Articolo 5 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 novembre 1969
Art. 5.
In materia amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.
Entrata in vigore il 6 novembre 1969
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