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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/11/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 4 novembre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 664 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, c.f. nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Follonica via bicocchi, ma elettivamente domiciliata in Grosseto via San Martino 38 presso lo studio dell'avv. Lavinia Mensi che la rappresenta e difende in giudizio unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Ludovica Mensi, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dalla dr.ssa. Alessandra Liberatore, dalla dr.ssa Costanza Caroti e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: bonus carta elettronica e ricostruzione carriera.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis:
accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base del servizio effettivamente prestato a tempo determinato e per l'effetto condannare il
convenuto a collocare il ricorrente nel livello stipendiale corrispondente a quello CP_1
riconosciuto al personale di ruolo in base al CCNL applicabile nonché al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dello scatto di anzianità maturato medio tempore come da premessa, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Accertare
l'illegittimità dell'apposizione del termine di durata ai contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione dell'organico di diritto (con durata dal 1.9 al 31.8) conclusi con l'Amministrazione convenuta per il superamento del periodo complessivo di 36 mesi e, per l'effetto, condannare il al risarcimento del danno subito dalla ricorrente in CP_1
forza della persistente situazione di precariato ai sensi dell'art. 36, co. 5 D.lgs 165/01 corrispondente a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015, per l'importo di € 500,00 annui per a.s. 2019-20, 2020-21, 2022-23, 2023- 24 e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
la somma si € 2000,00, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria di spese di lite”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- In via principale respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria in ordine alle spese di lite.
- in via subordinata riconoscere la prescrizione quinquennale ex art 2948 cc delle differenze stipendiali derivante dalla progressione economica - in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare la manifesta infondatezza della domanda di riconoscimento del bonus carta docenti in riferimento agli a.s. 2022/2023 e 2023/2024 ai sensi dell'art. 15, D.L.
n. 69/2013, in vigore dal 14 giugno 2023”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29 luglio 2024 rappresentava di aver Parte_1 prestato attività lavorativa alle dipendenze del sulla base Controparte_1 di una serie di contratti a tempo determinato, nell'area professionale personale docente, stipulati a partire dall'a.s. 1999/2000 per un tempo complessivo superiore a 36 mesi, come da contratti e certificati di servizio prodotti quali doc.
1. Tanto premesso, ha chiesto all'intestato Tribunale di voler dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a termine e il diritto al riconoscimento per l'intero del servizio svolto ai fini della progressione di carriera e della relativa progressione stipendiale, concludendo come in epigrafe compiutamente riportato.
Parte ricorrente, illustrato il quadro normativo di riferimento, ha dedotto la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo in particolare l'abuso del contratto a termine stante la mancata indicazione delle ragioni oggettive poste a giustificazione dell'apposizione del limite temporale. Parte ricorrente, inoltre, conveniva in giudizio il per sentire dichiarare e riconoscere il proprio diritto alla Controparte_1 corresponsione del bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente lamentava un trattamento differenziato e discriminante rispetto ai colleghi di ruolo che hanno svolto identiche mansioni assunti con contratti a tempo indeterminato. Ha chiesto quindi la condanna del resistente al pagamento della somma di € 2.000, CP_1 pari all'importo della somma annua, oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Parte ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina nazionale e comunitaria in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, eccependo in particolare la violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 35 e 97
Costituzione.
2. Si costituiva l' Controparte_2
di Grosseto – evidenziando, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto
[...] delle domande proposte, chiedendone il rigetto. Rappresentava che la ricorrente, risultando essere ancora assunta con contratto a tempo determinato per l'a.s.
2024/2025 non avesse titolo per richiedere la ricostruzione di carriera e la progressione stipendiale, in quanto il diritto alla ricostruzione di carriera e all'attribuzione degli scatti di anzianità sorge solo al momento dell'immissione in ruolo del docente. Rilevava come, alla luce della ratio della normativa vigente, il cd. Bonus Carta non spettasse in favore di chi svolge la prestazione lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato. Chiedeva, inoltre, dichiararsi la cessata materia del contendere relativamente alla richiesta di parte ricorrente di percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per l'a.s. 2022/2023 e
2023/2024 posto che il beneficio in questione è già stato riconosciuto anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
3. All'udienza del 10.12.2024 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso chiedendo estendersi la domanda per il bonus carta del docente anche all' anno scolastico 2024/2025 durante il quale la ricorrente aveva sottoscritto un contratto dal 05.09.2024 al 31.08.2025 (V. contratto allegato) Cont Con le note del 28.10.2025 parte ricorrente rilevava che il aveva accreditato la carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024 e, pertanto rinunciava al riconoscimento del bonus relativamente all'a.s. 2023/2024, insistendo nel resto.
All'odierna udienza - tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc. - la causa veniva decisa sulla base di note scritte con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. Pare opportuno affrontare innanzitutto la questione relativa alla domanda risarcitoria per cd. danno comunitario.
Appare utile, al tal fine, una digressione introduttiva in merito alla disciplina relativa alle assunzioni a tempo determinato nel settore della scuola.
Innanzitutto, l'art. 4 della L. 124/1999 stabilisce quanto segue:
Art. 4
(Supplenze)
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché' ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
(...)
Come si vede, è previsto che per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee si utilizzino le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 D.
Lgs. 297/1994.
In attuazione del quinto comma del detto art. 4, il convenuto ha nel tempo CP_4 adottato appositi decreti per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee (D.M. n. 201/2000 e D.M. n. 131/2007 per il personale docente, D.M.
n. 430/2000 per il personale ATA) attraverso i quali - dopo aver richiamato l'art. 4 cit. e la differenziazione ivi contenuta tra supplenze annuali, temporanee sino al termine delle attività didattiche e temporanee tout court o brevi (e aver ribadito che per le supplenze annuali e per quelle temporanee fino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401, d. lgs. n.
297/1994 e succ. mod., integrate e aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con D.M. n. 123/2000) - ha precisato che il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, decorrenti dal giorno dell'assunzione in servizio e termine, per le supplenze annuali, alla data del 31 agosto, mentre per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (di regola, 30 giugno); per le supplenze temporanee, infine, con l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Gli artt. 399 e 400 del D. Lgs. n. 297/94 contengono poi la disciplina delle modalità di accesso al ruolo - ed analoghe regole contengono per il personale ATA gli artt. 554 ss. dello stesso d.lgs. - prevedendo il primo che “l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401. 2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio
1992, n. 104” ed il secondo che “I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi decentrati nazionali, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei concorsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il , che determina altresì l'ufficio Controparte_5 dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale.
Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il
dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio CP_1 dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.”
Alla graduatoria permanente su base provinciale attinge dunque l'Amministrazione scolastica onde procedere all'individuazione dei necessari supplenti (art. 4, comma 6 cit. l. n. 124/1999, che richiama l'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con d. lgs. n. 297/1994). Come è noto, tali graduatorie permanenti sono divenute “ad esaurimento” per effetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 605, lett. c della L. n. 296/2006.
Più di recente, poi, il legislatore è intervenuto sulla materia, introducendo il comma 14-bis all'art. 4 della L. 124/1999 per confermare il divieto di trasformazione dei contratti di supplenza in contratti a tempo indeterminato salva immissione in ruolo del docente. La detta norma infatti stabilisce che i “contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi
1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti
e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma
605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni” (art. 1 d.l. 25.9.2009, n. 134, convertito in legge dalla legge 24.11.2009, n. 167).
Il richiamato art. 1, comma 605, lett. c) della legge 296 del 2006 disciplina il
“piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente […], circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente”.
Con l'art. 9 d.l. 70/2011, convertito con modificazioni in l. n. 106/11, il legislatore ha poi stabilito che “all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "
4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art 40, comma I, della legge 27 dicembre 1997 ,
n. 449 e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14 bis , della legge 3 magio
1999 n. 124 e all'articolo 6 , comma 5, del decreto 30 marzo 2001 n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto” (norma quest'ultima di natura interpretativa, come statuito da Cass. 10127/12, “il suddetto art. 9 non può che aver valore d'interpretazione autentica, per rendere chiaro ed espresso quello che si evinceva dal precedente sistema normativo”).
5.3 Così richiamato il quadro normativo di riferimento in tema di reclutamento del personale scolastico, non può non condividersi l'assunto secondo cui tale speciale disciplina delinei un sistema “in sé compiuto. Vi si trovano regolati i criteri di formazione degli organici (artt. 441 segg., 520 segg., 548, 581 e 582 t.u., 2 e 4
l. 124/99), i presupposti soggettivi (art. 402 segg., 420, 553, 554 e 584 t.u.) ed oggettivi (art. 377 segg. e 395-397 t.u.), il procedimento (artt. 400, 404, 414-416,
421 t.u.), le graduatorie (artt. 417, 423 t.u.), le forme di mobilità (artt. 460 segg.
t.u. e 8 l. 124/99)” (così testualmente Trib. Genova, 25.3.2011). Trattasi, con ogni evidenza, di un sistema così speciale e compiuto che non può dirsi immediatamente abrogato dalla disciplina generale sui contratti a termine (D.lgs. 368/01).
Inoltre, il d.lgs. 165/01 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche stabilisce all'art. 70 comma 8: “Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni” con ciò confermando che le disposizioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche valgono anche il personale della scuola, ma per tale settore continuano ad aver vigore le norme speciali sul reclutamento.
5.4 Va ora verificata l'applicabilità ai contratti a termine nel settore scuola della disciplina di cui al D.lgs. 368/01 di attuazione alla Direttiva 1999/70/CE.
Il citato decreto legislativo ha infatti introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina organica dei contratti a termine, applicabile anche ai datori di lavoro pubblici. Ebbene la Cass. sez. lav. Con 10127/12, ha rimarcato l'inapplicabilità delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 368/01 ai contratti a termine del settore scuola sul presupposto, come detto, della specialità della relativa disciplina. In particolare, è stato osservato che il sistema delle fonti regolatrici del lavoro pubblico c.d. contrattualizzato si rinviene nell'art. 2, comma secondo, del d. lgs. n. 165/01 ai sensi del quale “le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, siano esse antecedenti o successive, trovano applicazione anche ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche solo se non in contrasto con le diverse disposizioni contenute nel presente decreto”. Poiché tra le “diverse disposizioni contenute nel presente decreto” rientra anche l'art. 70, co. 8, secondo cui sono fatte salve le procedure di reclutamento di cui al D. Lgs. n. 297/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, va concluso che la disciplina del reclutamento nel settore scuola prevale, per la sua specialità, sulla disciplina del d.lgs. n. 368/01 ove la stessa sia contrastante con la legge speciale. In tale prospettiva, l'art. 9 d.l.
70/11, il quale esclude l'applicabilità della disciplina del d.lgs. n. 368/01 ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, non farebbe altro che confermare un'esclusione già desumibile dal coordinamento tra le discipline di cui ai D.lgs. nn. 297/94, 165/01 e 368/01.
5.5 Ciò detto, residua la questione se la disciplina come sopra delineata sia compatibile con il sistema comunitario e in particolare con la clausola 5 della direttiva 99/70/CE.99/70/CE.
Tale clausola - pur non dotata di effetto diretto (v. CGUE, 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact)- prevede infatti che “per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti, per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei suddetti contratti o rapporti”.
Onde procedere alla verifica della suddetta compatibilità tra la disciplina dei contratti a termine nel settore scuola e la clausola 5 della direttiva 99/70/CE, occorre distinguere tra: 1) le supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico (c.d. supplenze su organico di diritto); 2) le supplenze temporanee sino al termine delle attività̀ didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cioè fino al 30 giugno, c.d. supplenze su organico di fatto); 3) le supplenze temporanee tout court, previste per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti (c.d. supplenze brevi).
Ebbene, la Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 10127/2012, ha sostenuto la conformità̀ della disciplina speciale in esame con l'ordinamento comunitario (“lo speciale corpus normativo delle supplenze, integrato nel sistema di accesso ai ruoli ex art. 399 del d.lgs. n. 297 del 1994, modificato dall'art. 1 della legge n. 124 del 1999, consentendo la stipula dei contratti a termine solo per esigenze oggettive dell'attività̀ scolastica, cui non fa riscontro alcun potere discrezionale dell'amministrazione, costituisce ««norma equivalente» alle misure di cui alla direttiva 1999/70/Ce e, quindi, non si pone in contrasto con la direttiva stessa, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria. Ne consegue che la reiterazione dei contratti a termine non conferisce al docente il diritto alla conversione in contratto a tempo indeterminato, né il diritto al risarcimento del danno, ove non risulti perpetrato, ai suoi danni, uno specifico abuso del diritto nell'assegnazione degli incarichi di supplenza”).
La Corte di Giustizia invece è pervenuta a conclusioni diverse.
Con la nota sentenza (sentenza C- 22/13 del 26.11.2014), la CGUE - dopo Per_1 avere ribadito (cfr., CGUE Fiamingo, 3.7.2014, 23.4.2009, Per_2 Per_3
4.7.2006) che l'accordo quadro allegato alla direttiva 70/1999 si applica a tutti i lavoratori anche pubblici (non escluso quindi il settore scolastico), esaminato la normativa interna sul reclutamento scolastico e, in particolare, le tre tipologie di supplenze previste dall'art. 4 della legge n. 124/1999 e dai relativi decreti di attuazione - ha infatti statuito che “...La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché́ di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per
l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità̀, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.”
La Corte di Giustizia ha ritenuto quindi il sistema di reclutamento previsto dal comma
1 dell'art. 4 della legge n. 124/1999 (assegnazione di incarichi di supplenza su posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico e cioè̀ sino al 31 agosto) lesivo degli obiettivi antiabusivi perseguiti dalla clausola 5 della direttiva e ciò in quanto le assegnazioni di supplenze sono permesse in attesa dell'espletamento di concorsi per l'immissione in ruolo quindi per un tempo del tutto indeterminato, dipendente fondamentalmente da ragioni di bilancio, tant'è che alcun concorso risulta essere stato bandito in Italia dal 2000 al 2011.
Dunque, secondo la Corte, seppure l'esigenza dello Stato di assumere supplenti per coprire i posti vacanti e disponibili mediante un reclutamento concorsuale è del tutto giustificata (cfr. punti 91 e 99), non lo è affatto la mancata individuazione di un preciso termine temporale che delimiti tale possibilità̀ (si veda il punto 108 della sentenza: “Ne deriva che una normativa nazionale, quale quella di cui ai procedimenti principali, sebbene limiti formalmente il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato per provvedere a supplenze annuali per posti vacanti e disponibili nelle scuole statali solo per un periodo temporaneo fino all'espletamento delle procedure concorsuali, non consente di garantire che l'applicazione concreta di tale ragione obiettiva, in considerazione delle particolarità̀ dell'attività̀ di cui trattasi e delle condizioni del suo esercizio, sia conforme ai requisiti dell'accordo quadro. 109 Una siffatta normativa, infatti, in assenza di un termine preciso per l'organizzazione e
l'espletamento delle procedure concorsuali che pongono fine alla supplenza e, pertanto, del limite effettivo con riguardo al numero di supplenze annuali effettuato da uno stesso lavoratore per coprire il medesimo posto vacante, è tale da consentire, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo nello Stato membro considerato....”).
5.6 Su tali basi la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 187 del
20.7.2016 ha dichiarato l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124/1999, nella parte in cui autorizza il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché́ di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
Tuttavia, la Corte Costituzionale ha valutato anche la compatibilità̀ dell'ordinamento nazionale a quello comunitario alla luce della normativa sopravvenuta. Il legislatore, successivamente alle pronunce sopra riportate, è intervenuto infatti con la L.
107/2015. Ebbene la Corte ha rilevato che con tale legge lo stato italiano ha conformato la disciplina interna delle assunzioni a tempo determinato nel settore scuola alla direttiva 199/70/CE, prevedendone la durata non superiore a 36 mesi e presidiando l'osservanza della norma con il risarcimento del danno (art. 1, c. 131). In relazione ai rapporti pregressi la legge 107/15 ha dettato poi importanti disposizioni transitorie e, in particolare, ha disposto un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 d. lgs. 297/1994, attingendo anche dalla graduatorie ad esaurimento nelle quali gli istanti sono iscritti (art. 95, c.
1: “Per l'anno scolastico 2015/2016, il Controparte_6
è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo
[...] indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012.). Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del . 82 del Controparte_6
24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014- 2017”).
Secondo la Corte Costituzionale l'assetto normativo descritto è adesso aderente all'ordinamento comunitario prevedendo una pluralità̀ di meccanismi antiabusivi destinati ad operare in via alternativa, nel pieno rispetto della direttiva (v. par. 15 e
16, sent. cit.). Quanto ai rapporti a termine svoltisi nel vigore della normativa dichiarata incostituzionale, scrive la Corte che occorre distinguere a seconda del personale interessato. Per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto». Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità̀ di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma
109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande
(concorsi riservati). In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia. La scelta è più̀ lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà̀ perenne;
una scelta che – va sottolineato – richiede uno sforzo organizzativo e finanziario estremamente impegnativo e che comporta un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l'imparzialità̀ ma anche l'efficienza dell'amministrazione (art. 97 Cost.).
5.7 Ne consegue che l'eventuale abuso della reiterazione è stato - per usare l'espressione della Corte - “cancellato” senza possibilità di ulteriori rimedi risarcitori.
La Consulta ha sostenuto che tale misura costituisce misura satisfattiva adeguata ed alternativa al risarcimento per equivalente mentre, nei confronti del personale amministrativo, non interessato dal piano di assunzioni straordinarie di cui ai commi
95 e ss. della l. n. 107 del 2015, ha precisato che “deve trovare applicazione la misura ordinaria del risarcimento del danno, misura del resto prevista – lo si è più volte ricordato – dal comma 132 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, che quindi anche per questo aspetto deve ritenersi in linea con la normativa comunitaria”.
5.8 Sulla stessa linea della Consulta, la Suprema Corte con le sentenze nn.
22552/22558, tutte rese in data 7 novembre del 2016, ha sottolineato che la normativa in materia di supplenze scolastiche di cui alla L. 124/99 ha una connotazione di specialità rispetto alle norme generali di cui al d. lgs. n. 368/01, norme, queste ultime, che non possono dunque trovare applicazione con riferimento ai contratti a tempo determinato con i docenti e con il personale ATA stipulati ai sensi dell'art. 4 della l. n. 124 del 1999 (così confermando il proprio precedente di cui alla sent. 10127/2012). La Corte di Cassazione ha poi evidenziato, in linea con i principi sanciti dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale, che un problema di abusivo ricorso ai contratti a termine nel settore scolastico in contrasto con quanto stabilito dalla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999 CE si può porre solo con riferimento alle supplenze con il personale docente e con il personale amministrativo per l'intero anno scolastico su posti dell'organico di diritto ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, l. n. 124/1999, norme già dichiarate incostituzionali. A giudizio della S.C. “la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso (quanto al settore privato, vedi, da ultimo: SS.UU. 31 maggio
2016, n. 11374). Va, in secondo luogo, precisato che non possono essere prese in considerazione per l'accertamento della vicenda di utilizzo abusivo degli incarichi a termine in discorso eventuali reiterazioni dei contratti a tempo determinato realizzate prima del 10 luglio 2001 (termine previsto dall'art. 2 della direttiva 1999/70/CE per
l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa), non configurandosi abuso sintantoché il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concessogli dalla direttiva per al riguardo” (sent. n.
22553/16). L'abusivo ricorso ai contratti a termine per l'intero anno scolastico con il personale docente e amministrativo per supplenze su posti dell'organico di diritto si verifica dunque quando esso avviene per un termine che eccede i trentasei mesi e ciò in ragione del fatto che l'amministrazione ha l'obbligo di bandire concorsi con cadenza triennale. D'altronde medesimo limite temporale è stabilito nell'ambito della generale disciplina del contratto a termine in base all'art. 5, comma 4 bis del d.lgs. n. 368/01.
Il sistema, come attualmente delineato, è stato ritenuto dunque dalla Corte idoneo a ristorare il danno che il lavoratore possa avere subito per effetto della reiterazione dei contratti in attesa dell'assunzione. Solo in mancanza di assunzione e/o di una chance concreta di una prossima stabilizzazione, residua, secondo la Corte, spazio per la tutela risarcitoria ex art. 32 della L. 183/2010 in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine (si veda anche Sezioni Unite 5072/2016). Salva, ovviamente, la prova a carico del lavoratore del maggior danno, ulteriore e diverso, da questi subito rispetto a quello rappresentato dall'aspettativa di potere concorrere ad un posto di ruolo.
Dunque, le supplenze su organico di fatto (ossia fino al 30 giugno e quelle temporanee, destinate a terminare non appena venga meno la specifica esigenza) non sono di per sé illegittime, stante che le stesse non sono prive di "specifiche ragioni"
(da identificarsi nelle esigenze sottese alla stessa nozione di organico di fatto come delineata dalla consolidata esegesi).
La Corte di Cassazione, ai punti da 97 a 101 ribadisce le ragioni della legittimità delle supplenze scolastiche su organico di fatto e così conclude: "Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni CP_1 concrete della medesima".
La Corte, inoltre, in riferimento al limite massimo dei rinnovi, ha statuito, attraverso il riferimento argomentativo al limite triennale previsto dall'art. 400 TU scuola per l'indizione delle procedure concorsuali e al medesimo limite cronologico previsto dalla normativa generale sui contratti a termine di cui al D.lgs. n. 368 del 2001 che: "la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso
(quanto al settore privato, cfr. da ultimo S.U.11374/2016)".
In definitiva, rientrano nell'alveo dell'illecito comunitario e costituzionale le supplenze annuali su organico di diritto conferite in epoca successiva al 10 luglio 2001 e per un tempo complessivo eccedente i 36 mesi anche non consecutivi.
Al di fuori di tale ambito non vi è illegittimità della reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, salvo che non venga allegata e dimostrata - secondo i normali criteri di allegazione e prova e senza alcuna agevolazione derivante dal c.d. danno comunitario - la concreta elusione della legge e l'abuso dovuto alla concreta assenza di ragioni legate all'organico di fatto o alle esigenze di supplenze temporanee.
5. Ebbene nel caso di specie il ricorrente non ha assolto tale onere probatorio.
Può ritenersi pacifico, in quanto documentale, che solamente negli aa.ss. 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 il ricorrente ha svolto supplenze annuali con cessazione al 31 agosto. Solo dette supplenze sono quindi astrattamente utili alla maturazione del diritto al risarcimento per il cd. danno comunitario «poiché trattasi di posto vacante in "organico di diritto".
Ciò posto, considerato che i periodo temporale rilevante coperto da contratti a termine per l'intero anno scolastico per supplenze su posti “dell'organico di diritto”, eccedente i trentasei mesi, si sarebbe concretizzato nell'anno 2020/2021 e che tuttavia nello stesso anno il resistente ha indetto procedure ordinarie e straordinarie, per CP_1 esami, finalizzate all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (DM n. 497-499-
510/2020), nel caso in esame non può dirsi realizzata una reiterazione abusiva economicamente risarcibile.
Deve dunque essere rigettata la domanda di risarcimento del danno connessa con il preteso abuso del contratto a termine.
*** 6. Non merita accoglimento la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata da parte ricorrente.
Il diritto al riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati dal personale docente ai fini giuridici ed economici è disciplinato dall'art. 485 del D.lgs. n. 297/1994. Sebbene la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Suprema Corte di Cassazione abbia imposto la disapplicazione della norma interna nella parte in cui prevedeva la decurtazione del servizio eccedente i primi quattro anni, tale diritto si manifesta come una pretesa autonoma ed eventuale del rapporto di lavoro e, soprattutto, sorge e diviene esigibile solo a seguito dell'immissione in ruolo e della conseguente conferma in ruolo del docente, successiva al positivo superamento del periodo di prova. ll provvedimento di ricostruzione della carriera, infatti, è un atto amministrativo che definisce l'inquadramento stipendiale di un dipendente a tempo indeterminato sulla base dell'anzianità complessiva maturata. Parte ricorrente risulta essere ancora assunta con contratti a tempo determinato e non è stata ancora immessa in ruolo, come risulta dai contratti depositati, da cui emerge che è stata assunta anche per l'anno scolastico 2025/2026.
La Corte di Cassazione, pur riconoscendo l'integrale valutazione del servizio pre-ruolo al personale scolastico ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro (Direttiva
1999/70/CE), ha costantemente affermato che l'applicazione del principio di non discriminazione tra personale a termine e di ruolo postula l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La progressione retributiva per anzianità nel pubblico impiego contrattualizzato è, infatti, strutturalmente e funzionalmente collegata al rapporto di ruolo, e la sua anticipazione in assenza di stabilizzazione altererebbe l'assetto normativo. Pertanto, in assenza del presupposto fondamentale dell'immissione in ruolo, la domanda di accertamento del diritto alla progressione stipendiale basata sull'anzianità pre-ruolo difetta del presupposto essenziale di esigibilità del diritto alla ricostruzione della carriera.
***
7. Per la definizione della questione relativa al cd. Bonus Carta docenti, preliminarmente sulla richiesta di parte resistente di dichiararsi la cessata materia del contendere in riferimento agli a.s. 2022/2023 e 2023/2024 deve rivelarsi che il
D.L. 13.06.2023 n. 69 ha previsto l'attribuzione della carta docente per il 2023 a favore dei docenti precari con contratto fino al 31 agosto. Il ha pertanto CP_1 riconosciuto la spettanza del bonus per l'a.s. 2023/2024 anche ai docenti precari con supplenza annuale, chiarendo tempi e modalità dell'erogazione, con avviso pubblicato sul sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it/. Solo per tale annualità deve quindi riconoscersi non sussistente la materia del contendere. Nel Cont caso di specie, parte ricorrente ha rilevato che il ha provveduto ad accreditare la carta docente per l'anno scolastico 2023/2024. La cessazione dalla materia del contendere costituisce infatti il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a continuare il giudizio. Essa deve intendersi come una pronuncia meramente dichiarativa, atteso che pone fine al processo a seguito dell'accertamento del giudice di merito del venire meno della pretesa di diritto sostanziale in esso fatto valere. La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (Cass ord.
19568/2017). Diverso è il caso in cui vi sia contrasto tra le parti in ordine alla sussistenza o rilevanza giuridica della vicenda sopraggiunta. Fattispecie questa che ricorre nel caso in esame in relazione all'a.s. 2022/2023 per il quale non può Cont essere accolta la richiesta di cessata materia del contendere avanzata dal dal momento che per tale annualità il beneficio in questione era ancora riconosciuto solo ai docenti di ruolo.
8. In ordine alla richiesta per l'a.s. 2024/2025 deve rilevarsi che la legge di bilancio
2025 (art. 1, co. 572 lettere a), b) e c) della L. 30 dicembre 2024, n. 207) e l'art. 6 bis del d.l. 7.4.2025, convertito in L. 79/2025, hanno modificato l'art. 1, co. 121, della L. 107/2015 come segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_7 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del
[...]
