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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 553 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dagli avv. Luca Giovarruscio e Fabio Festuccia
- ricorrente in riassunzione -
E
Controparte_1
contumace
- resistente -
Controparte_2
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, , premesso: Parte_1
che aveva lavorato alle dipendenze di dall'1.12.2010 al 31.8.2012; Parte_2
che non aveva percepito la giusta retribuzione;
tanto premesso, chiedeva la condanna di , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
eredi della al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di €.6.643,46 a titolo di Pt_2
differenze salariali, oltre accessori.
Resistevano , , mentre restava contumace. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Con ordinanza del 24 aprile 2014, il Tribunale estrometteva dal giudizio . Controparte_1
2. Indi, con sentenza n. 9660/2014 del 16 ottobre 2014 così statuiva:
< al pagamento in favore della ricorrente, di euro 4.960, oltre Parte_3
accessori di legge;
rigetta la domanda nei confronti degli altri due convenuti>>.
Affermava il primo giudice (per quanto ancora qui interessa):
che e avevano comprovato di aver rinunciato formalmente Controparte_1 Controparte_2
all'eredità della Pt_2
che la ricorrente aveva sostenuto che aveva tacitamente accettato l'eredità con atto Controparte_1
compiuto il 24 settembre 2012;
che, tuttavia, tale atto si riferiva alla definizione degli adempimenti del quale procuratore della CP_1
non erede;
Pt_2
che, del resto, mancava anche la prova che tale lettera fosse mai stata spedita;
che, pertanto, non v'era la prova <
possa desumere la volontà di accettare l'eredità, non risultando nessuna acquisizioni di beni o crediti della de cuius e risultando invece la espressa rinuncia alla eredità e la comunicazione alla ricorrente di potersi fare autorizzare ex art. 524 c.c. ad accettare determinati beni di cui la de cuius era titolare>>.
3. Con sentenza n. 4257/2019, pubblicata l'8 gennaio 2020, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta in data 8 aprile 2015 da avverso la pronuncia di primo Parte_4
grado con cui era stata respinta la domanda di condanna di , quale erede di Controparte_1 [...]
al pagamento in solido con il coerede delle differenze retributive dovute alla Pt_2 Parte_3
ricorrente per il rapporto lavorativo svolto alle dipendenze della Pt_2
Affermava la Corte, in accoglimento dell'eccezione di tardività dell'appello sollevata dalla difesa di
[...]
: “il presente gravame è stato infatti depositato in data 8 aprile 2015 ben oltre il termine di sei CP_1
mesi dalla pronuncia dell'ordinanza del 24 aprile 2014, con cui il suindicato convenuto è stato estromesso dal giudizio di primo grado”
Richiamava la Corte il principio espresso da Cass. 8693/2015 secondo il quale “la decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti, ritenendolo privo di legittimazione passiva,
configura, malgrado l'improprietà della formula adottata, una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata”.
La Corte condannava l'appellante al pagamento, in favore delle parti costituite, delle spese del grado,
liquidate in €.915,00, oltre accessori.
La ricorreva per cassazione. Pt_1
4. Con ordinanza 35704/2023 accoglieva il ricorso sul rilievo che <<le ordinanze emanate nel corso del>giudizio hanno efficacia provvisoria, non hanno effetto preclusivo, sono sempre revocabili e modificabili,
anche implicitamente, con la sentenza che definisce il merito del giudizio, fatte salve le limitazioni ex art. 177
c.p.c. (cfr. Cass. n. 1596 del 2007), non ricorrenti nella specie>>. 5. Con ricorso del 13 marzo 2024 riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, in Parte_1
diversa composizione, giudice del rinvio.
resisteva. Controparte_2
restava contumace. Controparte_1
6. Affida la ricorrente la prova dell'accettazione tacita dell'eredità, da parte di , ad una Controparte_1
lettera del 24.09.2012, <
pagamento del debito nei confronti dell'odierna appellante con il denaro prelevato dal conto corrente appartenente all'asse ereditario>>.
