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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/03/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Lavoro
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. Giuseppe Marino, delegato per la decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6662 /2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA nato a [...] il [...] , c.f.. in proprio e Parte_1 CodiceFiscale_1
quale amministratore della con sede legale in ER ET (CT), Controparte_1
Via Carmelo Salanitro n.7, P.IVA rappresentato e difeso, con mandato in atti, P.IVA_1 dall'Avvocato Caterina Carmen Calia
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., , rappresentato e difeso, per mandato in CP_2 atti, dall'Avvocato Livia Gaezza;
-Resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanze - ingiunzioni . CP_2
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 3 dicembre 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa.
Motivazione
Con ricorso depositato in data 04 luglio 2022 , la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzioni: per l'anno 2011 n. OI-
1 000108972 e n. OI-000107567 dell'importo di € 22.000,00 ciascuna;
per l'anno 2012 n. OI
000108836 - n. OI- 000107878 dell'importo di € 27.500,00 ciascuna;
per l'anno 2013 n. OI-
000109136- n. OI- 000108248 dell'importo di € 30.000,00 ciascuna;
per l'anno 2014 n. OI-
000108971 – n. OI- 000107568 dell'importo di € 34.000,00 ciascuna, tutte notificate in data
8.06.2022
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente deduceva ed eccepiva quanto segue: - che gli avvisi di accertamento al ricorrente erano stati inviati in ER ET Parte_1
alla Via Santa Maria Monti Arsi n.58 e non alla Via Santa Maria Monti Arsi n.3, luogo della effettiva residenza;
- la prescrizione delle somme portate dalle ordinanze-ingiunzione notificate al ricorrente in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1
e alla con sede legale in ER ET (CT) alla Via Controparte_1 Controparte_1
Carmelo Salanitro n.7, P.IVA , in quanto prescritte poiché non fatte valere nel P.IVA_1
termine dei 5 anni concesso dalla legge;
- l'omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali gravante sull'amministratore era stata conseguenza del dissesto economico che aveva interessato la a partire dall'anno 2011, infatti il suo amministratore sig. CP_1
, in netta difficoltà economica per carenze di mandati lavorativi e soprattutto Parte_1
a causa del ritardo e, in alcuni casi dell'omesso pagamento delle commesse di lavoro, aveva dovuto far fronte ad una grave crisi aziendale, dovuta soprattutto al mancato pagamento da parte di diversi debitori.
Tanto premesso, il sig. in proprio e nella qualità di amministratore della Parte_1
e la con sede legale in ER ET (CT) chiedavano al Controparte_1 Controparte_1
Tribunale quanto segue: << - Dichiarare nulli, annullare, revocare e con qualunque altra formula rendere inefficaci le impugnate ordinanze-ingiunzioni, e tutti gli atti sottostanti compreso l'atto di accertamento, per intervenuta prescrizione;
- Dichiarare nulli, annullare, revocare e con qualunque altra formula rendere inefficaci le impugnate ordinanza-ingiunzione, compreso l'atto di accertamento per irregolarità delle notifiche;
- Dichiarare nulli, annullare, revocare e con qualunque altra formula rendere inefficaci le impugnate ordinanza-ingiunzione, compreso l'atto di accertamento per l'invocato stato di necessità/causa di forza maggiore a cui ha dovuto far fronte il sig. in qualità di amministratore della Società; - in Parte_1
subordine e senza recesso applicare il minimo edittale;
- Con vittoria di spese e compensi per i ricorrenti/opponenti disponendosi la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore dell'Avv.
2 Caterina Carmen Calia il quale dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso competenze e onorari >>.
Si costituiva l' , che in via preliminare in punto di fatto deduceva che le ordinanze CP_2 ingiunzione OI- 00107567, OI- 107878, OI-108248 e OI-107568 erano state emesse nei confronti di , quale ed obbligato principale, legale rappresentante della Parte_1 per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità, Controparte_1
rispettivamente, 2011, 2012, 2013 e 2014 e che le stesse traevano origine dagli accertamenti prot. n. .2100.19/05/2017.0215463 e prot. n. CP_2
.2100.19/05/2017.0215464, prot. n. .2100.19/05/2017.0215653 e prot. n. CP_2 CP_2
.2100.19/05/2017.0215654, prot. n. .2100.19/05/2017.0215862 e prot. n. CP_2 CP_2
.2100.19/05/2017.0215863, prot. n. .2100.19/05/2017.0216563 e prot. n. CP_2 CP_2
.2100.19/05/2017.0216565. CP_2
Deduceva in merito che dall'analisi degli archivi si evinceva che non si era provveduto a versare entro i 3 mesi decorrenti dalla notifica delle diffide l'importo dovuto a titolo di quote a carico e che tutte le dette diffide ( emesse nei confronti del ) risultavano essere Pt_1
state regolarmente notificate.
L'Ente Previdenziale deduceva che le ordinanze ingiunzione OI- 000108972, OI-000108836,
OI- 000109136, OI- 000108971, erano state emesse, nei confronti di , Controparte_1
quale obbligato solidale, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità, rispettivamente, 2011, 2012, 2013 e 2014 e che le stesse traevano origine dagli accertamenti prot. n. .2100.19/05/2017.0215463 e prot. n. CP_2
.2100.19/05/2017.0215464, prot. n. .2100.19/05/2017.0215653 e prot. n. CP_2 CP_2
.2100.19/05/2017.0215654, prot. n. .2100.19/05/2017.0215862 e prot. n. CP_2 CP_2
.2100.19/05/2017.0215863, prot. n. .2100.19/05/2017.0216563 e prot. n. CP_2 CP_2
.2100.19/05/2017.0216565, osservando che dall'analisi degli archivi si evinceva che non CP_2
si era provveduto a versare entro i 3 mesi decorrenti dalla notifica delle diffide l'importo dovuto a titolo di quote a carico.
Evidenziava che le diffide emesse nei confronti di , risultavano essere state Controparte_1
regolarmente notificate, eccezion fatta per la diffida posta a base dell'Ordinanza in-giunzione
OI-000109136, in relazione alla quale esso Istituto aveva avviato di propria iniziativa l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, che aveva comportato un riesame
3 complessivo della posizione, dal quale era emersa l'opportunità di procedere alla sua modificazione, con emanazione del conseguente provvedimento ed annullamento dell'ordinanza ingiunzione OI-000109136, per il mancato reperimento della relata di notifica della diffida, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla suddetta ordinanza ingiunzione.
In diritto deduceva l'infondatezza dell'eccezione inerente presunti vizi di notifica della diffide accertative prodromiche alle ordinanza ingiunzioni, per l'avvenuta rituale notifica della stesse
L' deduceva che anche l'eccezione di prescrizione era palesemente infondata in quanto CP_2
l'irrogazione della sanzione amministrativa -ovvero, per le inadempienze che superino l'importo di € 10.000 annui, la configurazione dell'illecito penalmente rilevante ex art. 3, comma 6 della legge n. 8/2016, che ha sostituito l'art. 2, comma 1 bis del d.l.n. 463/1983, conv. in l. n.
638/1983- era dovuta per il solo fatto del mancato versamento della contribuzione per la quota a carico del lavoratore, in considerazione del particolare disvalore della condotta del datore di lavoro che, pur avendo trattenuto la suddetta quota contributiva dalla retribuzione dei dipendenti, non l'ha poi riversata all' . CP_3
Osservava che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile che, all'art. 2943, co. 4, dispone: “la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”. pertanto, l'atto di accertamento della violazione regolarmente notificato aveva determinato l'effetto interruttivo della prescrizione, aggiungendosi a ciò che costituisce principio generale del nostro ordinamento, scolpito sub art. 2935 c.c., che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla legge n. 8/2016, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass.
27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643) e comunque la prescrizione era stata interrotta dalla notifica della diffide accertative sopra enucleate e che nel caso di specie la notifica dell'accertamento della violazione si era già avuta prima della legge che aveva depenalizzato il reato, e prima dell'invio degli atti all'autorità giudiziaria, con l'invio delle diffide ad adempiere.
4 Inoltre, l' osservava ai fini poi del computo del termine di cinque anni per l'emissione e CP_2
notifica dell'ordinanza ingiunzione, opera altresì la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1-quater del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, nonché la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-6 bis, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Nel merito l' evidenziava che la fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella CP_2
depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983. Se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera € 10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione e il ricorrente non aveva inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa (il termine di tre mesi è perentorio: cfr. Cass. Cass. 17 gennaio 2017, n.
30178), né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
Sottolineava come parte ricorrente nei flussi mensili contenenti le dichiarazioni degli obblighi contributivi facenti carico alla stessa e dovuti all' , aveva dichiarato di aver CP_2
trattenuto le quote a carico dei lavoratori dipendenti e aveva omesso di versarle all' . CP_2
In ordine alla determinazione dell'importo delle sanzioni inflitte l' deduceva che CP_2
l'importo era stato correttamente quantificato ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981
e quanto alla richiesta dell'opponente di riduzione delle sanzioni, osservava che ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ufficio competente aveva determinato l'importo avendo riguardo in primo luogo alla gravità della violazione, che nel caso di specie è stata comminata negli importi di cui all'ordinanza, in ragione del particolare disvalore del comportamento tenuto, nonché della reiterazione della condotta , e dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nel caso di specie inesistente, nonché della personalità e delle condizioni economiche del trasgressore.
Infine l' evidenziava che sulla base del messaggio 3516.22 e delle indicazioni e dei CP_2 CP_2
chiarimenti del Ministero de Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in relazione al procedimento delineato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, che ha riformulato il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, aveva proceduto alla
5 suddetta rettifica dell'ammontare dell'ordinanza ingiunzione, emettendo il provvedimento allegato alla memoria di costituzione e pertanto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 8/2016, il ricorrente avrebbe potuto effettuare, entro il termine previsto nello stesso, il pagamento in misura ridotta con il versamento dell'importo come rideterminato secondo i suddetti nuovi criteri di calcolo.
Osservava che per le violazioni riferite a periodi fino al 2015, sussistendo le condizioni per l'applicazione del regime intertemporale, la rettifica che esso avrebbe posto in CP_3
essere avrebbe contenuto l'importo della sanzione come rideterminata con i criteri di calcolo indicati dal con l'espressa possibilità di effettuare il pagamento, entro il termine di CP_4
60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rettifica, di una somma pari alla metà della sanzione come rideterminata secondo i criteri di calcolo di cui al messaggio, ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta definita dall'articolo 16 della legge n. 689/1981, con l'avviso che, in caso di omesso pagamento nel termine assegnato, si sarebbe portato ad esecuzione il credito per la sanzione amministrativa nella misura intera ridetermina sulla base dei predetti criteri;
l' pertanto aveva proceduto alla suddetta rettifica dell'ammontare delle CP_2
ordinanze ingiunzione non oggetto di annullamento, emettendo i provvedimenti allegati.
Chiedeva pertanto al Tribunale quanto segue: << - in via preliminare: -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività ex artt. 22 e segg. L. 689/1981 e 6, comma
6, del d.lgs. n. 150/2011, ove non venga fornita prova della sua tempestività; - in via principale: -in riferimento all'ordinanza ingiunzione OI- 109136, dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento della stessa;
-in riferimento alle restanti ordinanze ingiunzione oggetto di impugnativa: -in via principale, respingere, siccome infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, con-fermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, nell'ipotesi di rideterminazione, anche in autotutela, dell'ordinanza ingiunzione opposta dichiararne l'esecutorietà, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_2
somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Spese, competenze ed onorari come per legge >>.
6 Con le note depositate in data 05.10. 2023, l' deduceva che l'ammontare delle ordinanze CP_2
ingiunzioni opposte era stato rideterminato in conformità a quanto disposto, da ultimo, dall'art. 23, d.l. n. 48/2023, e la somma stabilita era per l'ordinanza ingiunzione n. OI-
000107567 prot. .2100.19/05/2022.0328485 pari a euro 6.144,00, per l'ordinanza CP_2
ingiunzione n. OI-000107568 prot. .2100.19/05/2022.0328506, pari a euro 7.699,11; CP_2 per l'ordinanza-ingiunzione OI-000107878 prot. .2100.19/05/2022.0328487, pari a CP_2
euro 18.129,04; per l' ordinanza-ingiunzione n. OI-000108248 prot.
.2100.19/05/2022.0328505, pari a Euro 11.431,20; per l'ordinanza-ingiunzione n. OI- CP_2
000108836 prot. .2100.19/05/2022.0328495, pari a euro 18.129,04; per l'ordinanza- CP_2
ingiunzione n. OI-000108971 prot. .2100.19/05/2022.0328509, pari a euro 7.699,11; CP_2
per l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000108972 prot. .2100.19/05/2022.0328486, pari a CP_2 euro 6.144,00; per l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000109136 prot.
.2100.19/05/2022.0328502, pari a euro 11.431,20. CP_2
All'udienza di discussione del 3 dicembre 2024, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
In via preliminare si deve dare atto della tempestività dell'opposizione in quanto l'ordinanza impugnata risulta notificata in data 04.7.2022, a fronte del deposito del ricorso in data
8.06.2022.
Dichiara, inoltre la cessazione della materia del contendere avuto riguardo all'ordinanza- ingiunzione n. OI-000109136 Protocollo .2100.19/05/2022.0328502, per essere stata CP_2
la stessa oggetto di annullamento in autotutela da parte dell' . CP_2
Si osserva che dalla produzione versata in atti dall' risulta che gli atti di accertamento CP_2
delle violazioni contestate sono state regolarmente notificati al signor , Parte_1
infatti risulta indubitabilmente, che esso ricorrente in data 06 giugno 2017, abbia avuto regolarmente notificato presso la residenza in ER ET , Via Santa Maria Monti
Arsi n. 58, a mezzo posta l' accertamento .2100.19/05/2017.0215862, l'accertamento CP_2
protocollo .2100.19/05/2017.0215463, l'accertamento protocollo CP_2
.2100.19/05/2017.0215653, l'accertamento protocollo .2100.19/05/2017.0216563, CP_2 CP_2
7 a mani del padre convivente , per come provato dalla documentazione Persona_1
versata in atti dall' con la contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in CP_2 misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
L'Ente Previdenziale, oltre ad aver provato che gli atti de quibus sono stati notificati al familiare convivente ( Consultazione Anagrafe Nazionale Popolazione residente da cui risulta che l'intestatario della scheda è proprio il padre del ricorrente ) ha provato Persona_1
anche che sebbene l'attuale numero civico della residenza in ER di Catania, Via
Santa Maria Monte Arsi sia dall'8.11.2019 il numero 3, prima il numero civico della residenza era il n. 58, ( Consultazione anagrafe Tributaria) essendovi, peraltro, stato un mero mutamento della numerazione e non un cambio di residenza.
Inoltre sempre dalla produzione versata in atti dall' risulta che la società CP_2 CP_1 abbia ricevuto presso la sede in ER ET Via Carmelo Salanitro 7, a mezzo
[...]
posta, a mani di l'accertamento protocollo Persona_1
.2100.19/05/2017.0215464, l'accertamento protocollo .2100.19/05/2017.0215654; CP_2 CP_2
l'accertamento protocollo .2100.19/05/2017.0215863; l'accertamento protocollo CP_2
.2100.19/05/2017.0216565 relativi all'omesso versamento dei contributi. CP_2
Deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione, in quanto infondata.
Nella fattispecie non può non valere il principio generale secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'articolo 2935 del
Codice civile (Cassazione, ordinanza del 27 luglio 2018, n. 19897).
Orbene, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, il momento da cui può essere esercitato il diritto di riscossione non si identifica con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 41 della Legge n. 689/1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa.
Ciò premesso, tenuto conto che come dies a quo occorre fissare la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla legge n. 8/2016, ( 6.2.216) la prescrizione è stata interrotta dagli atti di accertamento notificati in data 06.6.2017 e e, per come correttamente evidenziato dall' , si deve tenere altresì conto della sospensione per il Controparte_5
8 periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1-quater del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, nonché la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-6 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27; pertanto alla data dell' 8.6.2022 la pretesa azionata dall'
[...]
non si è estinta. CP_5
Nel merito, è provato che il ricorrente nella qualità di amministratore della società
, nei flussi mensili contenenti le dichiarazioni degli obblighi contributivi Controparte_1 facenti carico allo stesso e dovuti all' , ha dichiarato di aver trattenuto le quote a carico CP_2
dei lavoratori dipendenti e ha omesso di versarle all' . CP_2
Invero, per come evidenziato dall' , la presentazione da parte del datore di lavoro degli CP_2 appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale costituiscono piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' , sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali CP_2
e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente.
Parte ricorrente ha allegato che dal 2011, ha versato in uno stato di grave crisi aziendale al fine escludere la sua responsabilità, tuttavia la medesima non ha comprovato sufficientemente tale stato di crisi e le ragioni della stessa, oltre a non aver dato dimostrazione “ dell'inutilità del ricorso a misure alternative alla gestione caratteristica dell'impresa per fronteggiare la crisi di liquidità”
L'Ente Previdenziale, dunque prima di emettere le ordinanze ingiunzione, ha regolarmente notificato ai trasgressore i provvedimenti di accertamento della violazione, contenenti l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00.
9 E' incontestato che i ricorrente non hanno voluto accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa, né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
Si deve poi necessariamente prendere atto dell'entrata in vigore dell'art. 23 del D.L. n. 48 del
4.5.2023 (c.d. “decreto lavoro”) che ha stabilito il ricalcolo in autotutela della sanzione, per l'omesso versamento delle ritenute contributive, anche retroattivo, e quindi anche quanto alle omissioni verificatesi in data precedente il 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del cit. decreto, come nella fattispecie.
La sanzione di cui si discute, infatti, ha natura punitiva, e quindi, va applicato il principio della retroattività in bonam partem ( C. Cost. Sent. n. 63/2019 ) e, per effetto del cit. art 23 l'art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/1983 , relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Orbene, ciò posto, concesso termine per la verifica dei pagamenti e per eventuale rideterminazione del dovuto, l' in relazione alle ordinanze impugnate ha depositato CP_3
provvedimenti di rettifica e la somma stabilita per l'ordinanza ingiunzione n. OI-000107567 prot. .2100.19/05/2022.0328485 è pari a euro 6.144,00, per l'ordinanza ingiunzione n. CP_2
OI-000107568 prot. .2100.19/05/2022.0328506, è pari a euro 7.699,11; per CP_2
l'ordinanza-ingiunzione OI-000107878 prot. .2100.19/05/2022.0328487, è pari a euro CP_2
18.129,04; per l' ordinanza-ingiunzione n. OI-000108248 prot.
.2100.19/05/2022.0328505, pari a Euro 11.431,20; per l'ordinanza-ingiunzione n. OI- CP_2
000108836 prot. .2100.19/05/2022.0328495, è pari a euro 18.129,04; per l'ordinanza- CP_2
ingiunzione n. OI-000108971 prot. .2100.19/05/2022.0328509, è pari a euro 7.699,11; CP_2
per l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000108972 prot. .2100.19/05/2022.0328486, è pari a CP_2
euro 6.144,00; per l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000109136 prot.
.2100.19/05/2022.0328502, pari a euro 11.431,20 , pari alla metà, entro sessanta giorni CP_2
dalla data della prima udienza di trattazione del giudizio, oltre spese del procedimento.
Proprio in considerazione del provvedimento di rideterminazione delle sanzioni adottato dall' , si reputa quindi congrua, nonostante il rigetto della domanda, la compensazione CP_2
delle spese di lite.
P.Q.M.
10 definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in proprio e n. q. di Parte_1
amministratore della nel procedimento n. 5702/2022 R.G.; Controparte_1
Dichiara la cessazione della materia del contendere avuto riguardo all'ordinanza-ingiunzione n. dell'Ordinanza in-giunzione OI-000109136 Protocollo .2100.19/05/2022.0328502, per CP_2
essere stata la stessa oggetto di annullamento in autotutela da parte dell' . CP_2
Accerta e dichiara la modifica, in corso di causa, da parte dell'Istituto della entità delle ordinanze ingiunzioni: n. OI-000107567 prot. .2100.19/05/2022.0328485; n. OI- CP_2
000107568 prot. .2100.19/05/2022.0328506; n. OI-000107878 prot. CP_2
.2100.19/05/2022.0328487,n. OI-000108248 prot. .2100.19/05/2022.03285; n. CP_2 CP_2
OI-000108836 prot. .2100.19/05/2022.0328495; n. OI-000108971 prot. CP_2
.2100.19/05/2022.03285009;n.OI-000108972 prot. .2100.19/05/2022.0328486 CP_2 CP_2
n. OI-000109136 prot. .2100.19/05/2022.0328502. CP_2
-Compensa integralmente le spese del giudizio.
Catania 23 marzo 2025
Il G.O.T.
Giuseppe Marino
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