CA
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 3007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3007 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. n. 2890/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2890 dell'anno 2021, vertente tra
(GIA' ; Parte_1 Parte_2
c.f. ), in persona del Ministro p.t., e (c.f. P.IVA_1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_2
Stato di Napoli.
CP_2
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'avv. Anna Maria Zichella.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1908/2020 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data
21.12.2020, in tema di opposizione a cartella esattoriale, ex art. 617 c.p.c.”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa degli appellanti in data 11.3.2025 e dalla difesa dell'appellata in data 16.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 Il (poi ) e l Parte_2 Parte_1 Controparte_1
hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la proponendo appello avverso
[...] Controparte_3 la sentenza n. 1908/2020 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 21.12.2020.
****
Con tale sentenza il Tribunale di Avellino ha accolto l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 617, co.1, c.p.c., dalla avverso una cartella esattoriale (n. 01220180006403315000) – notificatagli dall' Controparte_3 CP_1
di Avellino, nell'interesse del suindicato , per l'importo di euro 915.110,67 - annullando la detta
[...] Parte_1 cartella e condannando il e l (rimasti Parte_2 Controparte_1 contumaci), in solido, al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale di Avellino, in sintesi, ha reputato fondata la predetta opposizione – qualificandola espressamente come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., con riferimento alla doglianza della Controparte_3 riguardante il lamentato vizio di motivazione della cartella esattoriale (unica doglianza esaminata dal giudice di prime cure, in quanto assorbente rispetto alla valutazione delle altre) - in base alla reputata insussistenza di necessarie informazioni circa la cartella di pagamento, tali da non consentire al contribuente la verifica dell'importo chiesto in restituzione, non ritenendo sufficiente il rinvio ad altro atto presupposto dell'imposizione riferibile a diversi importi.
****
Il e l hanno censurato la detta sentenza sulla Parte_1 Controparte_1 base dei seguenti motivi di gravame.
****
1. VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI INTRODUTTIVI ALLA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (ART. 11,
R.D. DEL 1933, N. 1611 E DELL'ART. 144, CO. 1, C.P.C. , IN UNO AGLI ARTT.112 E 164 C.P.C.).
Con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato che il giudice di prime cure non avesse erroneamente rilevato d'ufficio il difetto di notifica dell'atto introduttivo al Ministero, e di conseguenza, non ne avesse disposto la rinnovazione, così risultando viziata la detta sentenza.
In particolare hanno dedotto che l'opponente aveva notificato l'atto di citazione (in opposizione alla detta cartella) al unicamente presso la sede di quest'ultimo anzichè presso Parte_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, così come richiesto ex lege, ai sensi dell'art. 11 del R. D. del 1933,
n. 1611, da leggersi in combinato disposto con l'art. 144, co. 1, c.p.c.
****
2. IN VIA GRADATA, OVE SI REPUTI CHE NELLA LITE DE QUO NON SUSSISTA LITISCONSORZIO NECESSARIO, MA CAUSE SCINDIBILI:
VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA IN TEMA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL' (ART.112 C.P.C.; ARTT.10 Controparte_1
E 49 D.P.R. N.602/73).
Con il secondo motivo gli appellanti hanno sostenuto che il tribunale non avesse, erroneamente, rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' , evidenziando che, quando siano dedotti vizi Controparte_1
pagina 2 di 6 antecedenti alla consegna del ruolo, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale sarebbe legittimato, dal punto di vista passivo, solo l'ente impositore (quale titolare del relativo credito ed effettivo soggetto esercente l'attività di iscrizione a ruolo) e non anche il soggetto incaricato della riscossione.
