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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/12/2024, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr. Elena GIUPPI, all'udienza del 10.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti a quello avente R.G.L. n.673/2024, discussi alla medesima udienza, promossi da:
(C.F.: ), R.G.L. n.673/2024; Parte_1 C.F._1
(C.F. ), R.G.L. n.740/2024; Parte_2 C.F._2
(C.F. , R.G.L. n.781/2024; Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, dall'Avv. Celeste Liso (C.F. e dall'Avv. Sabino Sernia C.F._4
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Andria, alla via Senatore Onofrio C.F._5
Jannuzzi n. 21,
Ricorrenti contro in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal dott. Emanuele Melilli, C.F.
e dalla dott.ssa Valentina Tortosa C.F. legalmente C.F._6 C.F._7
domiciliati in Lodi, Piazzale Forni, 1
Resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, depositati il 28.08.2024, il 30.09.2024 e il 18.10.2024,
i ricorrenti in epigrafe indicati, quali docenti attualmente in servizio con contratti a termine ed e a tempo indeterminato presso istituti scolastici ubicati nel Parte_1 Pt_3 Pt_2
circondario del Tribunale adito, premesso di avere sottoscritto con l'amministrazione scolastica plurimi contratti a tempo determinato, in qualità di docenti non di ruolo con supplenza di almeno
180 giorni per ciascun anno per i seguenti periodi:
(1 anno scolastico): Parte_1 anno scolastico 2023/24, presso la scuola Morzenti S. Angelo Lodigiano, dal 02.10.2023 al
30.06.2024;
(1 anno scolastico): Parte_2
anno scolastico 2020/2021, presso l'I.C. Lodi II di via Spezzaferri di Lodi, dall'11.09.2020 al
31.08.2021;
(2 anni scolastici): Parte_3 anno scolastico 2022/2023, presso l'I.C. Gramsci- Lodi Vecchio, dal 22.09.2022 al 30.06.2023, anno scolastico 2023/2024, presso l'I.P. Einaudi di Lodi, dall'01.09.2023 al 30.06.2024, senza poter mai beneficiare del cd. bonus docenti riconosciuto per la formazione professionale ai docenti a tempo indeterminato dall'art.1, comma 121, della legge 107/2015 ed hanno convenuto in giudizio il per sentir accertare il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire Controparte_1 della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato.
Il si è costituito in ciascun procedimento chiedendo preliminarmente in rito la riunione CP_1
dei procedimenti ex art.151, disp. att. c.p.c. e nel merito il rigetto delle domande perché infondate in diritto.
Il Giudice, senza esperimento di attività istruttoria, all'udienza del 10.12.2024, ha riunito i procedimenti e dopo la discussione, ha pronunciato sentenza della quale ha dato lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento della domanda non sono contestati dall'amministrazione resistente.
In particolare, non è contestato che i ricorrenti abbiano prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, tutti puntualmente richiamati nella narrativa in fatto del ricorso.
Le domande, dei ricorrenti devono, pertanto, trovare accoglimento.
A sostegno delle domande parti ricorrenti deducono:
- che l'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
- che in attuazione di quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
-che erroneamente l'amministrazione ha erogato il predetto bonus solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, creando così un'ingiusta disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, disparità priva di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa euro-unitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i più recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Parte ricorrente ha correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (compresa la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022), che il giudicante conosce e che deve ritenersi richiamato.
Sul punto, in seguito a rinvio ex art.363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Taranto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29961/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
• La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
• L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".
La Corte ha messo in rilievo come, da una parte la legge n. 107 del 2015, che all'art. 1 comma 121 introduce l'istituto della Carta Docente, faccia esclusivo riferimento agli insegnanti di ruolo e, dall'altra parte, come il beneficio de quo sia legato al dato temporale dell'annualità dell'insegnamento scolastico.
Secondo la Suprema Corte il fatto che la Carta Docente sia erogata per "ciascun anno scolastico", è sintomo della connessione tra il sostegno alla formazione e la didattica. Per tale ragione, il Giudice di legittimità ha ritenuto che, avendo il legislatore fatto discendere il beneficio economico all'anno scolastico, non è possibile escludere da un'identica "percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura", senza incorrere in illegittime disparità di trattamento tra posizioni giuridiche analoghe.
La Corte non ha mancato di evidenziare il recente intervento normativo di cui all'art. 15 Decreto
Legge n. 69 del 2023, Conv., con mod., in Legge n. 103/2023, che conferma l'impianto della Legge
n. 107/2015, inteso cioè ad assegnare la carta del docente sulla base di un incarico annuale, essendo il beneficio esteso ai “..docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” per il corrente anno scolastico 2023.
Il Giudice di legittimità afferma, dunque, che allorquando il lavoro del docente si snodi attraverso un anno scolastico, il sostegno riservato ai soli docenti di ruolo (ed ora ai docenti con contratti al 31 agosto) va esteso anche ai precari “..quando si presenti il medesimo dato temporale” non potendosi escludere che “..il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”
Secondo la Corte “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2022, n. 1842
è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez.
Lav, sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961).
Per questi motivi
, la Corte afferma che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 dev'essere disapplicato poiché in contrasto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Acclarata la illegittimità della legge italiana e la riconoscibilità del beneficio per cui è causa ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale, deve affermarsi che anche ai ricorrenti avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto avendo svolto un'attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
Il non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità CP_1
delle mansioni dei ricorrenti a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Resta da accertare quale tutela possa essere accordata alle parti ricorrenti se l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche o la differente tutela del risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
I ricorrenti, che nella fattispecie hanno richiesto “il riconoscimento del beneficio economico” e cioè
l'adempimento in forma specifica dello stesso beneficio che le sarebbe spettato negli anni in cui ha prestato l'attività di docenza con contratti a tempo determinato, risultano incaricati di una supplenza.
L'Amministrazione resistente è dunque condannata, per ciascuno degli anni scolastici precedentemente dedotti, all'attribuzione ai ricorrenti della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Quanto alla liquidazione delle spese devono trovano applicazione nella fattispecie i criteri di cui all'art.4, commi 1 e 2, D.M. n.55/2014 e l'art.151 disp att cpc.
La disposizione regolamentare sopra richiamata,infatti, per quanto riguarda le cause di lavoro va letta anche alla luce dell'articolo 151 disp.att.cpc, norma speciale che prevede una disciplina più
restrittiva rispetto a quella generale dell'articolo 274 CPC posto che introduce l'obbligo e non la facoltà (come nel caso dell'articolo 274 c pc) della riunione delle cause connesse anche solo per l'identità delle questioni e ,al comma 2, sancisce che «le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite”. La finalità della disposizione è
all'evidenza quella di ottenere una maggiore economia processuale ed efficienza della giustizia mediante l'accorpamento delle controversie seriali. Questa ratio, la stessa insita nella legge 533/1973 che ha modificato il rito del lavoro, il cui articolo
9 ha modificato l'articolo 151 CPC nei termini di cui si è detto, assume rilievo costituzionale dopo la modifica dell'articolo 111 Costituzione sul giusto processo e la sua ragionevole durata.
In corrispondenza di questo accentuato obbligo di riunione è stata dunque introdotta la previsione di cui al citato comma 2 dell'articolo 151 disp.att.cpc, per quanto attiene al regime delle spese.
Passando alla fattispecie in esame e alla liquidazione delle spese, le cause,introdotte con separati ricorsi dal medesimo difensore, sono state tutte riunite ex art.151 disp att.cpc e discusse alla prima udienza.
Il compenso è liquidato nei minimi tariffari poiché il contenzioso è seriale, privo di complessità
sotto il profilo fattuale;
quanto alle questioni di diritto la fattispecie non presenta aspetti di particolarità e dopo l'intervento della richiamata pronuncia della Corte di Cassazione ogni problematica interpretativa ha trovato soluzione.
Tutti i procedimenti sono stati stati discussi ,riuniti e decisi alla prima udienza quindi non vi è stata trattazione né istruttoria.
Il compenso è liquidato per ciascun procedimento separatamente quanto alla fase di studio e introduttiva, in ragione del valore di ciascuna domanda;
quanto alla fase di discussione, avvenuta dopo la riunione, il compenso è unico.
Si è tenuto conto di una estremamente contenuta maggiorazione per ogni soggetto oltre il primo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, nei ricorsi riuniti a quello avente n.673/2024 R.G.L. proposto da Parte_1
+2
contro
:
[...] Controparte_1
1) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale per il valore di euro 500,00 per ogni annualità da ciascuno lavorate in qualità di docente precario a tempo come indicato nei rispettivi ricorsi introduttivi,
Condanna Il ad assegnare ai ricorrenti , ed , la CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, di cui alla legge n.107/2015 per gli anni scolastici da ciascuno lavorate in qualità di docente precario a tempo come indicato nei rispettivi ricorsi introduttivi in ragione di € 500,00 nominali per ciascun anno.
Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei ricorrenti nei ricorsi CP_1
riuniti in € 750,00 oltre spese generali, IVA e CPA e contributo unificato con distrazione in favore dei procuratori costituiti antistatari.
Lodi, così deciso, il 10.12.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Giuppi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr. Elena GIUPPI, all'udienza del 10.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti a quello avente R.G.L. n.673/2024, discussi alla medesima udienza, promossi da:
(C.F.: ), R.G.L. n.673/2024; Parte_1 C.F._1
(C.F. ), R.G.L. n.740/2024; Parte_2 C.F._2
(C.F. , R.G.L. n.781/2024; Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, dall'Avv. Celeste Liso (C.F. e dall'Avv. Sabino Sernia C.F._4
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Andria, alla via Senatore Onofrio C.F._5
Jannuzzi n. 21,
Ricorrenti contro in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal dott. Emanuele Melilli, C.F.
e dalla dott.ssa Valentina Tortosa C.F. legalmente C.F._6 C.F._7
domiciliati in Lodi, Piazzale Forni, 1
Resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, depositati il 28.08.2024, il 30.09.2024 e il 18.10.2024,
i ricorrenti in epigrafe indicati, quali docenti attualmente in servizio con contratti a termine ed e a tempo indeterminato presso istituti scolastici ubicati nel Parte_1 Pt_3 Pt_2
circondario del Tribunale adito, premesso di avere sottoscritto con l'amministrazione scolastica plurimi contratti a tempo determinato, in qualità di docenti non di ruolo con supplenza di almeno
180 giorni per ciascun anno per i seguenti periodi:
(1 anno scolastico): Parte_1 anno scolastico 2023/24, presso la scuola Morzenti S. Angelo Lodigiano, dal 02.10.2023 al
30.06.2024;
(1 anno scolastico): Parte_2
anno scolastico 2020/2021, presso l'I.C. Lodi II di via Spezzaferri di Lodi, dall'11.09.2020 al
31.08.2021;
(2 anni scolastici): Parte_3 anno scolastico 2022/2023, presso l'I.C. Gramsci- Lodi Vecchio, dal 22.09.2022 al 30.06.2023, anno scolastico 2023/2024, presso l'I.P. Einaudi di Lodi, dall'01.09.2023 al 30.06.2024, senza poter mai beneficiare del cd. bonus docenti riconosciuto per la formazione professionale ai docenti a tempo indeterminato dall'art.1, comma 121, della legge 107/2015 ed hanno convenuto in giudizio il per sentir accertare il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire Controparte_1 della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato.
Il si è costituito in ciascun procedimento chiedendo preliminarmente in rito la riunione CP_1
dei procedimenti ex art.151, disp. att. c.p.c. e nel merito il rigetto delle domande perché infondate in diritto.
Il Giudice, senza esperimento di attività istruttoria, all'udienza del 10.12.2024, ha riunito i procedimenti e dopo la discussione, ha pronunciato sentenza della quale ha dato lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento della domanda non sono contestati dall'amministrazione resistente.
In particolare, non è contestato che i ricorrenti abbiano prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, tutti puntualmente richiamati nella narrativa in fatto del ricorso.
Le domande, dei ricorrenti devono, pertanto, trovare accoglimento.
A sostegno delle domande parti ricorrenti deducono:
- che l'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
- che in attuazione di quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
-che erroneamente l'amministrazione ha erogato il predetto bonus solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, creando così un'ingiusta disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, disparità priva di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa euro-unitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i più recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Parte ricorrente ha correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (compresa la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022), che il giudicante conosce e che deve ritenersi richiamato.
Sul punto, in seguito a rinvio ex art.363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Taranto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29961/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
• La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
• L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".
La Corte ha messo in rilievo come, da una parte la legge n. 107 del 2015, che all'art. 1 comma 121 introduce l'istituto della Carta Docente, faccia esclusivo riferimento agli insegnanti di ruolo e, dall'altra parte, come il beneficio de quo sia legato al dato temporale dell'annualità dell'insegnamento scolastico.
Secondo la Suprema Corte il fatto che la Carta Docente sia erogata per "ciascun anno scolastico", è sintomo della connessione tra il sostegno alla formazione e la didattica. Per tale ragione, il Giudice di legittimità ha ritenuto che, avendo il legislatore fatto discendere il beneficio economico all'anno scolastico, non è possibile escludere da un'identica "percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura", senza incorrere in illegittime disparità di trattamento tra posizioni giuridiche analoghe.
La Corte non ha mancato di evidenziare il recente intervento normativo di cui all'art. 15 Decreto
Legge n. 69 del 2023, Conv., con mod., in Legge n. 103/2023, che conferma l'impianto della Legge
n. 107/2015, inteso cioè ad assegnare la carta del docente sulla base di un incarico annuale, essendo il beneficio esteso ai “..docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” per il corrente anno scolastico 2023.
