CA
Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. RG 86/2024 Ruolo Generale Lavoro
TRA
rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Barbara Scaloni del Foro di Parte_1
RM
Parte appellante
E
rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Alessandro Controparte_1
Bargoni del Foro di RM
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Valeria Salvati
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 marzo 2024 , titolare di omonima ditta Parte_1
individuale, ha proposto appello avverso la sentenza del 31 gennaio 2024 con cui il Tribunale di RM, in funzione di giudice del lavoro, lo aveva condannato al versamento in favore di
[...]
della somma di euro 18.128,44 a titolo di differenze retributive e della Controparte_1
somma di euro 8.877,36 a titolo di ristoro del danno, oltre accessori di legge e regolarizzazione contribuiva, a decorrere dal 28 settembre 2017 sino all'estinzione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato, quindi aveva rigettato la domanda riconvenzionale spiegata da esso convenuto, condannandolo al pagamento delle spese di lite, incluse quelle di c.t.u. L'appellante in primo luogo ha censurato la decisione del Tribunale di rigetto della sollevata eccezione inerente al difetto di legittimazione passiva
CP_ dell' tenuto conto che nulla dovesse corrispondersi a detto Ente, così come del resto attestato dal rilascio alla Ditta di DURC regolare, e che non vi fosse l'esigenza di estendere il contraddittorio ai soggetti del rapporto previdenziale, essendo in contestazione soltanto l'atteggiarsi del rapporto di lavoro ed il conseguimento di prestazioni da questo derivanti.
L'appellante ha, poi, dedotto l'errore del Tribunale nel ritenere che le dimissioni rassegnate dal lavoratore in via anticipata, rispetto alla data di naturale scadenza del contratto, fossero sorrette da giusta causa, laddove il complessivo comportamento tenuto dal predetto in costanza di rapporto era stato provocatorio ed inattendibile, come poteva evincersi dalla fantasiosa denuncia di un licenziamento orale inconciliabile con le successive dimissioni volontarie, oltre che scorretto, considerata la sua assenza ingiustificata dal lavoro dal 30 maggio al 21 giugno
2022, il cui motivo (rientro nel Paese d'origine) era stato appreso solo per il tramite di un altro dipendente;
che, viceversa, nessuna inadempienza poteva ascriversi ad esso datore di lavoro nel versare le retribuzioni, e che le buste paga dei mesi da maggio ad agosto 2022 ed i relativi assegni volutamente non erano stati ritirati dal ricorrente. L'appellante ha, inoltre, evidenziato che ai sensi dell'art. 76 del CCNL operai agricoli e florovivaistici nessuna indennità di mancato preavviso fosse dovuta a seguito delle rassegnate dimissioni del lavoratore, in relazione alla natura del rapporto a tempo determinato. L'appellante ha, altresì, evidenziato la contraddizione in cui era incorso il Tribunale, nel definire dapprima apodittica l'allegazione del lamentato danno esistenziale, per poi riconoscere, senza adeguatamente esplicitarne i criteri di quantificazione, il credito del ricorrente pari alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni sino alla scadenza contrattuale. L'appellante ha criticato la scelta del Tribunale di respingere la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale, sull'erronea affermazione del difetto di nesso causale tra i presunti inadempimenti del ricorrente e i danni patiti da esso datore di lavoro a seguito delle rimostranze e delle pretese avanzate da Controparte_4
, in tal modo valorizzando eccessivamente il dato della flessibilità aziendale, nonostante
[...]