E, alla luce di quanto suesposto, deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la notifica della cartella a mezzo PEC fosse stata correttamente eseguita, gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “- dichiarare integralmente nulla, nei confronti di entrambi gli odierni appellanti atteso il litisconsorzio necessario, la sentenza n. 1908/2020 del Tribunale di Avellino appellata per i motivi di diritto addotti e, per l'effetto, rimettere gli atti al Giudice di primo grado ex art. 354 comma 1 c.p.c. stante la nullità della notifica dell'atto introduttivo in primo grado ex art. 11 R.D. 1611/1933; - In via subordinata, nell'evenienza che si ritenga sussistere una ipotesi di causa scindibile, dichiarare - oltre alla nullità della sentenza appellata per vizio della notifica al in epigrafe dell'atto introduttivo in primo grado ex art. 11 R.D. 1611/1933 con rimessione della lite al Parte_1 primo giudice, nella parte coinvolgente il - il difetto di legittimazione passiva dell' per le Parte_1 Controparte_1 ragioni sopra esposte;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale.”.
Iscritta la causa al numero 2890/2021 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
17.11.2021, la contestando l'ammissibilità, ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, comunque, la Controparte_3 fondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “- In via preliminare e pregiudiziale - dichiarare la inammissibilita' del proposto appello per la evidente violazione dell'art. 342 c.p.c., stante il mancato rispetto dei nuovi parametri di redazione degli atti di gravame imposti dalla richiamata norma;
- Sempre in via preliminare e pregiudiziale - dichiarare la inammissibilita' del proposto appello ex art. 348-bis c.p.c. non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto;
- Nel merito, rigettare il proposto atto di appello poiché infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in comparsa, con conseguente conferma integrale della
Sentenza impugnata;
- Condannare, comunque, gli appellanti al pagamento delle spese diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge con attribuzione.”.
Con ordinanza del 7.12.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
10.10.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 19.2.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 18.3.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (dalla difesa degli appellanti in data 11.3.2025 e dalla difesa dell'appellata in data 16.3.2025), la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 18.3.2025 (comunicata ritualmente alle parti della cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, l'appello proposto dal (già Parte_1 Parte_2
) e l' è inammissibile.
[...] Controparte_1
pagina 3 di 6 Ed infatti la sentenza n.1908/2020 emessa dal Tribunale di Avellino - con cui, si ribadisce, il giudice di prime cure ha qualificato espressamente come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., quella proposta dalla avverso la detta cartella esattoriale con riferimento alla doglianza riguardante il lamentato vizio di Controparte_3 motivazione di tale cartella (unica doglianza esaminata dal Tribunale, avendo la relativa fondatezza assorbito la valutazione delle altre)- non era appellabile, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 618 c.p.c., ma impugnabile solo mediante ricorso per cassazione.
Al riguardo va detto, invero, quanto segue.
In base al principio c.d. dell'apparenza, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/11/2023, n. 31549).
E, qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione.
In altri termini, la sentenza che decide contemporaneamente su un'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617
c.p.c., e su un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., è soggetta a impugnazione separata: mediante appello per i capi relativi all'opposizione di merito e mediante ricorso per cassazione per motivi di legittimità per i capi che decidono sui profili formali (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 07/02/2025, n. 3116; Sez. III, Ord.,
12/02/2024, n. 3793; Sez. VI – 3, Ord., 11/02/2020, n. 3166; Sez. III, 27/08/2014, n. 18312; Sez. III, 31/05/2010, n.
13203; cfr., anche, in tema di opposizione a cartella esattoriale, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 03/05/2022, n. 13981;
Sez. III, Ord., 17/05/2022, n. 15843).
Ragion per cui il giudice di appello adìto deve dichiarare inammissibile l'appello per la parte afferente alla opposizione agli atti esecutivi e pronunciarsi, nel merito, sulla opposizione con cui venga contestato il diritto di procedere all'esecuzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27/08/2014, n. 18312 cit.; Sez. III, 31/05/2010, n. 13203 cit.).
Tutto ciò sempre che – e ciò si è verificato proprio nel caso di specie- il giudice del merito abbia ritenuto prevalente ed assorbente il profilo dell'opposizione formale, pronunciandosi soltanto su di essa, nel quale caso la sentenza sarà soltanto ricorribile per cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/11/2023, n. 31549 cit.; Sez. VI –
3, 29/09/2015, n. 19267).
