detti interventi, l'Autorità di Bacino regionale, nel ridefinire i parametri del PAI nel Comune di RA IT (vedi decreto n. 23/2007), ebbe modo di rilevare che: 1) il raccordo dell'argine destro del torrente sotto il viadotto Per_1 autostradale, era stato realizzato con materiale assolutamente non idoneo per la tipologia di intervento e non compattato, evidenziando altresì la presenza “in loco” di un insediamento vivaistico che, con diverse manomissioni, contribuiva a rendere precaria la stabilità del presidio idraulico;
2) il rifacimento degli argini del Fosso era stato Per_2 realizzato con materiale disomogeneo di riporto;
3) solo il tratto in destra idrografica del
Fosso, con il relativo raccordo al torrente risultava abbastanza compattato e Per_1 avrebbe potuto garantire, se oggetto di sistematica manutenzione e/o consolidamento, la riconduzione delle acque, eventualmente fuoriuscite a monte, nell'alveo del torrente e, quindi, la non alluvionabilità dell'area immediatamente a valle. Per_1
Alla luce di quanto sopra, risulta accertato (anche perché ammesso) che i lavori in questione, seppur all'epoca di competenza della Provincia di LI Piceno, vennero effettuati direttamente dal Comune di RA IT;
inoltre, detti interventi, ad eccezione di quallo relativo al rifacimento dell'argine destro del Fosso Rigatello, furono effettuati in modo non adeguato (anche per l'avvenuto interramento del canale di scolo proveniente dall'autostrada) e, soprattutto, con l'impiego di materiale inadatto, fornendo così all'acqua, in occasione dell'evento alluvionale del marzo 2011, la possibilità di entrare nel vivaio della sig.ra a causa della rottura dell'argine Parte_3 destro del torrente EN e, verosimilmente, per il conseguente rigurgito verificatosi nella tubazione di scarico realizzata dai ricorrenti, sicché si determinò un consistente accumulo di acqua nell'area in questione, non potendo essa più rientrare nel torrente
EN a causa dell'inefficienza dello scarico del Fosso di guardia del rilevato autostradale e per la presenza dell'argine sinistro del Fosso Rigatello.
Non potendo quidi sfociare in alcun modo, l'acqua salì di livello, fino al momento in cui l'argine sinistro del Fosso Rigatello, stante l'inadeguatezza dei materiali utilizzati ed al loro insufficiente costipamento, cedette alla relativa pressione, di talché si creò una varco della lunghezza di 5/6 metri, nel quale l'acqua si incanalò a grande velocità, generando così un risucchio che provocò il trasporto sino alla foce del torrente dei materiali in quel momento presenti nell'area del vivaio.
Acclarato quanto sopra sul piano fattuale e sul piano tecnico, vanno anche sottolineate due ulteriori circostanze.
La prima è che l'area del vivaio della sig,ra in ragione della sua Parte_3 collocazione plano-altimetrica, era -ed é- sicuramente sfavorita rispetto alla aree adiacenti e, come correttamente evidenziato dal C.T.U., “non può non subire fenomeni alluvionali, in quanto l'unico punto di scarico nel T. (…) non consente lo Per_1 sversamento delle acque dell'area del vivaio verso il corso d'acqua principale, ma addirittura determina il rigurgito delle acque del Torrente EN verso l'area del vivaio”, ragione per cui, la stessa Autorità di Bacino, con il citato Decreto n. 23/2007, ebbe a ridefinire i perimetri del PAI, estendendo il rischio idraulico alla qualsi totalità dell'area del vivaio.
La seconda circostanza è che gli eventi di pioggia che determinarono gli allagamenti, sebbene caratterizzati da particolare intensità, non possono essere classificati come eccezionali, essendo caratterizzati da un tempo di ritorno inferiore ai 30 anni, come desumibile anche dalle “curve di pioggia” elaborate dal C.T.U. attraverso i dati pluviometrici acquisiti.
Tutto ciò premesso, ritiene questo Tribunale che le conclusioni rassegnate dal C.T.U., sorrette da adeguata e capillare motivazione, siano tecnicamente ineccepibili, e non siano state scalfite dalle osservazioni formulate dalle parti, cui il C.T.U. ha fornito anche un'esauriente risposta.
Sul piano dell'accertamento delle responsabilità per gli eventi verificatisi, si osserva quanto segue.
