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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 252/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
TA ER, EL
CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5032/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4410/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 1 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0010167026000 REC. CREDITO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0010167026000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6008/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno ed alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, la Ricorrente_1 soc. coop., con sede in Luogo 1 al Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante p.t., Nominativo 1, impugnava la sentenza n. 4410/01/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno in data 24.10.2022, depositata il 18.12.2023
e non notificata, con la quale veniva rigettata la domanda di annullamento della cartella di pagamento n.
100 2020 00101670 26 000 e della iscrizione a ruolo n. 2020/550100, partita 8TEM 20167
T171017141935345940000001/D, avente ad oggetto la riscossione degli importi, pari ad euro 47.537,08, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica, richiesti a seguito del controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973, della dichiarazione modello 770/2017.
Con l'atto di appello, la Ricorrente_1 soc. coop., premesso:
che con l'atto introduttivo del giudizio e con la memoria depositata il 14.7.2022 veniva eccepita:
1) la inesistenza della pretesa tributaria per essere stata annullata la comunicazione preventiva di irregolarità n. 46448901713, notificata il 24.9.2019, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, sez. distaccata di Salerno, con la sentenza n. 3883/22 del 2.2.2022, depositata il 6.5.2022;
2) l'inesistenza giuridica della notifica a mezzo pec della cartella n. 100 2020 00101670 26 000, sia perché proveniente da indirizzo pec non istituzionale e sia perché effettuata in violazione dell'art. 26 d.P.R.
602/1973;
3) la violazione del termine di decadenza;
4) l'inesistenza giuridica del ruolo per invalidità della sua sottoscrizione;
5) la mancata indicazione del calcolo degli interessi;
6) la non conformità delle somme richieste con quelle indicate nella comunicazione preventiva di irregolarità;
tutto ciò premesso, eccepiva la illegittimità della gravata sentenza, rilevando, in particolare, l'erroneità della motivazione nella parte in cui riteneva non fondata l'eccezione di insistenza della pretesa tributaria per essere stata annullata la comunicazione di irregolarità ex art 36-bis d.P.R. 600/1973, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, sez. distaccata di Salerno, con la sentenza n. 3883/22 del 2.2.2022, depositata il 6.5.2022.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la sola Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Salerno, la quale, richiamate le argomentazioni poste a sostegno della comparsa di risposta prodotta nel primo grado del giudizio, concludeva per il rigetto dell'appello. Con memoria integrativa, la appellante, nel riportarsi all'atto di gravame, controdeduceva in ordine a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nella comparsa di costituzione in giudizio.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 13.10.2025, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014, Cass. SS.UU. n.9936/2014,
Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020, Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass.
n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022) le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.. In osservanza di tale principio viene esamina prima l'eccezione sollevata dalla appellante inerente l'errata valutazione, ad opera del Giudice di prime cure, della eccezione di inesistenza della pretesa tributaria per essere stata annullata la comunicazione preventiva di irregolarità n. 46448901713, notificata il 24.9.2019, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata, dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Campania, sez. distaccata di Salerno, con la sentenza n. 3883/22 del
2.2.2022, depositata il 6.5.2022
L'eccezione è meritevole di accoglimento.
E' pacifico che la contribuente ha impugnato, prima delle emissione del ruolo e della notifica della cartella, la preventiva comunicazione di irregolarità proponendo questioni sull'an e sul quantum debeatur del rapporto tributario, avvalendosi della facoltà pretorile di contrastare la manifestata pretesa. E' pure documentale in atti che il detto giudizio risulta definito allo stato con sentenza di questa Corte n. 3883/22 del 2.2.2022. Dalla detta sentenza depositata in primo grado dalla parte contribuente in data 4.7.2022 emerge che la Corte ha accolto l'appello della contribuente, scendendo nel merito del rapporto e trovando infondata la pretesa in comunicazione per ritenute “avendo dimostrato l'an della erogazione del TFR e il quantum della tassazione separata”. La proposizione del ricorso avverso la comunicazione preventiva impingente il merito del rapporto rende improponibile la proposizione verso il ruolo, posto che la efficacia di questo dipende dall'esito del primo giudizio e, in generale, la pretesa erariale rimarrà comunque definita dalla sentenza sul rapporto. Ora, il contribuente, con il ricorso introduttivo, ha semplicemente riproposto le stesse questioni, duplicando così il giudizio, in assenza di sostanziale interesse, dipendendo il ruolo sia nel suo contenuto che nella sua definitiva efficacia dal precedente giudizio. Del resto, anche la sentenza qui appellata ha rilevato che per effetto della impugnazione della comunicazione le questioni di merito “non erano più proponibili in occasione del giudizio instaurato avverso la successiva cartella di pagamento”. Tuttavia la sentenza appellata non ha tratto la giusta conseguenza, ossia il rilievo della improponibilità del ricorso.
In questa sede di appello, pertanto, essendo sopravvenuta la innanzi detta sentenza di questa Corte n.
3883/22 del 02/02/2022, favorevole al contribuente ed esecutiva, non resta che dichiarare improcedibile l'intero giudizio per sopravvenuta carenza di interesse della parte contribuente.