gli esiti istruttori avessero fatto emergere i gravi disagi conseguenti alla prolungata assenza ingiustificata del lavoratore, per la quale non si era riusciti ad ottemperare agli impegni assunti con la predetta Società. L'appellante, infine, ha censurato la valutazione di parziale utilizzabilità della deposizione del teste moglie del ricorrente, la cui Testimone_1
inattendibilità era emersa attraverso le altre deposizioni testimoniali, in ordine all'articolazione dell'orario settimanale osservato dal lavoratore dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,30; ha, quindi, stigmatizzato l'affermazione del giudicante, secondo cui il ricorrente aveva lavorato per più di 180 giornate lavorative, maturando in astratto il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ed ha invocato l'efficacia abdicativa delle quietanze rilasciate dal predetto, onde null'altro gli era dovuto oltre a quanto già regolarmente versato ai titoli in questione, in tal senso contestando gli esiti della CTU disposta in primo grado in via meramente esplorativa, non fondata su una corretta ricostruzione dei fatti di causa e per giunta incurante dell'espressa ammissione del ricorrente di avere percepito la somma di euro 88.216,00 netti. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi integralmente la domanda avanzata in primo grado da , quindi Controparte_1 condannarsi quest'ultimo al pagamento in via riconvenzionale della somma di euro 68.500,00, con vittoria di spese di lite.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
In primo luogo va ribadito il principio di elaborazione giurisprudenziale secondo cui il lavoratore ha sempre un interesse, concreto ed attuale, a vedersi accertato - a fronte del lavoro svolto e dell'inadempimento datoriale - il diritto al maggior numero possibile di contributi;
il diritto del lavoratore alla tutela della regolarità della sua posizione contributiva (c.d. diritto alla regolarizzazione contributiva) anche nei confronti del datore di lavoro può essere soddisfatto attraverso il meccanismo dell'accertamento incidentale;
ove, invece, il lavoratore non si limitasse a chiedere l'accertamento del suddetto diritto, ma agisse per ottenere la condanna al pagamento della contribuzione - il cui diritto di credito è attribuito esclusivamente in capo all'ente previdenziale non prevedendo la legge alcuna forma di sostituzione processuale ex art.81 c.p.c. - si profilerebbe la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti
CP_ dell' ( cfr. in motivazione Cass. n. 11730/2024 che richiama Cass. n. 6722/2021).
Nel caso di specie, l'originario ricorrente in seno al ricorso di primo grado ha formulato esclusivamente domande di accertamento del maggior dovuto a titolo di differenze retributive e risarcimento del danno da dimissioni anticipate per giusta causa, affermandosi al primo titolo creditore della somma di euro 18.128,44, oltre versamenti contributivi per le differenze non pagate;
egli ha, quindi, esercitato l'azione finalizzata ad ottenere la declaratoria del diritto soggettivo alla regolarizzazione contributiva, senza formulare specifiche domande di condanna del datore di lavoro al relativo versamento;
ciò implica che non sarebbe stata necessaria
CP_ l'estensione del contraddittorio nei confronti dell'
Resta, tuttavia, il fatto che l'odierno appellante non ha specificamente impugnato per vizio di ultrapetizione la statuizione di condanna della datrice di lavoro ad effettuare la regolarizzazione contribuiva correlata alle maggiori spettanze retributive, bensì si è limitato a criticare l'accertamento compiuto dal giudicante in tale direzione. Ne discende il giudicato interno della sentenza nella parte in cui pronuncia, oltre al sollecitato accertamento, anche la condanna in discorso;
di conseguenza, allo stato degli atti trova adeguata legittimazione la presenza in giudizio dell' , unico titolare del diritto di credito di natura Controparte_5
contributiva reso oggetto di condanna, fermo restando il vaglio di questa Corte sulla valutazione di fondatezza o meno dell'accertamento di merito, da cui la condanna stessa discende.
Tanto chiarito, possono darsi per definitivamente acquisite a mezzo della sentenza impugnata, in quanto non confutate dall'odierno appellato, le statuizioni di fatto inerenti all'accertamento di configurabilità di una mera successione di rapporti a termine, destinati a non trasformarsi in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato per intervenuta decadenza, nonché all'assenza di elementi cui ricondurre il fatto estintivo precedente alle dimissioni volontarie, denunciato come licenziamento orale comunicato il 23 giugno 2022.
Inoltre, il Tribunale accerta - senza che l'odierno appellato se ne dolga - un'articolazione dell'orario di lavoro svolto in costanza di rapporto pari a 39 ore settimanali, escludendo che il ricorrente abbia lavorato oltre sette ore giornaliere dal lunedì al venerdì ed oltre quattro ore nella giornata del sabato.
Ebbene, se si considera il contenuto dei contratti di lavoro a termine sottoscritti dalle parti e prodotti in giudizio, si evince la perfetta conformità dell'orario di lavoro di fatto svolto dal dipendente alle intercorse pattuizioni individuali, in cui si stabilisce che la prestazione venga resa “a tempo pieno”; tale dicitura implica a sua volta il rinvio alle disposizioni dell'art.34 del
CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, che, per quanto qui rileva, sancisce: “ L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere.
Tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, compresi quelli di informazione dei lavoratori…..”
Si evince, insomma, dall'intera produzione documentale che l'articolazione di fatto della prestazione lavorativa, come emersa dalla prova testimoniale e come acclarata dal Tribunale, sia stata pienamente rispettosa del dettato normativo.
Non si comprende, pertanto, in forza di quale criterio il Tribunale abbia ritenuto maturato in favore dell'originario ricorrente il credito per differenze retributive pari ad euro
18.128,44, se è vero che tali somme in seno al ricorso sono state chieste in ragione dell'asserita, ma rimasta indimostrata, prestazione di attività lavorativa oltre il limite quantitativo dedotto in contratto ed in forza di una invocata, ma non sussistente, unicità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tantomeno si può trarre ausilio dalla CTU espletata in primo grado per chiarire quale sia la fonte del credito nell'anzidetta misura, posto che lo stesso Tribunale si è visto costretto a disattendere le conclusioni dell'elaborato peritale, in relazione all'evidente discrasia tra quanto ivi indicato come “percepito” in misura pari a complessivi euro 61.537,86 lordi, e quanto lo stesso ricorrente in seno all'atto introduttivo del giudizio ammette di avere complessivamente ricevuto ai titoli in contestazione, pari ad euro 88.216,00 netti.
Ritiene, dunque, il Collegio il difetto assoluto di elementi alla stregua dei quali affermare l'esistenza del credito retributivo vantato dal lavoratore, al quale sono state versate banco iudicis anche le retribuzioni maturate da maggio ad agosto 2022 e rimaste in azienda fino all'epoca di proposizione della domanda giudiziale, perché mai ritirate dal dipendente, così come emerso attraverso la prova testimoniale.
In proposito, il Collegio non condivide l'affermazione del Tribunale secondo cui la surriferita circostanza integrerebbe un'inadempienza della parte datoriale, idonea a rendere giustificate le dimissioni volontarie del lavoratore.
Al contrario, questa Corte aderisce al risalente, nondimeno mai mutato orientamento dei
Giudici di legittimità, in forza del quale In conformità di un uso praticato in tutto il territorio dello Stato ed avente carattere di notorietà, il luogo di pagamento delle prestazioni dovute dal datore di lavoro ai lavoratori è quello in cui è posta l'azienda presso la quale essi lavorano, sicché la mora del datore di lavoro nel pagamento è configurabile solo quando il lavoratore si sia, vanamente, presentato nel luogo anzidetto per ritirare le proprie spettanze.
(Cass.n.10408/1995). Invero, non avendo alcuno dei testi escussi riferito che il ricorrente si sia mai presentato in azienda per reclamare le retribuzioni maturate da maggio ad agosto 2022 e che ne abbia ricevuto risposta negativa;
essendo, al contrario, emersa la prassi aziendale della consegna delle buste paga ai dipendenti presso gli uffici della datrice di lavoro;
non essendo stati accertati altri specifici episodi, elevabili a comportamenti gravemente inadempienti del datore di lavoro, le dimissioni del ricorrente restano del tutto sfornite di giustificazione, dunque non possono sorreggere alcuna erogazione a titolo risarcitorio, tantomeno possono legittimare il versamento dell'indennità di mancato preavviso, oltre ogni considerazione circa i contenuti dell'art. 73 del
CCNL e l'interpretazione che dello stesso suggerisce l'appellante.
Alla stregua di quanto innanzi chiarito, la domanda proposta in primo grado va integralmente rigettata.
Parimenti da rigettarsi è la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla ditta originaria convenuta, in quanto questa non ha assolto adeguatamente all'onere di allegare, ancor prima che provare, come gli inconvenienti e i disagi verificatisi con la cliente Controparte_4 fossero stati causati in via immediata e diretta dall'assenza prolungata ed ingiustificata del ricorrente piuttosto che da altre problematiche inerenti in termini più generali all'intera organizzazione aziendale.
In forza dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata va riformata nel senso innanzi indicato.
Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione della situazione di reciproca soccombenza creatasi tra datore e lavoratore e della sostanziale
CP_ pochezza di contenuti ed inutilità della costituzione in giudizio dell'
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_1 rigetta ogni altra richiesta;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese dell'intero giudizio
Ancona, 17 gennaio 2025
IL Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. RG 86/2024 Ruolo Generale Lavoro
TRA
rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Barbara Scaloni del Foro di Parte_1
RM
Parte appellante
E
rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Alessandro Controparte_1
Bargoni del Foro di RM
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Valeria Salvati
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 marzo 2024 , titolare di omonima ditta Parte_1
individuale, ha proposto appello avverso la sentenza del 31 gennaio 2024 con cui il Tribunale di RM, in funzione di giudice del lavoro, lo aveva condannato al versamento in favore di
[...]
della somma di euro 18.128,44 a titolo di differenze retributive e della Controparte_1
somma di euro 8.877,36 a titolo di ristoro del danno, oltre accessori di legge e regolarizzazione contribuiva, a decorrere dal 28 settembre 2017 sino all'estinzione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato, quindi aveva rigettato la domanda riconvenzionale spiegata da esso convenuto, condannandolo al pagamento delle spese di lite, incluse quelle di c.t.u. L'appellante in primo luogo ha censurato la decisione del Tribunale di rigetto della sollevata eccezione inerente al difetto di legittimazione passiva
CP_ dell' tenuto conto che nulla dovesse corrispondersi a detto Ente, così come del resto attestato dal rilascio alla Ditta di DURC regolare, e che non vi fosse l'esigenza di estendere il contraddittorio ai soggetti del rapporto previdenziale, essendo in contestazione soltanto l'atteggiarsi del rapporto di lavoro ed il conseguimento di prestazioni da questo derivanti.
L'appellante ha, poi, dedotto l'errore del Tribunale nel ritenere che le dimissioni rassegnate dal lavoratore in via anticipata, rispetto alla data di naturale scadenza del contratto, fossero sorrette da giusta causa, laddove il complessivo comportamento tenuto dal predetto in costanza di rapporto era stato provocatorio ed inattendibile, come poteva evincersi dalla fantasiosa denuncia di un licenziamento orale inconciliabile con le successive dimissioni volontarie, oltre che scorretto, considerata la sua assenza ingiustificata dal lavoro dal 30 maggio al 21 giugno
2022, il cui motivo (rientro nel Paese d'origine) era stato appreso solo per il tramite di un altro dipendente;
che, viceversa, nessuna inadempienza poteva ascriversi ad esso datore di lavoro nel versare le retribuzioni, e che le buste paga dei mesi da maggio ad agosto 2022 ed i relativi assegni volutamente non erano stati ritirati dal ricorrente. L'appellante ha, inoltre, evidenziato che ai sensi dell'art. 76 del CCNL operai agricoli e florovivaistici nessuna indennità di mancato preavviso fosse dovuta a seguito delle rassegnate dimissioni del lavoratore, in relazione alla natura del rapporto a tempo determinato. L'appellante ha, altresì, evidenziato la contraddizione in cui era incorso il Tribunale, nel definire dapprima apodittica l'allegazione del lamentato danno esistenziale, per poi riconoscere, senza adeguatamente esplicitarne i criteri di quantificazione, il credito del ricorrente pari alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni sino alla scadenza contrattuale. L'appellante ha criticato la scelta del Tribunale di respingere la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale, sull'erronea affermazione del difetto di nesso causale tra i presunti inadempimenti del ricorrente e i danni patiti da esso datore di lavoro a seguito delle rimostranze e delle pretese avanzate da Controparte_4
, in tal modo valorizzando eccessivamente il dato della flessibilità aziendale, nonostante
[...]
gli esiti istruttori avessero fatto emergere i gravi disagi conseguenti alla prolungata assenza ingiustificata del lavoratore, per la quale non si era riusciti ad ottemperare agli impegni assunti con la predetta Società. L'appellante, infine, ha censurato la valutazione di parziale utilizzabilità della deposizione del teste moglie del ricorrente, la cui Testimone_1
inattendibilità era emersa attraverso le altre deposizioni testimoniali, in ordine all'articolazione dell'orario settimanale osservato dal lavoratore dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,30; ha, quindi, stigmatizzato l'affermazione del giudicante, secondo cui il ricorrente aveva lavorato per più di 180 giornate lavorative, maturando in astratto il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ed ha invocato l'efficacia abdicativa delle quietanze rilasciate dal predetto, onde null'altro gli era dovuto oltre a quanto già regolarmente versato ai titoli in questione, in tal senso contestando gli esiti della CTU disposta in primo grado in via meramente esplorativa, non fondata su una corretta ricostruzione dei fatti di causa e per giunta incurante dell'espressa ammissione del ricorrente di avere percepito la somma di euro 88.216,00 netti. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi integralmente la domanda avanzata in primo grado da , quindi Controparte_1 condannarsi quest'ultimo al pagamento in via riconvenzionale della somma di euro 68.500,00, con vittoria di spese di lite.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
In primo luogo va ribadito il principio di elaborazione giurisprudenziale secondo cui il lavoratore ha sempre un interesse, concreto ed attuale, a vedersi accertato - a fronte del lavoro svolto e dell'inadempimento datoriale - il diritto al maggior numero possibile di contributi;
il diritto del lavoratore alla tutela della regolarità della sua posizione contributiva (c.d. diritto alla regolarizzazione contributiva) anche nei confronti del datore di lavoro può essere soddisfatto attraverso il meccanismo dell'accertamento incidentale;
ove, invece, il lavoratore non si limitasse a chiedere l'accertamento del suddetto diritto, ma agisse per ottenere la condanna al pagamento della contribuzione - il cui diritto di credito è attribuito esclusivamente in capo all'ente previdenziale non prevedendo la legge alcuna forma di sostituzione processuale ex art.81 c.p.c. - si profilerebbe la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti
CP_ dell' ( cfr. in motivazione Cass. n. 11730/2024 che richiama Cass. n. 6722/2021).
Nel caso di specie, l'originario ricorrente in seno al ricorso di primo grado ha formulato esclusivamente domande di accertamento del maggior dovuto a titolo di differenze retributive e risarcimento del danno da dimissioni anticipate per giusta causa, affermandosi al primo titolo creditore della somma di euro 18.128,44, oltre versamenti contributivi per le differenze non pagate;
egli ha, quindi, esercitato l'azione finalizzata ad ottenere la declaratoria del diritto soggettivo alla regolarizzazione contributiva, senza formulare specifiche domande di condanna del datore di lavoro al relativo versamento;
ciò implica che non sarebbe stata necessaria
CP_ l'estensione del contraddittorio nei confronti dell'
Resta, tuttavia, il fatto che l'odierno appellante non ha specificamente impugnato per vizio di ultrapetizione la statuizione di condanna della datrice di lavoro ad effettuare la regolarizzazione contribuiva correlata alle maggiori spettanze retributive, bensì si è limitato a criticare l'accertamento compiuto dal giudicante in tale direzione. Ne discende il giudicato interno della sentenza nella parte in cui pronuncia, oltre al sollecitato accertamento, anche la condanna in discorso;
di conseguenza, allo stato degli atti trova adeguata legittimazione la presenza in giudizio dell' , unico titolare del diritto di credito di natura Controparte_5
contributiva reso oggetto di condanna, fermo restando il vaglio di questa Corte sulla valutazione di fondatezza o meno dell'accertamento di merito, da cui la condanna stessa discende.
Tanto chiarito, possono darsi per definitivamente acquisite a mezzo della sentenza impugnata, in quanto non confutate dall'odierno appellato, le statuizioni di fatto inerenti all'accertamento di configurabilità di una mera successione di rapporti a termine, destinati a non trasformarsi in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato per intervenuta decadenza, nonché all'assenza di elementi cui ricondurre il fatto estintivo precedente alle dimissioni volontarie, denunciato come licenziamento orale comunicato il 23 giugno 2022.
Inoltre, il Tribunale accerta - senza che l'odierno appellato se ne dolga - un'articolazione dell'orario di lavoro svolto in costanza di rapporto pari a 39 ore settimanali, escludendo che il ricorrente abbia lavorato oltre sette ore giornaliere dal lunedì al venerdì ed oltre quattro ore nella giornata del sabato.
Ebbene, se si considera il contenuto dei contratti di lavoro a termine sottoscritti dalle parti e prodotti in giudizio, si evince la perfetta conformità dell'orario di lavoro di fatto svolto dal dipendente alle intercorse pattuizioni individuali, in cui si stabilisce che la prestazione venga resa “a tempo pieno”; tale dicitura implica a sua volta il rinvio alle disposizioni dell'art.34 del
CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, che, per quanto qui rileva, sancisce: “ L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere.
Tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, compresi quelli di informazione dei lavoratori…..”
Si evince, insomma, dall'intera produzione documentale che l'articolazione di fatto della prestazione lavorativa, come emersa dalla prova testimoniale e come acclarata dal Tribunale, sia stata pienamente rispettosa del dettato normativo.
Non si comprende, pertanto, in forza di quale criterio il Tribunale abbia ritenuto maturato in favore dell'originario ricorrente il credito per differenze retributive pari ad euro
18.128,44, se è vero che tali somme in seno al ricorso sono state chieste in ragione dell'asserita, ma rimasta indimostrata, prestazione di attività lavorativa oltre il limite quantitativo dedotto in contratto ed in forza di una invocata, ma non sussistente, unicità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tantomeno si può trarre ausilio dalla CTU espletata in primo grado per chiarire quale sia la fonte del credito nell'anzidetta misura, posto che lo stesso Tribunale si è visto costretto a disattendere le conclusioni dell'elaborato peritale, in relazione all'evidente discrasia tra quanto ivi indicato come “percepito” in misura pari a complessivi euro 61.537,86 lordi, e quanto lo stesso ricorrente in seno all'atto introduttivo del giudizio ammette di avere complessivamente ricevuto ai titoli in contestazione, pari ad euro 88.216,00 netti.
Ritiene, dunque, il Collegio il difetto assoluto di elementi alla stregua dei quali affermare l'esistenza del credito retributivo vantato dal lavoratore, al quale sono state versate banco iudicis anche le retribuzioni maturate da maggio ad agosto 2022 e rimaste in azienda fino all'epoca di proposizione della domanda giudiziale, perché mai ritirate dal dipendente, così come emerso attraverso la prova testimoniale.
In proposito, il Collegio non condivide l'affermazione del Tribunale secondo cui la surriferita circostanza integrerebbe un'inadempienza della parte datoriale, idonea a rendere giustificate le dimissioni volontarie del lavoratore.
Al contrario, questa Corte aderisce al risalente, nondimeno mai mutato orientamento dei
Giudici di legittimità, in forza del quale In conformità di un uso praticato in tutto il territorio dello Stato ed avente carattere di notorietà, il luogo di pagamento delle prestazioni dovute dal datore di lavoro ai lavoratori è quello in cui è posta l'azienda presso la quale essi lavorano, sicché la mora del datore di lavoro nel pagamento è configurabile solo quando il lavoratore si sia, vanamente, presentato nel luogo anzidetto per ritirare le proprie spettanze.
(Cass.n.10408/1995). Invero, non avendo alcuno dei testi escussi riferito che il ricorrente si sia mai presentato in azienda per reclamare le retribuzioni maturate da maggio ad agosto 2022 e che ne abbia ricevuto risposta negativa;
essendo, al contrario, emersa la prassi aziendale della consegna delle buste paga ai dipendenti presso gli uffici della datrice di lavoro;
non essendo stati accertati altri specifici episodi, elevabili a comportamenti gravemente inadempienti del datore di lavoro, le dimissioni del ricorrente restano del tutto sfornite di giustificazione, dunque non possono sorreggere alcuna erogazione a titolo risarcitorio, tantomeno possono legittimare il versamento dell'indennità di mancato preavviso, oltre ogni considerazione circa i contenuti dell'art. 73 del
CCNL e l'interpretazione che dello stesso suggerisce l'appellante.
Alla stregua di quanto innanzi chiarito, la domanda proposta in primo grado va integralmente rigettata.
Parimenti da rigettarsi è la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla ditta originaria convenuta, in quanto questa non ha assolto adeguatamente all'onere di allegare, ancor prima che provare, come gli inconvenienti e i disagi verificatisi con la cliente Controparte_4 fossero stati causati in via immediata e diretta dall'assenza prolungata ed ingiustificata del ricorrente piuttosto che da altre problematiche inerenti in termini più generali all'intera organizzazione aziendale.
In forza dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata va riformata nel senso innanzi indicato.
Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione della situazione di reciproca soccombenza creatasi tra datore e lavoratore e della sostanziale
CP_ pochezza di contenuti ed inutilità della costituzione in giudizio dell'
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_1 rigetta ogni altra richiesta;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese dell'intero giudizio
Ancona, 17 gennaio 2025
IL Consigliere est. Il Presidente