Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 31/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 489/2025 promossa da:
(C.F. ), nato alla Spezia il 31.10.1988 (con l'avv. Parte_1 C.F._1
Pollina) e (C.F. ) nata alla Spezia il 16.04.1990 Parte_2 C.F._2
(con l'avv. Ambrogetti); e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 12.03.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio, dalla quale è nato il figlio in data 29.11.2015; che il Tribunale della Spezia, all'esito del procedimento iscritto al R.G. Per_1
n. 101/2023 e con provvedimento n. 551/2023 emesso in data 09.02.2023, ha disciplinato le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore nei seguenti termini:“1) Il figlio minore verrà affidato in maniera condivisa ai genitori, con residenza anagrafica presso la Persona_2 residenza materna;
2) I genitori stabiliscono che entrambi potranno frequentare il figlio secondo tale modalità: il minore pernotterà per tre giorni consecutivi presso il padre e per i tre giorni consecutivi successivi presso la madre;
3) Le parti avranno la possibilità di modificare la ripartizione giornaliera anzidetta, in ragione delle esigenze lavorative di entrambi, nonché di quelle scolastiche ed extrascolastiche del minore;
4)
Ogni anno il bambino trascorrerà le festività comandate in maniera alternata con ciascun genitore. In particolare per l'anno 2023 il minore trascorrerà il giorno del 24 e del 25 dicembre con il padre e il giorno 26 dicembre con la madre;
il 31 dicembre con il padre e l'1 gennaio con la madre;
l'Epifania secondo gli accordi dei genitori;
la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo secondo l'accordo dei genitori, sempre in maniera alternata da anno in anno;
l'anno successivo i turni si invertiranno. Nei ponti scolastici i genitori concorderanno chi potrà tenere il bambino, in ragione anche delle rispettive esigenze lavorative;
5) Durante le vacanze estive, il bambino trascorrerà almeno dieci giorni, anche consecutivi, con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo tra i genitori considerate le esigenze lavorative di entrambi;
6) Ciascun genitore adotterà le ordinarie decisioni in ordine alla vita del minore per il periodo di coabitazione, mentre le decisioni di significativa rilevanza saranno assunte di comune accordo;
7) Entrambi i genitori hanno sempre l'obbligo di comunicarsi reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico;
ciascun genitore dovrà essere inoltre informato degli eventuali spostamenti in altre località da parte dell'altro genitore insieme al figlio minore;
8)
Il SI. verserà alla SI.ra un contributo mensile per il mantenimento ordinario del figlio pari Pt_1 Pt_2 ad € 200,00 mensili (somma rivalutabile di anno in anno in base alle variazioni del potere di acquisto accertate dall'ISTAT); il relativo versamento verrà effettuato entro il giorno 05 di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul c/c con codice IBAN [...]CC0012496945, a far data dal mese di gennaio 2023;
9) Il pagamento delle spese straordinarie da effettuare nell'interesse del minore, come da protocollo siglato
per le spese di importo superiore, ciascun genitore presenterà un preventivo della spesa ed entrambi concorreranno mettendo la propria quota ed ottenendo, a spesa avvenuta, copia della ricevuta/fattura; quanto alla spesa straordinaria per la frequentazione del corso annuale di tennis (ottobre 2022/maggio 2023), anticipata per intero dal signor mediante bonifico bancario dell'importo di euro 720,00 nel mese di ottobre 2022, la signora Pt_1 Pt_2 parteciperà a detta spesa nella misura del 50% dell'intero costo per i mesi gennaio/maggio 2023, impegnandosi a versare al entro la data del 31 marzo 2023 la somma di euro 225,00. Quanto alle Pt_1 deduzioni fiscali è auspicabile che i genitori siano invitati a far emettere eventuali documenti fiscali, quali fatture e ricevute, relative a spese che rappresentano oneri deducibili al nominativo del figlio al fine di poter successivamente utilizzare il documento nella percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
tali spese saranno detratte fiscalmente al 50% dal padre e al 50% dalla madre;
il genitore che porterà in vacanza con sé i figli se ne assumerà completamente il costo;
10) L'assegno Unico Universale verrà percepito dalla sig.ra n misura pari al 100%; 11) Le Parti convengono che con le presenti condizioni Pt_2 siano regolati anche i rapporti pregressi e che nessuno ha nulla a pretendere nei confronti dell'altro ad alcun titolo o ragione;
12) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto”; che, nelle more, Pt_2 ha reperito un'attività lavorativa stabile in qualità di commessa in una pasticceria del centro cittadino, consentendole di provvedere al mantenimento diretto del figlio . Per_1
È stata quindi chiesta consensualmente la modifica delle condizioni di cui al provvedimento n.
551/2023 nei seguenti termini:
“1) Il figlio minore continuerà ad essere affidato in maniera condivisa ai Persona_2 genitori, mantenendo la residenza anagrafica presso la residenza materna;
2) ciascun genitore contribuirà al mantenimento del figlio in maniera diretta;
Pt_1
3) le spese straordinarie da effettuare nell'interesse del minore, come da Protocollo siglato in data 13/12/2018 tra il Tribunale della Spezia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, restano ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore;
4) la SI.ra continuerà a percepire per intero l'assegno unico;
Pt_2
5) le parti convengono che con le presenti condizioni siano regolati anche i rapporti pregressi e che nessuno ha nulla a pretendere nei confronti dell'altro ad alcun titolo o ragione”.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che le modifiche concordate tra le parti siano conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne.
Va, dunque, disposto nei termini richiesti.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: dispone che le condizioni di affidamento e mantenimento di cui al provvedimento citato in parte motiva siano modificate nei termini concordati, come sopra riportati e da intendersi qui integralmente trascritti.
Si comunichi.
La Spezia, 27.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani