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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Francesca FALLA TRELLA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 248 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del giorno 2 maggio
2024 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(P.I. , elettivamente domiciliato in Viterbo presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
Dominga Martines che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio,
Appellante
CONTRO
1 (C.F. , elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._1
studio dell'Avv. Luca Paoletti che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione di primo grado,
Appellato
NONCHE'
, Controparte_2
Appellato contumace
E
(P.I. ), Controparte_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Viterbo presso lo studio dell'avv. Stefano Perugi che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia passiva dell'atto di appello,
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 595/17 emessa dal Tribunale di Viterbo
pubblicata 8.06.2017.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, impugnava la Parte_2
sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Viterbo aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti di , avente ad oggetto il CP_1
pagamento di due fatture relative all'intervento di soccorso ed alla successiva riparazione dell'auto del coinvolta in un sinistro stradale con l'auto di proprietà CP_1
di , condotta da;
con compensazione delle spese di Controparte_2 Controparte_4
lite.
2 L'impugnazione censurava la sentenza di primo grado evidenziando come non avesse statuito sulla richiesta di pagamento formulata in danno del limitandosi a CP_1
sentenziare sulla questione incidentale, relativa alla chiamata in garanzia della compagnia assicurativa, a cui l'appellante era estraneo (attenendo alla responsabilità
del sinistro stradale intercorso tra il ed il terzo). CP_1
Concludeva accertarsi dovuto il pagamento richiesto con condanna del al CP_1
pagamento della indicata somma.
Con atto del 16.5.2018, si costituiva la società , in qualità di Controparte_5
assicuratrice dell'auto del la quale impugnava l'appello e ne chiedeva il rigetto, CP_1
contestando, come nel precedente grado, la ricostruzione del fatto.
Con atto del 7.5.2018 si costituiva il quale chiedeva il rigetto CP_1
dell'appello.
Restava contumace . Controparte_2
Verificato il deposito di note di trattazione scritta, all'udienza cartolare del 2.5.2024,
la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
La domanda proposta dalla nei confronti del ha ad oggetto il Parte_1 CP_1
pagamento delle somme dovute per le riparazioni effettuate dall'appellante sull'auto del tg. DK533JK, danneggiata in seguito a sinistro avvenuto il 9.12.09 con un CP_1
terzo; danno documentato da fatture, mai contestate, emesse dalla Parte_1
nei confronti del che aveva richiesto le riparazioni. CP_1
La circostanza addotta dal e posta dal primo giudice alla base della motivazione CP_1
di rigetto, ovvero che detto importo sarebbe stato oggetto di cessione del credito in
3 base a scrittura privata intercorsa tra il e la , non può portare, a CP_1 Parte_1
parere di questa Corte, alle conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata, per un duplice ordine di ragioni.
Per primo, emerge dagli atti con chiarezza la natura “pro solvendo” di tale cessione,
(essendosi obbligato il a corrispondere egli stesso il pagamento della CP_1
riparazione nel caso fosse accertata una sua responsabilità parziale o totale nella determinazione del sinistro) con l'evidente conseguenza che in ipotesi di mancato pagamento dell'importo da parte della compagnia assicurativa, come è avvenuto in concreto, l'obbligazione resta in capo al cedente.
Inoltre in particolare, nel caso di specie, vi è in atti oltre che alla prova del mancato pagamento da parte della Compagnia, anche la contestazione da parte di questa non solo della responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro, ma addirittura dell'accadimento del fatto storico;
con ogni conseguenza in ordine all'onere della prova a carico del CP_1
D'altra parte, la contestazione del sinistro da parte della compagnia avrebbe richiesto l'accertamento del fatto storico e della dinamica con cui lo stesso si è verificato,
tanto da poterne individuare il responsabile;
e la sentenza ha accertato non essere
“stata fornita alcuna prova in ordine alla dinamica dello stesso né alla responsabilità,
non avendo alcun rilievo il CAI nei confronti dell'assicurazione e non comportando la
cessione del credito alcun accertamento di responsabilità nei confronti di terzi.”
Ne consegue che, mancando la prova della responsabilità in ordine al sinistro, e quindi della responsabilità della Compagnia al risarcimento, manca il presupposto
(credito) oggetto della cessione che, pertanto, è priva di ogni effetto giuridico.
Per i motivi innanzi esposti l'appello va accolto ed in riforma della sentenza impugnata, va condannato al pagamento nei confronti della CP_1
dell'importo richiesto, indicato nelle fatture emesse e non Parte_1
contestato.
4 Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo detratta, per il grado di appello, la fase istruttoria non esperita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Viterbo n. 595/2017, in accoglimento dell'appello, riforma la stessa e così provvede:
- condanna al pagamento nei confronti della in CP_1 Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., della somma di €. 11.050,00, oltre interessi dalle date delle fatture al soddisfo;
- condanna al pagamento nei confronti di delle CP_1 Parte_2
spese del doppio grado di giudizio che liquida in €. 4.000,00, per ciascun grado oltre accessori di legge e di tariffa.
Roma, 9.12.2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino
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