Ordinanza cautelare 14 ottobre 2021
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 05/06/2025, n. 10985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10985 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 10985/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09117/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9117 del 2021, proposto da
FA Group S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti ed Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Paparo in Roma, via Lazio. 9;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. GSE/P20210016199 – 09/06/2021 trasmesso via pec in pari data, di conclusione del procedimento di verifica ex art. 42 d.lgs. n. 28/2011 e d.m. 31 gennaio 2014 relativo all'impianto fotovoltaico n. 1005033 di potenza pari a 130.80 kW sito in Ponte di Monsummano n. 62, Pieve a Nievole (PT), con il quale è stata dichiarata la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti con conseguente onere di recupero di quanto nelle more percepito dalla ricorrente;
- in via conseguenziale, della comunicazione del GSE prot. P20210017217 – 21/06/2021 di risoluzione del Contratto n G04I378585707– FTV 1005033 con decorrenza dal 9 giugno 2021 e la conseguente esclusione dell'impianto dal dispacciamento del GSE a far data dal 1° settembre 2021;
ed in ogni caso per l'accertamento della non debenza, anche ai sensi degli artt. 1206 e 1227 c.c., delle somme richieste a titolo di interessi alla ricorrente e relative agli incentivi erogati successivamente alla scadenza del termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 10 del d.m. 31 gennaio 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del GSE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con comunicazione del 5.8.2013 la società ricorrente ha presentato richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti per l’impianto fotovoltaico n. 1005033, di potenza pari a 130,80 kW, sito nel Comune di Pieve a Nevole (PT) alla Via Ponte di Monsummano n. 62.
Con comunicazione dell’11.6.2014 il GSE ha riconosciuto alla società ricorrente la tariffa omnicomprensiva richiesta, in misura pari a 0,177 €/kWh, congiuntamente alla tariffa premio per la produzione netta consumata in sito, pari a 0,095 €/kWh.
Avviato il procedimento di verifica, chieste osservazioni alla società ricorrente con comunicazione del 20.9.2019, richiesti ed ottenuti chiarimenti dal Comune di Pieve a Nevole, pervenute osservazioni e documentazione da parte della ricorrente, con provvedimento prot. GSE/P20210016199 – 09/06/2021 il GSE ha comunicato la decadenza di tale impianto dal diritto alle tariffe incentivanti.
A fondamento di tale provvedimento il GSE ha posto, tra l’altro, le seguenti considerazioni:
- il mancato possesso in capo alla società ricorrente alla data di iscrizione dell’impianto al Registro, il 18.9.2012, di titolo abilitativo valido ed efficace, poiché entrambi i titoli autorizzativi conseguiti dalla società sarebbero stati rilasciati in data successiva al 10.9.2012, data di conseguimento del titolo dichiarata dalla società in fase di richiesta di iscrizione al Registro;
- in effetti, la documentazione attestante l’iter autorizzativo da parte della società si sarebbe risolta nel permesso di costruire n. 81/2012, rilasciato in data 29.1.2013 e riguardante la sopraelevazione di fabbricato ad uso produttivo, e nel permesso di costruire n. 58/2013, rilasciato in data 15.2.2014 in variante al permesso di costruire n. 81/2012 e riguardante la realizzazione di piano soppalco;
- l’anteriorità della data di rilascio del titolo avrebbe rappresentato uno dei criteri di priorità ai fini della formazione della graduatoria all’esito della procedura concorsuale cui ha partecipato la ricorrente, nella quale va garantita la parità di trattamento tra i candidati;
- “ il venir meno di una delle dichiarazioni rese dalla Società in ordine ai criteri di priorità adottati per la formazione della graduatoria, e segnatamente, la data del titolo autorizzativo, comporta la decadenza dell'iscrizione dell'impianto dalla "Graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al Registro ””, con integrazione degli estremi della seguente “ violazione rilevante di cui all'Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014 lettera a): "presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi” ”;
