TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2563/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2563/23 R.G. Div., promossa
DA
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato ad Acate (RG), in via XX Settembre n. 32, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Vito Cutrera, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Angela Cannella, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare, ex art 473-bis 28 c.p.c, del
28.11.2024 sulle conclusioni precisate come in atti;
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio celebrato in Acate in data 24.04.2003 con , trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Acate al n. 4, parte 2, serie A, anno 2003, dal quale sono nati i figli
(n. 02.02.2004) maggiorenne di anni 21, lavoratore stagionale e (n. 24.10.2006), Per_1 Per_2
oggi di anni 18, divenuta maggiorenne nelle more dello svolgimento del presente giudizio;
che ha esposto di essersi separato dalla moglie, giusto decreto di omologa n. 5131/2022 del 24.03.2022 reso inter partes dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi più riconciliato con lei dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del 09.02.2022, e che è pertanto trascorso il termine prescritto dalla separazione per ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili, riconosciuto in favore del figlio , Per_1
divenuto successivamente alla separazione maggiorenne ed economicamente indipendente, fermo restando le ulteriori statuizioni già previste in sede di separazione relativamente alla figlia Per_2
tanto in punto di affidamento, collocamento, e relativo mantenimento pari ad euro 150,00 mensili da versare alla resistente;
Controparte_1
che la resistente, costituitasi in giudizio, mentre non ha contestato la domanda in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione in fatto dedotta dal marito, relativamente alla condizione economica del figlio , sì maggiorenne ma non ancora Per_1 indipendente economicamente, stante lo svolgimento da parte di quest'ultimo di sola attività lavorativa stagionale ed a tempo determinato per circa euro 1.300,00 mensili a partire dall'anno 2022, con qualifica contrattuale di apprendista, chiedendo così rigettarsi la domanda di revoca del relativo assegno di mantenimento avanzata dal ricorrente, con integrale riconferma di tutte le condizioni omologate in sede di separazione consensuale tra i coniugi;
che sono stati acquisiti tutti i documenti prodotti dalle parti, attestanti le rispettive condizioni economiche e patrimoniali, nonché la condizione lavorativa ed economica del figlio , e le Per_1
dichiarazioni rese dai coniugi personalmente, all'udienza di comparizione dinnanzi al Presidente
Relatore, di giorno 07.12.2023; che alla predetta udienza del 07.12.2023, è stato, altresì, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, mentre con separata ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. è stata disposta la revoca, a fare tempo dalla medesima ordinanza, dell'obbligo in capo a di Parte_1
corrispondere a , la somma di euro 150,00 a titolo di mantenimento del figlio Controparte_1
maggiorenne , ed in assenza di istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa è stata rinviata Per_1
pagina 2 di 6 all'udienza di discussione del 27.11.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c., ed ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti in data 29.11.2024, nulla ha opposto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine di sei mesi dall' udienza presidenziale, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale n. 5131/2022 del 24.03.2022 reso, inter partes, dal Tribunale di Ragusa, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione,
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, avendo peraltro le parti dedotto e non contestato l'instaurata relazione da parte della resistente con altro uomo da circa due anni, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che passando alle ulteriori domande avanzate dalle parti, va, in primo luogo, rilevato come alcun provvedimento, circa l'affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita, può, oramai, essere assunto, in questa sede, relativamente alla figlia nata il [...], per come richiesto Per_2
da entrambi i genitori, essendo la medesima divenuta maggiorenne nelle more dello svolgimento del presente giudizio;
che, piuttosto, quanto al mantenimento della figlia appena maggiorenne studentessa Per_2 dell'istituto alberghiero, ritenuto quanto emerso circa la condizione economica e patrimoniale di ciascun genitore - entrambi lavoratori stagionali a tempo determinato, (senza oneri locatizi secondo quanto dichiarato dai medesimi) l'uno bracciante agricolo percettore di somme pari a circa euro
17.658,00 euro lordi annuali comprensivi di indennità di disoccupazione (cfr. modello 7-30 anno 2023 in atti e unilav 2022,2023) e l'altra lavoratrice a chiamata nel mondo della ristorazione per circa euro
6.486,00 lordi annuali (cfr. modello 7-30 redditi 2022) – e tenuto altresì presente quanto in appresso disposto circa il venire meno degli oneri di mantenimento gravanti sul padre in relazione al figlio
, nonché l'età posseduta ad oggi da appena diciottenne e delle presumibili e Per_1 Per_2 verosimili maggiori esigenze della stessa rispetto a quanto pattuito dalle parti nell'anno 2021, in sede di pagina 3 di 6 ricorso per separazione consensuale, l'importo dell'assegno indiretto versato dal padre a titolo di contributo in favore della figlia deve essere aumentato;
che ritenuto in diritto come, ai sensi dell'art. 473 bis 2 c.p.c., il giudice, a tutela dei minori (ad essi equiparati, secondo già alcuni precedenti orientamenti giurisprudenziali anche i figli maggiorenni non economicamente indipendenti, cfr. Cass. n. 19077/2020, che ha affermato che anche nell'ipotesi di figli maggiorenni, non economicamente indipendenti, “il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche ultra petitum […] ricorrendo in entrambe le ipotesi la stessa esigenza di tutela, connotata, per i figli maggiorenni, dal concorrente ed accertando requisito della mancanza di autosufficienza economica, che è, invece, in re ipsa se il figlio
è minore di età”) può d'ufficio adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'art. 112, si ritiene, rilevata l'età appena maggiorenne di che vada disposto a carico del padre Per_2 Parte_1
l'onere di provvedere al mantenimento della figlia , versando alla madre Persona_3 [...]
la somma mensile di euro 200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie con decorrenza dalla CP_1
presente pronuncia;
che, infine, si ritiene che debba trovare conferma il provvedimento di revoca dell'assegno di mantenimento previsto a carico del padre in favore del figlio , oggi Parte_1 Per_1
maggiorenne e lavoratore stagionale nel settore della ristorazione con periodici contratti di apprendistato annualmente rinnovati sin dall'anno 2022, così come già provvisoriamente disposto in seno all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c del 13.12.2023; che ritenuto come ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, occorre avere riguardo sia al dato normativo, costituito dall'art. 337septies c.c., che al principio di autoresponsabilità, e che orientamento ormai consolidato, al quale questo Collegio aderisce è quello secondo cui sussiste una stretta connessione tra il diritto-dovere all'istruzione e all'educazione e il diritto al mantenimento, per cui si configura il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sua capacità, inclinazioni e aspirazioni, stante il collegamento inscindibile tra obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione ( cfr. Cass. n. 17183 del 2020 e Cass. 5 marzo 2018, n. 5088: "il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società”). che rileva pertanto la funzione educativa del mantenimento, unitamente al principio di pagina 4 di 6 autoresponsabilità; che, ancora, con riferimento al rapporto di apprendistato la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di assegno di mantenimento per il figlio (il quale non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto
l'indipendenza economica), la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore, "ex" art. 11, lettera a, della legge 19 gennaio 1955,
n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, ex art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata” (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 407 del 11/01/2007); che nel caso che ci occupa deve assumersi che ricorra la prova non solo dell'intervenuto completamento degli studi scolastici da parte di , diplomato presso l'istituto alberghiero, e Per_1 dell'assenza in atto circa la continuazione di un ulteriore percorso di formazione scolastica e/o professionale ad esclusione dell'apprendistato, ma che ricorra pure la prova documentale (cfr. buste paga depositate in atti e dichiarazioni rese dalla stessa resistente) circa l'adeguatezza del reddito dallo stesso percepito, per circa euro 1.300,00 mensili, nei mesi di ingaggio, (somme maggiori di quelle percepite da ciascun genitore dello stesso) in aggiunta al rateo di disoccupazione mensile di circa euro
400,00 pure dallo stesso percepito per le restanti mensilità, oltre che della pressoché relativa continuità del lavoro svolto seppur con cadenza stagionale, intrapreso già dall'anno 2022 e svolto sistematicamente per ciascuna stagione sino ad oggi, per come pure dichiarato dalla CP_1
che a ciò si aggiunga che pure verosimile è la raggiunta professionalità spendibile nel mercato del lavoro, capacità lavorativa acquisita nell'ambito della ristorazione da , non solo avendo il Per_1 medesimo svolto sin dall'anno 2022 sempre la medesima attività lavorativa, ma costituendo altresì la naturale continuazione del percorso scolastico formativo dallo stesso conseguito (ovvero l'istituto alberghiero), tale che si ritiene presumibile il facile e pronto reperimento da parte dello stesso di attività lavorativa in tale settore per tutto l'anno;
pagina 5 di 6 che relativamente alle spese processuali attesa la natura del giudizio, le stesse possono compensarsi tra tutte le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acate in data 24.04.2003 tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Acate al n. 4, parte 2, serie A, anno 2003;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di euro Parte_1 Controparte_1
200,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia , maggiorenne non economicamente Persona_3
indipendente, con decorrenza dalla data della presente pronuncia valendo per il pregresso quanto in precedenza disposto;
Dichiara non più dovuto l'assegno di mantenimento in precedenza disposto in favore del figlio a carico del padre e da versarsi nelle mani della madre , a Per_1 Parte_1 Controparte_1
far data dalla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 473 bis-22 c.p.c. del 13.12.2023;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Acate di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, addì 20.03.2025.
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2563/23 R.G. Div., promossa
DA
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato ad Acate (RG), in via XX Settembre n. 32, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Vito Cutrera, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Angela Cannella, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare, ex art 473-bis 28 c.p.c, del
28.11.2024 sulle conclusioni precisate come in atti;
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio celebrato in Acate in data 24.04.2003 con , trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Acate al n. 4, parte 2, serie A, anno 2003, dal quale sono nati i figli
(n. 02.02.2004) maggiorenne di anni 21, lavoratore stagionale e (n. 24.10.2006), Per_1 Per_2
oggi di anni 18, divenuta maggiorenne nelle more dello svolgimento del presente giudizio;
che ha esposto di essersi separato dalla moglie, giusto decreto di omologa n. 5131/2022 del 24.03.2022 reso inter partes dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi più riconciliato con lei dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del 09.02.2022, e che è pertanto trascorso il termine prescritto dalla separazione per ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili, riconosciuto in favore del figlio , Per_1
divenuto successivamente alla separazione maggiorenne ed economicamente indipendente, fermo restando le ulteriori statuizioni già previste in sede di separazione relativamente alla figlia Per_2
tanto in punto di affidamento, collocamento, e relativo mantenimento pari ad euro 150,00 mensili da versare alla resistente;
Controparte_1
che la resistente, costituitasi in giudizio, mentre non ha contestato la domanda in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione in fatto dedotta dal marito, relativamente alla condizione economica del figlio , sì maggiorenne ma non ancora Per_1 indipendente economicamente, stante lo svolgimento da parte di quest'ultimo di sola attività lavorativa stagionale ed a tempo determinato per circa euro 1.300,00 mensili a partire dall'anno 2022, con qualifica contrattuale di apprendista, chiedendo così rigettarsi la domanda di revoca del relativo assegno di mantenimento avanzata dal ricorrente, con integrale riconferma di tutte le condizioni omologate in sede di separazione consensuale tra i coniugi;
che sono stati acquisiti tutti i documenti prodotti dalle parti, attestanti le rispettive condizioni economiche e patrimoniali, nonché la condizione lavorativa ed economica del figlio , e le Per_1
dichiarazioni rese dai coniugi personalmente, all'udienza di comparizione dinnanzi al Presidente
Relatore, di giorno 07.12.2023; che alla predetta udienza del 07.12.2023, è stato, altresì, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, mentre con separata ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. è stata disposta la revoca, a fare tempo dalla medesima ordinanza, dell'obbligo in capo a di Parte_1
corrispondere a , la somma di euro 150,00 a titolo di mantenimento del figlio Controparte_1
maggiorenne , ed in assenza di istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa è stata rinviata Per_1
pagina 2 di 6 all'udienza di discussione del 27.11.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c., ed ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti in data 29.11.2024, nulla ha opposto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine di sei mesi dall' udienza presidenziale, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale n. 5131/2022 del 24.03.2022 reso, inter partes, dal Tribunale di Ragusa, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione,
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, avendo peraltro le parti dedotto e non contestato l'instaurata relazione da parte della resistente con altro uomo da circa due anni, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che passando alle ulteriori domande avanzate dalle parti, va, in primo luogo, rilevato come alcun provvedimento, circa l'affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita, può, oramai, essere assunto, in questa sede, relativamente alla figlia nata il [...], per come richiesto Per_2
da entrambi i genitori, essendo la medesima divenuta maggiorenne nelle more dello svolgimento del presente giudizio;
che, piuttosto, quanto al mantenimento della figlia appena maggiorenne studentessa Per_2 dell'istituto alberghiero, ritenuto quanto emerso circa la condizione economica e patrimoniale di ciascun genitore - entrambi lavoratori stagionali a tempo determinato, (senza oneri locatizi secondo quanto dichiarato dai medesimi) l'uno bracciante agricolo percettore di somme pari a circa euro
17.658,00 euro lordi annuali comprensivi di indennità di disoccupazione (cfr. modello 7-30 anno 2023 in atti e unilav 2022,2023) e l'altra lavoratrice a chiamata nel mondo della ristorazione per circa euro
6.486,00 lordi annuali (cfr. modello 7-30 redditi 2022) – e tenuto altresì presente quanto in appresso disposto circa il venire meno degli oneri di mantenimento gravanti sul padre in relazione al figlio
, nonché l'età posseduta ad oggi da appena diciottenne e delle presumibili e Per_1 Per_2 verosimili maggiori esigenze della stessa rispetto a quanto pattuito dalle parti nell'anno 2021, in sede di pagina 3 di 6 ricorso per separazione consensuale, l'importo dell'assegno indiretto versato dal padre a titolo di contributo in favore della figlia deve essere aumentato;
che ritenuto in diritto come, ai sensi dell'art. 473 bis 2 c.p.c., il giudice, a tutela dei minori (ad essi equiparati, secondo già alcuni precedenti orientamenti giurisprudenziali anche i figli maggiorenni non economicamente indipendenti, cfr. Cass. n. 19077/2020, che ha affermato che anche nell'ipotesi di figli maggiorenni, non economicamente indipendenti, “il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche ultra petitum […] ricorrendo in entrambe le ipotesi la stessa esigenza di tutela, connotata, per i figli maggiorenni, dal concorrente ed accertando requisito della mancanza di autosufficienza economica, che è, invece, in re ipsa se il figlio
è minore di età”) può d'ufficio adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'art. 112, si ritiene, rilevata l'età appena maggiorenne di che vada disposto a carico del padre Per_2 Parte_1
l'onere di provvedere al mantenimento della figlia , versando alla madre Persona_3 [...]
la somma mensile di euro 200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie con decorrenza dalla CP_1
presente pronuncia;
che, infine, si ritiene che debba trovare conferma il provvedimento di revoca dell'assegno di mantenimento previsto a carico del padre in favore del figlio , oggi Parte_1 Per_1
maggiorenne e lavoratore stagionale nel settore della ristorazione con periodici contratti di apprendistato annualmente rinnovati sin dall'anno 2022, così come già provvisoriamente disposto in seno all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c del 13.12.2023; che ritenuto come ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, occorre avere riguardo sia al dato normativo, costituito dall'art. 337septies c.c., che al principio di autoresponsabilità, e che orientamento ormai consolidato, al quale questo Collegio aderisce è quello secondo cui sussiste una stretta connessione tra il diritto-dovere all'istruzione e all'educazione e il diritto al mantenimento, per cui si configura il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sua capacità, inclinazioni e aspirazioni, stante il collegamento inscindibile tra obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione ( cfr. Cass. n. 17183 del 2020 e Cass. 5 marzo 2018, n. 5088: "il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società”). che rileva pertanto la funzione educativa del mantenimento, unitamente al principio di pagina 4 di 6 autoresponsabilità; che, ancora, con riferimento al rapporto di apprendistato la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di assegno di mantenimento per il figlio (il quale non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto
l'indipendenza economica), la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore, "ex" art. 11, lettera a, della legge 19 gennaio 1955,
n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, ex art. 10 della menzionata legge n. 25 del 1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata” (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 407 del 11/01/2007); che nel caso che ci occupa deve assumersi che ricorra la prova non solo dell'intervenuto completamento degli studi scolastici da parte di , diplomato presso l'istituto alberghiero, e Per_1 dell'assenza in atto circa la continuazione di un ulteriore percorso di formazione scolastica e/o professionale ad esclusione dell'apprendistato, ma che ricorra pure la prova documentale (cfr. buste paga depositate in atti e dichiarazioni rese dalla stessa resistente) circa l'adeguatezza del reddito dallo stesso percepito, per circa euro 1.300,00 mensili, nei mesi di ingaggio, (somme maggiori di quelle percepite da ciascun genitore dello stesso) in aggiunta al rateo di disoccupazione mensile di circa euro
400,00 pure dallo stesso percepito per le restanti mensilità, oltre che della pressoché relativa continuità del lavoro svolto seppur con cadenza stagionale, intrapreso già dall'anno 2022 e svolto sistematicamente per ciascuna stagione sino ad oggi, per come pure dichiarato dalla CP_1
che a ciò si aggiunga che pure verosimile è la raggiunta professionalità spendibile nel mercato del lavoro, capacità lavorativa acquisita nell'ambito della ristorazione da , non solo avendo il Per_1 medesimo svolto sin dall'anno 2022 sempre la medesima attività lavorativa, ma costituendo altresì la naturale continuazione del percorso scolastico formativo dallo stesso conseguito (ovvero l'istituto alberghiero), tale che si ritiene presumibile il facile e pronto reperimento da parte dello stesso di attività lavorativa in tale settore per tutto l'anno;
pagina 5 di 6 che relativamente alle spese processuali attesa la natura del giudizio, le stesse possono compensarsi tra tutte le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acate in data 24.04.2003 tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Acate al n. 4, parte 2, serie A, anno 2003;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di euro Parte_1 Controparte_1
200,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia , maggiorenne non economicamente Persona_3
indipendente, con decorrenza dalla data della presente pronuncia valendo per il pregresso quanto in precedenza disposto;
Dichiara non più dovuto l'assegno di mantenimento in precedenza disposto in favore del figlio a carico del padre e da versarsi nelle mani della madre , a Per_1 Parte_1 Controparte_1
far data dalla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 473 bis-22 c.p.c. del 13.12.2023;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Acate di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, addì 20.03.2025.
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6