Articolo 400 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 399Articolo 401
Versione
6 maggio 1952
Art. 400.
(Scomparizione in mare e assenza)


Le norme del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di scomparizione in mare o di assenza da bordo per qualsiasi motivo.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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