****
Non è superfluo precisare che la questione, rilevata d'ufficio da questa Corte, dell'inammissibilità dell'appello proposto dal e dall' , non va Parte_1 Controparte_1 sottoposta al previo contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 101, co.2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
29/07/2015, n. 16060).
pagina 4 di 6 Tale disposizione è, infatti, riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che - diversamente dal caso in esame – comportino, modificando il quadro fattuale, nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/03/2025, n. 6483; Sez. VI - 2, Ord., 30/05/2022, n. 17456; Sez. VI - 3,
Ord., 07/03/2022, n. 7356).
****
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal e Parte_1 dall' segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna degli stessi, in solido tra loro, CP_1 Controparte_1 ex art. 97 c.p.c., al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellata vittoriosa.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate (essendo l'inammissibilità del gravame per la non appellabilità della sentenza impugnata stata rilevata, d'ufficio, dalla Corte), in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del
50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 (e con i dovuti incrementi previsti dall'articolo 5, co.1, del detto decreto ministeriale, per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00), in base al valore (euro 915.110,67) della controversia (valore determinato, ai sensi dell'art. 17, co.1, c.p.c., in base al credito oggetto dell'opposizione a cartella esattoriale).
****
Va detto, infine, che non si applica, al caso di specie, l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non si applica alle amministrazioni pubbliche difese (come nel caso di specie) dall'Avvocatura generale dello
Stato (ed ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato), anche in caso di soccombenza (cfr.
Cass. civ., Sez. V, Ord., 17/03/2025, n. 7053).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2890/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto dal e dall' Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1908/2020 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 21.12.2020. Controparte_1
2. Dichiara tenuti e condanna il e l Parte_1 Controparte_1
(in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.), in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'avv. Anna Maria
Zichella, quale difensore, dichiaratosi antistatario, della dei compensi professionali del secondo Controparte_3 grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.13.077,35, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 11.6.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2890 dell'anno 2021, vertente tra
(GIA' ; Parte_1 Parte_2
c.f. ), in persona del Ministro p.t., e (c.f. P.IVA_1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_2
Stato di Napoli.
CP_2
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3 dall'avv. Anna Maria Zichella.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1908/2020 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data
21.12.2020, in tema di opposizione a cartella esattoriale, ex art. 617 c.p.c.”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa degli appellanti in data 11.3.2025 e dalla difesa dell'appellata in data 16.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 Il (poi ) e l Parte_2 Parte_1 Controparte_1
hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la proponendo appello avverso
[...] Controparte_3 la sentenza n. 1908/2020 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 21.12.2020.
****
Con tale sentenza il Tribunale di Avellino ha accolto l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 617, co.1, c.p.c., dalla avverso una cartella esattoriale (n. 01220180006403315000) – notificatagli dall' Controparte_3 CP_1
di Avellino, nell'interesse del suindicato , per l'importo di euro 915.110,67 - annullando la detta
[...] Parte_1 cartella e condannando il e l (rimasti Parte_2 Controparte_1 contumaci), in solido, al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale di Avellino, in sintesi, ha reputato fondata la predetta opposizione – qualificandola espressamente come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., con riferimento alla doglianza della Controparte_3 riguardante il lamentato vizio di motivazione della cartella esattoriale (unica doglianza esaminata dal giudice di prime cure, in quanto assorbente rispetto alla valutazione delle altre) - in base alla reputata insussistenza di necessarie informazioni circa la cartella di pagamento, tali da non consentire al contribuente la verifica dell'importo chiesto in restituzione, non ritenendo sufficiente il rinvio ad altro atto presupposto dell'imposizione riferibile a diversi importi.
****
Il e l hanno censurato la detta sentenza sulla Parte_1 Controparte_1 base dei seguenti motivi di gravame.
****
1. VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI INTRODUTTIVI ALLA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (ART. 11,
R.D. DEL 1933, N. 1611 E DELL'ART. 144, CO. 1, C.P.C. , IN UNO AGLI ARTT.112 E 164 C.P.C.).
Con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato che il giudice di prime cure non avesse erroneamente rilevato d'ufficio il difetto di notifica dell'atto introduttivo al Ministero, e di conseguenza, non ne avesse disposto la rinnovazione, così risultando viziata la detta sentenza.
In particolare hanno dedotto che l'opponente aveva notificato l'atto di citazione (in opposizione alla detta cartella) al unicamente presso la sede di quest'ultimo anzichè presso Parte_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, così come richiesto ex lege, ai sensi dell'art. 11 del R. D. del 1933,
n. 1611, da leggersi in combinato disposto con l'art. 144, co. 1, c.p.c.
****
2. IN VIA GRADATA, OVE SI REPUTI CHE NELLA LITE DE QUO NON SUSSISTA LITISCONSORZIO NECESSARIO, MA CAUSE SCINDIBILI:
VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA IN TEMA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL' (ART.112 C.P.C.; ARTT.10 Controparte_1
E 49 D.P.R. N.602/73).
Con il secondo motivo gli appellanti hanno sostenuto che il tribunale non avesse, erroneamente, rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' , evidenziando che, quando siano dedotti vizi Controparte_1
pagina 2 di 6 antecedenti alla consegna del ruolo, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale sarebbe legittimato, dal punto di vista passivo, solo l'ente impositore (quale titolare del relativo credito ed effettivo soggetto esercente l'attività di iscrizione a ruolo) e non anche il soggetto incaricato della riscossione.
E, alla luce di quanto suesposto, deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la notifica della cartella a mezzo PEC fosse stata correttamente eseguita, gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “- dichiarare integralmente nulla, nei confronti di entrambi gli odierni appellanti atteso il litisconsorzio necessario, la sentenza n. 1908/2020 del Tribunale di Avellino appellata per i motivi di diritto addotti e, per l'effetto, rimettere gli atti al Giudice di primo grado ex art. 354 comma 1 c.p.c. stante la nullità della notifica dell'atto introduttivo in primo grado ex art. 11 R.D. 1611/1933; - In via subordinata, nell'evenienza che si ritenga sussistere una ipotesi di causa scindibile, dichiarare - oltre alla nullità della sentenza appellata per vizio della notifica al in epigrafe dell'atto introduttivo in primo grado ex art. 11 R.D. 1611/1933 con rimessione della lite al Parte_1 primo giudice, nella parte coinvolgente il - il difetto di legittimazione passiva dell' per le Parte_1 Controparte_1 ragioni sopra esposte;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale.”.
Iscritta la causa al numero 2890/2021 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
17.11.2021, la contestando l'ammissibilità, ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, comunque, la Controparte_3 fondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “- In via preliminare e pregiudiziale - dichiarare la inammissibilita' del proposto appello per la evidente violazione dell'art. 342 c.p.c., stante il mancato rispetto dei nuovi parametri di redazione degli atti di gravame imposti dalla richiamata norma;
- Sempre in via preliminare e pregiudiziale - dichiarare la inammissibilita' del proposto appello ex art. 348-bis c.p.c. non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto;
- Nel merito, rigettare il proposto atto di appello poiché infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in comparsa, con conseguente conferma integrale della
Sentenza impugnata;
- Condannare, comunque, gli appellanti al pagamento delle spese diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge con attribuzione.”.
Con ordinanza del 7.12.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
10.10.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 19.2.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 18.3.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (dalla difesa degli appellanti in data 11.3.2025 e dalla difesa dell'appellata in data 16.3.2025), la causa è stata riservata in decisione con ordinanza del 18.3.2025 (comunicata ritualmente alle parti della cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, l'appello proposto dal (già Parte_1 Parte_2
) e l' è inammissibile.
[...] Controparte_1
pagina 3 di 6 Ed infatti la sentenza n.1908/2020 emessa dal Tribunale di Avellino - con cui, si ribadisce, il giudice di prime cure ha qualificato espressamente come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., quella proposta dalla avverso la detta cartella esattoriale con riferimento alla doglianza riguardante il lamentato vizio di Controparte_3 motivazione di tale cartella (unica doglianza esaminata dal Tribunale, avendo la relativa fondatezza assorbito la valutazione delle altre)- non era appellabile, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 618 c.p.c., ma impugnabile solo mediante ricorso per cassazione.
Al riguardo va detto, invero, quanto segue.
In base al principio c.d. dell'apparenza, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/11/2023, n. 31549).
E, qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione.
In altri termini, la sentenza che decide contemporaneamente su un'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617
c.p.c., e su un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., è soggetta a impugnazione separata: mediante appello per i capi relativi all'opposizione di merito e mediante ricorso per cassazione per motivi di legittimità per i capi che decidono sui profili formali (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 07/02/2025, n. 3116; Sez. III, Ord.,
12/02/2024, n. 3793; Sez. VI – 3, Ord., 11/02/2020, n. 3166; Sez. III, 27/08/2014, n. 18312; Sez. III, 31/05/2010, n.
13203; cfr., anche, in tema di opposizione a cartella esattoriale, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 03/05/2022, n. 13981;
Sez. III, Ord., 17/05/2022, n. 15843).
Ragion per cui il giudice di appello adìto deve dichiarare inammissibile l'appello per la parte afferente alla opposizione agli atti esecutivi e pronunciarsi, nel merito, sulla opposizione con cui venga contestato il diritto di procedere all'esecuzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27/08/2014, n. 18312 cit.; Sez. III, 31/05/2010, n. 13203 cit.).
Tutto ciò sempre che – e ciò si è verificato proprio nel caso di specie- il giudice del merito abbia ritenuto prevalente ed assorbente il profilo dell'opposizione formale, pronunciandosi soltanto su di essa, nel quale caso la sentenza sarà soltanto ricorribile per cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/11/2023, n. 31549 cit.; Sez. VI –
3, 29/09/2015, n. 19267).
****
Non è superfluo precisare che la questione, rilevata d'ufficio da questa Corte, dell'inammissibilità dell'appello proposto dal e dall' , non va Parte_1 Controparte_1 sottoposta al previo contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 101, co.2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
29/07/2015, n. 16060).
pagina 4 di 6 Tale disposizione è, infatti, riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che - diversamente dal caso in esame – comportino, modificando il quadro fattuale, nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/03/2025, n. 6483; Sez. VI - 2, Ord., 30/05/2022, n. 17456; Sez. VI - 3,
Ord., 07/03/2022, n. 7356).
****
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal e Parte_1 dall' segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna degli stessi, in solido tra loro, CP_1 Controparte_1 ex art. 97 c.p.c., al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellata vittoriosa.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate (essendo l'inammissibilità del gravame per la non appellabilità della sentenza impugnata stata rilevata, d'ufficio, dalla Corte), in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del
50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 (e con i dovuti incrementi previsti dall'articolo 5, co.1, del detto decreto ministeriale, per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00), in base al valore (euro 915.110,67) della controversia (valore determinato, ai sensi dell'art. 17, co.1, c.p.c., in base al credito oggetto dell'opposizione a cartella esattoriale).
****
Va detto, infine, che non si applica, al caso di specie, l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non si applica alle amministrazioni pubbliche difese (come nel caso di specie) dall'Avvocatura generale dello
Stato (ed ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato), anche in caso di soccombenza (cfr.
Cass. civ., Sez. V, Ord., 17/03/2025, n. 7053).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2890/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto dal e dall' Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1908/2020 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 21.12.2020. Controparte_1
2. Dichiara tenuti e condanna il e l Parte_1 Controparte_1
(in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.), in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'avv. Anna Maria
Zichella, quale difensore, dichiaratosi antistatario, della dei compensi professionali del secondo Controparte_3 grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.13.077,35, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 11.6.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 6 di 6