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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 8/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 647/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to RICCHIUTI MATTEO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marina Cappiello in virtù di procura generale alle liti del 23/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 19/05/2020, adiva Parte_1 al presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle comunicazioni di rideterminazione delle missive del 21/10/2019 e del 26/03/2020, e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di € 7.063,33, per le ragioni esposte ai motivi n.
1, n. 2, sub. a) e n. 3 del nel presente ricorso”; 2) “in via subordinata, rideterminare la misura dell'indebito di cui alla prestazione INVCIV n.
07075099 nella minore misura eventualmente risultante dovuta in corso di causa per le ragioni di cui al motivo n. 2, sub. b) del presente ricorso. Il tutto con vittoria di spese e competenze”.
Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_2 [...]
il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse
[...] dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Si impone il rigetto della domanda.
In primo luogo, spetta sempre al beneficiario della provvidenza l'onere della prova della sussistenza dei requisiti, inclusi quelli reddituali, per il godimento del beneficio (cfr Cass 18046/2010), Ciò nonostante, l' deposita numerose CP_1 certificazioni fiscali, rilevando l'evidente superamento del requisito reddituali per il 2017. Tale documentazione, è il caso di rammentare, è stata depositata in uno alla comparsa di costituzione e non tempestivamente contestata.
Ebbene da tale documentazione emerge chiaramente il superamento per gli anni
2017 e 2018. Nulla viene depositato, invece, in relazione al 2019, né da parte ricorrente né da parte resistente.
Non ha pregio la contestazione da parte del resistente in ordine all'erogazione effettiva nel 2018 della somma di Euro 4.000,00 relativa al 2017: il contratto, infatti, risulta sottoscritto nel 2017 e per quell'anno risulta dichiarato il reddito derivante dal compenso. Dal contratto non si evince alcuna dilazione o rateizzazione del pagamento, né è stata depositata documentazione a riguardo: atteso che è lo stesso ricorrente che dichiara tale somma nel 2017, in mancanza di elementi contrari, tale somma dovrà essere considerata per l'anno in questione.
Ma non solo. Nel 2017 la visura presso l'agenzia delle entrate, non contestate, rileva vendita di titoli per Euro 3.100,00, che vanno pacificamente a determinare
(con o senza l'applicazione dei redditi derivanti da quadro LM per quell'anno) il superamento della soglia reddituale.
È pertanto provato in maniera positiva il superamento della soglia reddituale per l'anno 2017 e 2018. Nulla è stato dimostrato per l'anno 2019, rammentando che grava sul ricorrente l'onere della prova della sussistenza dei requisiti per il godimento della provvidenza.
2.2 Il giudicante aderisce alla giurisprudenza di merito richiamata da parte ricorrente in tema di irripetibilità delle somme erogate dall' a titolo di CP_1 provvidenza assistenziale;
tale orientamento nel frattempo è stato ulteriormente
Pag. 2 di 4 confermato da sentenza 5606/2023 della Cassazione, che rileva: “l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. Ancora la Corte si era espressa sul punto nel 2020: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”
(Cass. 12608/2020).
È evidente che l' ha tenuto conto di tale principio, dato che a fronte del CP_1 venir meno delle condizioni reddituali dal 2017, sospende la prestazione e ne richiede la restituzione solo a partire dal 2018. Il provvedimento, infatti, di revoca non può essere istantaneo e deve essere traslato al momento della conoscibilità della situazione reddituale (presentazione della dichiarazione dei redditi) nell'anno successivo.
2.3 Si ritiene sufficiente in provvedimento amministrativo la motivazione “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2017”. Trattandosi, infatti, di soglia reddituale minima, l'unica effettiva motivazione riconducibile a tale motivazione era il superamento della soglia minima che, per l'anno in esame, rileviamo essere generosamente oltre la soglia prevista.
3.1 Le spese di lite sono sopportate da parte attrice, stante il deposito di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione;
2) nulla per le spese di lite.
Pag. 3 di 4 Si comunichi
Vallo della Lucania, così deciso il 8/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 8/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 647/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to RICCHIUTI MATTEO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marina Cappiello in virtù di procura generale alle liti del 23/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 19/05/2020, adiva Parte_1 al presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle comunicazioni di rideterminazione delle missive del 21/10/2019 e del 26/03/2020, e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di € 7.063,33, per le ragioni esposte ai motivi n.
1, n. 2, sub. a) e n. 3 del nel presente ricorso”; 2) “in via subordinata, rideterminare la misura dell'indebito di cui alla prestazione INVCIV n.
07075099 nella minore misura eventualmente risultante dovuta in corso di causa per le ragioni di cui al motivo n. 2, sub. b) del presente ricorso. Il tutto con vittoria di spese e competenze”.
Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_2 [...]
il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse
[...] dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Si impone il rigetto della domanda.
In primo luogo, spetta sempre al beneficiario della provvidenza l'onere della prova della sussistenza dei requisiti, inclusi quelli reddituali, per il godimento del beneficio (cfr Cass 18046/2010), Ciò nonostante, l' deposita numerose CP_1 certificazioni fiscali, rilevando l'evidente superamento del requisito reddituali per il 2017. Tale documentazione, è il caso di rammentare, è stata depositata in uno alla comparsa di costituzione e non tempestivamente contestata.
Ebbene da tale documentazione emerge chiaramente il superamento per gli anni
2017 e 2018. Nulla viene depositato, invece, in relazione al 2019, né da parte ricorrente né da parte resistente.
Non ha pregio la contestazione da parte del resistente in ordine all'erogazione effettiva nel 2018 della somma di Euro 4.000,00 relativa al 2017: il contratto, infatti, risulta sottoscritto nel 2017 e per quell'anno risulta dichiarato il reddito derivante dal compenso. Dal contratto non si evince alcuna dilazione o rateizzazione del pagamento, né è stata depositata documentazione a riguardo: atteso che è lo stesso ricorrente che dichiara tale somma nel 2017, in mancanza di elementi contrari, tale somma dovrà essere considerata per l'anno in questione.
Ma non solo. Nel 2017 la visura presso l'agenzia delle entrate, non contestate, rileva vendita di titoli per Euro 3.100,00, che vanno pacificamente a determinare
(con o senza l'applicazione dei redditi derivanti da quadro LM per quell'anno) il superamento della soglia reddituale.
È pertanto provato in maniera positiva il superamento della soglia reddituale per l'anno 2017 e 2018. Nulla è stato dimostrato per l'anno 2019, rammentando che grava sul ricorrente l'onere della prova della sussistenza dei requisiti per il godimento della provvidenza.
2.2 Il giudicante aderisce alla giurisprudenza di merito richiamata da parte ricorrente in tema di irripetibilità delle somme erogate dall' a titolo di CP_1 provvidenza assistenziale;
tale orientamento nel frattempo è stato ulteriormente
Pag. 2 di 4 confermato da sentenza 5606/2023 della Cassazione, che rileva: “l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. Ancora la Corte si era espressa sul punto nel 2020: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”
(Cass. 12608/2020).
È evidente che l' ha tenuto conto di tale principio, dato che a fronte del CP_1 venir meno delle condizioni reddituali dal 2017, sospende la prestazione e ne richiede la restituzione solo a partire dal 2018. Il provvedimento, infatti, di revoca non può essere istantaneo e deve essere traslato al momento della conoscibilità della situazione reddituale (presentazione della dichiarazione dei redditi) nell'anno successivo.
2.3 Si ritiene sufficiente in provvedimento amministrativo la motivazione “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2017”. Trattandosi, infatti, di soglia reddituale minima, l'unica effettiva motivazione riconducibile a tale motivazione era il superamento della soglia minima che, per l'anno in esame, rileviamo essere generosamente oltre la soglia prevista.
3.1 Le spese di lite sono sopportate da parte attrice, stante il deposito di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione;
2) nulla per le spese di lite.
Pag. 3 di 4 Si comunichi
Vallo della Lucania, così deciso il 8/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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