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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 21/10/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di dott.ssa Monica BARCO presidente dott. Claudio MICHELUCCI giudice dott. Maria Cristina PERSICO giudice rel.
IO TO esperto
CA LL esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1140/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Viviano Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, c.so Mameli, 47, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico, rappresentata e difesa dall'abogado Enzo Iapichino e dall'avv.
TO PE, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Omegna, via Broca, 19, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Oggetto: contratto di affitto agrario
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
pagina 1 di 9 Preliminarmente e previa la remissione del procedimento in istruttoria: ammettere la prova testimoniale richiesta da questa difesa sui seguenti capitoli ivi da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1.“il 31 dicembre 2013 ebbe a cessare la propria attività agricola con rinuncia Parte_2 all'affitto di altri terreni e precisamente le serre al mappale 65-1118 e parte di strada 65-1094?”;
2. “i terreni e precisamente le serre al mappale 65-1118 e parte di strada 65- 1094 beni dal 1 gennaio
2014 sono stati verbalmente affittati sempre alla con contratto verbale di affittanza Controparte_2 agraria?”;
3. “ e sono coltivatori diretti in quanto la forza lavorativa loro e della loro Parte_3 Parte_4 famiglia costituiscono più di un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo?”.
Si indicano a testi (cap. da 1 a 3) i Sigg. ri:
residente a [...]; Parte_3
residente a [...]; Parte_4
residente a [...]; residente a [...] Tes_1
Saroch n°82.
Ed inoltre ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli:
4.”Ho redatto la perizia che mi viene rammostrata di cui confermo le conclusioni ?”.
Si indica a teste sul cap. 3:geom. con studio a Feriolo di Baveno in via Caretto n° 19. Testimone_2
Nel merito:
1. Accertare l'esistenza dei due contratti di affittanza agraria di cui in narrativa del presente ricorso
(uno scritto ed uno verbale) e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità totale e/o parziale e dunque non può dirsi sussistente il diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'odierno ricorrente/opponente sig. in quanto il predetto non ha legittimazione passiva Parte_1
e/o non è nella possibilità di rilasciare liberi da persone e/o cose i beni oggetto del titolo a sostegno dell'avviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. notificato per carenza di legittimazione passiva del ricorrente/opponente atteso che i beni oggetto di esecuzione (così come indicati nel Parte_1 decreto di trasferimento unito al precetto notificato al sig. ) sono tutti oggetto di due Parte_1 contratti di affittanza agraria a favore di di e;
Controparte_2 Parte_3 Parte_4
2. Condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari sia della fase innanzi al G.E. che nella presente fase di merito del presente giudizio”.
pagina 2 di 9 Resistente:
Voglia l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Verbania così giudicare
Nel merito
➢ Accertarsi e dichiararsi la cessata materia del contendere con conseguente richiesta di condanna alle spese per soccombenza virtuale, avendo il Sig. rilasciato i beni in suo possesso alla Parte_1 data del 29.1.2025, e completato le operazioni di consegna alla data del 24.9.2025.
In via istruttoria
➢ Ci si oppone all'ammissione delle prove istruttorie avversarie in quanto, essendo il presente procedimento totalmente documentale, ed essendo cessata la materia del contendere, le predette sono irrilevanti ai fini della decisione, considerata anche l'inammissibilità dei testi in quanto, per i motivi già precisati, hanno un interesse economico in causa
In ogni caso
➢ condannare l'opponente all'integrale pagamento delle spese processuali, competenze ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, nonché rimborso spese generali, c.p.a. ed iva, successive e relative occorrende, sia della fase dinanzi al G.E. sia della presente fase di merito
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti ed indicare testi, formulare istanze e deduzioni istruttorie, anche in relazione alle deduzioni ex adverso formulate”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con atto di precetto notificato il 16.7.2024, Controparte_3 seguito da avviso ex art. 608 c.p.c., notificato il 12.8.2024, ha intimato a il rilascio degli Parte_1 immobili di cui è divenuta titolare in forza del decreto di trasferimento datato 20.5.2024, emesso nella procedura esecutiva immobiliare n. 51/2017.
2. ha proposto opposizione all'esecuzione, lamentando il difetto di legittimazione Parte_1 passiva, impossibilitato all'intimato rilascio, per essere, i beni immobili indicati nel decreto di trasferimento allegato al precetto, affittati alla società con due distinti contratti di Controparte_2 affittanza agraria.
3. Il GE, con ordinanza del 15.10.2024, ha sospeso l'esecuzione per gli immobili (ivi meglio identificati) “legittimamente occupati” con titolo opponibile e per il bene identificato al CF al fg. 65, part. 1095 sub 2, cat. A/2, occupato da , figlio di Parte_3 Parte_1
pagina 3 di 9 4. Il debitore esecutato ha introdotto il presente giudizio di merito, chiedendo di accertare e dichiarare l'esistenza di due contratti di affittanza agraria, uno scritto e uno verbale, con la conseguente insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata nei propri confronti per difetto di legittimazione passiva e/o impossibilità al rilascio dei beni oggetto del decreto di trasferimento.
4.1. A fondamento dell'opposizione ha allegato:
- i beni immobili elencati nel decreto di trasferimento del 20.5.2024, allegato all'atto di precetto, non erano nella propria disponibilità, atteso che alcuni erano stati concessi in godimento a con contratto di affitto agrario redatto per iscritto e opponibile (come, Controparte_2 peraltro, riconosciuto dal GE che aveva sospeso l'esecuzione), mentre altri erano stati affittati, in ogni caso, alla medesima con contratto di affitto verbale;
- la moglie infatti, il 31.12.2013 aveva cessato la propria attività d'impresa e il Parte_2 precedente 16.12.2013 aveva rinunziato al comodato di altri terreni;
- immediatamente dopo la cessazione dell'attività d'impresa della moglie, gli immobili erano stati affittati a costituita in data 1.10.2013; Controparte_2
- tra di essi vi erano anche le serre di cui ai mapp. 65-1118 e parte della strada di cui ai mapp. 65-
1094;
- il figlio , peraltro, risiedeva nel fabbricato sito all'ingresso dell'azienda, dove vi erano, Pt_3 altresì, gli uffici della stessa;
- tutti gli immobili erano necessari e strumentali all'esercizio di attività d'impresa.
4.2. Ha, altresì, domandato la riforma dell'ordinanza del GE in punto spese di lite: il parziale accoglimento dell'opposizione, con la sospensione dell'esecuzione limitatamente agli immobili oggetto di affitto opponibile, avrebbe imposto la condanna del creditore al pagamento delle spese processuali.
5. La creditrice procedente si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto CP_1 dell'opposizione, chiedendo di accertare e dichiarare il diritto al rilascio dei beni occupati da Pt_1
indicati nell'ordinanza del GE del 18.5.2023.
[...]
5.1. Premesso che era stato intimato il rilascio dei soli immobili per il quali non vi era il contratto di affitto agrario redatto per iscritto e che, il 29.1.2025, aveva spontaneamente rilasciato il Parte_1 lotto identificato come bene 2 (fg. 65, part. 1095, sub 3, immobile sito al primo piano, destinato a propria casa di abitazione e uffici), nonché le 4 serre di cui al lotto 11 (mapp. 1118), contraddicendo le sue stesse difese, a tenore delle quali tutti gli immobili erano nella disponibilità di CP_2 dal dicembre 2013, ha assunto:
pagina 4 di 9 - era indimostrata l'esistenza di un contratto di affitto verbale, che, in ogni caso, sarebbe stato inopponibile, stante l'insegnamento della Suprema Corte, a tenore del quale il contratto d'affitto era opponibile all'aggiudicatario solo nei limiti del novennio dall'inizio della locazione;
- conseguentemente, iniziato, il rapporto, nel gennaio 2014, anche ove provato, era da intendersi già estinto al 2023;
- nel dicembre 2013, infatti, solo alcuni immobili erano stati inseriti nel contratto redatto per iscritto, laddove le 4 serre di cui al mapp. 1118 e gli immobili lasciati liberi dalla moglie ben avrebbero potuto essere inseriti nel contratto siglato nello stesso periodo;
Parte_2
- né l'esecutato, né i figli e avevano mai eccepito, durante la Parte_3 Parte_4 procedura esecutiva, l'esistenza di un contratto verbale, né avevano impugnato l'ordinanza del
18.5.2023 con la quale il GE aveva corretto l'ordinanza di vendita del 13.3.2023, precisando quali beni erano da intendersi occupati senza titolo opponibile e quali occupati con contratto di affittanza agraria con scadenza all'11.11.2028;
- per l'immobile posto al piano terra e nella disponibilità del figlio dell'esecutato Parte_3
(erroneamente indicato dalla controparte come situato al piano primo) era stata azionata separata azione giudiziaria, come indicato dal GE nell'ordinanza del 15.10.2024;
- infine, non erano state consegnate le chiavi di accesso del cancello, tramite il quale si accedeva all'immobile ad uso abitativo (piano primo) e alle serre (mapp. 1118), con evidente pregiudizio, trattandosi di immobili non compresi nel contratto d'affitto opponibile.
6.L'istruttoria è stata svolta con i documenti versati in atti dalle parti, al cui esito, la causa, è stata decisa.
7. In diritto, va osservato quanto segue.
7.1. è divenuta proprietaria degli immobili Controparte_3 indicati nel decreto di trasferimento datato 20.5.2024, emesso nella procedura esecutiva immobiliare n.
51/2017 (doc. 7 resist.).
7.2. Con atto di precetto, notificato il 16.7.2024, ha intimato al debitore esecutato il Parte_1 rilascio degli stessi, allegando il decreto di trasferimento (doc. 1 ric.).
7.3. E' indiscusso che alcuni dei beni ivi descritti sono stati affittati alla società , Controparte_2 con contratto di affittanza agraria datato 1.12.2013 e scadenza all'11.11.2028 (doc. 3 ric.), tanto che l'ordinanza di vendita, emessa dal GE il 13.3.2023, è stata corretta il 18.5.2023, specificando quali degli immobili oggetto d'asta erano occupati “senza titolo opponibile” e quali “con titolo opponibile”
(doc. 9 ric.). pagina 5 di 9 7.4. Nel precetto notificato il creditore procedente (che pure aveva preannunciato al debitore l'esecuzione ed esercitato il recesso dal contratto di affittanza agraria -docc. 8 e 9 resist-) ha intimato il rilascio di tutti gli immobili (doc. 1 ric. cit.), tanto che già il GE, con l'ordinanza del 15.10.2024, ha sospeso l'esecuzione per quelli, ivi specificati (doc. 19 ric.), oggetto del contratto di affittanza agraria citato dell'1.12.2013 (doc. 3 ric.).
7.5. L'odierno ricorrente ha escluso di potere ottemperare all'intimazione di rilascio, Parte_1 difettando la propria legittimazione passiva, in ragione della concessione in godimento degli immobili alla società , in forza del contratto di affittanza agraria datato 1.12.2013 e di uno Controparte_2 ulteriore, verbale, avente decorrenza dall'1.1.2014.
7.5.1. Preliminarmente, va escluso che sia cessata tra la parti la materia del contendere.
La resistente, infatti, nelle conclusioni rassegnate, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, per avere, il ricorrente rilasciato i beni in suo possesso alla data del Parte_1
29.1.2025, e completato le operazioni di consegna alla data del 24.9.2025, mediante il rilascio dell'immobile ad uso abitativo (bene 2 del decreto di trasferimento) e delle 4 serre (bene 11) in data
29.1.2025, e dell'ombraio il 24.9.2025.
Tuttavia, il ricorrente, nonostante il comportamento indicato, ha, a sua volta, concluso chiedendo di accertare l'esistenza di due contratti di affittanza agraria, rendendo necessaria la verifica della sua legittimazione passiva nella procedura esecutiva per rilascio e, per converso, il diritto di CP_1
procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
[...]
7.6. Ebbene, il decreto di trasferimento, titolo posto a base della minacciata esecuzione per rilascio, è un titolo opponibile erga omnes, ossia nei confronti del debitore esecutato e di chiunque si trovi nella detenzione o nel possesso del bene.
In particolare, la qualità di parte, nell'esecuzione specifica, è collegata agli effetti dell'esecuzione; essa
è assunta da chi è in grado di potere adeguare la situazione di fatto a quella di diritto.
Soggetto passivo dell'esecuzione forzata, dunque, è chi o si trova nella condizione di adempiere spontaneamente o è di ostacolo all'esecuzione, facendo valere un diritto autonomo, con la necessità dell'intervento del giudice.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (come opportunamente già messo in luce dal GE) che soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio è il destinatario dell'ordine contenuto nella sentenza se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa da rilasciare ed a lui vanno notificati titolo esecutivo, precetto e preavviso di rilascio;
se, invece, il bene è detenuto da un terzo, senza titolo opponibile al creditore, legittimato passivo dell'azione esecutiva per rilascio sarà quest'ultimo e nei suoi confronti dovranno essere compiuti gli atti prodromici all'esecuzione, sempreché tale detenzione sia precedente pagina 6 di 9 l'esecuzione e sia nota al creditore procedente;
nel caso in cui, invece, il creditore ignori l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte del terzo ovvero questa sopravvenga durante la pendenza del processo esecutivo, la situazione di fatto non può andare a scapito dell'avente diritto, ponendo nel nulla gli atti esecutivi (o prodromicì all'esecuzione) già compiuti nei confronti del destinatario della condanna;
pertanto, con un adattamento dell'art. 111 cod. proc. civ., reso necessario dalla struttura del processo per esecuzione diretta, tale però da non escluderne in radice l'applicabilità (cfr. Cass. n.
13914/05, nonché Cass. n. 3643/13), va affermato che il processo esecutivo prosegue e gli atti esecutivi già compiuti mantengono validità ed efficacia nei confronti dell'attuale occupante dell'immobile. La parte contro cui è rivolta l'esecuzione può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. se intende sostenere che non è soggetta agli effetti della sentenza di condanna perché si trova nella detenzione dell'immobile in base ad un titolo che non è pregiudicato dalla pronuncia e quindi è opponibile al creditore procedente, in quanto autonomo e prevalente rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio;
qualora, invece, si trovi nella detenzione del bene in base ad un titolo dipendente da quello della parte già condannata, dispone soltanto del rimedio dell'opposizione di terzo revocatoria, quando la sentenza sia stata il frutto di una collusione delle due parti ai suoi danni
(Cass., Sez. 3, 2.9.2013, n. 20053).
7.7. Pertanto, soggetto contro cui è stato emesso il decreto di trasferimento (col quale è Parte_1 stato privato della titolarità degli immobili ivi indicati), non è legittimato passivo a dare esecuzione al rilascio degli immobili oggetto del contratto d'affitto agrario datato 1.12.2013, in relazione ai quali on ha diritto ad agire esecutivamente contro il medesimo. CP_1
7.8. Lo stesso è a dirsi quanto all'immobile identificato al CF fg. 65, part. 1095 sub 2 (bene 1 di cui al decreto di trasferimento), sito al piano terra e nella disponibilità di (figlio del debitore Parte_3 esecutato), la cui detenzione era stata accertata già in sede di stima e per la quale CP_1 avrebbe potuto azionare il titolo direttamente nei suoi confronti.
7.9. Per i restanti immobili, va accertato il diritto del proprietario a procedere ad CP_1 esecuzione forzata, competendo, eventualmente, al terzo, diverso dal debitore ed effettivo detentore dei beni oggetto di rilascio, proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., facendo valere un titolo autonomo e prevalente rispetto a quello sulla cui base è azionato il rilascio (Cass., Sez. 3, 19.1.2018, n.
1259).
7.9.1.La domanda di volta ad accertare l'esistenza del contratto di affitto verbale è, Parte_1 infatti, inammissibile per difetto di interesse ad agire, legittimata alla stessa (nell'eventualità) l'indicata affittuaria Controparte_2
pagina 7 di 9 7.9.2. In ogni caso, il ricorrente non si è offerto di fornite la prova, all'esito del giudizio, dell'esistenza di un valido contratto di affittanza agraria.
L'unico capitolo di prova testimoniale articolato sul punto, testualmente, recita: “2. i terreni e precisamente le serre al mappale 65-1118 e parte di strada 65- 1094 beni dal 1 gennaio 2014 sono stati verbalmente affittati sempre alla con contratto verbale di affittanza agraria?”. Controparte_2
Reputa il tribunale che esso sia inammissibile, in mancanza dell'indicazione dei requisiti indispensabili per l'integrazione di un rapporto di affittanza agraria, quali la specifica individuazione degli immobili
(oltre le serre e parte della strada), la determinazione degli obblighi facenti capo al conduttore, primo tra i quali, la corresponsione del canone d'affitto, l'indicazione della durata.
8. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
8.1. Al riguardo, corretta è la decisione già assunta dal GE il 15.10.2024 (pure impugnata), stante, da un lato, la soccombenza del ricorrente sul richiesto accertamento del contratto di affitto verbale e, dall'altro, della resistente quanto al diritto a procedere ad esecuzione forzata sui beni di cui al contratto di affittanza datato 1.12.2013 e su quello nella certa disponibilità di terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda di di accertamento di contratto verbale di Parte_1 affittanza agraria;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di nella procedura esecutiva per Parte_1 rilascio relativamente agli immobili di cui al contratto di affittanza agraria datato 1.12.2013 e all'immobile identificato al fg. 65, part. 1095, sub 2, cat. 2, e, per l'effetto, dichiara che a limitata, in persona Controparte_3 CP_1 dell'amministratore unico, non ha diritto ad agire esecutivamente nei confronti di Parte_1 in relazione a detti beni;
- dichiara il diritto di , Controparte_1 in persona dell'amministratore unico, ad agire esecutivamente nei confronti di Parte_1 per i restanti beni, elencati nel decreto di trasferimento datato 20.5.2024, diversi da quelli di cui al punto che precede.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verbania in data 16.10.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO pagina 8 di 9 Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di dott.ssa Monica BARCO presidente dott. Claudio MICHELUCCI giudice dott. Maria Cristina PERSICO giudice rel.
IO TO esperto
CA LL esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1140/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Viviano Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, c.so Mameli, 47, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico, rappresentata e difesa dall'abogado Enzo Iapichino e dall'avv.
TO PE, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Omegna, via Broca, 19, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Oggetto: contratto di affitto agrario
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
pagina 1 di 9 Preliminarmente e previa la remissione del procedimento in istruttoria: ammettere la prova testimoniale richiesta da questa difesa sui seguenti capitoli ivi da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1.“il 31 dicembre 2013 ebbe a cessare la propria attività agricola con rinuncia Parte_2 all'affitto di altri terreni e precisamente le serre al mappale 65-1118 e parte di strada 65-1094?”;
2. “i terreni e precisamente le serre al mappale 65-1118 e parte di strada 65- 1094 beni dal 1 gennaio
2014 sono stati verbalmente affittati sempre alla con contratto verbale di affittanza Controparte_2 agraria?”;
3. “ e sono coltivatori diretti in quanto la forza lavorativa loro e della loro Parte_3 Parte_4 famiglia costituiscono più di un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo?”.
Si indicano a testi (cap. da 1 a 3) i Sigg. ri:
residente a [...]; Parte_3
residente a [...]; Parte_4
residente a [...]; residente a [...] Tes_1
Saroch n°82.
Ed inoltre ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli:
4.”Ho redatto la perizia che mi viene rammostrata di cui confermo le conclusioni ?”.
Si indica a teste sul cap. 3:geom. con studio a Feriolo di Baveno in via Caretto n° 19. Testimone_2
Nel merito:
1. Accertare l'esistenza dei due contratti di affittanza agraria di cui in narrativa del presente ricorso
(uno scritto ed uno verbale) e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità totale e/o parziale e dunque non può dirsi sussistente il diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'odierno ricorrente/opponente sig. in quanto il predetto non ha legittimazione passiva Parte_1
e/o non è nella possibilità di rilasciare liberi da persone e/o cose i beni oggetto del titolo a sostegno dell'avviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. notificato per carenza di legittimazione passiva del ricorrente/opponente atteso che i beni oggetto di esecuzione (così come indicati nel Parte_1 decreto di trasferimento unito al precetto notificato al sig. ) sono tutti oggetto di due Parte_1 contratti di affittanza agraria a favore di di e;
Controparte_2 Parte_3 Parte_4
2. Condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari sia della fase innanzi al G.E. che nella presente fase di merito del presente giudizio”.
pagina 2 di 9 Resistente:
Voglia l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Verbania così giudicare
Nel merito
➢ Accertarsi e dichiararsi la cessata materia del contendere con conseguente richiesta di condanna alle spese per soccombenza virtuale, avendo il Sig. rilasciato i beni in suo possesso alla Parte_1 data del 29.1.2025, e completato le operazioni di consegna alla data del 24.9.2025.
In via istruttoria
➢ Ci si oppone all'ammissione delle prove istruttorie avversarie in quanto, essendo il presente procedimento totalmente documentale, ed essendo cessata la materia del contendere, le predette sono irrilevanti ai fini della decisione, considerata anche l'inammissibilità dei testi in quanto, per i motivi già precisati, hanno un interesse economico in causa
In ogni caso
➢ condannare l'opponente all'integrale pagamento delle spese processuali, competenze ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, nonché rimborso spese generali, c.p.a. ed iva, successive e relative occorrende, sia della fase dinanzi al G.E. sia della presente fase di merito
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti ed indicare testi, formulare istanze e deduzioni istruttorie, anche in relazione alle deduzioni ex adverso formulate”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. con atto di precetto notificato il 16.7.2024, Controparte_3 seguito da avviso ex art. 608 c.p.c., notificato il 12.8.2024, ha intimato a il rilascio degli Parte_1 immobili di cui è divenuta titolare in forza del decreto di trasferimento datato 20.5.2024, emesso nella procedura esecutiva immobiliare n. 51/2017.
2. ha proposto opposizione all'esecuzione, lamentando il difetto di legittimazione Parte_1 passiva, impossibilitato all'intimato rilascio, per essere, i beni immobili indicati nel decreto di trasferimento allegato al precetto, affittati alla società con due distinti contratti di Controparte_2 affittanza agraria.
3. Il GE, con ordinanza del 15.10.2024, ha sospeso l'esecuzione per gli immobili (ivi meglio identificati) “legittimamente occupati” con titolo opponibile e per il bene identificato al CF al fg. 65, part. 1095 sub 2, cat. A/2, occupato da , figlio di Parte_3 Parte_1
pagina 3 di 9 4. Il debitore esecutato ha introdotto il presente giudizio di merito, chiedendo di accertare e dichiarare l'esistenza di due contratti di affittanza agraria, uno scritto e uno verbale, con la conseguente insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata nei propri confronti per difetto di legittimazione passiva e/o impossibilità al rilascio dei beni oggetto del decreto di trasferimento.
4.1. A fondamento dell'opposizione ha allegato:
- i beni immobili elencati nel decreto di trasferimento del 20.5.2024, allegato all'atto di precetto, non erano nella propria disponibilità, atteso che alcuni erano stati concessi in godimento a con contratto di affitto agrario redatto per iscritto e opponibile (come, Controparte_2 peraltro, riconosciuto dal GE che aveva sospeso l'esecuzione), mentre altri erano stati affittati, in ogni caso, alla medesima con contratto di affitto verbale;
- la moglie infatti, il 31.12.2013 aveva cessato la propria attività d'impresa e il Parte_2 precedente 16.12.2013 aveva rinunziato al comodato di altri terreni;
- immediatamente dopo la cessazione dell'attività d'impresa della moglie, gli immobili erano stati affittati a costituita in data 1.10.2013; Controparte_2
- tra di essi vi erano anche le serre di cui ai mapp. 65-1118 e parte della strada di cui ai mapp. 65-
1094;
- il figlio , peraltro, risiedeva nel fabbricato sito all'ingresso dell'azienda, dove vi erano, Pt_3 altresì, gli uffici della stessa;
- tutti gli immobili erano necessari e strumentali all'esercizio di attività d'impresa.
4.2. Ha, altresì, domandato la riforma dell'ordinanza del GE in punto spese di lite: il parziale accoglimento dell'opposizione, con la sospensione dell'esecuzione limitatamente agli immobili oggetto di affitto opponibile, avrebbe imposto la condanna del creditore al pagamento delle spese processuali.
5. La creditrice procedente si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto CP_1 dell'opposizione, chiedendo di accertare e dichiarare il diritto al rilascio dei beni occupati da Pt_1
indicati nell'ordinanza del GE del 18.5.2023.
[...]
5.1. Premesso che era stato intimato il rilascio dei soli immobili per il quali non vi era il contratto di affitto agrario redatto per iscritto e che, il 29.1.2025, aveva spontaneamente rilasciato il Parte_1 lotto identificato come bene 2 (fg. 65, part. 1095, sub 3, immobile sito al primo piano, destinato a propria casa di abitazione e uffici), nonché le 4 serre di cui al lotto 11 (mapp. 1118), contraddicendo le sue stesse difese, a tenore delle quali tutti gli immobili erano nella disponibilità di CP_2 dal dicembre 2013, ha assunto:
pagina 4 di 9 - era indimostrata l'esistenza di un contratto di affitto verbale, che, in ogni caso, sarebbe stato inopponibile, stante l'insegnamento della Suprema Corte, a tenore del quale il contratto d'affitto era opponibile all'aggiudicatario solo nei limiti del novennio dall'inizio della locazione;
- conseguentemente, iniziato, il rapporto, nel gennaio 2014, anche ove provato, era da intendersi già estinto al 2023;
- nel dicembre 2013, infatti, solo alcuni immobili erano stati inseriti nel contratto redatto per iscritto, laddove le 4 serre di cui al mapp. 1118 e gli immobili lasciati liberi dalla moglie ben avrebbero potuto essere inseriti nel contratto siglato nello stesso periodo;
Parte_2
- né l'esecutato, né i figli e avevano mai eccepito, durante la Parte_3 Parte_4 procedura esecutiva, l'esistenza di un contratto verbale, né avevano impugnato l'ordinanza del
18.5.2023 con la quale il GE aveva corretto l'ordinanza di vendita del 13.3.2023, precisando quali beni erano da intendersi occupati senza titolo opponibile e quali occupati con contratto di affittanza agraria con scadenza all'11.11.2028;
- per l'immobile posto al piano terra e nella disponibilità del figlio dell'esecutato Parte_3
(erroneamente indicato dalla controparte come situato al piano primo) era stata azionata separata azione giudiziaria, come indicato dal GE nell'ordinanza del 15.10.2024;
- infine, non erano state consegnate le chiavi di accesso del cancello, tramite il quale si accedeva all'immobile ad uso abitativo (piano primo) e alle serre (mapp. 1118), con evidente pregiudizio, trattandosi di immobili non compresi nel contratto d'affitto opponibile.
