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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 240 del registro generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata dell'Avv.to Email_1
Giovanni Ranalli che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in atti
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore dott.
[...] CP_2
con sede legale in via Turati n.18, rappresentato e difeso in
[...] CP_1 giudizio dagli Avv.ti Giuliana Guida, Anna Rita Fusacchia e Maria Elena
Travaglini, giusta delega direttoriale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art.22 Legge n.689/1981
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.03.2023 parte ricorrente ha proposto opposizione ad ordinanza ingiunzione n.32/2023 notificata in data 3 marzo 2023, Con con la quale l' di ha intimato a e alla società cooperativa CP_1 Parte_1
di pagare, in solido tra loro, la somma di Euro 26.900,00 dovuta per CP_4 le asserite violazioni dell'art. 29, comma 1° e art.18 del D.Lgs. n.276/2003 come modificato dall'art.1, comma 1° D.Lgs.n.8/2016 per aver fornito illecitamente manodopera alla società nella persona di Controparte_5 CP_6 per n.538 giornate lavorative dal mese di ottobre all'8.12.2015, accertate con verbale unico di accertamento e notificazione nr. TR0001/2019-757-02 del
18.6.2019.
Ha dedotto in fatto di aver ricoperto la carica di amministratore della società cooperativa fino alla data del 18.12.2015 e che in tale veste gli CP_4
è stata notificata l'ordinanza ingiunzione impugnata sull'assunto di aver stipulato un appalto illecito di manodopera con la società Controparte_5
Ha contestato in diritto il provvedimento impugnato deducendo: - preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la sanzione in contrasto con la previsione di cui all'art.28 Legge n.689/1981 posto che la violazione contestata sarebbe stata commessa nell'anno 2015 mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata all'opponente solo in data 3.03.2023; - il difetto assoluto di prova dei fatti contestati alla parte ricorrente ed asseritamente accertati dagli organi ispettivi e di indicazione delle fonti di prova;
- la violazione e falsa applicazione dell'art.3 della Legge n.241/1990 in combinato disposto con l'art.13 del D.Lgs.n.124/2004, violazione della Circolare del Ministero del Lavoro n.6/2014 e dell'art.12 del codice di comportamento ispettivo, non essendo il verbale unico di accertamento e notificazione supportato da idonea motivazione, risultando assente una dettagliata specificazione degli esiti degli accertamenti, avendo utilizzato l'Amministrazione formule di stile, omettendo di indicare la data di inizio della somministrazione illecita della lavoratrice, la modalità di calcolo delle giornate indicate nel verbale e nell'ordinanza; - la violazione del principio di legalità ex art.1 Legge n.689/1981 non sussistendo l'elemento oggettivo dell'appalto illecito di manodopera;
- violazione dell'art.29, comma 1° e dell'art.18, comma 5 bis del D. Lgs.n.276/2003 non essendo stata data prova della mancanza di un'autonoma organizzazione di impresa da parte della e/o della mancanza di potere CP_4 organizzativo e direttivo della stessa nei confronti della lavoratrice - CP_6 Con violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni irrogate avendo l' di applicato le sanzioni nella misura sempre superiore al minimo se non CP_1 nel massimo dell'importo nel caso dell'applicazione dell'art.18 D.Lgs. n.276/2003.
Ha citato, pertanto, davanti al Tribunale di Terni l' Controparte_1
sede di chiedendo, previa sospensione
[...] CP_1 dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in via principale, di dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto dell'Amministrazione a riscuotere la somma ingiunta o comunque, di annullare l'ordinanza ingiunzione emessa dall' sede di ed in via subordinata, di ridurre al Controparte_1 CP_1 minimo edittale le sanzioni irrogate, e, comunque, accertata la condizione disagiata del ricorrente, di disporre il pagamento rateale della sanzione nella misura di n.30 rate mensili ovvero nel numero di rate ritenute di giustizia ai sensi dell'art.26 Legge n.689/1981, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito l' sede di Controparte_1 affermando l'infondatezza dell'opposizione ed ha insistito per il rigetto del CP_1 ricorso per le ragioni diffusamente articolate in memoria. L'istruttoria si è articolata nella produzione documentale offerta dalle parti e nell'escussione dei testi richiesti dalle parti.
Quindi, sulle conclusioni delle parti il giudice pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza ingiunzione impugnata trae origine da un accertamento condotto dal personale ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro dell'Umbria, sede di in congiunta con i funzionari dell' , iniziato con CP_1 CP_7 primo accesso del 13.02.2018 presso lo studio commerciale Grilli – Melchiorri di tenutario del UL della cooperativa avente sede legale a CP_1 CP_4 Roma. L'accertamento ha riguardato i rapporti intrattenuti dalla con il CP_4 gruppo in merito alle prestazioni di lavoratori solo Controparte_5 formalmente assunti dalla società cooperativa, di cui è stato amministratore unico nel periodo oggetto di contestazione il , ma di fatto in forza Parte_1 esclusivamente alla presso la sede operativa di quest'ultima Controparte_5 in CP_1
Nel corso degli accertamenti si sono susseguite molteplici richieste di documentazione sia alla nella persona del successore del CP_4 Pt_1 funditus che allo studio commerciale, richieste intrecciatesi Controparte_8 con gli accertamenti condotti anche nei confronti del GR BO di cui fanno parte oltre alla (amministratrice Controparte_5 [...]
, madre di ) anche le società Italia NG Parte_2 Parte_3
S.r.L. (amministratrice unica , moglie del ), Controparte_9 Parte_3
(amministratrice ), Controparte_10 Controparte_9 Controparte_11
(amministratrice ) e (amministratore Controparte_9 CP_12 CP_13
) nelle quali risultano sempre soci sia il , che
[...] Parte_3 [...]
e ed aventi sede legale e/o operativa in Parte_2 Controparte_9 CP_1
Corso del Popolo n.5 dove aveva sede operativa anche la CP_4
Mette conto evidenziare, circostanza non contestata, che le richieste di documentazione sia alla che al GR BO sono rimaste inevase CP_4 ed in particolare: - verbale interlocutorio del 23.02.2018 con richiesta CP_14 di documenti entro il 13.03.2018; - verbale di accertamento e prescrizione del 3.04.2018 nei confronti di (legale rappresentante della Controparte_8 CP_4 [
; - verbale di accesso del 5.05.2018 presso la sede lavorativa della
[...] CP_4 di in Corso del Popolo n.5 con richiesta di documenti da consegnarsi entro CP_1 il 19.06.2018; - richiesta di documenti invita via pec alla Controparte_5 in data 7.02.2019; - accesso del 5.03.2019 presso il commercialista della
[...] Con per richiesta documenti (cfr. verbali interlocutori all.ti memoria ). CP_4
L'accertamento ispettivo nei confronti della si è Parte_4 concluso con verbale unico di accertamento e notificazione n.TR00000/2019 –
757 – 02 del 18.06.2019 con il quale gli agenti accertatori hanno contestato all'opponente in qualità di trasgressore, e alla società , Parte_4 quale obbligata in solido, le infrazioni descritte in premessa e riportate nei titoli impugnati, adottando le relative sanzioni amministrative, le quali non ottemperate nei termini di legge, hanno determinato l'emissione dell'ordinanza ingiunziona opposta in questa sede (cfr. ordinanze ingiunzione e verbale unico di accertamento e notificazione all.ti in atti).
1. Eccezione di prescrizione.
Nell'ambito della legge n.689/81 l'art.28 stabilisce che, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla predetta legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e, secondo la giurisprudenza di legittimità, la prescrizione opera con riguardo sia alla violazione sia alla sanzione pecuniaria, funzionando come causa estintiva dell'illecito e non soltanto del diritto di riscuotere la somma dovuta a titolo di sanzione.
In base al comma 2° del medesimo art.28, in materia di interruzione della prescrizione occorre fare riferimento alle norme del codice civile e tale rinvio deve intendersi come rinvio pienamente recettizio alla disciplina codicistica, con conseguente esclusione della disciplina del codice penale e utilizzo come modello della regolamentazione del codice civile (cfr. Cass. Civ sez. I sent. 17 marzo 2005 n.5798).
In particolare, occorre stabilire quali specifici atti del procedimento amministrativo sanzionatorio rilevino ai fini dell'interruzione della prescrizione. Il rinvio alla disciplina civilistica rende direttamente applicabile l'art. 2943 c.c. che prevede un sistema chiuso di cause di interruzione identificate nella notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, nella domanda proposta nel corso di esso e in ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione "ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art.2943 c.c.” (cfr. Cass.civ. sez.2 sent. 18 gennaio 2007 n.1081). Senonché il modello civilistico di interruzione della prescrizione non può non tener conto che la sanzione amministrativa è irrogata a seguito di un procedimento amministrativo, configurato dalla stessa legge 689/81, diretto a verificare l'effettiva realizzazione dell'illecito e a determinare l'entità della sanzione amministrativa (cfr. Cass. sez I sent. 17 marzo 2005 n. 5798). In tale prospettiva non tutti gli atti endoprocedimentali sono idonei a costituire in mora il debitore e, conseguentemente, rilevanti ai fini della interruzione della prescrizione (cfr. Cass. Sez I sent. 22 settembre 2006 n.
20692) solo gli atti tipici del procedimento sanzionatorio possono avere efficacia interruttiva della prescrizione, con conseguente irrilevanza di eventuali atti atipici della prescrizione (cfr. Cass. sez. 1 sent. 9 marzo 2006 n. 5063).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale, la notifica della contestazione della violazione rappresenta l'atto interruttivo per antonomasia (cfr. Cass. Sez. I sent. 12 agosto 1992 n. 9545 e sez. 2 sent. 4 aprile 2000 n. 4094).
Analogamente è atto interruttivo la notifica dell'ordinanza ingiunzione (cfr. Cass. sez. I sent. 25 maggio 1987 n. 4610 e sent. 23 novembre 2004 n.
22111).
Nella fattispecie al vaglio a fronte di una condotta illecita contestata sino al 8.12.2015 il verbale di accertamento e notificazione n.TR00000/2019 – 757 –
02 del 18.06.2019 della Direzione Territoriale è stato notificato CP_1 all'odierno opponente in data 4.07.2019, mentre l'ordinanza ingiunzione in data
3.03.2023, circostanza documentalmente provata e comunque pacifica, interrompendo quindi la prescrizione entro il termine quinquennale.