Equi motivi sussistono per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, dichiara improcedibile l'intero giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
TA ER, EL
CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5032/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4410/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 1 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0010167026000 REC. CREDITO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2020 0010167026000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6008/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno ed alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, la Ricorrente_1 soc. coop., con sede in Luogo 1 al Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante p.t., Nominativo 1, impugnava la sentenza n. 4410/01/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno in data 24.10.2022, depositata il 18.12.2023
e non notificata, con la quale veniva rigettata la domanda di annullamento della cartella di pagamento n.
100 2020 00101670 26 000 e della iscrizione a ruolo n. 2020/550100, partita 8TEM 20167
T171017141935345940000001/D, avente ad oggetto la riscossione degli importi, pari ad euro 47.537,08, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica, richiesti a seguito del controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973, della dichiarazione modello 770/2017.
Con l'atto di appello, la Ricorrente_1 soc. coop., premesso:
che con l'atto introduttivo del giudizio e con la memoria depositata il 14.7.2022 veniva eccepita:
1) la inesistenza della pretesa tributaria per essere stata annullata la comunicazione preventiva di irregolarità n. 46448901713, notificata il 24.9.2019, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, sez. distaccata di Salerno, con la sentenza n. 3883/22 del 2.2.2022, depositata il 6.5.2022;
2) l'inesistenza giuridica della notifica a mezzo pec della cartella n. 100 2020 00101670 26 000, sia perché proveniente da indirizzo pec non istituzionale e sia perché effettuata in violazione dell'art. 26 d.P.R.
602/1973;
3) la violazione del termine di decadenza;
4) l'inesistenza giuridica del ruolo per invalidità della sua sottoscrizione;
5) la mancata indicazione del calcolo degli interessi;
6) la non conformità delle somme richieste con quelle indicate nella comunicazione preventiva di irregolarità;
tutto ciò premesso, eccepiva la illegittimità della gravata sentenza, rilevando, in particolare, l'erroneità della motivazione nella parte in cui riteneva non fondata l'eccezione di insistenza della pretesa tributaria per essere stata annullata la comunicazione di irregolarità ex art 36-bis d.P.R. 600/1973, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, sez. distaccata di Salerno, con la sentenza n. 3883/22 del 2.2.2022, depositata il 6.5.2022.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la sola Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Salerno, la quale, richiamate le argomentazioni poste a sostegno della comparsa di risposta prodotta nel primo grado del giudizio, concludeva per il rigetto dell'appello. Con memoria integrativa, la appellante, nel riportarsi all'atto di gravame, controdeduceva in ordine a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nella comparsa di costituzione in giudizio.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 13.10.2025, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014, Cass. SS.UU. n.9936/2014,
Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020, Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass.
n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022) le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.. In osservanza di tale principio viene esamina prima l'eccezione sollevata dalla appellante inerente l'errata valutazione, ad opera del Giudice di prime cure, della eccezione di inesistenza della pretesa tributaria per essere stata annullata la comunicazione preventiva di irregolarità n. 46448901713, notificata il 24.9.2019, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata, dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Campania, sez. distaccata di Salerno, con la sentenza n. 3883/22 del
2.2.2022, depositata il 6.5.2022
L'eccezione è meritevole di accoglimento.
E' pacifico che la contribuente ha impugnato, prima delle emissione del ruolo e della notifica della cartella, la preventiva comunicazione di irregolarità proponendo questioni sull'an e sul quantum debeatur del rapporto tributario, avvalendosi della facoltà pretorile di contrastare la manifestata pretesa. E' pure documentale in atti che il detto giudizio risulta definito allo stato con sentenza di questa Corte n. 3883/22 del 2.2.2022. Dalla detta sentenza depositata in primo grado dalla parte contribuente in data 4.7.2022 emerge che la Corte ha accolto l'appello della contribuente, scendendo nel merito del rapporto e trovando infondata la pretesa in comunicazione per ritenute “avendo dimostrato l'an della erogazione del TFR e il quantum della tassazione separata”. La proposizione del ricorso avverso la comunicazione preventiva impingente il merito del rapporto rende improponibile la proposizione verso il ruolo, posto che la efficacia di questo dipende dall'esito del primo giudizio e, in generale, la pretesa erariale rimarrà comunque definita dalla sentenza sul rapporto. Ora, il contribuente, con il ricorso introduttivo, ha semplicemente riproposto le stesse questioni, duplicando così il giudizio, in assenza di sostanziale interesse, dipendendo il ruolo sia nel suo contenuto che nella sua definitiva efficacia dal precedente giudizio. Del resto, anche la sentenza qui appellata ha rilevato che per effetto della impugnazione della comunicazione le questioni di merito “non erano più proponibili in occasione del giudizio instaurato avverso la successiva cartella di pagamento”. Tuttavia la sentenza appellata non ha tratto la giusta conseguenza, ossia il rilievo della improponibilità del ricorso.
In questa sede di appello, pertanto, essendo sopravvenuta la innanzi detta sentenza di questa Corte n.
3883/22 del 02/02/2022, favorevole al contribuente ed esecutiva, non resta che dichiarare improcedibile l'intero giudizio per sopravvenuta carenza di interesse della parte contribuente.
Equi motivi sussistono per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, dichiara improcedibile l'intero giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.