Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del
23.1.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n.
1970/2024
TRA
nato il [...] a [...] , elettivamente Parte_1 domiciliato in Benevento alla via Salvator Rosa, 75 presso e nello studio degli avv.ti
Giampiero Rossi e Vito Pacca che lo rappresentano e difendono giusta procura alla liti apposta su foglio separato ex art.83 III° comma c.p.c. da intendersi in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente sita alla via Foschini n.28, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
Il ricorrente in epigrafe identificato ha esposto di essere stato sottoposto a revisione ai CP_ fini della conferma della pensione di inabilità e che l' lo ha riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%), riconoscendolo, però,ai soli fini del CP_ diritto pensionistico invalido nella misura del 75%; che l' ha revocato il beneficio in godimento;
che non risulta essere prevista nell'ordinamento una duplice valutazione;
che le patologie che diedero luogo al precedente riconoscimento giudiziale non hanno subito miglioramento alcuno, anzi sono peggiorate a causa del trascorrere del tempo. Tanto premesso il ricorrente ha chiesto di: “dichiarare il ricorrente, con decorrenza dalla revoca amministrativa invalido con totale e permanente inabilità lavorativa
(100% - pensione di inabilità civile).Per l'effetto condannare l' in persona del CP_1
Presidente pro-tempore, al ri-conoscimento della pensione di inabilità civile, con decorrenza dall'insorgenza del diritto e a corrispondere il relativo beneficio economico, una agli arretrati, interessi di legge ed indennità di rivalutazione monetaria”. L' ha eccepito l'inammissibilità della domanda o, comunque, il rigetto della stessa CP_1 esponendo che la prestazione reclamata non compete per incompatibilità/incumulabilità con rendita a norma dell'art. 3, comma 1, della L. 407/1990 come modificato CP_2 dall'art. 12 della L. 412/1991. La causa è stata decisa all'odierna udienza con sentenza letta pubblicamente.
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Successivamente in data 10.11.2023 il Centro Medico Legale sottoponeva a visita CP_1 di verifica il riconosceva il ricorrente invalido con totale e permanente Pt_1 inabilità lavorativa (100%), ma ai soli fini del diritto pensionistico veniva riconosciuta una invalidità del 75%.
Ebbene la Scrivente concorda pienamente con la prospettazione di parte ricorrente CP_ secondo cui il verbale impugnato è privo di motivazione e/o giustificazione. Né l' in tale sede si sforza di dare una plausibile spiegazione e/o interpretazione del verbale.
Appare, invero, del tutto contraddittorio né conforme ai parametri legali il contemporaneo riconoscimento sia della totale sia della parziale invalidità. CP_ L' pertanto, avendo riconosciuto il requisito sanitario (inabilità nella misura del 100%) è tenuto a liquidare la prestazione in presenza del requisito reddituale il cui possesso è provato da parte ricorrente.
Né appare conferente il richiamo alla normativa in materia di incompatibilità con le prestazioni erogate dall' CP_2 L'art. 3 comma 1 L. 407/1990 come modificato dall'art.12 L. 412/1991, così dispone:“Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili.
1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”. La norma è chiara nell'escludere dalla incompatibilità le prestazioni pensionistiche erogate agli invalidi totali, ipotesi che ricorre nella fattispecie. CP_ Il ricorso va, pertanto ,accolto e, per l'effetto l' deve essere condannato a corrispondere a parte ricorrente la pensione di inabilità con decorrenza dalla data della revoca.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara invalido nella Parte_1 misura del 100% con decorrenza dalla revoca;
CP_
2. condanna l' alla corresponsione della pensione di inabilità con decorrenza dalla revoca oltre interessi di legge da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
CP_
3. condanna l' al pagamento di €3.727,00 oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione
Benevento, 23.1.2025
Il Giudice Dott.ssa Adriana Mari