6.L'istruttoria è stata svolta con i documenti versati in atti dalle parti, al cui esito, la causa, è stata decisa.
7. In diritto, va osservato quanto segue.
7.1. è divenuta proprietaria degli immobili Controparte_3 indicati nel decreto di trasferimento datato 20.5.2024, emesso nella procedura esecutiva immobiliare n.
51/2017 (doc. 7 resist.).
7.2. Con atto di precetto, notificato il 16.7.2024, ha intimato al debitore esecutato il Parte_1 rilascio degli stessi, allegando il decreto di trasferimento (doc. 1 ric.).
7.3. E' indiscusso che alcuni dei beni ivi descritti sono stati affittati alla società , Controparte_2 con contratto di affittanza agraria datato 1.12.2013 e scadenza all'11.11.2028 (doc. 3 ric.), tanto che l'ordinanza di vendita, emessa dal GE il 13.3.2023, è stata corretta il 18.5.2023, specificando quali degli immobili oggetto d'asta erano occupati “senza titolo opponibile” e quali “con titolo opponibile”
(doc. 9 ric.). pagina 5 di 9 7.4. Nel precetto notificato il creditore procedente (che pure aveva preannunciato al debitore l'esecuzione ed esercitato il recesso dal contratto di affittanza agraria -docc. 8 e 9 resist-) ha intimato il rilascio di tutti gli immobili (doc. 1 ric. cit.), tanto che già il GE, con l'ordinanza del 15.10.2024, ha sospeso l'esecuzione per quelli, ivi specificati (doc. 19 ric.), oggetto del contratto di affittanza agraria citato dell'1.12.2013 (doc. 3 ric.).
7.5. L'odierno ricorrente ha escluso di potere ottemperare all'intimazione di rilascio, Parte_1 difettando la propria legittimazione passiva, in ragione della concessione in godimento degli immobili alla società , in forza del contratto di affittanza agraria datato 1.12.2013 e di uno Controparte_2 ulteriore, verbale, avente decorrenza dall'1.1.2014.
7.5.1. Preliminarmente, va escluso che sia cessata tra la parti la materia del contendere.
La resistente, infatti, nelle conclusioni rassegnate, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, per avere, il ricorrente rilasciato i beni in suo possesso alla data del Parte_1
29.1.2025, e completato le operazioni di consegna alla data del 24.9.2025, mediante il rilascio dell'immobile ad uso abitativo (bene 2 del decreto di trasferimento) e delle 4 serre (bene 11) in data
29.1.2025, e dell'ombraio il 24.9.2025.
Tuttavia, il ricorrente, nonostante il comportamento indicato, ha, a sua volta, concluso chiedendo di accertare l'esistenza di due contratti di affittanza agraria, rendendo necessaria la verifica della sua legittimazione passiva nella procedura esecutiva per rilascio e, per converso, il diritto di CP_1
procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
[...]
7.6. Ebbene, il decreto di trasferimento, titolo posto a base della minacciata esecuzione per rilascio, è un titolo opponibile erga omnes, ossia nei confronti del debitore esecutato e di chiunque si trovi nella detenzione o nel possesso del bene.
In particolare, la qualità di parte, nell'esecuzione specifica, è collegata agli effetti dell'esecuzione; essa
è assunta da chi è in grado di potere adeguare la situazione di fatto a quella di diritto.
Soggetto passivo dell'esecuzione forzata, dunque, è chi o si trova nella condizione di adempiere spontaneamente o è di ostacolo all'esecuzione, facendo valere un diritto autonomo, con la necessità dell'intervento del giudice.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (come opportunamente già messo in luce dal GE) che soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio è il destinatario dell'ordine contenuto nella sentenza se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa da rilasciare ed a lui vanno notificati titolo esecutivo, precetto e preavviso di rilascio;
se, invece, il bene è detenuto da un terzo, senza titolo opponibile al creditore, legittimato passivo dell'azione esecutiva per rilascio sarà quest'ultimo e nei suoi confronti dovranno essere compiuti gli atti prodromici all'esecuzione, sempreché tale detenzione sia precedente pagina 6 di 9 l'esecuzione e sia nota al creditore procedente;
nel caso in cui, invece, il creditore ignori l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte del terzo ovvero questa sopravvenga durante la pendenza del processo esecutivo, la situazione di fatto non può andare a scapito dell'avente diritto, ponendo nel nulla gli atti esecutivi (o prodromicì all'esecuzione) già compiuti nei confronti del destinatario della condanna;
pertanto, con un adattamento dell'art. 111 cod. proc. civ., reso necessario dalla struttura del processo per esecuzione diretta, tale però da non escluderne in radice l'applicabilità (cfr. Cass. n.
13914/05, nonché Cass. n. 3643/13), va affermato che il processo esecutivo prosegue e gli atti esecutivi già compiuti mantengono validità ed efficacia nei confronti dell'attuale occupante dell'immobile. La parte contro cui è rivolta l'esecuzione può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. se intende sostenere che non è soggetta agli effetti della sentenza di condanna perché si trova nella detenzione dell'immobile in base ad un titolo che non è pregiudicato dalla pronuncia e quindi è opponibile al creditore procedente, in quanto autonomo e prevalente rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio;
qualora, invece, si trovi nella detenzione del bene in base ad un titolo dipendente da quello della parte già condannata, dispone soltanto del rimedio dell'opposizione di terzo revocatoria, quando la sentenza sia stata il frutto di una collusione delle due parti ai suoi danni
(Cass., Sez. 3, 2.9.2013, n. 20053).
7.7. Pertanto, soggetto contro cui è stato emesso il decreto di trasferimento (col quale è Parte_1 stato privato della titolarità degli immobili ivi indicati), non è legittimato passivo a dare esecuzione al rilascio degli immobili oggetto del contratto d'affitto agrario datato 1.12.2013, in relazione ai quali on ha diritto ad agire esecutivamente contro il medesimo. CP_1
7.8. Lo stesso è a dirsi quanto all'immobile identificato al CF fg. 65, part. 1095 sub 2 (bene 1 di cui al decreto di trasferimento), sito al piano terra e nella disponibilità di (figlio del debitore Parte_3 esecutato), la cui detenzione era stata accertata già in sede di stima e per la quale CP_1 avrebbe potuto azionare il titolo direttamente nei suoi confronti.
7.9. Per i restanti immobili, va accertato il diritto del proprietario a procedere ad CP_1 esecuzione forzata, competendo, eventualmente, al terzo, diverso dal debitore ed effettivo detentore dei beni oggetto di rilascio, proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., facendo valere un titolo autonomo e prevalente rispetto a quello sulla cui base è azionato il rilascio (Cass., Sez. 3, 19.1.2018, n.
1259).
7.9.1.La domanda di volta ad accertare l'esistenza del contratto di affitto verbale è, Parte_1 infatti, inammissibile per difetto di interesse ad agire, legittimata alla stessa (nell'eventualità) l'indicata affittuaria Controparte_2
pagina 7 di 9 7.9.2. In ogni caso, il ricorrente non si è offerto di fornite la prova, all'esito del giudizio, dell'esistenza di un valido contratto di affittanza agraria.
L'unico capitolo di prova testimoniale articolato sul punto, testualmente, recita: “2. i terreni e precisamente le serre al mappale 65-1118 e parte di strada 65- 1094 beni dal 1 gennaio 2014 sono stati verbalmente affittati sempre alla con contratto verbale di affittanza agraria?”. Controparte_2
Reputa il tribunale che esso sia inammissibile, in mancanza dell'indicazione dei requisiti indispensabili per l'integrazione di un rapporto di affittanza agraria, quali la specifica individuazione degli immobili
(oltre le serre e parte della strada), la determinazione degli obblighi facenti capo al conduttore, primo tra i quali, la corresponsione del canone d'affitto, l'indicazione della durata.
8. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
8.1. Al riguardo, corretta è la decisione già assunta dal GE il 15.10.2024 (pure impugnata), stante, da un lato, la soccombenza del ricorrente sul richiesto accertamento del contratto di affitto verbale e, dall'altro, della resistente quanto al diritto a procedere ad esecuzione forzata sui beni di cui al contratto di affittanza datato 1.12.2013 e su quello nella certa disponibilità di terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda di di accertamento di contratto verbale di Parte_1 affittanza agraria;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di nella procedura esecutiva per Parte_1 rilascio relativamente agli immobili di cui al contratto di affittanza agraria datato 1.12.2013 e all'immobile identificato al fg. 65, part. 1095, sub 2, cat. 2, e, per l'effetto, dichiara che a limitata, in persona Controparte_3 CP_1 dell'amministratore unico, non ha diritto ad agire esecutivamente nei confronti di Parte_1 in relazione a detti beni;
- dichiara il diritto di , Controparte_1 in persona dell'amministratore unico, ad agire esecutivamente nei confronti di Parte_1 per i restanti beni, elencati nel decreto di trasferimento datato 20.5.2024, diversi da quelli di cui al punto che precede.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verbania in data 16.10.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO pagina 8 di 9 Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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