2.Nullità del verbale ispettivo. Parte ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art.3 della Legge n.241/1990 in combinato disposto con l'art.13 del D.Lgs.n.124/2004, violazione della Circolare del Ministero del Lavoro n.6/2014 e dell'art.12 del codice di comportamento ispettivo, non essendo, a suo dire, il verbale unico di accertamento e notificazione supportato da idonea motivazione, risultando assente una dettagliata specificazione degli esiti degli accertamenti, avendo utilizzato l'Amministrazione formule di stile e stereotipate, non avendo indicato la data di inizio della somministrazione illecita alla Controparte_5 della lavoratrice , né la specifica delle fonti di prova del calcolo
[...] CP_6 delle giornate di somministrazione illecita della stessa dipendente ed infine gli elementi di prova dai quali si è desunta la sussistenza di un contratto di appalto illecito tra la e la . CP_4 Controparte_5
La contestazione non coglie nel segno per quanto di ragione.
Si rammenta anche a sè stessi che il Giudice ordinario del lavoro è giudice non dell'atto ma del diritto, quindi è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa degli Istituti previdenziali ed assicurativi pubblici. L'opposizione ad ordinanza ingiunzione, così come a cartella esattoriale e/o avviso di addebito, introduce un giudizio di merito sulla fondatezza della pretesa, tanto che se dovesse essere rimosso l'atto impositivo, il Giudice dovrebbe tuttavia decidere nel merito.
In ogni caso, non sussiste la dedotta nullità posto che a norma dell'art. 13 (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica), il comma 1 prevede: "Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente: a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione; d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dalla L. 22 luglio 1961, n. 628, art. 4, comma 7" ove il verbale di primo accesso corrisponde a quanto previsto dalla legge, mentre il comma 4 dispone: "All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché' alla contestazione delle violazioni amministrative di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido.
Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere: a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2; c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida
e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 16; e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione", e dunque rileva come verbale prodromico alla emissione dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento delle sanzioni amministrative ex L. n. 689 del 1981.
Nel verbale ad avviso del giudicante sono riportati "gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati" posto che c'è il riferimento alle dichiarazioni (che non deve necessariamente consistere nella trascrizione delle dichiarazioni dei lavoratori) e alla documentazione acquisita (UL periodo aprile 2013 dicembre 2018, lettere di assunzione, libro soci, fatture attive periodo 2013 – 2017, libro verbali assemblee, libro verbali amministratore unico).
Risulta rispettato anche il CODICE DI COMPORTAMENTO AD USO
DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO adottato con D.M. 15 gennaio 2014, in particolare l'art. 15 che dispone: "1. Il verbale unico deve contenere ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti e ad assicurare il diritto di difesa del presunto trasgressore, anche attraverso un rinvio al verbale di primo accesso e/o al verbale interlocutorio.
2. In ogni caso, le conclusioni del verbale unico alle quali perviene il personale ispettivo devono essere adeguatamente motivate, anche al fine di prevenire il contenzioso amministrativo e/o giudiziario": la semplice lettura del verbale di accertamento e degli allegati rende evidente che gli Ispettori hanno dettagliatamente riportato i fatti, i calcoli e le motivazioni delle proprie conclusioni.
3.Onere della prova e presupposti appalto servizi lecito.
Rammenta il Tribunale che gli artt. 2699 e 2700 c.c. attribuiscono all'atto pubblico efficacia assoluta e incondizionata di prova legale, confutabile unicamente con la proposizione della querela di falso.
Tale efficacia, da un lato, copre l'attestazione in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo sottoscrive, e dall'altro si estende alle modalità di formazione dell'atto pubblico, con riguardo all'attestazione del luogo e della data in cui l'atto stesso è stato redatto.
Gli atti pubblici godono, infatti, di fede privilegiata, ex art. 2700 c.c., in relazione all'attività compiuta dal pubblico ufficiale ed effettuata in sua presenza, al pari della provenienza del documento e della sua formazione (cfr. Cass. sentenza n.943/2012). Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza, nonché alle dichiarazioni delle parti da lui raccolte (cfr. da ultimo Cass. sentenza n. 23800/14).
“E' perciò evidente come, nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, le circostanze fattuali della violazione, percepite dal pubblico ufficiale e attestate nel verbale di accertamento, debbano, in caso di contestazione, necessariamente essere confutate con il rimedio della querela di falso, ex artt. 221 e segg. c.p.c.” (cfr. Cass. sentenza n.2434/2011).
Secondo la giurisprudenza di legittimità nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, il verbale di accertamento assume un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità.
Da un lato, il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento, nonché quanto alla provenienza del verbale dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese. Sotto altro profilo, in merito alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, il verbale stesso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al Giudice ed alle parti l'eventuale contrasto e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (“Pur in mancanza di indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il Giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale” cfr. ex multis Cass. sentenza n. 6565/2007)
“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti" (Cass. Civ. sez. L. sent. n. 9251/10). ed “ … il giudice può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.15073 del 06/06/2008; cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.3525 del 22/02/2005); con ciò la giurisprudenza ha sostanzialmente elevato il verbale ispettivo a fonte di prova ed in ciò ha trovato l'avallo del legislatore, che, all'art. 10 comma 5 D.Lgs. n. 124 del 2004, ha espressamente statuito che: "I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi
e civili, da parte di altre amministrazioni interessate".
Quindi in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Con specifico riferimento alla fattispecie al vaglio di contestazione di appalto non genuino di servizi e costituzione di rapporti di lavoro subordinato in capo all'utilizzatore, va rilevato che, in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte (vedi, ex multis, Cass. nn. 12551/2020, 15557/2019,
27213/2018), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata di interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sè autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità: “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento "gli appalti "endoaziendali", caratterizzali dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti ai complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, nè una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (cfr. Cass. Lav. n. 27213/2018). Occorre dunque effettuare un accertamento complesso mirato alla fattispecie concreta ed in particolare, soprattutto quando si tratta di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive) come nel caso che ci riguarda, attraverso un'attenta verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
tenendo presente tutte le condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste ai fini della legittimità dell'appalto del D.Lgs. n. 276 del
2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama. Ancora, è stato affermato che: “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio
d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale” (cfr. Cass. Lav. n. 12551 del 25.6.2020). Gestione “a proprio rischio” da parte dell'appaltatore, nel senso che nelle ipotesi di appalto genuino l'appaltatore assume su di sé il rischio della gestione dell'intera attività lavorativa complessivamente valutata, come pure quello dell'eventuale mancato raggiungimento del risultato connesso alla stipulazione dell'appalto. Di contro, nei casi in cui vi sia una correlazione tra il corrispettivo dell'appalto e il costo dei lavoratori in esso impiegati, si è verosimilmente all'interno del perimetro vietato dell'interposizione illecita.
Nel caso di appalto genuino, pertanto, il committente deve il corrispettivo solo contro la prestazione del risultato (opera o servizio) originariamente pattuito;
nell'appalto non genuino (interposizione illecita), invece, il committente retribuisce comunque l'appaltatore, a prescindere dal conseguimento di un risultato, per il solo fatto di aver svolto il lavoro, elemento che ricorre, ad es. quando il corrispettivo dell'appalto e il costo dei lavoratori in esso impiegati si equivalgono. In sintesi, può ragionevolmente escludersi di essere all'interno del perimetro vietato dell'interposizione illecita, che può sostanziarsi in qualunque comportamento negoziale (appalto, fornitura, contratto d'opera) quando si accerta che l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e l'assunzione del rischio di impresa da parte di questi (Cass. lav. n. 6343/2013).
L'appalto lecito è dimostrato dall'esistenza del relativo contratto commerciale e dalla riconducibilità dell'attività lavorativa al servizio appaltato, nonché dalla dimostrazione di un vero rischio di impresa dell'appaltatore e di un'autentica organizzazione aziendale.
Se non vi è prova del contratto e del suo oggetto non può neppure esserci prova della riconducibilità delle attività concretamente espletate alle previsioni contrattuali. E se non vi è prova che le attività svolte dal lavoratore dipendente di una società presso altra società e ad esclusivo favore di quest'ultima siano riconducibili ad un contratto di appalto genuino, non importa stabilire chi sia il datore di lavoro effettivo di quel lavoratore in quanto il rapporto si costituirà sempre con l'utilizzatore poiché il datore di lavoro formale si è limitato a vendere manodopera senza stipulare un regolare contratto di somministrazione e senza avere la legittimazione e l'abilitazione soggettiva per stipulare contratti di tale tipo. Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. Secondo la Suprema Corte: “E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)” (cfr. Cass. Lav. n.29889/2019). Ciò premesso, in linea giuridica, occorre verificare se, nel caso di specie, con riferimento alla lavoratrice indicata nel verbale ispettivo posto a CP_6 base dell'ingiunzione qui opposta ed al periodo di tempo in cui incontestatamente la società cooperativa con amministratore unico l'odierno opponente CP_4 ha offerto prestazioni in favore della ricorrano gli Controparte_5 indici semantici della genuinità del contratto di appalto in essere tra il datore di lavoro e l'utilizzatore della prestazione o se, di converso, ci si trovi al cospetto di un tipico caso di illecita somministrazione di manodopera, sotto le mentite spoglie di un contratto di appalto di servizi, con conseguente fondatezza delle pretese violazioni di disposizioni amministrative. Orbene i funzionari ispettivi hanno verificato la posizione di CP_6 formalmente alle dipendenze della società cooperativa assunta con CP_4 contratto part time orizzontale (20 ore settimanali) a tempo indeterminato in data
12.11.2009 ed inquadrata al 3° livello con mansioni di impiegata e stabilmente addetta presso la all'emissione delle fatture attive per la Controparte_5 richiesta di pagamento delle royalties mensili da parte degli affiliati alla rete franchising del GR BO, alla preparazione dei contratti di franchising, alla correzione ed aggiornamento della rivista mensile della CP_5
Sentita durante gli accertamenti ispettivi, la lavoratrice ha riferito che in precedenza era stata dipendente della dal 2005 al Controparte_5
31.10.2009 con mansioni assolutamente identiche a quelle svolte successivamente alle dipendenze formali della e di non avere avuto CP_4 alcun rapporto con la cooperativa, in quanto le direttive le riceveva da
[...]
