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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14465/2024 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. BONDI DANIELA elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA ARIENTI N. 26 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BONDI DANIELA
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PM – ATTI TRASMESSI AL PM IL 26-11-2024.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno contratto in data 30/09/2000 matrimonio concordatario in Sala Bolognese (BO), registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 28, anno 2000, P. 2 s. A;
dall'unione è nato il figlio nato a [...] il [...]; i ricorrenti si sono separati Persona_1 consensualmente con trattazione cartolare del procedimento, giusto verbale ex art. 83 co. 7 lett h) D.L.
18/20 del 13/12/2022, omologato dal Tribunale di Bologna in data 12/01/2023; da allora non si sono riconciliati;
con note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del giorno 1.4.2025 hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno qui pertanto integralmente recepite. Nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
pagina 1 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/09/2000 tra Parte_2
nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], con rito
[...] Parte_1 concordatario, in Sala Bolognese (BO), registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 28, anno 2000, P. 2 s. A;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni:
1. sarà collocato presso la madre, ma sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del ragazzo, pur esercitando separatamente la potestà sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. al fine di preservare il più possibile il rapporto affettivo figlio-genitori si prevede che il figlio, collocato presso la madre, trascorrerà con il padre il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola, con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva. In caso di festività scolastiche il diritto di visita si intende dalle ore 16 di martedì o giovedì, alle ore 10 del giorno successivo. Il padre terrà altresì il figlio a settimane alterne da sabato all'uscita da scuola o ad ore 16, riaccompagnandolo a scuola o a casa della madre il lunedì mattina. Tale previsioni dovranno comunque tener conto delle esigenze e delle richieste del minore, oltrechè degli impegni lavorativi dei genitori stessi;
3. entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere con un periodo di due settimane, anche Per_1 non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4. il figlio trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre, compreso il Natale, con uno, ed periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio, con l'altro, alternando ogni anno tale periodo.
Durante le ferie pasquali ciascuno terrà il figlio tre giorni, compresa la Domenica di Pasqua un anno e il Lunedì dell'Angelo quello successivo;
5. il Sig. verserà alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al Per_1 mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di € 140,00 (centoquaranta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento della maggiore età e autosufficienza economica dello stesso;
6. il Sig. espressamente accetta che la moglie benefici al 100% dell'assegno unico relativo a Per_1
così come qualsiasi altro rimborso/sussidio disposto dallo Stato - o da altro ente - per la Per_1 prole;
7. le spese straordinarie relative al minore, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna del
9/08/2017, ma estese espressamente all'abbigliamento, alla mensa scolastica e ai trasporti su mezzi pubblici, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il rimborso al genitore che ha sostenuto la spesa, avverrà entro il giorno 10 del mese successivo della richiesta, con allegata produzione di idonea documentazione attestante la spesa stessa;
8. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a reciproche richieste economiche;
9. i coniugi rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio di passaporto valido per pagina 2 di 3 l'espatrio del figlio Per_1
10. ogni altro rapporto di natura patrimoniale è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione;
11. nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 1.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14465/2024 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. BONDI DANIELA elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA ARIENTI N. 26 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BONDI DANIELA
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PM – ATTI TRASMESSI AL PM IL 26-11-2024.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno contratto in data 30/09/2000 matrimonio concordatario in Sala Bolognese (BO), registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 28, anno 2000, P. 2 s. A;
dall'unione è nato il figlio nato a [...] il [...]; i ricorrenti si sono separati Persona_1 consensualmente con trattazione cartolare del procedimento, giusto verbale ex art. 83 co. 7 lett h) D.L.
18/20 del 13/12/2022, omologato dal Tribunale di Bologna in data 12/01/2023; da allora non si sono riconciliati;
con note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza del giorno 1.4.2025 hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno qui pertanto integralmente recepite. Nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/09/2000 tra Parte_2
nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], con rito
[...] Parte_1 concordatario, in Sala Bolognese (BO), registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 28, anno 2000, P. 2 s. A;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune per provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni:
1. sarà collocato presso la madre, ma sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del ragazzo, pur esercitando separatamente la potestà sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. al fine di preservare il più possibile il rapporto affettivo figlio-genitori si prevede che il figlio, collocato presso la madre, trascorrerà con il padre il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola, con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva. In caso di festività scolastiche il diritto di visita si intende dalle ore 16 di martedì o giovedì, alle ore 10 del giorno successivo. Il padre terrà altresì il figlio a settimane alterne da sabato all'uscita da scuola o ad ore 16, riaccompagnandolo a scuola o a casa della madre il lunedì mattina. Tale previsioni dovranno comunque tener conto delle esigenze e delle richieste del minore, oltrechè degli impegni lavorativi dei genitori stessi;
3. entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere con un periodo di due settimane, anche Per_1 non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4. il figlio trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre, compreso il Natale, con uno, ed periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio, con l'altro, alternando ogni anno tale periodo.
Durante le ferie pasquali ciascuno terrà il figlio tre giorni, compresa la Domenica di Pasqua un anno e il Lunedì dell'Angelo quello successivo;
5. il Sig. verserà alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al Per_1 mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di € 140,00 (centoquaranta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento della maggiore età e autosufficienza economica dello stesso;
6. il Sig. espressamente accetta che la moglie benefici al 100% dell'assegno unico relativo a Per_1
così come qualsiasi altro rimborso/sussidio disposto dallo Stato - o da altro ente - per la Per_1 prole;
7. le spese straordinarie relative al minore, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna del
9/08/2017, ma estese espressamente all'abbigliamento, alla mensa scolastica e ai trasporti su mezzi pubblici, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il rimborso al genitore che ha sostenuto la spesa, avverrà entro il giorno 10 del mese successivo della richiesta, con allegata produzione di idonea documentazione attestante la spesa stessa;
8. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a reciproche richieste economiche;
9. i coniugi rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio di passaporto valido per pagina 2 di 3 l'espatrio del figlio Per_1
10. ogni altro rapporto di natura patrimoniale è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione;
11. nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 1.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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