Cass. civ., sez. I, sentenza 22/11/1966, n. 2791
CASS
Sentenza 22 novembre 1966

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In Sede di regolamento di Competenza il Sindacato della Corte di Cassazione si esercita con piena potesta ed autonomia di giudizio rispetto alla pronunzia impugnata e pertanto possono essere rilevate di ufficio le ragioni che determinano la Competenza del giudice adito. Quando piu domande tra loro connesse risultino alcune di Competenza del giudice ordinario, altre di Competenza degli arbitri, la Competenza arbitrale resta assorbita ed esclusa da quella ordinaria, che deve in tal caso prevalere. ( applicazione al caso di clausola compromissoria sottoscritta da una sola delle parti convenute dinanzi al giudice ordinario). ( Conf. Sulla prima parte 1478-65' Conf. Sulla seconda parte 409-65).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/11/1966, n. 2791
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2791
    Data del deposito : 22 novembre 1966

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