(amministratrice della , “punto di CP_15 Controparte_5 riferimento per eventuali problematiche”, mentre per permessi e ferie doveva ricevere l'autorizzazione da . La stessa ha addirittura riferito agli Parte_3 organi accertatori che l'amministratore della dopo le dimissioni del CP_4 era stato proposto dal GR BO (cfr. dichiarazione del 25.05.2018 Pt_1 Con all.ta memoria ) Con Mette conto evidenziare che l' di nonostante ripetute richieste è CP_1 stata osteggiata sia dalla società cooperativa che dalla società CP_4 [...]
che non hanno prodotto la documentazione attestante la sussistenza CP_5 di un rapporto formale di appalto di servizi tra le stesse;
tuttavia, alla conclusione di cui al verbale e successiva ordinanza gli ispettori sono pervenuti attraverso le dichiarazioni di , e e le fatture prodotte CP_6 Persona_1 Persona_2 dalla che riportano la dicitura “prestazione di gestione tramite i CP_4 propri soci dei seguenti servizi: front office, web designer, programmatore informatico, consulenza immobiliare, commerciale e nel marketing” . Ad ulteriore supporto delle conclusioni raggiunte l'ispettorato ha verificato che la ha emesso fatture solo nei confronti della CP_4 [...] senza, peraltro, riscuotere crediti dell'importo di € 347.742,00 Controparte_5 come è emerso dall'analisi del bilancio della cooperativa del 2016, nella cui nota integrativa si legge: “Non si è ritenuto di dover eseguire accantonamenti ad un fondo rischi su crediti poiché non vi è alcun motivo di preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi” E' emerso nell'istruttoria orale, confermando quanto già dichiarato agli ispettori nelle indagini, che la non ha sostenuto costi né di affitto di CP_4 locali, né spese di gestione e non era titolare di beni propri. I soci – lavoratori della cooperativa hanno dichiarato in sede ispettiva e confermato in sede processuale che venivano pagati dal CP_5 Con Inoltre, con la verifica documentale l' ha, altresì, accertato che la non aveva alle dipendenze, nel periodo coperto Controparte_5 dall'accertamento, alcun lavoratore ma si avvaleva esclusivamente del personale della transitato alla cooperativa proprio dal GR BO. CP_4
Si può dire che vi è coincidenza della prestazione richiesta nell'ambito di appalto con la prestazione di generica manodopera, in assenza di organizzazione dei mezzi ed assunzione del rischio in capo all'appaltatore, elementi questi tipici dell'appalto genuino, come risultante dalle dichiarazioni rese dalle lavoratrici della cooperativa mandate presso la che hanno Controparte_5 rilasciato le dichiarazioni negli allegati processi verbali, debitamente sottoscritti dai verbalizzanti e dai dichiaranti. Le dichiarazioni raccolte dal personale ispettivo devono essere in questa sede particolarmente valorizzate siccome chiare e circostanziate, vertenti su circostanze semplici, insuscettibili di fraintendimento, spontanee e pertanto presumibilmente veritiere e soprattutto supportate da un più preciso ricordo dei fatti.
Tali dichiarazioni sono state confermate anche in sede di istruttoria orale nel presente giudizio da che ha riferito: “Io ho iniziato a lavorare per CP_6 la società nel settembre 2000 come impiegata Controparte_16 amministrativa e mi occupavo di fatturazione, prima nota e redazione di contratti di franchising tra la società e terzi assunta con contratti co co.co.co. e co.co.pro.. Poi nel 2001 è stata costituita la ed io ho Controparte_17 continuato a lavorare per tale società senza soluzione di continuità rispetto al precedente impiego sempre con le stesse mansioni sopra indicate e la stessa tipologia contrattuale, poi nel 2005 mi hanno fatto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time a 20 ore settimanali circa dal lunedì al venerdì sempre con le stesse mansioni. Poi la è stata trasformata CP_17 in e nel 2009 ci disse, a me e agli altri impiegati, di CP_5 Parte_3 dimetterci per costituire una dove saremmo stati tutti soci e Parte_4 continuare a lavorare per la come prima con le stesse mansioni. Posso CP_5 confermare che noi impiegati abbiamo costituito la Work Lab Società
Cooperativa presso il notaio di ed abbiamo continuato a lavorare Per_3 CP_1 come prima. Io presso la direzione del in Corso del Controparte_5 CP_1 Popolo n.5 sempre con la mansione di impiegata amministrativa … Posso riferire che amministratore e legale rappresentante della Parte_4 venne nominato già consulente e Area manager della Parte_1 [...]
. Anche dopo la costituzione della cooperativa il ha CP_5 Pt_1 continuato a svolgere la stessa mansioni per le Agenzie sempre CP_5 amministrate all'epoca dei fatti dal e dalla moglie Parte_3 CP_15
… io dal 2009 fino al febbraio 2020 ho continuato a lavorare per la
[...]
, nel frattempo divenuta Italia NG S.r.L. … Le Controparte_5 direttive afferenti le mansioni da disimpegnare le ho sempre ricevute dal 2000 fino al 2020 dal e da sempre nella stessa Parte_3 Controparte_15 agenzia della sita in Corso del Popolo di utilizzando le CP_5 CP_1 attrezzature (computer, stampante, telefono, fax) messo a disposizione dalla
… Se mi dovevo assentare per qualsiasi motivo (permessi, malattia ed CP_5 imprevisti) dovevo comunicarlo al così come le ferie, stabilite dal CP_5 sin dall'inizio del rapporto nel periodo dal 1 al 31 agosto in cui CP_5
l'ufficio era chiuso e non venivo pagata … Nemmeno alle dipendenze formali della le ferie erano pagate … Lo stipendio mi arrivava all'inizio dalla CP_4 fino a quando è rimasto quale rappresentante della CP_4 Parte_1 cooperativa, poi ad un certo punto sono stata pagata con bonifici direttamente dalla Italia NG (ex ) perché il è andato via Controparte_5 Pt_1
.. Nessuno della mi ha mai dato indicazioni in merito alle mansioni, se CP_4 qualche volta sono stata ripresa è accaduto da parte del o della CP_5 CP_9 (dichiarazione resa all'udienza del 15.05.2024 in atti).
, socia – lavoratrice della sentita nel presente Persona_2 CP_4 giudizio oltre a confermare la dichiarazione resa in sede ispettiva, ha specificato:
“Io ho sempre lavorato per la , osservando le direttive e gli Controparte_5 orari di lavoro imposti da , nei locali della ed Parte_3 CP_5 utilizzando la strumentazione messa a disposizione della (computer, CP_5 telefono, fax ecc ….) … Posso riferire che a lavorare per la eravamo CP_5 tutti dipendenti della come e CP_4 Persona_4 CP_6 CP_13
Non credo ci fossero dipendenti della … A me il
[...] Controparte_5 colloquio lo fece area manager della e gestore Testimone_1 CP_5 dell'Agenzia BO di San Gemini … Mi pagava con bonifico ma CP_6 sotto direttive di . Io l'avrò visto 10 volte, ma di lavoro Parte_3 Pt_1 non ho mai parlato con lui, lui non mi ha mai dato direttive … Io non ho mai visto libri contabili, né partecipato ad assemblee delle Io non ho mai CP_4 saputo di essere socia della cooperativa” (dichiarazione resa all'udienza del 16.10.2024 in atti).
Dello stesso tenore anche la dichiarazione resa in sede ispettiva da
[...]
altra socia lavoratrice della la quale non era stata edotta di Per_1 CP_4 essere dipendente della cooperativa avendo sempre lavorato per il GR
BO ed in particolare per la società con le mansioni di Controparte_10 front office ricevendo le direttive dal , il quale provvedeva Parte_3 direttamente al pagamento del compenso oppure sua moglie . Controparte_15
La ha riferito agli ispettori di aver appreso di essere dipendente della Per_1 CP_4 quando le ha fatto sottoscrivere il contratto, ma di non aver
[...] Controparte_15 mai partecipato ad assemblee indette dalla cooperativa, né di aver mai avuto contatti con qualcuno della cooperativa (cfr. dichiarazione all.ta alla memoria Con
)
Negli stessi termini anche la dichiarazione di , il Testimone_2 quale, sebbene avesse sottoscritto un contratto a progetto con la cooperativa aveva avuto solo rapporti con il che lo aveva CP_4 Parte_3 selezionato e gli dava le direttive su orari e mansioni ed aveva sempre lavorato come agente immobiliare per l'Agenzia BO di senza mai conoscere il CP_1 ed avere cognizione della propria qualifica di socio della cooperativa (cfr. Pt_1 Con dichiarazione del 2.10.20218 all.ta memoria in atti) .
Senza i soci dipendenti della le società del GR BO CP_4 non avrebbero potuto essere in alcun modo operative, anche perché, come accertato dagli ispettori, per quanto qui di interesse, la non Controparte_5 occupava personale assunto direttamente ma solo quello inviato dalla cooperativa che all'epoca del periodo contestata aveva come CP_4 amministratore e legale rappresentante l'odierno opponente “già consulente e Area manager della , il quale anche dopo la costituzione Controparte_5 della cooperativa ha continuato a svolgere la stessa mansioni per le Agenzie sempre amministrate all'epoca dei fatti dal e dalla CP_5 Parte_3 moglie come riferito dalla teste . Controparte_15 CP_6
Non può non valorizzarsi anche la circostanza che i soci lavoratori mandati dalla cooperativa e finanche l'amministratore della stessa, in realtà erano già stati dipendenti e/o collaboratori di una delle società del GR
BO e non avevano mai mutato le loro mansioni, né il luogo di lavoro, ma erano solo passati da un datore di lavoro – una delle società del GR BO ad un altro – cooperativa CP_4
Le dichiarazioni rese agli ispettori confermano l'assenza del tratto qualificante della direzione tecnica ed organizzativa della prestazione da parte dell'appaltatore, che si limitava alla gestione degli aspetti amministrativi del rapporto di lavoro dei somministrati mediante pagamento del corrispettivo mensile e non sempre perché dopo le dimissioni del il corrispettivo alla Pt_1 veniva erogato direttamente dal CP_6 CP_5
Il potere direttivo e disciplinare veniva esercitato direttamente e continuamente dal citato e dalla moglie mentre la CP_5 Controparte_15
Cooperativa prestava soltanto il personale necessario alla società per il raggiungimento dello scopo sociale, posto che la non Controparte_5 aveva personale dipendente.
Di contro, rispetto alla cooperativa appare totalmente assente CP_4 qualsiasi rischio d'impresa e mancante qualsiasi forma d'investimento in beni strumentali, non risultando finanche una sede ovvero un referente, essendo stato il un collaboratore del ed il successivo amministratore Pt_1 CP_5 CP_8
una testa di legno.
[...]
Nella sostanza la lavoratrice era pienamente inserita CP_6 nell'organizzazione della , la quale non era dotata di Controparte_5 personale svolgente mansioni analoghe a quelle disimpegnate dalla socia - lavoratrice della cooperativa CP_4
Ad avviso di chi scrive e della giurisprudenza già citata, infatti, affinché si abbia un contratto di appalto genuino, i lavoratori dell'appaltatore non devono sostituire in alcun modo i dipendenti del Committente;
essi devono essere riconoscibili come lavoratori dell'Appaltatore e non devono confondersi con i lavoratori del Committente.
I lavoratori dell'Appaltatore non devono infatti prendere ordini da soggetti diversi dall'Appaltatore, non sono soggetti al potere direttivo e di controllo del
Committente o di un suo dipendente, e non possono quindi essere allontanati né sanzionati dal Committente. Il Committente non può cioè sostituirsi all'Appaltatore riducendolo a mera entità di trasmissione delle proprie direttive e, per tale ragione, non può, ad esempio, decidere volta per volta il numero di lavoratori da utilizzare, imponendo addirittura all'appaltatore l'ingresso di nuovi soci. L'esercizio del potere direttivo e organizzativo dell'Appaltatore nei confronti del proprio personale utilizzato nell'appalto, costituisce uno degli elementi più qualificanti di un contratto di appalto lecito, in quanto implica l'esclusione dell'intromissione del Committente nell'esecuzione dell'appalto. Piu' in particolare, occorre valutare i principi elaborati dalla giurisprudenza nelle ipotesi, come quella esame, di appalti endoaziendali, vale a dire quegli appalti fondati sull'affidamento ad una impresa esterna (appaltatrice) di attività "inerenti al complessivo ciclo produttivo del committente" e che siano a bassa intensità organizzativa.
Tali appalti sono ritenuti leciti ove sia possibile individuare il soggetto che esercita l'effettivo potere direttivo sui dipendenti, assumendone il rischio e non limitandosi alla semplice gestione amministrativa dei rapporti di lavoro. Il discrimine fra l'appalto lecito e l'appalto illecito, anche endoaziendale, è dato dalla organizzazione e gestione autonoma dell'opera o servizio con assunzione del rischio economico del risultato pattuito.
Nel caso di specie, come detto, è inconfutabile che la società cooperativa non aveva neppure un'embrionale organizzazione produttiva e che la cooperativa, assente un responsabile ovvero un coordinatore o un referente, lungi dall'esercitare un vero e proprio potere direttivo, organizzativo e di controllo sulle collaboratrici e/o dipendenti, era semplicemente l'anello di congiunzione tra le lavoratrici e la società e che Controparte_5
l'organizzazione, anche del tempo dei lavoratori della cooperativa, dipendeva inscindibilmente dalle decisioni della committente nella persona del Parte_3
e della moglie .
[...] CP_15
A fronte di tale inequivoco quadro probatorio (acquisito dall' CP_1 nell'ambito delle verifiche ispettive e quindi dallo stesso versato nel processo), le contestazioni mosse dall'opponente in punto di onere della prova si sono rivelate assolutamente generiche e totalmente indimostrate. In particolare, in primo luogo, l'opponente non ha prodotto alcuna
“documentazione” che smentirebbe gli esiti, analitici e circostanziati, dell'accertamento ispettivo.
In secondo luogo, l'opponente non ha né dedotto nè, tanto meno, dimostrato che le dichiarazioni rese, in modo circostanziato e coerente le une con le altre, dalle dipendenti escusse in sede ispettiva debbano ritenersi non veritiere, ovvero non attendibili.
Pertanto, è risultato dimostrato che si trattò nella sostanza di un appalto illecito di manodopera, nel cui ambito la società cooperativa - sostanziale appaltatrice di servizi si limitò a mettere a disposizione della
[...]
- committente le mere prestazioni lavorative della lavoratrice Controparte_5 indicata nel verbale ispettivo, la quale, di fatto, è stata gestita e diretta dalla società da ultimo citata, quale effettiva datrice di lavoro della medesima.
Deve, altresì, evidenziarsi in particolare la circostanza, non contestata, che la società cooperativa Work Lab non era autorizzata all'attività di somministrazione di lavoro. Con Legittimamente, in conclusione l' ha sanzionato , quale Parte_1 amministratore della società per la violazione dell'art. 29, Parte_4 CP_4 comma 1° e art.18 del D.Lgs. n.276/2003 come modificato dall'art.1, comma 1° D.Lgs.n.8/2016 per aver fornito illecitamente manodopera alla società
[...] nella persona di per n.538 giornate lavorativa Controparte_5 CP_6
4. Violazione del principio di proporzionalità. L'ultima censura sollevata dall'opponente attiene all'entità della sanzione amministrativa irrogata, ritenuta non conforme al principio di proporzionalità. Sul punto è bene precisare che: “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta” (Cass., ordinanza n. 4844/2021). La sanzione per la violazione contestata al è fissata dall'art.18, Pt_1 commi 1 e 2, D.lgs n.276/2003. Nei suddetti casi, l'art.1 comma 6 del D.lgs n.8/2016 dispone: ”… la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda ma non può in ogni caso , essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000”.
Pertanto, se in virtù del calcolo proporzionale la somma dovuta risultasse inferiore a euro 5.000, la sanzione da irrogare dovrà essere sempre adeguata a tale minimo, se risultasse superiore a euro 50.000 dovrà essere sempre adeguata a tale massimo.
Nel caso di specie le giornate di lavoro prestate dalla lavoratrice CP_6 in esecuzione dell'appalto non genuino sono state estrapolate dal UL (buste paga) e dalle denunce presentate all' , in n.538, da cui discende che l'importo di cui CP_7 alla sanzione è pari a 538 x 50 (importo giornaliero) = 26.900,00.
Si osserva, quindi, che l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria è Con stata correttamente individuata dall' facendo riferimento a una somma che si colloca a metà tra il minimo edittale e il massimo edittale, tenuto conto anche dell'evidente gravità dell'abusivo e prolungato impiego dello strumento dell'appalto, la conseguente riduzione delle tutele offerte dall'ordinamento ai lavoratori subordinati coinvolti nella vicenda, anche sotto il profilo della stabilità dei rapporti di lavoro e della adeguatezza dei trattamenti retributivi, oltre alla inevitabile alterazione delle regole concorrenziali tra operatori commerciali del settore. Inoltre, parte ricorrente nel corso del procedimento ispettivo ha avuto la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta e non si è avvalsa di tale facoltà.
Con riferimento ai profili “quantificatori”, criticati in maniera apodittica dalla difesa attorea, si osserva che il criterio di cui all'art.16 Legge n.689/81 attiene al pagamento in misura ridotta, riferendosi dunque ad una misura sanzionatoria cui la parte ricorrente avrebbe avuto diritto solo col tempestivo adempimento nel termine indicato nel medesimo verbale unico di accertamento/notificazione, di cui la stessa non ha dato alcuna prova;
tant'è che nell'ordinanza ingiunzione si dà atto del mancato pagamento in misura ridotta e dell'inottemperanza alla diffida, e la susseguente ordinanza procede al computo sulla base dei criteri “ordinari” di cui all'art. 11 l. 689/81.
5. Pagamento rateale della sanzione ingiunta. Ultima richiesta dell'opponente è, in considerazione delle condizioni economiche disagiate dello stesso, di disporre giudizialmente il pagamento rateale (n.30 rate mensili) della sanzione irrogata con l'ordinanza opposta. La richiesta non può trovare in questa sede accoglimento in quanto la rateazione ex art. 26 cit. potrà formare oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione, ma non del giudice civile.
Invero, sul punto La Corte di Cassazione già con sentenza n.5400 del 13.03.2006 aveva chiarito che “il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, spetta, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art.
26, all'autorità giudiziaria e/o amministrativa che ha applicato la sanzione;
poichè questa è applicata dall'autorità giudiziaria nella sola ipotesi prevista dall'art. 24 (connessione obiettiva tra violazione amministrativa e reato), il termine "autorità giudiziaria" indicato nel citato art. 26 va riferito al solo caso del giudice penale competente ai sensi dell'art. 24, nè argomento contrario può trarsi dal potere del giudice dell'opposizione di determinare in concreto la misura della sanzione, eventualmente anche riducendola, perchè tale potere è attività diversa, concettualmente e cronologicamente, dalla rateizzazione della sanzione, che inerisce alle modalità di pagamento. Ne consegue che il giudice civile che decide sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non può disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria” (cfr. da ultimo anche Cass. civile sez. II, del 27/10/2017, sent. n.25621). Dalle considerazioni che precedono ne discende il rigetto del ricorso, e per l'effetto l'ordinanza ingiunzione deve essere dichiarata definitivamente esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della riduzione del 20% ai sensi dell'art.9, comma 2 del D.L. n.1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.27 del 24 marzo 2012 e dell'art.9, comma 2 del D.Lgs. n.149/2015
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutiva l'ordinanza ingiunzione emessa dall' n.32/2023 del 22.02.2023 Controparte_18 notificata in data 3 marzo 2023; - Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 liquidate in € 3.500,00 Controparte_19 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Terni, lì 19 marzo 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 240 del registro generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata dell'Avv.to Email_1
Giovanni Ranalli che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in atti
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore dott.
[...] CP_2
con sede legale in via Turati n.18, rappresentato e difeso in
[...] CP_1 giudizio dagli Avv.ti Giuliana Guida, Anna Rita Fusacchia e Maria Elena
Travaglini, giusta delega direttoriale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art.22 Legge n.689/1981
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.03.2023 parte ricorrente ha proposto opposizione ad ordinanza ingiunzione n.32/2023 notificata in data 3 marzo 2023, Con con la quale l' di ha intimato a e alla società cooperativa CP_1 Parte_1
di pagare, in solido tra loro, la somma di Euro 26.900,00 dovuta per CP_4 le asserite violazioni dell'art. 29, comma 1° e art.18 del D.Lgs. n.276/2003 come modificato dall'art.1, comma 1° D.Lgs.n.8/2016 per aver fornito illecitamente manodopera alla società nella persona di Controparte_5 CP_6 per n.538 giornate lavorative dal mese di ottobre all'8.12.2015, accertate con verbale unico di accertamento e notificazione nr. TR0001/2019-757-02 del
18.6.2019.
Ha dedotto in fatto di aver ricoperto la carica di amministratore della società cooperativa fino alla data del 18.12.2015 e che in tale veste gli CP_4
è stata notificata l'ordinanza ingiunzione impugnata sull'assunto di aver stipulato un appalto illecito di manodopera con la società Controparte_5
Ha contestato in diritto il provvedimento impugnato deducendo: - preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la sanzione in contrasto con la previsione di cui all'art.28 Legge n.689/1981 posto che la violazione contestata sarebbe stata commessa nell'anno 2015 mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata all'opponente solo in data 3.03.2023; - il difetto assoluto di prova dei fatti contestati alla parte ricorrente ed asseritamente accertati dagli organi ispettivi e di indicazione delle fonti di prova;
- la violazione e falsa applicazione dell'art.3 della Legge n.241/1990 in combinato disposto con l'art.13 del D.Lgs.n.124/2004, violazione della Circolare del Ministero del Lavoro n.6/2014 e dell'art.12 del codice di comportamento ispettivo, non essendo il verbale unico di accertamento e notificazione supportato da idonea motivazione, risultando assente una dettagliata specificazione degli esiti degli accertamenti, avendo utilizzato l'Amministrazione formule di stile, omettendo di indicare la data di inizio della somministrazione illecita della lavoratrice, la modalità di calcolo delle giornate indicate nel verbale e nell'ordinanza; - la violazione del principio di legalità ex art.1 Legge n.689/1981 non sussistendo l'elemento oggettivo dell'appalto illecito di manodopera;
- violazione dell'art.29, comma 1° e dell'art.18, comma 5 bis del D. Lgs.n.276/2003 non essendo stata data prova della mancanza di un'autonoma organizzazione di impresa da parte della e/o della mancanza di potere CP_4 organizzativo e direttivo della stessa nei confronti della lavoratrice - CP_6 Con violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni irrogate avendo l' di applicato le sanzioni nella misura sempre superiore al minimo se non CP_1 nel massimo dell'importo nel caso dell'applicazione dell'art.18 D.Lgs. n.276/2003.
Ha citato, pertanto, davanti al Tribunale di Terni l' Controparte_1
sede di chiedendo, previa sospensione
[...] CP_1 dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in via principale, di dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto dell'Amministrazione a riscuotere la somma ingiunta o comunque, di annullare l'ordinanza ingiunzione emessa dall' sede di ed in via subordinata, di ridurre al Controparte_1 CP_1 minimo edittale le sanzioni irrogate, e, comunque, accertata la condizione disagiata del ricorrente, di disporre il pagamento rateale della sanzione nella misura di n.30 rate mensili ovvero nel numero di rate ritenute di giustizia ai sensi dell'art.26 Legge n.689/1981, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito l' sede di Controparte_1 affermando l'infondatezza dell'opposizione ed ha insistito per il rigetto del CP_1 ricorso per le ragioni diffusamente articolate in memoria. L'istruttoria si è articolata nella produzione documentale offerta dalle parti e nell'escussione dei testi richiesti dalle parti.
Quindi, sulle conclusioni delle parti il giudice pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza ingiunzione impugnata trae origine da un accertamento condotto dal personale ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro dell'Umbria, sede di in congiunta con i funzionari dell' , iniziato con CP_1 CP_7 primo accesso del 13.02.2018 presso lo studio commerciale Grilli – Melchiorri di tenutario del UL della cooperativa avente sede legale a CP_1 CP_4 Roma. L'accertamento ha riguardato i rapporti intrattenuti dalla con il CP_4 gruppo in merito alle prestazioni di lavoratori solo Controparte_5 formalmente assunti dalla società cooperativa, di cui è stato amministratore unico nel periodo oggetto di contestazione il , ma di fatto in forza Parte_1 esclusivamente alla presso la sede operativa di quest'ultima Controparte_5 in CP_1
Nel corso degli accertamenti si sono susseguite molteplici richieste di documentazione sia alla nella persona del successore del CP_4 Pt_1 funditus che allo studio commerciale, richieste intrecciatesi Controparte_8 con gli accertamenti condotti anche nei confronti del GR BO di cui fanno parte oltre alla (amministratrice Controparte_5 [...]
, madre di ) anche le società Italia NG Parte_2 Parte_3
S.r.L. (amministratrice unica , moglie del ), Controparte_9 Parte_3
(amministratrice ), Controparte_10 Controparte_9 Controparte_11
(amministratrice ) e (amministratore Controparte_9 CP_12 CP_13
) nelle quali risultano sempre soci sia il , che
[...] Parte_3 [...]
e ed aventi sede legale e/o operativa in Parte_2 Controparte_9 CP_1
Corso del Popolo n.5 dove aveva sede operativa anche la CP_4
Mette conto evidenziare, circostanza non contestata, che le richieste di documentazione sia alla che al GR BO sono rimaste inevase CP_4 ed in particolare: - verbale interlocutorio del 23.02.2018 con richiesta CP_14 di documenti entro il 13.03.2018; - verbale di accertamento e prescrizione del 3.04.2018 nei confronti di (legale rappresentante della Controparte_8 CP_4 [
; - verbale di accesso del 5.05.2018 presso la sede lavorativa della
[...] CP_4 di in Corso del Popolo n.5 con richiesta di documenti da consegnarsi entro CP_1 il 19.06.2018; - richiesta di documenti invita via pec alla Controparte_5 in data 7.02.2019; - accesso del 5.03.2019 presso il commercialista della
[...] Con per richiesta documenti (cfr. verbali interlocutori all.ti memoria ). CP_4
L'accertamento ispettivo nei confronti della si è Parte_4 concluso con verbale unico di accertamento e notificazione n.TR00000/2019 –
757 – 02 del 18.06.2019 con il quale gli agenti accertatori hanno contestato all'opponente in qualità di trasgressore, e alla società , Parte_4 quale obbligata in solido, le infrazioni descritte in premessa e riportate nei titoli impugnati, adottando le relative sanzioni amministrative, le quali non ottemperate nei termini di legge, hanno determinato l'emissione dell'ordinanza ingiunziona opposta in questa sede (cfr. ordinanze ingiunzione e verbale unico di accertamento e notificazione all.ti in atti).
1. Eccezione di prescrizione.
Nell'ambito della legge n.689/81 l'art.28 stabilisce che, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla predetta legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e, secondo la giurisprudenza di legittimità, la prescrizione opera con riguardo sia alla violazione sia alla sanzione pecuniaria, funzionando come causa estintiva dell'illecito e non soltanto del diritto di riscuotere la somma dovuta a titolo di sanzione.
In base al comma 2° del medesimo art.28, in materia di interruzione della prescrizione occorre fare riferimento alle norme del codice civile e tale rinvio deve intendersi come rinvio pienamente recettizio alla disciplina codicistica, con conseguente esclusione della disciplina del codice penale e utilizzo come modello della regolamentazione del codice civile (cfr. Cass. Civ sez. I sent. 17 marzo 2005 n.5798).
In particolare, occorre stabilire quali specifici atti del procedimento amministrativo sanzionatorio rilevino ai fini dell'interruzione della prescrizione. Il rinvio alla disciplina civilistica rende direttamente applicabile l'art. 2943 c.c. che prevede un sistema chiuso di cause di interruzione identificate nella notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, nella domanda proposta nel corso di esso e in ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione "ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art.2943 c.c.” (cfr. Cass.civ. sez.2 sent. 18 gennaio 2007 n.1081). Senonché il modello civilistico di interruzione della prescrizione non può non tener conto che la sanzione amministrativa è irrogata a seguito di un procedimento amministrativo, configurato dalla stessa legge 689/81, diretto a verificare l'effettiva realizzazione dell'illecito e a determinare l'entità della sanzione amministrativa (cfr. Cass. sez I sent. 17 marzo 2005 n. 5798). In tale prospettiva non tutti gli atti endoprocedimentali sono idonei a costituire in mora il debitore e, conseguentemente, rilevanti ai fini della interruzione della prescrizione (cfr. Cass. Sez I sent. 22 settembre 2006 n.
20692) solo gli atti tipici del procedimento sanzionatorio possono avere efficacia interruttiva della prescrizione, con conseguente irrilevanza di eventuali atti atipici della prescrizione (cfr. Cass. sez. 1 sent. 9 marzo 2006 n. 5063).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale, la notifica della contestazione della violazione rappresenta l'atto interruttivo per antonomasia (cfr. Cass. Sez. I sent. 12 agosto 1992 n. 9545 e sez. 2 sent. 4 aprile 2000 n. 4094).
Analogamente è atto interruttivo la notifica dell'ordinanza ingiunzione (cfr. Cass. sez. I sent. 25 maggio 1987 n. 4610 e sent. 23 novembre 2004 n.
22111).
Nella fattispecie al vaglio a fronte di una condotta illecita contestata sino al 8.12.2015 il verbale di accertamento e notificazione n.TR00000/2019 – 757 –
02 del 18.06.2019 della Direzione Territoriale è stato notificato CP_1 all'odierno opponente in data 4.07.2019, mentre l'ordinanza ingiunzione in data
3.03.2023, circostanza documentalmente provata e comunque pacifica, interrompendo quindi la prescrizione entro il termine quinquennale.
2.Nullità del verbale ispettivo. Parte ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art.3 della Legge n.241/1990 in combinato disposto con l'art.13 del D.Lgs.n.124/2004, violazione della Circolare del Ministero del Lavoro n.6/2014 e dell'art.12 del codice di comportamento ispettivo, non essendo, a suo dire, il verbale unico di accertamento e notificazione supportato da idonea motivazione, risultando assente una dettagliata specificazione degli esiti degli accertamenti, avendo utilizzato l'Amministrazione formule di stile e stereotipate, non avendo indicato la data di inizio della somministrazione illecita alla Controparte_5 della lavoratrice , né la specifica delle fonti di prova del calcolo
[...] CP_6 delle giornate di somministrazione illecita della stessa dipendente ed infine gli elementi di prova dai quali si è desunta la sussistenza di un contratto di appalto illecito tra la e la . CP_4 Controparte_5
La contestazione non coglie nel segno per quanto di ragione.
Si rammenta anche a sè stessi che il Giudice ordinario del lavoro è giudice non dell'atto ma del diritto, quindi è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa degli Istituti previdenziali ed assicurativi pubblici. L'opposizione ad ordinanza ingiunzione, così come a cartella esattoriale e/o avviso di addebito, introduce un giudizio di merito sulla fondatezza della pretesa, tanto che se dovesse essere rimosso l'atto impositivo, il Giudice dovrebbe tuttavia decidere nel merito.
In ogni caso, non sussiste la dedotta nullità posto che a norma dell'art. 13 (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica), il comma 1 prevede: "Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente: a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione; d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dalla L. 22 luglio 1961, n. 628, art. 4, comma 7" ove il verbale di primo accesso corrisponde a quanto previsto dalla legge, mentre il comma 4 dispone: "All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché' alla contestazione delle violazioni amministrative di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido.
Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere: a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2; c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida
e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 16; e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione", e dunque rileva come verbale prodromico alla emissione dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento delle sanzioni amministrative ex L. n. 689 del 1981.
Nel verbale ad avviso del giudicante sono riportati "gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati" posto che c'è il riferimento alle dichiarazioni (che non deve necessariamente consistere nella trascrizione delle dichiarazioni dei lavoratori) e alla documentazione acquisita (UL periodo aprile 2013 dicembre 2018, lettere di assunzione, libro soci, fatture attive periodo 2013 – 2017, libro verbali assemblee, libro verbali amministratore unico).
Risulta rispettato anche il CODICE DI COMPORTAMENTO AD USO
DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO adottato con D.M. 15 gennaio 2014, in particolare l'art. 15 che dispone: "1. Il verbale unico deve contenere ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti e ad assicurare il diritto di difesa del presunto trasgressore, anche attraverso un rinvio al verbale di primo accesso e/o al verbale interlocutorio.
2. In ogni caso, le conclusioni del verbale unico alle quali perviene il personale ispettivo devono essere adeguatamente motivate, anche al fine di prevenire il contenzioso amministrativo e/o giudiziario": la semplice lettura del verbale di accertamento e degli allegati rende evidente che gli Ispettori hanno dettagliatamente riportato i fatti, i calcoli e le motivazioni delle proprie conclusioni.
3.Onere della prova e presupposti appalto servizi lecito.
Rammenta il Tribunale che gli artt. 2699 e 2700 c.c. attribuiscono all'atto pubblico efficacia assoluta e incondizionata di prova legale, confutabile unicamente con la proposizione della querela di falso.
Tale efficacia, da un lato, copre l'attestazione in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo sottoscrive, e dall'altro si estende alle modalità di formazione dell'atto pubblico, con riguardo all'attestazione del luogo e della data in cui l'atto stesso è stato redatto.
Gli atti pubblici godono, infatti, di fede privilegiata, ex art. 2700 c.c., in relazione all'attività compiuta dal pubblico ufficiale ed effettuata in sua presenza, al pari della provenienza del documento e della sua formazione (cfr. Cass. sentenza n.943/2012). Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza, nonché alle dichiarazioni delle parti da lui raccolte (cfr. da ultimo Cass. sentenza n. 23800/14).
“E' perciò evidente come, nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, le circostanze fattuali della violazione, percepite dal pubblico ufficiale e attestate nel verbale di accertamento, debbano, in caso di contestazione, necessariamente essere confutate con il rimedio della querela di falso, ex artt. 221 e segg. c.p.c.” (cfr. Cass. sentenza n.2434/2011).
Secondo la giurisprudenza di legittimità nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, il verbale di accertamento assume un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità.
Da un lato, il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento, nonché quanto alla provenienza del verbale dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese. Sotto altro profilo, in merito alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, il verbale stesso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al Giudice ed alle parti l'eventuale contrasto e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (“Pur in mancanza di indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il Giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale” cfr. ex multis Cass. sentenza n. 6565/2007)
“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti" (Cass. Civ. sez. L. sent. n. 9251/10). ed “ … il giudice può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.15073 del 06/06/2008; cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.3525 del 22/02/2005); con ciò la giurisprudenza ha sostanzialmente elevato il verbale ispettivo a fonte di prova ed in ciò ha trovato l'avallo del legislatore, che, all'art. 10 comma 5 D.Lgs. n. 124 del 2004, ha espressamente statuito che: "I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi
e civili, da parte di altre amministrazioni interessate".
Quindi in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Con specifico riferimento alla fattispecie al vaglio di contestazione di appalto non genuino di servizi e costituzione di rapporti di lavoro subordinato in capo all'utilizzatore, va rilevato che, in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte (vedi, ex multis, Cass. nn. 12551/2020, 15557/2019,
27213/2018), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata di interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sè autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore.
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità: “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento "gli appalti "endoaziendali", caratterizzali dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti ai complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, nè una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (cfr. Cass. Lav. n. 27213/2018). Occorre dunque effettuare un accertamento complesso mirato alla fattispecie concreta ed in particolare, soprattutto quando si tratta di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive) come nel caso che ci riguarda, attraverso un'attenta verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
tenendo presente tutte le condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste ai fini della legittimità dell'appalto del D.Lgs. n. 276 del
2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama. Ancora, è stato affermato che: “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio
d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale” (cfr. Cass. Lav. n. 12551 del 25.6.2020). Gestione “a proprio rischio” da parte dell'appaltatore, nel senso che nelle ipotesi di appalto genuino l'appaltatore assume su di sé il rischio della gestione dell'intera attività lavorativa complessivamente valutata, come pure quello dell'eventuale mancato raggiungimento del risultato connesso alla stipulazione dell'appalto. Di contro, nei casi in cui vi sia una correlazione tra il corrispettivo dell'appalto e il costo dei lavoratori in esso impiegati, si è verosimilmente all'interno del perimetro vietato dell'interposizione illecita.
Nel caso di appalto genuino, pertanto, il committente deve il corrispettivo solo contro la prestazione del risultato (opera o servizio) originariamente pattuito;
nell'appalto non genuino (interposizione illecita), invece, il committente retribuisce comunque l'appaltatore, a prescindere dal conseguimento di un risultato, per il solo fatto di aver svolto il lavoro, elemento che ricorre, ad es. quando il corrispettivo dell'appalto e il costo dei lavoratori in esso impiegati si equivalgono. In sintesi, può ragionevolmente escludersi di essere all'interno del perimetro vietato dell'interposizione illecita, che può sostanziarsi in qualunque comportamento negoziale (appalto, fornitura, contratto d'opera) quando si accerta che l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e l'assunzione del rischio di impresa da parte di questi (Cass. lav. n. 6343/2013).
L'appalto lecito è dimostrato dall'esistenza del relativo contratto commerciale e dalla riconducibilità dell'attività lavorativa al servizio appaltato, nonché dalla dimostrazione di un vero rischio di impresa dell'appaltatore e di un'autentica organizzazione aziendale.
Se non vi è prova del contratto e del suo oggetto non può neppure esserci prova della riconducibilità delle attività concretamente espletate alle previsioni contrattuali. E se non vi è prova che le attività svolte dal lavoratore dipendente di una società presso altra società e ad esclusivo favore di quest'ultima siano riconducibili ad un contratto di appalto genuino, non importa stabilire chi sia il datore di lavoro effettivo di quel lavoratore in quanto il rapporto si costituirà sempre con l'utilizzatore poiché il datore di lavoro formale si è limitato a vendere manodopera senza stipulare un regolare contratto di somministrazione e senza avere la legittimazione e l'abilitazione soggettiva per stipulare contratti di tale tipo. Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. Secondo la Suprema Corte: “E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)” (cfr. Cass. Lav. n.29889/2019). Ciò premesso, in linea giuridica, occorre verificare se, nel caso di specie, con riferimento alla lavoratrice indicata nel verbale ispettivo posto a CP_6 base dell'ingiunzione qui opposta ed al periodo di tempo in cui incontestatamente la società cooperativa con amministratore unico l'odierno opponente CP_4 ha offerto prestazioni in favore della ricorrano gli Controparte_5 indici semantici della genuinità del contratto di appalto in essere tra il datore di lavoro e l'utilizzatore della prestazione o se, di converso, ci si trovi al cospetto di un tipico caso di illecita somministrazione di manodopera, sotto le mentite spoglie di un contratto di appalto di servizi, con conseguente fondatezza delle pretese violazioni di disposizioni amministrative. Orbene i funzionari ispettivi hanno verificato la posizione di CP_6 formalmente alle dipendenze della società cooperativa assunta con CP_4 contratto part time orizzontale (20 ore settimanali) a tempo indeterminato in data
12.11.2009 ed inquadrata al 3° livello con mansioni di impiegata e stabilmente addetta presso la all'emissione delle fatture attive per la Controparte_5 richiesta di pagamento delle royalties mensili da parte degli affiliati alla rete franchising del GR BO, alla preparazione dei contratti di franchising, alla correzione ed aggiornamento della rivista mensile della CP_5
Sentita durante gli accertamenti ispettivi, la lavoratrice ha riferito che in precedenza era stata dipendente della dal 2005 al Controparte_5
31.10.2009 con mansioni assolutamente identiche a quelle svolte successivamente alle dipendenze formali della e di non avere avuto CP_4 alcun rapporto con la cooperativa, in quanto le direttive le riceveva da
[...]
(amministratrice della , “punto di CP_15 Controparte_5 riferimento per eventuali problematiche”, mentre per permessi e ferie doveva ricevere l'autorizzazione da . La stessa ha addirittura riferito agli Parte_3 organi accertatori che l'amministratore della dopo le dimissioni del CP_4 era stato proposto dal GR BO (cfr. dichiarazione del 25.05.2018 Pt_1 Con all.ta memoria ) Con Mette conto evidenziare che l' di nonostante ripetute richieste è CP_1 stata osteggiata sia dalla società cooperativa che dalla società CP_4 [...]
che non hanno prodotto la documentazione attestante la sussistenza CP_5 di un rapporto formale di appalto di servizi tra le stesse;
tuttavia, alla conclusione di cui al verbale e successiva ordinanza gli ispettori sono pervenuti attraverso le dichiarazioni di , e e le fatture prodotte CP_6 Persona_1 Persona_2 dalla che riportano la dicitura “prestazione di gestione tramite i CP_4 propri soci dei seguenti servizi: front office, web designer, programmatore informatico, consulenza immobiliare, commerciale e nel marketing” . Ad ulteriore supporto delle conclusioni raggiunte l'ispettorato ha verificato che la ha emesso fatture solo nei confronti della CP_4 [...] senza, peraltro, riscuotere crediti dell'importo di € 347.742,00 Controparte_5 come è emerso dall'analisi del bilancio della cooperativa del 2016, nella cui nota integrativa si legge: “Non si è ritenuto di dover eseguire accantonamenti ad un fondo rischi su crediti poiché non vi è alcun motivo di preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi” E' emerso nell'istruttoria orale, confermando quanto già dichiarato agli ispettori nelle indagini, che la non ha sostenuto costi né di affitto di CP_4 locali, né spese di gestione e non era titolare di beni propri. I soci – lavoratori della cooperativa hanno dichiarato in sede ispettiva e confermato in sede processuale che venivano pagati dal CP_5 Con Inoltre, con la verifica documentale l' ha, altresì, accertato che la non aveva alle dipendenze, nel periodo coperto Controparte_5 dall'accertamento, alcun lavoratore ma si avvaleva esclusivamente del personale della transitato alla cooperativa proprio dal GR BO. CP_4
Si può dire che vi è coincidenza della prestazione richiesta nell'ambito di appalto con la prestazione di generica manodopera, in assenza di organizzazione dei mezzi ed assunzione del rischio in capo all'appaltatore, elementi questi tipici dell'appalto genuino, come risultante dalle dichiarazioni rese dalle lavoratrici della cooperativa mandate presso la che hanno Controparte_5 rilasciato le dichiarazioni negli allegati processi verbali, debitamente sottoscritti dai verbalizzanti e dai dichiaranti. Le dichiarazioni raccolte dal personale ispettivo devono essere in questa sede particolarmente valorizzate siccome chiare e circostanziate, vertenti su circostanze semplici, insuscettibili di fraintendimento, spontanee e pertanto presumibilmente veritiere e soprattutto supportate da un più preciso ricordo dei fatti.
Tali dichiarazioni sono state confermate anche in sede di istruttoria orale nel presente giudizio da che ha riferito: “Io ho iniziato a lavorare per CP_6 la società nel settembre 2000 come impiegata Controparte_16 amministrativa e mi occupavo di fatturazione, prima nota e redazione di contratti di franchising tra la società e terzi assunta con contratti co co.co.co. e co.co.pro.. Poi nel 2001 è stata costituita la ed io ho Controparte_17 continuato a lavorare per tale società senza soluzione di continuità rispetto al precedente impiego sempre con le stesse mansioni sopra indicate e la stessa tipologia contrattuale, poi nel 2005 mi hanno fatto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time a 20 ore settimanali circa dal lunedì al venerdì sempre con le stesse mansioni. Poi la è stata trasformata CP_17 in e nel 2009 ci disse, a me e agli altri impiegati, di CP_5 Parte_3 dimetterci per costituire una dove saremmo stati tutti soci e Parte_4 continuare a lavorare per la come prima con le stesse mansioni. Posso CP_5 confermare che noi impiegati abbiamo costituito la Work Lab Società
Cooperativa presso il notaio di ed abbiamo continuato a lavorare Per_3 CP_1 come prima. Io presso la direzione del in Corso del Controparte_5 CP_1 Popolo n.5 sempre con la mansione di impiegata amministrativa … Posso riferire che amministratore e legale rappresentante della Parte_4 venne nominato già consulente e Area manager della Parte_1 [...]
. Anche dopo la costituzione della cooperativa il ha CP_5 Pt_1 continuato a svolgere la stessa mansioni per le Agenzie sempre CP_5 amministrate all'epoca dei fatti dal e dalla moglie Parte_3 CP_15
… io dal 2009 fino al febbraio 2020 ho continuato a lavorare per la
[...]
, nel frattempo divenuta Italia NG S.r.L. … Le Controparte_5 direttive afferenti le mansioni da disimpegnare le ho sempre ricevute dal 2000 fino al 2020 dal e da sempre nella stessa Parte_3 Controparte_15 agenzia della sita in Corso del Popolo di utilizzando le CP_5 CP_1 attrezzature (computer, stampante, telefono, fax) messo a disposizione dalla
… Se mi dovevo assentare per qualsiasi motivo (permessi, malattia ed CP_5 imprevisti) dovevo comunicarlo al così come le ferie, stabilite dal CP_5 sin dall'inizio del rapporto nel periodo dal 1 al 31 agosto in cui CP_5
l'ufficio era chiuso e non venivo pagata … Nemmeno alle dipendenze formali della le ferie erano pagate … Lo stipendio mi arrivava all'inizio dalla CP_4 fino a quando è rimasto quale rappresentante della CP_4 Parte_1 cooperativa, poi ad un certo punto sono stata pagata con bonifici direttamente dalla Italia NG (ex ) perché il è andato via Controparte_5 Pt_1
.. Nessuno della mi ha mai dato indicazioni in merito alle mansioni, se CP_4 qualche volta sono stata ripresa è accaduto da parte del o della CP_5 CP_9 (dichiarazione resa all'udienza del 15.05.2024 in atti).
, socia – lavoratrice della sentita nel presente Persona_2 CP_4 giudizio oltre a confermare la dichiarazione resa in sede ispettiva, ha specificato:
“Io ho sempre lavorato per la , osservando le direttive e gli Controparte_5 orari di lavoro imposti da , nei locali della ed Parte_3 CP_5 utilizzando la strumentazione messa a disposizione della (computer, CP_5 telefono, fax ecc ….) … Posso riferire che a lavorare per la eravamo CP_5 tutti dipendenti della come e CP_4 Persona_4 CP_6 CP_13
Non credo ci fossero dipendenti della … A me il
[...] Controparte_5 colloquio lo fece area manager della e gestore Testimone_1 CP_5 dell'Agenzia BO di San Gemini … Mi pagava con bonifico ma CP_6 sotto direttive di . Io l'avrò visto 10 volte, ma di lavoro Parte_3 Pt_1 non ho mai parlato con lui, lui non mi ha mai dato direttive … Io non ho mai visto libri contabili, né partecipato ad assemblee delle Io non ho mai CP_4 saputo di essere socia della cooperativa” (dichiarazione resa all'udienza del 16.10.2024 in atti).
Dello stesso tenore anche la dichiarazione resa in sede ispettiva da
[...]
altra socia lavoratrice della la quale non era stata edotta di Per_1 CP_4 essere dipendente della cooperativa avendo sempre lavorato per il GR
BO ed in particolare per la società con le mansioni di Controparte_10 front office ricevendo le direttive dal , il quale provvedeva Parte_3 direttamente al pagamento del compenso oppure sua moglie . Controparte_15
La ha riferito agli ispettori di aver appreso di essere dipendente della Per_1 CP_4 quando le ha fatto sottoscrivere il contratto, ma di non aver
[...] Controparte_15 mai partecipato ad assemblee indette dalla cooperativa, né di aver mai avuto contatti con qualcuno della cooperativa (cfr. dichiarazione all.ta alla memoria Con
)
Negli stessi termini anche la dichiarazione di , il Testimone_2 quale, sebbene avesse sottoscritto un contratto a progetto con la cooperativa aveva avuto solo rapporti con il che lo aveva CP_4 Parte_3 selezionato e gli dava le direttive su orari e mansioni ed aveva sempre lavorato come agente immobiliare per l'Agenzia BO di senza mai conoscere il CP_1 ed avere cognizione della propria qualifica di socio della cooperativa (cfr. Pt_1 Con dichiarazione del 2.10.20218 all.ta memoria in atti) .
Senza i soci dipendenti della le società del GR BO CP_4 non avrebbero potuto essere in alcun modo operative, anche perché, come accertato dagli ispettori, per quanto qui di interesse, la non Controparte_5 occupava personale assunto direttamente ma solo quello inviato dalla cooperativa che all'epoca del periodo contestata aveva come CP_4 amministratore e legale rappresentante l'odierno opponente “già consulente e Area manager della , il quale anche dopo la costituzione Controparte_5 della cooperativa ha continuato a svolgere la stessa mansioni per le Agenzie sempre amministrate all'epoca dei fatti dal e dalla CP_5 Parte_3 moglie come riferito dalla teste . Controparte_15 CP_6
Non può non valorizzarsi anche la circostanza che i soci lavoratori mandati dalla cooperativa e finanche l'amministratore della stessa, in realtà erano già stati dipendenti e/o collaboratori di una delle società del GR
BO e non avevano mai mutato le loro mansioni, né il luogo di lavoro, ma erano solo passati da un datore di lavoro – una delle società del GR BO ad un altro – cooperativa CP_4
Le dichiarazioni rese agli ispettori confermano l'assenza del tratto qualificante della direzione tecnica ed organizzativa della prestazione da parte dell'appaltatore, che si limitava alla gestione degli aspetti amministrativi del rapporto di lavoro dei somministrati mediante pagamento del corrispettivo mensile e non sempre perché dopo le dimissioni del il corrispettivo alla Pt_1 veniva erogato direttamente dal CP_6 CP_5
Il potere direttivo e disciplinare veniva esercitato direttamente e continuamente dal citato e dalla moglie mentre la CP_5 Controparte_15
Cooperativa prestava soltanto il personale necessario alla società per il raggiungimento dello scopo sociale, posto che la non Controparte_5 aveva personale dipendente.
Di contro, rispetto alla cooperativa appare totalmente assente CP_4 qualsiasi rischio d'impresa e mancante qualsiasi forma d'investimento in beni strumentali, non risultando finanche una sede ovvero un referente, essendo stato il un collaboratore del ed il successivo amministratore Pt_1 CP_5 CP_8
una testa di legno.
[...]
Nella sostanza la lavoratrice era pienamente inserita CP_6 nell'organizzazione della , la quale non era dotata di Controparte_5 personale svolgente mansioni analoghe a quelle disimpegnate dalla socia - lavoratrice della cooperativa CP_4
Ad avviso di chi scrive e della giurisprudenza già citata, infatti, affinché si abbia un contratto di appalto genuino, i lavoratori dell'appaltatore non devono sostituire in alcun modo i dipendenti del Committente;
essi devono essere riconoscibili come lavoratori dell'Appaltatore e non devono confondersi con i lavoratori del Committente.
I lavoratori dell'Appaltatore non devono infatti prendere ordini da soggetti diversi dall'Appaltatore, non sono soggetti al potere direttivo e di controllo del
Committente o di un suo dipendente, e non possono quindi essere allontanati né sanzionati dal Committente. Il Committente non può cioè sostituirsi all'Appaltatore riducendolo a mera entità di trasmissione delle proprie direttive e, per tale ragione, non può, ad esempio, decidere volta per volta il numero di lavoratori da utilizzare, imponendo addirittura all'appaltatore l'ingresso di nuovi soci. L'esercizio del potere direttivo e organizzativo dell'Appaltatore nei confronti del proprio personale utilizzato nell'appalto, costituisce uno degli elementi più qualificanti di un contratto di appalto lecito, in quanto implica l'esclusione dell'intromissione del Committente nell'esecuzione dell'appalto. Piu' in particolare, occorre valutare i principi elaborati dalla giurisprudenza nelle ipotesi, come quella esame, di appalti endoaziendali, vale a dire quegli appalti fondati sull'affidamento ad una impresa esterna (appaltatrice) di attività "inerenti al complessivo ciclo produttivo del committente" e che siano a bassa intensità organizzativa.
Tali appalti sono ritenuti leciti ove sia possibile individuare il soggetto che esercita l'effettivo potere direttivo sui dipendenti, assumendone il rischio e non limitandosi alla semplice gestione amministrativa dei rapporti di lavoro. Il discrimine fra l'appalto lecito e l'appalto illecito, anche endoaziendale, è dato dalla organizzazione e gestione autonoma dell'opera o servizio con assunzione del rischio economico del risultato pattuito.
Nel caso di specie, come detto, è inconfutabile che la società cooperativa non aveva neppure un'embrionale organizzazione produttiva e che la cooperativa, assente un responsabile ovvero un coordinatore o un referente, lungi dall'esercitare un vero e proprio potere direttivo, organizzativo e di controllo sulle collaboratrici e/o dipendenti, era semplicemente l'anello di congiunzione tra le lavoratrici e la società e che Controparte_5
l'organizzazione, anche del tempo dei lavoratori della cooperativa, dipendeva inscindibilmente dalle decisioni della committente nella persona del Parte_3
e della moglie .
[...] CP_15
A fronte di tale inequivoco quadro probatorio (acquisito dall' CP_1 nell'ambito delle verifiche ispettive e quindi dallo stesso versato nel processo), le contestazioni mosse dall'opponente in punto di onere della prova si sono rivelate assolutamente generiche e totalmente indimostrate. In particolare, in primo luogo, l'opponente non ha prodotto alcuna
“documentazione” che smentirebbe gli esiti, analitici e circostanziati, dell'accertamento ispettivo.
In secondo luogo, l'opponente non ha né dedotto nè, tanto meno, dimostrato che le dichiarazioni rese, in modo circostanziato e coerente le une con le altre, dalle dipendenti escusse in sede ispettiva debbano ritenersi non veritiere, ovvero non attendibili.
Pertanto, è risultato dimostrato che si trattò nella sostanza di un appalto illecito di manodopera, nel cui ambito la società cooperativa - sostanziale appaltatrice di servizi si limitò a mettere a disposizione della
[...]
- committente le mere prestazioni lavorative della lavoratrice Controparte_5 indicata nel verbale ispettivo, la quale, di fatto, è stata gestita e diretta dalla società da ultimo citata, quale effettiva datrice di lavoro della medesima.
Deve, altresì, evidenziarsi in particolare la circostanza, non contestata, che la società cooperativa Work Lab non era autorizzata all'attività di somministrazione di lavoro. Con Legittimamente, in conclusione l' ha sanzionato , quale Parte_1 amministratore della società per la violazione dell'art. 29, Parte_4 CP_4 comma 1° e art.18 del D.Lgs. n.276/2003 come modificato dall'art.1, comma 1° D.Lgs.n.8/2016 per aver fornito illecitamente manodopera alla società
[...] nella persona di per n.538 giornate lavorativa Controparte_5 CP_6
4. Violazione del principio di proporzionalità. L'ultima censura sollevata dall'opponente attiene all'entità della sanzione amministrativa irrogata, ritenuta non conforme al principio di proporzionalità. Sul punto è bene precisare che: “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta” (Cass., ordinanza n. 4844/2021). La sanzione per la violazione contestata al è fissata dall'art.18, Pt_1 commi 1 e 2, D.lgs n.276/2003. Nei suddetti casi, l'art.1 comma 6 del D.lgs n.8/2016 dispone: ”… la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda ma non può in ogni caso , essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000”.
Pertanto, se in virtù del calcolo proporzionale la somma dovuta risultasse inferiore a euro 5.000, la sanzione da irrogare dovrà essere sempre adeguata a tale minimo, se risultasse superiore a euro 50.000 dovrà essere sempre adeguata a tale massimo.
Nel caso di specie le giornate di lavoro prestate dalla lavoratrice CP_6 in esecuzione dell'appalto non genuino sono state estrapolate dal UL (buste paga) e dalle denunce presentate all' , in n.538, da cui discende che l'importo di cui CP_7 alla sanzione è pari a 538 x 50 (importo giornaliero) = 26.900,00.
Si osserva, quindi, che l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria è Con stata correttamente individuata dall' facendo riferimento a una somma che si colloca a metà tra il minimo edittale e il massimo edittale, tenuto conto anche dell'evidente gravità dell'abusivo e prolungato impiego dello strumento dell'appalto, la conseguente riduzione delle tutele offerte dall'ordinamento ai lavoratori subordinati coinvolti nella vicenda, anche sotto il profilo della stabilità dei rapporti di lavoro e della adeguatezza dei trattamenti retributivi, oltre alla inevitabile alterazione delle regole concorrenziali tra operatori commerciali del settore. Inoltre, parte ricorrente nel corso del procedimento ispettivo ha avuto la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta e non si è avvalsa di tale facoltà.
Con riferimento ai profili “quantificatori”, criticati in maniera apodittica dalla difesa attorea, si osserva che il criterio di cui all'art.16 Legge n.689/81 attiene al pagamento in misura ridotta, riferendosi dunque ad una misura sanzionatoria cui la parte ricorrente avrebbe avuto diritto solo col tempestivo adempimento nel termine indicato nel medesimo verbale unico di accertamento/notificazione, di cui la stessa non ha dato alcuna prova;
tant'è che nell'ordinanza ingiunzione si dà atto del mancato pagamento in misura ridotta e dell'inottemperanza alla diffida, e la susseguente ordinanza procede al computo sulla base dei criteri “ordinari” di cui all'art. 11 l. 689/81.
5. Pagamento rateale della sanzione ingiunta. Ultima richiesta dell'opponente è, in considerazione delle condizioni economiche disagiate dello stesso, di disporre giudizialmente il pagamento rateale (n.30 rate mensili) della sanzione irrogata con l'ordinanza opposta. La richiesta non può trovare in questa sede accoglimento in quanto la rateazione ex art. 26 cit. potrà formare oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione, ma non del giudice civile.
Invero, sul punto La Corte di Cassazione già con sentenza n.5400 del 13.03.2006 aveva chiarito che “il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, spetta, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art.
26, all'autorità giudiziaria e/o amministrativa che ha applicato la sanzione;
poichè questa è applicata dall'autorità giudiziaria nella sola ipotesi prevista dall'art. 24 (connessione obiettiva tra violazione amministrativa e reato), il termine "autorità giudiziaria" indicato nel citato art. 26 va riferito al solo caso del giudice penale competente ai sensi dell'art. 24, nè argomento contrario può trarsi dal potere del giudice dell'opposizione di determinare in concreto la misura della sanzione, eventualmente anche riducendola, perchè tale potere è attività diversa, concettualmente e cronologicamente, dalla rateizzazione della sanzione, che inerisce alle modalità di pagamento. Ne consegue che il giudice civile che decide sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non può disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria” (cfr. da ultimo anche Cass. civile sez. II, del 27/10/2017, sent. n.25621). Dalle considerazioni che precedono ne discende il rigetto del ricorso, e per l'effetto l'ordinanza ingiunzione deve essere dichiarata definitivamente esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della riduzione del 20% ai sensi dell'art.9, comma 2 del D.L. n.1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.27 del 24 marzo 2012 e dell'art.9, comma 2 del D.Lgs. n.149/2015
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutiva l'ordinanza ingiunzione emessa dall' n.32/2023 del 22.02.2023 Controparte_18 notificata in data 3 marzo 2023; - Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 liquidate in € 3.500,00 Controparte_19 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Terni, lì 19 marzo 2025
Il giudice
Manuela Olivieri