Articolo 13 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 12Articolo 14
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5 aprile 1974
Art. 13. (Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile sugli strumenti urbanistici)

Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II della presente legge e quelli di cui al precedente articolo 2, devono richiedere il parere delle sezioni a competenza statale del competente ufficio del genio civile sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonche' sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilita' delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
Le sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
Entrata in vigore il 5 aprile 1974
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