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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai
Signori dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr.ssa Cristina Midulla Consigliera dr.ssa Marinella Laudani Consigliera rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1088/2023 R.G. affari civili
PROMOSSA DA
con sede in Marsala (TP), alla Via Mazara n.224 (P.I. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Debora Ciaramitaro (CF: Pt_2
) e (C.F. C.F._1 Parte_3
), domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito C.F._2 in Roma alla Via Luigi Rizzo n.81
Reclamante CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Marsala (TP) al vicolo Poggioreale n. 3, P.I.
[...]
in persona dei curatori dott. (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
) e Avv. Gianvito Bellafiore (C.F. C.F._3
, rappresentata e difesa dall' Avv. Alberto Marino C.F._4
(C.F. , presso il cui studio sito in Palermo, alla C.F._5
Via Sammartino n. 4, ha eletto domicilio
Reclamata
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con istanza di liquidazione giudiziale, depositata in data 15.3.2023, presso il Tribunale di Marsala, precedentemente dipendente Parte_4 della società odierna reclamante, lamentava la mancata corresponsione di retribuzioni per lavoro straordinario;
a seguito di accertamento, l di AN emetteva diffida accertativa Controparte_3 per la somma di € 40.766, 92. La non si costituiva nel giudizio di primo grado, in esito al quale Parte_1 il giudice di prime cure riteneva provato lo stato di insolvenza della
[...]
reso manifesto, oltre che dall'inadempimento delle obbligazioni nei Pt_1 confronti della ex lavoratrice dipendente, dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, per oltre € 2.000.000, 00.
1 Conseguentemente, superata la soglia prevista dall'art. 49, co. 5, CCII, il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 6/2023 del 19.5.2023, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della stessa società. Con rituale citazione del 16 giugno 2023 la nella persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore ha proposto reclamo ex art. 51 CCII chiedendo la riforma della sentenza. La reclamata resisteva all'impugnativa, chiedendone il rigetto. La causa veniva istruita per mezzo di c.t.u. contabile e con ordinanza del 12.4.2024 veniva nominato a tal fine il dottor Persona_1
Con ordinanza del 21.2.2025 la causa è stata posta in decisione. Con unico motivo di reclamo la lamenta l'erroneità della Parte_1 sentenza di primo grado laddove ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, deducendo che lo stesso vada desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato. Nella prospettazione della essa sarebbe in grado, entro un breve Parte_1 termine, di far fronte alle proprie obbligazioni e proseguire la propria ordinaria attività d'impresa; difatti, secondo l'assunto della reclamante l'analisi dei dati di bilancio relativi agli esercizi 2021 e 2022 dimostrerebbe che la stessa non si trova in uno stato di insolvenza ma di mera difficoltà temporanea, crisi reversibile dunque, in un arco temporale limitato. A sostegno della propria prospettazione la produce un “business Parte_1 plan” e deduce due circostanze fondamentali. La prima è la presenza, nel conto economico, di un valore di rimanenze finali per circa € 1.100.000, 00. Ed invero, nel corso del giudizio è stata depositata da parte della curatela, innanzi a questa Corte una proposta di acquisto della merce in giacenza presso il magazzino della per un importo di € 850.000, 00. Parte_1
Di contro, la reclamante deduce che il valore d'acquisto della giacenza sarebbe stato certamente superiore se si fosse proceduto secondo i crismi dei principi concorrenziali. Riportandosi alle considerazioni del proprio consulente tecnico di parte, dott. la società afferma che vendendo la merce in giacenza con un Per_2 ricarico pari al 100%, asseritamente come da prassi commerciale solitamente avviene, la stessa avrebbe beneficiato di un flusso finanziario in entrata pari ad € 2.200.000, 00, con la quale somma essa potrebbe far fronte a larga parte delle proprie obbligazioni. La seconda circostanza richiamata dalla sia in sede di reclamo, Parte_1 sia nei successivi scritti difensivi, è l'adesione da parte della società alla definizione agevolata introdotta per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (rottamazione quater).
2 La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2023, ha previsto la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio. Aderendo alla rottamazione quater, l'importo dovuto, all'esito di tale scorporazione, può essere versato suddividendolo in un massimo di 18 rate. La reclamante deduce che, avendo l'Agenzia delle Entrate accordato la definizione agevolata sopra richiamata alla società in liquidazione, di cui è stata già versata la prima rata per un importo di € 118.000, 00, il proprio debito con l'Amministrazione Finanziaria si è ridotto da € 3.000.000, 00 ad € 1.650.000, 00. La asserisce, dunque, che, in base ai flussi di cassa che la società Parte_1 può generare secondo il business plan riportato, la stessa sarebbe in grado di sostenere la rateizzazione per la “rottamazione quater”. Questa circostanza, insieme alla vendita delle merci in giacenza presso i magazzini, permetterebbe alla società di soddisfare i creditori sociali, risanare i propri bilanci, e pertanto superare la crisi dell'impresa e recuperare la propria continuità aziendale. La doglianza è infondata. Preliminarmente occorre rilevare come dall'analisi delle registrazioni contabili evidenziate dalla Curatela reclamata emergano manifeste anomalie e gravi contraddizioni tali da rendere inattendibile la situazione economico-patrimoniale. Nella relazione depositata dal CTU, dott. viene Persona_1 confermata la sussistenza delle anomalie contabili rilevate dal curatore, dott. . Controparte_2
La tardività del deposito di tali bilanci, peraltro, comporta una relativa attendibilità degli stessi, e della contabilità della società nel suo complesso.
Difatti, la reclamante ha approvato il bilancio 2021 in data 30.4.2022 ed il bilancio 2022 in data 29.4.2023, dunque prima che venisse dichiarata dal Tribunale di Marsala l'apertura della liquidazione giudiziale, con l'impugnata sentenza. Il deposito di entrambi i bilanci è però avvenuto in data 12.6.2023, dunque successivamente al richiamato provvedimento del Tribunale di Marsala, tardivamente rispetto ai 30 giorni dall'approvazione, previsti dalla norma di cui all'art. 2435 c.c. per il deposito presso il registro delle imprese. Più precisamente, il bilancio chiuso al 31.12.2021 e quello chiuso al 31.12.2022 stati trasmessi soltanto in data 12.6.2023; dunque il primo a distanza di oltre un anno dalla sua approvazione, e il secondo con un ritardo di 14 giorni.
3 Ma anche a voler tralasciare la questione sulla tardività del deposito, vi sono fondati motivi per negare l'attendibilità dei bilanci 2021 e 2022 depositati, e delle movimentazioni del conto “cassa” e “acquisti merci” risultanti dalle schede contabili consegnate alla Curatela, poiché i dati contabili riportati nei bilanci depositati relativi agli anni 2021 e 2022 non risultano coerenti con le registrazioni del libro giornale e con le dichiarazioni fiscali trasmesse all'Agenzia delle Entrate. Nello specifico viene riportata nei mastri di conto “cassa” e “merci” degli anni 2021 e 2022 una registrazione fittizia, priva di qualsivoglia giustificazione documentale. La circostanza che non si trovi alcuna corrispondenza tra il valore dell'annotazione nel libro giornale e il valore della medesima annotazione nel mastrino “cassa” evidenzia una modifica postuma delle rilevazioni contabili. Difatti, in data 28.12.2021, a fronte di un valore annotato a pag. 74 della scheda contabile “cassa” (in uscita) ed a pagina 106 della scheda contabile
“merci” (maggior valore) di 470.000 euro, si riscontra, individuando la relativa scrittura a pag. 383 del libro giornale, seguendo l'ordine cronologico delle stesse, un valore annotato di uscita di cassa con contropartita il conto “merci” per euro 470. Ebbene, la differenza di tre zeri in meno appare totalmente ingiustificata e non coerente con le altre rilevazioni annotate. La reclamante ha affermato, contestando le rilevazioni del CTU, che sarebbe stata effettuata una revisione contabile, per cui i bilanci depositati riporterebbero i dati corretti all'esito di detta attività, e che andrebbero presentate le dichiarazioni fiscali integrative a correzione degli errori o delle omissioni presenti nella dichiarazione iniziale. Tali considerazioni non sono sufficienti a confermare l'attendibilità delle scritture contabili in questione. Ed infatti, se in effetti si trattasse di una rettifica contabile postuma effettuata a seguito di una revisione contabile, come prospettato dalla reclamante, se ne sarebbe dovuta trovare informativa nella Nota Integrativa allegata al bilancio depositato. Ma vieppiù: non solo la Nota integrativa nulla dice sul punto, ma risulta priva del contenuto minimo prescritto dalla norma di cui all'art. 2427 c.c. con lo scopo di approfondire e spiegare gli schemi di bilancio, informazioni sia di tipo qualitativo che quantitativo di cui non si trova traccia. Stesse considerazioni possono essere svolte per la scrittura registrata in data 31.12.2022: a fronte di un valore annotato a pag. 176 della scheda contabile “cassa” (in uscita) ed a pag. 213 della scheda contabile “merci” (maggior valore) di € 1.327.000, 00, si riscontra, individuando la relativa scrittura a pag. 503 del libro giornale, seguendo l'ordine cronologico delle
4 stesse, un valore annotato di uscita di cassa con contropartita il conto
“merci” per € 327. Vi è una differenza di ben un milione di euro del tutto ingiustificata, poiché la non ha fornito alcun documento Parte_1 contabile che potesse giustificare tali anomalie. Peraltro, come rilevato, e documentato, dal CTU, il bilancio 2021 risulta essere approvato il 30.4.2022 e, dunque, in data antecedente a quella nella quale sono stati trasmessi i modelli Redditi e Irap 2022, per l'anno di imposta 2021(inviati il 29.11.2022), nei quali quindi dovrebbero essere riportati gli stessi dati del bilancio già approvato. Ed invece così non risulta. Il modello Redditi SC 2022 (anno di imposta 2021) al rigo RF4 riporta un utile civilistico di € 262.059, 00, mentre il bilancio depositato mostra un utile di esercizio di appena € 4.661. Il modello Redditi SC 2022 (anno di imposta 2021) al rigo RN11 riporta un valore IRES netto di € 72.280, 00, mentre nel conto economico del bilancio 2021, alla voce “Imposte correnti” non è annotata alcuna imposta. Il modello IRAP 2022 (anno di imposta 2021), al rigo IC7 riporta “costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” per € 533.047, 00, mentre nel conto economico del bilancio 2021 alla voce B6, risulta un importo di € 1.1007.224, 00. Inoltre, non vi è corrispondenza con la dichiarazione IVA 2022 (anno di imposta 2021), che al rigo VF29, colonna 3, riporta un valore di “beni destinati alla rivendita” pari ad € 514.895, contro il valore di bilancio di € 1.007.224, 00. Analoghe discordanze vengono rilevate dal dott. all'anno 2022. Per_1
Ampiamente documenta appare la gravissima situazione debitoria della società, peraltro non contestata dalla reclamante stessa, sebbene proprio dagli stessi bilanci depositati, la situazione debitoria si manifesti di gran lunga sottostimata rispetto al dato reale.
Dalle istanze di insinuazione al passivo emergono debiti per un ammontare complessivo di oltre 3.320.000 euro. In dettaglio la posizione debitoria della è Controparte_4 composta: domanda di ammissione al passivo ex art. 201 CCII di Agenzia Entrate Riscossione del 28.6.2023, per l'importo di € 300.365, 40; domanda di ammissione al passivo ex art. 201 CCII di Agenzia Entrate Riscossione del 28.6.2023, per l'importo di € 1.907.316, 68; domanda di ammissione al passivo ex art. 208 CCII di Agenzia Entrate Riscossione del 24.10.2023, per l'importo di € 618.770, 02; dalla domanda di ammissione al passivo ex art. 208 CCII di Agenzia Entrate Riscossione del 20.2.2024, per l'importo di € 171.739, 40;
5 dalla domanda di ammissione al passivo ex art. 208 CCII di Agenzia Entrate Riscossione del 27.3.2024, per l'importo di € 4.384, 32; domanda di ammissione al passivo presentata dal Comune di Marsala, per TARI dovuta e non pagata, per l'importo di € 56.151, 00; istanza di insinuazione al passivo dell del 8.8.2023, per l'importo di CP_5
€175.295, 63; istanza di insinuazione al passivo dell del 19.3.2024, per l'importo CP_5 di € 3.512, 53; differenze retributive dovute alla sig.ra , lavoratrice dipendente Parte_4 fino al 31.10.2021, per l'importo di € 40.766, 92; debiti verso fornitori, per l'importo di € 42.741, 43. Orbene, a fronte di tale ingente debito erariale, e dell'inattendibilità dei bilanci 2021 e 2022, sui quali la reclamante fonda la sua linea difensiva, volta a dimostrare che la potrebbe giovarsi, in un prossimo Parte_1 futuro, di un volume d'affari piuttosto cospicuo, non appaiono sufficienti le osservazioni della stessa. Pur volendo valorizzare la proposta d'acquisto della merce in giacenza, depositata dalla Curatela, per un valore di € 800.000, e l'approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un piano di rateizzazione per l'adesione alla definizione agevolata del contenzioso col fisco (“rottamazione quater”), di cui, peraltro, la reclamante ha versato soltanto la prima rata, non offrendo alcuna garanzia sulla possibilità di pagamento delle successive, non è possibile addivenire ad un giudizio di solvibilità della società. E difatti, per stessa ammissione della reclamante, pur scorporando dal debito erariale, la somma di sanzioni e interessi, a seguito dell'adesione alla rottamazione quater, e sempre ipotizzando un comportamento virtuoso nel versamento delle residue rate, residuerebbe comunque un importo di € 1.650.000; e non è stato dimostrato dalla reclamante, stante la documentata inattendibilità delle scritture contabili, che la stessa potrebbe far fronte a tali obbligazioni per mezzo della ordinaria attività imprenditoriale, e al flusso di affari da questo generata. Non condivisibili appaiono, infine, le ipotesi di vendita della merce in giacenza in magazzino, con un ricarico del 100%, poiché tale percentuale è addirittura doppia rispetto al dato storico che emerge dai dati di bilancio che la stessa parte reclamante afferma essere corretti. Dunque, fatto salvo quanto detto in ordine all'attendibilità dei dati contabili forniti dalla considerata l'ingente esposizione Parte_1 debitoria e il flusso di cassa che può essere generato presumibilmente nel breve periodo, non sussistono le condizioni economiche idonee a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni da parte della società reclamante.
6 Infine, tardiva e priva di presupposti è la domanda di condanna, invocata dalla curatela resistente, del legale rappresentante della società reclamante che ha conferito la procura per proporre il reclamo, per aver egli agito secondo malafede, ai sensi del combinato disposto dell'art. 51, co.15, CCII come riformato dal D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 e dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede: rigetta il reclamo proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Marsala n. 6/23 del 19.5.2023; condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 6.500,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie ex D.M. 55/2014; dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione. Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo il 19 marzo 2025.
La Cons. rel. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
7
Signori dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr.ssa Cristina Midulla Consigliera dr.ssa Marinella Laudani Consigliera rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1088/2023 R.G. affari civili
PROMOSSA DA
con sede in Marsala (TP), alla Via Mazara n.224 (P.I. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Debora Ciaramitaro (CF: Pt_2
) e (C.F. C.F._1 Parte_3
), domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito C.F._2 in Roma alla Via Luigi Rizzo n.81
Reclamante CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Marsala (TP) al vicolo Poggioreale n. 3, P.I.
[...]
in persona dei curatori dott. (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
) e Avv. Gianvito Bellafiore (C.F. C.F._3
, rappresentata e difesa dall' Avv. Alberto Marino C.F._4
(C.F. , presso il cui studio sito in Palermo, alla C.F._5
Via Sammartino n. 4, ha eletto domicilio
Reclamata
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con istanza di liquidazione giudiziale, depositata in data 15.3.2023, presso il Tribunale di Marsala, precedentemente dipendente Parte_4 della società odierna reclamante, lamentava la mancata corresponsione di retribuzioni per lavoro straordinario;
a seguito di accertamento, l di AN emetteva diffida accertativa Controparte_3 per la somma di € 40.766, 92. La non si costituiva nel giudizio di primo grado, in esito al quale Parte_1 il giudice di prime cure riteneva provato lo stato di insolvenza della
[...]
reso manifesto, oltre che dall'inadempimento delle obbligazioni nei Pt_1 confronti della ex lavoratrice dipendente, dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, per oltre € 2.000.000, 00.
1 Conseguentemente, superata la soglia prevista dall'art. 49, co. 5, CCII, il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 6/2023 del 19.5.2023, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della stessa società. Con rituale citazione del 16 giugno 2023 la nella persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore ha proposto reclamo ex art. 51 CCII chiedendo la riforma della sentenza. La reclamata resisteva all'impugnativa, chiedendone il rigetto. La causa veniva istruita per mezzo di c.t.u. contabile e con ordinanza del 12.4.2024 veniva nominato a tal fine il dottor Persona_1
Con ordinanza del 21.2.2025 la causa è stata posta in decisione. Con unico motivo di reclamo la lamenta l'erroneità della Parte_1 sentenza di primo grado laddove ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, deducendo che lo stesso vada desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato. Nella prospettazione della essa sarebbe in grado, entro un breve Parte_1 termine, di far fronte alle proprie obbligazioni e proseguire la propria ordinaria attività d'impresa; difatti, secondo l'assunto della reclamante l'analisi dei dati di bilancio relativi agli esercizi 2021 e 2022 dimostrerebbe che la stessa non si trova in uno stato di insolvenza ma di mera difficoltà temporanea, crisi reversibile dunque, in un arco temporale limitato. A sostegno della propria prospettazione la produce un “business Parte_1 plan” e deduce due circostanze fondamentali. La prima è la presenza, nel conto economico, di un valore di rimanenze finali per circa € 1.100.000, 00. Ed invero, nel corso del giudizio è stata depositata da parte della curatela, innanzi a questa Corte una proposta di acquisto della merce in giacenza presso il magazzino della per un importo di € 850.000, 00. Parte_1
Di contro, la reclamante deduce che il valore d'acquisto della giacenza sarebbe stato certamente superiore se si fosse proceduto secondo i crismi dei principi concorrenziali. Riportandosi alle considerazioni del proprio consulente tecnico di parte, dott. la società afferma che vendendo la merce in giacenza con un Per_2 ricarico pari al 100%, asseritamente come da prassi commerciale solitamente avviene, la stessa avrebbe beneficiato di un flusso finanziario in entrata pari ad € 2.200.000, 00, con la quale somma essa potrebbe far fronte a larga parte delle proprie obbligazioni. La seconda circostanza richiamata dalla sia in sede di reclamo, Parte_1 sia nei successivi scritti difensivi, è l'adesione da parte della società alla definizione agevolata introdotta per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (rottamazione quater).
2 La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2023, ha previsto la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio. Aderendo alla rottamazione quater, l'importo dovuto, all'esito di tale scorporazione, può essere versato suddividendolo in un massimo di 18 rate. La reclamante deduce che, avendo l'Agenzia delle Entrate accordato la definizione agevolata sopra richiamata alla società in liquidazione, di cui è stata già versata la prima rata per un importo di € 118.000, 00, il proprio debito con l'Amministrazione Finanziaria si è ridotto da € 3.000.000, 00 ad € 1.650.000, 00. La asserisce, dunque, che, in base ai flussi di cassa che la società Parte_1 può generare secondo il business plan riportato, la stessa sarebbe in grado di sostenere la rateizzazione per la “rottamazione quater”. Questa circostanza, insieme alla vendita delle merci in giacenza presso i magazzini, permetterebbe alla società di soddisfare i creditori sociali, risanare i propri bilanci, e pertanto superare la crisi dell'impresa e recuperare la propria continuità aziendale. La doglianza è infondata. Preliminarmente occorre rilevare come dall'analisi delle registrazioni contabili evidenziate dalla Curatela reclamata emergano manifeste anomalie e gravi contraddizioni tali da rendere inattendibile la situazione economico-patrimoniale. Nella relazione depositata dal CTU, dott. viene Persona_1 confermata la sussistenza delle anomalie contabili rilevate dal curatore, dott. . Controparte_2
La tardività del deposito di tali bilanci, peraltro, comporta una relativa attendibilità degli stessi, e della contabilità della società nel suo complesso.
Difatti, la reclamante ha approvato il bilancio 2021 in data 30.4.2022 ed il bilancio 2022 in data 29.4.2023, dunque prima che venisse dichiarata dal Tribunale di Marsala l'apertura della liquidazione giudiziale, con l'impugnata sentenza. Il deposito di entrambi i bilanci è però avvenuto in data 12.6.2023, dunque successivamente al richiamato provvedimento del Tribunale di Marsala, tardivamente rispetto ai 30 giorni dall'approvazione, previsti dalla norma di cui all'art. 2435 c.c. per il deposito presso il registro delle imprese. Più precisamente, il bilancio chiuso al 31.12.2021 e quello chiuso al 31.12.2022 stati trasmessi soltanto in data 12.6.2023; dunque il primo a distanza di oltre un anno dalla sua approvazione, e il secondo con un ritardo di 14 giorni.
