Art. 29. Modifiche all'articolo 30 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, contenente il testo unico per la finanza locale. ((Tra i materiali esenti dalla imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 30, n. 6, del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, rientrano anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione, da parte di agricoltori o di allevatori singoli o associati, di impianti e di attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e degli allevamenti ed impianti e attrezzature per stabulare, parcare e far pascolare gli animali e gli uccelli nonche' quelli impiegati per la costruzione e riparazione di abitazioni e di uffici e servizi, annessi alle aziende agrarie e agli allevamenti))
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25 giugno 1961
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Versione
23 luglio 1964
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- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 06/12/1974, n. 4037Provvedimento: I materiali occorsi per la costruzione di impianti destinati all'allevamento di polli non fruiscono dell'esenzione dall'imposta di consumo stabilita dall'art 29 della legge 2 giugno 1961, n 454, con esclusivo riferimento ai materiali impiegati nella costruzione degli impianti per l'allevamento del bestiame, inteso come attivita distinta dall'avicultura. La legge 13 giugno 1964, n 486, che ha esteso il cennato beneficio fiscale anche agli impianti avicoli ha carattere innovativo e non interpretativo della precedente legge n 454 del 1961. ( Conf 643'73, mass n 362742; 552'73, mass n 362594; ( Conf 3855'69, mass n 344189).*Leggi di più...
- oggettive·
- per opifici·
- per allevamento di polli·
- esenzione ex legge n 454 del 1961·
- materiali edilizi·
- carattere interpretativo della legge del 1964·
- estensione del beneficio ex legge n 486 del 1964·
- inapplicabilita·
- imposta di consumo (dazio)·
- esclusione·
- tributi degli enti pubblici locali·
- esenzioni ed agevolazioni (benefici)
- 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 07/11/1970, n. 2267Provvedimento: I materiali, occorsi per la costruzione di un pollaio per l'Esercizio dell'allevamento di polli, che sia ultimata prima dell'entrata in vigore della legge 13 giugno 1964, n 486, non possono usufruire della esenzione dall'imposta di consumo concessa dall'art 29 della legge 2 giugno 1961, n 454, in relazione all'art 30 n 6,del tu fl (testo unico sulla finanza locale, approvato con RD 14 settembre 1931, n 1175) ed alle relative Disposizioni regolamentari.*Leggi di più...
- oggettive·
- imposta di consumo·
- tributi degli enti pubblici locali·
- esenzioni ed agevolazioni (benefici)·
- per un allevamento di polli·
- per impianti di allevamento·
- materiali da costruzioni·
- inapplicabilita·
- materiali da costruzione·
- beneficio ex legge n 454 del 1961·
- costruzione ultimata prima del vigore della legge n 486 del 1964·
- allevamento di bestiame ed uccelli·
- disciplina della legge n 486 del 1964·
- estensione del beneficio
- 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/1973, n. 552Provvedimento: […] non connessa con l'Esercizio di un'impresa agricola (nella specie, non sussistente) - ultimata prima dell'entrata in vigore della legge 13 giugno 1964 n 486, che ha carattere innovativo in materia di esenzione dall'imposta di consumo, non possono fruire del beneficio dell'esenzione dall'imposta concesso dall'art 29 della legge 2 giugno 1961 n 454, in relazione all'art 30 n 6, del testo unico per la finanza locale e alle relative Disposizioni regolamentari. ( nella specie il SC non ha esaminato, perche sollevata solo nel giudizio di Cassazione, […]Leggi di più...
- oggettive·
- imposte di consumo (dazio)·
- costruzione anteriore alla legge n 486 del 196 4·
- esenzione ex legge n 454 del 1961·
- capannone per allevamento di polli·
- materiali edilizi·
- per edifici colonici·
- inapplicabilita·
- tributi degli enti pubblici locali·
- esenzioni ed agevolazioni (benefici)
- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 02/12/1969, n. 3855Provvedimento: La legge 13 giugno 1964, n 486, che ha esteso l'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione (concessa dall'art 29 della legge 2 giugno 1961, n 454, ai materiali impiegati nella costruzione e riparazione di impianti ed attrezzature per l'allevamento del bestiame, a condizione che tali costruzioni fossero eseguite da 'agricoltori' singoli o associati) ai materiali impiegati per la costruzione e riparazione di impianti ed attrezzature per l'allevamento da parte di 'allevatori', ha carattere innovativo e, quindi, non puo trovare applicazione in favore di costruzioni eseguite da allevatori prima della sua entrata in vigore.*Leggi di più...
- oggettive·
- imposta di consumo·
- materiali impiegati in opifici·
- tributi degli enti pubblici locali·
- esenzioni ed agevolazioni (benefici)·
- esenzione dall'imposta·
- carattere innovativo·
- nozione·
- esclusione·
- contrasto con l'art. 30, n. 6, del tu n 1175 del 1931·
- inapplicabilita·
- costruzioni anteriori·
- opifici industriali·
- art 40 del rd n. 1138 del 1936·
- legge n 486 del 1964
- 5. Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/1972, n. 704Provvedimento: La legge 2 giugno 1961, n 454,che nell'articolo 29 accordava tra l'altro il beneficio dell'esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nella costruzione e riparazione di impianti e di attrezzature per l'allevamento del bestiame non comprendeva nel termine bestiame anche i polli,i colombi,i conigli e,in genere,gli animali da cortile; e la successiva legge 13 giugno 1964 n 486,che modificando il suddetto articolo ha esteso il beneficio agli impianti e alle attrezzature per l'allevamento di animali e uccelli,ha carattere innovativo e non interpretativo. ( V 2267'70, mass n 348444; 3855'69, mass n 344189).*Leggi di più...
- oggettive·
- imposte di consumo (dazio)·
- esenzione ex legge n 454 del 1961·
- per impianti di allevamento·
- materiali edilizi·
- estensione del beneficio ex legge n 486 del 1964·
- inapplicabilita·
- allevamenti di animali da cortile·
- carattere innovativo·
- tributi degli enti pubblici locali·
- esenzioni ed agevolazioni (benefici)