Sentenza 28 maggio 2003
Massime • 1
I rapporti di lavoro instaurati dai lavoratori già dipendenti da aziende in liquidazione o in crisi sulla base di un accordo tra le organizzazioni sindacali, una delle società costituite ad iniziativa della GEPI per il reimpiego di detti lavoratori e l'impresa nuova datrice di lavoro, sono distinti dai rapporti precedentemente instaurati con gli stessi lavoratori dalla società promossa dalla GEPI, considerati di lavoro solo per permettere ai lavoratori di non essere disoccupati e di potere così godere del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, e, con riferimento al passaggio all'impresa ove il lavoratore viene collocato, dopo essere stato alle dipendenze della società di reimpiego, l'ordinamento non appresta alcuna tutela giuridica, neanche in ordine al mantenimento delle originarie condizioni di lavoro e del trattamento economico di cui godeva presso l'impresa di provenienza, onde deve escludersi che in relazione a tali rapporti possa operare l'art. 2103 cod. civ., che contiene una disciplina destinata ad operare all'interno di un medesimo rapporto di lavoro e non già nel caso in cui tra il nuovo rapporto e quello intrattenuto con l'impresa di provenienza vi sia discontinuità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/05/2003, n. 8489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8489 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RT GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 6, presso lo studio dell'avvocato ORESTE MORCAVALLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN AR 1 SRL (ora INIZIATIVE VESUVIANE s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 24/01 del Tribunale di AR, depositata il 09/01/01 - R.G.N. 440/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato MORCAVALLO;
udito l'Avvocato PROSPERETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARLO DESTRO, che ha concluso rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, GI De LO, premesso di essere stata assunta dalla I.N.C.O. il 13 aprile 1991, quale operaia di secondo livello, e che, successivamente, era stato previsto il passaggio diretto di una parte dei dipendenti della G.T.C., società costituita dalla PI e dal gruppo Polli, previa partecipazione ad un corso di aggiornamento professionale, precisava che, all'esito di detto corso, aveva contestato le condizioni di assunzione presso la G.T.C., quale operaia di primo livello, con obbligo di formazione e tirocinio per l'eventuale inquadramento in mansioni superiori, e che, di conseguenza, veniva licenziata. Pertanto, la De LO chiedeva l'annullamento del licenziamento intimatole dalla I.N.C.O., con la conseguente reintegrazione nel rapporto di lavoro, il ripristino del trattamento di integrazione salariale ed il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1 l. n. 108 del 1990. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso con sentenza del 14 giugno 1997, confermata dal Tribunale di Castrovillari, che, con sentenza del 9 gennaio 2001, respingeva l'appello della De LO. Rilevava il giudice di appello che il rapporto tra le società di reimpiego costituite dalla PI ed i lavoratori non è riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, mancando lo scambio tra prestazione di attività lavorativa e retribuzione, con la conseguenza che, nel caso di specie, non si era trattato di licenziamento, ma di risoluzione del rapporto ex ari 1453 e ss. c.c. e dalla legislazione speciale volta a fronteggiare le crisi aziendali.
Aggiungeva che il rifiuto dell'avviamento al lavoro comporta la cessazione dell'integrazione salariale (art. 3, comma 4, lett. a d.l. n. 366 del 1987), senza che alla fattispecie sia applicabile l'art. 2103 c.c., non potendo vantare il lavoratore alcun diritto al mantenimento delle condizioni di lavoro originarie, in quanto, a seguito del reimpiego e dell'avviamento, sorge un rapporto nuovo. Avverso tale pronunzia propone ricorso per Cassazione la De LO. Resiste con controricorso la I.N.C.O., che ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando violazione ed errata applicazione di principi posti a garanzia dei lavoratori (art. 2103 c.c, art. 5 l. n. 903 del 1977) e violazione del dl. N. 366 del 1987, conv.
nella l. n. 472 del 1987, la ricorrente ripropone la propria ricostruzione giuridica della fattispecie e sostiene che la legislazione speciale avrebbe dovuto esse re interpretata nel senso che la società costituita dalla PI sia tenuta ad esplicitare le modalità di passaggio del lavoratore alla nuova azienda ed i criteri seguiti per l'utilizzazione e il reimpiego dello stesso, onde valutare la legittimità e la correttezza della procedura;
mentre nell'ipotesi in esame macroscopiche sarebbero risultate le violazioni agli obblighi comportamentali da parte della società c.d. di iniziativa occupazionale.
Con il secondo motivo, denunziando ulteriore violazione ed erronea applicazione della l. n. 452 del 1987, la ricorrente lamenta che, erroneamente, il Tribunale avrebbe ritenuto le contestazioni sollevate dalla lavoratrice quale rifiuto all'assunzione cui ricollegare l'effetto risolutivo previsto dalla legge. Tali motivi, che vano esaminati congiuntamente, data loro stretta connessione, sono infondati.
Il Tribunale di Castrovillari, infatti, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui i rapporti tra le società costituite dalla PI al solo scopo di promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego ed i dipendenti licenziati da imprese ubicate nel Mezzogiorno, non sono rapporti di lavoro subordinato, difettando la causa tipica, vale a dire lo scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione, e, pertanto, la loro risoluzione non è riconducibile ad un licenziamento, ma è disciplinata dalle leggi speciali che li prevedono;
in base alle quali è ammessa la risoluzione in conseguenza dell'avviamento al lavoro non rifiutato (Cass. 27 maggio 1996 n. 4867; Cass. 16 giugno 1995 n. 6821; Cass. 20 aprile 1995 n. 4436); i rapporti di lavoro instaurati dai lavoratori già dipendenti da aziende in liquidazione o in crisi sulla base di un accordo tra le organizzazioni sindacali, una delle società costituite ad iniziativa della PI per il reimpiego di detti lavoratori, e l'impresa nuova datrice di lavoro, sono distinti dai rapporti precedentemente instaurati con gli stessi lavoratori dalla società promossa dalla PI, considerati di lavoro solo per permettere ai lavoratori di non essere disoccupati e di potere così godere del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cass. 10 luglio 1996 n. 6284); con riferimento al passaggio all'impresa ove il lavoratore viene ricollocato, dopo essere stato alle dipendenze della società di reimpiego, l'ordinamento non appresta alcuna tutela giuridica, neanche in ordine al mantenimento delle originarie condizioni di lavoro e del trattamento economico di cui godeva presso l'impresa di provenienza (oltre alla citata Cass. n. 6821 del 1995, si veda Cass. 18 dicembre 1986 n. 7723). Ne deriva, che correttamente è stata esclusa l'applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 2103 c.c., che contiene una disciplina destinata ad operare "all'interno" di un medesimo rapporto di lavoro, non già nella ritenuta ipotesi di discontinuità del nuovo rapporto, rispetto a quello intrattenuto con l'impresa di provenienza.
Le censure, che ripropongono questioni congruamente e correttamente disattese dal giudice di appello, non contengono argomenti che possano giustificare una revisione di detto orientamento e si rivelano, pertanto, infondate.
Le spese del presente giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in Euro 15,00, oltre euro 2.000 (duemila) per onorario. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2003