Premesso che, come già sopra affermato, va esclusa una responsabilità in capo alla perché all'epoca dei fatti ancora non erano state trasferite a detto ente CP_2 le specifiche competenze di settore, “in primis” si deve rilevare la responsabilità del che, seppur non avendo titolo per intervenire, effettuò Controparte_1 comunque i lavori sopra descritti, poi rivelatisi inadeguati sia in riferimento al raccordo dell'argine destro del torrente sotto il viadotto autostradale (vedi il canale Per_1 contrassegnato nell'espletata C.T.U. con la lettera B), peraltro di proprietà di Autostrade per l'Italia S.p.a.), sia in relazione al rifacimento degli argini del Fosso Rigatello;
inoltre va altresì sottolineato che la circostanza che la Provincia, su richiesta del avesse CP_1 autorizzato detti lavori, non vale certamente ad escludere la responsabilità dell'autorità comunale, che va a sommarsi a quella della Provincia che, benché fosse l'unico ente competente in materia di gestione del demanio idrico, di progettazione, realizzazione e gestione di opera idrauliche, non solo non si attivò per la loro realizzazione, ma addirittura permise al di intervenire in sua vece. CP_1
In ogni caso, poi, va ravvisata anche una responsabilità in capo al titolare dell'azienda vivaistica, che ha installato la stessa in una zona che, proprio in ragione della stessa conformazione dei luoghi, era -ed è- notoriamente a rischio di esondazione, posizionando anche alcune serre e alcune coltivazioni (sul punto, vedi anche quanto emerso in sede di ATP) a distanza estremamente ravvicinata dagli argini del torrente
EN. Del resto, che fosse da sempre presente un rischio di esondazione era cosa ben risaputa, tanto che l'area era stata classificata “inondabile” proprio dal Piano di
Assetto Idrogeologico (c.d. P.A.I.) della approvato dal Consiglio CP_2
Regionale con deliberazione n. 116/2004, venendo qualificata “a rischio medio”; inoltre tale zona si estendeva sino a circa 70 metri dall'argine destro del torrente e, a Per_1 seguito dell'aggiornamento del P.A.I., avvenuto con Deliberazione di Giunta Regionale n.
892 del 2016, era stata ancor più estesa.
Ne consegue che la decisione di collocare il vivaio nella zona in questione e, soprattutto, numerose serre in prossimità dell'argine del torrente costituì una scelta Per_1 personale del titolare dell'azienda (e ciò indipendentemente dal fatto che alcune di esse fossero state realizzate sulla scorta di provvedimenti autorizzativi del , la quale, CP_1 pertanto, assunse anche su di sé il rischio connesso alla verificazione di possibili futuri allagamenti, il quale certamente non venne eliminato dal fosso di guardia realizzato dai ricorrenti a monte della strada comunale dei NT (anche in questo caso previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di RA IT;
vedi permesso di costruire n. 40/2009) mediante l'allocazione di una tubazione del diametro di 800 mm che passa sotto l'argine destro del torrente ma che è priva di valvola Per_1 antirigurgito, è posta ad una quota inferiore rispetto a quella dell'alveo ed è indirizzata perpendicolarmente alla vena del corso d'acqua, anziché essere inclinata di almeno 45°.
Alla luce di quanto acclarato, ritiene questo Tribunale che nella vicenda possa evincersi una corresponsabilità da parte sia dei ricorrenti, sia del sia Controparte_1 della Provincia di LI Piceno, la quale, in ragione del rispettivo contributo causale, essere ripartita nella misura del 30% a carico dei ricorrenti e in quella del 70% a carico del e della Provincia, in solido tra loro. CP_1
Per quanto concerne l'ammontare dei danni reclamati dalla sig.ra Parte_3 dall'esame degli atti processuali si rileva che la perizia a firma del dott. agronomo su cui poggia una richiesta risarcitoria di ben 6.405.828,00 Euro, è in larga Persona_3 parte inattendibile.
In primo luogo, ai fini dell'accertamento della consistenza del vivaio al momento Per_ dell'alluvione, va immediatamente rilevato che benché il dott. nell'effettuare le sue considerazioni, abbia dichiarato di aver fatto riferimento, “al dato certo corrispondente all'inventario allegato all'atto di donazione con il quale nel 2010 è stata costituita
l'azienda , in realtà egli non ha tenuto conto dei dati effettivamente Parte_3 riportati dalle parti in tale occasione, ma invece ha fatto riferimento a quelli indicati dalle stesse parti contrattuali nell'ulteriore inventario da esse redatto a distanza di vari anni dalla costituzione e donazione dell' . Parte_3
Infatti, nell'originario inventario del 2010, venivano indicati Euro 55.654,50 per
“giacenze specifiche attività florovivaismo” ed Euro 63.600,00 per “attrezzature agricole varie attrezzi trainati”, valori che successivamente, a distanza di quattro anni
(26/2/2014), le parti contrattuali, in ragione di un asserito “puro errore materiale nell'elenco descrittivo delle giacenze specifiche (…) facenti parte dell'azienda donata”, sostanzialmente decuplicarono in riferimento alle piante giacenti, il cui valore, nel febbraio 2014 (e quindi dopo tre anni dall'alluvione del 2011!), venne aumentato ad Euro
489.900,00 per le “piante grasse” e ad Euro 127.200,00 per le “piante da vivaio” (sul punto, vedi l'Allegato A) al rogito Notar del 26/2/2014). Persona_4 E' inutile dire che non solo la veridicità delle dichiarazioni contenute in tale atto non è mai stata suffragata da alcuna stima, essendo esse unicamente frutto delle valutazioni personali delle parti contrattuali (oggi parti processuali), ma la stessa rettifica del 2014 risulta particolarmente sospetta, tenuto conto del fatto che essa intervene a distanza di notevole tempo dall'originaria stipula della donazione e, soprattutto, tre anni dopo la verificazione degli allagamenti e, peraltro, in costanza delle richieste di indennizzo presentate dalla “ alla Parte_3 CP_2
Ne consegue che, a tutto concedere, l'esame della domanda risarcitoria formulata dalla sig.ra soprattutto sotto il profilo del danno emergente, non può che Parte_3 prendere le mosse dalla consistenza dell'azienda riportata nell'inventario originariamente allegato all'atto di donazione del 2010, ivi compresi i valori dei beni aziendali.
Orbene, dall'esame dei documenti prodotti, si rileva che la una volta CP_2 accertata l'ammissibilità del progetto per il ripristino dei mezzi e degli attrezzi presentato dalla “ , con decreto regionale n. 75/2012 liquidò alla sig.ra Parte_3 Parte_3
a tale titolo, la somma di Euro 17.940,84, cui poi fece seguito, sempre per lo stesso titolo, un ulteriore contributo di Euro 3.853,93 (in tal senso, vedi il decreto regionale n.
295/15).
Inoltre, con un decreto del 6/6/2013 (n. 130/13), la in occasione della CP_2 terza ripartizione dei contributi erogati per il ripristino delle strutture aziendali e/o delle scorte delle imprese agricole, liquidò alla sig.ra a tale titolo, l'ulteriore Parte_3 somma di Euro 33.465,09; infine, con provvedimento del 17/11/2014 (vedi comunicazione n. 0820724/14), la comunicò alla sig.ra CP_2 Parte_3
l'avvenuta sua ammissione d'ufficio ad un contributo di Euro 83.662,72, per lavori e spese tecniche necessarie al ripristino degli impianti, in vista del cui effettivo conseguimento la stessa venne invitata ad inviare entro 30 gg. dalla ricezione la documentazione di fine lavori appositamente prevista dal punto 9) dell'Allegato A alla
D.G.R. n. 918/11.
Nonostante tale sollecito, la sig.ra non inviò mai la documentazione richiestale Pt_3 dall'ente regionale.
Da quanto sopra deriva che la sig.ra per il ripristino dei mezzi, degli attrezzi e Pt_3 degli impianti, comunque risulta aver percepito contributi regionali per complessivi Euro
55.259,86; gli ulteriori Euro 83.662,72, che avrebbe potuto percepire per gli impianti, in realtà non le sono mai stati corrisposti a causa della mancata presentazione, da parte della stessa interessata, che ne era onerata, della documentazione richiesta dalla CP_2 attestante la fine dei lavori di rispristino degli impianti.
[...]
