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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/09/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1086/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1086/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Emanuela Ferrelli
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Samuela Pischedda
Oggetto: Pagamento Assegno Ordinario di Invalidità Art. 1 L. 222/1984
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
i pagamenti dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. 222/1984 con
[...] decorrenza del mese di luglio 2023, corrispondendo al medesimo i Pt_1 ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 pagina 1 di 4 processuali liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 23.02.2024, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato a ripristinare i pagamenti dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 L. 222/1984 con decorrenza del mese di luglio
2023 in poi, in quanto illegittimamente sospesi. Riferisce che, a seguito del rigetto della domanda di conferma dell' presentata il 5.06.2023, proponeva ricorso amministrativo in virtù del quale l' avvedutosi della permanenza di tutti i CP_1 presupposti per beneficiare della prestazione previdenziale in parola, annullava in autotutela il provvedimento di reiezione del 19.07.2023. Ciò nonostante l' non ha CP_1 ripristinato la rendita, per cui si è visto costretto ad adire l'A.G.. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e ed eccepisce, in primo luogo, che il ricorrente non ha CP_1 provato il possesso del requisito contributivo. Eccepisce, inoltre, che il dal Pt_1
2/2022 è titolare della pensione di inabilità per gli invalidi civili di cui all'art. 12 L.
118/1971, incumulabile con l per superamento dei limiti reddituali previsti per beneficiare della prestazione assistenziale. Chiede, quindi, di rigettare il ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
17.04.2025 il procuratore del ricorrente dichiarava a verbale che il suo assistito ha beneficiato della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 per il solo periodo febbraio
2022/febbraio 2024 e che, in ogni caso, l' avrebbe dovuto revocare la prestazione CP_1 assistenziale, soggetta a limiti reddituali, e non quella previdenziale. Questo giudicante onerava il procuratore dell' di produrre documentazione utile per stabilire il periodo CP_1 in cui il ha beneficiato della pensione ex art. 12 citato, nonché di prendere Pt_1 posizione con note scritte sulle ragioni sottese alla decisione di sospendere il pagamento dell' che come è noto non è soggetto a limiti reddituali. Il procuratore dell' non CP_1 dava corso all'adempimento richiesto. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa è utile rammentare che la pensione di inabilità prevista dall'art. 12 della Legge n. 118/1971 è concessa in presenza dei seguenti concorrenti requisiti: riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%; reddito pagina 2 di 4 personale non superiore ad un determinato importo (€ 17.050,42 nel 2022); età compresa fra i 18 e i 67 anni;
essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, oppure essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
essere stabilmente e abitualmente residente in Italia. Si tratta di una prestazione assistenziale in quanto concessa, nel concorso dei predetti requisiti di legge, a tutta la platea dei possibili beneficiari, senza che rilevi l'eventuale assenza di contribuzione versata in ragione dell'attività lavorativa.
L'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 Legge n. 222/1984, così come la pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 Legge n. 222/1984, è, invece, una prestazione previdenziale in quanto riconosciuta ai soggetti che, oltre ad avere uno specifico grado di invalidità lavorativa, sono in possesso anche del requisito contributivo minimo previsto dalla legge.
In particolare, per beneficiare dell'AOI il richiedente deve avere maturato almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, e deve essere stato valutato dalla Commissione Medica Legale dell CP_1 come: “soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo“.
La pensione di inabilità civile è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità e con la pensione ordinaria di inabilità, salvo il limite di cumulabilità dovuto a motivi reddituali.
Venendo, dunque, al caso in esame, non è accoglibile l'eccezione sollevata dal procuratore dell' avente ad oggetto la mancata prova del requisito contributivo, sia CP_1 per la genericità della contestazione ex art. 115 c.p.c. sia in quanto il provvedimento di reiezione della domanda di conferma della prestazione risulta motivato dall
[...]
per la sola asserita non permanenza del requisito sanitario, posto che nel CP_2 caso di domanda di conferma della prestazione non è necessario il possesso di un nuovo requisito contributivo, ma si deve mantenere il solo requisito sanitario.
Ciò posto, questo giudicante ritiene corretta e condivisibile la prospettazione offerta dal procuratore del ricorrente ossia che l' avendo accolto il ricorso amministrativo CP_1 proposto dal avverso il rigetto della domanda di conferma dell'assegno Pt_1 ordinario, previo annullamento in autotutela del provvedimento di reiezione, una volta accertato il superamento del tetto-soglia per beneficiare della prestazione assistenziale
(derivante dal cumulo delle due prestazioni), avrebbe dovuto revocare il pagamento della pensione di inabilità civile e non quello dell' che, vale la pena ribadire, non è soggetto a limiti reddituali.
pagina 3 di 4 Per completezza si osserva, infine, che in data di ieri 24.09.2025 il procuratore della ricorrente ha depositato la comunicazione del 12.06.2025 da cui risulta che l' CP_1 benché abbia resistito nel presente giudizio, ha liquidato la prestazione rivendicata dal ricorrente con decorrenza dal mese di Luglio 2023 per l'importo netto di € 6.612,68 calcolato fino al mese di Dicembre 2025.
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
In conclusione l' in persona del l.r.p.t., va condannato a ripristinare i pagamenti CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 con decorrenza del mese di luglio 2023, in quanto illegittimamente sospesi, corrispondendo in favore del ricorrente i ratei maturati e maturandi oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo.
Le spese processuali vengono regolate tenuto conto del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 25 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1086/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Emanuela Ferrelli
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Samuela Pischedda
Oggetto: Pagamento Assegno Ordinario di Invalidità Art. 1 L. 222/1984
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
i pagamenti dell'assegno ordinario di invalidità, ex art. 1 L. 222/1984 con
[...] decorrenza del mese di luglio 2023, corrispondendo al medesimo i Pt_1 ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 pagina 1 di 4 processuali liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 23.02.2024, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato a ripristinare i pagamenti dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 L. 222/1984 con decorrenza del mese di luglio
2023 in poi, in quanto illegittimamente sospesi. Riferisce che, a seguito del rigetto della domanda di conferma dell' presentata il 5.06.2023, proponeva ricorso amministrativo in virtù del quale l' avvedutosi della permanenza di tutti i CP_1 presupposti per beneficiare della prestazione previdenziale in parola, annullava in autotutela il provvedimento di reiezione del 19.07.2023. Ciò nonostante l' non ha CP_1 ripristinato la rendita, per cui si è visto costretto ad adire l'A.G.. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e ed eccepisce, in primo luogo, che il ricorrente non ha CP_1 provato il possesso del requisito contributivo. Eccepisce, inoltre, che il dal Pt_1
2/2022 è titolare della pensione di inabilità per gli invalidi civili di cui all'art. 12 L.
118/1971, incumulabile con l per superamento dei limiti reddituali previsti per beneficiare della prestazione assistenziale. Chiede, quindi, di rigettare il ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
17.04.2025 il procuratore del ricorrente dichiarava a verbale che il suo assistito ha beneficiato della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 per il solo periodo febbraio
2022/febbraio 2024 e che, in ogni caso, l' avrebbe dovuto revocare la prestazione CP_1 assistenziale, soggetta a limiti reddituali, e non quella previdenziale. Questo giudicante onerava il procuratore dell' di produrre documentazione utile per stabilire il periodo CP_1 in cui il ha beneficiato della pensione ex art. 12 citato, nonché di prendere Pt_1 posizione con note scritte sulle ragioni sottese alla decisione di sospendere il pagamento dell' che come è noto non è soggetto a limiti reddituali. Il procuratore dell' non CP_1 dava corso all'adempimento richiesto. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa è utile rammentare che la pensione di inabilità prevista dall'art. 12 della Legge n. 118/1971 è concessa in presenza dei seguenti concorrenti requisiti: riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%; reddito pagina 2 di 4 personale non superiore ad un determinato importo (€ 17.050,42 nel 2022); età compresa fra i 18 e i 67 anni;
essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, oppure essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
essere stabilmente e abitualmente residente in Italia. Si tratta di una prestazione assistenziale in quanto concessa, nel concorso dei predetti requisiti di legge, a tutta la platea dei possibili beneficiari, senza che rilevi l'eventuale assenza di contribuzione versata in ragione dell'attività lavorativa.
L'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 Legge n. 222/1984, così come la pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 Legge n. 222/1984, è, invece, una prestazione previdenziale in quanto riconosciuta ai soggetti che, oltre ad avere uno specifico grado di invalidità lavorativa, sono in possesso anche del requisito contributivo minimo previsto dalla legge.
In particolare, per beneficiare dell'AOI il richiedente deve avere maturato almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, e deve essere stato valutato dalla Commissione Medica Legale dell CP_1 come: “soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo“.
La pensione di inabilità civile è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità e con la pensione ordinaria di inabilità, salvo il limite di cumulabilità dovuto a motivi reddituali.
Venendo, dunque, al caso in esame, non è accoglibile l'eccezione sollevata dal procuratore dell' avente ad oggetto la mancata prova del requisito contributivo, sia CP_1 per la genericità della contestazione ex art. 115 c.p.c. sia in quanto il provvedimento di reiezione della domanda di conferma della prestazione risulta motivato dall
[...]
per la sola asserita non permanenza del requisito sanitario, posto che nel CP_2 caso di domanda di conferma della prestazione non è necessario il possesso di un nuovo requisito contributivo, ma si deve mantenere il solo requisito sanitario.
Ciò posto, questo giudicante ritiene corretta e condivisibile la prospettazione offerta dal procuratore del ricorrente ossia che l' avendo accolto il ricorso amministrativo CP_1 proposto dal avverso il rigetto della domanda di conferma dell'assegno Pt_1 ordinario, previo annullamento in autotutela del provvedimento di reiezione, una volta accertato il superamento del tetto-soglia per beneficiare della prestazione assistenziale
(derivante dal cumulo delle due prestazioni), avrebbe dovuto revocare il pagamento della pensione di inabilità civile e non quello dell' che, vale la pena ribadire, non è soggetto a limiti reddituali.
pagina 3 di 4 Per completezza si osserva, infine, che in data di ieri 24.09.2025 il procuratore della ricorrente ha depositato la comunicazione del 12.06.2025 da cui risulta che l' CP_1 benché abbia resistito nel presente giudizio, ha liquidato la prestazione rivendicata dal ricorrente con decorrenza dal mese di Luglio 2023 per l'importo netto di € 6.612,68 calcolato fino al mese di Dicembre 2025.
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
In conclusione l' in persona del l.r.p.t., va condannato a ripristinare i pagamenti CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 con decorrenza del mese di luglio 2023, in quanto illegittimamente sospesi, corrispondendo in favore del ricorrente i ratei maturati e maturandi oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo.
Le spese processuali vengono regolate tenuto conto del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 25 settembre 2025
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dott.ssa Raffaella Falcione
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