Aggiunge la ricorrente che non <
spedita (o meglio, che non vi sia prova della sua spedizione nel presente giudizio), avendo piuttosto rilevanza giuridica, ai fini dell'art. 476 cod. civ., il comportamento posto in essere dal signor , il Controparte_1
quale ha senz'altro manifestato in tal modo la chiara ed inequivoca volontà di disporre del denaro appartenente all'asse ereditario>>.
Richiama la ricorrente, a conforto dell'assunto, il principio affermato dalla S.C. secondo cui “in tema di successione per causa di morte, un pagamento transattivo del debito del de cuius ad opera del chiamato all'eredità, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un'accettazione tacita dell'eredità” (Cass. 1634/20214).
7. Rileva la Corte che la ricorrente non contesta che non via sia la prova che la lettera del 24.09.2012 sia mai stata spedita alla Banca d'Italia, ma assume che la missiva comprova che il ha manifestato in tal CP_1
modo la chiara ed inequivoca volontà di disporre del denaro appartenente all'asse ereditario.
Sennonché, la legge non considera accettazione tacita qualsiasi fatto o comportamento concludente dal quale si possa ricavare la volontà di accettare, bensì esclusivamente gli atti che, per un verso, presuppongono
“necessariamente la volontà di accettare”, e per altro verso, che il chiamato “non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”; la norma non individua due autonomi presupposti, bensì la presenza di un nesso di necessaria implicazione tra la volontà di accettare ed il compimento dell'atto (Cass. 2403/1988). Dalla redazione della lettera può, al più, desumersi che il avesse intenzione di accettare, ma non CP_1
già che abbia, poi, effettivamente accettato.
Ai fini dell'accettazione tacita, contano non i proponimenti, ma l'adozione di atti di disposizione o di gestione o di conservazione del patrimonio del de cuius che il chiamato non avrebbe potuto porre in essere se non in qualità di erede.
Ma se la missiva non (è provato che) è mai stata inoltrata, non v'è mai stata, conseguentemente, alcuna disposizione, da parte del , di beni (nella specie, danaro) appartenenti all'asse ereditario. CP_1
In conclusione, manca, nella specie, la prova che il abbia posto in essere un atto produttivo di CP_1
effetti (di disposizione o di gestione) che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede,
giacché la missiva in questione non (è provato che) è mai stata spedita e recapitata alla Banca d'Italia.
8. Pertanto, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 9660/2014 del 16 ottobre 2014 del Pt_1
Tribunale di Roma va (non dichiarato inammissibile ma) rigettato.
9. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, resta ferma la statuizione del Tribunale per quelle del primo grado, poiché la sentenza viene confermata.
Può ugualmente confermarsi, per il giudizio di appello, la statuizione della Corte.
Per la liquidazione delle spese relative al giudizio di cassazione e di rinvio fase si rinvia al dispositivo, con l'avvertenza che nulla va disposto per la presente fase tra e , rimasto Parte_1 Controparte_1
contumace.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
35704/2023, sul ricorso in riassunzione proposto in data 13 marzo 2024 da nei confronti di Parte_1
e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 9660/2014 del 16 ottobre 2014 del Parte_1
Tribunale di Roma;
conferma detta sentenza anche in punto di spese;
conferma la statuizione sulle spese del giudizio di appello disposta dalla sentenza n. 4257/2019 dell'8 gennaio
2020 della Corte di appello di Roma;
condanna al pagamento, in favore di e , delle Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
spese del giudizio di Cassazione che, per ciascuna parte, liquida in €.2.200,00, oltre rimborso forfetario del
15%, IVA e CAP come per legge;
condanna al pagamento, in favore di delle spese della presente fase, Parte_1 Controparte_2
che liquida €.3.000,00, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Nulla sulle spese della presente fase tra e . Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Roma il 8 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis