2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione e' disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 .
4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29.
5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.