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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/11/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 27.10.2025, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e
442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2886 dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1
Jacono, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Elvira Castellaneta, in sostituzione dell'avv. Chiara Guarnieri, in virtù di procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 27/10/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2023 chiedeva che fosse riconosciuta Parte_1
l'eziologia professionale della patologia contratta durante l'espletamento dell'attività lavorativa e che l' fosse condannato al pagamento dell'indennizzo previsto dalla legge in ragione di un CP_1 danno biologico del 10% ovvero nella diversa misura accertata in corso di causa.
A tal fine, a sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva: di aver svolto attività di lavoro subordinato dal 1975 al 2010 alle dipendenze di diverse società meccaniche e poi dal 2011 al 2020 come marittimo prevalentemente alle dipendenze della compagnia armatrice Elettra Tlc S.p.A. (già
Euroshipping S.p.A.) a boro della /N , con mansioni sempre di “operaio meccanico”; che CP_2 durante l'espletamento dell'attività lavorativa alle dipendenze della società meccaniche dal 1975 e sino al 2010 e nello svolgimento delle sue mansioni di operaio meccanico, aveva dovuto far fronte a
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diversi sforzi fisici in ambienti impervi e molto;
che invece durante il periodo in cui aveva svolto attività di lavoro nautico dal 2011 al 2020 si era occupato di Pulizia depuratori e scambiatori dell'acqua; preparazione di pesanti attrezzi, lavori di imbarco provviste;
che il lavoro veniva svolto in ambienti molto rumorosi e con condizioni del mare agitato, il tutto comportando pertanto sforzi notevoli;
che per effetto di tali prestazioni lavorative aveva contratto una serie di patologie ovvero
“discopatie multiple con ernia discale L3-L4 e L4-L5 e ipoacusia bilaterale simmetrica di media entità”.
Argomentava altresì che: trattavasi di malattia tabellata per i lavorati marittimi e che tale malattia gli aveva causato un danno biologico di medio-grave entità nella misura del 10%; che aveva presentato domanda amministrativa all' per il riconoscimento della malattia professionale, CP_1 ma invano;
che dunque aveva diritto all'accertamento giudiziale della malattia professionale contratta.
In conseguenza di ciò chiedeva la condanna dell' al pagamento di una indennità correlata ad CP_1 una percentuale di invalidità pari al 10% o alla diversa misura giudizialmente accertata;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituendosi in giudizio, l' eccepiva l'infondatezza della domanda, contestando che il CP_1 ricorrente non aveva fornito la prova dell'esposizione a rischio, oltre che la sussistenza del nesso causale con l'attività svolta. Chiedeva quindi l'integrale rigetto del ricorso;
con vittoria di spese.
La causa veniva istruita oralmente e a mezzo CTU
***
La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia, che comunque deve aver causato al lavoratore postumi pari ad almeno il 6% di invalidità.
Determinante è la prova del nesso causale tra attività e patologia. Mentre sussiste, ai sensi del DPR
n. 1124/1965, una presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate, nelle altre ipotesi (cioè per le malattie tabellate di cui si alleghi la derivazione da cause morbigene non tabellate oppure per le malattie non tabellate) spetta al lavoratore, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la prova della sussistenza del nesso causale (cfr., ex multis, Cass. Sez. L. n. 15400/2011).
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Il lavoratore deve tuttavia fornire la prova, anche nelle malattie cd. tabellate, della patologia contratta, dell'inserimento nelle Tabelle previste dalla legge e dell'insorgenza della malattia nell'arco temporale previsto dalle tabelle stesse (cfr. sul punto Cass. n. 13024/2017)
Nel caso di specie parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio attraverso la prova testimoniale, a cui va aggiunto l'esito della CTU espletata in corso di causa.
Incontestate dall' le mansioni svolte dal ricorrente, i testi escussi ( e CP_1 Testimone_1
) sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, in assenza di Testimone_2 contraddizioni nelle dichiarazioni, apparsi particolarmente a conoscenza dei fatti di causa in quanto colleghi di lavoro del ricorrente, hanno confermato le mansioni svolte dallo stesso, evidenziando che il ricorrente svolgeva attività manuale e che gli ambienti di lavoro erano molto rumorosi, perché vi erano quattro motori sempre accesi.
Poco rilevanti, invece, risultano le dichiarazioni del teste il quale ha dichiarato di Testimone_3 non essere a conoscenza dei fatti di causa.
Ciò che però assume particolare importanza nel caso de quo è la consulenza espletata dal nominato
CTU dott. , le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici e da contraddizioni, Persona_1 tanto da poter essere poste a base della presente decisione, che ha confermato la sussistenza del nesso causale tra le patologie lamentate dal ricorrente e le mansioni espletate nel corso della sua attività lavorativa.
Così riferisce il Ctu: “Il signor in seguito all'attività lavorativa con Parte_1 esposizione a UM e alle sollecitazioni bio-meccaniche ripetute nel tempo in occasione di lavoro
(29 anni), ha riportato: “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale e simmetrica più accentuata sulle frequenze acute di media entità”. “Ernie discali del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti – spondiloartrosi”.
Il danno biologico è risarcibile in base ai cod. 312 e cod. 193 delle tabelle M.P. D.M. 12.07.2000, rispettivamente “Deficit uditivo parziale” nella misura del 006% e “Ernie discali del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti – spondilo artrosi” nella misura del 004%.
Valutazione complessiva del 009% (nove) a far data dal 27.02.2023 e 28.02.2023, epoche dei rilasci dei rispettivi certificati introduttivi”. (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia, e che non è stata specificatamente contestata dalle parti).
Alla luce dell'istruttoria espletata può ritenersi che le patologie da cui è affetto il ricorrente
(“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale e simmetrica più accentuata sulle frequenze acute di media entità”. “Ernie discali del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti – spondiloartrosi”) siano qualificabili quale malattia professionale e, pertanto, l' deve essere CP_1 condannato al pagamento di un indennizzo in favore del ricorrente in rapporto ad un danno biologico del 9% (nove per cento), oltre accessori di legge.
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Le spese legali, comprese quelle relative alle espletate CTU, sono poste a carico dell' e sono CP_1 liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i..
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
18/4/2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara che le patologie da cui è affetto il ricorrente (“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale e simmetrica più accentuata sulle frequenze acute di media entità”. “Ernie discali del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti – spondiloartrosi”) sono causalmente connesse all'attività lavorativa dallo stesso espletata e, pertanto, costituiscono malattia professionale;
2) condanna l' al pagamento di un indennizzo in favore del ricorrente in rapporto ad un CP_1 danno biologico del 9% (nove per cento), oltre accessori di legge;
3) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario, in € 1.800,00 per compensi, oltre RSG, CAP e IVA come per legge;
4) pone le spese relative alle espletate CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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