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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/07/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 601/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Cecilia MARINO PRESIDENTE
Dott. Roberto RIVELLO CONSIGLIERE
Dott.ssa Angela GIUNTA CONSIGLIERE rel
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 601\2023 R.G. promossa da: cod.fisc. , P.IVA ), con sede in Mondovì Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
(CN), Corso Italia n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Delegato sig. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe M. Ricci e Andrea Parte_2
Alloati, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino, via degli Stampatori n.21, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore ed Amministratore Delegato Ing. , con sede legale CP_2 in Villanova Mondovì (CN), Via Cave n. 28/3, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco DAL PIAZ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, Via Sant'Agostino n. 12, come da procura in atti;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Udienza di precisazione delle conclusioni con trattazione scritta del 05.06.25
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, e previe le declaratorie del caso: in via istruttoria,
- ammettere i capitoli di prova per testimoni dedotti in primo grado con i nn. da 1 a 4 nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. 31 maggio 2021 di parte convenuta in opposizione
[...]
con i testi ivi indicati;
Parte_1
- disporsi consulenza tecnica volta a determinare in base ai costi correnti il corretto compenso per la campagna pubblicitaria eseguita dalla Polo Grafico S.p.a. a favore della
compenso d accertare. Controparte_1
in via principale, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma dell'appellata Parte_1 sentenza n. 924/2022 del Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, depositata il 27 ottobre 2022: respingere l'avversaria opposizione e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Cuneo il 27 agosto 2020 n. 1130/2020 (R.G. n. 2073/2020) respingere ogni altra domanda della parte appellata;
in via subordinata, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare tenuta e condannare l'appellata al pagamento in favore della Società appellante Controparte_1 [...] della somma di euro 146.400,00 portata dalla fattura n. 1/192 del 2 aprile 2020 Parte_1 con gli interessi legali di mora dalla data della fattura fino al saldo effettivo;
in ogni caso, per effetto dell'accoglimento dell'appello, in tutto o in parte, condannare l'appellata alla restituzione in favore di di quanto Controparte_1 Parte_1 pagato in esecuzione della sentenza di primo grado per le spese legali;
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre gli accessori di legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, azione, eccezione:
- in via principale, nel merito:
- confermare la Sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto l'opposizione, dichiarando nullo e/o illegittimo e/o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocando il Decreto Ingiuntivo n. 1130/2020 in data 27.08.2020 emesso dall'Ill.mo Tribunale di Cuneo, Giudice Dott. Ruggero BERARDI, e, in ogni caso, rigettare l'appello di ed Parte_1 ogni avversaria pretesa;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di ei confronti di Parte_1 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e, per l'effetto, Controparte_1 condannare lla refusione delle spese processuali ai sensi dell'art. 91 Parte_1
c.p.c. ed al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Cuneo la al fine di ottenere la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1130/2020 emesso in favore della ed avente ad oggetto la Parte_1 corresponsione di € 146.400,00 (oltre interessi e spese di procedura), a titolo di corrispettivo per attività pubblicitaria.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando i motivi di opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via riconvenzionale, parte opposta chiedeva la condanna della al pagamento di € 146.400,00 oltre interessi al tasso Controparte_1 commerciale dalla data di emissione della fattura.
Con sentenza n. 924\2022 pubblicata il 22.10.2022, il Tribunale di Cuneo accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 1130/2020 ed, altresì, rigettava la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato la Parte_1 interponeva appello avverso tale sentenza chiedendone la riforma sulla base dei motivi di cui infra al fine di ottenere l'accoglimento della domanda respinta dal Tribunale.
L'appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di appello.
All'udienza del 05.06.25, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la Corte assumeva la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio la per ottenere la Controparte_1 Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore di quest'ultima, contestando l'inesistenza di un titolo giustificativo di tale pretesa e lo svolgimento di attività ulteriore rispetto a quella già saldata con le fatture nn. 1027 e 1176 del 2018.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo ritenendo che Parte_1 non abbia assolto al proprio onere probatorio, per non avere la società opposta provato
[...]
l'esistenza del rapporto contrattuale, posto a fondamento della pretesa creditoria e contestato dall'opponente in primo grado. A tal fine, il Tribunale ha osservato che il contratto pubblicitario (figura atipica riconducibile all'appalto di servizi) pur non essendo soggetto al requisito della forma scritta, richiede la dimostrazione dell'intervenuto accordo delle parti ex artt. 1321 e 1325 c.c., la cui mancanza è espressamente indicata dal legislatore come causa di nullità del contratto.
Ad avviso del Tribunale tale prova difetta, essendo unicamente emersa la circostanza (peraltro, non contestata tra le parti processuali), che nel 2018 erano sussistenti trattative afferenti ad una campagna pubblicitaria del valore di € 150.000,00 che avrebbe dovuto svolgere Parte_1 in favore di nell'ambito di un'operazione coinvolgente anche altre parti. Controparte_1
Tuttavia, tale trattativa non si concludeva.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto inidonei a dimostrare l'intervenuta formazione del consenso, tra le parti del giudizio, sulla vincolatività della scrittura indicata dall'opposta quale fonte del credito, i documenti allegati in giudizio dalla medesima, trattandosi di documenti unilateralmente redatti.
In specie, non ha ritenuto idonei a dimostrare la formazione del consenso tra le parti su tutti i punti venuti in discussione e prospettati da parte opposta i seguenti documenti:
1) la bozza di scrittura privata integrativa (doc. 6 allegato al ricorso monitorio e depositata in formato integrale da parte opponente sub doc 11);
2) la fattura azionata in sede monitoria (la quale non ha alcuna efficacia probatoria nell'ambito della piena cognizione);
3) la comunicazione per accesso al credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari avanzata da IU IO (doc. 4 allegato al ricorso monitorio).
Con riguardo a quest'ultimo documento il Tribunale ha osservato che parte opponente, in sede di citazione, ha prodotto la successiva dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, datata 31.1.2019 (doc. 5) da cui emerge che il credito d'imposta è stato concretamente fruito per importi investiti in misura notevolmente inferiore (€ 30.500,00) rispetto a quelli risultanti dalla prima comunicazione (€ 150.000,00). Il Giudice di prime cure ha osservato, quindi, che tale circostanza conferma ulteriormente la tesi della mancata stipula dell'accordo pubblicitario.
Per quanto concerne le richieste di prova articolate da parte opposta, il Tribunale ha osservato che non sono stati articolati capitoli di prova orale specifici volti a dimostrare l'esistenza di un accordo verbale tra le parti nei termini riferiti dal creditore. Per quanto riguarda, invece, la richiesta di CTU il Giudice di prime cure ha ritenuto tale richiesta del tutto esplorativa, anche alla luce di quanto già pacificamente corrisposto da parte opponente per l'attività pubblicitaria documentata da parte opposta (afferente a pubblicazioni su giornali nel corso del 2018) e della dicitura “SALDO CAMPAGNA 2018” riportata nella fattura n. 11776 del 31.12.2018.
Sulla scorta di tale motivazione, il Giudice di prime cure ha, quindi, accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo ed, altresì, ha rigettato la domanda riconvenzionale di parte opposta volta ad ottenere il pagamento della somma di € 146.400,00 (riqualificata dal Tribunale come domanda subordinata alla revoca del decreto opposto) non essendo stata fornita prova dei fatti costitutivi della pretesa avanzata da Parte_3
Le ragioni dell'impugnazione possono così essere sintetizzate.
Le argomentazioni svolte dal Tribunale, in tesi di parte appellante, non sarebbero condivisibili in quanto si fonderebbero su un'errata interpretazione dei fatti di causa.
Parte appellante deduce di aver prodotto agli atti del giudizio di primo grado elementi sufficienti al fine di dimostrare la fondatezza della propria pretesa, depositando, in particolare, documenti idonei a contestare la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti per come ex adverso fornita. L'appellante aggiunge di aver offerto di provare mediante consulenza tecnica d'ufficio e mediante capitoli di prova per testimoni l'effettiva consistenza delle prestazioni eseguite in favore di e degli accordi conclusi, riguardo alla campagna pubblicitaria Controparte_1 del 2018.
Quale primo motivo di appello, la società deduce che il Giudice di prime cure Parte_1 ha erroneamente ritenuto che la medesima non abbia assolto l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, in quanto, nell'azionare con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. il proprio credito relativo al saldo del corrispettivo convenuto per le prestazioni pubblicitarie eseguite in favore di ha esposto di avere concluso nel mese di luglio 2018 con la Controparte_1
«un accordo che prevedeva tra l'altro un contratto di pubblicità su Controparte_1 mezzi di informazioni editati dal a favore della Parte_4 Controparte_1 per un controvalore totale di Euro 150.000,00 oltre IVA. L'accordo prevedeva altresì che la avrebbe saldato secondo le scadenze e cioè mensilmente la somma di Controparte_1
15.000,00 Euro più IVA il primo mese e successivamente il 15 e 30 di ciascun mese successivo».
Parte appellante deduce, quindi, di aver allegato e dimostrato di aver dato integrale esecuzione all'accordo effettuando, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2018 e il 30 dicembre 2018 le inserzioni pubblicitarie concordate e di averne trasmesso copia alla Controparte_1 mentre ha, invece, provveduto al pagamento delle sole prime due fatture Controparte_1 per un importo complessivo pari a euro 30.000,00 - rispetto al corrispettivo totale concordato tra le parti in euro 150.000,00 - lasciando insoluta la fattura emessa per il saldo e poi azionata con il ricorso monitorio.
Parte appellante deduce di aver prodotto in giudizio, a sostegno della domanda, i seguenti documenti:
- l'elenco delle testate interessate dalle inserzioni pubblicitarie in favore di
[...]
e delle date di tutte le uscite effettuate (doc. n. 3 allegato al ricorso CP_1 monitorio);
- la copia di tutte le inserzioni pubblicitarie pubblicate sulle diverse testate nel periodo settembre - dicembre 2018 con l'indicazione delle relative date di pubblicazione (doc. n. 7 allegato al ricorso monitorio e doc. n. 14 nel fascicolo del giudizio di primo grado);
- la copia della “Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali” per l'anno 2018, trasmessa da alla CP_1 Controparte_1
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 ottobre 2018, attestante la dichiarazione da parte di di avere effettuato o di dover effettuare nel 2018 Controparte_1 investimenti pubblicitari a mezzo stampa per un importo (pari al corrispettivo concordato con per la campagna pubblicitaria sopra riferita), di euro Parte_1
150.000,00 (doc. n. 4 e doc. n. 5 allegati al ricorso monitorio);
- la corrispondenza intercorsa nell'ottobre 2018 tra i legali delle parti con la quale veniva trasmessa alla la scrittura tra e , predisposta CP_3 Controparte_4 Parte_1 dal legale della prima, per la formalizzazione degli accordi relativi al contratto di pubblicità e portante l'espressa previsione dell'impegno a sottoscrivere il contratto avente ad oggetto i servizi di pubblicità forniti da a favore di Parte_1 [...]
“a fronte del corrispettivo di € 150.000,00 oltre IVA” (doc. n. 6 allegato al CP_1 ricorso monitorio, ed integralmente prodotta quale doc. n. 12 nel fascicolo del giudizio di opposizione ).
Parte appellante aggiunge che la ha dato anch'essa esecuzione all'accordo Controparte_1 concluso con per la campagna pubblicitaria concordando con la Società le testate, Parte_1 il numero e la periodicità delle uscite (cfr. doc. n. 3 citato), fornendo le fotografie e il materiale necessario per consentire a di realizzare le inserzioni pubblicitarie (cfr. doc. n. 7), Parte_1 approvandone la pubblicazione a partire dal mese di luglio 2018 e, senza mai sollevare contestazione alcuna né avanzare richieste di sospensione o riduzione delle pubblicazioni rispetto a quanto concordato, provvedendo al pagamento al ricevimento delle prime due fatture emesse da (cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso monitorio). Parte_1
Inoltre, a fondamento della propria pretesa creditoria, parte appellante aggiunge che, nel presentare istanza al per il riconoscimento del credito d'imposta, CP_5 Controparte_1
(doc. n. 4) ha confermato la propria volontà di investire nel 2018 in pubblicità a mezzo stampa un importo pari al corrispettivo concordato con in euro 150.000,00 per la Parte_1 realizzazione della campagna pubblicitaria de qua.
In tesi di parte appellante, nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, la
[...] ha espressamente riconosciuto di avere concluso il riferito accordo con CP_1 [...]
per l'effettuazione di una «campagna pubblicitaria in favore dell'opponente del valore Pt_1 di € 150.000,00 » ed ha, inoltre, riconosciuto il corretto adempimento da parte di Parte_1 delle prestazioni relative alla campagna pubblicitaria 2018.
Sennonché, dopo avere provveduto al pagamento della fattura n. 1176/2018 emessa da
[...]
il 31 dicembre 2018 sulla quale compariva per errore la dicitura “SALDO Pt_1
CAMPAGNA 2018”, ha ritenuto di avere correttamente adempiuto Controparte_1
l'obbligazione di pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite in suo favore da
[...]
e di non essere tenuta al pagamento del residuo importo concordato;
importo residuo Pt_1 per il quale ha emesso un'unica fattura, la n. 1/192 (doc. n. 1), per ottenerne il Parte_1 saldo.
Tale fattura è rimasta insoluta ed è stata poi azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio.
Parte appellante contesta la ricostruzione della vicenda offerta dalla società Controparte_1 secondo cui, in forza della mancata conclusione delle trattative (che avevano ad oggetto anche accordi diversi e coinvolgevano terzi soggetti e nell'ambito dei quali doveva inserirsi anche la conclusione del contratto di pubblicità tra e ) le parti si Controparte_1 Parte_1 sarebbero accordate per un diverso corrispettivo per la campagna pubblicitaria eseguita, ridotto rispetto all'importo originariamente previsto, di tal che nulla più sarebbe dovuto a , Parte_1 oltre al pagamento delle prime due fatture. Parte appellante contesta che l'opponente in primo grado non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la conclusione dei pretesi accordi intervenuti tra le parti per la modifica dell'ammontare del corrispettivo spettante a a fronte dell'esecuzione della Parte_1 campagna pubblicitaria.
In tesi di parte appellante, la prospettazione di parte opponente in primo grado della intervenuta modificazione degli accordi tra le parti per la riduzione del corrispettivo originariamente convenuto sarebbe del tutto sfornita di prova.
La aggiunge, inoltre, che i pretesi accordi modificativi del contratto di Parte_1 pubblicità sarebbero intervenuti quando lo stesso era già in corso di esecuzione, se non addirittura concluso.
Le risultanze del giudizio di primo grado avrebbero dovuto indurre il Tribunale a riconoscere la sussistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti avente ad oggetto la realizzazione della campagna pubblicitaria in favore di e che il contratto di pubblicità Controparte_1 concluso tra le parti ha avuto piena e corretta esecuzione da parte della Società opposta, alla quale va pertanto riconosciuto il corrispettivo in origine pattuito.
Parte appellante articola un secondo motivo di censura, deducendo che la decisione impugnata è viziata da errore nell'interpretazione ed applicazione alla fattispecie delle disposizioni di cui all'art. 1321 e 1325 c.c. e più in generale delle norme che regolano la conclusione del contratto di cui agli artt. 1326 e 1327 c.c.
Parte appellante osserva che la sentenza del Tribunale erroneamente afferma che non è stata fornita la dimostrazione dell'intervenuta formazione del consenso tra le parti su tutti gli elementi del contratto, atteso che, nel caso di specie, l'esecuzione delle prestazioni ex art. 1327 c.c. dedotte in contratto sarebbe dimostrata per tabulas, così come risulta ampiamente dimostrata anche la conoscenza dell'intervenuta esecuzione in capo alla parte opponente la quale ha ricevuto da Polo Grafico comunicazione e prova delle inserzioni pubblicate (doc. n. 10 di controparte nel fascicolo di primo grado).
In tesi di parte appellante, la circostanza che la scrittura privata proposta dalla
[...] non risulti da questa sottoscritta, essendo comunque stata prodotta in causa da CP_1 entrambe le parti (cfr. doc. n. 6 fascicolo monitorio e doc. n. 11 di controparte) avrebbe dovuto essere valutata, unitamente alla intervenuta conclusione dello stesso per fatti concludenti, come equivalente della manifestazione del consenso ai fini del perfezionamento del contratto, avendo entrambe le parti dato esecuzione – almeno inizialmente per quanto riguarda
[...]
– alle obbligazioni nella stessa dedotte. CP_1
La osserva che la produzione in giudizio, ad opera della parte che non Parte_1
l'aveva sottoscritta, di una scrittura privata, è equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto.
Quale terzo motivo di appello la deduce l'errata valutazione delle istanze Parte_1 istruttorie, avendo il Tribunale rigettato le istanze di prova testimoniale formulate dalla Società opposta, odierna appellante, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c, e l'istanza di ammissione di CTU volta ad accertare la congruità delle pubblicazioni effettuate da ed il loro Parte_1 costo e valore commerciale.
Parte appellante osserva che i capitoli di prova per testimoni dedotti in primo grado mirano a dimostrare le modalità di svolgimento delle prestazioni pubblicitarie, eseguite da Parte_1 con il preventivo accordo e l'approvazione della oltre a confermare che è Controparte_1 stata inviata alla copia di tutte le inserzioni pubblicate. D'altro canto, la Controparte_1
CTU richiesta, lungi dall'avere natura esplorativa, sarebbe rilevante ai fini della decisione, anche ad integrazione della documentazione prodotta, in quanto diretta a confermare la congruità del corrispettivo pattuito tra le parti e richiesto da la campagna Parte_5 pubblicitaria eseguita. Parte appellante deduce che le fatture prodotte agli atti non consentono di risalire direttamente ai criteri in base ai quali il corrispettivo convenuto è stato determinato.
In riforma della decisione impugnata, l'esponente ripropone pertanto le istanze istruttorie già formulate in primo grado.
Infine, parte appellante articola un quarto motivo di appello per quanto riguarda la condanna alle spese di lite. In particolare, nel richiedere la riforma della sentenza impugnata in accoglimento del presente gravame, la chiede che venga per l'effetto Parte_1 riformata anche la decisione che il Tribunale ha assunto in ordine alle spese del giudizio di primo grado in applicazione del principio della soccombenza.
Parte appellante aggiunge di aver provveduto a dare esecuzione alla sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna della Società al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, pagando in favore dell'appellata gli importi liquidati dal Controparte_1
Tribunale di Cuneo, secondo il conteggio portato dall'atto di precetto da quest'ultima notificato alla Società il 12 dicembre 2022 (che si produce quale ns. doc. n. 1). Tale pagamento è stato accompagnato dalla espressa riserva di appello e di ripetizione all'esito dell'impugnazione (ns. doc.ti nn. 2 e 3).
La deduce, quindi, che l'eventuale riforma della sentenza di primo grado Parte_1 comporterà, nell'an o nel quantum, la condanna dell'appellata alla Controparte_1 restituzione delle somme percepite, in tutto o in parte, secondo le statuizioni della Corte d'Appello anche in ordine alle spese legali del giudizio di primo grado.
L'appellata contesta in fatto ed in diritto il proposto atto di Controparte_1 appello ed eccepisce che con il primo motivo di appello l'appellante, nell'affermare che il Tribunale di Cuneo avrebbe errato nel non ritenere provata la sussistenza del rapporto contrattuale inter partes, si è limitato ad elencare i documenti che, secondo la prospettazione avversaria, dovrebbero dimostrare l'intervenuta conclusione del contratto.
Tale contratto avrebbe ad oggetto il pagamento di € 183.000,00 (€ 146.400,00, pari alla somma ingiunta, oltre ad € 36.600,00 di cui alle fatture nn. 1027/2018 e 1176/2018 regolarmente pagate) per la pubblicazione, per soli 4 mesi (01.09.2018 – 31.12.2018), di inserzioni pubblicitarie sul quotidiano “Il Giornale del Piemonte e della Liguria”, sui settimanali “La Bisalta”, “Il Nuovo Braidese” e “La Piazza Grande”, e sui periodici “Espansione” e “Banca Finanza” (prodotti editoriali – afferma parte appellata - non dotati di grande diffusione e notorietà).
I documenti allegati da parte appellante sono: le inserzioni pubblicitarie (tutte identiche – costituite da alcune fotografie accompagnate dal logo e dai dati societari di
[...]
; la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta (inviata all'epoca CP_1 delle trattative – poi non concluse - e superata dalla successiva “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” allegata sub doc. 5 fascicolo primo grado); la corrispondenza intercorsa tra legali in relazione alle trattative pendenti.
In tesi di parte appellata, si tratta di documenti inidonei a dimostrare la sussistenza del credito ingiunto, in quanto da essi emerge, al contrario, che le trattative interpartes non si sono mai perfezionate e che l'importo ingiunto è ictu oculi inverosimile rispetto alla prestazione appaltata (pubblicazione su modesti giornali locali di fotografie affiancate dal logo della società per soli 4 mesi).
Lo stesso contegno preprocessuale di dimostrerebbe l'infondatezza della Parte_1 domanda di pagamento.
A tal fine, parte appellata rileva che la fattura n. 1176 del 31.12.2018 reca la dicitura, avente portata confessoria, “SALDO CAMPAGNA 2018” ed è stata emessa l'ultimo giorno dell'anno 2018, corrispondente con l'ultimo giorno in cui ha effettuato sui suoi giornali Parte_1 inserzioni pubblicitarie in favore di . Invece, la fattura oggetto di Controparte_1 decreto Ingiuntivo è stata emessa in data 02.04.2020, quasi un anno e mezzo dopo la cessazione della campagna pubblicitaria del 2018.
In ordine alle prestazioni eseguite, parte appellata osserva che è pacifico in causa che
[...]
abbia effettivamente svolto prestazioni di natura pubblicitaria, ma eccepisce che le Pt_1 stesse sono state già regolarmente saldate con il pagamento delle fatture n. 1027 in data 22.10.2018 e n. 1176 in data 31.12.2018 (quest'ultima recante l'espressa indicazione “SALDO CAMPAGNA 2018”), dell'importo complessivo di € 30.000,00 oltre IVA cfr. docc. 2 e 3 fascicolo primo grado).
La afferma, quindi, che la sentenza impugnata è del tutto immune da Controparte_1 vizi laddove afferma che: “La dimostrazione dell'intervenuta formazione del consenso tra le odierne parti processuali sulla vincolatività della scrittura indicata dalla opposta quale fonte del credito, non può quindi certamente fondarsi né sulla mera bozza di “scrittura privata integrativa” (allegata sub doc. 6 al ricorso monitorio e depositata in formato integrale da parte opponente sub doc. 11) né sulla fattura azionata in sede monitoria (la quale non ha alcuna efficacia probatoria nell'ambito della c.d. piena cognizione: cfr., per tutte, Cass., sent. 12.1.2016, n. 299) né sulla comunicazione per accesso al credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari avanzata da (doc. 4 ricorso monitorio), Controparte_1 trattandosi di documenti unilateralmente redatti. D'altronde, sotto tale ultimo aspetto non può sottacersi come parte opponente, in sede di citazione, abbia prodotto la successiva dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, datata 31.1.2019 (doc. 5) da cui emerge che il credito di imposta in questione è stato concretamente fruito per importi investiti in misura notevolmente inferiore (Euro 30.500,00) a quelli risultanti dalla prima comunicazione (Euro 150.000,00). Tale circostanza, quindi, non fa altro che confermare la tesi della mancata stipula dell'accordo pubblicitario in questione, rimasto lettera morta”.
Per quanto riguarda il secondo motivo d'appello mediante il quale parte appellante afferma che il Tribunale avrebbe “erroneamente afferma[to] che non sarebbe stata fornita la dimostrazione dell'intervenuta formazione del consenso tra le parti su tutti gli elementi del contratto”, la osserva che il preteso accordo, che avrebbe dovuto disciplinare Controparte_1
l'esecuzione della campagna pubblicitaria, era direttamente connesso a trattative aventi ad oggetto un'operazione di compravendita immobiliare (mai conclusa) coinvolgente anche Nell'ambito di tali trattative, qualora l'operazione si fosse Controparte_6 conclusa, avrebbe effettuato una campagna pubblicitaria in favore Parte_1 dell'esponente del valore di € 150.000,00, secondo i termini e con le modalità indicate in un Memorandum Of Understanding (il “MOU”) ed in una scrittura privata integrativa (la “Scrittura Integrativa”), peraltro entrambe aventi come parte contraente e non Controparte_4 docc. 12 e 13 fascicolo primo grado). Controparte_1
Parte appellata eccepisce che è pacifico che tanto il MOU quanto la Scrittura Integrativa siano stati sottoscritti solo da e che un atto come il MOU non ha natura giuridica Parte_1 di contratto – né preliminare né definitivo – e quindi non spiega effetti obbligatori, avendo l'unica funzione di fissare i punti sui quali si intende avviare una trattativa (che nella fattispecie, per come già detto, non è stata conclusa).
L'odierna appellata osserva che la , consapevole dell'inesistenza di contratti Parte_1 sottoscritti, ha tentato di dimostrare il perfezionamento di accordi producendo lo scambio di comunicazioni e di bozze tra i legali delle Società. Tuttavia, il semplice scambio di bozze tra legali non può determinare l'insorgenza di alcun incontro di volontà tra le parti, atteso che tale scambio di comunicazioni tra legali non ratifica alcun operato né può far desumere che sia stato perfezionato alcun accordo.
Al contrario, parte appellata rileva che se l'accordo vi fosse stato le parti avrebbero sottoscritto un contratto.
Inoltre, parte appellata ribadisce che l'ipotetica parte contraente del MOU e della Scrittura Integrativa sarebbe stata (C.F. ), e non Parte_6 P.IVA_4
Dall'indicazione di come contraente Controparte_1 Controparte_4 discende che l'impegno, ove perfezionato, sarebbe stato assunto da una Società diversa da lla quale, dunque, non avrebbe potuto (e non può) essere chiesto Controparte_1 alcunché.
In questa prospettiva, parte appellata richiama l'art. 1381 c.c. ed osserva che , Parte_1 sostenendo l'inadempimento di all'obbligazione asseritamente Controparte_1 promessa da una diversa società ( ), con atto comunque mai Controparte_4 sottoscritto, avrebbe potuto e dovuto agire esclusivamente nei confronti di quest'ultima.
In ogni caso, l'odierna appellata eccepisce che i documenti allegati in giudizio sono privi della sottoscrizione di qualsivoglia Società del e, oltretutto, presentano spazi Parte_7 lasciati in bianco che avrebbero dovuto essere compilati solo successivamente e solo in caso di conclusione della presupposta operazione immobiliare. Ne consegue che gli atti prodotti in giudizio dall'appellante sono privi di qualsivoglia efficacia vincolante.
Parte appellata eccepisce che non sarebbe dato comprendere quali “fatti concludenti” (per come invece afferma controparte) dovrebbero dimostrare la sottoscrizione dell'inesistente contratto pubblicitario oggetto di causa del valore di € 150.000,00, posto che l'unico “fatto concludente” è la decisione di ( e non COSTRUZIONI) di non voler sottoscrivere CP_1 CP_4 la Scrittura Integrativa.
Per quanto concerne il terzo motivo d'appello con cui la contesta l'errata Parte_1 valutazione delle istanze istruttorie, l'odierna appellata osserva che la decisione del Giudice di prime cure sul punto è da ritenersi corretta, in quanto il presente giudizio ha intrinsecamente natura documentale, trattandosi di pubblicità eseguita su quotidiani locali (vds. docc. 3 e 10 del ricorso monitorio) e l'istruttoria testimoniale sarebbe del tutto superflua. A tal fine, deduce che sono chiare e non contestate le modalità e la quantità di pubblicità effettuata da
[...]
, così come è pacifico il lasso temporale in cui sono state eseguite le prestazioni Pt_1
(settembre 2018 – dicembre 2018).
In merito alla richiesta di esperimento della CTU, parte appellata osserva come sia del tutto corretta la determinazione del Giudice di prime cure, trattandosi di richiesta palesemente esplorativa, non avendo, peraltro, prodotto in primo grado nemmeno una Parte_1 perizia di parte per dimostrare la congruità dell'importo ingiunto.
Per quanto riguarda il quarto motivo d'appello, instando per il Controparte_1 rigetto dell'appello avversario, chiede che sia confermata la statuizione del Giudice di prime cure in punto di spese di lite e che controparte sia condannata anche al pagamento delle spese del grado d'appello. Parte appellata conferma, in ogni caso, che ha Parte_1 provveduto a saldare a e spese di lite di primo grado. Controparte_1
La propone, altresì, appello incidentale osservando che il Controparte_1
Tribunale di Cuneo non ha accolto la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata in primo grado in considerazione della “complessità dei rapporti commerciali sussistenti tra le parti e l'effettivo svolgimento di una prestazione pubblicitaria da parte della in favore Parte_1 della (cfr. pag. 6 Sentenza). Controparte_1
La afferma che l'appello avversario induce Controparte_1 [...]
d impugnare la suddetta statuizione. La mala fede di controparte emergerebbe CP_1 dai seguenti dati documentali. Il presunto contratto su cui fonda la propria Parte_1 domanda (i.e. la Scrittura Integrativa mai sottoscritta) prevedeva il corrispettivo totale di € 150.000,00 oltre IVA (art. 2) con pagamenti “quindicinali”, il primo di € 15.000,00 oltre IVA ed i successivi di € 10.000,00 oltre IVA, con decorrenza “dal corrente mese di ottobre 2018” (art. 2 lett. a).
Se il contratto fosse stato sottoscritto, il pagamento (e le relative prestazioni) avrebbero dovuto quindi esaurirsi nel mese di maggio 2019 (ottobre 2018 = € 25.000,00 / novembre 2018 = 20.000,00 / dicembre 2018 = 20.000,00 / gennaio 2019 = 20.000,00 / febbraio 2019 = 20.000,00 / marzo 2019 = 20.000,00 / aprile 2019 = 20.000,00 / maggio 2019 = residui € 5.000,00, per l'importo complessivo di € 150.000,00).
È pacifico, invece, (cfr. docc. 3 e 7 fascicolo monitorio) che le inserzioni siano avvenute dal mese di settembre 2018 al mese di dicembre 2018.
Pertanto, parte appellata rileva che, anche a voler applicare il contratto che mai è stato concluso, l'importo richiesto da controparte (complessivi € 150.000,00 oltre IVA) sarebbe del tutto inverosimile poiché riferito all'intero periodo ottobre 2018 – maggio 2019, mentre le inserzioni sono cessate a dicembre 2018.
Al massimo, quindi, avrebbe potuto essere chiamata a Controparte_1 corrispondere la somma di € 35.000,00 oltre IVA (€ 65.000,00 oltre IVA relativi ai mesi di ottobre 2018 – dicembre 2018, detratta la somma di € 30.000,00 oltre IVA già versata di cui alle fatture sub docc. 2 e 3 fascicolo di primo grado).
Il suddetto conteggio, in tesi di parte appellata, dimostrerebbe che se controparte avesse agito in via monitoria per richiedere il pagamento della somma di € 35.000,00 oltre IVA, essa avrebbe promosso un'azione, sì, infondata (posto che la Scrittura Privata mai sottoscritta non ha mai regolato i rapporti tra le Parti), ma quantomeno non temeraria. deduce, quindi, che avendo controparte agito per l'esorbitante somma Controparte_1 di € 146.000,00 (ipoteticamente dovuta solo se le inserzioni fossero state effettuate fino al mese di maggio 2019), l'azione di controparte è da ritenersi connotata da mala fede ed è, quindi, temeraria.
In considerazione, di quanto sopra esposto, la società chiede che Controparte_1 ia condannata al pagamento, oltre che delle spese processuali ai sensi Parte_1 dell'art. 91 c.p.c., anche di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Il presente atto di appello è da ritenersi infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Il primo ed il secondo motivo di appello possono essere esaminati unitariamente. Infatti, con il primo motivo di appello l'appellante deduce che il Tribunale di Cuneo ha errato nel non ritenere provata la sussistenza del rapporto contrattuale inter partes, mentre con il secondo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che non sarebbe stata data dimostrazione dell'intervenuta formazione del consenso tra le parti su tutti gli elementi del contratto, così errando nell'applicazione alla fattispecie delle norme di cui agli artt. 1321 e 1325 c.c. e più in generale delle norme che regolano la conclusione del contratto (artt. 1326 e 1327 c.c.)
Entrambi i motivi di censura sono infondati.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che non sia stata offerta dalla per Parte_1 come era suo onere la prova della stipula del contratto pubblicitario posto a base della pretesa creditoria e, quindi, ha ritenuto che parte opposta non abbia dato la dimostrazione dell'intervenuta formazione del consenso delle parti. La Corte osserva che del tutto correttamente il Tribunale in primo grado ha ritenuto non idonee a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale sotteso alla fattura n. 1/192 azionata con la procedura monitoria né la bozza di scrittura privata integrativa, né la comunicazione per accesso al credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari avanzata da Controparte_1 oggetto dello scambio di missive tra i legali delle società.
A tal fine, occorre premettere che non può assumere alcuna efficacia probatoria, in presenza delle specifiche e plurime contestazioni effettuate dalla la fattura Controparte_1 azionata in sede di ricorso monitorio atteso che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. n. 34831 del 29/12/2024).
Per quanto concerne poi la corrispondenza intercorsa tra i legali delle due società e le scritture private allegate in atti, la Corte osserva che la documentazione allegata agli atti del giudizio di primo grado comprova la circostanza (peraltro, non contestata) che tra le due società erano intercorse nel 2018 trattative aventi ad oggetto un'operazione di compravendita immobiliare coinvolgente anche altra società ( e che nell'ambito di tali Controparte_6 trattative, qualora l'operazione si fosse conclusa, avrebbe effettuato una Parte_1 campagna pubblicitaria in favore dell'odierna appellata del valore di € 150.000,00, secondo i termini e con le modalità indicate in un Memorandum Of Understanding (il “MOU”) ed in una scrittura privata integrativa (la “Scrittura Integrativa”).
Orbene, la dimostrazione dell'intervenuto accordo su tutti i punti essenziali oggetto della trattativa non è stata fornita.
Infatti, non può riconoscersi tale efficacia probatoria alla scrittura integrativa (depositata in versione integrale dalla stessa parte opponente in primo grado al doc. 12) sottoscritta soltanto da né il Memorandum d'Intesa parimenti sottoscritto soltanto da Parte_1 Pt_1
e da cui emerge come fossero in corso tra le parti trattative aventi ad oggetto Parte_1 un'operazione di compravendita immobiliare, coinvolgente un terzo soggetto, nel cui contesto si intendevano regolare anche i rapporti pubblicitari.
Né può riconoscersi alcuna idoneità probatoria dell'intervenuto perfezionamento del contratto alle missive intercorse tra i legali delle due società che avevano ad oggetto esclusivamente lo scambio delle scritture (di cui si è detto sopra) con cui di volta in volta le parti miravano ad individuare e documentare i punti delle trattative in corso di discussione tra le parti.
Infatti, ai sensi dell'art. 1326 c.c. nei c.d. contratti a formazione progressiva, il momento perfezionativo del contratto coincide di regola con quello in cui tra le parti sia raggiunto l'accordo sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari. Le mere minute non possono assurgere a prova del contratto perfezionato qualora, da un lato, non contengano l'indicazione dei suoi elementi essenziali e soprattutto non risulti che le parti abbiano voluto vincolarsi definitivamente anche in base al loro comportamento successivo, inteso a dare esecuzione all'accordo risultante dalla puntuazione, sempreché tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione.
Nel caso in esame, non risulta fondato quanto affermato da parte appellante secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe errato nell'interpretazione ed applicazione oltre che dell'art. 1326 c.c. anche dell'art. 1327 c.c., in quanto il contratto è da ritenersi concluso nel momento in cui allo stesso viene data esecuzione. In tal senso, la deduce di aver Pt_1 Parte_1 dimostrato l'esistenza del contratto pubblicitario oggetto di causa del valore di € 150.000,00 per fatti concludenti.
Sul punto, occorre osservare, tuttavia, che, da un lato, lo schema di cui all'art. 1327 c.c. può essere attivato su richiesta del proponente, quando è lui a sollecitare l'immediata esecuzione senza previa risposta, oppure, nel silenzio della proposta, lo schema di conclusione del contratto ex art. 1327 c.c. può risultare dalla natura dell'affare. Sennonché la prova dei suddetti requisiti non è stata nemmeno allegata da parte appellante.
A tal fine, occorre rilevare che non è contestato che abbia svolta attività Parte_1 pubblicitaria in favore di parte appellata;
attività di cui sono state documentate le modalità, la quantità ed il periodo temporale di svolgimento (da settembre 2018 a dicembre 2018).
Sennonché a fronte di tale attività pubblicitaria, sono state emesse da parte opposta, per l'importo complessivo di € 30.000,00 le fatture n. 1027 del 22.10.2018 e la n. 1176 del 31.12.2018 quest'ultima recante la dicitura “SALDO CAMPAGNA 2018”.
Orbene, parte opponente in primo grado ha documentato il saldo delle suddette fatture (circostanza non contestata) ed ha eccepito di nulla dovere per la successiva fattura emessa il 02.04.2020 a distanza di un anno e mezzo dopo la cessazione della campagna pubblicitaria del 2018.
A tal fine, parte appellata ha sconfessato il valore probatorio attribuito da parte appellante alla comunicazione di accesso al credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari formulata da allegando agli atti del giudizio di primo grado la successiva Controparte_1 dichiarazione sostitutiva datata 31.1.2019, relativa agli investimenti pubblicitari effettuati, da cui risulta che il credito di imposta in esame è stato concretamente fruito per importi investiti in misura sensibilmente inferiore (vale a dire € 30.500,00) rispetto a quanto indicato nella prima comunicazione (vale a dire € 150.000,00). In questa prospettiva, del tutto correttamente il Giudice di primo grado ha rilevato che tale circostanza conferma l'assunto di parte opponente in primo grado della mancata stipula del contratto pubblicitario per l'importo preteso da parte opposta.
Nè può ritenersi che la dicitura “SALDO CAMPAGNA 2018” di cui alla fattura del 31.12.2018 sia frutto di un mero errore materiale da parte della peraltro, genericamente Parte_1 addotto e non meglio specificato. Da essa semmai emerge un indizio probatorio contro l'emittente.
Ne deriva che il primo e secondo motivo di appello devono essere rigettati. Per quanto concerne, infine, il terzo motivo di appello secondo cui erroneamente il Tribunale di primo grado ha rigettato le richieste di prova orale e la richiesta di CTU volta ad accertare la congruità delle pubblicazioni effettuate da ed il loro costo e valore commerciale, Parte_1 anch'esso deve ritenersi infondato. In merito alla richiesta di CTU parte appellante deduce che la stessa sarebbe necessaria al fine di determinare il valore delle prestazioni eseguite dalla
[...]
, atteso che le fatture dalla medesima emesse non consentono di risalire direttamente ai Pt_1 criteri in base ai quali il corrispettivo convenuto è stato determinato.
Orbene, la Corte osserva che il Giudice di primo grado ha rigettato le richieste istruttorie specificamente motivando come da ordinanza del 28.09.21.
Sul punto parte appellante si è limitata ad affermare che i capitoli di prova dedotti in primo grado mirano a dimostrare le modalità di svolgimento delle prestazioni pubblicitarie eseguite dall'appellante. Sennonchè, le richieste di prova orale per come capitolare risultano essere in parte relative a circostanze generiche (vds. cap. 1 e 4 di cui alla seconda memoria istruttoria di parte opposta) ed in parte relative a circostanze documentali. In effetti, i capitoli di prova per come genericamente formulati non risultano influenti ai fini della dimostrazione dell'assunto di parte appellante circa lo svolgimento dell'attività pubblicitaria per l'importo di € 150.000,00 e secondo le modalità descritte dalla Polo Grafico ed oggetto delle trattative non concluse.
Analogamente anche la richiesta di CTU sulla cui ammissione parte appellante insiste anche nella presente sede risulta essere meramente esplorativa e, pertanto, non meritevole di accoglimento in considerazione delle carenze probatorie suindicate (vds. da ultimo Cass.. 8498 del 31/03/2025 secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto ad ogni altra questione non espressamente esaminata, l'appello proposto da deve essere respinto, con conseguente conferma integrale della sentenza di Parte_1 primo grado anche in punto di spese di lite.
Appello Incidentale proposto da Controparte_1
Parte appellata si duole del mancato accoglimento da parte del Giudice di Controparte_1 primo grado della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. A tal fine, deduce che la malafede dell'appellante deriverebbe dalla circostanza che anche a voler applicare il mai sottoscritto contratto, l'importo richiesto da , alla luce di un semplice calcolo matematico, Parte_1 sarebbe esorbitante in quanto riferito all'intero periodo ottobre 2018-maggio 2019 mentre le inserzioni pubblicitarie sono cessate a dicembre 2018. Pertanto, parte appellata chiede che la sia condannata oltre che al pagamento delle spese processuali ex art. 91 c.p.c. Parte_1 anche al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
L'appello incidentale non è meritevole di accoglimento, non ravvisandosi nella condotta di nel caso concreto, un abuso del processo. Parte_1
Il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. (introdotto dalla legge n. 69/2009) contempla, infatti, una nuova sanzione attribuendo al giudice il potere, in ogni caso e d'ufficio, di condannare la parte interamente soccombente al pagamento, oltre che delle spese e degli onorari, anche di altra somma equitativamente determinata.
Sul punto occorre richiamare quanto di recente statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
14/10/2021, n. 28226) secondo cui “la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art.
96, co. 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Orbene, la Corte osserva che la domanda risarcitoria ex art. 96, co. 3, c.p.c. non è meritevole di accoglimento in quanto l'esercizio dell'azione processuale intentata dall'odierno appellante non può ritenersi assistita dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
Peraltro, anche ove si richiami l'indirizzo secondo cui la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
"abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. 24.9.2020, n.
20018), parimenti non si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di condanna formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. Infatti, nel caso di specie, non si ritiene ravvisabile nella condotta tenuta dall'odierna appellante una fattispecie integrante gli estremi dell'abuso del processo, non potendo ritenersi che la
[...]
, nel richiedere il pagamento delle somme oggetto di causa e per le ragioni Pt_1 dettagliatamente esposte in atti, abbia agito nel primo grado del giudizio in maniera pretestuosa volta a strumentalizzare l'esercizio dell'azione processuale per fini diversi da quelli per i quali quel potere viene riconosciuto dalla legge.
L'abuso del processo (che implica in sé una componente intenzionale), infatti, ricorre allorché, in violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti (Cass. 07.03.2017 n. 5677).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Corte osserva che le domande della CP_1 ex art. 96 c.p.c. non meritano accoglimento non sussistendo nel caso di specie Controparte_1
i requisiti giustificativi della richiesta.
- Spese processuali
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza di parte appellante ed, in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. Parte_1
10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (da parametrarsi alla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto), del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si liquidano, in favore della parte
Appellata nei seguenti termini: Controparte_1
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Totale: € 12.154,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in relazione all'appello presentato da Parte_1
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 924/2022, nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza disattesa, Controparte_1
- Rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 924/2022 emessa dal Tribunale di
Cuneo in data 19.10.22 e pubblicata in data 27.10.22;
- Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, liquidate nella complessiva somma di € 12.154,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 che ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
[...] quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell'11.06.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Angela Giunta dott.ssa Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Cecilia MARINO PRESIDENTE
Dott. Roberto RIVELLO CONSIGLIERE
Dott.ssa Angela GIUNTA CONSIGLIERE rel
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 601\2023 R.G. promossa da: cod.fisc. , P.IVA ), con sede in Mondovì Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
(CN), Corso Italia n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Delegato sig. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe M. Ricci e Andrea Parte_2
Alloati, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino, via degli Stampatori n.21, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro tempore ed Amministratore Delegato Ing. , con sede legale CP_2 in Villanova Mondovì (CN), Via Cave n. 28/3, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco DAL PIAZ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, Via Sant'Agostino n. 12, come da procura in atti;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Udienza di precisazione delle conclusioni con trattazione scritta del 05.06.25
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, e previe le declaratorie del caso: in via istruttoria,
- ammettere i capitoli di prova per testimoni dedotti in primo grado con i nn. da 1 a 4 nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. 31 maggio 2021 di parte convenuta in opposizione
[...]
con i testi ivi indicati;
Parte_1
- disporsi consulenza tecnica volta a determinare in base ai costi correnti il corretto compenso per la campagna pubblicitaria eseguita dalla Polo Grafico S.p.a. a favore della
compenso d accertare. Controparte_1
in via principale, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma dell'appellata Parte_1 sentenza n. 924/2022 del Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, depositata il 27 ottobre 2022: respingere l'avversaria opposizione e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Cuneo il 27 agosto 2020 n. 1130/2020 (R.G. n. 2073/2020) respingere ogni altra domanda della parte appellata;
in via subordinata, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare tenuta e condannare l'appellata al pagamento in favore della Società appellante Controparte_1 [...] della somma di euro 146.400,00 portata dalla fattura n. 1/192 del 2 aprile 2020 Parte_1 con gli interessi legali di mora dalla data della fattura fino al saldo effettivo;
in ogni caso, per effetto dell'accoglimento dell'appello, in tutto o in parte, condannare l'appellata alla restituzione in favore di di quanto Controparte_1 Parte_1 pagato in esecuzione della sentenza di primo grado per le spese legali;
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre gli accessori di legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, azione, eccezione:
- in via principale, nel merito:
- confermare la Sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto l'opposizione, dichiarando nullo e/o illegittimo e/o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocando il Decreto Ingiuntivo n. 1130/2020 in data 27.08.2020 emesso dall'Ill.mo Tribunale di Cuneo, Giudice Dott. Ruggero BERARDI, e, in ogni caso, rigettare l'appello di ed Parte_1 ogni avversaria pretesa;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di ei confronti di Parte_1 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e, per l'effetto, Controparte_1 condannare lla refusione delle spese processuali ai sensi dell'art. 91 Parte_1
c.p.c. ed al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Cuneo la al fine di ottenere la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1130/2020 emesso in favore della ed avente ad oggetto la Parte_1 corresponsione di € 146.400,00 (oltre interessi e spese di procedura), a titolo di corrispettivo per attività pubblicitaria.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando i motivi di opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via riconvenzionale, parte opposta chiedeva la condanna della al pagamento di € 146.400,00 oltre interessi al tasso Controparte_1 commerciale dalla data di emissione della fattura.
Con sentenza n. 924\2022 pubblicata il 22.10.2022, il Tribunale di Cuneo accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 1130/2020 ed, altresì, rigettava la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato la Parte_1 interponeva appello avverso tale sentenza chiedendone la riforma sulla base dei motivi di cui infra al fine di ottenere l'accoglimento della domanda respinta dal Tribunale.
L'appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di appello.
All'udienza del 05.06.25, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la Corte assumeva la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio la per ottenere la Controparte_1 Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore di quest'ultima, contestando l'inesistenza di un titolo giustificativo di tale pretesa e lo svolgimento di attività ulteriore rispetto a quella già saldata con le fatture nn. 1027 e 1176 del 2018.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo ritenendo che Parte_1 non abbia assolto al proprio onere probatorio, per non avere la società opposta provato
[...]
l'esistenza del rapporto contrattuale, posto a fondamento della pretesa creditoria e contestato dall'opponente in primo grado. A tal fine, il Tribunale ha osservato che il contratto pubblicitario (figura atipica riconducibile all'appalto di servizi) pur non essendo soggetto al requisito della forma scritta, richiede la dimostrazione dell'intervenuto accordo delle parti ex artt. 1321 e 1325 c.c., la cui mancanza è espressamente indicata dal legislatore come causa di nullità del contratto.
Ad avviso del Tribunale tale prova difetta, essendo unicamente emersa la circostanza (peraltro, non contestata tra le parti processuali), che nel 2018 erano sussistenti trattative afferenti ad una campagna pubblicitaria del valore di € 150.000,00 che avrebbe dovuto svolgere Parte_1 in favore di nell'ambito di un'operazione coinvolgente anche altre parti. Controparte_1
Tuttavia, tale trattativa non si concludeva.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto inidonei a dimostrare l'intervenuta formazione del consenso, tra le parti del giudizio, sulla vincolatività della scrittura indicata dall'opposta quale fonte del credito, i documenti allegati in giudizio dalla medesima, trattandosi di documenti unilateralmente redatti.
In specie, non ha ritenuto idonei a dimostrare la formazione del consenso tra le parti su tutti i punti venuti in discussione e prospettati da parte opposta i seguenti documenti:
1) la bozza di scrittura privata integrativa (doc. 6 allegato al ricorso monitorio e depositata in formato integrale da parte opponente sub doc 11);
2) la fattura azionata in sede monitoria (la quale non ha alcuna efficacia probatoria nell'ambito della piena cognizione);
3) la comunicazione per accesso al credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari avanzata da IU IO (doc. 4 allegato al ricorso monitorio).
Con riguardo a quest'ultimo documento il Tribunale ha osservato che parte opponente, in sede di citazione, ha prodotto la successiva dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, datata 31.1.2019 (doc. 5) da cui emerge che il credito d'imposta è stato concretamente fruito per importi investiti in misura notevolmente inferiore (€ 30.500,00) rispetto a quelli risultanti dalla prima comunicazione (€ 150.000,00). Il Giudice di prime cure ha osservato, quindi, che tale circostanza conferma ulteriormente la tesi della mancata stipula dell'accordo pubblicitario.
Per quanto concerne le richieste di prova articolate da parte opposta, il Tribunale ha osservato che non sono stati articolati capitoli di prova orale specifici volti a dimostrare l'esistenza di un accordo verbale tra le parti nei termini riferiti dal creditore. Per quanto riguarda, invece, la richiesta di CTU il Giudice di prime cure ha ritenuto tale richiesta del tutto esplorativa, anche alla luce di quanto già pacificamente corrisposto da parte opponente per l'attività pubblicitaria documentata da parte opposta (afferente a pubblicazioni su giornali nel corso del 2018) e della dicitura “SALDO CAMPAGNA 2018” riportata nella fattura n. 11776 del 31.12.2018.
Sulla scorta di tale motivazione, il Giudice di prime cure ha, quindi, accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo ed, altresì, ha rigettato la domanda riconvenzionale di parte opposta volta ad ottenere il pagamento della somma di € 146.400,00 (riqualificata dal Tribunale come domanda subordinata alla revoca del decreto opposto) non essendo stata fornita prova dei fatti costitutivi della pretesa avanzata da Parte_3
Le ragioni dell'impugnazione possono così essere sintetizzate.
Le argomentazioni svolte dal Tribunale, in tesi di parte appellante, non sarebbero condivisibili in quanto si fonderebbero su un'errata interpretazione dei fatti di causa.
Parte appellante deduce di aver prodotto agli atti del giudizio di primo grado elementi sufficienti al fine di dimostrare la fondatezza della propria pretesa, depositando, in particolare, documenti idonei a contestare la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti per come ex adverso fornita. L'appellante aggiunge di aver offerto di provare mediante consulenza tecnica d'ufficio e mediante capitoli di prova per testimoni l'effettiva consistenza delle prestazioni eseguite in favore di e degli accordi conclusi, riguardo alla campagna pubblicitaria Controparte_1 del 2018.
Quale primo motivo di appello, la società deduce che il Giudice di prime cure Parte_1 ha erroneamente ritenuto che la medesima non abbia assolto l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, in quanto, nell'azionare con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. il proprio credito relativo al saldo del corrispettivo convenuto per le prestazioni pubblicitarie eseguite in favore di ha esposto di avere concluso nel mese di luglio 2018 con la Controparte_1
«un accordo che prevedeva tra l'altro un contratto di pubblicità su Controparte_1 mezzi di informazioni editati dal a favore della Parte_4 Controparte_1 per un controvalore totale di Euro 150.000,00 oltre IVA. L'accordo prevedeva altresì che la avrebbe saldato secondo le scadenze e cioè mensilmente la somma di Controparte_1
15.000,00 Euro più IVA il primo mese e successivamente il 15 e 30 di ciascun mese successivo».
Parte appellante deduce, quindi, di aver allegato e dimostrato di aver dato integrale esecuzione all'accordo effettuando, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2018 e il 30 dicembre 2018 le inserzioni pubblicitarie concordate e di averne trasmesso copia alla Controparte_1 mentre ha, invece, provveduto al pagamento delle sole prime due fatture Controparte_1 per un importo complessivo pari a euro 30.000,00 - rispetto al corrispettivo totale concordato tra le parti in euro 150.000,00 - lasciando insoluta la fattura emessa per il saldo e poi azionata con il ricorso monitorio.
Parte appellante deduce di aver prodotto in giudizio, a sostegno della domanda, i seguenti documenti:
- l'elenco delle testate interessate dalle inserzioni pubblicitarie in favore di
[...]
e delle date di tutte le uscite effettuate (doc. n. 3 allegato al ricorso CP_1 monitorio);
- la copia di tutte le inserzioni pubblicitarie pubblicate sulle diverse testate nel periodo settembre - dicembre 2018 con l'indicazione delle relative date di pubblicazione (doc. n. 7 allegato al ricorso monitorio e doc. n. 14 nel fascicolo del giudizio di primo grado);
- la copia della “Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali” per l'anno 2018, trasmessa da alla CP_1 Controparte_1
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 ottobre 2018, attestante la dichiarazione da parte di di avere effettuato o di dover effettuare nel 2018 Controparte_1 investimenti pubblicitari a mezzo stampa per un importo (pari al corrispettivo concordato con per la campagna pubblicitaria sopra riferita), di euro Parte_1
150.000,00 (doc. n. 4 e doc. n. 5 allegati al ricorso monitorio);
- la corrispondenza intercorsa nell'ottobre 2018 tra i legali delle parti con la quale veniva trasmessa alla la scrittura tra e , predisposta CP_3 Controparte_4 Parte_1 dal legale della prima, per la formalizzazione degli accordi relativi al contratto di pubblicità e portante l'espressa previsione dell'impegno a sottoscrivere il contratto avente ad oggetto i servizi di pubblicità forniti da a favore di Parte_1 [...]
“a fronte del corrispettivo di € 150.000,00 oltre IVA” (doc. n. 6 allegato al CP_1 ricorso monitorio, ed integralmente prodotta quale doc. n. 12 nel fascicolo del giudizio di opposizione ).
Parte appellante aggiunge che la ha dato anch'essa esecuzione all'accordo Controparte_1 concluso con per la campagna pubblicitaria concordando con la Società le testate, Parte_1 il numero e la periodicità delle uscite (cfr. doc. n. 3 citato), fornendo le fotografie e il materiale necessario per consentire a di realizzare le inserzioni pubblicitarie (cfr. doc. n. 7), Parte_1 approvandone la pubblicazione a partire dal mese di luglio 2018 e, senza mai sollevare contestazione alcuna né avanzare richieste di sospensione o riduzione delle pubblicazioni rispetto a quanto concordato, provvedendo al pagamento al ricevimento delle prime due fatture emesse da (cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso monitorio). Parte_1
Inoltre, a fondamento della propria pretesa creditoria, parte appellante aggiunge che, nel presentare istanza al per il riconoscimento del credito d'imposta, CP_5 Controparte_1
(doc. n. 4) ha confermato la propria volontà di investire nel 2018 in pubblicità a mezzo stampa un importo pari al corrispettivo concordato con in euro 150.000,00 per la Parte_1 realizzazione della campagna pubblicitaria de qua.
In tesi di parte appellante, nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, la
[...] ha espressamente riconosciuto di avere concluso il riferito accordo con CP_1 [...]
per l'effettuazione di una «campagna pubblicitaria in favore dell'opponente del valore Pt_1 di € 150.000,00 » ed ha, inoltre, riconosciuto il corretto adempimento da parte di Parte_1 delle prestazioni relative alla campagna pubblicitaria 2018.
Sennonché, dopo avere provveduto al pagamento della fattura n. 1176/2018 emessa da
[...]
il 31 dicembre 2018 sulla quale compariva per errore la dicitura “SALDO Pt_1
CAMPAGNA 2018”, ha ritenuto di avere correttamente adempiuto Controparte_1
l'obbligazione di pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite in suo favore da
[...]
e di non essere tenuta al pagamento del residuo importo concordato;
importo residuo Pt_1 per il quale ha emesso un'unica fattura, la n. 1/192 (doc. n. 1), per ottenerne il Parte_1 saldo.
Tale fattura è rimasta insoluta ed è stata poi azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio.
Parte appellante contesta la ricostruzione della vicenda offerta dalla società Controparte_1 secondo cui, in forza della mancata conclusione delle trattative (che avevano ad oggetto anche accordi diversi e coinvolgevano terzi soggetti e nell'ambito dei quali doveva inserirsi anche la conclusione del contratto di pubblicità tra e ) le parti si Controparte_1 Parte_1 sarebbero accordate per un diverso corrispettivo per la campagna pubblicitaria eseguita, ridotto rispetto all'importo originariamente previsto, di tal che nulla più sarebbe dovuto a , Parte_1 oltre al pagamento delle prime due fatture. Parte appellante contesta che l'opponente in primo grado non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la conclusione dei pretesi accordi intervenuti tra le parti per la modifica dell'ammontare del corrispettivo spettante a a fronte dell'esecuzione della Parte_1 campagna pubblicitaria.
In tesi di parte appellante, la prospettazione di parte opponente in primo grado della intervenuta modificazione degli accordi tra le parti per la riduzione del corrispettivo originariamente convenuto sarebbe del tutto sfornita di prova.
La aggiunge, inoltre, che i pretesi accordi modificativi del contratto di Parte_1 pubblicità sarebbero intervenuti quando lo stesso era già in corso di esecuzione, se non addirittura concluso.
Le risultanze del giudizio di primo grado avrebbero dovuto indurre il Tribunale a riconoscere la sussistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti avente ad oggetto la realizzazione della campagna pubblicitaria in favore di e che il contratto di pubblicità Controparte_1 concluso tra le parti ha avuto piena e corretta esecuzione da parte della Società opposta, alla quale va pertanto riconosciuto il corrispettivo in origine pattuito.
Parte appellante articola un secondo motivo di censura, deducendo che la decisione impugnata è viziata da errore nell'interpretazione ed applicazione alla fattispecie delle disposizioni di cui all'art. 1321 e 1325 c.c. e più in generale delle norme che regolano la conclusione del contratto di cui agli artt. 1326 e 1327 c.c.
Parte appellante osserva che la sentenza del Tribunale erroneamente afferma che non è stata fornita la dimostrazione dell'intervenuta formazione del consenso tra le parti su tutti gli elementi del contratto, atteso che, nel caso di specie, l'esecuzione delle prestazioni ex art. 1327 c.c. dedotte in contratto sarebbe dimostrata per tabulas, così come risulta ampiamente dimostrata anche la conoscenza dell'intervenuta esecuzione in capo alla parte opponente la quale ha ricevuto da Polo Grafico comunicazione e prova delle inserzioni pubblicate (doc. n. 10 di controparte nel fascicolo di primo grado).
In tesi di parte appellante, la circostanza che la scrittura privata proposta dalla
[...] non risulti da questa sottoscritta, essendo comunque stata prodotta in causa da CP_1 entrambe le parti (cfr. doc. n. 6 fascicolo monitorio e doc. n. 11 di controparte) avrebbe dovuto essere valutata, unitamente alla intervenuta conclusione dello stesso per fatti concludenti, come equivalente della manifestazione del consenso ai fini del perfezionamento del contratto, avendo entrambe le parti dato esecuzione – almeno inizialmente per quanto riguarda
[...]
– alle obbligazioni nella stessa dedotte. CP_1
La osserva che la produzione in giudizio, ad opera della parte che non Parte_1
l'aveva sottoscritta, di una scrittura privata, è equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto.
Quale terzo motivo di appello la deduce l'errata valutazione delle istanze Parte_1 istruttorie, avendo il Tribunale rigettato le istanze di prova testimoniale formulate dalla Società opposta, odierna appellante, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c, e l'istanza di ammissione di CTU volta ad accertare la congruità delle pubblicazioni effettuate da ed il loro Parte_1 costo e valore commerciale.
Parte appellante osserva che i capitoli di prova per testimoni dedotti in primo grado mirano a dimostrare le modalità di svolgimento delle prestazioni pubblicitarie, eseguite da Parte_1 con il preventivo accordo e l'approvazione della oltre a confermare che è Controparte_1 stata inviata alla copia di tutte le inserzioni pubblicate. D'altro canto, la Controparte_1
CTU richiesta, lungi dall'avere natura esplorativa, sarebbe rilevante ai fini della decisione, anche ad integrazione della documentazione prodotta, in quanto diretta a confermare la congruità del corrispettivo pattuito tra le parti e richiesto da la campagna Parte_5 pubblicitaria eseguita. Parte appellante deduce che le fatture prodotte agli atti non consentono di risalire direttamente ai criteri in base ai quali il corrispettivo convenuto è stato determinato.
In riforma della decisione impugnata, l'esponente ripropone pertanto le istanze istruttorie già formulate in primo grado.
Infine, parte appellante articola un quarto motivo di appello per quanto riguarda la condanna alle spese di lite. In particolare, nel richiedere la riforma della sentenza impugnata in accoglimento del presente gravame, la chiede che venga per l'effetto Parte_1 riformata anche la decisione che il Tribunale ha assunto in ordine alle spese del giudizio di primo grado in applicazione del principio della soccombenza.
Parte appellante aggiunge di aver provveduto a dare esecuzione alla sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna della Società al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, pagando in favore dell'appellata gli importi liquidati dal Controparte_1
Tribunale di Cuneo, secondo il conteggio portato dall'atto di precetto da quest'ultima notificato alla Società il 12 dicembre 2022 (che si produce quale ns. doc. n. 1). Tale pagamento è stato accompagnato dalla espressa riserva di appello e di ripetizione all'esito dell'impugnazione (ns. doc.ti nn. 2 e 3).
La deduce, quindi, che l'eventuale riforma della sentenza di primo grado Parte_1 comporterà, nell'an o nel quantum, la condanna dell'appellata alla Controparte_1 restituzione delle somme percepite, in tutto o in parte, secondo le statuizioni della Corte d'Appello anche in ordine alle spese legali del giudizio di primo grado.
L'appellata contesta in fatto ed in diritto il proposto atto di Controparte_1 appello ed eccepisce che con il primo motivo di appello l'appellante, nell'affermare che il Tribunale di Cuneo avrebbe errato nel non ritenere provata la sussistenza del rapporto contrattuale inter partes, si è limitato ad elencare i documenti che, secondo la prospettazione avversaria, dovrebbero dimostrare l'intervenuta conclusione del contratto.
Tale contratto avrebbe ad oggetto il pagamento di € 183.000,00 (€ 146.400,00, pari alla somma ingiunta, oltre ad € 36.600,00 di cui alle fatture nn. 1027/2018 e 1176/2018 regolarmente pagate) per la pubblicazione, per soli 4 mesi (01.09.2018 – 31.12.2018), di inserzioni pubblicitarie sul quotidiano “Il Giornale del Piemonte e della Liguria”, sui settimanali “La Bisalta”, “Il Nuovo Braidese” e “La Piazza Grande”, e sui periodici “Espansione” e “Banca Finanza” (prodotti editoriali – afferma parte appellata - non dotati di grande diffusione e notorietà).
I documenti allegati da parte appellante sono: le inserzioni pubblicitarie (tutte identiche – costituite da alcune fotografie accompagnate dal logo e dai dati societari di
[...]
; la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta (inviata all'epoca CP_1 delle trattative – poi non concluse - e superata dalla successiva “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” allegata sub doc. 5 fascicolo primo grado); la corrispondenza intercorsa tra legali in relazione alle trattative pendenti.
In tesi di parte appellata, si tratta di documenti inidonei a dimostrare la sussistenza del credito ingiunto, in quanto da essi emerge, al contrario, che le trattative interpartes non si sono mai perfezionate e che l'importo ingiunto è ictu oculi inverosimile rispetto alla prestazione appaltata (pubblicazione su modesti giornali locali di fotografie affiancate dal logo della società per soli 4 mesi).
Lo stesso contegno preprocessuale di dimostrerebbe l'infondatezza della Parte_1 domanda di pagamento.
A tal fine, parte appellata rileva che la fattura n. 1176 del 31.12.2018 reca la dicitura, avente portata confessoria, “SALDO CAMPAGNA 2018” ed è stata emessa l'ultimo giorno dell'anno 2018, corrispondente con l'ultimo giorno in cui ha effettuato sui suoi giornali Parte_1 inserzioni pubblicitarie in favore di . Invece, la fattura oggetto di Controparte_1 decreto Ingiuntivo è stata emessa in data 02.04.2020, quasi un anno e mezzo dopo la cessazione della campagna pubblicitaria del 2018.
In ordine alle prestazioni eseguite, parte appellata osserva che è pacifico in causa che
[...]
abbia effettivamente svolto prestazioni di natura pubblicitaria, ma eccepisce che le Pt_1 stesse sono state già regolarmente saldate con il pagamento delle fatture n. 1027 in data 22.10.2018 e n. 1176 in data 31.12.2018 (quest'ultima recante l'espressa indicazione “SALDO CAMPAGNA 2018”), dell'importo complessivo di € 30.000,00 oltre IVA cfr. docc. 2 e 3 fascicolo primo grado).
La afferma, quindi, che la sentenza impugnata è del tutto immune da Controparte_1 vizi laddove afferma che: “La dimostrazione dell'intervenuta formazione del consenso tra le odierne parti processuali sulla vincolatività della scrittura indicata dalla opposta quale fonte del credito, non può quindi certamente fondarsi né sulla mera bozza di “scrittura privata integrativa” (allegata sub doc. 6 al ricorso monitorio e depositata in formato integrale da parte opponente sub doc. 11) né sulla fattura azionata in sede monitoria (la quale non ha alcuna efficacia probatoria nell'ambito della c.d. piena cognizione: cfr., per tutte, Cass., sent. 12.1.2016, n. 299) né sulla comunicazione per accesso al credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari avanzata da (doc. 4 ricorso monitorio), Controparte_1 trattandosi di documenti unilateralmente redatti. D'altronde, sotto tale ultimo aspetto non può sottacersi come parte opponente, in sede di citazione, abbia prodotto la successiva dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, datata 31.1.2019 (doc. 5) da cui emerge che il credito di imposta in questione è stato concretamente fruito per importi investiti in misura notevolmente inferiore (Euro 30.500,00) a quelli risultanti dalla prima comunicazione (Euro 150.000,00). Tale circostanza, quindi, non fa altro che confermare la tesi della mancata stipula dell'accordo pubblicitario in questione, rimasto lettera morta”.
Per quanto riguarda il secondo motivo d'appello mediante il quale parte appellante afferma che il Tribunale avrebbe “erroneamente afferma[to] che non sarebbe stata fornita la dimostrazione dell'intervenuta formazione del consenso tra le parti su tutti gli elementi del contratto”, la osserva che il preteso accordo, che avrebbe dovuto disciplinare Controparte_1
l'esecuzione della campagna pubblicitaria, era direttamente connesso a trattative aventi ad oggetto un'operazione di compravendita immobiliare (mai conclusa) coinvolgente anche Nell'ambito di tali trattative, qualora l'operazione si fosse Controparte_6 conclusa, avrebbe effettuato una campagna pubblicitaria in favore Parte_1 dell'esponente del valore di € 150.000,00, secondo i termini e con le modalità indicate in un Memorandum Of Understanding (il “MOU”) ed in una scrittura privata integrativa (la “Scrittura Integrativa”), peraltro entrambe aventi come parte contraente e non Controparte_4 docc. 12 e 13 fascicolo primo grado). Controparte_1
Parte appellata eccepisce che è pacifico che tanto il MOU quanto la Scrittura Integrativa siano stati sottoscritti solo da e che un atto come il MOU non ha natura giuridica Parte_1 di contratto – né preliminare né definitivo – e quindi non spiega effetti obbligatori, avendo l'unica funzione di fissare i punti sui quali si intende avviare una trattativa (che nella fattispecie, per come già detto, non è stata conclusa).
L'odierna appellata osserva che la , consapevole dell'inesistenza di contratti Parte_1 sottoscritti, ha tentato di dimostrare il perfezionamento di accordi producendo lo scambio di comunicazioni e di bozze tra i legali delle Società. Tuttavia, il semplice scambio di bozze tra legali non può determinare l'insorgenza di alcun incontro di volontà tra le parti, atteso che tale scambio di comunicazioni tra legali non ratifica alcun operato né può far desumere che sia stato perfezionato alcun accordo.
Al contrario, parte appellata rileva che se l'accordo vi fosse stato le parti avrebbero sottoscritto un contratto.
Inoltre, parte appellata ribadisce che l'ipotetica parte contraente del MOU e della Scrittura Integrativa sarebbe stata (C.F. ), e non Parte_6 P.IVA_4
Dall'indicazione di come contraente Controparte_1 Controparte_4 discende che l'impegno, ove perfezionato, sarebbe stato assunto da una Società diversa da lla quale, dunque, non avrebbe potuto (e non può) essere chiesto Controparte_1 alcunché.
In questa prospettiva, parte appellata richiama l'art. 1381 c.c. ed osserva che , Parte_1 sostenendo l'inadempimento di all'obbligazione asseritamente Controparte_1 promessa da una diversa società ( ), con atto comunque mai Controparte_4 sottoscritto, avrebbe potuto e dovuto agire esclusivamente nei confronti di quest'ultima.
In ogni caso, l'odierna appellata eccepisce che i documenti allegati in giudizio sono privi della sottoscrizione di qualsivoglia Società del e, oltretutto, presentano spazi Parte_7 lasciati in bianco che avrebbero dovuto essere compilati solo successivamente e solo in caso di conclusione della presupposta operazione immobiliare. Ne consegue che gli atti prodotti in giudizio dall'appellante sono privi di qualsivoglia efficacia vincolante.
Parte appellata eccepisce che non sarebbe dato comprendere quali “fatti concludenti” (per come invece afferma controparte) dovrebbero dimostrare la sottoscrizione dell'inesistente contratto pubblicitario oggetto di causa del valore di € 150.000,00, posto che l'unico “fatto concludente” è la decisione di ( e non COSTRUZIONI) di non voler sottoscrivere CP_1 CP_4 la Scrittura Integrativa.
Per quanto concerne il terzo motivo d'appello con cui la contesta l'errata Parte_1 valutazione delle istanze istruttorie, l'odierna appellata osserva che la decisione del Giudice di prime cure sul punto è da ritenersi corretta, in quanto il presente giudizio ha intrinsecamente natura documentale, trattandosi di pubblicità eseguita su quotidiani locali (vds. docc. 3 e 10 del ricorso monitorio) e l'istruttoria testimoniale sarebbe del tutto superflua. A tal fine, deduce che sono chiare e non contestate le modalità e la quantità di pubblicità effettuata da
[...]
, così come è pacifico il lasso temporale in cui sono state eseguite le prestazioni Pt_1
(settembre 2018 – dicembre 2018).
In merito alla richiesta di esperimento della CTU, parte appellata osserva come sia del tutto corretta la determinazione del Giudice di prime cure, trattandosi di richiesta palesemente esplorativa, non avendo, peraltro, prodotto in primo grado nemmeno una Parte_1 perizia di parte per dimostrare la congruità dell'importo ingiunto.
Per quanto riguarda il quarto motivo d'appello, instando per il Controparte_1 rigetto dell'appello avversario, chiede che sia confermata la statuizione del Giudice di prime cure in punto di spese di lite e che controparte sia condannata anche al pagamento delle spese del grado d'appello. Parte appellata conferma, in ogni caso, che ha Parte_1 provveduto a saldare a e spese di lite di primo grado. Controparte_1
La propone, altresì, appello incidentale osservando che il Controparte_1
Tribunale di Cuneo non ha accolto la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata in primo grado in considerazione della “complessità dei rapporti commerciali sussistenti tra le parti e l'effettivo svolgimento di una prestazione pubblicitaria da parte della in favore Parte_1 della (cfr. pag. 6 Sentenza). Controparte_1
La afferma che l'appello avversario induce Controparte_1 [...]
d impugnare la suddetta statuizione. La mala fede di controparte emergerebbe CP_1 dai seguenti dati documentali. Il presunto contratto su cui fonda la propria Parte_1 domanda (i.e. la Scrittura Integrativa mai sottoscritta) prevedeva il corrispettivo totale di € 150.000,00 oltre IVA (art. 2) con pagamenti “quindicinali”, il primo di € 15.000,00 oltre IVA ed i successivi di € 10.000,00 oltre IVA, con decorrenza “dal corrente mese di ottobre 2018” (art. 2 lett. a).
Se il contratto fosse stato sottoscritto, il pagamento (e le relative prestazioni) avrebbero dovuto quindi esaurirsi nel mese di maggio 2019 (ottobre 2018 = € 25.000,00 / novembre 2018 = 20.000,00 / dicembre 2018 = 20.000,00 / gennaio 2019 = 20.000,00 / febbraio 2019 = 20.000,00 / marzo 2019 = 20.000,00 / aprile 2019 = 20.000,00 / maggio 2019 = residui € 5.000,00, per l'importo complessivo di € 150.000,00).
È pacifico, invece, (cfr. docc. 3 e 7 fascicolo monitorio) che le inserzioni siano avvenute dal mese di settembre 2018 al mese di dicembre 2018.
Pertanto, parte appellata rileva che, anche a voler applicare il contratto che mai è stato concluso, l'importo richiesto da controparte (complessivi € 150.000,00 oltre IVA) sarebbe del tutto inverosimile poiché riferito all'intero periodo ottobre 2018 – maggio 2019, mentre le inserzioni sono cessate a dicembre 2018.
Al massimo, quindi, avrebbe potuto essere chiamata a Controparte_1 corrispondere la somma di € 35.000,00 oltre IVA (€ 65.000,00 oltre IVA relativi ai mesi di ottobre 2018 – dicembre 2018, detratta la somma di € 30.000,00 oltre IVA già versata di cui alle fatture sub docc. 2 e 3 fascicolo di primo grado).
Il suddetto conteggio, in tesi di parte appellata, dimostrerebbe che se controparte avesse agito in via monitoria per richiedere il pagamento della somma di € 35.000,00 oltre IVA, essa avrebbe promosso un'azione, sì, infondata (posto che la Scrittura Privata mai sottoscritta non ha mai regolato i rapporti tra le Parti), ma quantomeno non temeraria. deduce, quindi, che avendo controparte agito per l'esorbitante somma Controparte_1 di € 146.000,00 (ipoteticamente dovuta solo se le inserzioni fossero state effettuate fino al mese di maggio 2019), l'azione di controparte è da ritenersi connotata da mala fede ed è, quindi, temeraria.
In considerazione, di quanto sopra esposto, la società chiede che Controparte_1 ia condannata al pagamento, oltre che delle spese processuali ai sensi Parte_1 dell'art. 91 c.p.c., anche di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Il presente atto di appello è da ritenersi infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Il primo ed il secondo motivo di appello possono essere esaminati unitariamente. Infatti, con il primo motivo di appello l'appellante deduce che il Tribunale di Cuneo ha errato nel non ritenere provata la sussistenza del rapporto contrattuale inter partes, mentre con il secondo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che non sarebbe stata data dimostrazione dell'intervenuta formazione del consenso tra le parti su tutti gli elementi del contratto, così errando nell'applicazione alla fattispecie delle norme di cui agli artt. 1321 e 1325 c.c. e più in generale delle norme che regolano la conclusione del contratto (artt. 1326 e 1327 c.c.)
Entrambi i motivi di censura sono infondati.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che non sia stata offerta dalla per Parte_1 come era suo onere la prova della stipula del contratto pubblicitario posto a base della pretesa creditoria e, quindi, ha ritenuto che parte opposta non abbia dato la dimostrazione dell'intervenuta formazione del consenso delle parti. La Corte osserva che del tutto correttamente il Tribunale in primo grado ha ritenuto non idonee a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale sotteso alla fattura n. 1/192 azionata con la procedura monitoria né la bozza di scrittura privata integrativa, né la comunicazione per accesso al credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari avanzata da Controparte_1 oggetto dello scambio di missive tra i legali delle società.
A tal fine, occorre premettere che non può assumere alcuna efficacia probatoria, in presenza delle specifiche e plurime contestazioni effettuate dalla la fattura Controparte_1 azionata in sede di ricorso monitorio atteso che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. n. 34831 del 29/12/2024).
Per quanto concerne poi la corrispondenza intercorsa tra i legali delle due società e le scritture private allegate in atti, la Corte osserva che la documentazione allegata agli atti del giudizio di primo grado comprova la circostanza (peraltro, non contestata) che tra le due società erano intercorse nel 2018 trattative aventi ad oggetto un'operazione di compravendita immobiliare coinvolgente anche altra società ( e che nell'ambito di tali Controparte_6 trattative, qualora l'operazione si fosse conclusa, avrebbe effettuato una Parte_1 campagna pubblicitaria in favore dell'odierna appellata del valore di € 150.000,00, secondo i termini e con le modalità indicate in un Memorandum Of Understanding (il “MOU”) ed in una scrittura privata integrativa (la “Scrittura Integrativa”).
Orbene, la dimostrazione dell'intervenuto accordo su tutti i punti essenziali oggetto della trattativa non è stata fornita.
Infatti, non può riconoscersi tale efficacia probatoria alla scrittura integrativa (depositata in versione integrale dalla stessa parte opponente in primo grado al doc. 12) sottoscritta soltanto da né il Memorandum d'Intesa parimenti sottoscritto soltanto da Parte_1 Pt_1
e da cui emerge come fossero in corso tra le parti trattative aventi ad oggetto Parte_1 un'operazione di compravendita immobiliare, coinvolgente un terzo soggetto, nel cui contesto si intendevano regolare anche i rapporti pubblicitari.
Né può riconoscersi alcuna idoneità probatoria dell'intervenuto perfezionamento del contratto alle missive intercorse tra i legali delle due società che avevano ad oggetto esclusivamente lo scambio delle scritture (di cui si è detto sopra) con cui di volta in volta le parti miravano ad individuare e documentare i punti delle trattative in corso di discussione tra le parti.
Infatti, ai sensi dell'art. 1326 c.c. nei c.d. contratti a formazione progressiva, il momento perfezionativo del contratto coincide di regola con quello in cui tra le parti sia raggiunto l'accordo sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari. Le mere minute non possono assurgere a prova del contratto perfezionato qualora, da un lato, non contengano l'indicazione dei suoi elementi essenziali e soprattutto non risulti che le parti abbiano voluto vincolarsi definitivamente anche in base al loro comportamento successivo, inteso a dare esecuzione all'accordo risultante dalla puntuazione, sempreché tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione.
Nel caso in esame, non risulta fondato quanto affermato da parte appellante secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe errato nell'interpretazione ed applicazione oltre che dell'art. 1326 c.c. anche dell'art. 1327 c.c., in quanto il contratto è da ritenersi concluso nel momento in cui allo stesso viene data esecuzione. In tal senso, la deduce di aver Pt_1 Parte_1 dimostrato l'esistenza del contratto pubblicitario oggetto di causa del valore di € 150.000,00 per fatti concludenti.
Sul punto, occorre osservare, tuttavia, che, da un lato, lo schema di cui all'art. 1327 c.c. può essere attivato su richiesta del proponente, quando è lui a sollecitare l'immediata esecuzione senza previa risposta, oppure, nel silenzio della proposta, lo schema di conclusione del contratto ex art. 1327 c.c. può risultare dalla natura dell'affare. Sennonché la prova dei suddetti requisiti non è stata nemmeno allegata da parte appellante.
A tal fine, occorre rilevare che non è contestato che abbia svolta attività Parte_1 pubblicitaria in favore di parte appellata;
attività di cui sono state documentate le modalità, la quantità ed il periodo temporale di svolgimento (da settembre 2018 a dicembre 2018).
Sennonché a fronte di tale attività pubblicitaria, sono state emesse da parte opposta, per l'importo complessivo di € 30.000,00 le fatture n. 1027 del 22.10.2018 e la n. 1176 del 31.12.2018 quest'ultima recante la dicitura “SALDO CAMPAGNA 2018”.
Orbene, parte opponente in primo grado ha documentato il saldo delle suddette fatture (circostanza non contestata) ed ha eccepito di nulla dovere per la successiva fattura emessa il 02.04.2020 a distanza di un anno e mezzo dopo la cessazione della campagna pubblicitaria del 2018.
A tal fine, parte appellata ha sconfessato il valore probatorio attribuito da parte appellante alla comunicazione di accesso al credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari formulata da allegando agli atti del giudizio di primo grado la successiva Controparte_1 dichiarazione sostitutiva datata 31.1.2019, relativa agli investimenti pubblicitari effettuati, da cui risulta che il credito di imposta in esame è stato concretamente fruito per importi investiti in misura sensibilmente inferiore (vale a dire € 30.500,00) rispetto a quanto indicato nella prima comunicazione (vale a dire € 150.000,00). In questa prospettiva, del tutto correttamente il Giudice di primo grado ha rilevato che tale circostanza conferma l'assunto di parte opponente in primo grado della mancata stipula del contratto pubblicitario per l'importo preteso da parte opposta.
Nè può ritenersi che la dicitura “SALDO CAMPAGNA 2018” di cui alla fattura del 31.12.2018 sia frutto di un mero errore materiale da parte della peraltro, genericamente Parte_1 addotto e non meglio specificato. Da essa semmai emerge un indizio probatorio contro l'emittente.
Ne deriva che il primo e secondo motivo di appello devono essere rigettati. Per quanto concerne, infine, il terzo motivo di appello secondo cui erroneamente il Tribunale di primo grado ha rigettato le richieste di prova orale e la richiesta di CTU volta ad accertare la congruità delle pubblicazioni effettuate da ed il loro costo e valore commerciale, Parte_1 anch'esso deve ritenersi infondato. In merito alla richiesta di CTU parte appellante deduce che la stessa sarebbe necessaria al fine di determinare il valore delle prestazioni eseguite dalla
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, atteso che le fatture dalla medesima emesse non consentono di risalire direttamente ai Pt_1 criteri in base ai quali il corrispettivo convenuto è stato determinato.
Orbene, la Corte osserva che il Giudice di primo grado ha rigettato le richieste istruttorie specificamente motivando come da ordinanza del 28.09.21.
Sul punto parte appellante si è limitata ad affermare che i capitoli di prova dedotti in primo grado mirano a dimostrare le modalità di svolgimento delle prestazioni pubblicitarie eseguite dall'appellante. Sennonchè, le richieste di prova orale per come capitolare risultano essere in parte relative a circostanze generiche (vds. cap. 1 e 4 di cui alla seconda memoria istruttoria di parte opposta) ed in parte relative a circostanze documentali. In effetti, i capitoli di prova per come genericamente formulati non risultano influenti ai fini della dimostrazione dell'assunto di parte appellante circa lo svolgimento dell'attività pubblicitaria per l'importo di € 150.000,00 e secondo le modalità descritte dalla Polo Grafico ed oggetto delle trattative non concluse.
Analogamente anche la richiesta di CTU sulla cui ammissione parte appellante insiste anche nella presente sede risulta essere meramente esplorativa e, pertanto, non meritevole di accoglimento in considerazione delle carenze probatorie suindicate (vds. da ultimo Cass.. 8498 del 31/03/2025 secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto ad ogni altra questione non espressamente esaminata, l'appello proposto da deve essere respinto, con conseguente conferma integrale della sentenza di Parte_1 primo grado anche in punto di spese di lite.
Appello Incidentale proposto da Controparte_1
Parte appellata si duole del mancato accoglimento da parte del Giudice di Controparte_1 primo grado della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. A tal fine, deduce che la malafede dell'appellante deriverebbe dalla circostanza che anche a voler applicare il mai sottoscritto contratto, l'importo richiesto da , alla luce di un semplice calcolo matematico, Parte_1 sarebbe esorbitante in quanto riferito all'intero periodo ottobre 2018-maggio 2019 mentre le inserzioni pubblicitarie sono cessate a dicembre 2018. Pertanto, parte appellata chiede che la sia condannata oltre che al pagamento delle spese processuali ex art. 91 c.p.c. Parte_1 anche al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
L'appello incidentale non è meritevole di accoglimento, non ravvisandosi nella condotta di nel caso concreto, un abuso del processo. Parte_1
Il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. (introdotto dalla legge n. 69/2009) contempla, infatti, una nuova sanzione attribuendo al giudice il potere, in ogni caso e d'ufficio, di condannare la parte interamente soccombente al pagamento, oltre che delle spese e degli onorari, anche di altra somma equitativamente determinata.
Sul punto occorre richiamare quanto di recente statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
14/10/2021, n. 28226) secondo cui “la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art.
96, co. 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Orbene, la Corte osserva che la domanda risarcitoria ex art. 96, co. 3, c.p.c. non è meritevole di accoglimento in quanto l'esercizio dell'azione processuale intentata dall'odierno appellante non può ritenersi assistita dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
Peraltro, anche ove si richiami l'indirizzo secondo cui la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
"abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. 24.9.2020, n.
20018), parimenti non si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di condanna formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. Infatti, nel caso di specie, non si ritiene ravvisabile nella condotta tenuta dall'odierna appellante una fattispecie integrante gli estremi dell'abuso del processo, non potendo ritenersi che la
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, nel richiedere il pagamento delle somme oggetto di causa e per le ragioni Pt_1 dettagliatamente esposte in atti, abbia agito nel primo grado del giudizio in maniera pretestuosa volta a strumentalizzare l'esercizio dell'azione processuale per fini diversi da quelli per i quali quel potere viene riconosciuto dalla legge.
L'abuso del processo (che implica in sé una componente intenzionale), infatti, ricorre allorché, in violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti (Cass. 07.03.2017 n. 5677).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Corte osserva che le domande della CP_1 ex art. 96 c.p.c. non meritano accoglimento non sussistendo nel caso di specie Controparte_1
i requisiti giustificativi della richiesta.
- Spese processuali
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza di parte appellante ed, in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. Parte_1
10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (da parametrarsi alla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto), del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si liquidano, in favore della parte
Appellata nei seguenti termini: Controparte_1
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Totale: € 12.154,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in relazione all'appello presentato da Parte_1
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 924/2022, nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza disattesa, Controparte_1
- Rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 924/2022 emessa dal Tribunale di
Cuneo in data 19.10.22 e pubblicata in data 27.10.22;
- Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, liquidate nella complessiva somma di € 12.154,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 che ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
[...] quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell'11.06.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Angela Giunta dott.ssa Cecilia Marino