Per_ Inoltre, per quanto concerne gli impianti fissi, si rileva che il dott. nella perizia redatta su incarico della sig.ra ha apoditticamente affermato che “le Parte_3 fatture di ripristino dell'impianto irriguo sono state saldate per un valore complessivo al netto di oneri di Euro 72.254,17”; sul punto, però, va sottolineato che la sig.ra
[...]
all'esito dell'ordinanza di questa Corte del 16/2/2021, benché invitata a Pt_3 depositare documentazione (anche) al riguardo, si è limitata a produrre soltanto la copia di due semplici fatture emesse nel dicembre 2014 da “ ”, titolare Controparte_5 dell'omonima ditta, ciascuna per l'importo di Euro 44.075,05 (comprensiva di IVA), le quali risultano prive di qualsiasi indicazione in ordine alle modalità di pagamento dei suddetti lavori;
né la sig.ra benché invitata a produrre apposita Parte_3 documentazione comprovante l'ammontare dei danni e delle spese sostenute, ha ritenuto di depositare alcuna ricevuta attestante l'avvenuto saldo di tali fatture.
Per quanto concerne, poi, i “costi di recupero della viabilità”, anche in questo caso non Per_ sussistono documenti comprovanti il relativo esborso, tanto che lo stesso dott. nella perizia da lui redatta, ha dichiarato di aver tenuto conto unicamente di una precedente stima “a misura” effettuata dal “progettista IT , per complessivi Euro Per_5
183.008,08, in quanto detti lavori sarebbero stati realizzati “a livello familiare”.
Orbene, stante il totale difetto di prova circa l'asserito esborso che sarebbe stato sostenuto dalla sig.ra per il rifacimento degli impianti fissi e per il Parte_3 recupero della viabilità (trattasi di carenze documentali che, peraltro, nel 2015 avevano già indotto la a dichiarare “non ammissibili a contributo il progetto di CP_2 ripristino delle strutture aziendali”), che non può ovviamente essere emendato dal semplice richiamo ad una stima effettuata dall'Arch. sulla base di quanto Per_5 riferitogli dagli interessati (che, peraltro, hanno espressamente ammesso di aver effettuato tali interventi “a livello familiare”), nulla può essere riconosciuto in aggiunta a quanto già liquidato a tale titolo dalla CP_2
Analoghe considerazioni, poi, valgono anche per i costi concernenti la riparazione dei macchinari e delle attrezzature, originariamente valutati nell'inventario del 2010 in complessivi Euro 63.600.
Infatti, anche in riferimento a tali beni, la sig.ra che risulta aver già Parte_3 ottenuto dalla un contributo pari a complessivi Euro 21.794,77, si è CP_2 limitata a produrre un semplice preventivo redatto dalla Officina Meccanica “Croci” per un ammontare pari a complessivi Euro 62.300,00, come tale inidoneo a provare l'effettivo esborso di tali somme: infatti, premesso che gli unici beni indicati in detto preventivo che corrispondono a quelli riportati nell'inventario del 2010 sono soltanto “il rimorchio agricolo”, la “fresatrice”, la “trattrice”, lo “escavatore”, il “motocoltivatore”, lo “spandiconcime”, lo “atomizzatore” ed un “muletto”, si osserva che anche in questo caso la titolare dell'azienda ha omesso di depositare le relative ricevute di pagamento.
Ne consegue che questo Tribunale, in assenza di prova circa l'esistenza di un ulteriore esborso sostenuto dalla sig.ra per la riparazione dei macchinari in Parte_3 aggiunta a quanto già liquidatole dalla a titolo di contributo, non può CP_2 che rigettare la domanda.
Ad identiche conclusioni, poi, si deve pervenire anche in relazione alla domanda volta al risarcimento dei danni alle serre, di cui, peraltro, non vi è neanche traccia nella perizia di Per_ stima redatta dall'agronomo
Infine, riguardo alle piante, molte delle quali erano posizionate fuori dalle serre e per le quali la non ha provveduto a corrispondere alcun contributo, pur in CP_2 assenza di certezze assolute sulla loro quantità al momento dell'alluvione, verificatosi solo pochi mesi dopo la donazione dell'8/11/2010, ritiene questo Tribunale di poter accogliere la richiesta di risarcimento facendo riferimento esclusivamente all'inventario originariamente allegato dalle parti al suddetto atto, in quanto si può ragionevolmente reputare che, a distanza di pochi mesi dalla sua redazione e stante anche la stagione invernale, non potessero essere intervenute sensibili variazioni in ordine alla loro oggettiva consistenza.