- con riferimento alla portata del termine di 18 mesi previsto per l'annullamento d'ufficio “ qualora, quindi, gli incentivi siano stati riconosciuti sulla base di rappresentazioni dei fatti non veritiere anche se esse non costituiscano il frutto di una condotta penale di falso, accertata con sentenza definitiva, il termine di diciotto mesi, e la correlata tutela dell'affidamento del privato, non precludono la possibilità di assumere un provvedimento di annullamento/decadenza anche se adottato per originaria insussistenza dei requisiti ”;
- anche ad equiparare i provvedimenti di decadenza adottati dal GSE a quelli di autotutela di cui all’art. 21 nonies della L. 241/1990 comunque “ non sussisterebbero i presupposti di Legge per porli nel nulla alla luce delle sopraggiunte disposizioni normative, seppure siano decorsi i diciotto mesi, posto che gli incentivi sono stati riconosciuti sulla base di una rappresentazione dei fatti non aderente alla realtà, con riferimento in particolare all'avvenuto conseguimento in data successiva a quella dichiarata dalla Società in fase di richiesta di iscrizione al Registro ”;
- la natura vincolata del potere di verifica del GSE di cui al comma 3 dell’art. 42 del D. Lgs. 28/2011;
- la prevalenza nell’ambito della ponderazione degli interessi dell’interesse pubblico “ al corretto e razionale utilizzo delle risorse della collettività chiamata a garantire l'effettiva incentivazione dell'energia prodotta dei soli impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali sono rispettati i requisiti previsti dal quadro normativo e regolatorio di riferimento ”, nonché il carattere ragionevole e proporzionale del sacrificio imposto all’interesse privato all’incentivazione economica;
- la non applicabilità in modo retroattivo del nuovo inciso di cui al primo periodo del comma 3 del D. Lgs. 28/2011 introdotto dalla lett. a) del comma 7 dell’art. 56 del D.L. 76/2020.
Con successiva comunicazione prot. P20210017217 – 21/06/2021 il GSE ha disposto la risoluzione del contratto n. G04I378585707– FTV 1005033 con la società ricorrente con decorrenza dal 31.8.2021 e la conseguente esclusione dell’impianto dal contratto di dispacciamento del GSE a far data dall’1.9.2021.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 8.9.2021 e depositato in data 21.9.2021) la società ricorrente ha chiesto l’annullamento di tali atti e l’accertamento della non debenza, anche ai sensi degli artt. 1206 e 1227 c.c., delle somme richieste a titolo di interessi alla ricorrente e relative agli incentivi erogati successivamente alla scadenza del termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 10 del D.M. 31 gennaio 2014.
A fondamento del ricorso la ricorrente ha posto i seguenti motivi:
“ I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI RICAVABILI DALL’ART. 2 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI RICAVABILI DALL’ART. 10 DEL D.M. N. 73297 DEL 31.01.2014. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SECONDO BUONA FEDE OGGETTIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI RICAVABILI DAGLI ARTT. 1206 E 1227 COD. CIV. ”;
l’amministrazione avrebbe violato il termine massimo di 180 giorni previsto dall’art. 10 del D.M. 73297 del 31.1.2014 per la conclusione del procedimento, avendo avviato il procedimento ispettivo in data 4.4.2018 ed adottato il provvedimento di decadenza soltanto in data 9.6.2021; anche a prendere in considerazione come dies a quo la data del 16.10.2019, in cui sono state presentate dalla ricorrente le osservazioni in seguito all’interruzione del termine da parte del GSE con la richiesta di integrazioni del 20.9.2019, comunque il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro l’8.6.2020; la ratio della suddetta disposizione imporrebbe di considerare il termine di 180 giorni come perentorio; tale interpretazione sarebbe oggi confermata dal comma 3 dell’art. 42 del D. Lgs. 28/2011, come modificato dal comma 7 dell’art. 56 del D.L. 76/2020;
