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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 601/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 601/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa da Avv. Parte_1 P.IVA_1
ZAPPELLI ELENA con domicilio eletto presso il suo studio in RIMINI VIA COVIGNANO 215
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa da Avv. SARDO MONIKA con Controparte_1 P.IVA_2 domicilio eletto presso il suo studio in ROMA VIA GIULIO CACCINI 1
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 252/2022
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Bologna, contrariis rejectis, in riforma della sentenza appellata, stante l'accertata responsabilità di del danno subito da Controparte_2
in conseguenza del furto del muletto Toyota matricola 8FBT3011660 id C43344 Parte_1 subito la notte tra il 19-20 Settembre 2018, all'interno dei locali di Bologna2iere; dato atto del fatto che la società a dovuto corrispondere alla - Controparte_3 Parte_2
proprietaria del mezzo in questione - l'intero prezzo del carrello elevatore, condannare
a rifondere all'appellante la somma sborsata a tale titolo, pari ad €. 29.000,00; Controparte_2
In subordine, sempre in riforma della sentenza appellata, accertata la responsabilità ex art.1177 c.c.
a carico di nonché di in relazione alla custodia del carrello Controparte_1 Controparte_2
elevatore marca Toyota matricola 8FBT3011660 id C43344 condannare le stesse, in via solidale o concorrente a rifondere all'attrice la somma di €29.000,00, per la causale di cui in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n.252/2022, pubblicata in data 3.2.2022, nel giudizio avente RGN 13499/2020 presso il Tribunale di Bologna, notificata in data 21.2.2022, ai sensi degli artt. 348 bis e/o 342 e/o
345 c.p.c, per i motivi esposti nel presente atto;
in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande proposte con l'atto di appello incardinato da avverso la sentenza Parte_1
n.252/2022, pubblicata in data 3.2.2022, nel giudizio avente RGN 13499/2020 presso il Tribunale di
Bologna, notificata in data 21.2.2022 e per l'effetto, confermare la sentenza sopra indicata e
l'assenza di responsabilità di a qualunque titolo, anche con riferimento ai presunti CP_1
obblighi di custodia. Sempre nel merito, in via subordinata nella denegata ipotesi di riforma della sentenza n.252/2022, confermare la stessa nella parte in cui indica l'assenza di responsabilità di
a qualunque titolo, anche con riferimento ai presunti obblighi di custodia. Con vittoria di CP_1
spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, compresa la condanna alle spese generali quantificate forfetariamente nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge”. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 252/2022 RG del 3.2.2022, il Tribunale di Bologna rigettava le domande, in via principale, di accertamento dell'inadempimento ex art. 1218 c.c. e, in subordine, di responsabilità ex art. 1177 c.c., nonché di condanna al pagamento dell'importo di € 29.000,00 formulate da
[...] nel prosieguo anche solo nei confronti di Parte_1 Parte_1 con conseguente statuizione di condanna alle spese secondo soccombenza. Controparte_1
L'attrice deduceva la responsabilità di in relazione al furto di un carrello elevatore CP_1 noleggiato da presso terzi ( e fornito a che Parte_1 Parte_2 CP_1 svolgeva servizi di logistica nel quartiere fieristico;
in particolare, nel settembre 2018, CP_1
in occasione della Fiera Cersaie tenutasi presso , subappaltava a
[...] CP_2 [...] na prestazione di servizi e mezzi consistente in n. 3 operai specializzati e n. 3 carrelli Pt_1 elevatori;
dipendente di chiedeva a del Tes_1 CP_1 Tes_2 Parte_1 la comunicazione dei nominativi degli operai e le targhe dei mezzi ai fini dell'ottenimento dei pass per accedere al sito fieristico;
consegnava i documenti di solo due dei tre Parte_1 muletti richiesti, poiché il terzo era stato noleggiato presso in data 11.9.2018 il predetto Parte_2 mezzo giungeva in fiera al Padiglione 16 e veniva scaricato dai mulettisti che consegnavano i documenti ai due incaricati della per l'espletamento delle pratiche di registrazione in CP_1 ingresso del mezzo;
la sera, i carrelli venivano parcheggiati presso la fiera e il muletto noleggiato da veniva sottratto tra il 19 e il 20 settembre 2018; chiedeva a Parte_2 Parte_2 [...] il pagamento di € 29.000,00, pari al valore del muletto sottratto, che Pt_1 [...] pagava regolarmente;
in seguito, inviava richiesta di manleva a Pt_1 Parte_1 e a , ma quest'ultima comunicava che la compagnia di assicurazione CP_1 CP_2 aveva negato la copertura del sinistro perché non risultava documentato l'accesso del carrello elevatore nell'area fieristica, per cui la responsabilità era di che non aveva provveduto CP_1
a tutti gli adempimenti necessari per la registrazione e l'ingresso del muletto.
Pertanto, educeva in giudizio l'inadempimento di all'obbligo Parte_1 CP_1 di registrazione del carrello presso e ne chiedeva la condanna a rifondere la somma che CP_2 aveva dovuto sborsare a pari ad € 29.000,00, oltre al risarcimento del danno Parte_2 all'immagine; in subordine, chiedeva la medesima condanna previo accertamento della responsabilità della stessa ex art. 1177 c.c. in relazione alla custodia del carrello. costituendosi contestava il proprio inadempimento per avere consegnato a CP_1
tutta la documentazione necessaria all'ingresso regolare dei carrelli e di avere pagato a CP_2
i permessi di accesso di tutti e tre i carrelli, deduceva altresì che solo su tale società CP_2 gravava il connesso obbligo di custodia;
chiedeva pertanto la chiamata in causa di , da CP_2 cui pretendeva di essere manlevata di ogni eventuale responsabilità; non si costituiva e CP_2 veniva dichiarata contumace.
2.
Il Tribunale di Bologna rigettava le domande di dimostrava Parte_1 CP_1 con mail del 30.8.2018 di aver comunicato a che avrebbe portato all'evento Cersaie tre CP_2 carrelli elevatori in data 11.9.2018 e, a fronte dell'emissione di tre permessi di accesso, pagava a
€ 2.178,92, importo inclusivo della somma di € 500,00 per ciascuno dei tre permessi. CP_2
Istruita la causa con prove testimoniali, il Tribunale di Bologna accertava il corretto comportamento di e, dunque, l'assenza di sua responsabilità; il Tribunale concludeva affermando che CP_1 l'unica eventuale responsabile del danno subito era di per non aver correttamente CP_2 conservato la documentazione di accesso dei muletti. 3.
Con atto di citazione notificato in data 23.3.2022 a mezzo pec, appellava Parte_1 innanzi a questa Corte formulando n. 3 motivi.
Si costituiva con comparsa di costituzione depositata in data 24.6.2022, eccependo CP_1 l'inammissibilità dell'appello, chiedendo il rigetto delle domande proposte e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese;
rimaneva contumace. CP_2
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 29.11.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D.Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Pregiudizialmente occorre esaminare i rilievi di inammissibilità ex artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c. dell'appello sollevate da CP_1
Con riferimento al divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c., la Corte osserva che, come correttamente sostenuto da vi è stata una modifica della domanda in via subordinata tra il primo e il CP_1 secondo grado, poiché nel primo grado non figurava la domanda di accertamento della responsabilità ex art. 1177 c.c. anche di ma solo di pertanto, la domanda va dichiarata CP_2 CP_1 inammissibile nella parte in cui coinvolge anche . CP_2
Invece, riguardo all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., cd. “filtro” in appello, ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, la Corte rileva che, nonostante all'attualità l'istituto sia stato abrogato, la nuova disposizione dell'art. 348 bis c.p.c. si applica alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 ex art. 135 del D. Lgs. 149/2022 – quale non è quella che occupa – sicchè occorre in questa sede precisare che il rilievo è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del vecchio filtro di inammissibilità.
Relativamente all'eccezione di inammissibilità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., va osservato che ai fini della specificità dei motivi d'appello l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n.
17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320).
Il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474).
Dati questi principi, la Corte reputa nella fattispecie infondati i rilievi di inammissibilità sollevati da parte appellata ex artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c.
5.
Proseguendo con l'esame del merito, on il primo motivo si duole dell'omessa Parte_1 pronuncia/erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure pur affermando la responsabilità di nella causazione del danno subito dall'attrice non ne aveva pronunciato CP_2 la condanna al risarcimento del danno subito dall'attrice. Il motivo è infondato: l'appellante ritiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto estendere in via automatica la domanda di inadempimento formulata nei confronti di verso CP_1
ma l'assunto è errato;
dall'esame degli atti emerge chiaramente come tra CP_2 [...]
d sussistesse un rapporto contrattuale, mentre tra Pt_1 CP_1 Parte_1
e non fosse intercorso alcun contatto, poiché è la sola ad avere avuto CP_2 CP_1 contatti con CP_2
Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso (conf.
Cassazione Civile, sez. II, 18.3.2025, n. 7176).
Il suddetto principio non opera nei casi in cui il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" ed in particolare, ove l'azione dell'attore sia di natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo verso l'attore diverso da quello da lui invocato;
nel caso di specie, il titolo di responsabilità fatto valere da nei confronti di è di natura contrattuale, mentre il titolo di Parte_1 CP_1 responsabilità che avrebbe potuto far valere nei confronti di – Parte_1 CP_2 mai azionato – è aquiliano.
Pertanto, innanzi alla diversità dei titoli di responsabilità e al mancato richiamo di una responsabilità di natura extracontrattuale di da parte dell'odierna appellante, non può operare il CP_2 principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto.
6.
Con il secondo motivo, lamenta la nullità/erroneità della sentenza per Parte_1 violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso la pronuncia sulla domanda proposta in via subordinata dall'attrice ex art. 1177 c.c. nei confronti di CP_1
Il motivo è infondato: pur osservando che il giudice di prime cure non si è espresso esplicitamente circa la responsabilità ex art. 1177 c.c. di la Corte osserva che non è addebitabile CP_1 alcuna negligenza nei confronti dell'odierna appellata costituita, dato che la stessa ha dato prova di aver correttamente accreditato i carrelli presso lo spazio fieristico, dando prova anche del pagamento degli accessi, e di aver consegnato i mezzi presso un parcheggio videosorvegliato e munito di allarme.
Non si ravvisa, dunque, alcuna negligenza da parte dell'appellata date le precauzioni CP_1 adottate al fine di garantire il parcheggio dei carrelli in uno spazio dotato di sistemi di sorveglianza.
7.
Con il terzo motivo, amenta la condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di poiché l'odierna appellata avrebbe prodotto solo in giudizio la prova CP_1 dell'accredito del carrello nel sito fieristico, nonostante precedenti richieste stragiudiziali da parte dell'odierna appellante rimaste sempre inevase e precedenti all'avvio del giudizio;
[...] quindi, domanda la condanna alle spese di lite di perché è stata Pt_1 CP_1 quest'ultima con la sua condotta a costringere d esperire il presente giudizio. Parte_1 Il motivo è infondato: la condanna alle spese di lite va confermata, poiché conforme al noto principio della soccombenza;
la Corte osserva che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, emerge che la stessa era a conoscenza dell'accredito del carrello presso lo spazio Parte_1 fieristico, come emerge dall'email del 26.5.2019 inviata dall'avvocato dell'odierna appellante a (doc. 10 fascicolo primo grado parte attrice). CP_2
La condotta omissiva di fino all'avvio del giudizio non è, dunque, decisiva;
la CP_1 condanna alla refusione delle spese di lite si fonda sulla integrale soccombenza di
[...]
n primo grado, la quale, nonostante il giudice di prime cure abbia espressamente chiarito Pt_1 l'infondatezza delle pretese nei confronti di e, al contrario, la possibile fondatezza di CP_1 domande a titolo extracontrattuale nei confronti di ha preferito insistere dinanzi a CP_2 questa Corte con le domande già formulate in primo grado e già respinte.
8.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di Appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 26.001 a € 52.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] ei confronti di con atto di appello Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 notificato in data 23.3.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Bologna nr. 252/2022 pubblicata il 3.02.2022;
CONDANNA l rimborso in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del grado di appello, che liquida in € 6.946,00 per compenso di avvocato, oltre
[...]
15% per spese generali ed oltre accessori di legge;
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 1.4.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 601/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa da Avv. Parte_1 P.IVA_1
ZAPPELLI ELENA con domicilio eletto presso il suo studio in RIMINI VIA COVIGNANO 215
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa da Avv. SARDO MONIKA con Controparte_1 P.IVA_2 domicilio eletto presso il suo studio in ROMA VIA GIULIO CACCINI 1
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 252/2022
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Bologna, contrariis rejectis, in riforma della sentenza appellata, stante l'accertata responsabilità di del danno subito da Controparte_2
in conseguenza del furto del muletto Toyota matricola 8FBT3011660 id C43344 Parte_1 subito la notte tra il 19-20 Settembre 2018, all'interno dei locali di Bologna2iere; dato atto del fatto che la società a dovuto corrispondere alla - Controparte_3 Parte_2
proprietaria del mezzo in questione - l'intero prezzo del carrello elevatore, condannare
a rifondere all'appellante la somma sborsata a tale titolo, pari ad €. 29.000,00; Controparte_2
In subordine, sempre in riforma della sentenza appellata, accertata la responsabilità ex art.1177 c.c.
a carico di nonché di in relazione alla custodia del carrello Controparte_1 Controparte_2
elevatore marca Toyota matricola 8FBT3011660 id C43344 condannare le stesse, in via solidale o concorrente a rifondere all'attrice la somma di €29.000,00, per la causale di cui in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n.252/2022, pubblicata in data 3.2.2022, nel giudizio avente RGN 13499/2020 presso il Tribunale di Bologna, notificata in data 21.2.2022, ai sensi degli artt. 348 bis e/o 342 e/o
345 c.p.c, per i motivi esposti nel presente atto;
in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande proposte con l'atto di appello incardinato da avverso la sentenza Parte_1
n.252/2022, pubblicata in data 3.2.2022, nel giudizio avente RGN 13499/2020 presso il Tribunale di
Bologna, notificata in data 21.2.2022 e per l'effetto, confermare la sentenza sopra indicata e
l'assenza di responsabilità di a qualunque titolo, anche con riferimento ai presunti CP_1
obblighi di custodia. Sempre nel merito, in via subordinata nella denegata ipotesi di riforma della sentenza n.252/2022, confermare la stessa nella parte in cui indica l'assenza di responsabilità di
a qualunque titolo, anche con riferimento ai presunti obblighi di custodia. Con vittoria di CP_1
spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, compresa la condanna alle spese generali quantificate forfetariamente nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge”. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 252/2022 RG del 3.2.2022, il Tribunale di Bologna rigettava le domande, in via principale, di accertamento dell'inadempimento ex art. 1218 c.c. e, in subordine, di responsabilità ex art. 1177 c.c., nonché di condanna al pagamento dell'importo di € 29.000,00 formulate da
[...] nel prosieguo anche solo nei confronti di Parte_1 Parte_1 con conseguente statuizione di condanna alle spese secondo soccombenza. Controparte_1
L'attrice deduceva la responsabilità di in relazione al furto di un carrello elevatore CP_1 noleggiato da presso terzi ( e fornito a che Parte_1 Parte_2 CP_1 svolgeva servizi di logistica nel quartiere fieristico;
in particolare, nel settembre 2018, CP_1
in occasione della Fiera Cersaie tenutasi presso , subappaltava a
[...] CP_2 [...] na prestazione di servizi e mezzi consistente in n. 3 operai specializzati e n. 3 carrelli Pt_1 elevatori;
dipendente di chiedeva a del Tes_1 CP_1 Tes_2 Parte_1 la comunicazione dei nominativi degli operai e le targhe dei mezzi ai fini dell'ottenimento dei pass per accedere al sito fieristico;
consegnava i documenti di solo due dei tre Parte_1 muletti richiesti, poiché il terzo era stato noleggiato presso in data 11.9.2018 il predetto Parte_2 mezzo giungeva in fiera al Padiglione 16 e veniva scaricato dai mulettisti che consegnavano i documenti ai due incaricati della per l'espletamento delle pratiche di registrazione in CP_1 ingresso del mezzo;
la sera, i carrelli venivano parcheggiati presso la fiera e il muletto noleggiato da veniva sottratto tra il 19 e il 20 settembre 2018; chiedeva a Parte_2 Parte_2 [...] il pagamento di € 29.000,00, pari al valore del muletto sottratto, che Pt_1 [...] pagava regolarmente;
in seguito, inviava richiesta di manleva a Pt_1 Parte_1 e a , ma quest'ultima comunicava che la compagnia di assicurazione CP_1 CP_2 aveva negato la copertura del sinistro perché non risultava documentato l'accesso del carrello elevatore nell'area fieristica, per cui la responsabilità era di che non aveva provveduto CP_1
a tutti gli adempimenti necessari per la registrazione e l'ingresso del muletto.
Pertanto, educeva in giudizio l'inadempimento di all'obbligo Parte_1 CP_1 di registrazione del carrello presso e ne chiedeva la condanna a rifondere la somma che CP_2 aveva dovuto sborsare a pari ad € 29.000,00, oltre al risarcimento del danno Parte_2 all'immagine; in subordine, chiedeva la medesima condanna previo accertamento della responsabilità della stessa ex art. 1177 c.c. in relazione alla custodia del carrello. costituendosi contestava il proprio inadempimento per avere consegnato a CP_1
tutta la documentazione necessaria all'ingresso regolare dei carrelli e di avere pagato a CP_2
i permessi di accesso di tutti e tre i carrelli, deduceva altresì che solo su tale società CP_2 gravava il connesso obbligo di custodia;
chiedeva pertanto la chiamata in causa di , da CP_2 cui pretendeva di essere manlevata di ogni eventuale responsabilità; non si costituiva e CP_2 veniva dichiarata contumace.
2.
Il Tribunale di Bologna rigettava le domande di dimostrava Parte_1 CP_1 con mail del 30.8.2018 di aver comunicato a che avrebbe portato all'evento Cersaie tre CP_2 carrelli elevatori in data 11.9.2018 e, a fronte dell'emissione di tre permessi di accesso, pagava a
€ 2.178,92, importo inclusivo della somma di € 500,00 per ciascuno dei tre permessi. CP_2
Istruita la causa con prove testimoniali, il Tribunale di Bologna accertava il corretto comportamento di e, dunque, l'assenza di sua responsabilità; il Tribunale concludeva affermando che CP_1 l'unica eventuale responsabile del danno subito era di per non aver correttamente CP_2 conservato la documentazione di accesso dei muletti. 3.
Con atto di citazione notificato in data 23.3.2022 a mezzo pec, appellava Parte_1 innanzi a questa Corte formulando n. 3 motivi.
Si costituiva con comparsa di costituzione depositata in data 24.6.2022, eccependo CP_1 l'inammissibilità dell'appello, chiedendo il rigetto delle domande proposte e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese;
rimaneva contumace. CP_2
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 29.11.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D.Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Pregiudizialmente occorre esaminare i rilievi di inammissibilità ex artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c. dell'appello sollevate da CP_1
Con riferimento al divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c., la Corte osserva che, come correttamente sostenuto da vi è stata una modifica della domanda in via subordinata tra il primo e il CP_1 secondo grado, poiché nel primo grado non figurava la domanda di accertamento della responsabilità ex art. 1177 c.c. anche di ma solo di pertanto, la domanda va dichiarata CP_2 CP_1 inammissibile nella parte in cui coinvolge anche . CP_2
Invece, riguardo all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., cd. “filtro” in appello, ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, la Corte rileva che, nonostante all'attualità l'istituto sia stato abrogato, la nuova disposizione dell'art. 348 bis c.p.c. si applica alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 ex art. 135 del D. Lgs. 149/2022 – quale non è quella che occupa – sicchè occorre in questa sede precisare che il rilievo è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del vecchio filtro di inammissibilità.
Relativamente all'eccezione di inammissibilità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., va osservato che ai fini della specificità dei motivi d'appello l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n.
17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320).
Il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474).
Dati questi principi, la Corte reputa nella fattispecie infondati i rilievi di inammissibilità sollevati da parte appellata ex artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c.
5.
Proseguendo con l'esame del merito, on il primo motivo si duole dell'omessa Parte_1 pronuncia/erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure pur affermando la responsabilità di nella causazione del danno subito dall'attrice non ne aveva pronunciato CP_2 la condanna al risarcimento del danno subito dall'attrice. Il motivo è infondato: l'appellante ritiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto estendere in via automatica la domanda di inadempimento formulata nei confronti di verso CP_1
ma l'assunto è errato;
dall'esame degli atti emerge chiaramente come tra CP_2 [...]
d sussistesse un rapporto contrattuale, mentre tra Pt_1 CP_1 Parte_1
e non fosse intercorso alcun contatto, poiché è la sola ad avere avuto CP_2 CP_1 contatti con CP_2
Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso (conf.
Cassazione Civile, sez. II, 18.3.2025, n. 7176).
Il suddetto principio non opera nei casi in cui il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" ed in particolare, ove l'azione dell'attore sia di natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo verso l'attore diverso da quello da lui invocato;
nel caso di specie, il titolo di responsabilità fatto valere da nei confronti di è di natura contrattuale, mentre il titolo di Parte_1 CP_1 responsabilità che avrebbe potuto far valere nei confronti di – Parte_1 CP_2 mai azionato – è aquiliano.
Pertanto, innanzi alla diversità dei titoli di responsabilità e al mancato richiamo di una responsabilità di natura extracontrattuale di da parte dell'odierna appellante, non può operare il CP_2 principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto.
6.
Con il secondo motivo, lamenta la nullità/erroneità della sentenza per Parte_1 violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso la pronuncia sulla domanda proposta in via subordinata dall'attrice ex art. 1177 c.c. nei confronti di CP_1
Il motivo è infondato: pur osservando che il giudice di prime cure non si è espresso esplicitamente circa la responsabilità ex art. 1177 c.c. di la Corte osserva che non è addebitabile CP_1 alcuna negligenza nei confronti dell'odierna appellata costituita, dato che la stessa ha dato prova di aver correttamente accreditato i carrelli presso lo spazio fieristico, dando prova anche del pagamento degli accessi, e di aver consegnato i mezzi presso un parcheggio videosorvegliato e munito di allarme.
Non si ravvisa, dunque, alcuna negligenza da parte dell'appellata date le precauzioni CP_1 adottate al fine di garantire il parcheggio dei carrelli in uno spazio dotato di sistemi di sorveglianza.
7.
Con il terzo motivo, amenta la condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di poiché l'odierna appellata avrebbe prodotto solo in giudizio la prova CP_1 dell'accredito del carrello nel sito fieristico, nonostante precedenti richieste stragiudiziali da parte dell'odierna appellante rimaste sempre inevase e precedenti all'avvio del giudizio;
[...] quindi, domanda la condanna alle spese di lite di perché è stata Pt_1 CP_1 quest'ultima con la sua condotta a costringere d esperire il presente giudizio. Parte_1 Il motivo è infondato: la condanna alle spese di lite va confermata, poiché conforme al noto principio della soccombenza;
la Corte osserva che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, emerge che la stessa era a conoscenza dell'accredito del carrello presso lo spazio Parte_1 fieristico, come emerge dall'email del 26.5.2019 inviata dall'avvocato dell'odierna appellante a (doc. 10 fascicolo primo grado parte attrice). CP_2
La condotta omissiva di fino all'avvio del giudizio non è, dunque, decisiva;
la CP_1 condanna alla refusione delle spese di lite si fonda sulla integrale soccombenza di
[...]
n primo grado, la quale, nonostante il giudice di prime cure abbia espressamente chiarito Pt_1 l'infondatezza delle pretese nei confronti di e, al contrario, la possibile fondatezza di CP_1 domande a titolo extracontrattuale nei confronti di ha preferito insistere dinanzi a CP_2 questa Corte con le domande già formulate in primo grado e già respinte.
8.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di Appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 26.001 a € 52.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] ei confronti di con atto di appello Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 notificato in data 23.3.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Bologna nr. 252/2022 pubblicata il 3.02.2022;
CONDANNA l rimborso in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del grado di appello, che liquida in € 6.946,00 per compenso di avvocato, oltre
[...]
15% per spese generali ed oltre accessori di legge;
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 1.4.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina