Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00758/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01344/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Cordone, Francesco Paolo Sanfilippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bagheria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Giuseppe Ilardo, Claudio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 24 luglio 2024, con il quale il Dirigente della Direzione V – Urbanistica - Servizio Edilizia Privata - Servizio Condono Edilizio L. 724/94 – L. 326/03, in relazione all’immobile a due elevazioni fuori terra, oltre piano cantinato, ubicato in Bagheria, nella frazione di -OMISSIS-, catastalmente identificato nel foglio-OMISSIS-ha dichiarato:
“1) l’inefficacia della concessione edilizia -OMISSIS- dell’11/6/1986;
2) l’annullamento e l’inefficacia della concessione edilizia in sanatoria -OMISSIS- del 20/12/2012 e degli atti consequenziali (completamento lavori);
3) non vera l’attestazione della concessione edilizia in sanatoria -OMISSIS- del 20/12/2012;
4) diniega l’istanza di condono edilizio -OMISSIS- del 9/12/2004, ai sensi della L. -OMISSIS-;
5) tacitamente diniegata per configurarsi del “silenzio diniego” l’istanza ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, inoltrata in data 4/12/2017, prot. n-OMISSIS-;
6) non procedibile l’istanza di condono -OMISSIS- di cui alla P. C. -OMISSIS-” ;
- di ogni altro atto antecedente, successivo o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagheria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa RA SA SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 26 settembre 2024 e depositato il successivo 4 ottobre, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato.
I fatti ivi indicati e le ragioni a base delle determinazioni assunte possono ricostruirsi come di seguito.
Con concessione edilizia -OMISSIS-, il Comune di Bagheria ha consentito ai sigg.ri -OMISSIS- la realizzazione di una “nuova costruzione immobile per civile abitazione composta da Piano Cantinato e Piano Terra” ; l’inizio lavori era subordinato all’acquisizione del nulla-osta del competente Ufficio del Genio Civile e del parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA.
Con nota prot. -OMISSIS- del 28 ottobre 1986, il signor -OMISSIS- ha chiesto il rilascio di una concessione in variante sul progetto di cui alla detta concessione edilizia; il nuovo progetto prevedeva la realizzazione di un immobile composto da piano cantinato, comprendente un unico ampio vano pilastrato, un piano rialzato ed un piano primo, comprendente tre unità immobiliari per piano, con ampie verande sul prospetto di via -OMISSIS-, con soprastante lastrico solare.
Su tale istanza non è intervenuto alcun provvedimento.
Con domanda di condono edilizio del 9 dicembre 2004, prot. -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- ha chiesto la regolarizzazione dell’illecito edilizio consistente “nell’avere realizzato un edificio conforme al progetto allegato alla concessione edilizia n-OMISSIS- del 11.06.1986, ma in assenza del parere di competenza della Soprintendenza ai BB.CC.AA.”.
In data 20 dicembre 2012, tale istanza è stata accolta con concessione edilizia in sanatoria -OMISSIS-, con la quale è stato autorizzato il “mantenimento dei lavori di realizzazione di un immobile composto da piano cantinato, (sub. 9), da completare e destinare a magazzino, piano terra, (sub. 5 - 12 - 13), da completare e destinare a civile abitazione, piano primo, (sub. 7 - 14 - 15), da completare e destinare a civile abitazione, realizzato con Concessione per la Esecuzione di Opere -OMISSIS- del 11.06.1986 in assenza di N.O. da parte della Soprintendenza, di Palermo, e per l’esecuzione delle opere di completamento consistenti opere di definizione interna ai piani cantinato, terra e primo con realizzazione degli impianti, idrico-elettrico-scarico e rifinitura dei prospetti con intonaci di tipo Li Vigni di colore tufaceo tenue” .
Successivamente, la stessa Soprintendenza ha riconosciuto come “falsa attestazione” il parere menzionato in tale atto.
Con nota del 24 agosto 2017, prot. -OMISSIS-, l’Ufficio Condono Edilizio ha comunicato al direttore dei lavori ed al legale rappresentante dell’impresa, che ha realizzato i lavori di completamento, che non poteva essere rilasciata la richiesta dichiarazione di agibilità dell’immobile, stante una serie di incongruenze; veniva, quindi, chiesta la produzione di “copia conforme del nulla-osta n.-OMISSIS- del 27.03.2009 e dei grafici allegati, rilasciati dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo” .
In data 29 novembre 2017, con nota prot-OMISSIS-, la signora -OMISSIS- ha comunicato di aver chiesto il parere della competente Soprintendenza BB.CC.AA. ed ha chiesto la sospensione del provvedimento di dichiarazione di inefficacia della dichiarazione di agibilità, allegando copia della ricevuta relativa alla presentazione del progetto alla Soprintendenza (n. di ricevuta -OMISSIS- del 29 novembre 2017).
In data 4 dicembre 2017, con nota prot. n-OMISSIS-, la signora -OMISSIS- ha avanzato istanza ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 per i lavori di completamento di cui alla concessione edilizia nr. 35/86, per aver realizzato l’immobile senza il nulla-osta della Soprintendenza.
Premesse tali circostanze, con il provvedimento impugnato, il Comune:
- ha dichiarato l’inefficacia della c.e. n. -OMISSIS-, stante l’assenza di nulla-osta della Soprintendenza, il cui rilascio era espressamente previsto quale condizione di efficacia del provvedimento;
- ha disposto l’annullamento della concessione edilizia in sanatoria -OMISSIS-, dichiarandone l’inefficacia;
- ha dichiarato non vera l’attestazione contenuta nella concessione edilizia in sanatoria -OMISSIS-;
-- ha respinto l’istanza di condono edilizio -OMISSIS- del 9 dicembre 2004, ritenendola al contempo non procedibile;
- ha dichiarato tacitamente respinta l’istanza ex art. 36 del d.P.R. 380/2001.
Parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’appena descritto provvedimento per i seguenti motivi.
I. Violazione di legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990, artt. 1 e 21 octies). Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta.
Il comune avrebbe errato nel dichiarare l’inefficacia della concessione edilizia in sanatoria illegittimamente rilasciata e della concessione edilizia del 1986 (subordinata alla condizione, mai verificatasi, dell’acquisizione del nulla-osta della Soprintendenza): il Comune avrebbe, semmai, potuto procedere all’annullamento dell’atto e non già dichiarare la sua inefficacia: lo stesso Comune di Bagheria ha riconosciuto efficacia non solo alla concessione edilizia -OMISSIS- - ponendola a base del rilascio della concessione edilizia -OMISSIS- – ma anche a quest’ultima, allorquando ne ha disposto l’annullamento, così implicitamente riconoscendo la sua rilevanza giuridica.
II. Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento. Difetto di motivazione.
Il Comune di Bagheria, nell’adottare l’impugnato provvedimento, non avrebbe tenuto conto del legittimo affidamento della ricorrente, che ha acquistato l’immobile in data 15 settembre 2017, facendo affidamento sui titoli edilizi rilasciati dal Comune in data 11 giugno 1986 e in data 20 dicembre 2012, che certificavano la regolarità urbanistica dell'immobile.
III. Illegittimità per violazione di legge (art. 21 nonies, Legge n. 241/1990). Violazione del principio di affidamento legittimo. Eccesso di potere per difetto di motivazione .
L’impugnato provvedimento sarebbe stato adottato in violazione del termine di dodici mesi dalla scoperta della falsificazione dell’atto di cui all’art. 21- nonies , l. 241/1990.
IV. Violazione di legge (art. 21 nonies Legge 241/1990 e art. 38 D.P.R. n. 380/2001). Difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato, infine, sarebbe stato adottato in assenza di una puntuale ricognizione di tutti gli interessi coinvolti, anche al fine di ricercare possibili soluzioni volte ad evitare sacrifici unilaterali; inoltre sarebbe illegittimo per mancata applicazione dell’art. 38 d.P.R. 380/2001.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Bagheria.
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Le argomentazioni esposte con il primo motivo sono palesemente destituite di fondamento.
È, invero, del tutto immune dalle censure in esame l’operato dell’amministrazione comunale che:
- ha correttamente rilevato che la concessione edilizia n. -OMISSIS- non ha acquistato efficacia, per non essersi mai avverata la condizione del rilascio del nulla-osta paesaggistico; a tali conclusioni il Comune è addivenuto dopo aver riscontrato che il nulla-osta menzionato nel successivo provvedimento di condono del 2012 è, in realtà, inesistente;
- altrettanto correttamente, ha annullato il detto provvedimento di condono perché rilasciato sulla base di due presupposti falsi, ossia la conformità delle opere realizzate alla c.e. -OMISSIS-, dichiarata nell’istanza del 9 dicembre 2004 dal sig. -OMISSIS- (le opere costituivano invece realizzazione del progetto in variante, mai assentito) e l’esistenza di un parere favorevole della Soprintendenza.
È poi evidente che dall’annullamento di un provvedimento amministrativo – nonostante le articolate argomentazioni di parte ricorrente – consegue la sua inefficacia.
Quanto all’affidamento della ricorrente, in tesi violato dal provvedimento impugnato, va rilevato:
- con riferimento alla concessione edilizia del 1986, che la ricorrente, anche con l’eventuale ausilio di tecnici di propria fiducia, ben avrebbe potuto avvedersi del fatto che il fabbricato non era conforme al progetto assentito;
- quanto al provvedimento di condono del 2012, che non è possibile configurare un affidamento, che possa dirsi legittimo, al mantenimento di un’utilità giuridica conseguita all’esito di un procedimento avviato, dal dante causa della ricorrente, con una falsa dichiarazione (quella relativa alla conformità delle opere alla c.e. del 1986) e conclusosi con un provvedimento favorevole, adottato sulla base di un parere falso (e la cui falsità non è mai stata contestata dalla ricorrente; cfr., sul tema, T.A.R. Sicilia, Palermo sez. III, 2 agosto 2024, n. 2378).
Non è fondato neppure il successivo motivo di ricorso, fondato sull’errato assunto che l’art. 21- nonies l. 241/90 (nel testo applicabile ratione temporis ) consenta l’annullamento di provvedimenti conseguiti sulla base di false dichiarazioni nel termine di dodici mesi dalla scoperta della falsità.
In realtà, la disposizione in esame non prevede alcun termine entro il quale possa disporsi l’annullamento di provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti; l’uniforme giurisprudenza, pertanto, ritiene: “il limite temporale dei dodici mesi per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio trova applicazione se il comportamento del privato, durante il procedimento di formazione dell’atto di primo grado, non abbia indotto l’Amministrazione in errore, distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. In caso contrario, ovvero quando l’Amministrazione si sia erroneamente determinata a rilasciare il provvedimento, a causa anche del comportamento del privato, non trova applicazione il limite temporale di cui al comma 1 dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, non potendo l’ordinamento tollerare “lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2021 n. 7817; Id., Sez. IV, 17 maggio 2019 n. 3192)” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 3 gennaio 2025 n. 29; Cons. Stato sez. VI, 13 ottobre 2025, n. 7987).
Infine, quanto alla valutazione degli interessi in conflitto, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’amministrazione può legittimamente fondare l’annullamento in autotutela del titolo edilizio “sulla rilevata non veridicità delle circostanze a suo tempo prospettate dal soggetto interessato, in capo al quale non sarà configurabile una posizione di affidamento legittimo da valutare in relazione al concomitante interesse pubblico” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8/2017); il richiamo all’art. 38 d.P.R. 380/2001, poi, non è pertinente, trattandosi di disposizione inerente l’eventuale demolizione delle opere assentite con il provvedimento successivamente annullato.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese, per il principio della soccombenza, devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, liquidandole in € 3.000,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Si dispone la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
RT LE, Presidente
RA SA SS, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA SA SS | RT LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.