Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961.