Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T.
Dott.ssa Stefania Bagnoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1596/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Salvatore Nardò (C.F. C.F._2
- RICORRENTE –
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del suo Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Rossi (C.F.
) C.F._3
- RESISTENTE -
Conclusioni: all'udienza del 23 Aprile 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 3 Novembre 2020 dinanzi al Tribunale di Palmi - ritualmente notificato al in data 23 Controparte_1
Marzo 2021 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 19 Maggio 2021 di comparizione parti – ha testualmente dedotto: Parte_1
“FATTO
Con Determinazione n. 186 del 20.04.2005 (allegato n. 1), avente ad oggetto l'«Affidamento Incarico Progettazione Urbanistica e di Infrastrutture, relativo ai lavori per 'Infrastrutturazione per la localizzazione di attività produttive nel
Comune di , il odierno resistente, affidava un incarico CP_1 CP_1 professionale al geologo , al fine di effettuare i servizi geologici relativi Pt_1 al menzionato progetto.
Sotto il profilo economico, l'incarico consistente, appunto, in una fase di progettazione urbanistica, era regolato dal prefato atto amministrativo agli artt.
3, 6 e 7 e veniva suddiviso in tre parti: a) studio di fattibilità; b) redazione del piano urbanistico;
c) progettazione delle infrastrutture.
Per le prime due parti di detto incarico, l'art. 7 prevedeva un compenso forfettario (indicato dall'art. 6), mentre per la terza parte tale articolo stabiliva che il compenso sarebbe stato liquidato sulla base di apposita parcella presentata dal professionista.
Successivamente, con Determinazione n. 393 del 22.09.2005 (citata dalla successiva Determinazione n. 232 bis del 12.06.2006), il Comune approvava il progetto preliminare e dava avvio alla seconda e alla terza parte dell'incarico professionale.
Con Determinazione n. 184 del 11.05.2006 (allegato n. 2), l'Ente prendeva atto delle dimissioni dall'incarico professionale dell'arch. e Persona_1 confermava l'affidamento dell'incarico di progettazione urbanistica e di infrastrutture, ossia le suddette seconda e terza parte previste dall'originario disciplinare sopra citato.
Nel prosieguo, con Determinazione n. 232 bis del 12.06.2006 (allegato n. 3), si estendeva l'incarico per le competenze geologiche anche per le rimanenti fasi
2 e 3.
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In ossequio all'incarico ricevuto, l'odierno istante provvedeva alla trasmissione dello studio geologico in data 26.07.2006 prot. n. 2837.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2007 (allegato n.
4), il preso atto tra l'altro degli elaborati consegnati Controparte_1 dall'odierno ricorrente, rimodulava il quadro economico, sulla base del progetto presentato e, a tal fine, decideva di contrarre un mutuo con Cassa Depositi e
Prestiti per sostenere le spese occorrenti;
spese che venivano ulteriormente rimodulate e disciplinate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del
01.06.2009 (allegato n. 5).
Successivamente, il Comune richiedeva al geologo odierno Pt_1 scrivente, un'integrazione del lavoro già svolto, che serviva all'ottenimento del parere geomorfologico ex art. 13 della Legge 2.2.1974 n. 64.
Nel giugno 2010 veniva, così, trasmessa al Comune, odierna parte resistente,
l'integrazione richiesta, consistente in ulteriori studi ed indagini, che si allegano in copia al presente atto (allegato n. 6).
Tali elaborati venivano utilizzati dall'Ente, visto che anche grazie ad essi quest'ultimo otteneva il nulla-osta geomorfologico trasmesso direttamente dalla
Regione Calabria al . Controparte_1
Nel prosieguo del rapporto professionale con il detto Ente richiedeva CP_1 all'odierno geologo di aggiornare tutti gli elaborati facenti parte del primo studio geologico (ossia quello consegnato con lettera di trasmissione in data 26.07.2006 prot. n. 2837, relativo all'incarico esteso alla fase 2-3 con Determinazione n. 184 del 11.05.2006), alla nuova normativa sulle costruzioni NTC-2008: ciò, infatti, si rendeva necessario perché il doveva sanare alcuni pozzetti fognari e, per CP_1 farlo, i tecnici dovevano progettare con le sopravvenute regole NTC-2008.
Nel gennaio 2011, lo scrivente trasmetteva gli ulteriori elaborati richiesti, che si allegano in copia al presente atto (allegato n. 7).
In particolare, il geologo aveva provveduto ad aggiornare i seguenti elaborati, già in precedenza trasmessi: 1) relazione geologica 2) carta geologica 3) sezioni geologiche 4) carta delle pendenze 5) carta della propensione al dissesto 6) carta della sovrapposizione 7) sondaggi geologici 8) verifiche di stabilità.
L'ulteriore lavoro svolto dall'odierno istante veniva anch'esso utilizzato dall'Ente committente, atteso che tale sanatoria andava in istruttoria al Genio
Civile: ciò è confermato dal fatto che, in data 25.05.2011, veniva richiesto allo
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scrivente professionista la dichiarazione di responsabilità ex art. 4 comma 2
Legge Regionale 27 aprile 1998 n.7.
Terminato, in tal modo, l'incarico professionale, il , con Controparte_1 dichiarazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento in data 28.12.2012 prot. 3289, provvedeva alla liquidazione dei compensi spettanti all'odierno istante in relazione allo «studio geologico e geotecnico inerente la progettazione delle opere di cui all'oggetto, per come specificate nella parcella» (allegato n. 8).
In particolare, l'ammontare riconosciuto era pari ad € 14.250,87 (iva compresa) (somma corrispondente alla somma FONDI BILANCIO COMUNALE -
Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 01.06.2009) e riguardava solo il primo elaborato trasmesso in data 26.07.2006 prot. n. 2837: né nella parcella, infatti, né nella dichiarazione del risulta alcun accenno agli elaborati CP_1 successivi, ossia l'integrazione trasmessa nel giugno 2010 e l'aggiornamento di tutti gli elaborati trasmessi nel gennaio 2011.
A causa del mancato pagamento di qualsivoglia somma da parte del CP_1 con fax del 24.07.2015 ritualmente ricevuto dall'Ente, l'odierno scrivente si vedeva costretto ad inviare una prima richiesta di pagamento degli emolumenti allo stesso spettanti (allegato n. 9).
Nonostante ciò, l'odierno istante non riceveva alcun riscontro e, pertanto, inviava all'odierna parte resistente una pec (n.
t) in data Email_1
15.01.2018, al fine di chiedere nuovamente la corresponsione di quanto dovutogli
(allegato n. 10).
Il tuttavia, perseverava nel non provvedere ai suoi obblighi CP_1 contrattuali e, per tale motivo, il geologo inoltrava un'ulteriore pec (n.
t) il 12.02.2020 Email_2
(allegato n. 11) e, per sollecitare il pagamento dei suoi compensi professionali, ancora un'altra (n. Email_2
t) il 25.03.2020 (allegato n. 12).
[...]
Finalmente il riscontrava tali comunicazioni con missiva CP_1 dell'08.05.2020 prot. n. 1393, inviata via pec il 18.05.2020 (allegato n. 13), chiedendo all'odierno istante la trasmissione della documentazione relativa alla interruzione dei termini di prescrizione, al fine valutare la richiesta di pagamento delle competenze professionali.
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Con pec del 19.05.2020 (allegato n. 14), l'odierno esponente inoltrava quanto richiesto nella prefata missiva del CP_1
Seguiva incontro presso il dell'odierno istante, assistito Controparte_1 dal suo odierno difensore di fiducia, con il Sindaco, il tecnico Persona_2 comunale, Ing. , e il legale dell'Ente. Persona_3
Da tale riunione emergeva la volontà del di addivenire ad una CP_1 soluzione bonaria della presente vertenza per evitare il giudizio paventato dall'odierno scrivente, qualora l'Ente avesse continuato a non pagare quanto dovutogli.
A tal fine, veniva richiesto all'odierno esponente di comunicare il riepilogo delle prestazioni professionali effettuate al fine di poter valutare il quantum dovuto.
Così, con la missiva inviata via pec il 24.08.2020 (allegato n. 15), si ribadiva al anche a titolo riepilogativo, che, in relazione all'affidamento CP_1 dell'incarico di progettazione Urbanistica e di Infrastrutture, relativo ai lavori per
'Infrastrutturazione per la localizzazione di attività produttive nel Comune di ossia l'incarico esteso alla fase 2-3 con Determinazione n. 184 del CP_1
11.05.2006, il lavoro svolto dall'odierno geologo era stato costituito da:
a) studio geologico trasmesso in data 26.07.2006 prot. n. 2837, consistente nelle seguenti parti:
1) relazione geologica
2) carta geologica
3) sezioni geologiche
4) carta delle pendenze
5) carta della propensione al dissesto
6) carta della sovrapposizione
7) sondaggi geologici
8) verifiche di stabilità;
b) integrazione dello studio sub a), finalizzata all'ottenimento del parere geomorfologico – ex art. 13 della Legge 2.2.1974 n. 64, consegnata nel giugno
2010;
c) aggiornamento di tutti gli elaborati facenti parte dello studio sub a) alla nuova normativa sulle costruzioni NTC-2008, trasmessa nel gennaio 2011.
Nonostante ciò, il non riscontrava detta comunicazione e l'odierno CP_1 ricorrente si vedeva così costretto ad emettere la parcella relativa anche alla
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seconda e alla terza parte del suo incarico (ossia prestazioni professionali sub b)
e c)) e ad inviare una diffida di pagamento per la complessiva somma dovutagli mediante la pec del 29.09.2020 (allegato n. 16).
Tuttavia, anche tale missiva restava privo di riscontro da parte dell'odierno
Ente resistente e, di conseguenza, si rende indifferibile la presente azione giudiziaria per le seguenti ragioni in
DIRITTO
Il presente giudizio è finalizzato a chiedere a Codesto Tribunale di:
- accertare l'inadempimento contrattuale perpetrato dal e Controparte_1 costituito dal mancato pagamento dei compensi professionali dovuti al geologo a seguito degli incarichi conferiti al tecnico e da quest'ultimo eseguiti in Pt_1 modo puntuale (per come dimostrato in narrativa);
- dichiarare la congruità dell'importo richiesto a titolo di compensi, ovvero, nella denegata ipotesi di non condivisione dello stesso, di procedere alla relativa determinazione.
Conseguentemente, l'odierno ricorrente agisce per ottenere da Codesto
Tribunale una condanna nei confronti del suddetto Ente al pagamento dei compensi dovuti al professionista e computati nel rispetto dei valori tariffari vigenti ratione temporis.
Tali compensi risultano già parzialmente liquidati dalla prima parcella, approvata dallo stesso Ente debitore con dichiarazione a firma del Responsabile
Unico del Procedimento in data 28.12.2012 prot. 3289, in relazione allo studio geologico trasmesso in data 26.07.2006 prot. n. 2837, per un importo di €
11.777,58 (al netto dell'IVA).
Per la residua parte di compensi, relativa all'integrazione del suddetto studio, consegnata nel giugno 2010, e all'aggiornamento di tutti gli elaborati facenti parte di tale studio alla nuova normativa sulle costruzioni NTC-2008, trasmessa nel gennaio 2011, il geologo emetteva – sempre nel rispetto dei valori tariffari vigenti ratione temporis – una seconda parcella (allegato n. 17) dell'importo di €
7.078,02 (al netto dell'IVA)”.
1.1 Su tali presupposti, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia Codesto Ill.mo Tribunale, reietta ogni contraria ed eventuale domanda, azione e\o eccezione, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti:
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- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del , Controparte_1 nonché determinare quanto dovuto dalla stessa resistente in favore dell'odierno ricorrente a titolo di prestazione professionale eseguita in occasione dei lavori descritti in premessa e, per l'effetto, condannare il , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della complessiva somma di € 18.855,60, o di quella maggiore o minore stabilita da Codesto Tribunale, oltre interessi di mora dal momento della maturazione del diritto a quella dell'effettivo soddisfo;
- condannare, in ogni caso, l'odierno Ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, ex D.M. n. 55/2014 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
2. In data 7 Maggio 2021 si è costituito il resistente , Controparte_1 eccependo:
“1)-PRESCRIZIONE DELLA PRETESA
Preliminarmente si eccepisce la prescrizione del diritto di credito di cui alla pretesa del ricorrente dott. GE . Parte_1
Dai fatti incontrovertibilmente descritti sia dal punto di vista sostanziale che temporale emerge che lo studio geologico è stato trasmesso al comune di CP_1 in data 26/7/2006 e assunto al protocollo dello stesso Ente al n° 2837.
L'unicità della prescrizione fa sì che il termine di prescrizione relativo al diritto al compenso, decorra dal giorno in cui è stato espletato l'incarico, e non dal compimento di ogni singola operazione professionale che rientra nel contratto.
Ciò rilevato non risulta alcun valido atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale previsto dalla legge e nei termini.
Inoltre, parte ricorrente, ai fini della liquidazione, non ha provveduto, a tutt'oggi, ad inviare la relativa fattura per, eventualmente, consentire l'avvio del procedimento amministrativo di liquidazione, non effettuando, pertanto esplicita richiesta e quantificazione delle spettanze, per le quali non risulta formalizzato il relativo e necessario impegno di spesa.
Il disciplinare d'incarico, infatti, stabiliva che 'il compenso pattuito sarà liquidato su presentazione di regolare fattura da parte del professionista incaricato'.
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È da precisare che, contrariamente a quanto dichiarato con l'atto introduttivo del giudizio, dal ricorrente, nessuna liquidazione dei compensi è avvenuta, poiché non solo non è stata presentata, a tutt'oggi, la necessaria fattura, ma nello stesso tempo non risulta essere stato formalizzato alcun atto amministrativo idoneo alla liquidazione dei compensi professionali.
LA DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL
28/12/2012 PROTOCOLLO 3289.
La suddetta dichiarazione è considerata dal ricorrente quale atto di liquidazione dei compensi e, inoltre, interruttivo della prescrizione in quanto atto valido a riconoscere il debito.
Gli Enti locali, esternano la propria volontà mediante atti amministrativi tipici che si individuano nelle deliberazioni per ciò che concerne la parte più propriamente d'indirizzo e nelle determinazioni dei funzionari responsabili relativamente alle fasi esecutive.
In nessun caso il Funzionario può esprimere atti impegnativi per l'Ente o manifestanti la volontà, né lo stesso, al di fuori delle proprie competenze può determinare situazioni giuridiche mediante atti che sia formalmente che sostanzialmente non possono essere considerati provvedimenti di schemi e procedimenti amministrativi tipici.
L'atto del 28/12/2012, pertanto, sia formalmente che sostanzialmente è solo una dichiarazione personale del Responsabile del Procedimento, che, pertanto, assume rilievo solo ed esclusivamente in tema di un'eventuale responsabilità diretta e che in ogni caso non impegna in nessun caso l'Ente, né nei confronti di quest'ultimo ha valenza di atto interruttivo di qualsivoglia termine prescrizionale.
2)- QUANTIFICAZIONE DELLA PRETESA
L'incarico professionale di che trattasi è stato conferito in forma collegiale a tre professionisti, tra i quali il ricorrente dott. GE per Parte_1 quanto di competenza.
L'art. 6 del disciplinare d'incarico in ogni caso ha previsto un onorario per lo studio e la compilazione del progetto, necessariamente prevedendo delle fasi tra le quali quella della progettazione comprendeva lo studio di fattibilità ove è necessario il supporto del geologo. I compensi predeterminati per lo studio di fattibilità sono stati esplicitamente indicati nel disciplinare stesso e collegialmente determinati in € 2.065,83.
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La determinazione n°184 dell'11/5/2006, infatti, è solo confermativa dell'incarico originario e ciò evidente allorquando la stessa testualmente indica:
'visto che la fase 1 stesura dello studio di fattibilità tecnico-economica che permetta di pubblicare il bando per l'individuazione dei soggetti interessati all'acquisto delle aree disponibili nel P.I.P. l'approvazione del Parte_2 progetto preliminare…….Considerato che è necessario procedere con l'avvio della fase 2………Considerato che i lavori di infrastrutturazione da realizzare prevedono, fra l'altro, la redazione di un piano urbanistico particolareggiato, e che i restanti progettisti incaricati geom. e geologo non Controparte_2 Parte_1 hanno competenze di legge nel campo della pianificazione urbanistica si rende necessario…..'.
Il testo inequivocabilmente individua nell'approvazione del progetto preliminare la conclusione nella fase 1 dell'attività di competenza dell'odierno ricorrente.
Tutti gli atti relativi alla determinazione delle competenze tecniche, alla rimodulazione del quadro economico e a quant'altro relativo ai c.d. oneri di cui all'art. 18 della Legge 11.2.1994, n. 109 e smi, sono stati quantificati in forma unica senza alcuna specificazione relativamente alle singole spettanze.
Nella dichiarazione personale del 28/12/2012 alla quale risulta allegato un preventivo per l'importo di € 14.250,87, non è specificata alcuna fonte d'impegno di spesa né gli atti amministrativi da cui nasce il credito e quel credito, né alcun atto di liquidazione, limitandosi il Responsabile del procedimento alla sola indicazione dell'atto d'incarico dell'11/5/2006.
E' da rilevare, inoltre, che lo stesso Responsabile del procedimento, da cui, eventualmente, il ricorrente avrebbe dovuto richiedere di essere garantito, antecedentemente alla formalizzazione della suddetta dichiarazione, con proprie determine n°225 del 7/9/2012 e 226 del 7/9/2012, dava corso in favore degli altri titolari dell'incarico collegiale Ing. Parte_3
che avevano presentato regolare fattura, alla liquidazione e pagamento,
[...] per ciascuno, della somma di € 11.116,50 indicando nel quadro economico come
'competenze tecniche complessive' e nello stesso tempo procedendo anche alla definizione della liquidazione degli oneri di cui all'art. 92 comma 5 DLgs
n°163/2006.
Si ribadisce che la suddetta liquidazione è avvenuta antecedentemente alla dichiarazione prot. 3289 del 28/12/2012.
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Quello che appare incomprensibile in tutta la vicenda è la mancata tutela oltre alla mancata richiesta delle spettanze, da parte del dott. GE Parte_1
, fino ad oggi e ancor prima del 2018, e cioè in costanza di servizio del
[...]
Responsabile del procedimento Arch. e in costanza di mandato Controparte_3 dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico e che nel corso degli anni si sono avvalsi della collaborazione e dell'attività del ricorrente tanto che già nel 2011 e
2012 lo stesso è stato destinatario di altri incarichi e liquidazioni di compensi, per altre attività progettuali.
3)-DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ENTE
L'atto amministrativo d'incarico, per il ricorrente si configura in quello originario di cui alla determina 186 del 24/4/2005.
Non risultano, al comune di , ulteriori atti amministrativi conferenti CP_1 ulteriori incarichi o estensione di quello originario, la cui attività professionale si
è conclusa alla data del 26/7/2006 con la trasmissione dello studio geologico.
Del resto lo stesso ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio specifica che: 'successivamente il comune richiedeva al geologo odierno Pt_1 scrivente un'integrazione del lavoro già svolto, che serviva all'ottenimento del parere geomorfologico ex art. 13 L. 2/2/1974 n°64'.
Specificando, ancora una volta che i lavori sono stati dichiarati ultimati in data
16/5/2009, non risulta individuata, dallo stesso ricorrente, l'origine ed il provvedimento che ha richiesto e conferito l'incarico per questa prestazione, né risultano, anche per questa ulteriore pretesa attività, la formalizzazione di atti che avrebbero impegnato l'Ente e consentito l'avvio del procedimento amministrativo per l'impegno di spesa.
L'amministrazione comunale, non ha adottato alcuna formale deliberazione in tal senso per cui vi è, per la stessa, una totale estraneità all'impegno contrattuale e di conseguenza la responsabilità diretta del funzionario e/o amministratore che ha richiesto la prestazione.
'L'incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile, comporta l'instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione.
Non risulterebbe esperibile nei confronti dell'ente, l'azione di ingiustificato arricchimento ex articolo 2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà,
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(Cass. Sez. VI Ordinanza n. 11036 del 9 maggio 2018 – conf. Ordinanza del 23 settembre 2020 n. 19958
La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5138 del 3 settembre
2018, è intervenuta, inoltre, per confermare un orientamento consolidato che richiede la forma scritta, quale adempimento necessario per far sorgere il vincolo negoziale tra il soggetto pubblico e il privato professionista: in mancanza non si perfeziona il rapporto obbligatorio.
Sulla validità ad impegnare l'Ente e sulla eventuale responsabilità del funzionario che ha redatto la dichiarazione protocollo 3289 del 28/12/2012, si sono già evidenziati tutti gli elementi giuridici che ne escludono sostanzialmente e formalmente i canoni dell'atto amministrativo a mezzo del quale l'Ente esterna la propria volontà e ciò anche per incompetenza funzionale del funzionario che l'ha redatta.
La mancanza di atto scritto ai fini dell'incarico della ulteriore pretesa prestazione e dalla conseguente impossibilità ad attivare il procedimento necessario e consequenziale dell'impegno di spesa, esonera l'Ente resistente dalla legittimazione passiva determinando in capo al ricorrente azione diretta nei confronti del funzionario e/o amministratore che ha richiesto la prestazione”.
2.1 Il resistente ha quindi chiesto al Tribunale adìto di voler CP_1
“disporre il mutamento del rito da sommario ex art. 702 bis e seguenti in rito ordinario e accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1)- Preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
per le ragioni e nei termini esposti in parte motiva. CP_1
2)- Sempre in via preliminare dichiarare estinta per intervenuta prescrizione, la pretesa azionata dal ricorrente geologo . Parte_1
3)- Nel merito e senza rinuncia alcuna alle precedenti richieste rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e diritto dichiarando non dovute le somme richieste.
4)- Condannare il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze”.
3. Con ordinanza a verbale del 19 Maggio 2021 il Tribunale, “rilevato che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria”, ha rinviato la causa all'udienza del 30 Giugno 2021, ore 9:30, per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c.
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3. Esperita l'attività istruttoria attraverso la rituale produzione documentale delle parti, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c., il Tribunale ha fissato l'udienza del
26 Marzo 2025, ore 9:30, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine fino al 19 Febbraio
2025 per note conclusive.
4. Dopo un differimento interlocutorio, all'udienza del 23 Aprile 2025 - rimodulato lo schema decisionale per esigenze organizzative – il Tribunale ha assegnato la causa in decisione senza concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis, avendovi le parti espressamente rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni.
DIRITTO
I
Sulla domanda di condanna del “al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 18.855,60 per compensi professionali o di quella maggiore o minore stabilita da Codesto Tribunale”.
A
“Tali compensi risultano già parzialmente liquidati dalla prima parcella, approvata dallo stesso Ente debitore con dichiarazione a firma del Responsabile
Unico del Procedimento in data 28.12.2012 prot. 3289, in relazione allo studio geologico trasmesso in data 26.07.2006 prot. n. 2837, per un importo di €
11.777,58 (al netto dell'IVA)” [v. “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”, p. 7 ut supra integralmente riportato nel FATTO sub 1, p. 6]
B
“Per la residua parte di compensi, relativa all'integrazione del suddetto studio, consegnata nel giugno 2010, e all'aggiornamento di tutti gli elaborati facenti parte di tale studio alla nuova normativa sulle costruzioni NTC-2008, trasmessa nel gennaio 2011, il geologo emetteva – sempre nel rispetto dei valori tariffari vigenti ratione temporis – una seconda parcella (allegato n. 17) dell'importo di € 7.078,02 (al netto dell'IVA)” [v. “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”, p.
7 ut supra integralmente riportato nel FATTO sub 1, p. 6]
C
Condanna alla somma maggiore o minore stabilita dal Tribunale [v. “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”, p. 8 ut supra integralmente riportato nel FATTO sub 1, p. 7]
12 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
La domanda è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei termini e per i motivi infra esposti. I.1 Quadro normativo
Art. 2697 c.c. [“Onere della prova”], comma 1:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Art. 1988 c.c. [“Promessa di pagamento e ricognizione di debito”]:
“La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Art. 191 [“Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese”] del D.lgs. n. 267/2000 [“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
(c.d. ], commi 1 e 4: CP_4
“Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati” (comma 1);
“Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni” (comma 4).
13 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
Art. 23 (“Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio), comma 5,
L. 27 Dicembre 2002, n. 289 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)]:
“I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti”.
Art. 2934 c.c. [“Estinzione dei diritti”], comma 1:
“La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Art. 2935 c.c. [“Decorrenza della prescrizione”]:
“Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.
Art. 2946 c.c. [“Prescrizione ordinaria”]:
“Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Art. 2956 c.c. [“Prescrizione di tre anni”], comma 2:
“Si prescrive in tre anni il diritto:
[…]
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”.
I.2 Quadro ermeneutico a) “L'art. 2697 c.c. nel primo comma, impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata” (Cass. civ. n. 7026/2001).
b) “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento (oltre che per la risoluzione contrattuale ovvero per il risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (Cass. 23 settembre 2016, n.
14 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
18705; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3373; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n.
13533)” (Cass. civ. 25584/2018, in motivazione. Conf. Cass. civ., nn. 2387/2004,
8615/2006, 15677/2009, 15659/2011, 20113/2013, 826/2015 e 292/2016,
23759/2016).
c) “Costituisce principio generale fondamentale della materia delle obbligazioni, evincibile dal sistema normativo (e, in particolare, dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440), che la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire per iscritto), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio.
La regola della forma scritta ad substantiam è, infatti, strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbìtri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale (art. 97 Cost.).
Dalla regola per cui, gli atti negoziali della P.A. devono constare di manifestazioni formali di volontà, la giurisprudenza ha poi correttamente dedotto che essi non sono surrogabili con comportamenti concludenti, non possono cioè esternarsi in forma implicita o attraverso condotte meramente attuative” (Cass. civ. n. 8000/2010, in motivazione. Conf. nn. 15296/2007 e 22537/2007, ivi richiamate, nonché Cass. civ. n. 27910/2018).
d) “In tema di contratti della P.A., il contratto d'opera professionale deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, dall'organo rappresentativo dell'ente (Cass. n. 1167 del 2013). Infatti, il contratto d'opera professionale con la P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, deve rivestire, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ex artt. 16 e 17, la forma scritta ad substantiam, che
è strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, ed agevola l'espletamento della funzione di controllo;
esso, pertanto, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario
15 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo, altresì, escludersene la possibilità di conclusione tramite corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente. (Cass. n. 24679 del 2013; cfr. anche Cass. n.
21477 del 2013)” (Cass. civ. n. 27910/2018, citata).
e) “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs.
n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” (Cass. civ. n. 33768/2019.
Conf. Cass. civ. nn. 15410/2018, 6919/2019, 33768/2019, 9364/2023 e
13159/2024).
f) “La ricognizione di debito, di cui all'art. 1988 c.c., ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell'atto cui si riferisce il riconoscimento […]. Vi è, inoltre, necessità di un'idonea manifestazione di volontà ricognitiva del debito adottata nelle forme di legge, potendo l'amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite e con assoggettamento dell'atto al riscontro di legittimità della Corte dei conti (Cass. n. 1834 del 21/6/1974), ciò perché la disciplina civilistica dettata dall'art. 1988 c.c. è applicabile agli atti della P.A. nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e l'efficacia (Cass. n. 8643 del
29/05/2003; Cass. n. 25435 del 06/12/2007). […]
In proposito, va rimarcato che, come già affermato da questa Corte, ove l'atto ricognitivo del debito provenga da una pubblica amministrazione lo stesso richiede la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita né attraverso la confessione, né mediante la testimonianza (Cass. n. 25435 del 6/12/2007). […]
Vi è, inoltre, necessità di un'idonea manifestazione di volontà ricognitiva del debito adottata nelle forme di legge, potendo l'amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite e con assoggettamento dell'atto al riscontro di legittimità della Corte dei conti (Cass. n. 1834 del 21/6/1974), ciò perché la disciplina
16 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
civilistica dettata dall'art. 1988 c.c. è applicabile agli atti della P.A. nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e l'efficacia
(Cass. n. 8643 del 29/05/2003; Cass. n. 25435 del 06/12/2007).
In tema, assume decisivo rilievo la L. n. 289 del 2002, art. 23, comma 5
(legge finanziaria 2003) che prevede l'obbligo delle Amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, 'di trasmettere i provvedimenti di riconoscimento di debito agli organi di controllo e alla Procura della Corte dei Conti'. […]
Ne consegue che, l'adempimento della trasmissione dell'atto scritto di ricognizione di debito alla Procura regionale della Corte dei Conti, prescritto dalla
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 23, comma 5, per le pubbliche amministrazioni nei casi ivi disciplinati, integra un requisito formale e procedimentale della ricognizione di debito che ne condiziona la validità e l'efficacia e di cui va tratta necessaria evidenza dal documento stesso, in quanto vincolato alla forma scritta, sia in ordine alla previsione dell'invio alla competente Procura regionale della
Corte dei Conti, sia in ordine al tempestivo adempimento dell'onere stesso” […]
Va osservato, in proposito, richiamando i principi prima enunciati…che l'adempimento dell'onere di trasmissione della ricognizione di debito ex art. 23, comma 5, cit., deve trovare evidenza nell'atto ricognitivo stesso, vincolato alla forma scritta ad substantiam;
che, in mancanza di tale evidenza, la ricognizione risulta inefficace” (Cass. civ. 2091/2022, in motivazione. Conf. Corte dei conti
Veneto nn. 278/2024 e 20/2025).
g) La disciplina dettata dall'art. 1988 c.c. (secondo cui la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, la quale si presume fino a prova contraria) è applicabile anche agli atti della pubblica amministrazione, nel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e l'efficacia (cfr. Cass., sez. 3, sentenza n. 8643 del
29/05/2003; Cass., sez. 2, sentenza n. 1188 del 25/02/1982). La ricognizione di debito, tuttavia, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto l'effetto confermativo di un preesistente rapporto obbligatorio, comportando una relevatio ab onere probandi che dispensa colui a cui favore è fatta dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione di
17 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
debito, ove venga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido e si è estinto (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 11021 del
25/05/2005)” (Cass. civ. n. 15303/2022 in motivazione. Conf., oltre alle decisioni ivi richiamate, Cass. civ. nn. 7262/2006, 18259/2006, 17423/2007 e
1332/2009).
h) “[…] la presunzione di pagamento prevista dagli artt. 2954, 2955 e 2956
c.c., va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto. Di conseguenza esula dalla previsione della norma di cui all'art. 2956 c.c., n. 2, il credito verso un Comune nascente da contratto scritto, atteso che detto ente, a norma del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, artt. 324
e 325, può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento” (Cass. civ. n. 41774/2021 in motivazione. Conf. nn. 244/1971 e 1304/1995, ivi richiamate, nonché nn.
11145/2012, 9930/2014 e 34710/2024).
i) “[…] l'interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere
'in una richiesta o intimazione' (atti fenomenologicamente riconducibili all'istituto della costituzione in mora), ma deve piuttosto emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente,
l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943 c.c., comma 4, in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c.” (Cass. civ. n. 15766/2006 in motivazione. Conf. nn. 1166/2018 e
24913/2022).
I.3 Merito
“A”
Sulla richiesta di pagamento della somma di “€ 11.777,58 (al netto dell'IVA)”
“Tali compensi risultano già parzialmente liquidati dalla prima parcella, approvata dallo stesso Ente debitore con dichiarazione a firma del Responsabile
Unico del Procedimento in data 28.12.2012 prot. 3289, in relazione allo studio geologico trasmesso in data 26.07.2006 prot. n. 2837, per un importo di €
11.777,58 (al netto dell'IVA)” [v. “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”, p. 7 ut supra integralmente riportato nel FATTO sub 1, p. 6]
18 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
Il primo capo di domanda non può essere accolto.
Il ricorrente ritiene infatti, infondatamente, che il suo diritto di credito nei confronti del , “per un importo di € 11.777,58 (al netto Controparte_1 dell'IVA)”, sia stato dallo stesso Ente liquidato (rectius, riconosciuto) mediante la
“dichiarazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento in data
28.12.2012 prot. 3289” [v. “Liquidazione compensi 28.12.2012 prot. 3289” (all. n. 8 al “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”) di seguito trascritta e riprodotta in immagine:
“Oggetto: Lavori per 'infrastrutturazione per la localizzazione di attività produttive nel Comune di CP_1
– P.I.T. n. 20 Aspromonte, misura 4.2 azione a). CODICE CUP: Controparte_5 H97J060000500006; Il sottoscritto arch. , nato a [...] il [...], domiciliato Controparte_3 per la carica in alla Piazza Francesco d'Agostino, n. 1, nella qualità di Responsabile Unico CP_1 del Procedimento, in relazione alla progettazione delle opere riportate all'oggetto, Visto la determinazione del Responsabile del Servizio Unico – Area Tecnica n. 186 del 20.04.2005 per come modificata e con la determinazione del Responsabile del Servizio Unico – Area Tecnica n. 184 del 11.05.2006, con la quale veniva affidato incarico professionale per la redazione della progettazione urbanistica e di infrastrutture in oggetto, limitandolo alla stesura del solo piano urbanistico, all'ing. da OL (RC), al geom. da ON Controparte_6 Controparte_2 (RC) a al geologo da San GI TO (RC), ognuno per le proprie Parte_1 competenze;
Visto il progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Unico
- Area Tecnica n. 456 del 29.12.2007, il cui quadro economico prevede, oneri per complessivi € 14.250,87 I.V.A. e come per legge inclusi;
CP_7 con la presente dichiara che le spettanze dovute da questo Ente, in relazione all'onorario per competenze tecniche per la redazione dello studio geologico e geotecnico inerente la progettazione delle opere di cui all'oggetto, per come specificate nella parcella per competenze accettata, controfirmata e allegata alla presente, al geologo incaricato, dott. , da San GI TO (RC), Parte_1 ammontano a complessivi € 14.250,87 (euro quattordicimiladuecentocinquanta) I.V.A. e
, come per legge inclusi. CP_7 Il sottoscritto ai sensi del D. Lgs. 196/2003 accorda il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. Serrata, lì 28.12.2012”.
19 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
Su questa linea pretensiva, però, il ricorrente non ha tenuto conto della manifesta inidoneità di siffatta dichiarazione a costituire, ex art. 1988 c.c., un valido riconoscimento di debito vincolante per la P.A., per difetto dei requisiti formali e procedimentali che, per la giurisprudenza riportata sub I.2 [v. amplius sub f)], ne condizionano la validità ed efficacia, ossia: provenienza dell'atto da un soggetto dotato di poteri dispositivi del diritto a cui si riferisce, sua adozione nelle forme di legge, trasmissione “agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti” (ex art. 23, comma 5, L. 27.12.2002, n. 289) e attestazione di tale adempimento nello stesso atto ricognitivo a pena d'invalidità
[v. amplius, art. 23, c. 5, L. n. 289/2002 sub I.1 (testo) e sub I.2 lett. f) (giurisprudenza)].
Disattendendo i suindicati principi – e in particolare quello secondo cui la ricognizione di debito non rappresenta un'autonoma fonte di obbligazione ma conferma la sussistenza di un rapporto obbligatorio preesistente - il R.U.P. Arch.
ha omesso d'indicare le uniche fonti di prova idonee a dimostrare Controparte_8 con certezza l'esistenza del rapporto obbligatorio oggetto della sua dichiarazione
– “dalla cui esistenza e validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale – ossia: il contratto d'incarico professionale in forma scritta ed il relativo impegno contabile. Si è limitato a richiamare, invece, solo due documenti [a) determinazione del Responsabile del Servizio Unico – Area Tecnica n. 186 del 20.04.2005 per come modificata e con la determinazione del Responsabile del Servizio Unico – Area Tecnica n. 184 del 11.05.2006, con la quale veniva affidato incarico professionale per la redazione della progettazione urbanistica e di infrastrutture in oggetto, limitandolo alla stesura del solo piano urbanistico, all'ing.
[...]
da OL (RC), al geom. da ON (RC) a al geologo CP_6 Controparte_2 Parte_1
da San GI TO (RC), ognuno per le proprie competenze;
b) progetto esecutivo
[...] approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Unico - Area Tecnica n. 456 del
20 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
29.12.2007, il cui quadro economico prevede, oneri per complessivi € 14.250,87 I.V.A. e CP_7 come per legge inclusi] di per sé irrilevanti ed essenzialmente incapaci di far assurgere tale dichiarazione al rango di “idonea manifestazione di volontà ricognitiva del debito adottata nelle forme di legge”. Oltre a ciò, preme aggiungere, l'arch.
ha trascurato di compiere un attività assolutamente necessaria per CP_3 imprimere alla sua dichiarazione il suggello della “validità ed efficacia” omettendo di trasmettere il relativo atto “agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti” (ex art. 23, comma 5, L. 27.12.2002, n. 289), come inequivocabilmente dimostrato dal fatto che, nell'atto in questione, non c'è alcuna
“evidenza” (“attestazione”) di tale “adempimento” che, per la consolidata giurisprudenza riportata sub I.2 [v. amplius sub I.2 lett. f)], “integra un requisito formale e procedimentale della ricognizione di debito che ne condiziona la validità
e l'efficacia” e “deve trovare evidenza nell'atto ricognitivo stesso, vincolato alla forma scritta ad substantiam”, con la conseguenza “che in mancanza di tale evidenza la ricognizione risulta inefficace”.
Il primo capo di domanda non è stato dunque provato e non merita pertanto d'essere accolto.
A tal proposito, nessuna rilevanza integrativa di tale carenza probatoria potrebbe ragionevolmente riconoscersi all'assunto del ricorrente per il quale
“l'ammontare riconosciuto era pari ad € 14.250,87 (iva compresa) (somma corrispondente alla somma FONDI BILANCIO COMUNALE - Deliberazione della
Giunta Comunale n. 61 del 01.06.2009)” [v. “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”, p. 4, e
“Note conclusive” depositate il 17 Febbraio 2025, p. 4] in quanto:
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del del 1° Giugno 2009 [v.
“Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 01.06.2009” (all. n. 5 al “Ricorso ex artt. 702 bis e ss.
c.p.c.”), sotto riprodotta in immagine nelle parti d'interesse] non è significativamente richiamata nella suddetta dichiarazione del R.U.P. Arch. e, Controparte_8 quindi, non potrebbe mai esser considerata alla stregua di “requisito formale e procedimentale” suscettibile di rendere la stessa dichiarazione “idonea manifestazione di volontà ricognitiva del debito adottata nelle forme di legge”;
la predetta Deliberazione ha inoltre un contenuto generico e meramente programmatico, visto e considerato che non specifica e/o liquida gli importi spettanti ai ciascuno dei tre professionisti incaricati ma si limita a rimodulare il quadro economico di cui al progetto approvato precisando che lo stesso trova la copertura finanziaria in parte nei fondi del P.I.T. (€ 256.000,00) e in parte nei
21 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
fondi comunali (€ 90.080,27 di cui € 75.830,00 derivanti dal mutuo da contrarre con la CC.D.P. ed € 14.250,87 derivanti da fondi del bilancio comunale);
se a ciascuno dei tre professionisti incaricati fosse spettata la somma di €
14.250,87 (iva compresa), la suindicata Deliberazione avrebbe stanziato €
42.752,61 (€ 14.250,87 x 3) per competenze tecniche, i.v.a., C.N.P.A.I. e oneri e non, come ha invece fatto, di € 40.220,87 [di cui € 25.970,00 (€ 22.260,00 +
€ 3.710,00) a carico del P.I.T. ed € 14.250,87 (€ 11.875,73 + € 2.375,14) a carico del bilancio comunale];
il ha liquidato sia al Geom. , sia all'Ing. Controparte_1 Controparte_2
, “per competenze tecniche per la redazione del progetto Parte_3 preliminare, definitivo ed esecutivo, e per la sicurezza in fase di progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, per la direzione dei lavori e per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”, la somma di “€ 11.116,50, C.I.P.A.G.
4% e I.V.A. 20% incluse” [v. “Determinazione n° 225 del 7/9/2012” e “Determinazione n° 226 del 7/9/2012” allegate alla “Memoria di costituzione”] e, di conseguenza,, una somma non solo inferiore a quella di € 14.250,87 richiesta dal ricorrente per il solo “studio geologico” ma anche totalmente diversa da quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 1° Giugno 2009;
la somma di € 14.250,87 posta a carico del bilancio comunale costituisce il risultato della sommatoria di € 11.875,73 [per “competenze tecniche e
C.N.P.A.I.”] ed € 2.375,14 [“IVA su competenze tecniche”] e non della sommatoria richiamata dal ricorrente nella sua “parcella” [v. “preventivo” in
“Liquidazione compensi 28.12.2012 prot. 3289” (all. n. 8 al “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”), p. 2 del relativo file, sotto riprodotta in immagine] di € 11.546,00 [per “onorario”)], € 230,93
[per contributo previdenziale (art. 8 D.lgs.103/96) 2%] ed € 2.473,29 [per “IVA
21%”]: ergo, si tratta di voci economiche recisamente inassimilabili tra di loro.
22 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
“B”
Sulla richiesta di pagamento della somma di “€ 7.078,02 (al netto dell'IVA)”
“La residua parte di compensi, relativa all'integrazione del suddetto studio, consegnata nel giugno 2010, e all'aggiornamento di tutti gli elaborati facenti parte di tale studio alla nuova normativa sulle costruzioni NTC-2008, trasmessa nel gennaio 2011, il geologo emetteva – sempre nel rispetto dei valori tariffari vigenti ratione temporis – una seconda parcella (allegato n. 17) dell'importo di
23 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
€ 7.078,02 (al netto dell'IVA)” [v. “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”, p. 7 ut supra integralmente riportato nel FATTO sub 1, p. 6]
Anche il secondo capo di domanda non merita accoglimento.
Il ricorrente non ha infatti provato l'esistenza del “titolo” del proprio credito per non aver prodotto alcun atto negoziale suscettibile di spiegare effetti giuridici obbligatori nei confronti del resistente in ossequio al disposto dell'art. CP_1
191 T.U.E.L. [v. amplius sub I.1] e della pacifica giurisprudenza di legittimità richiamata sub I.2 [v. amplius sub I.2 lett. b), c), d)].
Il Tribunale ritiene, sul punto, di non poter condividere il dedotto ricorsuale secondo cui gli elaborati asseritamente trasmessi al resistente Controparte_1
“Nel giugno 2010” e “Nel gennaio 2011” [v. “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”, p. 3, e
“Note conclusive” depositate il 17 Febbraio 2025, p. 3] – dei quali non v'è nemmeno prova della data precisa d'inoltro o dell'avvenuta accettazione da parte del resistente, non essendo stato indicato il relativo numero di protocollo né apposta un'attestazione di deposito – costituiscano un'”integrazione” e un
“aggiornamento” dello “studio geologico” trasmesso il 26 Luglio 2006 e, quindi, siano espressione dell'”incarico esteso alla fase 2-3 con Determinazione n. 184 del 11.05.2006” [v. “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”, pp. 5-6, e “Note conclusive” depositate il 17 Febbraio 2025, pp. 3 e 6]. Ciò in quanto:
dagli atti di causa risulta acclarato che “in data 16/05/2009, sono stati dichiarati ultimati, dai direttori dei lavori, i lavori, entro il termine ultimo Cont fissato dal Calabria alla data del 30/06/2009” [v. “Determinazione n° 225 del
7/9/2012”, p. 2 del relativo file, e “Determinazione n° 226 del 7/9/2012” allegate alla “Memoria di costituzione”, p. 2 del relativo file] sicché non residuavano più attività da svolgere in relazione a quello specifico progetto tali da giustificare l'esecuzione, “Nel giugno
2010” e “Nel gennaio 2011”, di una ”integrazione” e di un “aggiornamento” dello
“studio geologico” de quo;
se il ricorrente avesse davvero svolto ulteriori attività in adempimento della
Determinazione n. 186 del 20 Aprile 2005 e della Determinazione n. 184 del dell'11 Maggio 2006 le avrebbe sicuramente inserite nella “parcella” che ha consegnato al il 28 Dicembre 2012 [v. “preventivo” in “Liquidazione Controparte_1
compensi 28.12.2012 prot. 3289” (all. n. 8 al “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”), p. 2 del relativo file]. A ciò si aggiunga che:
24 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
nessuna efficacia probatoria – anche a livello presuntivo ex art. 2729 c.c.
– può riconoscersi agli elaborati redatti dal ricorrente [v. “Integrazione elaborati del giugno 2010 (quattro documenti)” e “Aggiornamento elaborati gennaio 2011 (otto documenti)
(allegati nn. 6 e 7 al “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”)] per l'evidente ragione ch'essi non contengono alcun riferimento alla fonte contrattuale dell'incarico eseguito;
l'asserita utilizzazione, da parte del resistente, dei suddetti CP_1 elaborati [v. “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”, p. 4, e “Note conclusive” depositate il 17 Febbraio
2025, pp. 3-4] non può ritenersi da sola sufficiente a dimostrare l'avvenuta stipulazione di un valido contratto in quanto, per ius receptum, “gli atti negoziali della P.A. devono constare di manifestazioni formali di volontà” che “non sono surrogabili con comportamenti concludenti, non possono cioè esternarsi in forma implicita o attraverso condotte meramente attuative” [v. amplius sub I.2 lett. c)].
Anche il secondo capo di domanda va pertanto rigettato.
“C”
Sulla richiesta di condanna del al pagamento della Controparte_1 somma maggiore o minore stabilita dal Tribunale.
Il terzo capo di domanda può essere invece accolto limitatamente al credito di € 2.065,83.
C.1 I chiari esiti istruttori hanno consentito infatti di accertare che:
❖ con Determinazione n. 186 del 20 Aprile 2005 - avente per oggetto l'”Affidamento Incarico Progettazione Urbanistica e di Infrastrutture, relativo ai lavori per 'Infrastrutturazione per la localizzazione di attività produttive nel
Comune di [v. “Determinazione n. 186 del 20.04.2005” (all. n. 1 al “Ricorso ex artt. 702 CP_1 bis e ss. c.p.c.”), pp. 2 e 8 del relativo file sotto riprodotte in immagine nelle parti d'interesse] – il
Responsabile del Servizio Unico/Area Tecnica del , Dott.ssa Controparte_1
ha deliberato di “affidare, congiuntamente ed ognuno per le CP_9 proprie competenze, all'arch. , nato a [...], il Persona_1
16.10.1955, residente in [...] traversa n. 18, regolarmente iscritto all'albo professionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria al n. 888, al geom.
, nato a [...], il10.05.1964, residente in [...], regolarmente iscritto all'albo professionale dei Geometri della Provincia di Reggio Calabria al n. 1828, e al geologo , Parte_1 nato a [...] il [...], residente a [...], regolarmente iscritto all'albo professionale dei Geologi della
25 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
Calabria al n. 659, l'incarico per la redazione del Piano per gli Insediamenti
Produttivi, secondo l'articolazione svolta in premessa, e in questa fase limitatamente alla redazione del Piano Urbanistico, nel rispetto di quanto al disciplinare d'incarico”
❖ nel “Disciplinare di incarico progettazione urbanistica, relativo alla redazione del 'Piano Insediamenti produttivi'” - accettato dai suddetti professionisti ed approvato con la suindicata Determinazione n. 186 del 20
Aprile 2005 [v. “Disciplinare di incarico progettazione urbanistica, relativo alla redazione del
'Piano Insediamenti produttivi'” in “Determinazione n. 186 del 20.04.2005” (all. n. 1 al “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”), pp.
4-5 del relativo file sotto riprodotte in immagine nelle parti d'interesse]
- è previsto quanto segue:
Art. 3: “I progettisti si impegnano a consegnare all'Amministrazione
Comunale il progetto urbanistico secondo le modalità seguito riportate:
1a fase stesura dello studio di fattibilità tecnico-economica che permetta di pubblicare bando pubblico per l'individuazione dei soggetti interessati all'acquisto delle aree disponibili nel P.
1.P.;
2a fase redazione del piano urbanistico, P.I.P.;
3a fase redazione del progetto di urbanizzazione dell'area, anche per lotti funzionali, per giungere alla cessione delle aree.
Il progetto urbanistico, nel rispetto della fase di progettazione a cui si riferisce, dovrà contenere tutti gli elaborati necessari per la sua definitiva approvazione da parte degli organi competenti”;
Art. 6: “L'onorario per lo studio e la compilazione del progetto, intendendosi l'incarico affidato dall'Amministrazione in forma collegiale e limitamente alle singole competenze professionali, si intende da
26 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
corrispondere nel rispetto delle modalità di seguito riportate: 1) fase di progettazione urbanistica: concordato tra le parti in maniera forfettaria, prevedendo: a) studio di fattibilità, la somma di € 2.065,83 (euro duemilasessantacinque/83); b) redazione del piano urbanistico, P.I.P., piano particolareggiato e di lottizzazione, comprensivo di frazionamenti delle aree, piano parcellare di esproprio, aggiornamento cartografico, calcolo aree e preventivo sommario di spesa, la somma di € 10.329,14 (euro diecimilatrecentocentinove/14); c) progettazione delle infrastrutture, sarà determinato in sede di affidamento dell'incarico professionale e comunque sarà determinato in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di incarico professionali di progettazione. Tutti gli importi si intendono comprensivi di contributo integrativo, 2%, I.V.A. 20%, e spese accessorie”.
Art. 7: “Gli onorari, contenuti nei limiti di tariffa, e calcolati come all'art. 6, verranno corrisposti, senza maggiorazione per incarichi parziali, in maniera forfettaria per la fase di progettazione urbanistica (fasi 1) e 2) e sulla base di apposita parcella, redatta in conformità delle norme di cui al presente disciplinare, entro giorni sessanta dalla data di finanziamento del progetto in tutte le sue fasi di articolazione, limitatamente alla fase 3).
Qualora, invece, l'opera non dovesse essere finanziata, o ritenuta non economicamente attuabile da parte dell'Amministrazione dopo la pubblicazione dello studio di fattibilità economica di cui alla 1a fase, sarà riconosciuta ai professionisti la somma di € 1.000,00 da reperirsi con apposito impegno di spesa sul capitolo del bilancio comunale destinato agli incarichi di progettazione a titolo di risarcimento delle spese sostenute”
27 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
❖ con Determinazione n. 184 del dell'11 Maggio 2006 - avente per oggetto “Lavori per 'Infrastrutturazione per la localizzazione di attività produttive nel Comune di Presa d'atto dimissioni incarico professionale Arch. CP_1 [...]
Per_4 Parte_4 ad altro tecnico” [v. “Determinazione n. 184 del 11.05.2006” (all. n. 2 al
[...]
“Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. ”), pp. 2 e 8 del relativo file sotto riprodotte in immagine nelle parti d'interesse] – il Responsabile del Servizio Unico/Area Tecnica del CP_1
, Dott.ssa Ester , premesso che con Determinazione n. 393 del 22
[...] Pt_5
Settembre 2005 era stato approvato il progetto preliminare e che l'Arch.
[...]
si era dimesso dall'incarico professionale in progetto per motivi personali Per_1
e “Considerato che i lavori di infrastrutturazione da realizzare prevedono, fra l'altro, la redazione di un piano urbanistico particolareggiato, e che i restanti progettisti incaricati, geom. e geologo Controparte_2
, non hanno competenze di legge nel campo della Parte_1 pianificazione urbanistica, si rende necessario di affiancare a tali professionalità tecnico abilitato, ingegnere, architetto, urbanista […] Visto che la 1a fase stesura dello studio di fattibilità tecnico-economica, che permetta di pubblicare bando pubblico per l'individuazione dei soggetti interessati
28 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
all'acquisto delle aree disponibili nel P.IP. è stata conclusa con l'approvazione del progetto preliminare, la pubblicazione del bando pubblico per l'individuazione dei soggetti interessati, e l'avvio delle operazioni per l'esproprio delle aree individuate.
Considerato che
è necessario procedere con l'avvio della 2a fase redazione del piano urbanistico, P.I.P.; 3a fase redazione del progetto di urbanizzazione dell'area, anche per lotti funzionali, per giungere alla cessione delle aree da insediare. Considerato, altresì, di dover nominare un nuovo tecnico abilitato nel campo della progettazione urbanistica, in sostituzione del dimissionario arch. ” ha affidato Persona_1
“congiuntamente ognuno per le proprie competenze, all'ing. , Parte_3 nato a [...], il [...], residente in [...], scala A, int. 4, regolarmente iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria al n. A2261, in sostituzione dell'arch. , confermando l'incarico già conferito con propria Persona_1 determinazione n. 186 del 20.04.2005, al geom. , nato a [...]
ON (RC), 10.05.1964, residente in [...], regolarmente iscritto all'albo professionale dei Geometri della Provincia di Reggio
Calabria al n. 1828 e al geologo nato a [...]_1
26.06.1975, residente a [...], regolarmente iscritto all'albo professionale dei Geologi della Calabria al n. 659,
l'incarico per la redazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi, secondo l'articolazione esposta in premessa, ed estendendo l'incarico alla progettazione delle opere di infrastrutturazione”
29 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
❖ nel “Disciplinare di incarico progettazione urbanistica, relativo alla redazione del 'Piano Insediamenti produttivi'” - accettato dai suddetti professionisti ed approvato con la su richiamata Determinazione n. 184 del dell'11 Maggio 2006 [v. “Determinazione n. 184 del 11.05.2006” (all. n. 2 al “Ricorso ex artt.
702 bis e ss. c.p.c.”), pp.
4-5 del relativo file sotto riprodotte in immagine nelle parti d'interesse] - è previsto quanto segue:
Art. 3: “I progettisti si impegnano a consegnare all'Amministrazione
Comunale il progetto urbanistico secondo le modalità di seguito riportate:
2a fase redazione del piano urbanistico, P.I.P.;
3a fase redazione del progetto di urbanizzazione dell'area, anche per lotti funzionali, per giungere alla cessione delle aree.
Il progetto urbanistico, nel rispetto della fase di progettazione a cui si riferisce, dovrà contenere tutti gli elaborati necessari per la sua definitiva approvazione da parte degli organi competenti”;
Art. 6: “L'onorario per lo studio e la compilazione del progetto, intendendosi l'incarico affidato dall'Amministrazione in forma collegiale e limitatamente alle singole competenze professionali, si intende da corrispondere nel rispetto delle modalità di seguito riportate: 1) fase di progettazione urbanistica: concordato tra le parti in maniera forfettaria, prevedendo: a) studio di fattibilità, la somma di € 2.065,83 (euro duemilasessantacinque/83); b) redazione del piano urbanistico, P.I.P., piano particolareggiato e di lottizzazione, comprensivo di frazionamenti delle aree, piano parcellare di esproprio, aggiornamento cartografico, calcolo aree e preventivo sommario di spesa, la somma di € 10.329,14 (euro diecimilatrecentocentinove/14); c) progettazione delle infrastrutture, sarà
30 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
determinato in sede di affidamento dell'incarico professionale e comunque sarà determinato in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di incarico professionali di progettazione. Tutti gli importi si intendono comprensivi di contributo integrativo, 2%, I.V.A. 20%, e spese accessorie”.
Art. 7: “Gli onorari, contenuti nei limiti di tariffa, e calcolati come all'art. 6, verranno corrisposti, senza maggiorazione per incarichi parziali, in maniera forfettaria per la fase di progettazione urbanistica (fasi 1) e 2)) e sulla base di apposita parcella, redatta in conformità delle norme di cui al presente disciplinare, entro giorni sessanta dalla data di finanziamento del progetto in tutte le sue fasi di articolazione, limitatamente alla fase 3).
Qualora, invece, l'opera non dovesse essere finanziata, o ritenuta non economicamente attuabile da parte dell'Amministrazione dopo la pubblicazione dello studio di fattibilità economica di cui alla 1a fase, sarà riconosciuta ai professionisti la somma di € 1.000,00 da reperirsi con apposito impegno di spesa sul capitolo del bilancio comunale destinato agli incarichi di progettazione a titolo di risarcimento delle spese sostenute”
31 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
❖ con Determinazione n. 232 bis del 12 Giugno 2006 - avente per oggetto “Lavori per 'Infrastrutturazione per la localizzazione di attività produttive nel Comune di VARIAZIONE IMPORTO PROGETTO ED ESTENSIONE CP_1
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE URBANISTICA E DI
INFRASTRUTTURE ad altro tecnico” [v. “Determinazione n. 232 bis del 12.06.2006” (all. n. 3 al “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”)] – il Responsabile dell'Area Tecnica del CP_1
, Dott.ssa Ester , ha ribadito pedissequamente il contenuto della
[...] Pt_5
Determinazione n. 184 dell'11 Maggio 2006;
❖ il ricorrente ha provveduto “alla trasmissione dello studio geologico in data 26.07.2006 prot. n. 2837” [v. “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”,
p. 2, e “Note conclusive” depositate il 17 Febbraio 2025, p. 3] traendo le seguenti conclusioni sulla “fattibilità geomorfologica”:
“Lo studio geomorfologico e le indagini geologiche preliminari effettuate hanno consentito una prima analisi delle condizioni di stabilità dell'area ubicata in località Barone del territorio comunale di , nella quale è previsto un CP_1 progetto di infrastrutturazione per la localizzazione di attività produttive.
La zona non presenta condizioni geomorfologiche penalizzanti, per la realizzazione degli interventi previsti, ed inoltre i processi erosivi ed i fenomeni di dilavamento hanno scarsa efficacia.
L'equilibrio globale risulta generalmente garantito, considerata la morfologia subpianeggiante, la lontananza della porzione acclive, le caratteristiche litologiche e geostrutturali dei litotipi, l'assetto idrogeologico e la natura dei terreni.
Pertanto ne deriva una condizione di stabilità geomorfologica generale si può esprimere un positivo parere di fattibilità geomorfologica per gli interventi previsti” [v. “FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA-CONCLUSIONI” in “studio
32 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
geologico assunto al protocollo del comune di il 26/7/2006 n° 2837, per come ordinato dal CP_1
Sig. Giudice all'udienza del 3/5/2023”, depositato dal Comune resistente il 27 Settembre 2023 a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 cp.c. del 3 Maggio 2023, p. 31 del relativo file, sotto riprodotta in immagine insieme al frontespizio dell'elaborato]
❖ Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25 Luglio 2007
[v. “Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2007” (all. n. 4 al “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”), pp. 2, 4 e 5 del relativo file sotto riprodotto in immagine nelle parti d'interesse] il
Consiglio Comunale del ha preso atto che “il geologo dott. Controparte_1
trasmetteva in data 26.07.2006, prot. n. 2837, lo Parte_1 studio geologico dell'area, ed i progettisti il progetto preliminare dell'area dimensionata in conseguenza dello studio geologico, prevedente una spesa complessiva di € 256.000,00” e ha deliberato:
“[…] 2° di dichiarare la pubblica utilità dell'opera;
3° di approvare il progetto per i lavori per 'lnfrastrutturazione per la localizzazione di attività produttive nel Comune di per l'importo CP_1 complessivo di€ 346.080,87;
4° di dare atto che l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio per l'intervento relativo ai lavori per "lnfrastrutturazione per la localizzazione, di attività produttive nel Comune di " per l'importo complessivo di € CP_1
346.080,87, a decorrere dalla data di approvazione del Progetto Preliminare;
5° la copertura finanziaria dell'opera, del costo complessivo di €
346.080,87, sarà garantita per € 256.000,00 con fondi di cui al PIT n. 20 misura
4.2 azione a), e per € 90.080,87 e con fondi del bilancio comunale da reperire
33 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
con la contrazione di apposito mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti, 6° di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Unico -Area
Tecnica per quanto di competenza”
C.2 Dalle superiori risultanze documentali risulta dunque accertato:
✓ che l'attività professionale svolta dal ricorrente GE Parte_1
a favore del - e per cui è stato legittimamente
[...] Controparte_1 incaricato - è consistita esclusivamente nella redazione di uno “studio geologico” finalizzato all'accertamento della “fattibilità geomorfologica” dell'opera da realizzare (e non anche nella “redazione del piano urbanistico,
P.I.P.” e nella “redazione del progetto di urbanizzazione dell'area). Tale circostanza è stata puntualmente confermata sia dall'ammissione dello stesso ricorrente d'aver provveduto “alla trasmissione dello studio geologico in data 26.07.2006 prot. n. 2837” [v. “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”, p. 2, e “Note conclusive” depositate il 17 Febbraio 2025, p. 3] (e non, quindi, di un altro tipo di progetto) sia dalle “CONCLUSIONI” formulate nel suddetto “studio geologico” da cui si evince inequivocamente che la sua esecuzione è stata limitata al solo accertamento della “fattibilità geomorfologica” dell'opera da realizzare [v.
“ in “studio geologico assunto al protocollo del Controparte_10
comune di il 26/7/2006 n° 2837, per come ordinato dal Sig. Giudice all'udienza del 3/5/2023”, CP_1
depositato dal Comune resistente il 27 Settembre 2023 a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 cp.c. del 3 Maggio 2023, p. 31 del relativo file].
34 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
✓ che per tale prestazione il ricorrente ha pertanto maturato un credito di € 2.065,83 a titolo di onorario forfettariamente previsto per lo
“studio di fattibilità” nel “Disciplinare di incarico progettazione urbanistica, relativo alla redazione del 'Piano Insediamenti produttivi'”, approvato con la
Determinazione n. 186 del 20 Aprile 2005 [v. “Disciplinare di incarico progettazione urbanistica, relativo alla redazione del 'Piano Insediamenti produttivi'” in “Determinazione n. 186 del
20.04.2005” (all. n. 1 al “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”), p. 5], e nel “Disciplinare di incarico progettazione urbanistica, relativo alla redazione del 'Piano Insediamenti produttivi'”, approvato con la Determinazione n. 184 del dell'11 Maggio 2006 [v.
“Determinazione n. 184 del 11.05.2006” (all. n. 2 al “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”), p. 5].
I.4 Infondata, invece, si profila l'eccezione di “prescrizione del diritto di credito di cui alla pretesa del ricorrente dott. GE ” Parte_1 spiegata dal resistente [v. “Memoria di costituzione”, pp. 4-6, e “Note Controparte_1 conclusive” depositate il 17 Febbraio 2025, p. 3]. Per la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata sub I.2 [v. amplius lett. h)], infatti, la prescrizione presuntiva va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità e in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza rilascio di quietanza scritta mentre non vale con riferimento ai crediti vantati nei confronti di un Ente comunale che può eseguire i pagamenti soltanto mediante mandati al proprio tesoriere il quale esige la quietanza per ogni pagamento.
Nel caso di specie risulta per tabulas che il ricorrente:
➢ ha provveduto “alla trasmissione dello studio geologico in data 26.07.2006 prot. n. 2837” [v. “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”, p. 2, e “Note conclusive” depositate il 17
Febbraio 2025, p. 3];
➢ ha depositato presso il , in data 28 Dicembre 2012, il Controparte_1 relativo “preventivo” col dettaglio delle competenze asseritamente spettantigli che è stato accettato e controfirmato dal Responsabile Unico del Procedimento,
Arch. che l'ha qualificato “parcella” [v. “preventivo” in “Liquidazione Controparte_8
compensi 28.12.2012 prot. 3289” (all. n. 8 al “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”), p. 2, sotto riprodotta in immagine]
35 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
➢ il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato al CP_1
, mediante p.e.c. (da a ,
[...] Email_3 Email_4 il 23 Marzo 2021 alle ore 18:57.
Il diritto di credito del ricorrente, pertanto, non può ritenersi estinto per prescrizione in quanto, alla data di notificazione del “Ricorso ex artt. 702 bis e ss.
c.p.c.” (23 Marzo 2021) non era ancora maturata la prescrizione decennale decorrente dalla data di deposito della “parcella” presso il Comune di (28 CP_1
Dicembre 2012).
L'idoneità degli atti su indicati ad interrompere la prescrizione si basa sul seguente ordine di considerazioni:
▪ la dichiarazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, Arch.
di aver accettato e controfirmato la “parcella” del ricorrente [v. Controparte_8
“Liquidazione compensi 28.12.2012 prot. 3289” (all. n. 8 al “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”), sopra riprodotta in immagine] benché inidonea ad integrare una “ricognizione di debito” ex art. 1988 c.c. ed a vincolare pertanto l'Ente, prova in ogni caso che il ricorrente ha presentato una richiesta di pagamento al che l'ha Controparte_1 incontestatamente accettata tramite il Responsabile Unico del Procedimento, così ingenerando nel mittente un legittimo affidamento nella sua ricezione;
▪ per ius receptum [v. giurisprudenza richiamata sub I.2 lett. i)] l'interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere “in una richiesta o intimazione"
(atti fenomenologicamente riconducibili all'istituto della costituzione in mora) ma basta che emerga da una dichiarazione che manifesti puramente e semplicemente, anche per implicito, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante. Nel caso di specie la “parcella” de qua è indirizzata al resistente
36 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
( ”), indica il progetto nell'ambito Controparte_1 Parte_6 del quale è stata svolta l'attività professionale (“Area PIP - Insediamenti attività produttive”) e il dettaglio di quest'ultima (“RELAZIONE GEOLOGICA E
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA, CARTA GEOLOGICA, SEZIONI
GEOLOGICHE, CARTA DELLA PROPENSIONE AL DISSESTO,
[...]
CP_11 Controparte_12 Controparte_13 [...]
, Controparte_14 Controparte_15
”) ed infine l'onorario richiesto (€ 14.250,87): pertanto pur non
[...] consistendo in un formale atto di messa in mora manifesta inequivocamente,
l'intenzione del ricorrente di richiedere al il compenso di € Controparte_1
14.250,87 per l'attività professionale svolta nell'ambito del progetto “Area PIP -
Insediamenti attività produttive” (anche se, giudizialmente, detto importo si è rivelato non dovuto in quella misura ed in forza dalla dichiarazione ricognitiva dell'Arch. ) e quindi costituisce comunque un atto idoneo ad Controparte_8 interrompere la prescrizione.
I.5 La domanda ricorsuale dev'essere pertanto parzialmente accolta, con l'assorbimento di ogni altra questione, e il resistente va per Controparte_1 ciò condannato a pagare al ricorrente la complessiva somma Parte_1 di € 2.065,83, oltre agli interessi legali ex art. 1224, comma 1, c.c. - trattandosi di debito di valuta (Cass. civ., SS.UU., n. 12942/1992) - dal giorno della mora [29
Settembre 2020, data in cui il resistente ha ricevuto la p.e.c. di “messa in mora”, Controparte_1
v. “Pec del 29.09.2020 con relative ricevute” (all. n. 16 al “Ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.”)] al soddisfo. II
Sul regolamento delle spese
In ragione della parziale soccombenza del ricorrente e in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. il Tribunale ritiene equo compensare le spese di lite nella misura di 1/2 e porre la residua quota a carico del resistente.
La liquidazione è operata come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa [€ 2.065,83, avuto riguardo, ex art. 5, comma 1, del D.M. n. 55/2014,
“alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”], delle attività svolte [fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione e fase decisionale] e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al vigente D.M. n.
55/2014, dimidiati a norma del suo art. 4, comma 1, in ragione della non rilevante complessità del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario,
37 TRIBUNALE DI PALMI N. 1596/2020 R.G.
Avvocato Salvatore Nardò, che ne ha fatto rituale richiesta ex art. 93 c.p.c. nelle
“Note conclusive” depositate il 17 Febbraio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
Stefania Bagnoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda proposta dal ricorrente Parte_1 nei confronti del resistente , in persona del suo
[...] Controparte_1 legale rappresentante pro tempore;
2. condanna pertanto il resistente , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'attore Parte_1 la complessiva somma di € 2.065,83, oltre agli interessi legali dal 29
[...]
Settembre 2020 al soddisfo;
3. dichiara compensate nella misura di 1/2 le spese processuali e condanna il resistente , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_16 tempore, a pagare in favore del ricorrente il restante 1/2 che Parte_1 liquida in € 771,00 - ossia al 50% delle complessive spese di lite pari ad €
1.542,00 [di cui € 1.278,00 per compensi (€ 213,00 per fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426.00 per la fase istruttoria ed € 426,00 per la fase decisionale) ed € 264,00 per spese vive (€ 237,00 per contributo unificato ed €
27,00 per marca I.R.)] - oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, che distrae in favore del difensore antistatario, Avvocato Salvatore Nardò.
Così deciso in Palmi, 22 Maggio 2025
Il G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli
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