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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/10/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 187/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dott.ssa Barbara De Munari Giudice
Dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 187/2025 R.G. promosso con ricorso depositato da
, con l'avv. BEGHIN MATTEO, come da mandato in atti Parte_1
Parte ricorrente contro
CP_1
Convenuto contumace
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: divorzio giudiziale
Conclusioni rese dalla ricorrente nell'atto di ricorso depositato il 15.01.2025 e ribadite alla udienza del 9.10.2025:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 28/7/1995 tra la sig.ra , nata Parte_1
in Marocco l'1/1/1977, e il sig. nato in [...] il [...], registrato nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Camposampiero del 2016 al n. 27 parte II Serie C
Ufficio 1, ordinando altresì all'Ufficiale dello Stato Civile dell'anzidetto Comune di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni:
1) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo concorso nel CP_1 Parte_1
mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e Per_1 Per_2 l'importo mensile di €.300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il 5 di ogni mese;
2) le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno con applicazione del protocollo del Tribunale di Padova.
Con vittoria di spese e compenso professionale.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] in [...], e , nato il Parte_1 CP_1
16.01.1969, hanno contratto matrimonio il 28/07/1995 in Marocco e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Camposampiero (PD) al n. 27, parte II, serie C, anno
2016. Dalla loro unione sono nati i figli il 29.08.1995 in Marocco, e Persona_3 Per_4
, il 1.12.1998, e il 10.03.2006 in Camposampiero (PD).
[...] Persona_5
Nel giudizio di separazione, la moglie è comparsa dinanzi al Giudice delegato del
Tribunale di Padova il 5.11.2021 (mentre il marito è rimasto contumace) e la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 252 del 29.01.2024, passata in giudicato il 30.07.2024.
Con ricorso depositato il 15.01.2025, la sig.ra adiva il Tribunale di Padova Parte_1
affinché venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui in epigrafe.
All'udienza del 17.04.2025, compariva solo parte ricorrente, la quale confermava la propria volontà di divorziare;
il Giudice, tuttavia, rilevando la irregolarità nella notifica, ne disponeva il rinnovo, rinviando alla udienza del 9.10.2025.
Alla predetta udienza, compariva nuovamente solo la ricorrente, la quale insisteva per l'accoglimento delle condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, come integralmente sopra riportate;
il Giudice, dunque, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto e, considerata la causa matura per la decisione, si riservava di riferirne al Collegio.
***
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambi i coniugi sono nati in Marocco), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, che, come allegato dalla ricorrente, è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo Regolamento
(UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07,
v. , che precisa che il Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si Parte_2 Parte_3
applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge
31.05.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, e la parte ricorrente risiede ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. D) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, la moglie ha adito l'autorità giurisdizionale dello Stato italiano e, pertanto, si applica la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli (maggiorenni, ma non economicamente indipendenti), sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli, i quali risiedono stabilmente in
Italia e va applicata la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione della ricorrente avanti al giudice delegato del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Con riferimento alla richiesta della ricorrente di contributo a carico del padre al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e entrambi maggiorenni, Per_2 Per_1
ma non economicamente indipendenti), occorre preliminarmente considerare che l'obbligo dei genitori di concorrere tra di loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimi, ma perdura finché il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo non dia la prova “che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento risulta necessariamente ancorato all'età, alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riferimento al settore nel quale il figlio abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione” (così, Cass. n. 18076/2014, v. anche
Cass. n. 38366/2021).
Nel caso di specie, la figlia pur avendo raggiunto la maggiore età (ha 19 anni), non Per_2
risulta, allo stato, economicamente indipendente: ella, infatti, sta frequentando una scuola di formazione professionale ed è priva, al momento, di una occupazione lavorativa.
Peraltro, la madre gode di un modestissimo reddito da lavoro (come da dichiarazioni rese all'udienza del 17.04.2025, svolge l'attività di badante e addetta alle pulizie, percependo circa 300-400 euro mensili).
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni e delle esigenze di cura, studio e realizzazione della figlia, nonché della situazione economica rappresentata dalla ricorrente, si reputa congruo confermare in capo al padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della figlia, l'importo di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (con rivalutazione che decorre dalla previsione della sentenza di separazione), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo del Tribunale di Padova.
Quanto, invece, al mantenimento del figlio si ritiene che il relativo onere probatorio Per_1
-come sopra descritto- sussistente in capo alla parte attrice non sia stato assolto: la madre, infatti, non ha dedotto né allegato alcuna prova in ordine alla pretesa assenza di indipendenza economica del figlio e nemmeno in ordine a percorsi di studio e/o iniziative da quest'ultimo intraprese al fine di reperire una attività lavorativa. Pertanto, considerata anche l'età raggiunta da il quale attualmente ha 30 anni), in accordo, peraltro, con Per_1
quanto già stabilito in sede di separazione, viene rigettata la richiesta di parte ricorrente di contributo del padre al mantenimento economico del figlio Per_1
Spese di lite a carico di chi le ha sostenute, considerato l'oggetto del giudizio e la mancata opposizione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
contratto il 28/07/1995 in Marocco e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Camposampiero (PD) al n. 27, parte II, serie C, anno 2016;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. conferma a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese,
a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 300,00, da Per_2
continuare a rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
4. rigetta la domanda di parte attrice del mantenimento ordinario e straordinario del figlio
Per_1
5. spese di lite a carico di chi le ha sostenute
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 /10/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dott.ssa Barbara De Munari Giudice
Dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 187/2025 R.G. promosso con ricorso depositato da
, con l'avv. BEGHIN MATTEO, come da mandato in atti Parte_1
Parte ricorrente contro
CP_1
Convenuto contumace
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: divorzio giudiziale
Conclusioni rese dalla ricorrente nell'atto di ricorso depositato il 15.01.2025 e ribadite alla udienza del 9.10.2025:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 28/7/1995 tra la sig.ra , nata Parte_1
in Marocco l'1/1/1977, e il sig. nato in [...] il [...], registrato nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Camposampiero del 2016 al n. 27 parte II Serie C
Ufficio 1, ordinando altresì all'Ufficiale dello Stato Civile dell'anzidetto Comune di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni:
1) il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo concorso nel CP_1 Parte_1
mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e Per_1 Per_2 l'importo mensile di €.300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il 5 di ogni mese;
2) le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno con applicazione del protocollo del Tribunale di Padova.
Con vittoria di spese e compenso professionale.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] in [...], e , nato il Parte_1 CP_1
16.01.1969, hanno contratto matrimonio il 28/07/1995 in Marocco e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Camposampiero (PD) al n. 27, parte II, serie C, anno
2016. Dalla loro unione sono nati i figli il 29.08.1995 in Marocco, e Persona_3 Per_4
, il 1.12.1998, e il 10.03.2006 in Camposampiero (PD).
[...] Persona_5
Nel giudizio di separazione, la moglie è comparsa dinanzi al Giudice delegato del
Tribunale di Padova il 5.11.2021 (mentre il marito è rimasto contumace) e la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 252 del 29.01.2024, passata in giudicato il 30.07.2024.
Con ricorso depositato il 15.01.2025, la sig.ra adiva il Tribunale di Padova Parte_1
affinché venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui in epigrafe.
All'udienza del 17.04.2025, compariva solo parte ricorrente, la quale confermava la propria volontà di divorziare;
il Giudice, tuttavia, rilevando la irregolarità nella notifica, ne disponeva il rinnovo, rinviando alla udienza del 9.10.2025.
Alla predetta udienza, compariva nuovamente solo la ricorrente, la quale insisteva per l'accoglimento delle condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, come integralmente sopra riportate;
il Giudice, dunque, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto e, considerata la causa matura per la decisione, si riservava di riferirne al Collegio.
***
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambi i coniugi sono nati in Marocco), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, che, come allegato dalla ricorrente, è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo Regolamento
(UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07,
v. , che precisa che il Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si Parte_2 Parte_3
applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge
31.05.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”, e la parte ricorrente risiede ancora in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. D) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, la moglie ha adito l'autorità giurisdizionale dello Stato italiano e, pertanto, si applica la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli (maggiorenni, ma non economicamente indipendenti), sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli, i quali risiedono stabilmente in
Italia e va applicata la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 n. 2, lett. b),
l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione della ricorrente avanti al giudice delegato del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Con riferimento alla richiesta della ricorrente di contributo a carico del padre al mantenimento ordinario e straordinario dei figli e entrambi maggiorenni, Per_2 Per_1
ma non economicamente indipendenti), occorre preliminarmente considerare che l'obbligo dei genitori di concorrere tra di loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimi, ma perdura finché il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo non dia la prova “che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento risulta necessariamente ancorato all'età, alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riferimento al settore nel quale il figlio abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione” (così, Cass. n. 18076/2014, v. anche
Cass. n. 38366/2021).
Nel caso di specie, la figlia pur avendo raggiunto la maggiore età (ha 19 anni), non Per_2
risulta, allo stato, economicamente indipendente: ella, infatti, sta frequentando una scuola di formazione professionale ed è priva, al momento, di una occupazione lavorativa.
Peraltro, la madre gode di un modestissimo reddito da lavoro (come da dichiarazioni rese all'udienza del 17.04.2025, svolge l'attività di badante e addetta alle pulizie, percependo circa 300-400 euro mensili).
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni e delle esigenze di cura, studio e realizzazione della figlia, nonché della situazione economica rappresentata dalla ricorrente, si reputa congruo confermare in capo al padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della figlia, l'importo di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (con rivalutazione che decorre dalla previsione della sentenza di separazione), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo del Tribunale di Padova.
Quanto, invece, al mantenimento del figlio si ritiene che il relativo onere probatorio Per_1
-come sopra descritto- sussistente in capo alla parte attrice non sia stato assolto: la madre, infatti, non ha dedotto né allegato alcuna prova in ordine alla pretesa assenza di indipendenza economica del figlio e nemmeno in ordine a percorsi di studio e/o iniziative da quest'ultimo intraprese al fine di reperire una attività lavorativa. Pertanto, considerata anche l'età raggiunta da il quale attualmente ha 30 anni), in accordo, peraltro, con Per_1
quanto già stabilito in sede di separazione, viene rigettata la richiesta di parte ricorrente di contributo del padre al mantenimento economico del figlio Per_1
Spese di lite a carico di chi le ha sostenute, considerato l'oggetto del giudizio e la mancata opposizione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
contratto il 28/07/1995 in Marocco e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Camposampiero (PD) al n. 27, parte II, serie C, anno 2016;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. conferma a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese,
a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 300,00, da Per_2
continuare a rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
4. rigetta la domanda di parte attrice del mantenimento ordinario e straordinario del figlio
Per_1
5. spese di lite a carico di chi le ha sostenute
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 /10/2025
Il Presidente dott.ssa. Cinzia Balletti