Ordinanza cautelare 18 dicembre 2023
Sentenza 17 settembre 2024
Decreto cautelare 19 settembre 2024
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
Sentenza 23 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 27 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00250/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2025, proposto da
VA NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'ottemperanza
della sentenza n.164/2024 del Tribunale di SC, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con Sentenza n. 164/2024, il Tribunale di SC, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso presentato dal prof. VA LT nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha accertato il diritto del ricorrente con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite erogazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’ art.1 commi 121 ss. L.107/2015. Conseguentemente ha condannato il Ministero a mettere a disposizione del ricorrente per il tramite della carta elettronica del docente, la somma complessiva di euro 3.000,00, oltre interessi nella misura di legge e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
La predetta Sentenza veniva notificata con formula esecutiva in data 15.04.2024.
La sentenza del Tribunale di SC è divenuta cosa giudicata in quanto il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha proposto appello nei termini di legge.
Tuttavia, alla data odierna, l’Amministrazione intimata non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto in forza del titolo esecutivo innanzi richiamato, nonostante siano decorsi più di 120 giorni dalla notifica dello stesso con formula esecutiva.
2. Con il presente ricorso parte ricorrente lamenta l’inottemperanza del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO e chiede l’esecuzione della predetta sentenza per un importo complessivo di € 3.000,00, pari a n. 6 annualità bonus carta docente di euro 500,00 ognuno, oltre spese (compreso contributo unificato), diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La parte ricorrente chiede in conseguenza:
- che venga dichiarata l’inottemperanza del giudicato come in narrativa descritto e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al disposto della Sentenza n. 164/2024 del Tribunale di SC mediante:
- rilascio alla parte ricorrente della carta docente;
- accredito nella stessa della somma di euro 3.000,00;
- accredito degli interessi legali (decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo);
- emanazione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 164/2024 del Tribunale di SC, Sezione Lavoro;
- che, previa eventuale assegnazione all’Amministrazione resistente di un termine perentorio per l’adempimento, venga nominato un commissario ad acta che, in sostituzione dell’inadempiente, adotti tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione alla sentenza di cui innanzi, disponendo il pagamento in favore del ricorrente delle somme di denaro ad esso dovute;
- che l’Amministrazione resistente venga condannata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio per la reiezione del gravame, depositando all’uopo tra l’altro una relazione difensiva a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico per l’Abruzzo nella quale si rappresenta l’indisponibilità di strumenti per poter dare esecuzione alla sentenza predetta, atteso che la gestione della carta elettronica del docente fa capo attualmente al Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione.
4. Alla camera di consiglio del 5 giugno 2025, la causa è stata riservata per la decisione.
5. Il Collegio ritiene il presente ricorso ammissibile, essendo spirato il termine di 120 giorni dalla notifica all’Amministrazione del titolo in forma esecutiva, come previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997.
Non risulta che l’Amministrazione abbia adottato alcun concreto atto volto a dare attuazione al dictum consacrato nella suddetta sentenza.
6. Il ricorso in esame va, dunque, accolto e deve pertanto essere sancito l’obbligo del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo riportato in epigrafe con condanna a conformarsi al giudicato mediante l’adozione degli atti dovuti e necessari.
In conclusione, è assegnato al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO il termine di giorni novanta (90) dalla notificazione o se anteriore dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché siano soddisfatte le ragioni creditorie del ricorrente.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta, il Prefetto di SC, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi e, comunque, tutti gli adempimenti necessari a soddisfare le ragioni della ricorrente, entro l’ulteriore termine di sessanta (60) giorni.
7. Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo e vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
1. Ordina al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO di dare piena esecuzione al titolo esecutivo meglio indicato in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle somme di cui in motivazione importo complessivo di € 3.000,00 (tremila/00), pari a n. 6 annualità bonus carta docente di euro 500,00 ognuno, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, secondo le modalità previste dalla norma di legge a mezzo apertura del cosiddetto “borsellino elettronico” e successivo accredito delle somme, entro e non oltre novanta (90) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
2. Nomina fin d’ora, per il caso di ulteriore inadempimento, quale Commissario ad acta, il Prefetto di SC, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta (60) giorni.
3. Condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO