Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/05/2003, n. 8489
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Sentenza 28 maggio 2003

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I rapporti di lavoro instaurati dai lavoratori già dipendenti da aziende in liquidazione o in crisi sulla base di un accordo tra le organizzazioni sindacali, una delle società costituite ad iniziativa della GEPI per il reimpiego di detti lavoratori e l'impresa nuova datrice di lavoro, sono distinti dai rapporti precedentemente instaurati con gli stessi lavoratori dalla società promossa dalla GEPI, considerati di lavoro solo per permettere ai lavoratori di non essere disoccupati e di potere così godere del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, e, con riferimento al passaggio all'impresa ove il lavoratore viene collocato, dopo essere stato alle dipendenze della società di reimpiego, l'ordinamento non appresta alcuna tutela giuridica, neanche in ordine al mantenimento delle originarie condizioni di lavoro e del trattamento economico di cui godeva presso l'impresa di provenienza, onde deve escludersi che in relazione a tali rapporti possa operare l'art. 2103 cod. civ., che contiene una disciplina destinata ad operare all'interno di un medesimo rapporto di lavoro e non già nel caso in cui tra il nuovo rapporto e quello intrattenuto con l'impresa di provenienza vi sia discontinuità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/05/2003, n. 8489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8489
    Data del deposito : 28 maggio 2003

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