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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/06/2024, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
N. 90/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott.ssa Elena ROSSI Presidente
Dott.ssa Adele SAVASTANO Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
, (C.F. ), con il proc. dom. Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Maria Avallone come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
Appellante contro
(C.F. ), quale titolare firmatario della ditta Controparte_1 C.F._2 individuale “ , con il Proc. dom. Avv. Alessandro Rigoli, come da Org_1 mandato allegato all'atto di citazione in primo grado,
Appellato
In punto: appello avverso la Sentenza n. 2153/2022 del Tribunale di Verona, emessa e pubblicata in data 29.11.2022.
CONCLUSIONI
Parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni del 8.11.2023 concludeva come da foglio di p.c.: “L'avvocato Francesco Maria Avallone nella qualità di procuratore del signor , si riporta all'atto di citazione in appello di cui ne chiede l'integrale Parte_1 accoglimento ed impugna le eccezioni e deduzioni di controparte, in quanto infondate sia in fatto che in diritto. In particolare, presa visione della comparsa di costituzione del convenuto, si insiste nella non corrispondenza alla verità dei fatti riportati dal punto 1 al punto 8 di pagina 2 e 3. Si reiterano i motivi di impugnazione oggetto dell'appello che si intendono qui integralmente
1 trascritti e di conseguenza l'avvocato Avallone chiede che venga ammessa la prova orale indicata nella memoria ex art. 183, 6 comma n. 2 depositata in I° grado con gli stessi capitoli e testi ivi indicati, ed all'esito CTU medico legale sulla persona del signor . In via Parte_1 subordinata l'avv. Avallone chiede che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.”
Parte appellata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 8.11.2023 concludeva come da foglio di p.c: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. Respingere con ogni provvedimento di metodo e di merito l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Verona qui impugnata.
2. Ancora nel merito: respingersi ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. e comunque con ogni provvedimento di metodo. In mero subordine: nella remota
e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, ridursi le avverse pretese ed individuarsi quanto spettante di giustizia a parte attrice all'esito di rigorosa istruttoria, al netto del prevalente concorso causale attoreo nella produzione/accadimento del preteso danno, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.
3. In via istruttoria: respingere ogni istanza istruttoria, sia orale che ulteriormente tecnica, poiché inammissibile, per i motivi esposti e comunque del tutto ininfluente ai fini del decidere. In caso di ammissione si chiede abilitazione a prova contraria indicando a testimoni i Signori , e che Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 vengono indicati anche a prova diretta sui capitoli da 1 a 8 della presente comparsa di risposta, da intendersi quali capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che”.
4. Vittoria di spese e compensi di causa, con IVA, CPA e rimborso forfettario, spese generali ed eventuale rimborso per costi di CTU e CTP. Si chiede la concessione dei termini massimi per le difese finali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.3.2021. conveniva in giudizio Parte_1 avanti il Tribunale di Verona in qualità di titolare firmatario della ditta Controparte_1 individuale “ ”, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti Org_1
i danni subiti a causa della caduta avvenuta nella notte del 19.6.2020 presso il campeggio gestito da quest'ultimo.
L'attore in particolare asseriva: - che si trovava in vacanza in campeggio presso il camping in San Zeno di Montagna (VR), fraz. Castelletto;
- che attorno alle ore 4.00 Org_1 avendo necessità di recarsi alla toilette aveva attraversato una parte del campeggio al buio stante l'assenza di elettricità; - che a causa della mancata corretta manutenzione, le torrette dell'illuminazione non erano correttamente posizionate e la parte di vialetto era attraversata da cavi della luce sparsi;
- che a causa della scarsa visibilità era inciampato sui
2 detti cavi oltre che su di un tombino;
- che i suoi compagni non erano riusciti ad uscire dal cancello elettrico (non funzionante per l'assenza di elettricità), e non avevano potuto soccorrerlo;
- che solo la mattina attorno alle ore 8.00 era stato trasportato in ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale di Rovereto dove gli era stata diagnosticata una lussazione della spalla destra;
- che si era quindi sottoposto ad una perizia medica dalla quale emergeva un'invalidità temporanea totale di trenta giorni, un'invalidità temporanea parziale al 50% di 20 giorni, un danno biologico permanente pari al 4% e, infine, un danno da cenestesi lavorativa;
- che inoltre aveva subito un danno patrimoniale pari ad Euro
904,00 per le spese mediche sostenute e un danno non patrimoniale da vacanza
“rovinata”.