Il Giudice di legittimità afferma, dunque, che allorquando il lavoro del docente si snodi attraverso un anno scolastico, il sostegno riservato ai soli docenti di ruolo (ed ora ai docenti con contratti al 31 agosto) va esteso anche ai precari “..quando si presenti il medesimo dato temporale” non potendosi escludere che “..il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”
Secondo la Corte “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2022, n. 1842
è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez.
Lav, sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961).
Per questi motivi
, la Corte afferma che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 dev'essere disapplicato poiché in contrasto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Acclarata la illegittimità della legge italiana e la riconoscibilità del beneficio per cui è causa ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale, deve affermarsi che anche ai ricorrenti avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto avendo svolto un'attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
Il non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità CP_1
delle mansioni dei ricorrenti a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Resta da accertare quale tutela possa essere accordata alle parti ricorrenti se l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche o la differente tutela del risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
I ricorrenti, che nella fattispecie hanno richiesto “il riconoscimento del beneficio economico” e cioè
l'adempimento in forma specifica dello stesso beneficio che le sarebbe spettato negli anni in cui ha prestato l'attività di docenza con contratti a tempo determinato, risultano incaricati di una supplenza.
L'Amministrazione resistente è dunque condannata, per ciascuno degli anni scolastici precedentemente dedotti, all'attribuzione ai ricorrenti della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Quanto alla liquidazione delle spese devono trovano applicazione nella fattispecie i criteri di cui all'art.4, commi 1 e 2, D.M. n.55/2014 e l'art.151 disp att cpc.
La disposizione regolamentare sopra richiamata,infatti, per quanto riguarda le cause di lavoro va letta anche alla luce dell'articolo 151 disp.att.cpc, norma speciale che prevede una disciplina più
restrittiva rispetto a quella generale dell'articolo 274 CPC posto che introduce l'obbligo e non la facoltà (come nel caso dell'articolo 274 c pc) della riunione delle cause connesse anche solo per l'identità delle questioni e ,al comma 2, sancisce che «le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite”. La finalità della disposizione è
all'evidenza quella di ottenere una maggiore economia processuale ed efficienza della giustizia mediante l'accorpamento delle controversie seriali. Questa ratio, la stessa insita nella legge 533/1973 che ha modificato il rito del lavoro, il cui articolo
9 ha modificato l'articolo 151 CPC nei termini di cui si è detto, assume rilievo costituzionale dopo la modifica dell'articolo 111 Costituzione sul giusto processo e la sua ragionevole durata.
In corrispondenza di questo accentuato obbligo di riunione è stata dunque introdotta la previsione di cui al citato comma 2 dell'articolo 151 disp.att.cpc, per quanto attiene al regime delle spese.
Passando alla fattispecie in esame e alla liquidazione delle spese, le cause,introdotte con separati ricorsi dal medesimo difensore, sono state tutte riunite ex art.151 disp att.cpc e discusse alla prima udienza.
Il compenso è liquidato nei minimi tariffari poiché il contenzioso è seriale, privo di complessità
sotto il profilo fattuale;
quanto alle questioni di diritto la fattispecie non presenta aspetti di particolarità e dopo l'intervento della richiamata pronuncia della Corte di Cassazione ogni problematica interpretativa ha trovato soluzione.
Tutti i procedimenti sono stati stati discussi ,riuniti e decisi alla prima udienza quindi non vi è stata trattazione né istruttoria.
Il compenso è liquidato per ciascun procedimento separatamente quanto alla fase di studio e introduttiva, in ragione del valore di ciascuna domanda;
quanto alla fase di discussione, avvenuta dopo la riunione, il compenso è unico.
Si è tenuto conto di una estremamente contenuta maggiorazione per ogni soggetto oltre il primo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, nei ricorsi riuniti a quello avente n.673/2024 R.G.L. proposto da Parte_1
+2
contro
:
[...] Controparte_1
1) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale per il valore di euro 500,00 per ogni annualità da ciascuno lavorate in qualità di docente precario a tempo come indicato nei rispettivi ricorsi introduttivi,
Condanna Il ad assegnare ai ricorrenti , ed , la CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, di cui alla legge n.107/2015 per gli anni scolastici da ciascuno lavorate in qualità di docente precario a tempo come indicato nei rispettivi ricorsi introduttivi in ragione di € 500,00 nominali per ciascun anno.
Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei ricorrenti nei ricorsi CP_1
riuniti in € 750,00 oltre spese generali, IVA e CPA e contributo unificato con distrazione in favore dei procuratori costituiti antistatari.
Lodi, così deciso, il 10.12.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Giuppi