Art. 29. Modifiche all'articolo 30 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, contenente il testo unico per la finanza locale. ((Tra i materiali esenti dalla imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 30, n. 6, del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, rientrano anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione, da parte di agricoltori o di allevatori singoli o associati, di impianti e di attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e degli allevamenti ed impianti e attrezzature per stabulare, parcare e far pascolare gli animali e gli uccelli nonche' quelli impiegati per la costruzione e riparazione di abitazioni e di uffici e servizi, annessi alle aziende agrarie e agli allevamenti))
Versione
25 giugno 1961
25 giugno 1961
>
Versione
23 luglio 1964
23 luglio 1964
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 06/12/1974, n. 4037Provvedimento: I materiali occorsi per la costruzione di impianti destinati all'allevamento di polli non fruiscono dell'esenzione dall'imposta di consumo stabilita dall'art 29 della legge 2 giugno 1961, n 454, con esclusivo riferimento ai materiali impiegati nella costruzione degli impianti per l'allevamento del bestiame, inteso come attivita distinta dall'avicultura. La legge 13 giugno 1964, n 486, che ha esteso il cennato beneficio fiscale anche agli impianti avicoli ha carattere innovativo e non interpretativo della precedente legge n 454 del 1961. ( Conf 643'73, mass n 362742; 552'73, mass n 362594; ( Conf 3855'69, mass n 344189).*Leggi di più...
- oggettive·
- per opifici·
- per allevamento di polli·
- esenzione ex legge n 454 del 1961·
- materiali edilizi·
- carattere interpretativo della legge del 1964·
- estensione del beneficio ex legge n 486 del 1964·
- inapplicabilita·
- imposta di consumo (dazio)·
- esclusione·
- tributi degli enti pubblici locali·
- esenzioni ed agevolazioni (benefici)