Con comparsa depositata in data 26.7.2021 si costituiva in giudizio Controparte_2 quale titolare firmatario della ditta “ , chiedendo il rigetto della Org_1 domanda attorea, replicando che: - nella notte tra il 19 ed il 20 giugno 2020 il camping non era mai stato privo di elettricità; - le torrette dell'illuminazione erano correttamente posizionate ed il percorso attraversato dall'attore era dotato di tre lampioncini;
- l'attore ed i suoi compari, nella serata del 19.6.2020, si erano recati al bar del campeggio e avevano consumato molti alcolici;
- la caduta dell'attore si era pertanto verificata a causa della sua disattenzione, negligenza ed imprudenza.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali sicchè il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies C.p.c. al 29.11.2022, in esito alla quale con la Sentenza n. 2153/2022 emessa in data 29.11.2022 e pubblicata in data 30.11.2022, il
Tribunale di Verona così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) rigetta la domanda dell'attore; 2) condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 2540, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), cpa (4%)
e iva se dovuta.”
ha impugnato il predetto provvedimento avanti alla Corte d'Appello per il Pt_1 seguente motivo: - omessa ed errata valutazione delle prove e violazione di legge.
Si costituiva nel giudizio d'appello la compagnia contestando l'opposto Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto con contestuale conferma della sentenza di primo grado.
A seguito dell'udienza del 15.6.2023 (tenutasi in modalità c.d. “cartolare”) la Corte
d'Appello di Venezia rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.12.2023 (successivamente anticipata al 8.11.2023).
3 In detta udienza, svoltasi anch'essa in modalità di trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni sicchè la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 C.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vistola affida l'appello ad un unico motivo di doglianza in cui lamenta l'erronea Pt_1 valutazione delle prove da parte del tribunale.
A detta dell'appellante, il giudice di primo grado non avrebbe osservato che le fotografie prodotte in giudizio dimostrerebbero che la sistemazione dei cavi di servizio era irregolare e pericolosa, dovendosi considerare dimostrato il nesso di causa tra l'infortunio subito dal e la responsabilità del convenuto gestore della struttura. Pt_1
Si lamenta, inoltre, dell'indebita esclusione dell'unico capitolo di prova formulato dall'attore in sede di istanze istruttorie, dal momento che il domandare ad un testimone se unica cosa è “visibile o meno” diversamente da quanto detto dal giudicante non costituirebbe domanda valutativa, per la cui ammissione insiste nella presente fase di giudizio.
Obietta parte appellata che la decisione è da considerarsi esente da vizi logico giuridici in quanto l'appellante non ha mai dedotto gli elementi in fatto che potrebbero legittimare il collegamento causale tra la caduta dell'attore e la presenza di una insidia trabocchetto ascrivibile alla sfera di controllo dell'esercente convenuto: non risulterebbe dimostrato in particolare, che detta insidia, ancorché esattamente identificata, fosse non visibile, non prevedibile e non altrimenti evitabile, dovendosi considerare di conseguenza integrata la prova del caso fortuito costituita dal comportamento colposo della vittima del sinistro.
L'appello non è in effetti fondato e non può essere accolto.
Ad avviso del Collegio, l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado è in primis da considerarsi esaustiva, sicchè le istanze di prova reiterate in sede di precisazione delle conclusioni vanno respinte.
Il capitolo di prova attoreo, infatti, non risulta idoneo ad integrare la prova del fatto e degli elementi costitutivi della responsabilità per custodia di cui all'art. 2051 C.c.
È infatti corretto ed esente da vizi logico giuridici il giudizio espresso in primo grado quanto alle carenze della prospettazione attorea sugli elementi del fatto lesivo ai fini dell'imputazione della responsabilità del custode ex art. 2051 C.c.
4 È infatti noto che la responsabilità del custode “… ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (ex Cass. civ. n. 20943/2022): ciò non toglie che chi debba affermare tale titolo di responsabilità ha comunque l'onere di indentificare con sufficiente grado di chiarezza quale sia la cosa in custodia dalla quale è scaturito il danno, oltre alla dinamica dell'evento lesivo ai fini della opportuna valutazione della sussistenza del nesso di causa con l'evento infortunistico dedotto.
Tali elementi anche ad avviso della Corte d'appello non sono sufficientemente identificati nella prospettazione attorea, in quanto la narrativa della citazione introduttiva e l'atto di appello che la ripropone, non indicano con precisone né il punto della caduta dell'appellante, né tantomeno chiariscono la dinamica della sua caduta, ossia se il Pt_1 sia inciampato nei cavi elettrici stesi dai campeggiatori per condurre la corrente dalle torrette di distribuzione dell'energia elettrica alle loro camper, ovvero in un tombino sporgente, né se la dedotta mancanza di illuminazione nel viale che conduceva alle toilette
(zona del campeggio in cui sarebbe avvenuta la caduta), riguardasse i malfunzionamenti nell'erogazione dell'energia elettrica a disposizione degli avventori del campeggio durante la giornata (fatto che a ben vedere risulterebbe ininfluente con l'evento infortunistico avvenuto durante la notte), ovvero se si intendesse a tale proposito allegare un guasto (non dimostrato) dei lampioncini del vialetto percorso dal danneggiato, integrante un elemento di possibile non evitabilità.
L'argomento dell'errato posizionamento delle torrette pure introdotto dall'appellante come concausa dell'infortunio, questione che l'appellato contesta dimostrando di aver a tale riguardo ottenuto le richieste autorizzazioni dagli enti competenti quanto al posizionamento dei servizi, è generico ed integra propriamente un addebito di responsabilità aquiliana, che tuttavia non risulta.
Conclusivamente, va osservato pertanto che l'indeterminatezza degli elementi costitutivi sull'accaduto e sul nesso di causa non consentiva l'accertamento della responsabilità per custodia, dovendosi più verosimilmente accreditare l'ipotesi del caso fortuito consistente
5 nel comportamento colposo dell'infortunato stesso in occasione dell'incidente oggetto di causa.
Da quanto precede discende il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base ai valori medi della tariffa professionale, fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la Sentenza n. 2153/2022 del Tribunale di Verona, emessa e pubblicata in data
29.11.2022, così decide:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
-condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese legali del presente Pt_1 grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%,
IVA e Cpa come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, 17.5.2024.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
dott.ssa Elena Rossi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott.ssa Elena ROSSI Presidente
Dott.ssa Adele SAVASTANO Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
, (C.F. ), con il proc. dom. Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Maria Avallone come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
Appellante contro
(C.F. ), quale titolare firmatario della ditta Controparte_1 C.F._2 individuale “ , con il Proc. dom. Avv. Alessandro Rigoli, come da Org_1 mandato allegato all'atto di citazione in primo grado,
Appellato
In punto: appello avverso la Sentenza n. 2153/2022 del Tribunale di Verona, emessa e pubblicata in data 29.11.2022.
CONCLUSIONI
Parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni del 8.11.2023 concludeva come da foglio di p.c.: “L'avvocato Francesco Maria Avallone nella qualità di procuratore del signor , si riporta all'atto di citazione in appello di cui ne chiede l'integrale Parte_1 accoglimento ed impugna le eccezioni e deduzioni di controparte, in quanto infondate sia in fatto che in diritto. In particolare, presa visione della comparsa di costituzione del convenuto, si insiste nella non corrispondenza alla verità dei fatti riportati dal punto 1 al punto 8 di pagina 2 e 3. Si reiterano i motivi di impugnazione oggetto dell'appello che si intendono qui integralmente
1 trascritti e di conseguenza l'avvocato Avallone chiede che venga ammessa la prova orale indicata nella memoria ex art. 183, 6 comma n. 2 depositata in I° grado con gli stessi capitoli e testi ivi indicati, ed all'esito CTU medico legale sulla persona del signor . In via Parte_1 subordinata l'avv. Avallone chiede che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.”
Parte appellata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 8.11.2023 concludeva come da foglio di p.c: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. Respingere con ogni provvedimento di metodo e di merito l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Verona qui impugnata.
2. Ancora nel merito: respingersi ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. e comunque con ogni provvedimento di metodo. In mero subordine: nella remota
e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, ridursi le avverse pretese ed individuarsi quanto spettante di giustizia a parte attrice all'esito di rigorosa istruttoria, al netto del prevalente concorso causale attoreo nella produzione/accadimento del preteso danno, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.
3. In via istruttoria: respingere ogni istanza istruttoria, sia orale che ulteriormente tecnica, poiché inammissibile, per i motivi esposti e comunque del tutto ininfluente ai fini del decidere. In caso di ammissione si chiede abilitazione a prova contraria indicando a testimoni i Signori , e che Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 vengono indicati anche a prova diretta sui capitoli da 1 a 8 della presente comparsa di risposta, da intendersi quali capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che”.
4. Vittoria di spese e compensi di causa, con IVA, CPA e rimborso forfettario, spese generali ed eventuale rimborso per costi di CTU e CTP. Si chiede la concessione dei termini massimi per le difese finali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.3.2021. conveniva in giudizio Parte_1 avanti il Tribunale di Verona in qualità di titolare firmatario della ditta Controparte_1 individuale “ ”, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti Org_1
i danni subiti a causa della caduta avvenuta nella notte del 19.6.2020 presso il campeggio gestito da quest'ultimo.
L'attore in particolare asseriva: - che si trovava in vacanza in campeggio presso il camping in San Zeno di Montagna (VR), fraz. Castelletto;
- che attorno alle ore 4.00 Org_1 avendo necessità di recarsi alla toilette aveva attraversato una parte del campeggio al buio stante l'assenza di elettricità; - che a causa della mancata corretta manutenzione, le torrette dell'illuminazione non erano correttamente posizionate e la parte di vialetto era attraversata da cavi della luce sparsi;
- che a causa della scarsa visibilità era inciampato sui
2 detti cavi oltre che su di un tombino;
- che i suoi compagni non erano riusciti ad uscire dal cancello elettrico (non funzionante per l'assenza di elettricità), e non avevano potuto soccorrerlo;
- che solo la mattina attorno alle ore 8.00 era stato trasportato in ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale di Rovereto dove gli era stata diagnosticata una lussazione della spalla destra;
- che si era quindi sottoposto ad una perizia medica dalla quale emergeva un'invalidità temporanea totale di trenta giorni, un'invalidità temporanea parziale al 50% di 20 giorni, un danno biologico permanente pari al 4% e, infine, un danno da cenestesi lavorativa;
- che inoltre aveva subito un danno patrimoniale pari ad Euro
904,00 per le spese mediche sostenute e un danno non patrimoniale da vacanza
“rovinata”.
Con comparsa depositata in data 26.7.2021 si costituiva in giudizio Controparte_2 quale titolare firmatario della ditta “ , chiedendo il rigetto della Org_1 domanda attorea, replicando che: - nella notte tra il 19 ed il 20 giugno 2020 il camping non era mai stato privo di elettricità; - le torrette dell'illuminazione erano correttamente posizionate ed il percorso attraversato dall'attore era dotato di tre lampioncini;
- l'attore ed i suoi compari, nella serata del 19.6.2020, si erano recati al bar del campeggio e avevano consumato molti alcolici;
- la caduta dell'attore si era pertanto verificata a causa della sua disattenzione, negligenza ed imprudenza.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali sicchè il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies C.p.c. al 29.11.2022, in esito alla quale con la Sentenza n. 2153/2022 emessa in data 29.11.2022 e pubblicata in data 30.11.2022, il
Tribunale di Verona così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) rigetta la domanda dell'attore; 2) condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 2540, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%), cpa (4%)
e iva se dovuta.”
ha impugnato il predetto provvedimento avanti alla Corte d'Appello per il Pt_1 seguente motivo: - omessa ed errata valutazione delle prove e violazione di legge.
Si costituiva nel giudizio d'appello la compagnia contestando l'opposto Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto con contestuale conferma della sentenza di primo grado.
A seguito dell'udienza del 15.6.2023 (tenutasi in modalità c.d. “cartolare”) la Corte
d'Appello di Venezia rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.12.2023 (successivamente anticipata al 8.11.2023).
3 In detta udienza, svoltasi anch'essa in modalità di trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni sicchè la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 C.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vistola affida l'appello ad un unico motivo di doglianza in cui lamenta l'erronea Pt_1 valutazione delle prove da parte del tribunale.
A detta dell'appellante, il giudice di primo grado non avrebbe osservato che le fotografie prodotte in giudizio dimostrerebbero che la sistemazione dei cavi di servizio era irregolare e pericolosa, dovendosi considerare dimostrato il nesso di causa tra l'infortunio subito dal e la responsabilità del convenuto gestore della struttura. Pt_1
Si lamenta, inoltre, dell'indebita esclusione dell'unico capitolo di prova formulato dall'attore in sede di istanze istruttorie, dal momento che il domandare ad un testimone se unica cosa è “visibile o meno” diversamente da quanto detto dal giudicante non costituirebbe domanda valutativa, per la cui ammissione insiste nella presente fase di giudizio.
Obietta parte appellata che la decisione è da considerarsi esente da vizi logico giuridici in quanto l'appellante non ha mai dedotto gli elementi in fatto che potrebbero legittimare il collegamento causale tra la caduta dell'attore e la presenza di una insidia trabocchetto ascrivibile alla sfera di controllo dell'esercente convenuto: non risulterebbe dimostrato in particolare, che detta insidia, ancorché esattamente identificata, fosse non visibile, non prevedibile e non altrimenti evitabile, dovendosi considerare di conseguenza integrata la prova del caso fortuito costituita dal comportamento colposo della vittima del sinistro.
L'appello non è in effetti fondato e non può essere accolto.
Ad avviso del Collegio, l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado è in primis da considerarsi esaustiva, sicchè le istanze di prova reiterate in sede di precisazione delle conclusioni vanno respinte.
Il capitolo di prova attoreo, infatti, non risulta idoneo ad integrare la prova del fatto e degli elementi costitutivi della responsabilità per custodia di cui all'art. 2051 C.c.
È infatti corretto ed esente da vizi logico giuridici il giudizio espresso in primo grado quanto alle carenze della prospettazione attorea sugli elementi del fatto lesivo ai fini dell'imputazione della responsabilità del custode ex art. 2051 C.c.
4 È infatti noto che la responsabilità del custode “… ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (ex Cass. civ. n. 20943/2022): ciò non toglie che chi debba affermare tale titolo di responsabilità ha comunque l'onere di indentificare con sufficiente grado di chiarezza quale sia la cosa in custodia dalla quale è scaturito il danno, oltre alla dinamica dell'evento lesivo ai fini della opportuna valutazione della sussistenza del nesso di causa con l'evento infortunistico dedotto.
Tali elementi anche ad avviso della Corte d'appello non sono sufficientemente identificati nella prospettazione attorea, in quanto la narrativa della citazione introduttiva e l'atto di appello che la ripropone, non indicano con precisone né il punto della caduta dell'appellante, né tantomeno chiariscono la dinamica della sua caduta, ossia se il Pt_1 sia inciampato nei cavi elettrici stesi dai campeggiatori per condurre la corrente dalle torrette di distribuzione dell'energia elettrica alle loro camper, ovvero in un tombino sporgente, né se la dedotta mancanza di illuminazione nel viale che conduceva alle toilette
(zona del campeggio in cui sarebbe avvenuta la caduta), riguardasse i malfunzionamenti nell'erogazione dell'energia elettrica a disposizione degli avventori del campeggio durante la giornata (fatto che a ben vedere risulterebbe ininfluente con l'evento infortunistico avvenuto durante la notte), ovvero se si intendesse a tale proposito allegare un guasto (non dimostrato) dei lampioncini del vialetto percorso dal danneggiato, integrante un elemento di possibile non evitabilità.
L'argomento dell'errato posizionamento delle torrette pure introdotto dall'appellante come concausa dell'infortunio, questione che l'appellato contesta dimostrando di aver a tale riguardo ottenuto le richieste autorizzazioni dagli enti competenti quanto al posizionamento dei servizi, è generico ed integra propriamente un addebito di responsabilità aquiliana, che tuttavia non risulta.
Conclusivamente, va osservato pertanto che l'indeterminatezza degli elementi costitutivi sull'accaduto e sul nesso di causa non consentiva l'accertamento della responsabilità per custodia, dovendosi più verosimilmente accreditare l'ipotesi del caso fortuito consistente
5 nel comportamento colposo dell'infortunato stesso in occasione dell'incidente oggetto di causa.
Da quanto precede discende il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base ai valori medi della tariffa professionale, fatta applicazione dell'onere del doppio contributo, per il quale sussistono i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la Sentenza n. 2153/2022 del Tribunale di Verona, emessa e pubblicata in data
29.11.2022, così decide:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
-condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese legali del presente Pt_1 grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%,
IVA e Cpa come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, 17.5.2024.
Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
dott.ssa Elena Rossi
6