anche a considerare ordinatorio tale termine comunque il GSE avrebbe posto in essere un aggravio del procedimento e della condizione del debitore con conseguente applicazione al GSE delle disposizioni in tema di mora del creditore di cui agli artt. 1206 e 1207 c.c.; per l’effetto, questo Tribunale dovrebbe “ accertare nell’ambito della propria giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133 comma 1 lett. c) e soprattutto o) del d.lgs 104/2010, la non debenza in capo a FA Group S.p.a. di tutti gli interessi maturati eventualmente sugli incentivi fatturati successivamente al decorso del termine di conclusione del procedimento di verifica e decadenza ” (pag. 12 del ricorso);
“ II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI RICAVABILI DALL’ART. 7 DEL D.LGS 3 MARZO 2011 N. 28. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI RICAVABILI DALL’ART. 6 COMMA 1 LETT. E QUATER DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI RICAVABILI DALL’ART. 11 E DALL’ART. 1 ALL. 1 DEL D.M. D.M. N. 73297 DEL 31.01.2014. ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI RICAVABILI DALL’ART. 42 DEL D.LGS 3 MARZO 2011 N. 28, COME MODIFICATO DALL’ART. 56 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 IN VIGORE DAL 17.07.2020 E CONV. CON L. 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI RICAVABILI DALL’ALL. 4 DEL D.M. SVILUPPO ECONOMICO N. 61848 DEL 5 LUGLIO 2012 ”;
il provvedimento di decadenza sarebbe poi illegittimo in ragione della mancata valutazione da parte del GSE della rilevanza concreta della dichiarazione resa dalla società ricorrente ai fini della concessione del contributo; facendo applicazione dei principi propri della materia delle gare pubbliche il GSE non avrebbe potuto applicare automaticamente la decadenza, dovendosi ritenere che in seguito all’entrata in vigore della novella del 2020 la decadenza abbia natura discrezionale;
ancora, dovrebbe tenersi conto della mancanza di offensività del “falso” e della sua efficacia condizionante per il rilascio del provvedimento da parte dell’amministrazione; nel caso di specie il comma 3 dell’art. 4 del D.M. n. 61848 del 5.7.2012 richiederebbe il possesso del titolo autorizzatorio soltanto “ per la costruzione e l’esercizio dell’impianto ”; tale disposizione non richiederebbe quindi il possesso del titolo edilizio relativo all’immobile ove i pannelli devono essere istallati, ma soltanto di quello eventualmente necessario per la costruzione dell’impianto stesso; nel caso specifico non sarebbe stato richiesto alcun titolo dalla normativa in materia edilizia, trattandosi di attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001; del resto, il progetto riguardante il permesso di costruire n. 81/2012 avrebbe riguardato non già l’installazione dei pannelli fotovoltaici, bensì soltanto la sopraelevazione dell’immobile, e il Comune non avrebbe considerato l’installazione di tali pannelli come opera soggetta a permesso di costruire; per l’effetto, nessuna violazione rilevante ai fini della decadenza sarebbe stata posta in essere dalla ricorrente, non essendo necessario alcun titolo per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico; tuttavia, il GSE non avrebbe valutato l’irrilevanza di tale “falso dichiarativo”; nel caso di specie sarebbe pacifica la legittimità dell’edificio sul quale sono stati installati i pannelli fotovoltaici alla luce del permesso di costruire n. 81/2012;
“ III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI RICAVABILI ALL’ART. 42 DEL D.LGS 3 MARZO 2011 N. 28, COME MODIFICATO DALL’ART. 56 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 IN VIGORE DAL 17.07.2020 E CONV. CON L. 11 SETTEMBRE 2020 N. 120. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI RICAVABILI DALL’ART. 21 NONIES DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 ”;
infine, l’impugnato provvedimento violerebbe il comma 3 dell’art. 42 del D. Lgs. 28/2011, per come modificato dal D.L. 76/2020, in relazione alla necessaria presenza dei presupposti di cui all’art. 21 nonies della L. 241/1990 ed alla decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa tra il 10 ed il 50 per cento in ragione dell’entità della violazione; il legislatore avrebbe positivizzato la sussistenza in capo al Gestore di discrezionalità nella valutazione delle violazioni dallo stesso accertate; nel caso di specie il Gestore non avrebbe in alcun modo motivato circa il bilanciamento tra gli interessi in gioco ed avrebbe applicato in modo illegittimo in maniera del tutto automatica la sanzione della decadenza; la motivazione contenuta nel provvedimento sarebbe poi del tutto tautologica, risolvendosi nella menzione dell’esigenza di ripristino della legalità violata; il GSE si sarebbe limitato ad operare nel provvedimento impugnato una critica generalizzata alla novella del 2020, senza affrontare la specifica vicenda relativa alla società ricorrente ed alla violazione alla stessa contestata; l’interesse pubblico prevalente dovrebbe essere quello al mantenimento in esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile a tariffe incentivanti per i proprietari; non sarebbe stato poi preso in considerazione l’affidamento della ricorrente quanto al mantenimento dell’incentivo; sarebbe stato quindi violato l’art. 21 nonies della L. 241/1990, in quanto la motivazione spesa dal GSE sarebbe volta a “neutralizzare” la novella del 2020 senza operare concrete valutazioni relative al caso di specie;
il provvedimento di decadenza avrebbe poi omesso ogni valutazione in ordine alla possibilità riconosciuta dal comma 3 dell’art. 42 del D. Lgs. 28/2011 di mantenere in esercizio l’impianto e l’incentivo operando soltanto una decurtazione della tariffa in maniera proporzionale alla rilevanza della violazione accertata; si tratterebbe non già di facoltà per il Gestore, bensì di vero e proprio obbligo, nell’ottica del perseguimento dell’interesse pubblico finalizzato a salvaguardare la produzione di energia rinnovabile.
3. Si è costituito il GSE ed ha chiesto la reiezione del ricorso proposto, sostenendo la legittimità degli atti impugnati.
4. Con ordinanza n. 5499/2021, pubblicata in data 14.10.2021, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente e condannato la stessa al pagamento delle spese della fase cautelare sulla scorta delle seguenti considerazioni:
“ Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, non sussistere i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, in quanto la presentazione al GSE di dati non veritieri, quali nel caso in esame la dichiarazione, all’atto della richiesta degli incentivi, di aver conseguito il titolo abilitativo per la costruzione del piano sopraelevato, allorquando il conseguimento dello stesso è avvenuto solo in epoca successiva, costituisce ragione di per sé idonea a comportare la decadenza degli incentivi già concessi;
Ritenuto, infatti, non ricorrere alcun apprezzabile profilo di fumus boni juris nei dedotti motivi di gravame, in quanto:
a) innanzitutto, il comma 2 bis dell’art. 21 nonies, come interpretato dal prevalente indirizzo giurisprudenziale (ex multis, Cons. St., sez. IV, 8 novembre 2018 n. 6308; sez. V, 27 giugno 2018 n. 3940), consente all’amministrazione procedente di prescindere dal rispetto del termine di diciotto mesi nell’ipotesi di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false, richiedendosi solo per queste ultime (dichiarazioni sostitutive false) e non anche per le prime (false rappresentazioni dei fatti) il relativo accertamento con sentenza penale passata in giudicato;
b) ad ogni modo, come già affermato dalla giurisprudenza con riguardo alle questioni di diritto intertemporale sorte all’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 21 nonies, come modificato dalla l. n. 124 del 2015, il termine di diciotto mesi ivi posto inizia a decorrere solo dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 (17 luglio 2020), non potendo applicarsi retroattivamente “nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all’entrata in vigore della legge (…), atteso che tale esegesi, oltre a porsi in contrasto con il generale principio di irretroattività della legge (art. 11 preleggi), finirebbe per limitare in maniera eccessiva ed irragionevole l’esercizio del potere di autotutela amministrativa. Si arriverebbe infatti all’irragionevole conseguenza per cui, con riguardo ai provvedimenti adottati diciotto mesi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, l’annullamento d’ufficio sarebbe, per ciò solo, precluso” (così, Tar Lazio, III ter, ord. n. 623/2021 che richiama: Cons. St., VI, 13 luglio 2017, n. 3462; in termini, tra le altre, Cons. St., V, 19 gennaio 2017, n. 250);
c) avuto riguardo a tutti i fatti contestati, l’amministrazione appare aver legittimamente contemperato gli opposti interessi rispetto al provvedimento di decadenza impugnato ”.
Con ordinanza n. 6520/2021, pubblicata in data 9.12.2021, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza cautelare di questo Tribunale, sottolineando l’assenza del periculum e di profili tali da sovvertire l’esito del giudizio cautelare di primo grado.
5. In vista dell’udienza per la trattazione del merito le parti hanno depositato documenti e memorie, insistendo nelle rispettive deduzioni.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16.5.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso proposto è infondato e va respinto.
7. Iniziando dal primo motivo di ricorso questo non coglie nel segno.
Sul punto va richiamata la giurisprudenza di questo Tribunale che di recente ha osservato quanto segue:
“ Questa Sezione ha già avuto occasione di affrontare funditus la questione posta dal motivo, statuendo come segue: «Sostiene la ricorrente che il termine di conclusione del procedimento di verifica e controllo ex art. 10, comma 1 del DM 31/1/2014 - pari a 180 giorni dalla comunicazione di avvio – sarebbe perentorio. […]
Il motivo è infondato.
In primo luogo, l’art. 152, cpv cpc dispone che “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”. La relativa norma, notoriamente, è assurta al rango di principio generale dell’ordinamento giuridico. Pertanto essa non è limitata esclusivamente ai termini processuali, ma è applicabile anche fuori del codice del rito civile, in relazione a termini previsti da norme di diritto sostanziale.
Diversamente da quanto sembra ritenere la ricorrente, una anche sommaria ricognizione delle varie tipologie procedimentali induce ad escludere che il “giusto” procedimento amministrativo sia, di regola, caratterizzato dalla perentorietà del relativo termine di conclusione.
Del resto - come si desume dall’art. 2, comma 9 L 241/1990 -la tardiva emanazione del provvedimento amministrativo, di per sé, non ne inficia la validità, semmai “costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.
Il carattere -di regola- ordinatorio dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi risulta evidente anche dai commi, da 9-bis a 9-ter, dello stesso art. 2, che disciplinano il cd. potere sostitutivo in caso di inerzia da parte del titolare del procedimento nonché dai successivi commi 9- quater e 9-quinquies, nei quali appare confermata la generale validità ed efficacia dei provvedimenti rilasciati in ritardo.
Inoltre, il successivo art. 2- bis della L 241/ 1990 prevede esclusivamente- quale conseguenza per la conclusione tardiva del procedimento amministrativo- il risarcimento del danno ingiusto, ove la relativa condotta sia soggettivamente connotata da dolo o colpa, oppure l’indennizzo, in caso di cd. mero ritardo. Non anche l’illegittimità del provvedimento tardivo.
Con riguardo alle verifiche di competenza del GSE, la costante giurisprudenza della Sezione sostiene che i termini per la conclusione del procedimento non hanno natura perentoria ma acceleratoria (Cfr. ex multis, TAR Lazio, Sez. III Ter, n. 6396/2022, nn. 10807,6109, 5334/2021).
La loro funzione non è quella di prevedere un termine oltre il quale il provvedimento non può essere più adottato, ma esclusivamente quello di assicurare il normale svolgimento dell’iter procedimentale.
Né al decorso del termine di carattere acceleratorio e ordinatorio consegue il venir meno del potere, il cui esercizio tardivo, di per sé, non vizia il provvedimento restrittivo (TAR Lazio, Sez. III-Ter, n. 12665/2023)» (così, in particolare, T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, n. 17578/2024 cit.).
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto già statuito - cui si rinvia anche in virtù di quanto previsto e consentito dall’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. - tenuto conto della sovrapponibilità della doglianza, che va perciò ritenuta infondata ” (T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, 24 aprile 2025, n. 8051).
Non rileva poi il richiamo svolto dalla ricorrente alla sentenza n. 151/2021 della Corte Costituzionale, avendo riguardato tale pronuncia i procedimenti di carattere sanzionatorio, mentre è pacifico che nel caso di specie per consolidata giurisprudenza si è in presenza di procedimento di decadenza.
Passando poi all’argomentazione relativa all’applicabilità della mora del creditore neanche questa è suscettibile di condivisione, in quanto: prima di tutto le disposizioni di cui agli artt. 1206 e 1207 riguardano l’ipotesi in cui si discuta di rapporti paritetici tra privati e non risulta applicabile ad un procedimento di carattere amministrativo come quello di cui si discute nel presente giudizio; in secondo luogo, la ricorrente non ha in alcun modo dedotto di aver provveduto ad offrire il pagamento di quanto dovuto al GSE a titolo di restituzione degli incentivi percepiti e l’offerta da parte del debitore nei modi indicati dal Codice Civile costituisce il presupposto necessario per la configurabilità della mora del creditore.
8. Passando al secondo motivo di ricorso anche questo risulta privo di fondamento.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente anche dopo la novella di cui al D.L. 76/2020 i provvedimenti di cui al comma 3 dell’art. 42 del D. Lgs. 28/2011 del GSE continuano ad essere espressione di potere di carattere vincolato.
Così “ per orientamento univoco della giurisprudenza, i provvedimenti di decadenza del GSE si caratterizzano per l’esercizio di uno speciale e vincolato potere di verifica e controllo, che è normalmente estraneo al paradigma dell’autotutela di cui all’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr., Cons. Stato sez. IV, 24/01/2022 n. 462 e 20/01/2021 n. 594; sez. VI, 03/01/2022 n. 9 e 28/09/2021 n. 6516; Corte cost., 13/11/2020, n. 237).
11.2. E l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, nel perimetrare il confine tra autotutela e decadenza, ha precisato che quest’ultima si caratterizza, oltre che per un’espressa e specifica previsione da parte della legge e per il carattere vincolato del relativo potere, anche per la tipologia di vizio, individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall'istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto (Ad. Plen. 11 settembre 2020 n. 18). Il potere in questione è, quindi, “un atto vincolato di decadenza accertativa dell'assodata mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti ab origine l'ammissione al finanziamento pubblico” (Cons. Stato, sez. IV,12 gennaio 2017, n. 50).
11.2.1. Sulla distinzione tra decadenza e autotutela, come delineata dalla giurisprudenza, non ha inciso la modifica dell’art. 42, comma 3, d.lgs 28/2011 introdotta dall’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020 (non applicabile al provvedimento di specie, del 2018, ratione temporis) il quale ha esteso alla decadenza i presupposti di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990 che si aggiungono a quelli propri del potere esercitato, ma non ha mutato la natura del potere (che rimane di decadenza) né il carattere vincolato dello stesso ” (Consiglio di Stato, II Sez., 24 marzo 2025, n. 2433).
Vale a dire che in seguito alla predetta novella il potere di decadenza non ha visto cambiare la propria natura, bensì risulta semplicemente “ accomunato a quello di autotutela limitatamente alle condizioni per il suo legittimo esercizio … (ponderazione interessi, ricorrenza interesse pubblico alla decadenza, termine ragionevole) ” (T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, 21 giugno 2023, n. 10555).
Posta la natura vincolata del potere del GSE, va poi evidenziato come neppure sia configurabile nella presente materia alcuna ipotesi di “falso innocuo” ostativa all’esercizio del potere di decadenza da parte del GSE.
In effetti, “ è sufficiente ricordare che, non vertendosi in tema di sanzioni, ma di decadenza da incentivi, anche un minimo scostamento tra il dichiarato e accertato, a prescindere da qualsivoglia indagine sull’elemento soggettivo del dichiarante o sull’incidenza concreta della dichiarazione non veritiera, comporta la revoca del beneficio, in quanto l’art. 11, comma 3, del d.m. del 5 settembre 2011 non lascia margini di discrezionalità in capo al Gestore, il quale esercita un potere normativamente necessitato e vincolato.
Invero, è stato già chiarito in giurisprudenza che (Cons. Stato, sez. II, 17 maggio 2023, n. 4913; cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. II, sentenza 17 luglio 2024, n. 6417; in termini, Cons. Stato, Sez. II, 25 agosto 2023, n. 7974 e Cons. Stato, Sez. II, 11 aprile 2022, n. 2671):
- “il sistema di incentivazione dell’energia, invero, è basato sul principio di autoresponsabilità, che impone all’interessato l’onere di fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, con conseguente valenza preclusiva delle eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa. Ne discende che la produzione di documentazione non conforme, lungi dal configurare una violazione meramente formale, integra una violazione rilevante, che osta all’erogazione degli incentivi, impedendo, infatti, al Gestore di riscontrare la presenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio, a prescindere dal dolo o la colpa della società interessata ed escludendosi la possibilità di soccorso istruttorio in relazione a procedure di massa scandite da termini perentori (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 gennaio 2017, n. 50)”;
- né può avere rilevanza alcuna “la circostanza che la dichiarazione non veritiera si sia rivelata in concreto innocua o priva di effettivi vantaggi concreti, poiché la normativa di riferimento, ispirata ad un rigore giustificato dalla peculiare materia (si tratta di incentivi pubblici di rilevante entità che comportano l’esborso di risorse finanziarie pubbliche per loro natura limitate), pone particolare enfasi sulle difformità circa le informazioni rilevanti ai fini della ammissione al beneficio (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 dicembre 2019, n. 8442)”;
- invero, “il provvedimento adottato dal Gestore si configura […] come atto dovuto in conseguenza di una non veritiera e/o errata dichiarazione resa dal soggetto responsabile sia in sede di domanda di iscrizione al primo registro che nella domanda di accesso agli incentivi, considerato che la dichiarazione del possesso di un requisito che in realtà non è posseduto integra l’ipotesi di decadenza per dichiarazioni non veritiere, che rilevano sotto un profilo oggettivo (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 28 giugno 2016, n. 2847)”;
- in detto contesto “non residua in capo al Gestore alcun margine di discrezionalità, non potendosi quindi predicare alcuna violazione del principio di proporzionalità, la quale è da escludere pure in ragione del fatto che il provvedimento di decadenza […] è privo di alcuna connotazione sanzionatoria (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 11 settembre 2020, n. 18)”.
Pertanto, la produzione di documentazione non veritiera non configura una violazione meramente formale, ma integra una violazione rilevante che osta all'erogazione degli incentivi in quanto impedisce all'amministrazione di riscontrare, in capo all'impianto, la presenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III-ter, 7 agosto 2018, n. 8838; Cons. Stato, sentenza n. 50/2017 cit.), sicché non può rilevare, con finalità scusante, l’ipotesi del cosiddetto "falso innocuo" (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 4 gennaio 2023, n. 127) ” (T.A.R. Lazio, Sezione Quinta Ter, 17 gennaio 2025, n. 867).
Nel caso di specie va poi effettivamente ravvisata la sussistenza di una falsa rappresentazione dei dati di fatto da parte della società ricorrente, poiché, come già osservato da questo Tribunale in sede cautelare, la ricorrente ha dichiarato all’atto della richiesta degli incentivi di aver conseguito il titolo abilitativo per la costruzione del piano sopraelevato, allorquando il conseguimento dello stesso è avvenuto solo in epoca successiva, il che costituisce ragione di per sé idonea a comportare la decadenza degli incentivi già concessi.
Per la verità, all’interno della richiesta di iscrizione al Registro la ricorrente ha indicato alla lettera m) (nell’ambito delle dichiarazioni rese ai fini della formazione della graduatoria) “ che il titolo autorizzativo è stato rilasciato in data 10/09/2012 ”. Tuttavia, per stessa ammissione della ricorrente la data del 10.9.2012 dalla stessa indicata è riferita non già ad un titolo autorizzativo, bensì semplicemente al parere igienico sanitario rilasciato dalla competente AUSL ai fini del rilascio del permesso di costruire n. 81/2012, rilasciato in data 29.1.2013.
L’argomento relativo all’asserita possibilità di apporre in regime di edilizia libera i pannelli fotovoltaici non risulta suscettibile di recepimento, perché alla data di iscrizione del registro comunque la ricorrente non disponeva ancora dei titoli necessari a realizzare la sopraelevazione poi utilizzata per l’apposizione dei pannelli fotovoltaici.
9. Infine, anche il terzo motivo di ricorso non ha sorte diversa rispetto a quelli in precedenza esaminati.
Rispetto alla lamentata mancata applicazione della decurtazione della tariffa invece che della decadenza “ è stato sottolineato che la vigente formulazione del più volte citato art. 42 dlgs n. 28/2011 (“In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell’entità della violazione”) non prevede la decurtazione in ogni caso, come lascerebbe intendere il Comune appellante, ma al contrario riserva al GSE la valutazione in ordine alla gravità della violazione compiuta.
Sul punto, occorre considerare che la giurisprudenza ha affermato che, in relazione alla disposizione de qua, rientra in ogni caso nella discrezionalità del GSE valutare la possibilità di comminare la decurtazione in luogo della decadenza e ciò in quanto non è ravvisabile un diritto all’applicazione della decurtazione in luogo della decadenza dall’incentivo, bensì un’attività valutativa del Gestore, da condursi nell’ambito dei parametri legislativi e regolamentari vigenti (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 4 gennaio 2023, n. 127).
In particolar modo, l’art. 42, comma 3, dlgs n. 28/2011, nella parte in cui contempla la “decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell’entità della violazione”, individua, di fatto, un sistema suddiviso tra le violazioni che continuano a essere ritenute rilevanti e che comportano quindi la decadenza dal diritto agli incentivi e le altre violazioni che possono essere espunte - previa valutazione caso per caso del GSE - dall’elenco delle “violazioni rilevanti” di cui al D.M. 31 gennaio 2014, per essere inserite tra quelle soggette a decurtazione.
Come chiarito da Cons. Stato, Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 462, “La novella invocata dall’appellante, introdotta dall’art. 1, comma 960, della legge finanziaria n. 205 del 2017, prevede che "… al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l’80 per cento in ragione dell’entità della violazione". Ciò, ovviamente, sul presupposto che non si tratti di violazione rilevante ai fini dell’ottenimento dell’incentivo, anche a prescindere dall’avvenuta emanazione del regolamento applicativo” ” (Consiglio di Stato, II Sez., 25 marzo 2024, n. 2832).
Nel caso di specie la violazione poste in essere dalla società ricorrente è stata legittimamente considerata “rilevante” da parte del GSE in ragione della sua gravità.
Basta considerare che come osservato nel provvedimento impugnato l’avvenuta indicazione di una data di rilascio anteriore quanto al titolo ha costituito uno dei criteri di priorità ai fini della formazione della graduatoria e che si tratta di data palesemente non corrispondente a quella del rilascio del titolo autorizzativo alla luce delle considerazioni svolte al paragrafo precedente.
Del resto, nel caso di specie viene in rilievo l’autoresponsabilità dell’operatore economico chiamato a formulare la propria domanda di iscrizione al Registro mediante il ricorso al meccanismo della dichiarazione sostitutiva e pure tenuto conto che la corrispondenza al vero dei dati dichiarati dall’operatore è un valore già di per sé da perseguire.
La tipologia e la gravità della violazione realizzata dalla ricorrente per mezzo della condotta suddetta è tale da palesare la sufficienza della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21-nonies della L. 241/1990, vale a dell’interesse pubblico nel senso dell’adozione del provvedimento di decadenza ed alla prevalenza di tale interesse pubblico su quello del privato al mantenimento della tariffa incentivante. Al riguardo, risulta condivisibile il rilievo contenuto nel provvedimento impugnato in ordine alla non configurabilità dell’affidamento della ricorrente in ragione dell’assenza della buona fede della stessa per aver rappresentato fatti non corrispondenti al vero nella suddetta istanza.
10. In conclusione, il ricorso proposto va respinto.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del GSE delle spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi professionali forensi, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore degli avvocati Tommaso Pietrosanti e Fabrizio Paparo per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO