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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/12/2024, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5069/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/11/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DEBORA DI NERO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Repaci n. 16, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«ART. 1 I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. La Sig.ra intende Parte_2 trasferirsi presso un immobile da individuare vicino all'abitazione coniugale, sito anch'esso nel
Comune di Camaiore, dove stabilirà la propria residenza insieme al figlio minore dei coniugi. La casa coniugale rimarrà nella disponibilità del Sig. e la Sig.ra Parte_1 Parte_2 qualora non se ne sia già allontanata, se ne allontanerà a partire dalla data di decorrenza del contratto di locazione per l'immobile sito in Camaiore (LU) del quale ci si riserva di indicare
l'indirizzo preciso dove si stabilirà con il figlio. ART. 2 I coniugi rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi diritto al mantenimento, essendo economicamente autosufficienti l'uno nei confronti dell'altro.
ART. 3 Il minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e sarà collocato Persona_1 prevalentemente presso la madre, presso cui avrà la propria abitazione principale. Il minore
1 frequenta l'Asilo Nido “Lo Scrigno Magico” sito in Camaiore (LU) Via Enrico Toti, con orario dalle
9:00 alle 13:00 e, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio, il lunedì e il martedì all'uscita da scuola rimarrà dalla madre;
il mercoledì, all'uscita da scuola, verrà accudito dai nonni paterni sino al tardo pomeriggio, all'orario di uscita di lavoro della madre, quando la stessa lo riprenderà in custodia;
il giovedì, all'uscita da scuola, verrà preso in custodia dalla madre sino al tardo pomeriggio quando il padre lo prenderà in custodia con pernottamento presso la sua abitazione, il venerdì e il sabato all'uscita da scuola permarrà presso l'abitazione del padre dove pernotterà, mentre le domeniche saranno trascorse presso i genitori alternativamente e nello specifico tre domeniche al mese con la madre e una con il padre (le domeniche con il padre saranno due nei mesi con cinque domeniche). Il mese successivo lo schema infrasettimanale rimarrà invariato mentre, quanto alle domeniche, il minore pernotterà presso la madre a domeniche alternate, trascorrendo complessivamente due domeniche con il padre
e due con la madre (le domeniche con la madre saranno tre nei mesi con cinque domeniche).
Per quanto attiene le festività, il figlio trascorrerà alternativamente il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, così come il capodanno e l'epifania.
Similmente per le vacanze pasquali, per cui il minore trascorrerà alternativamente con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo. Allorché il minore avrà trascorso il giorno di
Natale con un genitore, trascorrerà con l'altro il giorno di Pasqua. Fermo quanto sopra, i ricorrenti, sempre nel rispetto del preminente interesse del figlio, in ragione dei propri orari flessibili di lavoro, potranno di volta in volta concordare settimanalmente i giorni e gli orari di permanenza del minore presso ciascun genitore e presso i nonni.
I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario del figlio nel tempo in cui lo avranno presso di sé. A titolo di contributo al mantenimento del figlio minore il Sig. Parte_1 si obbliga, in ogni caso, a corrispondere alla Sig.ra la somma di € 300,00 mensili
[...] Parte_2 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal trasferimento della Sig.ra Pt_2 in altra abitazione, con bonifico da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie in favore dei figli, così come stabilite dal
Protocollo del Tribunale di Lucca, nella misura del 50%. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate fra i genitori, salvo le spese straordinarie che il predetto Protocollo del
Tribunale di Lucca dichiara rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordi fra i genitori.
ART. 4 Entrambi i coniugi consentono all'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto a soli fini turistici».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 22/5/2022, dal quale è nato il figlio
(nato l'[...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia Per_1 di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
uniti in matrimonio in Camaiore (LU) in data 22/5/2022, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 15, Parte 1, dell'Anno 2022, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
3 Così deciso in Lucca, l'11/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/11/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DEBORA DI NERO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Repaci n. 16, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«ART. 1 I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. La Sig.ra intende Parte_2 trasferirsi presso un immobile da individuare vicino all'abitazione coniugale, sito anch'esso nel
Comune di Camaiore, dove stabilirà la propria residenza insieme al figlio minore dei coniugi. La casa coniugale rimarrà nella disponibilità del Sig. e la Sig.ra Parte_1 Parte_2 qualora non se ne sia già allontanata, se ne allontanerà a partire dalla data di decorrenza del contratto di locazione per l'immobile sito in Camaiore (LU) del quale ci si riserva di indicare
l'indirizzo preciso dove si stabilirà con il figlio. ART. 2 I coniugi rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi diritto al mantenimento, essendo economicamente autosufficienti l'uno nei confronti dell'altro.
ART. 3 Il minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e sarà collocato Persona_1 prevalentemente presso la madre, presso cui avrà la propria abitazione principale. Il minore
1 frequenta l'Asilo Nido “Lo Scrigno Magico” sito in Camaiore (LU) Via Enrico Toti, con orario dalle
9:00 alle 13:00 e, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio, il lunedì e il martedì all'uscita da scuola rimarrà dalla madre;
il mercoledì, all'uscita da scuola, verrà accudito dai nonni paterni sino al tardo pomeriggio, all'orario di uscita di lavoro della madre, quando la stessa lo riprenderà in custodia;
il giovedì, all'uscita da scuola, verrà preso in custodia dalla madre sino al tardo pomeriggio quando il padre lo prenderà in custodia con pernottamento presso la sua abitazione, il venerdì e il sabato all'uscita da scuola permarrà presso l'abitazione del padre dove pernotterà, mentre le domeniche saranno trascorse presso i genitori alternativamente e nello specifico tre domeniche al mese con la madre e una con il padre (le domeniche con il padre saranno due nei mesi con cinque domeniche). Il mese successivo lo schema infrasettimanale rimarrà invariato mentre, quanto alle domeniche, il minore pernotterà presso la madre a domeniche alternate, trascorrendo complessivamente due domeniche con il padre
e due con la madre (le domeniche con la madre saranno tre nei mesi con cinque domeniche).
Per quanto attiene le festività, il figlio trascorrerà alternativamente il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, così come il capodanno e l'epifania.
Similmente per le vacanze pasquali, per cui il minore trascorrerà alternativamente con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo. Allorché il minore avrà trascorso il giorno di
Natale con un genitore, trascorrerà con l'altro il giorno di Pasqua. Fermo quanto sopra, i ricorrenti, sempre nel rispetto del preminente interesse del figlio, in ragione dei propri orari flessibili di lavoro, potranno di volta in volta concordare settimanalmente i giorni e gli orari di permanenza del minore presso ciascun genitore e presso i nonni.
I genitori provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario del figlio nel tempo in cui lo avranno presso di sé. A titolo di contributo al mantenimento del figlio minore il Sig. Parte_1 si obbliga, in ogni caso, a corrispondere alla Sig.ra la somma di € 300,00 mensili
[...] Parte_2 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal trasferimento della Sig.ra Pt_2 in altra abitazione, con bonifico da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie in favore dei figli, così come stabilite dal
Protocollo del Tribunale di Lucca, nella misura del 50%. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate fra i genitori, salvo le spese straordinarie che il predetto Protocollo del
Tribunale di Lucca dichiara rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordi fra i genitori.
ART. 4 Entrambi i coniugi consentono all'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto a soli fini turistici».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 22/5/2022, dal quale è nato il figlio
(nato l'[...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia Per_1 di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
uniti in matrimonio in Camaiore (LU) in data 22/5/2022, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 15, Parte 1, dell'Anno 2022, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
3 Così deciso in Lucca, l'11/12/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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