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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 383/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.383/2025 R.G. posta in decisione in data 14/04//2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in BU AR presso lo studio dell'avv. Milena Parte_1
Ruffini, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliata in BU AR presso lo studio dell'avv. Carlo CP_1
Colombo, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) affido condiviso della minore nata a [...] il Persona_1
13.12.2023, con collocamento presso la madre Signora con la quale vivrà CP_1
pagina 1 di 4 allo stato presso l'abitazione della nonna materna signora , sita in Olgiate Persona_2
Olona (VA) – Via Tovo Don Giacomo, n. 9.
Per_ 2) Il padre potrà tenere con sé la figlia minore due giorni in ogni fine settimana alternativamente dal venerdì al sabato o dal sabato alla domenica a seconda dei turni di lavoro del signor , quindi con un pernottamento alla settimana esclusivamente presso Parte_1
l'abitazione dei nonni paterni, sita a BU AR in Via Raffaello Sanzio, n. 1. Per_ trascorrerà col padre anche il martedì dalle ore 14:00 alle ore 20:00 o dalle ore 10:00 fino alle ore 13:30 a seconda dei turni di lavoro del signor . Parte_1
Per_ trascorrerà ad anni alterni col padre e con la madre il giorno di Natale, di Santo Stefano, del 31.12 e del 01.01, di Pasqua e di Sant'Angelo.
Sole durante l'estate 2025 trascorrerà un periodo di giorni 14 circa con entrambi i genitori a
Diano Marina (IM), salvo diverso accordo.
Per_ Nelle successive estati, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà trascorrere col padre e con la madre un periodo di due settimane consecutive, da individuarsi previo accordo tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno, con contestuale comunicazione del luogo di destinazione da parte del padre e della madre.
Resta inteso che i genitori si impegnano a valutare eventuali nuove modalità di esercizio del
Per_ diritto di visita paterno dopo il compimento da parte di del terzo anno di età.
3) In considerazione delle risorse economiche e della capacità lavorativa dei genitori, il signor verserà a mezzo di bonifico bancario in favore della madre a titolo di Parte_1
concorso al mantenimento della figlia la somma di euro 250,00= al mese, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT. Lo stesso signor verserà altresì sempre a mezzo di bonifico bancario in favore della madre, Parte_1
a titolo di anticipo per l'acquisto da documentare di farmaci, anche da banco, l'ulteriore somma mensile di Euro 50,00=, sempre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, e così per complessivi Euro 300,00= mensili.
4) L'assegno unico spetterà in via esclusiva ed al 100% alla signora quale CP_1
genitore collocatario della minore.
5) I genitori sosterranno al 50% le spese scolastiche, extra-scolastiche, ricreative, per attività sportive o ludiche in genere, nonché le spese mediche non mutuabili, come da protocollo contenente le linee guida sulle spese straordinarie del Tribunale e della Corte d'Appello di
Milano, tenendo conto dell'anticipazione della somma mensile di Euro 50,00 da parte del pagina 2 di 4 signor per le sole spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo dei Parte_1
genitori.
6) I genitori potranno ottenere il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio della figlia.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a non pubblicare sui social il volto della figlia Per_ minore
8) Sese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/02/2025 chiedeva disporsi l'affidamento condiviso con Parte_1
Per_ il collocamento materno della figlia nata il [...] dalla relazione con la CP_1
regolamentazione delle sue visite e un contributo al mantenimento della bambina a suo carico dell'importo di € 250 mensili fino al compimento del primo anno (successivamente sarebbe intervenuto il mantenimento diretto), oltre il 50% delle spese straordinarie, rendendosi disponibile a cedere alla controparte il 50% di sua spettanza dell'assegno unico.
Si costituiva in giudizio la non opponendosi al richiesto affidamento condiviso della figlia e CP_1
riferendo di aver raggiunto un accordo con la controparte sulla frequentazione paterna della bambina,
Per_ in virtù del quale il teneva con sé il martedì mattina o pomeriggio, a seconda dei suoi Parte_1
turni di lavoro, oltre che due giorni nei fine settimana (o dal venerdì al sabato o dal sabato alla domenica con pernottamento presso l'abitazione dei nonni paterni); quanto alla questione economica, la chiedeva che il Tribunale disponesse un contributo al mantenimento della minore pari ad CP_1
almeno € 300,00 mensili, in considerazione del fatto che, a fronte dello stipendio mensile di circa euro
1.400 percepito dal , la convenuta percepiva l'assegno unico per intero e un'indennità di Parte_1
disoccupazione di circa Euro 800 mensili.
In corso di causa, su impulso del Giudice delegato, le parti raggiungevano un accordo che può essere recepito in quanto conforme all'interesse primario della bambina e adeguato alle condizioni reddituali dei genitori.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite in considerazione dell'intervenuto accordo.
P . Q . M .
Il Tribunale di BU AR, così deliberando in via definitiva:
Per_ 1) Affida la minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento presso la madre;
2) Prende atto che le parti hanno pattuito le sopra riportate condizioni, che qui si intendono trascritte,
pagina 3 di 4 recepite ed omologate.
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in BU AR nella camera di consiglio del 14/04/2025
Il Presidente Estensore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.383/2025 R.G. posta in decisione in data 14/04//2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in BU AR presso lo studio dell'avv. Milena Parte_1
Ruffini, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliata in BU AR presso lo studio dell'avv. Carlo CP_1
Colombo, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1) affido condiviso della minore nata a [...] il Persona_1
13.12.2023, con collocamento presso la madre Signora con la quale vivrà CP_1
pagina 1 di 4 allo stato presso l'abitazione della nonna materna signora , sita in Olgiate Persona_2
Olona (VA) – Via Tovo Don Giacomo, n. 9.
Per_ 2) Il padre potrà tenere con sé la figlia minore due giorni in ogni fine settimana alternativamente dal venerdì al sabato o dal sabato alla domenica a seconda dei turni di lavoro del signor , quindi con un pernottamento alla settimana esclusivamente presso Parte_1
l'abitazione dei nonni paterni, sita a BU AR in Via Raffaello Sanzio, n. 1. Per_ trascorrerà col padre anche il martedì dalle ore 14:00 alle ore 20:00 o dalle ore 10:00 fino alle ore 13:30 a seconda dei turni di lavoro del signor . Parte_1
Per_ trascorrerà ad anni alterni col padre e con la madre il giorno di Natale, di Santo Stefano, del 31.12 e del 01.01, di Pasqua e di Sant'Angelo.
Sole durante l'estate 2025 trascorrerà un periodo di giorni 14 circa con entrambi i genitori a
Diano Marina (IM), salvo diverso accordo.
Per_ Nelle successive estati, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà trascorrere col padre e con la madre un periodo di due settimane consecutive, da individuarsi previo accordo tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno, con contestuale comunicazione del luogo di destinazione da parte del padre e della madre.
Resta inteso che i genitori si impegnano a valutare eventuali nuove modalità di esercizio del
Per_ diritto di visita paterno dopo il compimento da parte di del terzo anno di età.
3) In considerazione delle risorse economiche e della capacità lavorativa dei genitori, il signor verserà a mezzo di bonifico bancario in favore della madre a titolo di Parte_1
concorso al mantenimento della figlia la somma di euro 250,00= al mese, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT. Lo stesso signor verserà altresì sempre a mezzo di bonifico bancario in favore della madre, Parte_1
a titolo di anticipo per l'acquisto da documentare di farmaci, anche da banco, l'ulteriore somma mensile di Euro 50,00=, sempre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, e così per complessivi Euro 300,00= mensili.
4) L'assegno unico spetterà in via esclusiva ed al 100% alla signora quale CP_1
genitore collocatario della minore.
5) I genitori sosterranno al 50% le spese scolastiche, extra-scolastiche, ricreative, per attività sportive o ludiche in genere, nonché le spese mediche non mutuabili, come da protocollo contenente le linee guida sulle spese straordinarie del Tribunale e della Corte d'Appello di
Milano, tenendo conto dell'anticipazione della somma mensile di Euro 50,00 da parte del pagina 2 di 4 signor per le sole spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo dei Parte_1
genitori.
6) I genitori potranno ottenere il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio della figlia.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a non pubblicare sui social il volto della figlia Per_ minore
8) Sese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/02/2025 chiedeva disporsi l'affidamento condiviso con Parte_1
Per_ il collocamento materno della figlia nata il [...] dalla relazione con la CP_1
regolamentazione delle sue visite e un contributo al mantenimento della bambina a suo carico dell'importo di € 250 mensili fino al compimento del primo anno (successivamente sarebbe intervenuto il mantenimento diretto), oltre il 50% delle spese straordinarie, rendendosi disponibile a cedere alla controparte il 50% di sua spettanza dell'assegno unico.
Si costituiva in giudizio la non opponendosi al richiesto affidamento condiviso della figlia e CP_1
riferendo di aver raggiunto un accordo con la controparte sulla frequentazione paterna della bambina,
Per_ in virtù del quale il teneva con sé il martedì mattina o pomeriggio, a seconda dei suoi Parte_1
turni di lavoro, oltre che due giorni nei fine settimana (o dal venerdì al sabato o dal sabato alla domenica con pernottamento presso l'abitazione dei nonni paterni); quanto alla questione economica, la chiedeva che il Tribunale disponesse un contributo al mantenimento della minore pari ad CP_1
almeno € 300,00 mensili, in considerazione del fatto che, a fronte dello stipendio mensile di circa euro
1.400 percepito dal , la convenuta percepiva l'assegno unico per intero e un'indennità di Parte_1
disoccupazione di circa Euro 800 mensili.
In corso di causa, su impulso del Giudice delegato, le parti raggiungevano un accordo che può essere recepito in quanto conforme all'interesse primario della bambina e adeguato alle condizioni reddituali dei genitori.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite in considerazione dell'intervenuto accordo.
P . Q . M .
Il Tribunale di BU AR, così deliberando in via definitiva:
Per_ 1) Affida la minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento presso la madre;
2) Prende atto che le parti hanno pattuito le sopra riportate condizioni, che qui si intendono trascritte,
pagina 3 di 4 recepite ed omologate.
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in BU AR nella camera di consiglio del 14/04/2025
Il Presidente Estensore
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