3 Ma anche a voler tralasciare la questione sulla tardività del deposito, vi sono fondati motivi per negare l'attendibilità dei bilanci 2021 e 2022 depositati, e delle movimentazioni del conto “cassa” e “acquisti merci” risultanti dalle schede contabili consegnate alla Curatela, poiché i dati contabili riportati nei bilanci depositati relativi agli anni 2021 e 2022 non risultano coerenti con le registrazioni del libro giornale e con le dichiarazioni fiscali trasmesse all'Agenzia delle Entrate. Nello specifico viene riportata nei mastri di conto “cassa” e “merci” degli anni 2021 e 2022 una registrazione fittizia, priva di qualsivoglia giustificazione documentale. La circostanza che non si trovi alcuna corrispondenza tra il valore dell'annotazione nel libro giornale e il valore della medesima annotazione nel mastrino “cassa” evidenzia una modifica postuma delle rilevazioni contabili. Difatti, in data 28.12.2021, a fronte di un valore annotato a pag. 74 della scheda contabile “cassa” (in uscita) ed a pagina 106 della scheda contabile
“merci” (maggior valore) di 470.000 euro, si riscontra, individuando la relativa scrittura a pag. 383 del libro giornale, seguendo l'ordine cronologico delle stesse, un valore annotato di uscita di cassa con contropartita il conto “merci” per euro 470. Ebbene, la differenza di tre zeri in meno appare totalmente ingiustificata e non coerente con le altre rilevazioni annotate. La reclamante ha affermato, contestando le rilevazioni del CTU, che sarebbe stata effettuata una revisione contabile, per cui i bilanci depositati riporterebbero i dati corretti all'esito di detta attività, e che andrebbero presentate le dichiarazioni fiscali integrative a correzione degli errori o delle omissioni presenti nella dichiarazione iniziale. Tali considerazioni non sono sufficienti a confermare l'attendibilità delle scritture contabili in questione. Ed infatti, se in effetti si trattasse di una rettifica contabile postuma effettuata a seguito di una revisione contabile, come prospettato dalla reclamante, se ne sarebbe dovuta trovare informativa nella Nota Integrativa allegata al bilancio depositato. Ma vieppiù: non solo la Nota integrativa nulla dice sul punto, ma risulta priva del contenuto minimo prescritto dalla norma di cui all'art. 2427 c.c. con lo scopo di approfondire e spiegare gli schemi di bilancio, informazioni sia di tipo qualitativo che quantitativo di cui non si trova traccia. Stesse considerazioni possono essere svolte per la scrittura registrata in data 31.12.2022: a fronte di un valore annotato a pag. 176 della scheda contabile “cassa” (in uscita) ed a pag. 213 della scheda contabile “merci” (maggior valore) di € 1.327.000, 00, si riscontra, individuando la relativa scrittura a pag. 503 del libro giornale, seguendo l'ordine cronologico delle
4 stesse, un valore annotato di uscita di cassa con contropartita il conto
“merci” per € 327. Vi è una differenza di ben un milione di euro del tutto ingiustificata, poiché la non ha fornito alcun documento Parte_1 contabile che potesse giustificare tali anomalie. Peraltro, come rilevato, e documentato, dal CTU, il bilancio 2021 risulta essere approvato il 30.4.2022 e, dunque, in data antecedente a quella nella quale sono stati trasmessi i modelli Redditi e Irap 2022, per l'anno di imposta 2021(inviati il 29.11.2022), nei quali quindi dovrebbero essere riportati gli stessi dati del bilancio già approvato. Ed invece così non risulta. Il modello Redditi SC 2022 (anno di imposta 2021) al rigo RF4 riporta un utile civilistico di € 262.059, 00, mentre il bilancio depositato mostra un utile di esercizio di appena € 4.661. Il modello Redditi SC 2022 (anno di imposta 2021) al rigo RN11 riporta un valore IRES netto di € 72.280, 00, mentre nel conto economico del bilancio 2021, alla voce “Imposte correnti” non è annotata alcuna imposta. Il modello IRAP 2022 (anno di imposta 2021), al rigo IC7 riporta “costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” per € 533.047, 00, mentre nel conto economico del bilancio 2021 alla voce B6, risulta un importo di € 1.1007.224, 00. Inoltre, non vi è corrispondenza con la dichiarazione IVA 2022 (anno di imposta 2021), che al rigo VF29, colonna 3, riporta un valore di “beni destinati alla rivendita” pari ad € 514.895, contro il valore di bilancio di € 1.007.224, 00. Analoghe discordanze vengono rilevate dal dott. all'anno 2022. Per_1
Ampiamente documenta appare la gravissima situazione debitoria della società, peraltro non contestata dalla reclamante stessa, sebbene proprio dagli stessi bilanci depositati, la situazione debitoria si manifesti di gran lunga sottostimata rispetto al dato reale.
Dalle istanze di insinuazione al passivo emergono debiti per un ammontare complessivo di oltre 3.320.000 euro. In dettaglio la posizione debitoria della è Controparte_4 composta: domanda di ammissione al passivo ex art. 201 CCII di Agenzia Entrate Riscossione del 28.6.2023, per l'importo di € 300.365, 40; domanda di ammissione al passivo ex art. 201 CCII di Agenzia Entrate Riscossione del 28.6.2023, per l'importo di € 1.907.316, 68; domanda di ammissione al passivo ex art. 208 CCII di Agenzia Entrate Riscossione del 24.10.2023, per l'importo di € 618.770, 02; dalla domanda di ammissione al passivo ex art. 208 CCII di Agenzia Entrate Riscossione del 20.2.2024, per l'importo di € 171.739, 40;
5 dalla domanda di ammissione al passivo ex art. 208 CCII di Agenzia Entrate Riscossione del 27.3.2024, per l'importo di € 4.384, 32; domanda di ammissione al passivo presentata dal Comune di Marsala, per TARI dovuta e non pagata, per l'importo di € 56.151, 00; istanza di insinuazione al passivo dell del 8.8.2023, per l'importo di CP_5
€175.295, 63; istanza di insinuazione al passivo dell del 19.3.2024, per l'importo CP_5 di € 3.512, 53; differenze retributive dovute alla sig.ra , lavoratrice dipendente Parte_4 fino al 31.10.2021, per l'importo di € 40.766, 92; debiti verso fornitori, per l'importo di € 42.741, 43. Orbene, a fronte di tale ingente debito erariale, e dell'inattendibilità dei bilanci 2021 e 2022, sui quali la reclamante fonda la sua linea difensiva, volta a dimostrare che la potrebbe giovarsi, in un prossimo Parte_1 futuro, di un volume d'affari piuttosto cospicuo, non appaiono sufficienti le osservazioni della stessa. Pur volendo valorizzare la proposta d'acquisto della merce in giacenza, depositata dalla Curatela, per un valore di € 800.000, e l'approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un piano di rateizzazione per l'adesione alla definizione agevolata del contenzioso col fisco (“rottamazione quater”), di cui, peraltro, la reclamante ha versato soltanto la prima rata, non offrendo alcuna garanzia sulla possibilità di pagamento delle successive, non è possibile addivenire ad un giudizio di solvibilità della società. E difatti, per stessa ammissione della reclamante, pur scorporando dal debito erariale, la somma di sanzioni e interessi, a seguito dell'adesione alla rottamazione quater, e sempre ipotizzando un comportamento virtuoso nel versamento delle residue rate, residuerebbe comunque un importo di € 1.650.000; e non è stato dimostrato dalla reclamante, stante la documentata inattendibilità delle scritture contabili, che la stessa potrebbe far fronte a tali obbligazioni per mezzo della ordinaria attività imprenditoriale, e al flusso di affari da questo generata. Non condivisibili appaiono, infine, le ipotesi di vendita della merce in giacenza in magazzino, con un ricarico del 100%, poiché tale percentuale è addirittura doppia rispetto al dato storico che emerge dai dati di bilancio che la stessa parte reclamante afferma essere corretti. Dunque, fatto salvo quanto detto in ordine all'attendibilità dei dati contabili forniti dalla considerata l'ingente esposizione Parte_1 debitoria e il flusso di cassa che può essere generato presumibilmente nel breve periodo, non sussistono le condizioni economiche idonee a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni da parte della società reclamante.
6 Infine, tardiva e priva di presupposti è la domanda di condanna, invocata dalla curatela resistente, del legale rappresentante della società reclamante che ha conferito la procura per proporre il reclamo, per aver egli agito secondo malafede, ai sensi del combinato disposto dell'art. 51, co.15, CCII come riformato dal D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 e dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede: rigetta il reclamo proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Marsala n. 6/23 del 19.5.2023; condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 6.500,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie ex D.M. 55/2014; dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione. Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo il 19 marzo 2025.
La Cons. rel. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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