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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 695/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giudice Cameli Renato, nella causa tra
(c.f. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. PANGRAZIO SABRINA C.F._1
PARTE RICORRENTE
e
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CARLUCCIO MICHELE
PARTE RESISTENTE
Considerato in via preliminare che l'udienza si è svolta in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Visti gli atti e i documenti delle parti
Lette le note scritte di udienza ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. artt. 669 bis e ss. c.p.c. e 671 c.p.c.
Premesso sul piano processuale che :
a (di seguito anche Parte_1 Pt_1
proponeva ricorso per sequestro conservativo nei confronti di fino a CP_1 concorrenza dell'importo di € 404.000,00 deducendo che : aveva stipulato con
[...] un accordo verbale per l'acquisto di n. 7 trattori stradali Volvo FH Controparte_1
500, identificati in atti, per un corrispettivo complessivo di € 404.000,00, interamente
Pagina 1 corrisposto mediante bonifici bancari regolarmente eseguiti e depositati;
malgrado il pagamento, i trattori non erano mai stati riscattati e trasferiti;
la aveva CP_1
esibito falsi bonifici di riscatto e non aveva mai provveduto allo stesso;
le fatture non erano mai state emesse;
plurimi veicoli era oggetto di sequestro penale;
sussistevano il fumus e il periculum;
b)il Tribunale emetteva decreto inaudita altera parte di sequestro per la minore somma di €280.000,00 (su cui amplius infra) ; a seguito di notifica di ricorso e di decreto di fissazione di udienza , si costituiva contestando quanto ex CP_1
adverso dedotto ed eccependo che: i documenti di bonifico non erano intellegibili e non era pervenuto alcun pagamento;
al contrario AY SP aveva provveduto al riscatto;
la ricorrente era inadempiente in ordine alle sue obbligazioni;
concludeva per il rigetto della domanda;
c)con memoria integrativa parte ricorrente formulava istanza per l'estensione del sequestro fino all'importo di € 426.000,00, producendo ulteriore documentazione;
d)all'esito della prima udienza era disposta traduzione della documentazione in lingua straniera come prodotta dalla ricorrente;
all'esito della traduzione era assegnato breve termine per memoria conclusiva e stabilita udienza per discussione e decisione in forma scritta;
tanto premesso sul piano processuale considerato in via generale e in punto di diritto che:
a) ai sensi dell'art. 671 c.p.c., “il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento”.
b) per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare quindi richiesta la coesistenza dei due requisiti (cfr., per tutte, Cass., 3.2.1996, n. 927) del fumus boni iuris
e del periculum in mora, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria e, il secondo, come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore;
Pagina 2 c) in particolare, il periculum in mora richiesto per la concessione del sequestro conservativo può ravvisarsi nella oggettiva situazione di pericolo che, nel tempo occorrente per la pronunzia della sentenza di condanna la già proposta (o proponenda) azione di merito possa essere vanificata la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.
Detto pericolo deve avere il carattere della concretezza ed attualità e può derivare sia dalla consistenza del patrimonio del debitore sia da condotte o atti di quest'ultimo sintomatici della volontà di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale e che facciano, dunque, presagire la possibile infruttuosità della futura esecuzione. (cfr., anche sul fumus ex multis Cass. 15.03.2005, n. 5579; Cass. 29.10.2001 n. 13400; Cass.
26.2.1998, n. 2139) tanto premesso in via generale;
richiamato, nel caso concreto, per relationem il decreto inaudita altera parte emesso in data 24.2.2025 e nuovamente riportato per chiarezza espositiva e motivazionale ovvero:
“ ritenuto, quanto al fumus , che: a)parte ricorrente ha puntualmente dedotto e comprovato il pagamento del corrispettivo per l'acquisto di sette veicoli, trattori marca
Volvo , sia attraverso significativa e rilevante documentazione bancaria costituita da estratti di bonifico, sebbene per l'importo inferiore di €280.000,00, risultando due estratti di bonifico identici (cfr. doc. 1 ) sia mediante note pro forma;
queste ultime, sebbene non analoghe a fatture regolari e comunque di importo inferiore (272.000) sono comunque riconducibili alla recanti oggetto univoco e data Parte_2
compatibile con i pagamenti (cfr. doc. 2); b)parimenti puntualmente dedotto e, almeno
a un primo esame, comprovato, non solo l'inadempimento della resistente, costituito dall'omessa consegna dei veicoli, ma vero e proprio comportamento fraudolento costituito dall'esecuzione, da parte della venditrice, di falsi bonifici di riscatto alla società di leasing ( cfr. doc. 6 lettere di diffida e doc. 5 corrispondenza intercorsa con società di leasing); c) infine, è puntualmente dedotto e documentato che cinque dei veicoli oggetto di compravendita sono stati oggetto di sequestro penale (cfr . doc. 4
Verbale di Sequestro della Polizia Marittima di Trieste); ritenuto in definitiva sussistente il fumus, per il minore importo di €280.000,00; … considerato parimenti sussistente il periculum in mora, anche con riferimento al tempo necessario per
Pagina 3 l'instaurazione del contraddittorio, in ragione di plurimi elementi quali: la condotta non meramente inadempiente ma ex se fraudolenta della resistente (almeno come allegata e finora dimostrata); l'importo non irrilevante dell'acquisto; l'attestazione, in visura camerale di numerosi trasferimenti di proprietà di beni mobili da parte della società resistente (doc. 3) ; il rilievo penale , almeno astrattamente considerato, della condotta, già oggetto di delibazione positiva;
” considerato ulteriormente, all'esito del giudizio, quanto al fumus che:
a)nel costituirsi in giudizio parte resistente, non ha contestato la conclusione dell'accordo orale di vendita, rectius ha riconosciuto espressamente il rapporto contrattuale, eccependo l'inadempimento della ricorrente e ,viceversa, deducendo il proprio corretto adempimento;
la contestazione, contenuta in memoria conclusiva
(pag.1), circa l'” assenza totale di documentazione scritta e sottoscritta dalla “
[...]
in relazione alla solo presunta compravendita” e riproposta nelle note Controparte_1
di udienza conclusive (pg.2), oltre che meramente generica e contraddetta da note pro forma non formalmente e tempestivamente disconosciute, integra un vero e proprio venire contra factum proprium risultando quini inidonea a confutare il fumus sotto tale aspetto (almeno nel presente giudizio cautelare e fermo restando eventuali approfondimenti nel merito);
b) analogamente, le eccezioni della resistente circa l'inadempimento della ricorrente sono prive di qualsivoglia supporto probatorio o anche solo indiziario (ad es. lettera di diffida etc. ); a fortiori, a fronte di contestazione circa la non intellegibilità della documentazione bancaria, è stata disposta traduzione che ha univocamente confermato come i termini in arabo corrispondano a vocaboli tipo “valuta, banca ,
IBAN, descrizione, data” e ha quindi attestato pertanto la completezza e integrità della documentazione stessa;
inoltre, dalla traduzione si evince l'attestazione “l'operazione è andata a buon fine”, comprovando tale formula l'avvenuto trasferimento di denaro;
parimenti infondata l'eccezione di parte resistente circa la non riconducibilità dei bonifici alla (ancora da ultimo note di udienza pag.2 ) in quanto: CP_1
b1)l'IBAN di tutti i bonifici prodotti è identico
([...]) ed è lo stesso di quello indicato nelle note pro forma dalla resistente stessa;
Pagina 4 b2)l'indicazione del beneficiario Ges Fin è compatibile con il nominativo indicato quale beneficiario nelle note pro forma stesse di provenienza della resistente
(Ges.fin. Easy SP) ;
c)al contrario, la documentazione depositata da parte resistente (cfr. doc. 1-5) è inidonea a supportare la ricostruzione di quest'ultima circa il corretto adempimento dell'obbligazione su di essa gravante in ordine all'acquisto dei trattori presso la società finanziaria in quanto:
c1) si tratta anzitutto, di meri ordinativi di bonifico nei quali è attestato come “il presente documento funge da prova dell'invio dell'ordine di trasferimento di denaro e non verifica il completamento del trasferimento deifondi. Il trasferimento di denaro impiega 1-2 giorni lavorativi per essere accreditato sul conto del beneficiario.
Quest'ordine può essere annullato dal richiedente in qualsiasi momento tra l'invio della richiesta e l'effettivo completamento del bonifico bancario”; essi, pertanto, non documentano alcun trasferimento definitivo di denaro, essendo disposizioni ancora revocabili;
c2) la causale reca “pagamento insoluti”, e non è in alcun modo riconducibile univocamente al riscatto e all'acquisto dei veicoli da ritrasferire alla Parte_1
parimenti, gli importi indicati non sono coerenti, almeno ad un esame sommario della fase cautelare, con i termini del contratto in esame;
d) a fortiori, con memoria integrativa è stata prodotta da parte ricorrente ulteriore documentazione bancaria (bonifici e una nota pro forma ) relativi proprio al rapporto oggetto di esame e attestanti un esborso in effetti superiore rispetto a quello riconosciuto e pari a € 426.000,00; in altri termini risultano attestati , in via univoca singoli bonifici per i seguenti importi 120.000, 16.000, 160.000, 34.800, 43.200; ritenuto quindi, alla luce di quanto esposto, confermata la sussistenza del fumus inteso quale verosimile fondatezza di domanda di accertamento di inadempimento della resistente e conseguente risoluzione del contratto, in relazione, tuttavia, a importo maggiorato e pari a €426.000,00; precisato, quanto al periculum che:
Pagina 5 a) in comparsa e nella memoria conclusionale nulla è stato argomentato, neanche in via indiziaria, dalla resistente in senso contrario rispetto a quanto già evidenziato nel decreto inaudita altera parte ;
b)solo nelle note di udienza conclusive (pag.3) la resistente ha eccepito l'insussistenza di comportamenti fraudolenti: tale eccezione, oltre che generica e inidonea a destituire di fondamento la tesi della ricorrente basata viceversa su documentazione già evidenziata nel decreto inaudita altera parte, pur qualora fondata, sarebbe insufficiente, permanendo altresì ulteriori aspetti del periculum come sopra esposti (ammontare ingente del credito, trasferimento di proprietà di beni mobili, mancata dimostrazione di effettiva capienza da parte della resistente);
c)particolarmente significativo, sul punto, che a fronte di intimazione formale
(cfr. doc. 6) parte resistente rimaneva inerte in fase stragiudiziale;
inoltre, la ricorrente ha comunque prodotto documentazione, ad essa pervenuta dalla resistente, attestante ipotetici riscatti che tuttavia non hanno trovato alcuna conferma con la società di leasing
(cfr. doc. 5 e doc.6)
ritenuta quindi fondata la domanda cautelare in presenza del fumus e del periculum; ritenuto di confermare l'obbligo di trascrizione, presso la competente
Conservatoria, del decreto inaudita altera parte in caso di presenza di beni immobili e qualora richiesto, con precisazione di modifica dell'importo fino a €426.000; ritenuto viceversa di riservare la nomina del custode solo nella eventuale fase esecutiva in caso di insorgenza di problematiche;
ritenuto altresì di assegnare termine, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, di sessanta giorni per l'avvio del giudizio di merito ai sensi dell'art. 669 octies primo comma c.p.c. precisando che, in caso di omissione, il presente provvedimento perderà efficacia;
precisato altresì che il sequestro perderà efficacia se non eseguito nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 675 c.p.c. preso atto della richiesta di refusione delle spese formulata da parte ricorrente;
considerato sul punto come , ai sensi dell'art. 669 octies sesto e settimo comma c.p.c. in ordine alla regolamentazione e alla liquidazione delle spese della presente
Pagina 6 procedura, si dovrà provvedere unitamente alle spese del giudizio ordinario di merito all'esito dello stesso;
come precisato dalla giurisprudenza preferibile e maggioritaria infatti “la misura del sequestro conservativo ha un necessario collegamento con la causa di merito, non rientrando tale provvedimento tra le cautele idonee ad anticipare gli effetti della decisione di merito, secondo la definizione di cui all'art. 669 octies, comma 6, c.p.c., e quindi in grado di stabilizzarsi in difetto della successiva causa di merito. Il sequestro conservativo non anticipa gli effetti della decisione di merito, ma serve a garantire il possibile risultato finale, rappresentato dalla soddisfazione del diritto di credito, convertendosi, in caso di sentenza di condanna, in pignoramento (art. 686 c.p.c.). Il rapporto di stretta strumentalità della suddetta misura con la decisione di merito comporta che le spese del procedimento svoltosi ante causam vanno liquidate sulla base degli stessi parametri vigenti al momento della decisione di merito. Con riferimento ad esse va seguito il principio secondo cui detti parametri trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del relativo decreto ministeriale, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (Cass. n. 19989 del 2021; Cass. n. 31884 del 2018; Cass. Sez. un. n. 17405 del 2013) “ (in termini con giurisprudenza citata Cass. 17.05.2024, n.13840)
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I)Accoglie la domanda di parte ricorrente, Parte_1
( ) e , per l'effetto conferma il decreto inaudita altera
[...] C.F._1
parte del 24.2.2025 modificando l'importo e dispone quindi il sequestro conservativo su tutti i beni mobili, immobili e crediti della società resistente ((cf. CP_1
) fino all'importo di € 426.000,00, oltre interessi e spese;
P.IVA_1
II)conferma a carico della competente Conservatoria dei registri immobiliari la trascrizione del decreto inaudita altera parte ove ritualmente richiesta dalla parte
Pagina 7 ricorrente, in relazione a eventuali beni immobili di proprietà della resistente
[...] con modifica dell'importo come indicato nel presente provvedimento;
Controparte_1
III) onera parte ricorrente Parte_1 all'avvio del giudizio di merito nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
IV) spese al merito
Si comunichi.
Pavia, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Renato Cameli
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