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_8 sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente
l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma
122”. Cont Lo stesso ha pubblicato sul proprio sito una nota informativa con la quale dà atto di aver aperto a partire dal 24.6.2025 (giorno della pubblicazione online) le funzioni di accesso alla piattaforma carta docente in favore del personale docente con contratto al 31.8.2025.
È evidente quindi che sulla spettanza del bonus per l'anno in questione nel quale il ricorrente ha svolto incarico fino al 31.8.2025 non v'è materia del contendere.
Deve quindi riconoscersi l'intervenuta estinzione del processo per effetto della cessazione della materia del contendere in presenza di una situazione (lo ius superveniens e l'espresso riconoscimento della spettanza del bonus per il
2024/2025) tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte (cfr. Cass. 16891/2021).
9. Per la definizione delle questioni di causa giova richiamare la normativa di riferimento.
In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse
e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato “funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del
13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Essa,
«dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. n. 28 settembre 2016; quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
10. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio
2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del CP_4 n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.p.c.m.
n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. In particolare, secondo il C.d.S.,
“un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Supremo Consesso amministrativo ha così sconfessato l'impianto ministeriale, che costituisce il portato di un sistema di formazione a “doppia trazione”: quella tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale,
e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico.
Da tale sistema a doppia trazione discenderebbe infatti un contrasto «con
l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti».
Un'altra contraddizione interna a tale sistema consegue dalla circostanza che, nonostante venga imposto un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (al quale vengono forniti gli strumenti per ottemperarvi), si persevera malgrado ciò a avvalersi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra percentuale di personale docente, la quale è invece esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
«non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». Se ne deduce che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso». Sarebbe insostenibile, infatti, sostenere che il cd. Bonus Carta costituisca uno strumento per compensare l'asserita maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, dal momento che la
Carta stessa è erogata anche ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può dirsi, quantomeno quantitativamente, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. Peraltro, «l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.p.c.m. del 28 novembre
2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della
Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale». Il Consiglio di Stato ha poi osservato come il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit. Gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento pertanto «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo»
In ambito sovranazionale, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Vercelli, è stata investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna in parte qua e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1, come
è noto, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. A tal proposito ha rilevato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la Carta docente sembra far parte delle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale
è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
Ebbene la Corte ha altresì negato la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando invero che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Tali “elementi precisi e concreti” dunque «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti
a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», al contrario va escluso che rilevi la mera natura temporanea del contratto di lavoro a tempo determinato perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 91/2022 del
22.11.2022. Numerose sono inoltre le pronunce di merito che si stanno formando sulla questione astratta di principio relativa all'illegittimità della disparità di trattamento postulala in via teorica, per quanto sottesa, dalla normativa interna tra personale assunto a tempo indeterminato e personale precario.
In tale contesto, giova nondimeno ricordare che tale linea interpretativa, che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo, appare conforme anche ai principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea e, a seguire dalla nostra giurisprudenza, anche di legittimità, in relazione ad altra nota questione concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la Corte di
Cassazione, con la nota sentenza n. 31149/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del
d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e
l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”. Secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte, nello specifico, è necessario accertarsi che non vi siano ragioni che giustifichino concretamente la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, quali in ipotesi, lo svolgimento di compiti e mansioni dissimili da quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato (in ambito europeo, si possono rammentare, tra le altre,
Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C- Per_4
456/09, ). Persona_5
11.Giova peraltro rilevare che recentemente il Legislatore, preso atto delle numerose procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia
e della necessità di adottare misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'U.E. (ex art. 37 l. n. 24/12/2012 n. 234, c.d. Legge- quadro comunitaria) al fine di evitare l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 260 par. 2 TFUE – ha adottato il d.l. 13 giugno 2023 n. 69, recante, appunto,
“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano”.
Ebbene il cd. “Decreto Salva-Infrazioni”, all'articolo 15, comma 1, così dispone:
“All'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole "del docente di ruolo" sono aggiunte le parole "e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" e, al secondo periodo, dopo le parole "dell'importo nominale" è aggiunta la parola "massimo".
Il Decreto in esame in sostanza estende la Carta del Docente a diverse migliaia di docenti precari con contratto annuale fino al 31 agosto.
Come è noto, la supplenza annuale è caratterizzata da un contratto che inizia il
1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo. Questo tipo di supplenze, secondo il D.M. 131/2007, vengono utilizzate per copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. Al contrario la supplenza "fino al termine delle attività didattiche" è un contratto di servizio con scadenza al 30 giugno che viene utilizzato per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. La differenza rimanda quindi al diverso concetto di organico di diritto e organico di fatto. Tuttavia, nonostante la modifica apportata, la platea degli esclusi dal beneficio resta ancora amplia, contando in primis docenti con contratto al 30 giugno e docenti che insegnano per oltre 180 giorni in un anno scolastico, secondo una differenziazione che né la Corte di Giustizia europea né la
Cassazione e il Consiglio di Stato hanno mai operato. Ed in effetti appare irragionevole negare il bonus ai docenti che hanno avuto contratti fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche, laddove lo strumento è funzionale proprio ad assicurare la qualità dell'insegnamento.
Orbene recentemente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 10 agosto
2023, n. 103, che converte con modifiche il Decreto-Legge n. 69/2023, lasciando confermati i contenuti del decreto-legge per quanto riguarda gli interventi relativi al settore scuola, quali la ricostruzione di carriera del personale docente e ATA e i destinatari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
Nel quadro così delineato deve senz'altro richiamarsi la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 29961 del 27 ottobre 2023, che dopo l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto, ha affrontato la complessa questione dei presupposti di “piena” concessione del beneficio della c.d. «Carta Elettronica del docente».
La Corte, in pieno contrasto con quanto previsto dalla Legge 103 del 10 agosto
2023 (cd. Decreto salva infrazioni) che aveva esteso, a partire dal 1° settembre, il bonus di 500 euro per la formazione ai soli supplenti annuali (31 agosto), escludendo i docenti con contratto al 30 giugno, ha ben chiarito che l'istituto della Carta docente e il correlativo diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari - precisando tuttavia che deve trattarsi di supplenti con incarico annuale (termine al 31 agosto) o di supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30 giugno) - non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa vigente.
La Corte ha poi puntualizzato che il Bonus Carta, quanto alla propria natura giuridica, va qualificato come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionato dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Analizzando i quesiti posti dal Tribunale di Taranto, la Corte ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
12.Ebbene le considerazioni della Suprema Corte appaiono ampiamente condivisibili tenuto conto della ratio della carta docenti, finalizzata a supportare l'attività di formazione già riconosciuta ai docenti dal sistema scolastico con una formazione scelta autonomamente dal singolo docente;
attività quest'ultima che tuttavia deve riversarsi positivamente su tutto il sistema scolastico e sull'utenza, richiedendo pertanto la stabilità del rapporto lavorativo o perlomeno una persistenza significativa quantomeno di durata annuale, come poi in effetti riconosciuto dallo stesso Legislatore, nei decreti introdotti nel corso di questo anno, che hanno attribuito il beneficio della carta docenti anche ai supplenti annuali con temine per le supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto dell'anno scolastico.
Va inoltre rilevato che parte ricorrente ha svolto nelle annualità un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo;
nessun elemento risulta pertanto idoneo a giustificare il diverso trattamento della docente a tempo determinato e ciò, a maggior ragione, in considerazione del rilievo che assume la formazione e l'aggiornamento del docente che deve avere uguale valore sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato.
Ragionare diversamente, infatti, significherebbe ritenere che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente;
il tutto in evidente contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. Ciò comporterebbe, in ultima analisi, anche l'irrimediabile lesione del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, poiché si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
il che si risolverebbe chiaramente in un'inammissibile disparità di trattamento.
La Carta Docenti è stata concepita come un beneficio a destinazione vincolata.
L'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 ha predisposto in favore dei docenti di ruolo la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto, ma non il versamento diretto di una somma di denaro. D'altronde, per espressa previsione normativa, il beneficio de quo non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Ne consegue che condannare il alla liquidazione del controvalore in denaro della “rappresentazione di CP_1 valore” contenuta nella carta del docente significherebbe accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, vincolati al contrario all'acquisto di determinati beni e servizi, laddove quelli a tempo determinato potrebbero fare qualsivoglia uso dell'equivalente in denaro.
Inoltre, operare in tal senso non finirebbe per svilire la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., e trascurerebbe la base su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti ovvero il fatto che la formazione è una
«condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
13.Accertato quindi il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e indicati in ricorso, il Controparte_1 deve essere condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire ai ricorrenti il pieno godimento del beneficio medesimo.
14.Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l'anno scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023;
- condanna il all'adozione d'ogni atto necessario per Controparte_1 consentirne il godimento;
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione al medesimo beneficio per l'anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025;
- rigetta nel resto il ricorso;
- spese compensate.
Grosseto, 4 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso