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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/07/2025, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13902/2022 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
10 febbraio 2024;
promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato in Catania, Via Mons. Ventimiglia n. 228, presso lo studio dell'Avv. Claudio Fiume, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attore,
contro
Avv. CP_1 CP_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
Sant'Agata Li Battiati Via Bellini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Omobono che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto;
pagina 1 di 14 nonché nei confronti di
Controparte_3
in persona della legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/O, presso lo studio dell'Avv. Massimo Carpino che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
terzo chiamato in garanzia;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto chiesto e dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l'Avv. Parte_1 CP_4
deducendo di essere stato assistito da costui nel giudizio n. 18592/2018 R.G. intentato per
[...]
l'accertamento della responsabilità professionale dell'Avv. Edoardo Ferlito, conclusosi con sentenza di rigetto n. 4381/2021, emessa in data 26 ottobre 2021 dalla Quinta Sezione Civile del Tribunale di
Catania.
Precisava di aver agito con il patrocinio dell'Avv. nei confronti dell'Avv. Controparte_4
Edoardo Ferlito, che lo aveva assistito nel corso di altri precedenti giudizi, muovendogli quattro diverse contestazioni: la prima e la seconda consistevano nell'aver lasciato prescrivere le azioni di rivalsa spettantigli nei confronti di e;
la terza nell'aver agito nei confronti CP_5 Controparte_6
di nel procedimento conclusosi con sentenza n. 4635/2016 R.G., con la quale il Controparte_6
Tribunale di Catania rigettava la domanda attorea perché non veniva prodotta la documentazione necessaria ai fini probatori;
la quarta nell'aver presentato un atto di appello incidentale inammissibile per mancanza di notifica alla controparte, ai sensi dell'art. 436 c.p.c., nel procedimento di appello pagina 2 di 14 avverso la sentenza n. 652/2012 emessa in data 14/02/2012 dal Tribunale di Messina a conclusione del processo di lavoro intentato da nei confronti di Parte_1 Parte_2
Assumeva che il rigetto della domanda risarcitoria presentata nei confronti dell'Avv. Edoardo
Ferlito era avvenuto, con riferimento alla prima ed alla seconda vicenda, perché l'Avv. CP_4
aveva commesso un errore nel calcolo del termine prescrizionale, che non era ancora scaduto
[...]
alla data della domanda;
con riferimento alla terza ed alla quarta vicenda, perché non era stata prodotta la documentazione necessaria ai fini probatori.
Lamentava, in particolare, di aver subito un danno a causa della mancata produzione in giudizio ad opera dell'Avv. della documentazione relativa alla quarta vicenda ed aggiungeva Controparte_4
che le altre tre vicende venivano elencate solo per fornire un quadro completo del rapporto intercorso con l'avvocato.
Precisava il processo intentato contro si era concluso in primo grado con la Parte_2
condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 164.424,49, oltre interessi, ed al risarcimento del danno biologico da lui subito, liquidato in euro 179.355,00, oltre interessi.
Aggiungeva che aveva proposto appello avverso la sentenza con relativa istanza di Parte_2
inibitoria, accolta dalla Corte di Appello di Messina. Per contro, deduceva che l'Avv. Edoardo Ferlito,
in rappresentanza dell'appellato, aveva proposto appello incidentale, chiedendo una quantificazione superiore dell'indennità di fine rapporto e del risarcimento del danno non patrimoniale, liquidati in primo grado, ma che tale impugnazione era stata ritenuta inammissibile perché non era stata effettuata la notifica ai sensi dell'art. 436 c.p.c..
Sosteneva che, a causa delle considerazioni esposte nell'ordinanza di accoglimento dell'inibitoria in merito al nesso causale tra l'evento subito ed il danno biologico, riconosciuto in primo grado, nonché
alla percentuale di invalidità determinata dal C.T.U., aveva dovuto transarre la controversia.
Riteneva – quindi – di aver subito un danno quantificabile nel maggiore importo richiesto con l'atto pagina 3 di 14 di appello incidentale rispetto a quello convenuto in sede di transazione, pari a 235.950,01 per l'indennità di fine mandato e 179.355,00 per il danno biologico.
Precisava di aver elencato anche le altre vicende in cui l'Avv. Edoardo Ferlito aveva adempiuto in modo inesatto il mandato professionale conferitogli solo per fornire un quadro completo dei rapporti intercorsi tra le parti, ma senza avanzare in relazione alle medesime nessuna domanda.
Chiedeva l'accertamento dell'inadempimento dell'Avv. , consistito nell'aver Controparte_4
omesso di produrre la documentazione necessaria nell'azione di responsabilità intentata nei confronti dell'Avv. Edoardo Ferlito per la presentazione di un atto di appello incidentale inammissibile, e la condanna del medesimo al risarcimento del danno patrimoniale, oltre alla rifusione delle spese legali.
Con comparsa conclusionale, chiedeva inoltre di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153
c.p.c. per formulare una domanda di accertamento di non debenza del compenso nel frattempo richiesto dall'Avv. per il mandato professionale svolto. Controparte_4
Si costituiva in giudizio l'Avv. opponendosi. Chiedeva l'autorizzazione alla Controparte_4
chiamata in causa in garanzia del terzo e, in caso di accoglimento della Controparte_3
domanda attorea, la condanna del terzo chiamato al risarcimento del danno;
infine, con comparsa conclusionale chiedeva la condanna dell'attore al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In merito alle contestazioni rivoltegli, il convenuto Avv. sosteneva che la Controparte_4
mancata produzione nel giudizio intentato contro l'Avv. Edoardo Ferlito della documentazione relativa alla causa in cui quest'ultimo aveva assistito era da attribuirsi esclusivamente alla Parte_1
responsabilità del cliente, il quale non gli aveva consegnato altro materiale. L'avv. Controparte_4
affermava inoltre che non fosse stato provato il nesso causale tra l'omissione contestatagli ed il pregiudizio subito dall'attore. Rilevava, infine, che le somme richieste dall'attore fossero del tutto sproporzionate.
Si costituiva quindi il terzo chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_3
pagina 4 di 14 manleva rivoltagli dall'Avv. , per difetto di prova in merito alla polizza assicurativa Controparte_4
invocata, nonché della domanda risarcitoria proposta da , per difetto di prova del danno Parte_1
lamentato e della congruità del risarcimento richiesto, e la loro condanna al pagamento delle spese processuali o, in subordine, di statuire sulla suddetta domanda secondo le condizioni generali di assicurazione.
Assunte le prove richieste, all'udienza del 10 febbario 2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Indi questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La responsabilità contrattuale è disciplinata dall'art. 1218 c.c., il quale sancisce che: “il debitore che
non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile”.
La responsabilità contrattuale presuppone quindi l'inadempimento dell'obbligazione, che consiste nella mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta.
Esso deve essere valutato alla luce di quanto previsto dall'art. 1176 c.c., che richiede al debitore un comportamento diligente e funge da criterio di determinazione dell'esattezza della prestazione,
delineando la materialità dell'inadempimento.
Il dovere di diligenza assume contorni diversi in base al tipo di obbligazione che viene in rilievo.
Infatti, in base al secondo comma dell'art. 1176 c.c., l'esatta esecuzione della prestazione deve essere valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata.
L'obbligazione professionale dell'avvocato nei confronti del cliente è tipicamente di mezzi (o a risultato intermedio) e non di risultato (o a risultato finale): egli non garantisce l'esito favorevole della controversia, ma si impegna ad adempiere al mandato professionale con la diligenza richiesta al professionista medio. Di conseguenza, la responsabilità del professionista non sorge automaticamente pagina 5 di 14 nel caso in cui egli non raggiunga il risultato perseguito dal cliente, ma solo nel caso in cui non abbia adottato la diligenza richiesta ad un professionista preparato, zelante e solerte (Corte di Cassazione,
Terza Sezione Civile, sentenza n. 13777 del 31 maggio 2018).
La distinzione tra obbligazioni a risultato intermedio e a risultato finale assume particolare rilevanza con riferimento al riparto dell'onere della prova. Infatti in materia di responsabilità contrattuale il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, dovendo fornire la prova solo del titolo dell'obbligazione inadempiuta, della scadenza del termine e del danno subito a causa dell'inadempimento, mentre il debitore può liberarsi da responsabilità dimostrando che l'inadempimento è dovuto ad impossibilità non imputabile, come stabilito dall'art. 1218 c.c., il quale detta il limite della responsabilità.
La Corte di Cassazione ha chiarito, però, che non è sufficiente la prova di aver subito genericamente un danno, in quanto si deve dimostrare che tale danno sia causalmente ricollegabile all'inadempimento del debitore. Conseguentemente, la responsabilità contrattuale nelle obbligazioni a risultato intermedio
è parimenti esclusa se permane oggettivamente incerto il rapporto di causalità materiale tra l'inadempimento allegato e la lesione dell'interesse presupposto.
Infatti la qualificazione dell'obbligazione a risultato intermedio non comporta che il risultato finale perseguito non assuma alcun rilievo. Invero, benchè il risultato finale non sia dedotto in obbligazione,
esso non costituisce un motivo soggettivo del creditore, che resti esterno rispetto al mandato professionale. Al contrario, l'interesse intermedio corrispondente alla prestazione oggetto dell'obbligazione ha natura strumentale rispetto a un interesse primario incidente sulla causa del contratto quale motivo comune alle parti.
Svolgendo tali premesse, è possibile osservare che nelle obbligazioni a risultato finale il danno evento, cioè il mancato raggiungimento del risultato, si identifica con l'inadempimento, per cui la causalità materiale risulta implicita e deve essere dimostrata dal creditore la sola causalità giuridica tra danno evento e danno conseguenza. Di converso, nelle obbligazioni a risultato strumentale egli deve pagina 6 di 14 dimostrare che il danno evento, cioè la lesione dell'interesse presupposto, sia causalmente ricollegabile all'inadempimento del debitore, caratterizzato dal mancato impiego della diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
Il cliente che agisca per far valere la responsabilità professionale dell'avvocato deve quindi dimostrare la connessione materiale tra l'inadempimento contestato al professionista e l'insuccesso dell'azione o la perdita della chance ragionevole di vincere la causa. In particolare, applicando il criterio della prognosi postuma, cioé ponendosi ex ante nella situazione in cui si trovavano le parti al momento dell'inadempimento, l'attore deve dimostrare che, in assenza dell'errore professionale vi sarebbero state ragionevoli probabilità di ottenere un esito favorevole del processo.
Qualora, in applicazione di tale criterio, il creditore riesca a dimostrare la perdita del risultato processuale al quale ambiva, il danno derivante dalla condotta del debitore consistere nel c.d. lucro cessante, ossia nel mancato guadagno patrimoniale che il cliente avrebbe conseguito se il professionista avesse adempiuto correttamente l'obbligazione. Nel caso in cui, invece, il creditore dimostri che dalla condotta del debitore sia derivata la perdita della chance di addivenire all'esito vittorioso della lite,
bisogna adottare un differente criterio di valutazione del danno.
In primo luogo, si deve osservare che la chance di ottenere il risultato sperato viene qualificata dalla giurisprudenza quale bene giuridico già presente nel patrimonio del soggetto, la cui lesione configura il venir meno della probabilità di conseguire un certo bene o risultato (Cass., 4.03.2000 n. 4400: “com'è
stato ormai da tempo evidenziato, tanto da autorevole dottrina quanto dalla giurisprudenza di questa
Corte, la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o
risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed
economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della
consistente possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura
un danno concreto ed attuale (ex pluribus Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n.
6506)”. pagina 7 di 14 Il pregiudizio derivante dalla perdita della chance non può essere inteso in termini meramente congetturali ed astratti, trattandosi, al contrario, di una lesione concreta ed attuale, consistente nella perdita della possibilità di conseguire il risultato sperato. Ne deriva la necessità di quantificare il risarcimento parametrandolo non già alla perdita del risultato sperato, bensì alla “possibilità perduta di realizzarlo” (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, n. 3824 del 12 febbraio 2024: “Il risarcimento,
dunque, non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma andrà commisurato, in via equitativa,
alla possibilità perduta di realizzarlo.
La perdita della possibilità, per l'omissione del professionista, di conseguire un risultato utile al
quale l'attività era finalizzata, va proporzionato quindi alla stessa possibilità perduta di realizzare il
risultato (cioè, la perdita di chance ), da liquidare in via equitativa.
