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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18044/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18044/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 19 marzo 2025 ad ore 12.10 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. BUSNELLI ENRICA si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento Parte_1 dell'opposizione in ragione dell'inadempimento contrattuale che giustifica il mancato pagamento delle provvigioni
Per 'avv. DURANTE ANDREA Controparte_1 si riporta gli atti contesta l'inadempimento contrattuale e conclude come da foglio depositato in via telematica
Per la pratica forense il dott. Luigi Caravella
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica pagina 1 di 7 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. ssa Caterina Maria Spinnler
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18044/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BUSNELLI ENRICA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CARAVELLA NICOLA VIA CERVA 1 20122 ; con elezione di domicilio in VIA CP_1
CERVA N. 1 20100 presso l'avvocato suddetto CP_1
ATTORE contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DURANTE ANDREA , con elezione di domicilio in via Luigi Razza n. 3
presso lo studio dell'avvocato suddetto CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 7 Il Tribunale di Milano, su ricorso della società Controparte_1
, ha emesso nei confronti della signora decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_1
3546/2024 per il pagamento della somma id euro 26.718,00 a titolo di provvigioni per la mediazione immobiliare svolta per la vendita alla signora dell'appartamento sito in Pt_1
via Cufra n. 33 di proprietà dei signori e , CP_1 Parte_2 Parte_3
Ho proposto opposizione la signora negando il diritto della società opposta al Pt_1 compenso provvigionale per non essersi l'affare concluso per la condotta inadempiente dell'
Agenzia immobiliare che non avrebbe assistito adeguatamente l'opponente, non avendo trasmesso all'opposta le informazioni corrette in relazione all'essenzialità che la vendita fosse perfezionata entro la data del 31.10.2023, data in cui la signora avrebbe formalizzato Pt_4 la vendita del proprio immobile.
Ha chiesto, previo rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, di accertarsi che nessuna somma risulta dovuta a titolo di provvigione e di revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si è costituita l'opposta resistendo all'opposizione ed assumendo di avere maturato il diritto alla provvigione, a seguito dell'accettazione da parte dei promissari venditori delle proposta di acquisto dell'immobile di via Cufra n. 33 a della signora e negando che la CP_1 Pt_1 mancata stipulazione del contratto definitivo fosse imputabile alla società opposta, essendo espressamente previsto nella proposta di acquisto sottoscritta dall'opponente che l'atto notarile avrebbe dovuto essere stipulato alla data del 29.2.2024.
Ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con condanna in ogni caso dell'opponente al pagamento della somma portata dal decreto maggiorata degli interessi e delle spese legali e con vittoria delle spese del giudizio.
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 19.3.2025 la causa è stata decisa all'esito della discussione orale con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Assume l'opponente che condizione essenziale per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa fosse che il rogito venisse stipulato entro la data del 31.10.2023 poiché entro tale data avrebbe pagina 4 di 7 dovuto liberare l'appartamento di sua proprietà, venduto a terzi in data 8.6.2023, con indicazione della data del rogito il 31.10.2023 ( cfr doc. 9 ).
L'assunto non è provato e contrasta con le emergenze documentali in atti.
Infatti l'attrice con riferimento all'appartamento di via Cufra n. 33 ha formulato una prima proposta irrevocabile di acquisto in data 15.5.2023 offrendo il prezzo di euro 730.000,00. Tale proposta, che indicava come data del rogito il 31.10.2023, non è stata accettata dai venditori.
Con successiva proposta di acquisto in data 31.5.2023 ha offerto per l'acquisto dell'immobile il maggiore prezzo di euro 750.000,00. Tale proposta, che è stata accettata dai venditori, indicava come data del rogito il 29.2.2024.
La clausola riportata in calce alla proposta di acquisto che, secondo la prospettazione dell'attrice, era stata predisposta al fine di assicurarle che la stipulazione del rogito sarebbe avvenuta entro il
31.10.2023, recita quanto segue “ Qualora la proponente dovesse vendere casa sua entro il 31 luglio 2023, si impegna a rogitare il presente immobile entro il 31 ottobre 2023 “.
Come è evidente dalla lettura del clausola, tale disposto contrattuale non rafforza affatto l'intento delle parti contraenti di rispettare il termine del 31.10.2023 per la stipulazione del rogito. Si tratta infatti di clausola che non prevede alcun obbligo in capo alla parte venditrice di stipulare il rogito entro il 31.10.2023, al contrario obbliga la parte acquirente a farlo conferendo ai venditori la facoltà ( ma non l'obbligo ) di pretendere la stipulazione del rogito a tale data, nel caso in cui l' acquirente avesse venduto il proprio immobile entro il 31.7.2023.
La proposta di acquisto sottoscritta dall'opponente, che indica come data per la stipulazione del rogito quella del 29.2.2024, vincolando a tale scadenza entrambe le parti, dimostra come non fosse essenziale il termine del 31.10.2023. Infatti, se effettivamente l'opponente avesse voluto avere la certezza di stipulare il contratto definitivo entro tale ultima data, lo avrebbe scritto nella proposta di acquisto. Il contenuto della proposta, che non prevede alcun obbligo per venditori di stipulare il rogito entro il 31.10.2023, non è coerente con l'assunto dell'opponente, che afferma di avere sempre manifestato all'opposta l'essenzialità del termine in ragione della vendita dell'appartamento di cui era proprietaria. Le condizioni indicate nella proposta di acquisto sono molto chiare e non si prestano ad equivoci, oltre tutto l'opponente, come dalla stessa riferito in atto di citazione ( p.2 ) era assistita nell'operazione dal nipote, titolare di un'agenzia immobiliare, dunque, se avesse effettivamente avuto l'esigenza di stipulare il rogito entro il
31.10.2023, avrebbe indicato tale data nella proposta di acquisto e non la data del 29.2.2024.
pagina 5 di 7 Le prove orali dedotte dall'attrice, oltre ad essere generiche, non sono ammissibili per contrasto con l'art. 2722 c.c. in quanto dirette a prova l'esistenza di patti aggiunti o contrari al contenuto della proposta di acquisto anteriori o contemporanei alla stessa.
Va aggiunto che, anche a volere accedere alla tesi difensiva dell'opponente relativamente all'interpretazione della clausola contenuta nella proposta di acquisto, comunque la signora non ha provato di avere venduto l'immobile di cui era proprietaria entro il 31.7.2023, Pt_1 come dimostrato dalla visura catastale prodotta dalla società opposta ( cfr doc. 5 e 6 )
Deve dunque escludersi ogni responsabilità del mediatore per la mancata stipulazione del contratto di compravendita relativamente all'immobile di cui è causa.
Poiché a norma dell'art. 1755 c.c. il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, essendo stata accettata dai venditori e la proposta di Pt_2 Pt_3 acquisto formulata dalla signora così creando un vincolo suscettibile di esecuzione in Pt_1 forma specifica ex art. 2932 c.c., spetta alla società opposta il pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto va respinta l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) , l'opponente va condannata al pagamento delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa ( 5.200/26.000 ) per le prime tre fasi del giudizio e compensi minimi per la fase decisionale, essendo stata la causa decisa a seguito di discussione orale
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3546/2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano il 11.3.2024, che conferma, condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio che liquida in euro
6.164,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali Cpa ed IVA
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 Milano, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18044/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 19 marzo 2025 ad ore 12.10 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per l'avv. BUSNELLI ENRICA si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento Parte_1 dell'opposizione in ragione dell'inadempimento contrattuale che giustifica il mancato pagamento delle provvigioni
Per 'avv. DURANTE ANDREA Controparte_1 si riporta gli atti contesta l'inadempimento contrattuale e conclude come da foglio depositato in via telematica
Per la pratica forense il dott. Luigi Caravella
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica pagina 1 di 7 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. ssa Caterina Maria Spinnler
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18044/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BUSNELLI ENRICA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CARAVELLA NICOLA VIA CERVA 1 20122 ; con elezione di domicilio in VIA CP_1
CERVA N. 1 20100 presso l'avvocato suddetto CP_1
ATTORE contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DURANTE ANDREA , con elezione di domicilio in via Luigi Razza n. 3
presso lo studio dell'avvocato suddetto CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 7 Il Tribunale di Milano, su ricorso della società Controparte_1
, ha emesso nei confronti della signora decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_1
3546/2024 per il pagamento della somma id euro 26.718,00 a titolo di provvigioni per la mediazione immobiliare svolta per la vendita alla signora dell'appartamento sito in Pt_1
via Cufra n. 33 di proprietà dei signori e , CP_1 Parte_2 Parte_3
Ho proposto opposizione la signora negando il diritto della società opposta al Pt_1 compenso provvigionale per non essersi l'affare concluso per la condotta inadempiente dell'
Agenzia immobiliare che non avrebbe assistito adeguatamente l'opponente, non avendo trasmesso all'opposta le informazioni corrette in relazione all'essenzialità che la vendita fosse perfezionata entro la data del 31.10.2023, data in cui la signora avrebbe formalizzato Pt_4 la vendita del proprio immobile.
Ha chiesto, previo rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, di accertarsi che nessuna somma risulta dovuta a titolo di provvigione e di revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si è costituita l'opposta resistendo all'opposizione ed assumendo di avere maturato il diritto alla provvigione, a seguito dell'accettazione da parte dei promissari venditori delle proposta di acquisto dell'immobile di via Cufra n. 33 a della signora e negando che la CP_1 Pt_1 mancata stipulazione del contratto definitivo fosse imputabile alla società opposta, essendo espressamente previsto nella proposta di acquisto sottoscritta dall'opponente che l'atto notarile avrebbe dovuto essere stipulato alla data del 29.2.2024.
Ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con condanna in ogni caso dell'opponente al pagamento della somma portata dal decreto maggiorata degli interessi e delle spese legali e con vittoria delle spese del giudizio.
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 19.3.2025 la causa è stata decisa all'esito della discussione orale con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Assume l'opponente che condizione essenziale per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa fosse che il rogito venisse stipulato entro la data del 31.10.2023 poiché entro tale data avrebbe pagina 4 di 7 dovuto liberare l'appartamento di sua proprietà, venduto a terzi in data 8.6.2023, con indicazione della data del rogito il 31.10.2023 ( cfr doc. 9 ).
L'assunto non è provato e contrasta con le emergenze documentali in atti.
Infatti l'attrice con riferimento all'appartamento di via Cufra n. 33 ha formulato una prima proposta irrevocabile di acquisto in data 15.5.2023 offrendo il prezzo di euro 730.000,00. Tale proposta, che indicava come data del rogito il 31.10.2023, non è stata accettata dai venditori.
Con successiva proposta di acquisto in data 31.5.2023 ha offerto per l'acquisto dell'immobile il maggiore prezzo di euro 750.000,00. Tale proposta, che è stata accettata dai venditori, indicava come data del rogito il 29.2.2024.
La clausola riportata in calce alla proposta di acquisto che, secondo la prospettazione dell'attrice, era stata predisposta al fine di assicurarle che la stipulazione del rogito sarebbe avvenuta entro il
31.10.2023, recita quanto segue “ Qualora la proponente dovesse vendere casa sua entro il 31 luglio 2023, si impegna a rogitare il presente immobile entro il 31 ottobre 2023 “.
Come è evidente dalla lettura del clausola, tale disposto contrattuale non rafforza affatto l'intento delle parti contraenti di rispettare il termine del 31.10.2023 per la stipulazione del rogito. Si tratta infatti di clausola che non prevede alcun obbligo in capo alla parte venditrice di stipulare il rogito entro il 31.10.2023, al contrario obbliga la parte acquirente a farlo conferendo ai venditori la facoltà ( ma non l'obbligo ) di pretendere la stipulazione del rogito a tale data, nel caso in cui l' acquirente avesse venduto il proprio immobile entro il 31.7.2023.
La proposta di acquisto sottoscritta dall'opponente, che indica come data per la stipulazione del rogito quella del 29.2.2024, vincolando a tale scadenza entrambe le parti, dimostra come non fosse essenziale il termine del 31.10.2023. Infatti, se effettivamente l'opponente avesse voluto avere la certezza di stipulare il contratto definitivo entro tale ultima data, lo avrebbe scritto nella proposta di acquisto. Il contenuto della proposta, che non prevede alcun obbligo per venditori di stipulare il rogito entro il 31.10.2023, non è coerente con l'assunto dell'opponente, che afferma di avere sempre manifestato all'opposta l'essenzialità del termine in ragione della vendita dell'appartamento di cui era proprietaria. Le condizioni indicate nella proposta di acquisto sono molto chiare e non si prestano ad equivoci, oltre tutto l'opponente, come dalla stessa riferito in atto di citazione ( p.2 ) era assistita nell'operazione dal nipote, titolare di un'agenzia immobiliare, dunque, se avesse effettivamente avuto l'esigenza di stipulare il rogito entro il
31.10.2023, avrebbe indicato tale data nella proposta di acquisto e non la data del 29.2.2024.
pagina 5 di 7 Le prove orali dedotte dall'attrice, oltre ad essere generiche, non sono ammissibili per contrasto con l'art. 2722 c.c. in quanto dirette a prova l'esistenza di patti aggiunti o contrari al contenuto della proposta di acquisto anteriori o contemporanei alla stessa.
Va aggiunto che, anche a volere accedere alla tesi difensiva dell'opponente relativamente all'interpretazione della clausola contenuta nella proposta di acquisto, comunque la signora non ha provato di avere venduto l'immobile di cui era proprietaria entro il 31.7.2023, Pt_1 come dimostrato dalla visura catastale prodotta dalla società opposta ( cfr doc. 5 e 6 )
Deve dunque escludersi ogni responsabilità del mediatore per la mancata stipulazione del contratto di compravendita relativamente all'immobile di cui è causa.
Poiché a norma dell'art. 1755 c.c. il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, essendo stata accettata dai venditori e la proposta di Pt_2 Pt_3 acquisto formulata dalla signora così creando un vincolo suscettibile di esecuzione in Pt_1 forma specifica ex art. 2932 c.c., spetta alla società opposta il pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto va respinta l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) , l'opponente va condannata al pagamento delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa ( 5.200/26.000 ) per le prime tre fasi del giudizio e compensi minimi per la fase decisionale, essendo stata la causa decisa a seguito di discussione orale
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3546/2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano il 11.3.2024, che conferma, condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio che liquida in euro
6.164,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali Cpa ed IVA
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 Milano, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
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