Pertanto, in ragione delle distinte percentuali di responsabilità già accertate in capo ai ricorrenti (30%) e al e alla Provincia di LI Piceno (70%), Controparte_1 in solido tra loro, ai sensi dell'art. 1226 c.c. si ritiene di poter liquidare all'attualità alla sig.ra a titolo di danno emergente per la perdita delle piante, la Parte_3 complessiva somma di Euro 38.958,15, oltre interessi legali dalla presente pronunzia sino all'effettivo soddisfo.
Per quanto concerne, infine, il lucro cessante, si osserva che nella perizia redatta dal dott. Per_ esso è stato apoditticamente indicato in Euro 457.000,00 per ogni annualità, senza che però siano stati evidenziati i criteri utilizzati per la sua determinazione;
inoltre lo stesso elaborato, pur essendo datato 12/4/2019, ha inspiegabilmente esteso il conteggio sino a tutto l'anno 2022; a ciò, poi, aggiungasi che la somma di Euro 457.000,00, calcolata in modo identico per tutti gli anni, è stata conteggiata anche per gli anni 2017 e
2018, in cui, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti, non si sono verificati allagamenti.
Pertanto, anche in ragione di tali incongruenze, questo Tribunale, con ordinanza del
16/2/2021, aveva disposto la rimessione della causa sul ruolo, concedendo ai ricorrenti la possibilità di produrre documentazione per dimostrare l'effettiva consistenza degli asseriti danni anche sotto il profilo del lucro cessante.
La documentazione che è stata prodotta sul punto dalla sig.ra (bilanci, Parte_3 dichiarazioni dei redditi e conti correnti bancari), però, è risultata estremamente generica, e non consente di accertare elementi atti a dimostrare l'esistenza degli asseriti mancati guadagni, risultando al contrario confermato, per tutti gli anni cui tali documenti si riferiscono, un evidente “trend” negativo dell'azienda, senza che sia possibile rilevare nel periodo considerato la verificazione di eventuali “picchi” effettivamente riconducibili agli eventi per cui è causa.
Ne consegue, quindi, che detta voce di danno non può essere assolutamente accolta, così come quella concernente il danno non patrimoniale, che è rimasto del tutto indimostrato.
Da ultimo si osserva che le evidenziate lacune probatorie, che hanno afflitto la domanda sotto il profilo eminentemente risarcitorio, non possono certamente essere colmate - come pretenderebbe la sig.ra mediante l'espletamento di una C.T.U. che, Parte_3 per le ragioni dette, non potrebbe che rivestire natura meramente esplorativa.
Da quanto premesso deriva che, in parziale accoglimento della domanda, il
[...]
e la Provincia di LI Piceno, debbono essere condannati al Controparte_1 pagamento, in favore della sig.ra titolare dell'azienda “ Parte_3 Parte_3
”, a titolo di danno emergente, della somma di Euro 38.958,15, oltre
[...] interessi dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Il parziale accoglimento della domanda principale comporta, ovviamente, l'assorbimento della domanda proposta in via subordinata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate in ragione del “decisum”, vengono regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, provvedendo sul ricorso proposto da , e nella sua qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 titolare della “ , nei confronti del Parte_3 Controparte_1
della Provincia di LI Piceno e della così statuisce:
[...] CP_2
dichiara il difetto di legittimazione attiva di e di;
Parte_1 Parte_2
dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_2
accoglie parzialmente il ricorso proposto da , nella sua qualità di titolare Parte_3 della “ ”, nei confronti del e Parte_3 Controparte_1 della Provincia di LI Piceno e, per l'effetto, condanna il e Controparte_1 della Provincia di LI Piceno, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_3
, nella qualità, della somma di Euro 38.958,15 a titolo di danno emergente, oltre
[...] interessi legali dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
condanna il e la Provincia di LI Piceno, in solido tra Controparte_1 loro, al pagamento, in favore di , delle spese processuali, che vengono Parte_3 liquidate in Euro 1.713,00 per esborsi (ivi compreso il C.U.) e in Euro 9.991,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 del delle spese processuali, che vengono liquidate in Euro Controparte_1
9.991,00 per compensi professionali;
condanna , e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento, in favore della delle spese processuali, che vengono CP_2 liquidate in Euro 9.991,00 per compensi professionali;
dichiara irripetibili le spese sostenute da e da per la Parte_1 Parte_2 chiamata in giudizio della Provincia di LI Piceno;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico di Parte_1
, , , il e la Provincia
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 di LI Piceno, in solido tra loro. Così deciso in Roma, lì 19.2.2025
Il Consigliere rel. La Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Franca Mangano