Tale possibilità, per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai
parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale,
ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della
infungibile specificità del caso concreto.”.
In ogni caso, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, in quanto occorre sempre verificare che si sia verificato un pregiudizio all'interesse creditorio, che tale pregiudizio sia riconducibile all'allegato inadempimento e che, sostituendo la condotta negligente con quella richiesta dalla diligenza professionale, il cliente avrebbe potuto ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni o comunque avrebbe avuto una ragionevole chance di verificazione del risultato sperato, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (cfr. Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza del 14 novembre 2022,
n. 33442).
Tale indagine va effettuata mediante un giudizio prognostico, in quanto bisogna porsi nell'ottica del professionista medio all'epoca dei fatti e sostituire la condotta negligente tenuta dal debitore con quella diligente richiesta per verificare l'esito che avrebbe potuto avere, adottando la regola della pagina 8 di 14 preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" sia in sede di accertamento del nesso di causalità materiale fra la condotta e l'evento di danno, che in sede di accertamento del nesso di causalità giuridica tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili.
Nel caso di specie è rimasto comprovato che l'Avv. non abbia prodotto nel Controparte_4
giudizio di responsabilità iniziato nei confronti dell'Avv. Edoardo Ferlito l'intera documentazione processuale riguardante entrambi i gradi del giudizio n. 1640/2002 R.G., intentato innanzi al Tribunale
di Messina, nel quale tale ultimo difensore assisteva . Parte_1
Sul punto, la sentenza n. 4381/2021 pronunciata dalla Sezione Quinta Civile del Tribunale di
Catania nella causa di responsabilità promossa da contro l'Avv. Edoardo Ferlito sancisce Parte_1
chiaramente che “sia per le pretese riguardanti danno biologico, morale ed esistenziale, sia per
l'indennità di fine rapporto, ai fini dell'accertamento delle chance di vittoria dell'appello incidentale,
avrebbe dovuto essere prodotta l'intera documentazione processuale riguardante entrambi i gradi di
giudizio, onde permettere di ricostruire in concreto e rivisitare con esattezza quella vicenda
processuale e formulare compiutamente la prognosi controfattuale, se del caso previ atti istruttori nel
presente giudizio (quale c.t.u. per il ricalcolo delle spettanze correttamente dovute). In conclusione,
alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea deve essere rigettata”.
L'inesatto adempimento dell'Avv. è dunque consistito nell'omessa produzione Controparte_4
in quel giudizio della documentazione necessaria per fornire la prova della responsabilità addebitata all'Avv. Edoardo Ferlito, che determinava il rigetto della domanda.
A tal proposito, non è sufficiente per escludere la responsabilità del convenuto l'affermazione che egli avesse agito in giudizio con il solo materiale avuto a disposizione, in attesa che gli venisse fornita ulteriore documentazione, come sostenuto in comparsa di costituzione e risposta e nel corso dell'interrogatorio formale.
Infatti la Corte di Cassazione ha sostenuto in più occasioni che l'obbligo di diligenza dell'avvocato gli impone di assolvere ai doveri di informazione nei confronti del cliente, di rappresentargli le pagina 9 di 14 condizioni ostative all'ottenimento del risultato, di richiedergli tutti gli elementi necessari o utili in suo possesso e di sconsigliarlo dall'intraprendere un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole;
ha precisato, inoltre, che l'onere della prova di aver adempiuto tali doveri grava sull'avvocato (Corte di
Cassazione, Sesta Sezione Civile, Ordinanza n. 56 del 7 gennaio 2021).
L'Avv. , invece, non dimostrava di aver informato il cliente in ordine alla Controparte_4
documentazione necessaria per agire in giudizio, di avergli rappresentato le conseguenze alle quali andava incontro nel caso di omessa produzione, né di avergli richiesto integrazioni perché riteneva carente il materiale in proprio possesso. Peraltro, l'avvocato avrebbe anche potuto acquisire personalmente la documentazione processuale, presentando in Tribunale un'istanza di visibilità del fascicolo.
Di conseguenza, l'inesatto adempimento dell'obbligazione professionale deve considerarsi provato.
Non è stata però fornita la prova del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento del convenuto ed il danno subito dall'attore. In altre parole, non è stato dimostrato che, se l'Avv. Controparte_4
avesse prodotto in giudizio tutta la documentazione relativa al processo n. 1640/2002 R.G., svoltosi dinnanzi al Tribunale di Messina, ed al conseguente giudizio di appello, l'azione risarcitoria proposta contro l'Avv. Edoardo Ferlito sarebbe stata accolta o avrebbe avuto una ragionevole chance
accoglimento.
Affinchè potesse dirsi raggiunta tale prova, occorreva dapprima dimostrare che, se l'Avv. Edoardo
Ferlito avesse tenuto una condotta diligente, notificando nei termini l'appello incidentale avverso la sentenza n. 652/2012 del Tribunale di Messina, non sarebbe stato costretto a transigere la Parte_1
controversia con per un importo inferiore a quello liquidato in primo grado. Parte_2
Invero, sosteneva che, se l'appello incidentale fosse stato notificato dall'Avv. Parte_3
Edoardo Ferlito alla egli avrebbe potuto ottenere un maggiore importo Parte_2
dell'indennità di fine mandato e non sarebbe stato costretto a transigere la controversia, rinunciando al risarcimento del danno biologico. pagina 10 di 14 Non può ritenersi raggiunta la prova in ordine a tali circostanze.
In primo luogo, si deve osservare che non è stato dimostrato alcun collegamento tra l'inammissibilità dell'appello incidentale e la rinuncia di al risarcimento del danno Parte_1
biologico in sede di transazione. Infatti, l'attore ammetteva di essersi determinato a transigere la controversia, rinunciando al risarcimento del danno biologico, a causa delle considerazioni esposte dalla Corte di Appello di Messina nell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ove venivano ritenute non pretestuose le critiche dell'appellante alle risultanze della C.T.U.
relative al nesso causale tra l'evento e la patologia psichica rilevata, nonché all'elevata percentuale di invalità che era stata riconosciuta.
Ebbene, la proposizione dell'appello incidentale non era necessaria per contestare le critiche sollevate con l'appello principale in ordine al nesso causale ed alla percentuale di invalidità, come determinati in primo grado dal C.T.U.. A tal fine era sufficiente la memoria difensiva di cui all'art. 436
c.p.c., che veniva regolarmente depositata dall'Avv. . Controparte_4
D'altra parte, non corrisponde al vero che le critiche sollevate dall'appellante nei confronti della consulenza dovessero ritenersi inammissibili, perché non manifestate alla prima udienza successiva al deposito della consulenza medesima. Infatti, dalla documentazione prodotta emerge che i rilievi critici alla C.T.U. fossero stati sollevati nella comparsa conclusionale depositata in primo grado e poi riprodotti nell'atto di appello. Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
5624 del 21 febbraio 2022, hanno affermato che le parti possono sollevare rilievi critici sulla C.T.U.
per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e anche in appello, purché non vengano introdotti nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove e purchè
riguardino valutazioni di merito e non vizi procedimentali.
Ne deriva che le valutazioni espresse dalla Corte d'Appello di Messina in sede di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non presentavano alcuna correlazione con la mancata proposizione dell'appello incidentale da parte dell'Avv. CP_2
pagina 11 di 14 Conseguentemente, nessun nesso sussiste tra la mancata proposizione dell'appello CP_4
incidentale e la scelta di di transigere la controversia, rinunciando al risarcimento del Parte_1
danno biologico.
In secondo luogo, con riferimento alla pretesa all'ottenimento di un'indennità di fine rapporto di importo superiore, sosteneva che con l'atto di appello incidentale avrebbe potuto Parte_1
richiedere il conteggio di un periodo di anzianità di nove anni, invece dei due anni riconosciuti dal
C.T.U., in quanto il rapporto di agenzia con era iniziato l'1 gennaio 1992 e cessato il 10 Parte_2
aprile 2001; avrebbe inoltre potuto richiedere l'applicazione di una base di calcolo diversa, derivante dall'adozione della lettera “Mandato 100” al posto della lettera “Mandato 500”, ritenuta dal C.T.U., in quanto egli era rimasto in carica all'atto dell'inserimento del nuovo coagente e non si era mai avvalso della possibiità di ottenere l'immediata corresponsione dell'indennità di cui all'art. 35 A.N.A..
Quanto alla prima questione, si rileva che si limitava ad allegare che il rapporto con Parte_1
avesse avuto una durata di nove anni, ma non forniva alcuna prova di tale circostanza. In Parte_2
particolare, non veniva prodotto nessun atto di conferimento del mandato di agenzia.
Al contrario, dalla sentenza n. 652/2012 del Tribunale di Messina, pronunciata nella controversia di lavoro n. 1640/2020 R.G., promossa da contro emergeva che Parte_1 Parte_2
oggetto del giudizio proposto fosse il mandato conferito peronalmente a nel mese di Parte_1
aprile 1999, in quanto in precedenza il rapporto intercorreva tra la e la Parte_2 [...]
, della quale era socio. Pertanto, il mandato conferito nel Parte_4 Parte_1
1999 a non determinava una continuazione del precedente rapporto intercorso tra le due Parte_1
citate società, poiché caratterizzato da una diversità di soggetti rispetto al mandato successivo. D'altra parte, dalla sentenza citata emergeva che i rapporti tra la e la Parte_2 [...]
fossero stati oggetto di un separato giudizio, svoltosi innanzi al Tribunale Controparte_7
Ordinario di Firenze, conclusosi con sentenza n. 3420/2003.
Ne deriva che il C.T.U. aveva correttamente applicato le previsioni del c.d. capitolato 500, pagina 12 di 14 sostitutivo delle norme precedenti con decorrenza dal gennaio 2000 per le agenzie il cui rapporto fosse sorto in data successiva al settembre 1997. Infatti, poiché il mandato del ricorrente oggetto del giudizio n. 1640/2002 R.G., svoltosi innanzi al Tribunale di Messina, aveva decorrenza dall'aprile del 1999,
andavano applicate le regole fissate dal c.d. capitolato 500 e non dal c.d. capitolato 100.
Pertanto, facendo applicazione dei principi espressi al caso concreto, deve rilevarsi che, malgrado sia stata raggiunta la prova dell'inadempimento dell'Avv. all'obbligazione Controparte_4
professionale assunta, la domanda appare infondata sia sotto il profilo del pregiudizio cagionato da tale condotta all'interesse perseguito dall'attore, che sotto l'aspetto della quantificazione del risarcimento richiesto, correlato alla perdita del risultato atteso piuttosto che alla perdita della chance di ottenerlo.
Infatti non è stato provato che, se l'Avv. Salvatore Ferlito avesse prodotto in giudizio tutta la documentazione relativa al processo in cui era stato assistito dall'Avv. Edoardo Ferlito, Parte_1
la domanda di risarcimento sarebbe stata accolta, in quanto non è stato dimostrato che la proposizione di un atto di appello incidentale ammissibile da parte di quest'ultimo avvocato nel processo citato sarebbe stato fondato nel merito ed avrebbe determinato per l'ottenimento di somme Parte_1
maggiori rispetto a quelle accettate con il contratto di transazione stipulato con Parte_2
È rigettata anche la richiesta di rimessione in termini presentata dall'attore nella comparsa conclusionale per presentare una nuova domanda di accertamento di non debenza del compenso richiesto dall'Avv. per l'attività professionale svolta. La domanda in questione può Controparte_4
essere presentata in separata sede, senza che possa considerarsi verificata alcuna decadenza;
pertanto,
non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini.
Non è accolta neanche la domanda proposta dal convenuto di condannare la parte attrice per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Infatti, malgrado il rigetto della domanda, non si può concludere che l'attore abbia agito in mala fede o colpa grave, avendo rappresentato una condotta gravemente inadempiente da parte del convenuto, sebbene non ne sia derivato il danno allegato.
Il rigetto della domanda di risarcimento in danno del convenuto assorbe ogni questione tra questi e pagina 13 di 14 la compagnia assicuratrice.
Tenuto conto dell'accertata responsabilità del convenuto ma dell'assenza di danno le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro Avv. nonché nei confronti di Parte_1 CP_4 CP_2 CP_3
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...]
rigetta la domanda;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Catania addì 26 giugno 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
La presente sentenza è stata redatta sotto le mie cure dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa
Chiara Milazzo.
Il Magistrato Affidatario
Dott. Giorgio Marino
pagina 14 di 14
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13902/2022 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
10 febbraio 2024;
promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato in Catania, Via Mons. Ventimiglia n. 228, presso lo studio dell'Avv. Claudio Fiume, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attore,
contro
Avv. CP_1 CP_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
Sant'Agata Li Battiati Via Bellini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Omobono che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto;
pagina 1 di 14 nonché nei confronti di
Controparte_3
in persona della legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/O, presso lo studio dell'Avv. Massimo Carpino che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
terzo chiamato in garanzia;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto chiesto e dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l'Avv. Parte_1 CP_4
deducendo di essere stato assistito da costui nel giudizio n. 18592/2018 R.G. intentato per
[...]
l'accertamento della responsabilità professionale dell'Avv. Edoardo Ferlito, conclusosi con sentenza di rigetto n. 4381/2021, emessa in data 26 ottobre 2021 dalla Quinta Sezione Civile del Tribunale di
Catania.
Precisava di aver agito con il patrocinio dell'Avv. nei confronti dell'Avv. Controparte_4
Edoardo Ferlito, che lo aveva assistito nel corso di altri precedenti giudizi, muovendogli quattro diverse contestazioni: la prima e la seconda consistevano nell'aver lasciato prescrivere le azioni di rivalsa spettantigli nei confronti di e;
la terza nell'aver agito nei confronti CP_5 Controparte_6
di nel procedimento conclusosi con sentenza n. 4635/2016 R.G., con la quale il Controparte_6
Tribunale di Catania rigettava la domanda attorea perché non veniva prodotta la documentazione necessaria ai fini probatori;
la quarta nell'aver presentato un atto di appello incidentale inammissibile per mancanza di notifica alla controparte, ai sensi dell'art. 436 c.p.c., nel procedimento di appello pagina 2 di 14 avverso la sentenza n. 652/2012 emessa in data 14/02/2012 dal Tribunale di Messina a conclusione del processo di lavoro intentato da nei confronti di Parte_1 Parte_2
Assumeva che il rigetto della domanda risarcitoria presentata nei confronti dell'Avv. Edoardo
Ferlito era avvenuto, con riferimento alla prima ed alla seconda vicenda, perché l'Avv. CP_4
aveva commesso un errore nel calcolo del termine prescrizionale, che non era ancora scaduto
[...]
alla data della domanda;
con riferimento alla terza ed alla quarta vicenda, perché non era stata prodotta la documentazione necessaria ai fini probatori.
Lamentava, in particolare, di aver subito un danno a causa della mancata produzione in giudizio ad opera dell'Avv. della documentazione relativa alla quarta vicenda ed aggiungeva Controparte_4
che le altre tre vicende venivano elencate solo per fornire un quadro completo del rapporto intercorso con l'avvocato.
Precisava il processo intentato contro si era concluso in primo grado con la Parte_2
condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 164.424,49, oltre interessi, ed al risarcimento del danno biologico da lui subito, liquidato in euro 179.355,00, oltre interessi.
Aggiungeva che aveva proposto appello avverso la sentenza con relativa istanza di Parte_2
inibitoria, accolta dalla Corte di Appello di Messina. Per contro, deduceva che l'Avv. Edoardo Ferlito,
in rappresentanza dell'appellato, aveva proposto appello incidentale, chiedendo una quantificazione superiore dell'indennità di fine rapporto e del risarcimento del danno non patrimoniale, liquidati in primo grado, ma che tale impugnazione era stata ritenuta inammissibile perché non era stata effettuata la notifica ai sensi dell'art. 436 c.p.c..
Sosteneva che, a causa delle considerazioni esposte nell'ordinanza di accoglimento dell'inibitoria in merito al nesso causale tra l'evento subito ed il danno biologico, riconosciuto in primo grado, nonché
alla percentuale di invalidità determinata dal C.T.U., aveva dovuto transarre la controversia.
Riteneva – quindi – di aver subito un danno quantificabile nel maggiore importo richiesto con l'atto pagina 3 di 14 di appello incidentale rispetto a quello convenuto in sede di transazione, pari a 235.950,01 per l'indennità di fine mandato e 179.355,00 per il danno biologico.
Precisava di aver elencato anche le altre vicende in cui l'Avv. Edoardo Ferlito aveva adempiuto in modo inesatto il mandato professionale conferitogli solo per fornire un quadro completo dei rapporti intercorsi tra le parti, ma senza avanzare in relazione alle medesime nessuna domanda.
Chiedeva l'accertamento dell'inadempimento dell'Avv. , consistito nell'aver Controparte_4
omesso di produrre la documentazione necessaria nell'azione di responsabilità intentata nei confronti dell'Avv. Edoardo Ferlito per la presentazione di un atto di appello incidentale inammissibile, e la condanna del medesimo al risarcimento del danno patrimoniale, oltre alla rifusione delle spese legali.
Con comparsa conclusionale, chiedeva inoltre di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153
c.p.c. per formulare una domanda di accertamento di non debenza del compenso nel frattempo richiesto dall'Avv. per il mandato professionale svolto. Controparte_4
Si costituiva in giudizio l'Avv. opponendosi. Chiedeva l'autorizzazione alla Controparte_4
chiamata in causa in garanzia del terzo e, in caso di accoglimento della Controparte_3
domanda attorea, la condanna del terzo chiamato al risarcimento del danno;
infine, con comparsa conclusionale chiedeva la condanna dell'attore al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In merito alle contestazioni rivoltegli, il convenuto Avv. sosteneva che la Controparte_4
mancata produzione nel giudizio intentato contro l'Avv. Edoardo Ferlito della documentazione relativa alla causa in cui quest'ultimo aveva assistito era da attribuirsi esclusivamente alla Parte_1
responsabilità del cliente, il quale non gli aveva consegnato altro materiale. L'avv. Controparte_4
affermava inoltre che non fosse stato provato il nesso causale tra l'omissione contestatagli ed il pregiudizio subito dall'attore. Rilevava, infine, che le somme richieste dall'attore fossero del tutto sproporzionate.
Si costituiva quindi il terzo chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_3
pagina 4 di 14 manleva rivoltagli dall'Avv. , per difetto di prova in merito alla polizza assicurativa Controparte_4
invocata, nonché della domanda risarcitoria proposta da , per difetto di prova del danno Parte_1
lamentato e della congruità del risarcimento richiesto, e la loro condanna al pagamento delle spese processuali o, in subordine, di statuire sulla suddetta domanda secondo le condizioni generali di assicurazione.
Assunte le prove richieste, all'udienza del 10 febbario 2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Indi questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La responsabilità contrattuale è disciplinata dall'art. 1218 c.c., il quale sancisce che: “il debitore che
non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile”.
La responsabilità contrattuale presuppone quindi l'inadempimento dell'obbligazione, che consiste nella mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta.
Esso deve essere valutato alla luce di quanto previsto dall'art. 1176 c.c., che richiede al debitore un comportamento diligente e funge da criterio di determinazione dell'esattezza della prestazione,
delineando la materialità dell'inadempimento.
Il dovere di diligenza assume contorni diversi in base al tipo di obbligazione che viene in rilievo.
Infatti, in base al secondo comma dell'art. 1176 c.c., l'esatta esecuzione della prestazione deve essere valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata.
L'obbligazione professionale dell'avvocato nei confronti del cliente è tipicamente di mezzi (o a risultato intermedio) e non di risultato (o a risultato finale): egli non garantisce l'esito favorevole della controversia, ma si impegna ad adempiere al mandato professionale con la diligenza richiesta al professionista medio. Di conseguenza, la responsabilità del professionista non sorge automaticamente pagina 5 di 14 nel caso in cui egli non raggiunga il risultato perseguito dal cliente, ma solo nel caso in cui non abbia adottato la diligenza richiesta ad un professionista preparato, zelante e solerte (Corte di Cassazione,
Terza Sezione Civile, sentenza n. 13777 del 31 maggio 2018).
La distinzione tra obbligazioni a risultato intermedio e a risultato finale assume particolare rilevanza con riferimento al riparto dell'onere della prova. Infatti in materia di responsabilità contrattuale il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, dovendo fornire la prova solo del titolo dell'obbligazione inadempiuta, della scadenza del termine e del danno subito a causa dell'inadempimento, mentre il debitore può liberarsi da responsabilità dimostrando che l'inadempimento è dovuto ad impossibilità non imputabile, come stabilito dall'art. 1218 c.c., il quale detta il limite della responsabilità.
La Corte di Cassazione ha chiarito, però, che non è sufficiente la prova di aver subito genericamente un danno, in quanto si deve dimostrare che tale danno sia causalmente ricollegabile all'inadempimento del debitore. Conseguentemente, la responsabilità contrattuale nelle obbligazioni a risultato intermedio
è parimenti esclusa se permane oggettivamente incerto il rapporto di causalità materiale tra l'inadempimento allegato e la lesione dell'interesse presupposto.
Infatti la qualificazione dell'obbligazione a risultato intermedio non comporta che il risultato finale perseguito non assuma alcun rilievo. Invero, benchè il risultato finale non sia dedotto in obbligazione,
esso non costituisce un motivo soggettivo del creditore, che resti esterno rispetto al mandato professionale. Al contrario, l'interesse intermedio corrispondente alla prestazione oggetto dell'obbligazione ha natura strumentale rispetto a un interesse primario incidente sulla causa del contratto quale motivo comune alle parti.
Svolgendo tali premesse, è possibile osservare che nelle obbligazioni a risultato finale il danno evento, cioè il mancato raggiungimento del risultato, si identifica con l'inadempimento, per cui la causalità materiale risulta implicita e deve essere dimostrata dal creditore la sola causalità giuridica tra danno evento e danno conseguenza. Di converso, nelle obbligazioni a risultato strumentale egli deve pagina 6 di 14 dimostrare che il danno evento, cioè la lesione dell'interesse presupposto, sia causalmente ricollegabile all'inadempimento del debitore, caratterizzato dal mancato impiego della diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
Il cliente che agisca per far valere la responsabilità professionale dell'avvocato deve quindi dimostrare la connessione materiale tra l'inadempimento contestato al professionista e l'insuccesso dell'azione o la perdita della chance ragionevole di vincere la causa. In particolare, applicando il criterio della prognosi postuma, cioé ponendosi ex ante nella situazione in cui si trovavano le parti al momento dell'inadempimento, l'attore deve dimostrare che, in assenza dell'errore professionale vi sarebbero state ragionevoli probabilità di ottenere un esito favorevole del processo.
Qualora, in applicazione di tale criterio, il creditore riesca a dimostrare la perdita del risultato processuale al quale ambiva, il danno derivante dalla condotta del debitore consistere nel c.d. lucro cessante, ossia nel mancato guadagno patrimoniale che il cliente avrebbe conseguito se il professionista avesse adempiuto correttamente l'obbligazione. Nel caso in cui, invece, il creditore dimostri che dalla condotta del debitore sia derivata la perdita della chance di addivenire all'esito vittorioso della lite,
bisogna adottare un differente criterio di valutazione del danno.
In primo luogo, si deve osservare che la chance di ottenere il risultato sperato viene qualificata dalla giurisprudenza quale bene giuridico già presente nel patrimonio del soggetto, la cui lesione configura il venir meno della probabilità di conseguire un certo bene o risultato (Cass., 4.03.2000 n. 4400: “com'è
stato ormai da tempo evidenziato, tanto da autorevole dottrina quanto dalla giurisprudenza di questa
Corte, la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o
risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed
economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della
consistente possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura
un danno concreto ed attuale (ex pluribus Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n.
6506)”. pagina 7 di 14 Il pregiudizio derivante dalla perdita della chance non può essere inteso in termini meramente congetturali ed astratti, trattandosi, al contrario, di una lesione concreta ed attuale, consistente nella perdita della possibilità di conseguire il risultato sperato. Ne deriva la necessità di quantificare il risarcimento parametrandolo non già alla perdita del risultato sperato, bensì alla “possibilità perduta di realizzarlo” (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, n. 3824 del 12 febbraio 2024: “Il risarcimento,
dunque, non potrà essere proporzionale al risultato perduto, ma andrà commisurato, in via equitativa,
alla possibilità perduta di realizzarlo.
La perdita della possibilità, per l'omissione del professionista, di conseguire un risultato utile al
quale l'attività era finalizzata, va proporzionato quindi alla stessa possibilità perduta di realizzare il
risultato (cioè, la perdita di chance ), da liquidare in via equitativa.
Tale possibilità, per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai
parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale,
ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della
infungibile specificità del caso concreto.”.
In ogni caso, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, in quanto occorre sempre verificare che si sia verificato un pregiudizio all'interesse creditorio, che tale pregiudizio sia riconducibile all'allegato inadempimento e che, sostituendo la condotta negligente con quella richiesta dalla diligenza professionale, il cliente avrebbe potuto ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni o comunque avrebbe avuto una ragionevole chance di verificazione del risultato sperato, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (cfr. Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza del 14 novembre 2022,
n. 33442).
Tale indagine va effettuata mediante un giudizio prognostico, in quanto bisogna porsi nell'ottica del professionista medio all'epoca dei fatti e sostituire la condotta negligente tenuta dal debitore con quella diligente richiesta per verificare l'esito che avrebbe potuto avere, adottando la regola della pagina 8 di 14 preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" sia in sede di accertamento del nesso di causalità materiale fra la condotta e l'evento di danno, che in sede di accertamento del nesso di causalità giuridica tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili.
Nel caso di specie è rimasto comprovato che l'Avv. non abbia prodotto nel Controparte_4
giudizio di responsabilità iniziato nei confronti dell'Avv. Edoardo Ferlito l'intera documentazione processuale riguardante entrambi i gradi del giudizio n. 1640/2002 R.G., intentato innanzi al Tribunale
di Messina, nel quale tale ultimo difensore assisteva . Parte_1
Sul punto, la sentenza n. 4381/2021 pronunciata dalla Sezione Quinta Civile del Tribunale di
Catania nella causa di responsabilità promossa da contro l'Avv. Edoardo Ferlito sancisce Parte_1
chiaramente che “sia per le pretese riguardanti danno biologico, morale ed esistenziale, sia per
l'indennità di fine rapporto, ai fini dell'accertamento delle chance di vittoria dell'appello incidentale,
avrebbe dovuto essere prodotta l'intera documentazione processuale riguardante entrambi i gradi di
giudizio, onde permettere di ricostruire in concreto e rivisitare con esattezza quella vicenda
processuale e formulare compiutamente la prognosi controfattuale, se del caso previ atti istruttori nel
presente giudizio (quale c.t.u. per il ricalcolo delle spettanze correttamente dovute). In conclusione,
alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea deve essere rigettata”.
L'inesatto adempimento dell'Avv. è dunque consistito nell'omessa produzione Controparte_4
in quel giudizio della documentazione necessaria per fornire la prova della responsabilità addebitata all'Avv. Edoardo Ferlito, che determinava il rigetto della domanda.
A tal proposito, non è sufficiente per escludere la responsabilità del convenuto l'affermazione che egli avesse agito in giudizio con il solo materiale avuto a disposizione, in attesa che gli venisse fornita ulteriore documentazione, come sostenuto in comparsa di costituzione e risposta e nel corso dell'interrogatorio formale.
Infatti la Corte di Cassazione ha sostenuto in più occasioni che l'obbligo di diligenza dell'avvocato gli impone di assolvere ai doveri di informazione nei confronti del cliente, di rappresentargli le pagina 9 di 14 condizioni ostative all'ottenimento del risultato, di richiedergli tutti gli elementi necessari o utili in suo possesso e di sconsigliarlo dall'intraprendere un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole;
ha precisato, inoltre, che l'onere della prova di aver adempiuto tali doveri grava sull'avvocato (Corte di
Cassazione, Sesta Sezione Civile, Ordinanza n. 56 del 7 gennaio 2021).
L'Avv. , invece, non dimostrava di aver informato il cliente in ordine alla Controparte_4
documentazione necessaria per agire in giudizio, di avergli rappresentato le conseguenze alle quali andava incontro nel caso di omessa produzione, né di avergli richiesto integrazioni perché riteneva carente il materiale in proprio possesso. Peraltro, l'avvocato avrebbe anche potuto acquisire personalmente la documentazione processuale, presentando in Tribunale un'istanza di visibilità del fascicolo.
Di conseguenza, l'inesatto adempimento dell'obbligazione professionale deve considerarsi provato.
Non è stata però fornita la prova del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento del convenuto ed il danno subito dall'attore. In altre parole, non è stato dimostrato che, se l'Avv. Controparte_4
avesse prodotto in giudizio tutta la documentazione relativa al processo n. 1640/2002 R.G., svoltosi dinnanzi al Tribunale di Messina, ed al conseguente giudizio di appello, l'azione risarcitoria proposta contro l'Avv. Edoardo Ferlito sarebbe stata accolta o avrebbe avuto una ragionevole chance
accoglimento.
Affinchè potesse dirsi raggiunta tale prova, occorreva dapprima dimostrare che, se l'Avv. Edoardo
Ferlito avesse tenuto una condotta diligente, notificando nei termini l'appello incidentale avverso la sentenza n. 652/2012 del Tribunale di Messina, non sarebbe stato costretto a transigere la Parte_1
controversia con per un importo inferiore a quello liquidato in primo grado. Parte_2
Invero, sosteneva che, se l'appello incidentale fosse stato notificato dall'Avv. Parte_3
Edoardo Ferlito alla egli avrebbe potuto ottenere un maggiore importo Parte_2
dell'indennità di fine mandato e non sarebbe stato costretto a transigere la controversia, rinunciando al risarcimento del danno biologico. pagina 10 di 14 Non può ritenersi raggiunta la prova in ordine a tali circostanze.
In primo luogo, si deve osservare che non è stato dimostrato alcun collegamento tra l'inammissibilità dell'appello incidentale e la rinuncia di al risarcimento del danno Parte_1
biologico in sede di transazione. Infatti, l'attore ammetteva di essersi determinato a transigere la controversia, rinunciando al risarcimento del danno biologico, a causa delle considerazioni esposte dalla Corte di Appello di Messina nell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ove venivano ritenute non pretestuose le critiche dell'appellante alle risultanze della C.T.U.
relative al nesso causale tra l'evento e la patologia psichica rilevata, nonché all'elevata percentuale di invalità che era stata riconosciuta.
Ebbene, la proposizione dell'appello incidentale non era necessaria per contestare le critiche sollevate con l'appello principale in ordine al nesso causale ed alla percentuale di invalidità, come determinati in primo grado dal C.T.U.. A tal fine era sufficiente la memoria difensiva di cui all'art. 436
c.p.c., che veniva regolarmente depositata dall'Avv. . Controparte_4
D'altra parte, non corrisponde al vero che le critiche sollevate dall'appellante nei confronti della consulenza dovessero ritenersi inammissibili, perché non manifestate alla prima udienza successiva al deposito della consulenza medesima. Infatti, dalla documentazione prodotta emerge che i rilievi critici alla C.T.U. fossero stati sollevati nella comparsa conclusionale depositata in primo grado e poi riprodotti nell'atto di appello. Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
5624 del 21 febbraio 2022, hanno affermato che le parti possono sollevare rilievi critici sulla C.T.U.
per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e anche in appello, purché non vengano introdotti nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove e purchè
riguardino valutazioni di merito e non vizi procedimentali.
Ne deriva che le valutazioni espresse dalla Corte d'Appello di Messina in sede di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non presentavano alcuna correlazione con la mancata proposizione dell'appello incidentale da parte dell'Avv. CP_2
pagina 11 di 14 Conseguentemente, nessun nesso sussiste tra la mancata proposizione dell'appello CP_4
incidentale e la scelta di di transigere la controversia, rinunciando al risarcimento del Parte_1
danno biologico.
In secondo luogo, con riferimento alla pretesa all'ottenimento di un'indennità di fine rapporto di importo superiore, sosteneva che con l'atto di appello incidentale avrebbe potuto Parte_1
richiedere il conteggio di un periodo di anzianità di nove anni, invece dei due anni riconosciuti dal
C.T.U., in quanto il rapporto di agenzia con era iniziato l'1 gennaio 1992 e cessato il 10 Parte_2
aprile 2001; avrebbe inoltre potuto richiedere l'applicazione di una base di calcolo diversa, derivante dall'adozione della lettera “Mandato 100” al posto della lettera “Mandato 500”, ritenuta dal C.T.U., in quanto egli era rimasto in carica all'atto dell'inserimento del nuovo coagente e non si era mai avvalso della possibiità di ottenere l'immediata corresponsione dell'indennità di cui all'art. 35 A.N.A..
Quanto alla prima questione, si rileva che si limitava ad allegare che il rapporto con Parte_1
avesse avuto una durata di nove anni, ma non forniva alcuna prova di tale circostanza. In Parte_2
particolare, non veniva prodotto nessun atto di conferimento del mandato di agenzia.
Al contrario, dalla sentenza n. 652/2012 del Tribunale di Messina, pronunciata nella controversia di lavoro n. 1640/2020 R.G., promossa da contro emergeva che Parte_1 Parte_2
oggetto del giudizio proposto fosse il mandato conferito peronalmente a nel mese di Parte_1
aprile 1999, in quanto in precedenza il rapporto intercorreva tra la e la Parte_2 [...]
, della quale era socio. Pertanto, il mandato conferito nel Parte_4 Parte_1
1999 a non determinava una continuazione del precedente rapporto intercorso tra le due Parte_1
citate società, poiché caratterizzato da una diversità di soggetti rispetto al mandato successivo. D'altra parte, dalla sentenza citata emergeva che i rapporti tra la e la Parte_2 [...]
fossero stati oggetto di un separato giudizio, svoltosi innanzi al Tribunale Controparte_7
Ordinario di Firenze, conclusosi con sentenza n. 3420/2003.
Ne deriva che il C.T.U. aveva correttamente applicato le previsioni del c.d. capitolato 500, pagina 12 di 14 sostitutivo delle norme precedenti con decorrenza dal gennaio 2000 per le agenzie il cui rapporto fosse sorto in data successiva al settembre 1997. Infatti, poiché il mandato del ricorrente oggetto del giudizio n. 1640/2002 R.G., svoltosi innanzi al Tribunale di Messina, aveva decorrenza dall'aprile del 1999,
andavano applicate le regole fissate dal c.d. capitolato 500 e non dal c.d. capitolato 100.
Pertanto, facendo applicazione dei principi espressi al caso concreto, deve rilevarsi che, malgrado sia stata raggiunta la prova dell'inadempimento dell'Avv. all'obbligazione Controparte_4
professionale assunta, la domanda appare infondata sia sotto il profilo del pregiudizio cagionato da tale condotta all'interesse perseguito dall'attore, che sotto l'aspetto della quantificazione del risarcimento richiesto, correlato alla perdita del risultato atteso piuttosto che alla perdita della chance di ottenerlo.
Infatti non è stato provato che, se l'Avv. Salvatore Ferlito avesse prodotto in giudizio tutta la documentazione relativa al processo in cui era stato assistito dall'Avv. Edoardo Ferlito, Parte_1
la domanda di risarcimento sarebbe stata accolta, in quanto non è stato dimostrato che la proposizione di un atto di appello incidentale ammissibile da parte di quest'ultimo avvocato nel processo citato sarebbe stato fondato nel merito ed avrebbe determinato per l'ottenimento di somme Parte_1
maggiori rispetto a quelle accettate con il contratto di transazione stipulato con Parte_2
È rigettata anche la richiesta di rimessione in termini presentata dall'attore nella comparsa conclusionale per presentare una nuova domanda di accertamento di non debenza del compenso richiesto dall'Avv. per l'attività professionale svolta. La domanda in questione può Controparte_4
essere presentata in separata sede, senza che possa considerarsi verificata alcuna decadenza;
pertanto,
non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini.
Non è accolta neanche la domanda proposta dal convenuto di condannare la parte attrice per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Infatti, malgrado il rigetto della domanda, non si può concludere che l'attore abbia agito in mala fede o colpa grave, avendo rappresentato una condotta gravemente inadempiente da parte del convenuto, sebbene non ne sia derivato il danno allegato.
Il rigetto della domanda di risarcimento in danno del convenuto assorbe ogni questione tra questi e pagina 13 di 14 la compagnia assicuratrice.
Tenuto conto dell'accertata responsabilità del convenuto ma dell'assenza di danno le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro Avv. nonché nei confronti di Parte_1 CP_4 CP_2 CP_3
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...]
rigetta la domanda;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Catania addì 26 giugno 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
La presente sentenza è stata redatta sotto le mie cure dal magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa
Chiara Milazzo.
Il Magistrato Affidatario
Dott. Giorgio Marino
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