Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1115 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Silvana Angelini, presso il cui studio in Lecce alla C.F._2
via Braccio Martello n. 19, sono elettivamente domiciliati in virtù di mandato in atti
APPELLANTI
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'avv. Stefano Stendardo, Controparte_1 C.F._3
presso il cui studio in Alessano (Lecce)alla via D.L. Massa n. 5, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 17.5.2023, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni con memorie depositate entro il termine concesso, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
14.6.2021 pubblicata in pari data: “Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra ha proposto Controparte_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 ° comma c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 23.12.2019, con il quale i sigg.ri avevano intimato il pagamento della somma di € 10.984,26, in forza della sentenza n. CP_2
3885/19.
L'opponente eccepiva la nullità/ illegittimità del precetto notificato.
Con comparsa di risposta del 23 maggio 2020 si costituivano i sigg.ri e per impugnare Parte_1 Parte_2
e contestare l'assunto attoreo.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale, previo deposito di note conclusionali.
Il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto è rappresentato dalla sentenza n. 3585/2019, che, sciogliendo la comunione ordinaria esistente su alcuni terreni, ne ha attribuito specifiche porzioni ai quattro comproprietari, tra cui le odierne parti processuali.
In particolare, nei rapporti tra e , da una parte, e , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
dall'altra, la sentenza azionata ha così statuito:
“1- dichiara parti integranti della presente sentenza: A-… B-… C-…- per l'effetto attribuisce…
.b) la piena ed esclusiva proprietà a in comproprietà con la moglie , della Parte_1 Parte_2
quota n. 1, ……
d) la piena ed esclusiva proprietà a della quota n. 5,… Controparte_1
dichiara altresì…f) tenuto a versare, unitamente alla moglie , a titolo di Parte_1 Parte_2
conguaglio, il complessivo importo di € 5.000,00, di cui €…..2.878,62 a . Controparte_3
condanna alla rifusione, in favore di e , di metà dei Controparte_1 Parte_1 Parte_2
compensi di giudizio che liquida in € 174,00 per spese esento ed € 7.000,00 quali compensi, oltre ad Iva, rimborso forfettario ed accessori di legge qualora dovuti…”
La sentenza, dunque, ha assegnato ai coniugi – la quota n. 1, con l'obbligo di versare a conguaglio l'importo Pt_1 Pt_2
di € 5.000,00, di cui € 2.878,62 a , odierna opponente;
ha poi condannato a pagare, a Controparte_1 Controparte_1
titolo di concorso nelle spese legali, ai coniugi la somma di € 7.000,00 oltre spese vive ed accessori di legge. Parte_3
Cio chiarito, l'opponente sostiene che gli opposti, sulla base di tale sentenza, avrebbero potuto esigere l'importo di € 7.000,00, dovuto da a titolo di spese, decurtato dell'importo di € 2.878,62, da essi dovuto sulla base della stessa Controparte_1
sentenza a titolo di conguaglio.
2 Parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha contestato la domanda in opposizione, eccependo che, avendo proposto appello alla sentenza di scioglimento della comunione, non è possibile per portare ad esecuzione i capi dei conguagli, Controparte_1
non essendo ancora passata in giudicato la sentenza di scioglimento della comunione su quel punto.”
Con la sentenza n. 1804/2021 del 14.6.2021 pubblicata in pari data, il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione proposta, così motivando: “In conclusione, nella sentenza di scioglimento della comunione mediante assegnazione ai sensi dell'art. 720 cod. civ. il capo di condanna dell'assegnatario al pagamento di conguaglio a favore dell'altro condividente integra una condanna provvisoriamente esecutiva – e quindi valido titolo esecutivo per l'esecuzione – quando, per mancata impugnazione del capo sull'assegnazione, quest'ultima sia divenuta definitiva, pure nel caso di impugnazione del capo sul conguaglio per la contestazione della sua spettanza o della sua entità. ( Conf, Cass., civ. sez. III, del 30 gennaio 2019, n. 2537).
La ha promosso appello avverso la sentenza n. 3585/2019, chiedendone la integrale riforma ed impugnano i CP_1
capi relativi all'assegnazione dei beni in favore dei condividendi.
La sentenza azionata non è passata in giudicato con conseguente ineseguibilità dei capi della decisione che attribuiscono le singole porzioni di beni e di quelle che condannano ai correlativi conguagli”.
Avverso detta sentenza, i sigg.ri hanno proposto appello, cui ha resistito la sig.ra . Pt_1 Pt_2 CP_1
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 17.5.2023, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Con un unico motivo di appello, gli appellanti lamentano “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e
92, comma 2, c.p.c. per avere la decisione compensato le spese del giudizio nonostante la soccombenza totale di parte attrice e l'assenza di altre situazioni idonee a giustificare la compensazione – Difetto di motivazione, o motivazione apparente.”; assumono che la Suprema Corte “ha inequivocabilmente affermato che la compensazione può essere disposta, oltre che nelle tre ipotesi indicate dalla disposizione codicistica, quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal giudice di merito presentino connotazioni tali da renderle oggettivamente assimilabili a quelle nominativamente previste dall'art. 92, coma”.
Il motivo è fondato.
L'art. 91 c.p.c. fissa la regola che le spese seguono la soccombenza. L'art. 92 comma 2 c.p.c. vigente ratione temporis dispone che le spese del processo possono essere compensate – in parte o per l'intero – nel caso di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Con sent. n. 77/18 la corte costituzionale ha
3 dichiarato la illegittimità dell'art. 92 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese del processo anche qualora sussistano altre analoghe gravi e eccezionali ragioni.
Sul punto la suprema Corte, con indirizzo costante, afferma che: “Il giudice deve esporre in modo esplicito le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese”. (fra le tante: Ordinanza n. 1950 del
24/01/2022).
Orbene, il tribunale, nella sentenza impugnata, ha dato atto “La problematicità delle questioni giurisprudenziali trattate, inducono il Giudicante a compensare le spese di lite.”.
Si tratta di affermazioni di mero principio, ipoteticamente ricollegabili a qualsiasi procedimento e, pertanto, non idonee a consentire di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono;
né tantomeno nei fatti esposti possono ravvisarsi questioni giurisprudenziali problematiche (anzi la questione è stata facilmente risolta applicando un orientamento costante della Suprema Corte: “In conclusione, nella sentenza di scioglimento della comunione mediante assegnazione ai sensi dell'art. 720 cod. civ. il capo di condanna dell'assegnatario al pagamento di conguaglio a favore dell'altro condividente integra una condanna provvisoriamente esecutiva – e quindi valido titolo esecutivo per l'esecuzione – quando, per mancata impugnazione del capo sull'assegnazione, quest'ultima sia divenuta definitiva, pure nel caso di impugnazione del capo sul conguaglio per la contestazione della sua spettanza o della sua entità. (Conf, Cass., civ. sez. III, del 30 gennaio 2019, n. 2537).
B. A questo punto va esaminato l'appello incidentale svolto dalla sig.ra , con il quale la stessa CP_1
lamenta che “La sentenza impugnata deve necessariamente essere riformata nella parte in cui il Parte_4
non ha dichiarato non dovuto l'onorario previsto per la fase introduttiva dell'esecuzione (calcolato in Euro 162,50), poiché detta fase inizia, ovviamente, con il pignoramento, e quindi dopo la notifica dell'atto di precetto, che ha solo valenza e natura di atto prodromico rispetto alla esecuzione vera e propria;
il Giudice Unico ha evidentemente confuso l'onorario per la fase di esecuzione con le spese del precetto stesso, le quali, per legge, sono limitate al solo onorario di precetto e alle spese vive già sostenute e documentate nell'atto di intimazione di pagamento”
Il motivo è fondato.
Invero, l'onorario previsto per la fase introduttiva dell'esecuzione non deve essere richiesto nell'atto di precetto. Quest'ultimo contiene, oltre agli onorari di precetto, che possono essere aumentati o diminuiti sulla base della tariffa prevista dal D.M. 55/2014, solo gli eventuali oneri accessori, come le spese per copie e notifica dell'atto stesso.
Di conseguenza, quindi, l'importo del precetto deve essere modificato decurtando la somma su indicata di € 162,50 oltre accessori di legge e precisamente:
4 Alla luce di quanto argomentato sia l'appello principale che quello incidentale devono essere accolti e la sentenza riformata con conseguente riduzione dell'importo del precetto come sopra indicato.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza anche virtuale,
e tenuto conto della modifica irrisoria dell'importo del precetto, vengono poste a carico della sig.ra
CP_1
P Q M
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliendo l'appello principale e quello incidentale:
1. Accoglie l'opposizione a precetto e per l'effetto riduce l'importo dovuto da € 10.984,26 ad €
10.821,76;
2. condanna la sig.ra al pagamento, in favore degli appellanti con distrazione in favore del CP_1
difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate per il primo grado in complessivi €. 1.200,00 per compensi e per il presente grado in complessivi €. 1.000,00 per compenso, oltre contributo unificato e oltre, per entrambi i gradi, IVA, CAP e rimborso forfettario in misura del 15%.
Lecce, 22.11.2024
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)
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